§ 6.3.129 - L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 e per il triennio 2001-2003 e norme legislative collegate (legge [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 finanza locale
Data:31/01/2001
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Modifica alla legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 3, recante "Istituzione del tributo provinciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi".
Art. 2.  Autorizzazioni di spesa per l'anno 2001 - Tabella A.
Art. 3.  Autorizzazioni di spesa per il triennio 2001-2003 per interventi od opere ad esecuzione pluriennale - Tabella B.
Art. 4.  Fondi per la finanza locale.
Art. 5.  Devoluzione ai comuni di una quota dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Art. 6.  Copertura disavanzi dell'esercizio 2000 delle aziende speciali unità sanitarie locali.
Art. 7.  Aumento della partecipazione alla società "S.E.L. SpA".
Art. 8.  Partecipazione della Provincia alla Comunità d'azione per la Ferrovia del Brennero.
Art. 9.  Partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano all' "Istituto di Epidemiologia Ambientale".
Art. 10.  Spese per la contrattazione del personale.
Art. 11.  Modifica alla legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8, recante "Difesa dalle avversità atmosferiche".
Art. 12.  Anticipazione copertura finanziaria per annualità contributi per impianti funiviari.
Art. 13.  Modifica alla legge provinciale 5 settembre 1975, n. 50, recante "Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta provinciale".
Art. 14.  Contributi straordinari a associazioni volontarie per il trasporto infermi per copertura disavanzi.
Art. 15.  Interventi straordinari per le zone colpite da eventi calamitosi.
Art. 16.  Copertura finanziaria.
Art. 17.  Fondo provinciale per l'occupazione dei disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Art. 18.  Modifica alla legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18, recante "Autorizzazione alla costituzione di una Scuola provinciale superiore di sanità per la formazione infermieristica, ostetrica, [...]
Art. 19.  Modifiche alla legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, recante "Incentivazione della conoscenza delle lingue".
Art. 20.  Modifica alla legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, recante "Iniziative per l'incremento economico e della produttività".
Art. 21.  Modifica alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante "Legge urbanistica provinciale".
Art. 22.  Modifiche alla legge provinciale 25 maggio 2000, n. 11, recante "Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige a sostegno della promozione dei prodotti agroalimentari di qualità".
Art. 23.  Modifiche alla legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, recante "Disposizioni relative all'incentivazione in agricoltura".
Art. 24.  Modifica alla legge provinciale 10 dicembre 1987, n. 31, recante "Provvedimenti di assistenza creditizia per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice".
Art. 25.  Modifica alla legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, recante "Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura".
Art. 26.  Modifica alla legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, recante "Ordinamento degli archivi e istituzione dell'archivio provinciale dell'Alto Adige".
Art. 27.  Modifica alla legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, recante "Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone".
Art. 28.  Modifica alla legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, recante "Istituzione di servizi speciali di trasporto di persone da disporsi con contratto di assuntoria o di locazione dell'autoveicolo nelle [...]
Art. 29.  Modifiche alla legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37, recante "Spesa e contributi per studi e progetti per lo sviluppo ed il miglioramento delle comunicazioni e dei trasporti nel territorio [...]
Art. 30.  Modifica alla legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39, recante "Provvidenze per la realizzazione di impianti depurativi per il trattamento delle acque di rifiuto e dei relativi collettori [...]
Art. 31.  Modifica alla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4, recante "Nuove norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".
Art. 32.  Modifica alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante "Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano".
Art. 33.  Dotazione organica del personale ispettivo, direttivo e insegnante.
Art. 34.  Modifica alla legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, concernente "Consiglio scolastico provinciale".
Art. 35.  Rideterminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste da leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente.
Art. 36.  Modifica alla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, recante "Norme per la tutela del suolo da inquinamento e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e [...]
Art. 37.  Modifica alla legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, recante "Autonomia delle scuole".
Art. 38.  Modifica alla legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, recante "Autonomia delle scuole".
Art. 39.  Modifiche alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, recante "Espropriazione per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale".
Art. 40.  Urbanizzazione primaria della zona edilizia "Ex Caserma Mignone" nel comune di Bolzano.
Art. 41.  Modifiche alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata".
Art. 42.  Abrogazioni e norme transitorie.
Art. 43.  Clausola d'urgenza.


§ 6.3.129 - L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 e per il triennio 2001-2003 e norme legislative collegate (legge finanziaria 2001).

(B.U. 6 febbraio 2001, n. 6 – S.O.).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI

 

     Art. 1. Modifica alla legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 3, recante "Istituzione del tributo provinciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi".

     1. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 3, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     "5. La misura del tributo è fissata tenendo conto anche dell'entità del gettito del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente istituito dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come accertato nell'anno 2000."

     2. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 3, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi:

     "4. In applicazione di quanto stabilito al comma 5 dell'articolo 2, e in deroga al termine fissato dal comma 2 dell'articolo 2, il nuovo ammontare del tributo è determinato dalla Giunta provinciale, con deliberazione da approvarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il tributo così determinato si applica a decorrere dal trimestre successivo alla data di pubblicazione della deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

     5. Con effetto dal 1° gennaio 2001 cessa di trovare applicazione, nel territorio della Provincia, l'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504."

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

 

          Art. 2. Autorizzazioni di spesa per l'anno 2001 - Tabella A.

     1. Le spese da iscrivere nel bilancio della Provincia per l'anno finanziario 2001, per l'applicazione di norme provinciali, regionali, statali o comunitarie, nonché per il rifinanziamento di disposizioni legislative i cui termini di applicazione sono scaduti, sono autorizzate, anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle leggi medesime, nella misura indicata nell'allegata tabella A.

 

          Art. 3. Autorizzazioni di spesa per il triennio 2001-2003 per interventi od opere ad esecuzione pluriennale - Tabella B.

     1. Le spese da iscrivere nel bilancio della Provincia per l'anno finanziario 2001 e per il biennio 2002-2003 per l'attuazione di interventi od opere la cui esecuzione si protrae per più esercizi, ivi compreso l'acquisto di beni immobili eventualmente in corso di costruzione, sono determinate ed autorizzate nella misura indicata nell'allegata tabella B.

     2. L'amministrazione provinciale è autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, e successive modifiche, a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nell'anno 2001 nei limiti dell'intera somma prevista per il triennio 2001-2003, tenendo conto anche degli impegni assunti negli esercizi precedenti. La spesa da impegnare a carico di ciascuno degli esercizi 2002 e 2003 non dovrà superare quella autorizzata per l'esercizio 2001 e i pagamenti dovranno essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali del bilancio di cassa.

     3. Le quote di spesa di cui al comma 1 destinate a gravare sugli esercizi finanziari successivi al 2001 saranno stabilite dalla rispettiva legge finanziaria.

 

          Art. 4. Fondi per la finanza locale.

     1. La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è stabilita per l'anno finanziario 2001 come segue:

     a) fondo ordinario:

     lire 379.028.000.000 (capitolo 91010);

     b) fondo per investimenti:

     lire 99.528.000.000 (capitolo 91040);

     c) fondo ammortamento mutui:

     lire 115.000.100.000 (capitolo 91055);

     d) fondo perequativo:

     lire 3.000.000.000 (capitolo 91060).

     2. Una quota del fondo di cui al comma 1, lettera c), pari a lire 16.500,1 milioni è autorizzata come limite d'impegno ed è destinata al pagamento della prima annualità di ammortamento dei mutui assunti dai comuni per il finanziamento di opere di investimento ai sensi della legislazione provinciale vigente. Le annualità successive graveranno sul corrispondente fondo iscritto nei bilanci provinciali futuri, fino all'anno 2020 incluso.

 

          Art. 5. Devoluzione ai comuni di una quota dell'imposta regionale sulle attività produttive.

     1. Per le finalità di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, la Provincia devolve ai comuni per l'anno 2001 (cap. 91070) una quota del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive, pari a lire 29,4 miliardi. La ripartizione tra i singoli comuni ha luogo in proporzione al gettito dagli stessi riscosso nel 1997 per tasse di concessione comunale e per imposta comunale per l'esercizio di impresa, arti e professioni.

     2. Per gli anni successivi, alla compensazione a favore dei comuni degli effetti negativi derivanti dall'attuazione del decreto di cui al comma 1, si provvederà nell'ambito degli accordi e con le modalità di cui all'articolo 2 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6.

 

          Art. 6. Copertura disavanzi dell'esercizio 2000 delle aziende speciali unità sanitarie locali.

     1. E' autorizzata a carico del bilancio dell'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 25 miliardi (cap. 52117) per la copertura dei disavanzi relativi all'esercizio 2000 delle aziende speciali unità sanitarie locali, secondo le modalità di cui all'articolo 28, comma 2, della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9.

 

          Art. 7. Aumento della partecipazione alla società "S.E.L. SpA".

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad aumentare la partecipazione della Provincia alla società "S.E.L. SpA", con sede a Bolzano, per una spesa massima di lire 20 miliardi a carico dell'esercizio finanziario 2001 (cap. 12250).

 

          Art. 8. Partecipazione della Provincia alla Comunità d'azione per la Ferrovia del Brennero.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad effettuare le spese connesse alla partecipazione della Provincia alla Comunità d'azione per la Ferrovia del Brennero.

     2. La Giunta provinciale è inoltre autorizzata ad anticipare, laddove la Provincia stessa sia responsabile della realizzazione di singoli progetti, le spese necessarie anche per conto degli altri membri.

     3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 2001 (capitolo 102268) la spesa di lire 160 milioni. La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi sarà autorizzata con la legge finanziaria annuale.

 

          Art. 9. Partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano all' "Istituto di Epidemiologia Ambientale".

     1. Al fine di promuovere una ricerca scientifica sugli effetti delle condizioni ambientali per la salute umana, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre e a concludere a tal fine la partecipazione della Provincia alla società consortile per azioni "Istituto di Epidemiologia ambientale". [1]

     2. L'atto costitutivo e lo statuto della società devono essere approvati dalla Giunta provinciale che nomina i rappresentanti della Provincia per l'atto costitutivo della società e per tutti gli atti utili per il conseguimento degli scopi di cui al comma 1.

     3. La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare al capitale azionario della società fino ad una spesa massima di lire 50 milioni a carico dell'esercizio finanziario 2001 (cap. 12250).

 

          Art. 10. Spese per la contrattazione del personale.

     1. Per la contrattazione del personale provinciale dei comparti amministrativo e sanitario, ai sensi della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, e successive modifiche, nonché del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole statali, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, è autorizzata a carico del bilancio provinciale (cap. 102130) per l'anno 2001 la spesa di lire 30 miliardi.

 

          Art. 11. Modifica alla legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8, recante "Difesa dalle avversità atmosferiche".

