§ 2.4.29 - LEGGE REGIONALE 6 NOVEMBRE 1991, N. 19.
Norme per il funzionamento del Comitato Regionale per il Servizio Radiotelevisivo.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.4 beni e attività culturali
Data:06/11/1991
Numero:19


Sommario
Art. 1.      Con la presente legge la Regione Campania disciplina il funzionamento del Comitato Regionale per il Servizio Radiotelevisivo.
Art. 2.      Il Comitato è formato da undici membri e viene eletto, all'inizio della legislatura regionale, dal Consiglio Regionale, con voto limitato ai due terzi. Dura in carica quanto il Consiglio [...]
Art. 3.      Il Comitato elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente, cui si affiancano due Vice Presidenti, eletti da ciascun membro del Comitato indicando un solo nome.
Art. 4.      Per la sua organizzazione, il Comitato si dota di un Regolamento interno.
Art. 5.      I componenti il Comitato non possono, a pena di decadenza, avere incarichi per conto della Società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico o di imprese radiotelevisive private, ivi [...]
Art. 6.      Il Comitato è organo di consulenza della Regione in materia radiotelevisiva.
Art. 7.      Il Comitato attua idonee forme di partecipazione con le associazioni delle emittenti operanti nella regione, con le associazioni degli utenti e con tutti quei soggetti che sono interessati alla [...]
Art. 8.      Il Comitato collabora, quando richiesto, con il Ministro delle Poste e il Garante della radiodiffusione e dell'editoria, nell'esercizio delle funzioni ad essi assegnate dalla legge.
Art. 9.      L'Ufficio di Presidenza, con apposito finanziamento annuale da prevedere nel Bilancio del Consiglio Regionale, provvede al funzionamento del Comitato, che ha sede presso il Consiglio Regionale.
Art. 10.      Il Comitato presenta annualmente all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale un programma della sua attività, unitamente alla relativa previsione di spesa ed al consuntivo delle spese [...]
Art. 11.      Il Comitato presenta annualmente al Consiglio Regionale una relazione sulla situazione del sistema radiotelevisivo nella regione, formulando eventuali proposte di intervento ai vari organi [...]
Art. 12.      Al Presidente del Comitato spetta una indennità di funzione pari al 20% di quella percepita dai Consiglieri Regionali; ai due Vice Presidenti spetta una indennità di funzione pari al 15% di [...]
Art. 13.      Lo stanziamento annuale a favore del Comitato, per l'attuazione di quanto previsto nella presente legge, è quantificabile in L. 500 milioni per il 1991 ed in L. 1 miliardo e 500 milioni l'anno, [...]


§ 2.4.29 - LEGGE REGIONALE 6 NOVEMBRE 1991, N. 19.

Norme per il funzionamento del Comitato Regionale per il Servizio Radiotelevisivo.

 

Art. 1.

     Con la presente legge la Regione Campania disciplina il funzionamento del Comitato Regionale per il Servizio Radiotelevisivo.

 

     Art. 2.

     Il Comitato è formato da undici membri e viene eletto, all'inizio della legislatura regionale, dal Consiglio Regionale, con voto limitato ai due terzi. Dura in carica quanto il Consiglio Regionale.

     I membri del Comitato, che sono rieleggibili, debbono essere scelti fra cittadini esperti di comunicazione radiotelevisiva.

 

     Art. 3.

     Il Comitato elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente, cui si affiancano due Vice Presidenti, eletti da ciascun membro del Comitato indicando un solo nome.

 

     Art. 4.

     Per la sua organizzazione, il Comitato si dota di un Regolamento interno.

 

     Art. 5.

     I componenti il Comitato non possono, a pena di decadenza, avere incarichi per conto della Società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico o di imprese radiotelevisive private, ivi comprese quelle di produzione e di distribuzione di programmi o di produzione e gestione di pubblicità.

     Tale divieto opera anche in riferimento a società controllate o collegate, direttamente o indirettamente.

     I componenti il Comitato, per tutta la durata del mandato, non possono esercitare, a pena di decadenza, alcun tipo di attività professionale per società o imprese operanti nel settore radiotelevisivo, pubblico o privato.

 

     Art. 6.

     Il Comitato è organo di consulenza della Regione in materia radiotelevisiva.

