§ 1.1.61 - L.R. 12 dicembre 2003, n. 22.
Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 15, articolo 2, concernente le disposizioni di finanza regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.1 bilancio e contabilità
Data:12/12/2003
Numero:22


Sommario
Art. 1.      1. L’articolo 2 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 15 è così sostituito:
Art. 2.  Dichiarazione di urgenza


§ 1.1.61 - L.R. 12 dicembre 2003, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 15, articolo 2, concernente le disposizioni di finanza regionale.

(B.U. 15 dicembre 2003, n. 59).

 

Art. 1.

     1. L’articolo 2 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 15 è così sostituito:

      “Art. 2. Alienazione dei beni patrimoniali

     1. Previa ricognizione del patrimonio regionale con la predisposizione della scheda di programma che dà conto della situazione complessiva dello stesso, come previsto dalla legge regionale 30 aprile 2002 n. 7, articolo 3, comma 5, la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 7 della stessa legge, all’alienazione di beni patrimoniali il cui provento è iscritto all’unità previsionale di base del titolo IV dello stato previsionale dell’entrata per l’esercizio finanziario 2003 pari ad euro 154.937.070,00.

     2. Le risorse derivanti dalle operazioni di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di spese di investimento, finalizzate a politiche di sviluppo.

     3. Il comma 4 dell’articolo 25 della legge regionale 6 dicembre 2000, n.18 è così sostituito:

      “Il prezzo di vendita è stabilito sulla base del valore di mercato a seguito di perizia esperita dall’agenzia del territorio competente; allo stesso è applicata una riduzione del trenta per cento per le unità abitative locate. Al prezzo così determinato, in caso di vendita in blocco dell’immobile o quando almeno il cinquantuno per cento delle unità immobiliari locate poste in vendita in ogni singolo fabbricato sono acquistate attraverso un mandato unico, si applica una ulteriore riduzione del quindici per cento, purchè si tratti di cespiti ad uso abitativo. Il prezzo degli immobili locati a fini non abitativi resta quello determinato dall’agenzia del territorio.”

     4. Il comma 7 dell’articolo 25 della legge regionale 6 dicembre 2000, n.18 è così sostituito:

      “L’offerta di vendita per asta pubblica, resa nota mediante pubblici avvisi e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, è preceduta da lettera raccomandata ai soggetti legittimati ad esercitare il diritto di prelazione nella quale, oltre alla comunicazione che l’immobile è inserito in un piano di vendita, sono indicati i criteri di valutazione, le condizioni per l’acquisto e le eventuali agevolazioni.”

     5. Il comma 8 dell’articolo 25 della legge regionale 6 dicembre 2000, n.18 è così sostituito:

      “La vendita è disposta a seguito dell’accettazione da parte dei soggetti legittimati ad esercitare il diritto di prelazione dell’offerta di cui al comma 7 da esercitarsi entro sessanta giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata contenente la proposta irrevocabile di acquisto mediante un versamento alla tesoreria regionale di una somma pari al cinque per cento del prezzo a titolo di anticipazione.”

     6. Il comma 10 dell’articolo 25 della legge regionale 6 dicembre 2000, n.18 è così sostituito:

      “Il contratto è stipulato entro quattro mesi dal versamento dell’anticipazione ed a partire dalla data della stipula sono sospesi i pagamenti dei canoni di locazione.”

     7. Alla Giunta regionale è demandata l’approvazione di un regolamento per facilitare l’accesso ai mutui agevolati ai nuclei familiari a basso reddito.

     8. A coloro che non hanno le possibilità reddituali di acquistare l’alloggio ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è consentito rimanere conduttore dell’alloggio stesso.

     9. L’opzione per l’acquisto degli alloggi regionali è prorogata al 30 ottobre 2003.

     10. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare gli immobili destinati a fini di rilevante interesse pubblico agli enti pubblici che ne fanno richiesta. Il prezzo di vendita è stabilito in misura non inferiore al cinquanta per cento del prezzo determinato dall’agenzia del territorio, di cui il trenta per cento è versato come anticipo, la quota restante è rateizzata per un periodo non superiore a quindici anni con interessi legali.

     11. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare agli enti locali che li detengono i beni destinati a verde pubblico e a scuole con ulteriore abbattimento non superiore al venticinque per cento di quanto stabilito al comma 10 e con le stesse modalità, fatta salva la facoltà di concedere i beni stessi in comodato d’uso.

     12. La cessione dei beni di cui ai commi 10 e 11 è strettamente vincolata al progetto e al programma di attivazione del bene per i fini indicati dagli stessi commi. Dei beni suddetti è vietato il cambio di destinazione d’uso.

     13. La Giunta regionale con delibera identifica i beni di cui ai commi 10 e 11, ne stabilisce le condizioni e modalità di cessione secondo quanto disposto dalla legge regionale 3 novembre 1993, n. 38 e, nei casi di violazione del vincolo di cui al comma 12, fissa il reintegro nella proprietà.”

 

     Art. 2. Dichiarazione di urgenza

     1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.