     1. Dopo l'articolo 5 della legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8, è inserito il seguente articolo:

     "Art. 5 bis. (Contributi a favore di cooperative agricole per minori conferimenti di prodotto a seguito di avversità atmosferiche).

     1. Per fronteggiare le difficoltà economico-finanziarie derivanti da una riduzione, a seguito di avversità atmosferiche, della quantità di prodotto da conferire e destinata alla commercializzazione per il consumo fresco, di almeno il 40 per cento, riferito alla produzione media degli ultimi tre anni nei quali non si siano verificate delle perdite causate da avversità atmosferiche, la Giunta provinciale può concedere alle cooperative agricole un contributo straordinario nella misura massima del 60 per cento delle perdite riconducibili ai minori conferimenti di prodotto.

     2. Gli effetti della presente disposizione decorrono dal giorno in cui sarà espresso il parere positivo da parte della Commissione europea.

     3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 2001 (cap. 71365) la spesa di lire 450 milioni. La spesa a carico degli esercizi successivi sarà autorizzata con la legge finanziaria annuale."

 

          Art. 12. Anticipazione copertura finanziaria per annualità contributi per impianti funiviari.

     1. Ferme restando le scadenze per il relativo pagamento, gli impegni di spesa assunti per la terza annualità del limite d'impegno autorizzato dall'articolo 1, tabella A, n. 73, della legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7, sono posti a carico della quota non utilizzata dello stanziamento autorizzato per nuovi impegni al capitolo 61225 del bilancio di previsione per l'anno 2000 fino all'ammontare massimo di lire 9 miliardi.

 

          Art. 13. Modifica alla legge provinciale 5 settembre 1975, n. 50, recante "Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta provinciale".

     1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 50, e successive modifiche, è così sostituito:

     "2. Ai membri della Giunta provinciale non appartenenti al Consiglio provinciale è attribuita l'indennità di carica di cui al comma 1, lettera c), maggiorata del 20 per cento."

     2. La maggior spesa a carico del bilancio provinciale (cap. 11005) è stimata in lire 112 milioni per l'esercizio finanziario 2001 ed in lire 224 milioni all'anno per gli esercizi successivi.

 

          Art. 14. Contributi straordinari a associazioni volontarie per il trasporto infermi per copertura disavanzi.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere alle associazioni di soccorso convenzionate di cui al punto 3.1.14 del Piano sanitario provinciale 1988-1991, tuttora vigente ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, un contributo straordinario per la copertura dei disavanzi dell'anno 2000, secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta provinciale stessa.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 2001 (cap. 52428) la spesa di lire 5 miliardi.

 

          Art. 15. Interventi straordinari per le zone colpite da eventi calamitosi.

     1. E' istituito nel bilancio provinciale un fondo di lire 30 miliardi per interventi straordinari a favore dei territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'anno 2000.

     2. La Giunta provinciale preleva dal capitolo di spesa relativo al fondo di cui al comma 1 (capitolo 102150) le somme da iscrivere in aumento dei capitoli di spesa esistenti o di nuova istituzione per l'attuazione degli interventi dell'Amministrazione provinciale diretti alla riparazione dei danni alle infrastrutture pubbliche nonché le somme occorrenti per la concessione delle provvidenze straordinarie ad enti, associazioni, imprese o singoli privati previsti dalla legislazione provinciale vigente.

     3. I fondi relativi ai contributi straordinari assegnati dallo Stato in relazione agli eventi calamitosi sono iscritti nel bilancio provinciale con le modalità di cui all'articolo 25, comma 1, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.

     4. Per interventi straordinari a favore di enti, associazioni, imprese o singoli privati, colpiti nell'anno 2000 da eventi calamitosi, la giunta provinciale utilizza anche gli eventuali fondi messi a disposizione, mediante versamento su appositi conti aperti a tale scopo, da soggetti pubblici e privati. Alla gestione di tali fondi si applicano le norme di cui all'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modifiche.

     5. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1987, n. 27, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: "Inoltre, per interventi di protezione e di consolidamento possono essere concesse sovvenzioni fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile."

     6. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1987, n. 27, le parole "18 mesi" sono sostituite dalle parole "24 mesi".

     7. Al comma 6 dell'articolo 2 e al comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 22 ottobre 1987, n. 27, le parole "ripartizione VII dell'amministrazione provinciale" sono sostituite dalle parole "competente ripartizione provinciale".

     8. L'articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1987, n. 27, e successive modifiche, è così sostituito:

     "Art. 6. (Norma transitoria).

     1. Le domande per la concessione di sovvenzioni per danni causati da eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2000 vanno presentate, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2001."

     9. L'articolo 4 della legge provinciale 22 ottobre 1987, n. 27, e successive modifiche, è abrogato.

     10. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 83, è aggiunto il seguente periodo: "Per la concessione di sussidi relativi ad interventi per danni causati da eventi calamitosi a titolari di aziende agricole si prescinde dal requisito dello stato di bisogno."

     11. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 83, è così sostituito:

     "2. Le indicazioni contenute nella domanda devono essere confermate dal sindaco competente. Qualora si tratti di interventi per danni causati da eventi calamitosi, la veridicità delle indicazioni contenute nella domanda viene accertata da esperti della Ripartizione provinciale Agricoltura."

     12. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 30 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunta la seguente lettera f):

     "f) alla concessione di contributi per l'esecuzione di interventi di sicurezza geotecnica per costruzioni residenziali che si rendono necessari in seguito ad eventi calamitosi."

     13. Dopo il comma 7 dell'articolo 31 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma 8:

     "8. I contributi a fondo perduto per gli interventi di sicurezza geotecnica vengono concessi nella misura del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile."

 

          Art. 16. Copertura finanziaria.

     1. Alla copertura degli oneri per complessive lire 4.283 miliardi e 895,2 milioni (2.212,45 milioni di Euro) a carico dell'esercizio finanziario 2001, derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 15 della presente legge, si provvede con una corrispondente quota delle entrate iscritte nel bilancio di previsione della Provincia per l'anno 2001.

     2. Alla copertura degli oneri per complessive lire 1.083 miliardi e 548,2 milioni (559,61 milioni di Euro) a carico degli esercizi finanziari 2002 e 2003, derivanti dagli articoli 2 e 4, comma 2, relativamente alla seconda e terza annualità dei limiti d'impegno autorizzati, e dagli articoli 3 e 13, si provvede con una corrispondente quota delle disponibilità finanziarie previste per il biennio 2002-2003 nel bilancio triennale 2001-2003.

 

CAPO III

ALTRE DISPOSIZIONI

 

          Art. 17. Fondo provinciale per l'occupazione dei disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.

     1. L'assegnazione dello Stato alla Provincia per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché gli altri mezzi finanziari indicati all'articolo 14 della medesima legge, sono iscritti nel bilancio provinciale per essere destinati agli interventi per l'inserimento e per l'integrazione lavorativa delle persone disabili previsti dalla predetta legge. All'iscrizione in bilancio delle nuove o maggiori entrate si può provvedere con le modalità indicate all'articolo 25, comma 1, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.

 

          Art. 18. Modifica alla legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18, recante "Autorizzazione alla costituzione di una Scuola provinciale superiore di sanità per la formazione infermieristica, ostetrica, sanitaria tecnica e di riabilitazione".

     1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18, è inserito il seguente comma:

     "4. La Giunta provinciale può stipulare convenzioni con idonee istituzioni pubbliche o private, al fine della gestione della Scuola Provinciale superiore di Sanità. Qualora queste istituzioni operino senza fini di lucro, nella convenzione può essere previsto il pagamento di acconti fino al 70 per cento delle spese preventivate."

 

          Art. 19. Modifiche alla legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, recante "Incentivazione della conoscenza delle lingue".

     1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, e successive modifiche, è così sostituito:

     "6. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a promuovere, direttamente o tramite affidamento a terzi, corsi ed altre iniziative finalizzate a favorire la conoscenza di lingue straniere e delle rispettive culture. Per l'effettuazione ed anticipazione delle spese, nonché per l'apertura di appositi conti presso la Tesoreria della Provincia per il versamento delle quote a carico dei partecipanti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18."

     2. L'articolo 2 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Art. 2. (Beneficiari delle sovvenzioni).

     1. Sono ammessi al beneficio delle sovvenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, tutti i cittadini italiani residenti ininterrottamente da almeno un anno in provincia di Bolzano, che hanno assolto l'obbligo scolastico.

     2. Il limite d'età dei beneficiari è fissato dalla Giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione."

 

          Art. 20. Modifica alla legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, recante "Iniziative per l'incremento economico e della produttività".

     1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, e successive modifiche, è così sostituito:

     "4. La Provincia di Bolzano concede alle organizzazioni di cui al presente articolo sovvenzioni per l'acquisto, l'ampliamento, la ristrutturazione e la costruzione di locali per uffici, nella misura massima del 50 per cento delle spese riconosciute."

 

          Art. 21. Modifica alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante "Legge urbanistica provinciale".

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 47 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è inserito il seguente comma:

     "1-bis. Allo scopo di permettere un migliore utilizzo delle zone produttive, l'ente assegnante può provvedere, con il consenso degli interessati, all'assegnazione anche mediante permuta, se del caso con conguaglio."

     2. Al comma 4 dell'articolo 47 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è aggiunto il seguente periodo: "In caso di permuta restano fermi i vincoli disposti con l'originaria delibera di assegnazione."

 

          Art. 22. Modifiche alla legge provinciale 25 maggio 2000, n. 11, recante "Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige a sostegno della promozione dei prodotti agroalimentari di qualità".

     1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale 25 maggio 2000, n. 11, è così sostituito:

     "3. Sono consentite iniziative promozionali a favore dei prodotti locali tesi a garantire una sana alimentazione, la cui qualità sia conforme alla vigente normativa europea."

     2. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale 25 maggio 2000, n. 11, è così sostituito:

     "2. Per i prodotti agroalimentari locali ancora poco conosciuti sul mercato europeo o forniti quasi esclusivamente da piccole o medie imprese (PMI) che non dispongono di mezzi sufficienti per pubblicizzare la loro produzione e per le quali le spese di pubblicità ammesse a finanziamento dalla Giunta provinciale sarebbero comunque superiori al vantaggio ricavato, l'entità della spesa o del contributo può essere elevata fino al 75 per cento."

 

          Art. 23. Modifiche alla legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, recante "Disposizioni relative all'incentivazione in agricoltura".

     1. L'articolo 4 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, è così sostituito:

     "Art. 4. (Oggetto dell'incentivazione).