     Esprime il proprio parere, collaborando alla formulazione delle valutazioni della Regione sullo schema di piano di assegnazione delle radiofrequenze, predisposto dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 3 della Legge 223/90.

     Collabora con la Regione all'adeguamento o all'adozione del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di diffusione previsti dal piano di assegnazione.

     Esprime il proprio parere sulla destinazione di fondi per la pubblicità sulle emittenti radiotelevisive private locali e per le eventuali misure di sostegno della Regione a favore dei concessionari privati ai sensi dell'art. 9, comma 1°, della Legge n. 223/90.

     Il Comitato assume ogni opportuna iniziativa, a livello regionale, per stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca sui temi e i problemi della comunicazione radiotelevisiva, anche attraverso apposite convenzioni con l'Università.

     Il Comitato formula proposte alla concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo in ordine a programmazioni regionali, che possono essere trasmesse sia in ambito nazionale che locale.

     Il Comitato regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale, secondo le norme dell'apposita Commissione Parlamentare.

     Il Comitato definisce i contenuti e coordina l'attuazione delle collaborazioni e convenzioni che la Regione stipula con la Sede Regionale della concessionaria pubblica e con i concessionari privati locali.

     Il Comitato, nell'ambito delle proprie funzioni, svolge attività di indagine, studio, ricerca e consulenza, affidandone l'esecuzione a soggetti qualificati, sia dell'apparato pubblico che di quello privato.

 

     Art. 7.

     Il Comitato attua idonee forme di partecipazione con le associazioni delle emittenti operanti nella regione, con le associazioni degli utenti e con tutti quei soggetti che sono interessati alla comunicazione radiotelevisiva, anche attraverso la istituzione di conferenze regionali sull'informazione e le comunicazioni di massa.

 

     Art. 8.

     Il Comitato collabora, quando richiesto, con il Ministro delle Poste e il Garante della radiodiffusione e dell'editoria, nell'esercizio delle funzioni ad essi assegnate dalla legge.

     Il Comitato intrattiene rapporti con il Consiglio consultivo degli utenti e con la Commissione nazionale per la pari opportunità, al fine di promuovere azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparità tra i due sessi, nonché per la difesa degli interessi degli utenti.

 

     Art. 9.

     L'Ufficio di Presidenza, con apposito finanziamento annuale da prevedere nel Bilancio del Consiglio Regionale, provvede al funzionamento del Comitato, che ha sede presso il Consiglio Regionale.

     Il Comitato, nelle sue funzioni, viene assistito da una apposita struttura definita nell'ambito della Legge Regionale 25 agosto 1989, numero 15.

 

     Art. 10.

     Il Comitato presenta annualmente all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale un programma della sua attività, unitamente alla relativa previsione di spesa ed al consuntivo delle spese sostenute, in autonomia, nell'anno precedente.

 

     Art. 11.

     Il Comitato presenta annualmente al Consiglio Regionale una relazione sulla situazione del sistema radiotelevisivo nella regione, formulando eventuali proposte di intervento ai vari organi regionali.

     Il Consiglio Regionale approva altresì il Regolamento del Comitato RAI nella prima seduta utile successiva all'esame da parte della commissione competente che, in ogni caso, dovrà avvenire entro venti giorni dalla data di trasmissione del Regolamento da parte del Comitato.

 

     Art. 12.

     Al Presidente del Comitato spetta una indennità di funzione pari al 20% di quella percepita dai Consiglieri Regionali; ai due Vice Presidenti spetta una indennità di funzione pari al 15% di quella percepita dai Consiglieri Regionali.

     Agli altri componenti del Comitato viene corrisposto, per ogni seduta, un gettone di presenza pari a L. 100.000 per un massimo di cinque sedute mensili.

     Agli stessi componenti il Comitato che, per ragioni del loro mandato, si recano in località diversa da quella di residenza, spetta il trattamento di missione e il rimborso delle spese, previsti per i Consiglieri Regionali.

 

     Art. 13.

     Lo stanziamento annuale a favore del Comitato, per l'attuazione di quanto previsto nella presente legge, è quantificabile in L. 500 milioni per il 1991 ed in L. 1 miliardo e 500 milioni l'anno, per gli anni successivi.

     Al finanziamento dell'attività del Comitato si provvede con stanziamento annuale, nell'ambito del Bilancio del Consiglio Regionale, in relazione alle previsioni di cui al 1° comma del presente articolo.