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Giunta provinciale può concedere contributi in conto capitale ovvero contributi sugli interessi per:

     a) investimenti tecnici ed edili in aziende rurali singole od associate;

     b) investimenti edili e tecnici in imprese collettive di trasformazione e di commercializzazione;

     c) edilizia abitativa rurale;

     d) infrastrutture in zone rurali;

     e) promozione della proprietà coltivatrice e miglioramento delle strutture aziendali rurali;

     f) tutela e miglioramento dell'ambiente;

     g) miglioramento della zootecnia e promozione dell'attività delle organizzazioni nel settore della zootecnia ed in quello lattiero caseario;

     h) mortalità del bestiame;

     i) lotta alle epizoozie;

     j) misure di solidarietà in agricoltura;

     k) difesa dalle avversità atmosferiche e difesa passiva attraverso assicurazione;

     l) miglioramento della struttura del mercato rurale, della trasformazione a livello aziendale e della commercializzazione alla produzione;

     m) miglioramento qualitativo e strutturale nella produzione vegetale;

     n) provvedimenti straordinari nella difesa delle piante;

     o) crediti di gestione aziendale;

     p) consulenza;

     q) innovazione e progetti dimostrativi.

     2. Su richiesta dell'interessato la Giunta provinciale può concedere in sostituzione dei contributi sugli interessi di cui al comma 1 contributi annui o semestrali costanti posticipati per lo stesso periodo e nella stessa misura, nella quale sarebbe concepibile il contributo sugli interessi."

 

          Art. 24. Modifica alla legge provinciale 10 dicembre 1987, n. 31, recante "Provvedimenti di assistenza creditizia per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice".

     1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale 10 dicembre 1987, n. 31, è così sostituito:

     "1. Nell'atto di compravendita deve essere menzionato il godimento dei benefici della presente legge, che viene inoltre reso pubblico mediante annotazione tavolare: “il corpo tavolare costituente il maso chiuso è soggetto alle norme dell'articolo 5 della legge provinciale 10 dicembre 1987, n. 31."

     2. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale 10 dicembre 1987, n. 31, è aggiunto il seguente:

     "2. Dieci anni dopo l'annotazione di cui al comma 1 il proprietario del bene può chiedere all'ufficio tavolare la relativa cancellazione.".

 

          Art. 25. Modifica alla legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, recante "Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura".

     1. L'articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, è così sostituito:

     "Art. 5. (Misure a favore della zootecnia).

     1. Per favorire il miglioramento genetico degli animali da allevamento la Giunta provinciale può concedere a favore delle organizzazioni zootecniche e degli allevatori singoli od associati contributi fino al:

     a) 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento per l'acquisto dei capi maschi selezionati di razza pura iscritti nel libro genealogico o nel registro anagrafico che vengono impiegati nel miglioramento genetico;

     b) 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento per l'allevamento dei capi selezionati maschi di razza pura che vengono impiegati nel miglioramento genetico.

     2. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e per promuovere lo sviluppo del patrimonio zootecnico provinciale, la Giunta provinciale può concedere a favore delle organizzazioni zootecniche contributi pari al 70 per cento delle spese riconosciute ammissibili a finanziamento per l'esecuzione dei progeny e performance-test nonché delle prove attitudinali e funzionali.

     3. La Giunta provinciale può inoltre concedere contributi ad apicoltori singoli od associati ovvero alla loro associazione fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento per:

     a) la costruzione di apiari razionali e di locali per la centrifuga del miele nonché l'acquisto di arnie, attrezzature e apparecchi;

     b) l'acquisto di regine, sciami, nuclei e colonie;

     c) la costruzione di stazioni di fecondazione.

     4. A favore delle organizzazioni zootecniche e lattiero-casearie la Giunta provinciale può concedere contributi fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento per l'organizzazione e la realizzazione di esposizioni di animali, fiere ed iniziative scolastiche, l'edizione e l'acquisto di materiale didattico ed informativo nonché per la presentazione delle attività proprie delle organizzazioni e premiazioni di animali.

     5. La Giunta provinciale può concedere all'Associazione provinciale delle Organizzazioni Zootecniche Altoatesine (A.P.A.) contributi fino al:

     a) 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento per l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli funzionali nonché per l'esecuzione di analisi del latte dirette al miglioramento genetico e della salute animale;

     b) 40 per cento della spesa in conto corrente e in conto capitale riconosciuta ammissibile a finanziamento inerente la gestione dei recapiti di seme per l'inseminazione artificiale nella provincia;

     c) 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento per l'acquisto di attrezzi e strumenti necessari per l'esecuzione dell'inseminazione artificiale e dell'embrio-transfer.

     6. Per migliorare la trasparenza delle condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti di carne, in particolare per quanto attiene alla rintracciabilità, la Giunta provinciale può concedere all'A.P.A. contributi fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento per l'organizzazione e l'esecuzione della marchiatura del bestiame ai sensi della vigente normativa comunitaria e provinciale e del servizio pubblico di raccolta delle carcasse animali in zona montana nonché per la gestione dell'anagrafe provinciale del bestiame.

     7. Per l'impianto e la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici per bovini, equini, suini, ovini, caprini e specie minori la Giunta provinciale può concedere a favore delle organizzazioni zootecniche contributi fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento.

     8. Alle associazioni di mutua assicurazione del bestiame la Giunta provinciale può concedere contributi fino all'80 per cento dei premi assicurativi pagati dai loro soci."

     2. Gli effetti delle modifiche all'articolo 5, comma 8, della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, ai sensi del comma 1 della presente legge, decorrono dal giorno in cui sarà espresso il parere positivo da parte della Commissione europea.

 

          Art. 26. Modifica alla legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, recante "Ordinamento degli archivi e istituzione dell'archivio provinciale dell'Alto Adige".

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     "2. Nel caso di trasferimento della proprietà, in caso di successione aziendale entro il terzo grado di parentela, di edifici posti sotto tutela dei monumenti e facenti parte di un maso chiuso, non trova applicazione il diritto di prelazione di cui al comma 1."

 

          Art. 27. Modifica alla legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, recante "Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone".

     1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, è così sostituito:

     "3. Ai servizi svolti con impianti funiviari che collegano località stabilmente abitate, in concessione ai sensi della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, e iscritti in apposito elenco approvato dall'Assessore provinciale competente in materia, si applicano gli articoli 3, 4 e 13, le compensazioni tariffarie di cui al comma 1 dell'articolo 14, l'articolo 15, limitatamente alle spese di investimento necessarie per il rilevamento dei passeggeri trasportati, per l'emissione di documenti di viaggio e per l'informazione al pubblico e l'articolo 16. L'Assessore provinciale competente in materia stabilisce, in base a criteri parametrici che tengano conto delle caratteristiche tecniche e di esercizio degli impianti, le distanze convenzionali per l'applicazione delle tariffe di trasporto e per il calcolo delle compensazioni tariffarie di cui al comma 1 dell'articolo 14."

     2. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, è così sostituito:

     "4. Le tariffe sono stabilite sulla base della distanza coperta. La rete dei servizi con le distanze effettive tra le fermate da frazionamento tariffario e con i limiti delle eventuali zone tariffarie è approvata con decreto dell'Assessore provinciale competente in materia."

 

          Art. 28. Modifica alla legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, recante "Istituzione di servizi speciali di trasporto di persone da disporsi con contratto di assuntoria o di locazione dell'autoveicolo nelle aree non servite da autolinee in concessione".

     1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60 è così sostituita:

     "a) titolari di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente o di licenza per il servizio di taxi, loro consorzi o cooperative e tutte le altre forme associative previste dalla legge;".

     2. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, è così sostituito:

     "2. Il competente Ufficio provinciale è altresì autorizzato con le procedure e le modalità di cui al comma 1 a stipulare contratti di assicurazione di cui all'articolo 10, comma 2.".

 

          Art. 29. Modifiche alla legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37, recante "Spesa e contributi per studi e progetti per lo sviluppo ed il miglioramento delle comunicazioni e dei trasporti nel territorio della Provincia di Bolzano per favorire l'intermodalità".

     1. Nell'articolo 8 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37, e successive modifiche, é abrogato quanto segue:

     a) la lettera b) del comma 1;

     b) il secondo periodo del comma 2;

     c) il comma 5.

     2. L'articolo 9 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37, e successive modifiche, è così sostituito:

     "Art. 9.

     1. Ai fini della compensazione dei costi esterni non pagati dalle diverse modalità di trasporto, la Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige può concedere aiuti in conformità con le norme dell'Unione europea a sostegno della gestione del trasporto combinato, ivi incluso il trasporto combinato accompagnato su rotaia. I relativi servizi di trazione ferroviaria necessari al trasporto combinato dovranno essere assegnati mediante gara. Con apposita deliberazione della Giunta provinciale saranno emanati i criteri e le modalità di concessione degli aiuti di cui al presente articolo.

     2. Gli effetti del presente articolo decorrono dal giorno in cui sarà espresso il parere positivo da parte della Commissione Europea."

 

          Art. 30. Modifica alla legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39, recante "Provvidenze per la realizzazione di impianti depurativi per il trattamento delle acque di rifiuto e dei relativi collettori principali".

     1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39, e successive modifiche, è così sostituita:

     "c) la liquidazione del residuo 10 per cento a seguito di presentazione del certificato di collaudo dei lavori o, quando non richiesto, del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori ovvero previa prestazione di una cauzione mediante la consegna presso il tesoriere della Provincia di una somma di denaro, di titoli di Stato o di un libretto di deposito a risparmio di uguale importo, o la presentazione di una fideiussione bancaria vincolata a favore della Provincia autonoma di Bolzano per tale importo."

 

          Art. 31. Modifica alla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4, recante "Nuove norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".

     1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge finanziaria 19 febbraio 1993, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:

     "2. L'erogazione dei contributi per spese ammesse fino a un miliardo di lire avviene in soluzione unica dopo la verifica dell'avvenuta realizzazione del progetto, eseguita dal competente ufficio provinciale, a fronte di idonea dimostrazione delle spese sostenute.

     Per spese ammesse a contributo superiori a un miliardo di lire il contributo può essere erogato anche ratealmente. Può essere anche concessa la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50 per cento del contributo concesso. La dimostrazione delle spese, esclusa quella riguardante le somme pagate a titolo di acconto o di caparra, non deve essere di data anteriore a quella di presentazione della domanda."

 

          Art. 32. Modifica alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante "Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano".

     1. Al punto 14 dell'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, le parole "Cultura tedesca e ladina" sono sostituite dalle parole "Cultura tedesca".

     2. Il punto 18 dell'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

     "18 Cultura e Intendenza scolastica ladina

     - attività culturali

     - attività scientifiche

     - attività artistiche

     - servizio giovani

     - sorveglianza didattica e pedagogica (incluse le scuole materne), libri di testo

     - sorveglianza sugli organi collegiali

     - sperimentazione scolastica, diplomi

     - organici, concorsi, aggiornamento del personale insegnante, direttivo ed ispettivo (Istituto pedagogico)

     - sport scolastico e finanziamento dell'attività scolastica

     - stato giuridico del personale ispettivo, direttivo e docente."

 

          Art. 33. Dotazione organica del personale ispettivo, direttivo e insegnante. [2]

     [1. La dotazione organica del personale ispettivo, direttivo e insegnante delle scuole a carattere statale nonché del personale educativo del convitto "Damiano Chiesa" comprende 7493 posti, di cui 5533 sono riservati per la scuola in lingua tedesca, 1660 per la scuola in lingua italiana e 300 per la scuola delle località ladine.

     2. Per attività di supporto dei processi educativi e formativi, per lo sviluppo dell'innovazione e della sperimentazione, per interventi di prevenzione e recupero della dispersione, per l'inserimento di alunni extracomunitari e nomadi nonché per l'istituzione di nuove classi a tempo pieno o a tempo prolungato e di nuovi indirizzi la dotazione organica può essere aumentata dello 0,5 per cento.]

 

          Art. 34. Modifica alla legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, concernente "Consiglio scolastico provinciale".

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, sono aggiunti i seguenti commi:

     "2. I posti vacanti nella qualifica dirigenziale del personale ispettivo scolastico della provincia di Bolzano sono attribuiti mediante concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrati da una prova di selezione. Al fine di garantire la mobilità del personale interessato, le tabelle di valutazione dei titoli e il contenuto della prova di selezione sono stabiliti d'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione.

     3. Sulla base degli esiti del concorso di cui al comma 2, la nomina di ispettore scolastico e la relativa qualifica dirigenziale viene conferita con decreto del Sovrintendente o dell'Intendente scolastico competente per la durata di quattro anni. La nomina è rinnovabile, previa valutazione positiva sullo svolgimento dei compiti dirigenziali."

 

          Art. 35. Rideterminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste da leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente.

     1. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, sono rispettivamente così sostituiti:

     "a) lettera a) punto 1): lire 15.000.000 - 45.000.000;

     b) lettera a) punto 2): lire 5.000.000 - 15.000.000;

     c) lettera b): lire 10.000.000 - 30.000.000;

     d) lettera c): lire 2.000.000 - 6.000.000;

     e) lettera d) punto 1): lire 200.000 - 800.000;

     f) lettera d) punto 2): lire 1.000.000 - 4.000.000;

     g) lettera d) punto 3): lire 5.000.000 - 20.000.000;

     h) lettera e): rispettivamente lire 100.000 - 500.000 e lire 500.000 - 3.000.000;

     i) lettera f): lire 1.500.000 - 4.500.000;

     j) lettera g): lire 2.000.000 - 6.000.000".

     2. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 7 dell'articolo 29 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, e successive modifiche, sono rispettivamente così sostituiti: “lire 1.500.000 - 4.500.000".

     3. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 30 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, e successive modifiche, sono rispettivamente così sostituiti:

     "a) lettera a): lire 1.000.000 - 3.000.000;

     b) lettera b): lire 50.000 - 150.000;

     c) lettera c): lire 1.000.000 - 3.000.000;

     d) lettera d): lire 1.000.000 - 3.000.000;

     e) lettera e): lire 1.000.000 - 3.000.000;

     f) lettera f): lire 1.000.000 - 3.000.000;

     g) lettera g): lire 1.000.000 - 3.000.000;

     h) lettera h): lire 4.000.000 - 12.000.000;

     i) lettera i): lire 4.000.000 - 12.000.000;

     j) lettera k): lire 4.000.000 - 12.000.000".

     4. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, e successive modifiche, sono rispettivamente così sostituiti: "lire 1.500.000 - 4.500.000".

     5. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, sono rispettivamente così sostituiti:

     "a) lettera a): lire 500.000 - 5.000.000;

     b) lettera b) lire 500.000 - 5.000.000;

     c) lettera c): lire 200.000 - 800.000;

     d) lettera d): lire 500.000 - 2.000.000;

     e) lettera e): lire 200.000 - 800.000;

     f) lettera f): lire 1.000.000 - 3.000.000;

     g) lettera g): lire 2.000.000 - 6.000.000;

     h) lettera h): lire 500.000 - 1.500.000;

     i) lettera i): lire 1.500.000 - 4.500.000".

     6. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 6 dell'articolo 12 della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, e successive modifiche, sono rispettivamente così sostituiti: "lire 1.500.000 - 4.500.000".

     7. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, e successive modifiche, sono rispettivamente così sostituiti:

     "a) lettera a): lire 500.000 - 5.000.000;

     b) lettera b): lire 1.000.000 - 4.500.000;

     c) lettera c): lire 1.500.000 - 4.500.000;

     d) lettera d): lire 500.000 - 1.500.000;

     e) lettera e): lire 1.500.000 - 4.500.000;

     f) lettera f): lire 1.500.000 - 4.500.000;

     g) lettera g): lire 1.500.000 - 4.500.000;

     h) lettera h): lire 1.000.000 - 3.000.000;

     i) lettera i): lire 500.000 - 1.500.000".

     8. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 6 dell'articolo 18 della legge provinciale 20 novembre 1978, n. 66, e successive modifiche, sono rispettivamente così sostituiti: "lire 1.500.000 - 4.500.000".

     9. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 1 dell'articolo 20, comma 1, della legge provinciale 20 novembre 1978, n. 66, e successive modifiche, sono rispettivamente così sostituiti:

     "a) lettera a): lire 100.000 - 300.000;

     b) lettera b): lire 1.000.000 - 3.000.000;

     c) lettera c): lire 500.000 - 1.500.000;

     d) lettera d): lire 500.000 - 1.500.000;

     e) lettera e): lire 1.500.000 - 4.500.000;

     f) lettera f): lire 1.500.000 - 4.500.000;

     g) lettera g): lire 2.000.000 - 6.000.000;

     h) lettera h): lire 1.500.000 - 4.500.000;

     i) lettera i): lire 2.000.000 - 6.000.000;

     j) lettera l): lire 2.000.000 - 6.000.000".

 

          Art. 36. Modifica alla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, recante "Norme per la tutela del suolo da inquinamento e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi".

     1. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente comma:

     "3. I comuni prevedono per lo smaltimento illegale di rifiuti urbani e per la mancata osservanza dei propri regolamenti in materia di rifiuti sanzioni amministrative che vanno da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire un milione. L'ammontare delle sanzioni per le singole violazioni viene fissato nei rispettivi regolamenti."

 

          Art. 37. Modifica alla legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, recante "Autonomia delle scuole".

     1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, è aggiunto il seguente periodo:

     "La qualifica dirigenziale viene comunque conferita con decorrenza 1 settembre 2000, anche nel caso in cui la personalità giuridica sia attribuita, in applicazione del primo piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, successivamente alla data prevista dal comma 4 dell'articolo 2."

 

          Art. 38. Modifica alla legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, recante "Autonomia delle scuole".

     1. Dopo il comma 8 dell'articolo 13 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, sono aggiunti i seguenti commi:

     "9. La dirigenza scolastica è incompatibile con gli uffici di sindaco/sindaca di un comune, assessore/assessora di comune con più di 20.000 abitanti, presidente di comunità comprensoriale, di azienda municipalizzata o di unità sanitaria locale. Il dirigente scolastico/la dirigente scolastica che ricopra uno dei predetti uffici, viene collocato/collocata in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.

     10. In prima applicazione della presente legge nei confronti dei dirigenti scolastici/delle dirigenti scolastiche che al 1 settembre 2000 già esercitano un mandato politico che risulti incompatibile con l'incarico dirigenziale ai sensi del comma 9, tale comma non trova applicazione per la durata del mandato in corso."

 

          Art. 39. Modifiche alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, recante "Espropriazione per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale".

     1. Dopo l'articolo 1 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, è inserito il seguente articolo:

     "Art. 1 bis.

     1. Fermo restando le attribuzioni della commissione di cui all'articolo 11, le funzioni ed incombenze di cui all'articolo 1 sono esercitate dai comuni con l'osservanza delle procedure e dei criteri di cui alla presente legge e nel rispetto di eventuali determinazioni tecniche stabilite dall'ufficio estimo provinciale, qualora siano riferite ad opere od interventi di interesse pubblico di competenza dei comuni, loro aziende o consorzi."

     2. Al comma 6 dell'articolo 30 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, la parola "sei" è sostituita dalla parola "dodici".

     3. Al comma 7 dell'articolo 30 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, la parola "cinque" è sostituita dalla parola "sette".

     4. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, dopo la parola "provinciale" sono inserite le parole "o comunale"; nel comma 3 dell'articolo 15 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, le parole "al Presidente della Giunta provinciale" sono sostituite dalle parole "alla provincia o al Comune".

     5. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 10 della legge provinciale 29 gennaio 1996, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito: "Le espropriazioni devono essere avviate entro il 31 dicembre 2002.".

     6. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge provinciale 29 gennaio 1996, n. 2, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     "3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere applicate anche alle strade comunali, già classificate come tali alla data di entrata in vigore della presente legge."

     7. Le stime ai fini di consulenze immobiliari di competenza dei comuni, dei consorzi tra comuni, delle comunità comprensoriali e loro aziende sono redatte dagli enti medesimi.

     8. Il comma 2 dell'articolo 31 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, è così sostituito:

     "2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1-bis decorre a far data dal 1° luglio 2001. Le procedure ablative non ultimate alla data predetta sono completate dalla Provincia."

 

          Art. 40. Urbanizzazione primaria della zona edilizia "Ex Caserma Mignone" nel comune di Bolzano.

     1. La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nella zona edilizia "Ex Caserma Mignone" nel comune di Bolzano, acquisita dall'amministrazione provinciale mediante permuta ai sensi dell'articolo 42 della legge provinciale 20 dicembre 1993, n. 27, viene effettuata direttamente dalla Provincia. La quota parte delle spese per la realizzazione delle menzionate opere, che è a carico dei lotti destinati all'edilizia abitativa agevolata, è finanziata con i mezzi destinati nel programma degli interventi di cui all'articolo 6 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, alla categoria di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera H), della stessa legge provinciale.

     2. Ad avvenuta realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, le opere stesse e le aree sulle quali vengono realizzate, vengono cedute mediante convenzione in proprietà al comune di Bolzano. Nella convenzione vengono disciplinati i reciproci rapporti tra l'amministrazione provinciale ed il Comune di Bolzano risultanti dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria per la zona edilizia "Ex Caserma Mignone".

 

          Art. 41. Modifiche alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata".

     1. Dopo l'articolo 23 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente articolo:

     "Art. 23 bis. (Permuta di abitazioni).

     1. Previa autorizzazione da parte della Giunta provinciale, l'IPES può permutare proprie abitazioni con abitazioni di altri proprietari. Allo stesso modo l'IPES può essere autorizzata a dare in locazione abitazioni ad altri enti qualora questi diano a loro volta in locazione all'IPES abitazioni di cui dispongono. I canoni di locazione dovuti vengono determinati in base ad una perizia dell'Ufficio estimo."

     2. Il comma 6 dell'articolo 40 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

     "6. Agli effetti delle agevolazioni edilizie disciplinate dal presente capo possono essere effettuati ampliamenti di cubatura fino al 20 per cento e comunque non superiori al limite previsto per un'abitazione popolare ai sensi dell'articolo 41 e conformemente alle agevolazioni previste per le nuove costruzioni."

     3. Dopo il comma 5 dell'articolo 45 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, viene inserito il seguente comma:

     "6. La causa di esclusione di cui al comma 1, lettera b), non si applica qualora oggetto dell'intervento edilizio sia un'abitazione con una superficie abitabile inferiore ai 110 metri quadro che necessiti di interventi di recupero e che mediante l'intervento edilizio progettato viene ampliata fino al limite previsto per un'abitazione popolare ai sensi dell'articolo 41."

     4. Dopo il comma 1 dell'articolo 139-bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma:

     "2. I richiedenti che hanno presentato domanda per un'agevolazione edilizia provinciale dopo il 27 gennaio 1999 e prima dell'entrata in vigore della presente legge e che sono stati esclusi ai sensi dell'articolo 40, comma 6, e dell'articolo 71, comma 2, possono rinnovare la domanda per la concessione dell'agevolazione edilizia dopo l'entrata in vigore della presente legge. Vale la documentazione già presentata. La causa di esclusione di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), non si applica limitatamente all'abitazione per la quale si chiede l'agevolazione."

 

          Art. 42. Abrogazioni e norme transitorie.

     1. Sono abrogate:

     a) la legge provinciale 12 agosto 1951, n. 1, e successive modifiche;

     b) la legge provinciale 8 aprile 1988, n. 14, e successive modifiche.

     2. I contributi concessi ai sensi della legge provinciale 8 aprile 1988, n. 14, sono erogati secondo i criteri vigenti fino alla data della sua abrogazione.

 

          Art. 43. Clausola d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Tabella A

     DELLA LEGGE

N.

Settore - Legge e oggetto della spesa - Capitoli di bilancio

Importo

 

 

Lire

 

 

Euro

 

SERVIZI GENERALI

 

1

Legge provinciale 11.8.1994, n. 6, art. 2 - spese riservate del Presidente della Giunta provinciale e degli assessori (cap. 11015, 11020)

247.500.000

 

 

127.823,08

2

Legge provinciale 17.8.1989, n. 6, art. 5 - attività di rappresentanza dei membri della Giunta provinciale (cap. 11025)

202.500.000

 

 

104.582,52

3

D.P.G.P. 26.3.1997, n. 6, art. 18 - assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato (cap. 12130)

800.000.000

 

 

413.165,52

4

Legge provinciale 12.12.1983, n. 50, art.26 - gestione della mensa per dipendenti provinciali (cap. 12157)

180.0000.000

 

 

92.962,24

5

Leggi provinciali 24.7.1980, n. 25, art. 3, e 25.3.1983, n. 9 - manifestazioni e celebrazioni pubbliche e quote di partecipazione ad enti ed associazioni (cap. 12173)

150.000.000

 

 

77.468,53

6

Legge provinciale 8.11.1982, n. 33, art. 7 - affidamento di attività e programmi alla "Società per l'informatica provinciale S.P.A." (cap. 12183)

8.500.000.000

 

 

4.389.883,64

 

PROTEZIONE CIVILE

 

7

Legge provinciale 12.7.1975, n. 34 - opere di prevenzione, pronto soccorso e ripristino a seguito di calamità naturali e sussidi ad organizzazioni operanti nel settore (cap. 22010, 22012, 22015)

11.250.000.000

 

 

5.810.140,11

 

SCUOLA E DIRITTO ALLO STUDIO

 

8

Leggi provinciali 17.8.1976, n. 36, 30.6.1983, n. 20, 16.10.1992, n. 37 e DPGP 31.5.1995, n. 25 - spese e contributi a favore delle scuole materne (cap. 31100, 31120, 31125, 31126, 31135, 31136)

8.694.000.000

 

 

4.490.076,28

9

Leggi provinciali 31.8.1974, n. 7, 14.1.1982, n. 2, 16.10.1992, n. 37 e 18.10.1995, n. 20 - funzionamento, attività sportive, attrezzature, manutenzione ordinaria ed arredamenti delle scuole (cap. 31200, 31201, 31205, 31210, 31211)

33.753.000.000

10

Legge provinciale 12.12.1996, n. 24 - elezione e funzionamento del Consiglio scolastico provinciale (cap. 31215)

40.000.000

 

 

20.658,28

11

Leggi provinciali 11.8.1997, n. 11, art. 18 - spese di funzionamento dell'Università di Bolzano (cap. 31265)

10.000.000.000

 

 

5.164.568,99

12

Legge provinciale 8.8.1991, n. 23 - attuazione del diritto allo studio per studenti universitari (cap. 31300, 31301, 31302)

28.850.000.000

 

 

14.899.781,54

13

Leggi provinciali 31.8.1974, n. 7, 17.8.1976, n. 36, 30.6.1983, n. 20, e 16.10.1992, n. 37 - servizi di assistenza scolastica, anche a favore di alunni portatori di handicaps (cap. 31305, 31306, 31307, 31310, 31311, 31315, 31320, 31321, 31322)

39.849.000.000

 

 

20.580.290,97

14

Legge provinciale 16.10.1992, n. 37 - edifici destinati a collegi e convitti studenteschi (cap. 31325)

12.830.000.000

 

 

6.626.142,02

 

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

 

15

Leggi provinciali 7.10.1955, n. 3, 27.11.1967, n. 15, 20.7.1988, n. 23, 12.11.1992, n. 40, 5.1.1978, n. 3, 15.7.1981, n. 19, 7.4.1997, n. 6 e D.P.G.P. 26.3.1997, n. 6, legge 20.1.1999, n. 9, art. 11 e regolamenti CEE n. 95/918, 95/818 e 94/819 - istruzione professionale degli apprendisti e addestramento professionale dei lavoratori, nonché incarichi nell'ambito delle scuole professionali (cap. 32105, 32106, 32107, 32110, 32150)

19.181.200.000

 

 

9.906.263,07

16

Leggi provinciali 10.8.1977, n. 29, art. 1, e 30.6.1983, n. 20, art. 19 - corsi di formazione professionale di breve durata (cap. 32115, 32116, 32120, 32121, 32140)

5.079.000.000

 

 

2.623.084,59

17

Legge provinciale 17.11.1981, n. 30, art. 14, e 7.4.1997, n. 6 - esami di fine apprendistato ed attività promozionali (cap. 32135, 32138)

295.500.000

 

 

152.613,01

18

Legge provinciale 10.7.1996, n. 15, art. 6 - Corsi di preparazione per il conseguimento della qualifica professionale di tecnico del commercio (cap. 32136, 32203)

95.000.000

 

 

49.063,41

19

Legge 16.4.1987, n. 183 e Regolamento CEE 1784/99 - spese per la realizzazione del programma operativo FSE obiettivo 3, periodo 2000-2006 (cap. 32160)

5.857.600.000

 

 

3.025.197,93

20

Leggi provinciali 6.12.1972, n. 36, 25.7.1975, n. 37, e 12.11.1992, n. 40 - provvidenze, strutture ed attrezzature per la formazione professionale (cap. 32200, 32205, 32300, 32305, 32310)

11.575.000.000

 

 

5.977.988,61

21

Legge 19.12.1984, n. 863 - attività di formazione professionale in azienda (cap. 32210)

1.614.000.000

 

 

833.561,44

22

Legge provinciale 30.6.1983, n. 20 artt. 11 e 39 - corsi propedeutici e speciali per soggetti portatori di handicaps (cap. 32215)

125.000.000

 

 

64.557,11

23

Legge provinciale 30.4.1991, n. 13, art. 32, - corsi di formazione professionale nel settore socio-sanitario (cap. 32230)

1.160.000.000

 

 

599.090,00

 

EDUCAZIONE, FORMAZIONE E CULTURA

 

24

Legge provinciale 29.10.1958, n. 7, e successive modifiche - attività e manifestazioni culturali od artistiche, relative strutture ed attrezzature (cap. 33110, 33111, 33115, 33116, 33117)

34.865.000.000

 

 

18.006.269,79

25

Legge provinciale 29.10.91, n. 31 - partecipazione all'Accademia europea di Bolzano per la ricerca applicata ed il perfezionamento professionale (cap. 33112)

5.340.000.000

 

 

2.757.879,84

26

Legge provinciale 17.3.1992, n. 9, art. 2 - partecipazione all'Ente Teatro Stabile di Bolzano (cap. 33113)

358.000.000

 

 

184.891,57

27

Legge provinciale 13.5.1992, n. 12, art. 2 - partecipazione all'Ente per la gestione del teatro comunale e del Kurhaus di Merano (cap. 33114)

320.000.000

 

 

165.266,21

28

Legge provinciale 17.8.1987, n. 25 - promozione delle proiezioni filmiche di qualità (cap. 33118)

160.000.000

 

 

82.633,10

29

Legge provinciale 21.1.1998, n. 1, art. 5 - Partecipazione all'associazione "Vereinigte Bühnen Bozen" (cap. 33119)

2.600.000.000

 

 

1.342.787,94

30

Legge provinciale 31.7.1976, n. 27 - assegnazione all'istituto ladino di cultura (cap. 33120)

730.000.000

 

 

377.013,54

31

Legge provinciale 18.12.1976, n. 51 - contributo all'Orchestra "Haydn" di Bolzano e Trento (cap. 33125)

1.000.000.000

 

 

516.456,90

32

Legge provinciale 13.2.1975, n. 16 - assegnazione alla R.A.S. (Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia) (cap. 33130)

6.900.000.000

 

 

3.563.552,60

33

Legge provinciale 2.6.1988, n. 21, art. 11 - manutenzione dei cimiteri di guerra siti in Alto Adige (cap. 33135)

80.000.000

 

 

41.316,55

34

Legge provinciale 29.10.1991, n. 31, art. 3 - Sede dell'accademia europea (cap. 33145)

180.000.000

 

 

92.962,24

35

Legge provinciale 4.5.1988, n. 15 - orientamento scolastico e professionale (cap. 33200)

400.000.000

 

 

206.582,76

36

Legge provinciale 23.8.1973, n. 29 - piani di processi formativi (cap. 33205)

50.000.000

 

 

25.822,84

37

Legge provinciale 10.11.1976, n. 45, e successive modifiche - attività, iniziative e manifestazioni di carattere educativo (cap. 33210, 33211)

18.268.000.000

 

 

9.434.634,63

38

Regolamento CEE n. 819/95 - programma Socrates (cap. 33212)

67.053.000

 

 

34.629,98

39

Legge provinciale 30.6.1987, n. 13, art. 17 - finanziamento degli istituti pedagogici provinciali (cap. 33215)

4.407.000.000

 

 

2.276.025,55

 

L'importo è ripartito come segue: lire 2.718 milioni a favore dell'istituto pedagogico per il gruppo linguistico tedesco; lire 1.180 milioni a favore di quello per il gruppo linguistico italiano; lire 509 milioni a favore di quello per il gruppo linguistico ladino

 

40

Legge provinciale 3.8.1977, n. 25 e 2.6.1988, n. 21 - assegnazioni agli istituti per l'educazione musicale (cap. 33220)

500.000.000

 

 

258.228,45

 

L'importo è ripartito come segue: lire 180 milioni a favore dell'istituto musicale in lingua tedesca e ladina; lire 320 milioni a favore di quello in lingua italiana

 

41

Legge provinciale 7.11.1983, n. 41, e successive modifiche - educazione permanente e biblioteche pubbliche (cap. 33230, 33231, 33235, 33236, 33241, 33245, 33246)

20.745.000.000

 

 

10.713.898,37

42

Legge provinciale 16.2.1982, n. 5 - assegnazione alla biblioteca provinciale "Dr. Friedrich Tessmann" (cap. 33250)

2.275.000.000

 

 

1.174.939,45

43

Legge provinciale 30.7.1999, n. 6, art. 3 - assegnazione alla biblioteca provinciale italiana (cap. 33255)

120.000.000

 

 

61.974,83

44

Legge provinciale 11.5.1988, n. 18 - iniziative in materia di bilinguismo (cap. 33305, 33306)

4.540.000.000

 

 

2.344.714,32

45

Legge provinciale 13.3.1987, n. 5, e 5.8.1996, n. 16 - incentivazione della conoscenza delle lingue (cap. 33310)

1.700.000.000

 

 

877.976,73

46

Legge provinciale 20.4.1993, n. 9, art. 40 - promozione della conoscenza delle lingue straniere (cap. 33315)

500.000.000

 

 

258.228,45

47

Leggi 1.6.1939, n. 1089, 21.12.1961, n. 1552, e legge provinciale 12.6.1975, n. 26 - tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare (cap. 33400, 33405, 33406)

9.900.000.000

 

 

5.112.923,30

48

Decreto legislativo 29.10.1999, n. 490 e legge provinciale 12.6.1975, n. 26 - tutela e conservazione del patrimonio archeologico (cap. 33403)

3.300.000.000

 

 

1.704.307,77

49

Legge provinciale 13.12.1985, n. 17 - spese per l'Archivio provinciale dell'Alto Adige, sovvenzioni per gli archivi privati ed ecclesiastici, acquisto di documenti ed archivi (cap. 33410, 33415, 33420)

922.000.000

 

 

476.173,26

50

Legge provinciale 16.8.1976, n. 28 - assegnazione al Museo degli usi e costumi della Provincia (cap. 33425)

2.200.000.000

 

 

1.136.205,18

51

Legge provinciale 23.8.1988, n. 38, artt. 3 e 7 - funzionamento e sviluppo dei musei provinciali, nonché dei musei di enti pubblici e di privati (cap. 33430, 33435)

9.727.000.000

 

 

5.023.576,26

 

Lo stanziamento a favore dei musei provinciali (cap. 33430) è ripartito come segue: lire 1.713 milioni per il museo della cultura e storia provinciale, 930 milioni per il museo delle miniere, 3.244 milioni per il museo di scienze naturali, 500 milioni per il museo di cultura ladina

 

52

Legge provinciale 5.8.1996, n. 17 - sviluppo dei musei (cap. 33434)

300.000.000

 

 

154.937,07

53

Legge provinciale 1.6.1983, n. 13, e successive modifiche - promozione del servizio giovani (cap. 33505, 33510, 33515, 33520)

13.591.000.000

 

 

7.019.165,72

 

SPORT E TEMPO LIBERO, ATTIVITA' ALPINISTICHE

 

54

Legge provinciale 16.10.1990, n. 19 - attività sportive locali e relativi impianti (cap. 34000, 34001, 34002, 34005, 34006, 34035, 34036)

12.249.100.000

 

 

8.391.959,80

55

Legge 17.8.1989, n. 5 - ammortamento mutui degli enti locali per impianti sportivi

 

 

a) nuovo limite d'impegno per mutui ventennali (cap. 34017)

1.150.000.000

 

 

593.925,43

 

b) nuovo limite d'impegno per mutui decennali (cap. 34018)

100.000.000

 

 

51.645,69

56

Legge 4.6.1936, n. 1143 - contributi alle società di tiro a segno (cap. 34020)

180.000.000

 

 

92.962,24

57

Legge provinciale 8.7.1983, n. 22 - interventi a favore delle attività del tempo libero (cap. 34025, 34030)

1.100.000.000

 

 

568.102,59

 

EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA

 

58

Legge provinciale 17.12.1998, n. 13 - programma unitario di interventi nel settore della edilizia abitativa (cap. 41010)

91.670.300.000

 

 

47.343.758,88

59

Legge provinciale 17.12.1998, n. 13 - contributi pluriennali sui mutui assunti per l'edilizia abitativa agevolata - nuovo limite d'impegni per contributi decennali (cap. 41017)

5.000.000.000

 

 

2.582.284,50

 

ASSISTENZA PUBBLICA

 

60

Legge provinciale 30.4.1991, n. 13 - riordino dei servizi sociali:

 

 

a) spese e contributi per iniziative di formazione, per assistenza tecnica, per il personale e per l'attuazione del sistema informativo socio-assistenziale (cap. 51110, 51111, 51112, 51113)

2.840.000.000

 

 

1.466.737,59

 

b) Spese per finanziamento fondi perequativi per strutture assistenziali (cap. 51114)

2.300.000.000

 

 

1.187.850,87

 

c) assegnazioni ai comuni per l'esercizio delle funzioni delegate (cap. 51500, 51510, 51550)

157.200.000.000

 

 

81.187.024,54

61

Legge provinciale 2.7.1992, n. 23 - provvidenze per l'esenzione dal ticket (cap. 51115)

550.000.000

 

 

284.051,29

62

Legge provinciale 6.6.1997, n. 9 - spese per la scuola superiore di servizio sociale (cap. 51120)

10.000.000

 

 

5.164,57

63

Legge provinciale 30.10.1973, n. 77 - spese e contributi per l'assistenza agli anziani e relative strutture (cap. 51200, 51205)

18.828.000.000

 

 

9.723.850,50

64

Legge provinciale 9.11.1979, n. 16, - assegnazione al comune di Bolzano per servizi di assistenza ex O.N.P.I. (cap. 51225)

100.000.000

 

 

51.645,69

65

Legge provinciale 9.4.1996, n. 8 - contributi per la gestione dell'assistenza domiciliare per l'infanzia (cap. 51310, 51360)

850.000.000

 

 

438.988,36

66

Leggi provinciali 8.11.1974, n. 26, e 28.8.1976, n. 38 - gestione, funzionamento, costruzione e manutenzione di immobili per asili nido (cap. 51315, 51325)

4.420.000.000

 

 

2.282.739,49

67

Legge provinciale 17.8.1979, n. 10 - Consultori familiari (cap. 51337)

78.000.000

 

 

40.283,64

68

Legge provinciale 10.8.1989, n. 4 - iniziative per la pari opportunità fra uomo e donna (cap. 51347, 51348)

430.000.000

 

 

222.076,47

69

Legge provinciale 7.12.1978, n. 69 - servizi di prevenzione e riabilitazione delle forme di devianza sociale e comunità alloggio per minori (cap. 51350, 51351, 51353)

2.960.000.000

 

 

1.528.712,42

70

Legge provinciale 15.9.1973, n. 54 - cure climatiche dei minori in età evolutiva (cap. 51355)

1.300.000.000

 

 

671.393,97

71

Leggi provinciali 19.4.1973, n. 11 e 7.7.1976, n. 24 - contributi ad enti e istituzioni assistenziali per l'attività svolta e per le strutture immobiliari (cap. 51400, 51405)

2.194.000.000

 

 

1.133.106,44

72

Legge provinciale 21.8.1978, n. 46 - assistenza sociale agli invalidi civili, ciechi e sordomuti (cap. 51410)

110.000.000.000

 

 

56.810.258,90

73

Legge provinciale 17.9.1973, n. 59 - contributi per l'assistenza dei minorati e disadattati sociali e potenziamento delle strutture (cap. 51441, 51445)

15.600.000.000

 

 

8.056.727,63

74

Legge provinciale 15.1.1977, n. 2 - iniziative nel settore socio-sanitario e potenziamento delle strutture (cap. 51451, 51455)

16.000.000.000

 

 

8.263.310,39

75

Legge provinciale 7.5.1991, n. 14, art. 2, commi 1 e 2 - sovvenzioni alle associazioni dei donatori di sangue per spese gestionali, associative e di propaganda (cap. 51482)

350.000.000

 

 

180.759,91

76

Leggi provinciali 1.7.1993, n. 11, art. 8 - spese per iniziative dell'Osservatorio provinciale del volontariato (cap. 51491)

350.0000.000

 

 

180.759,91

 

SANITA'

 

77

Leggi provinciali 30.7.1977, n. 28, 2.1.1981, n. 1, 25.5.1982, n. 20, 18.8.1988, n. 33, e 1.7.1993, n. 10 - spese per il servizio sanitario provinciale:

 

 

a) assegnazioni alle UU.SS.LL. a destinazione libera o vincolata, per spese correnti (cap. 52110, 52111, 52120, 52121, 52122, 52123)

1.242.922.000.000

 

 

641.915.641,93

 

b) assegnazione alle UU.SS.LL. per convenzioni con i veterinari ai sensi della legge provinciale 12.1.1983, n. 3 (cap. 52118)

1.500.000.000

 

 

774.685,35

 

c) assegnazione alle UU.SS.LL di quote del fondo di incentivazione della produttività per obiettivi (cap. 52125)

7.240.000.000

 

 

3.739.147,95

 

d) assegnazioni alle UU.SS.LL. per l'acquisto di dispositivi medici, strumenti, impianti, arredamenti, ecc. (cap. 52130, 52131, 52132)

21.000.000.000

 

 

10.845.594,88

 

e) spese per la realizzazione degli obiettivi del piano sanitario provinciale, nonché di programmi o progetti di interesse provinciale o nazionale (cap. 52223, 52224)

5.800.000.000

 

 

2.995.450,01

 

f) spese per l'informazione e l'educazione sanitaria (cap. 52225, 52226)

2.970.000.000

 

 

1.533.876,99

 

g) acquisto di nuovi impianti ed apparecchiature tecniche-scientifiche per i presidi e servizi sanitari (cap. 52235)

50.000.000

 

 

25.822,84

 

h) assistenza sanitaria da erogarsi in Austria ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 26.1.1980, n. 197 (cap. 52250)

37.000.000.000

 

 

19.108.905,27

 

i) assistenza sanitaria in strutture non convenzionate, ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 10.10.1975, n. 51 (cap. 52260)

15.000.000.000

 

 

7.746.853,49

 

j) rimborsi ad enti per attrezzature sanitarie in case di riposo (cap. 52263)

2.000.000.000

 

 

1.032.913,80

 

k) potenziamento delle procedure e strutture per il sistema informativo sanitario (cap. 52265)

1.000.000.000

 

 

516.456,90

 

l) trasporto infermi con ambulanze (cap. 52281)

30.000.000.000

 

 

15.493.706,97

78

Legge provinciale 7.5.1991, n. 14, art. 2, comma 3 - contributi per la donazione di sangue umano (cap. 52220)

600.000.000

 

 

309.874,14

79

Legge provinciale 17.9.1973, n. 60, art. 2, lett. a) - contributi ad istituzioni sanitarie per l'acquisto o riadattamento di immobili e l'installazione di impianti (cap. 52228)

5.860.000.000

 

 

3.026.437,43

80

Legge provinciale 26.10.1993, n. 18 - spese per la costituzione e funzionamento della scuola provinciale di sanità (cap. 52272)

10.630.000.000

 

 

5.489.936,84

81

Leggi provinciali 30.7.1977, n. 28, 28.8.1988, n. 33, art. 20 - formazione, aggiornamento e specializzazione del personale sanitario (cap. 52274, 52275, 52276)

5.750.000.000

 

 

2.969.627,17

82

Legge provinciale 26.8.1993, n. 14 - spese per la formazione specifica in medicina generale (cap. 52277)

600.000.000

 

 

309.874,14

83

Legge 8.3.1968, n. 221, art. 2, e legge provinciale 29.12.1976, n. 61 - indennità di residenza ai farmacisti rurali (cap. 52280)

35.000.000

 

 

18.075,99

84

Legge provinciale 17.8.1987, n. 21, art. 4, e successive modifiche - contributi e rimborsi per il trasporto degli infermi con eliambulanze (cap. 52282)

7.500.000.000

 

 

3.873.426,74

85

Legge provinciale 7.12.1978, n. 69 - spese per la prevenzione, cura e riabilitazione delle forme di tossicodipendenza e alcolismo (cap. 52285, 52286)

2.400.000.000

 

 

1.239.496,56

86

Legge provinciale 3.1.1986, n. 2, art. 1 - fornitura di prodotti galenici, di materiale di medicazione e di presidi terapeutici (cap. 52400)

12.000.000.000

 

 

6.197.482,79

87

Legge provinciale 29.7.1992, n. 30, art. 15 - fornitura straordinaria di protesi (cap. 52402)

600.000.000

 

 

309.874,14

88

Legge provinciale 11.5.1988, n. 16 - assistenza odontoiatrica (cap. 52405)

15.000.000.000

 

 

7.746.853,49

89

Leggi provinciali 18.8.1988, n. 33, art. 23 - ospedalizzazione a domicilio (cap. 52407)

27.000.000.000

 

 

13.944.336,28

90

Legge provinciale 28.10.1994, n. 10, art. 5 - assistenza sanitaria e non comunitari presenti sul territorio provinciale (cap. 52408)

150.000.000

 

 

77.468,53

91

Legge provinciale 3.1.1986, n. 1 - formazione di medici specialisti (cap. 52410)

4.800.000.000

 

 

2.478.993,12

92

Legge provinciale 1.7.1993, n. 12, art. 1 - assegni a favore di neolaureati tirocinanti in psicologia, veterinaria e biologia (cap. 52415)

600.000.000

 

 

309.874,14

93

Legge provinciale 13.11.1995, n. 22, art. 7 - premio di operosità per pazienti psichiatrici (cap. 52420)

200.000.000

 

 

103.291,38

94

Legge provinciale 9.6.1998, n. 5 - Assegnazione alle UU.SS.LL. a favore di dipendenti con prole (cap. 52425)

800.000.000

 

 

413.165,52

 

LAVORO

 

95

Legge provinciale 10.8.1977, n. 29, art. 2 - corsi brevi di preparazione a pubblici concorsi (cap. 53000)

10.000.000

 

 

5.164,57

96

D.P.G.P. 9.10.1996, n. 36, art. 5 - assegnazioni di fondi ai comuni per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate nel campo del lavoro (cap. 53010)

300.000.000

 

 

154.937,07

97

Legge provinciale 30.6.1983, n. 20, art. 10 e 11 - inserimento di persone invalide nel mondo del lavoro (cap. 53015)

3.620.000.000

 

 

1.869.573,97

98

Legge provinciale 11.10.1982, n. 30, e successive modifiche - provvidenze a favore degli emigrati altoatesini (cap. 53020, 53022)

790.000.000

 

 

408.000,95

99

Leggi provinciali 17.4.1986, n. 14 e 12.11.1992, n. 39 - osservatorio del mercato del lavoro (cap. 53025)

100.000.000

 

 

51.645,69

100

Legge provinciale 11.3.1986, n. 11, art. 1, 2 e 6 - iniziative rivolte al miglioramento dell'occupazione (cap. 53028, 53030)

450.000.000

 

 

232.405,60

101

Legge provinciale 8.1.1993, n. 1, art. 12 - fondo per lo sviluppo dell'economia cooperativa (cap. 53035)

445.000.000

 

 

229.823,32

102

Legge provinciale 12.11.1992, n. 39 - interventi di politica del lavoro:

 

 

a) provvedimenti a favore dei lavoratori ai sensi degli artt. 32, 35, commi 1 e 2, e 39 (cap. 53053, 53057, 53060)

555.000.000

 

 

286.633,58

 

b) contributi per investimenti ad istituzioni pubbliche o private ai sensi dell'art. 32, comma 2 (cap. 53055)

550.000.000

 

 

284.051,29

 

c) contributo annuo all'istituto per la promozione dei lavoratori ai sensi dell'art. 42, comma 1, (cap. 53063)

550.000.000

 

 

284.051,29

103

Regolamento CEE n. 1612/68 - Spese per l'EURES-Trans-Tirolia (cap. 53065)

20.000.000

 

 

10.329,14

 

TRASPORTI

 

104

Legge provinciale 2.12.1985, n. 16, e successive modifiche - servizi di trasporto pubblico automobilistico in concessione (cap. 61101, 61103, 61105, 61147)

105.660.000.000

 

 

54.568.835,96

105

Legge provinciale 30.7.1981, n. 24, art. 23, e successive modifiche - contributi a lavoratori dipendenti in condizioni svantaggiate di utenza dei servizi pubblici di trasporto (cap. 61106)

3.000.000.000

 

 

1.549.370,70

106

Leggi provinciali 9.12.1976, n. 60, 16.5.1980, n. 14, e 13.6.1977, n. 15 - servizi speciali di trasporto pubblico (cap. 61115, 61125, 61130, 61131)

850.000.000

 

 

438.988,36

107

Leggi provinciali 9.11.1974, n. 25, art. 1, e 16.5.1980, n. 14 - impianti fissi per i servizi di trasporto pubblico (cap. 61135)

200.000.000

 

 

103.291,38

108

Legge provinciale 23.6.1992, n. 22, artt. 1, 2, 4 e 5 - spese e contributi per il miglioramento della sicurezza stradale (cap. 61137, 61138)

850.000.000

 

 

438.988,36

109

Legge provinciale 13.3.1995, n. 5, art. 10 - contributi a imprese partecipate nel settore dei trasporti (cap. 61150)

200.000.000

 

 

103.291,38

110

Legge provinciale 14.12.1974, n. 37 - studi, progetti ed iniziative per il miglioramento delle comunicazioni e dei trasporti sul territorio provinciale (cap. 61160, 61162)

1.500.000.000

 

 

774.685,35

111

Legge provinciale 6.6.1977, n. 14 - gestione ed ammodernamento dell'impianto funiviario Bolzano-San Genesio (cap. 61205, 61210)

440.000.000

 

 

227.241,04

112

Legge provinciale 29.1.1996, n. 2 - interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico (cap. 61510)

1.000.000.000

 

 

516.456,90

113

Legge provinciale 2.12.1985, n. 16, art. 3 bis, comma 1 - per potenziamento trasporto locale - quote per nuovi impegni (cap. 61515)

1.500.000.000

 

 

774.685,35

114

Legge provinciale 14.12.1974, n. 37 - interventi per incentivare l'intermodalità (cap. 61530)

500.000.000

 

 

258.228,45

 

AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA

 

115

Legge provinciale 31.12.1976, n. 58 - attività ed iniziative diverse nel settore della agricoltura (cap. 71100, 71105, 71106, 71300, 71305)

3.490.000.000

 

 

1.802.434,58

116

Legge provinciale 3.11.1975, n. 53 - assegnazione al Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg (cap. 71102)

8.946.000.000

 

 

4.620.223,42

117

Leggi provinciali 29.3.1954, n. 1 e 26.3.1982, n. 10 - spese per l'applicazione delle leggi medesime (masi chiusi, comunità agrarie, usi civici) (cap. 71115)

150.000.000

 

 

77.468,53

118

Leggi provinciali 20.2.1970, n. 4, e successive modifiche, 10.12.1987, n. 31, art. 4, e successive modifiche e 14.12.1998, n. 11, art. 4 - contributi ad assuntori di masi chiusi:

 

 

a) contributi annui costanti - nuovo limite d'impegno (cap. 71125)

200.000.000

 

 

103.291,38

 

b) contributi in unica soluzione (cap. 71127)

5.000.000.000

 

 

2.582.284,50

119

Leggi provinciali 10.12.1987, n. 31 e 14.12.1998, n. 11, art. 4 - acquisto di fondi rustici:

 

 

a) contributi in unica soluzione (art. 4, comma 1) (cap. 71130)

2.000.000.000

 

 

1.039.913,80

 

b) contributi pluriennali (art. 1 e 4, comma 1) - nuovo limite d'impegno (cap. 71140)

100.000.000

 

 

51.645,69

120

Leggi provinciali 29.11.1973, n. 83, 7.7.1980, n. 24, e 22.11.1988, n. 50 - interventi di emergenza in agricoltura (cap. 71145)

1.500.000.000

 

 

774.685,35

121

Legge provinciale 15.5.2000, n. 9, art. 3 - protezione degli animali (cap. 71155, 71158)

760.000.000

 

 

392.507,24

122

Legge provinciale 29.8.1972, n. 24, e successive modifiche - assistenza tecnica e socio-economica nel settore agricolo e contributi per uffici e attrezzature delle organizzazioni di agricoltori (cap. 71205, 71207)

4.100.000.000

 

 

2.117.473,29

123

Legge provinciale 23.8.1973, n. 30, e successive modifiche - concorsi su prestiti di conduzioni a breve scadenza (cap. 71210)

300.000.000

 

 

154.937,07

124

Legge 15.10.1981, n. 590, e legge provinciale 16.4.1985, n. 8 - concorso negli interessi e contributi annui costanti ad aziende, cooperative e associazioni agricole danneggiate da calamità naturali per l'estinzione di passività da crediti agrari - nuovo limite d'impegno (cap. 71235)

500.000.000

 

 

28.228,45

125

Legge provinciale 14.12.1988, n. 57 - sviluppo del turismo rurale (cap. 71275)

5.050.000.000

 

 

2.608.107,34

126

Legge provinciale 23.3.1981, n. 8, artt. 2 e 6 e D.P.G.P. 17.3.1983, n. 1 - contributi per estirpazione e distribuzione piante affette da organismi nocivi (cap. 71312)

100.000.000

 

 

51.645,69

127

Leggi provinciali 21.8.1975, n. 42, e 16.4.1985, n. 8, e successive modifiche - contributi a consorzi per la difesa contro la grandine (cap. 71315)

4.500.000.000

 

 

2.324.056,05

128

Legge provinciale 9.8.1999, n. 7, art. 8 - premi supplementari per superfici viticole (cap. 71360)

600.000.000

 

 

309.874,14

129

Leggi provinciali 11.11.1974, n. 20 e 14.12.1999, n. 10, Art. 5, comma 8 - sussidi ad associazioni di assicurazione del bestiame (cap. 71405)

1.800.000.000

 

 

929.622,42

130

Legge regionale 1.9.1962, n. 18 e leggi provinciali 12.1.1983, n. 3, art. 4 e 14.12.1999, n. 10, art. 5, commi 1-2-3-4-5-7 spese dirette e contributi alle associazioni di allevatori per il miglioramento e l'incentivazione della zootecnica (cap. 71410, 71415)

10.317.000.000

 

 

5.328.285,83

131

Leggi provinciali 11.1.1975, n. 2, 12.7.1975, n. 32 e 14.12.1998, n. 11, art. 4 - provvidenze per l'incremento e il miglioramento della produzione zootecnica (cap. 71420)

9.133.000.000

 

 

4.716.800,86

132

Leggi provinciali 31.3.1988, n. 13, art. 3 e 14.12.1998, n. 11, art. 4 - contributi in conto capitale per lo sviluppo zootecnico, per la copertura di spese per la vendita del bestiame, per la meccanizzazione agricola, nonché contributi per spese relative ad operazioni di permuta fondiaria (cap. 71425, 71505)

11.000.000.000

 

 

5.681.025,89

133

Leggi provinciali 27.4.1995, n. 9, art. 8 e 14.12.1999, n. 10, art. 5, comma 6 - contributi per raccolta e smaltimento delle carogne di animali e istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame (cap. 71432)

1.925.000.000

 

 

994.179,53

134

Legge provinciale 22.5.1980, n. 12, art. 7 - compenso alle organizzazioni di categoria per l'espletamento di compiti già svolti dall'ente di assistenza motori agricoli - UMA (cap. 71510)

120.000.000

 

 

61.974,83

135

Leggi provinciali 11.1.1974, n. 1, e successive modifiche e 14.12.1998, n. 11, art. 4 - interventi a favore di aziende agricole per investimenti di carattere produttivo (cap. 71515)

69.700.000.000

 

 

35.997.045,87

136

Legge provinciale 11.6.1975, n. 28 e regolamento CEE n. 2052/88 - opere di bonifica e miglioramento fondiario (cap. 71530, 71537, 71540)

9.600.000.000

 

 

4.957.986,23

137

Regolamento CEE 12.03.1985, n. 797, - indennità compensativa alle aziende zootecniche di montagna (cap. 71615)

44.300.000

 

 

22.879,04

138

Legge provinciale 9.8.1999, n. 7, art. 10 - premi per l'alpeggio (cap. 71616)

7.000.000.000

 

 

3.615.198,29

139

Regolamento CEE 1257/99 e decisione della commissione UE 2668 del 15.9.2000 - contributi in conto capitale per promuovere lo sviluppo territoriale (cap. 71640)

15.800.000.000

 

 

8.160.019,01

140

Legge provinciale 21.10.1996, n. 21:

 

 

a) attività e iniziative diverse nei settori delle foreste, caccia e pesca (cap. 71700, 71705, 71707, 71708, 71720, 71730, 71740, 71745, 71755)

5.974.000.000

 

 

3.085.313,52

 

b) sviluppo della montagna (cap. 71805, 71810, 71812, 71815)

12.650.000.000

 

 

6.533.179,77

141

Legge provinciale 17.10.1981, n. 28, art. 16 - Sovvenzione a pareggio del bilancio della Azienda provinciale foreste e demanio (cap. 71715)

1.000.000.000

 

 

516.456,90

142

Leggi provinciali 22.11.1988, n. 50, artt. 6 e 8, e 21.10.1996, n. 21 - contributi e concorsi a favore dei territori montani (cap. 71820)

21.300.000.000

 

 

11.000.531,95

143

Legge provinciale 22.11.1988, n. 50, art. 4 - manutenzione ordinaria delle strade rurali ad uso pubblico (cap. 71821)

4.000.000.000

 

 

2.065.827,60

144

Regolamento CEE 1257/99 e decisione della Commissione UE 2668 del 15.9.2000 - Realizzazione di interventi forestali del piano di sviluppo rurale - periodo 2000-2006 (cap. 71830, 71835)

7.100.000.000

 

 

3.666.843,98

145

Legge provinciale 17.7.1987, n. 14, artt. 37 e 38 - indennizzi per danni causati dalla selvaggina e contributi per misure di prevenzione (cap. 71900)

700.000.000

 

 

361.519,83

146

Leggi provinciali 9.6.1978, n. 28 e successive modifiche, e 17.7.1987, n. 14 - incremento e protezione del patrimonio faunistico ed ittico (cap. 71905, 71910)

1.500.000.000

 

 

774.685,35

 

COMMERCIO E SERVIZI

 

147

Legge provinciale 28.11.1973, n. 79 - incremento economico e della produttività nei settori commercio e servizi (cap. 72102, 72103, 72104, 72300, 72305)

2.332.000.000

 

 

1.204.377,49

148

Leggi provinciali 22.1.1975, n. 15, art. 1, e successive modifiche

 

 

a) apprestamento di aree e realizzazione di strutture commerciali e paracommerciali (cap. 72110)

2.000.000.000

 

 

1.032.913,80

 

b) contributi per strutture commerciali, e centri fieristici, centri servizi e doganali (cap. 72111)

300.000.000

 

 

154.937,07

149

Leggi provinciali 7.1.1977, n. 6 e 17.2.2000, Nr. 7, art. 24 - contributi a cooperative e consorzi di garanzia per i commercianti e pubblici esercenti (cap. 72120)

250.000.000

 

 

129.114,22

150

Leggi provinciali 13.11.1986, n. 27, e 13.2.1997, nr. 4 - credito al commercio - contributi in unica soluzione (cap. 72130)

13.500.000.000

 

 

6.972.168,14

151

Legge provinciale 2.3.1973, n. 10 - partecipazione a fiere (cap. 72200, 72201)

9.350.000.000

 

 

4.828.872,01

152

Legge regionale 19.2.1964, n. 11, artt. 7 e 8, e legge provinciale 10.11.1976, n. 44 - indagini di mercato, materiali e servizi di propaganda, applicazione del marchio di tutela (cap. 72205)

500.000.000

 

 

258.228,45

153

Legge provinciale 25.5.2000, n. 11 - interventi della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige a sostegno della promozione di prodotti agro-alimentari di qualità (cap. 72220, 72230)

3.900.000.000

 

 

2.014.181,91

154

Legge provinciale 13.2.1997, n. 4 - contributi in conto capitale ad imprese nel settore servizi (cap. 72310)

3.800.000.000

 

 

1.962.536,22

 

INDUSTRIA

 

155

Leggi provinciali 20.8.1972, n. 15, art. 35 quinquies - e sexies, 8.9.1981, n. 25, art. 42 e 31.7.1987, n. 17, art. 15 - interventi diversi a favore del settore industriale

 

 

a) aree per insediamenti produttivi (cap. 73000)

37.500.000.000

 

 

19.367.133,72

 

b) contributi per l'integrazione del fondo rischi del CONFIDI - Consorzio garanzia collettiva (cap. 73005)

2.000.000.000

 

 

1.032.913,80

 

c) contributi alle imprese su prestiti garantiti dal CONFIDI (cap. 73070)

2.500.000.000

 

 

1.291.142,25

156

Legge provinciale 28.11.1973, n. 79 - incremento economico e della produttività nel settore industriale (cap. 73010, 73011)

2.700.000.000

 

 

1.394.433,63

157

Legge provinciale 13.11.1995, n. 25 e D.P.G.P. 11.11.1999, n. 61 - scuola provinciale superiore di design (cap. 73015)

2.600.000.000

 

 

1.342.787,94

158

Legge provinciale 13.2.1997, n. 4 - interventi diversi a favore del settore industriale - spese in unica soluzione (cap. 73088, 73094, 73096 e 73098)

32.140.000.000

 

 

16.598.924,74

159

Regolamento CEE n. 2083/93 - interventi cofinanziati dallo Stato e dalla U.E. per programmi PMI (cap. 73090)

500.000.000

 

 

258.228,45

 

MINIERE

 

160

Leggi provinciali 8.11.1974, n. 18 e 10.11.1978, n. 67, art. 41 -

 

 

a) contributi per lo sviluppo delle ricerche minerarie e risorse idrotermali e idrominerali (cap. 74005)

400.000.000

 

 

206.582,76

 

b) spese per lo sviluppo, ricerche minerarie e risorse idrotermali e idrominerali e per la temporanea custodia di miniere (cap. 74010)

400.000.000

 

 

206.582,76

 

ARTIGIANATO

 

161

Legge provinciale 13.8.1964, n. 11, art. 3, e successive modifiche - rimborso perdite a cooperative e consorzi di garanzia per artigiani (cap. 75005)

270.000.000

 

 

139.443,36

162

Leggi provinciali 16.2.1981, n. 3, artt. 28 e 39, 28.11.1973, n. 79, e 13.2.1997, n. 4

 

 

a) spese per aggiornamento e specializzazione nel settore artigianato ed esami di maestro artigiano e di idoneità (cap. 75007, 75010)

800.000.000

 

 

413.165,52

 

b) contributi per l'incremento economico della produttività nel settore artigianato (cap. 75011)

2.700.000.000

 

 

1.394.433,63

 

c) contributi per sedi di istituti, enti, associazione e organizzazioni (cap. 75013)

1.000.000.000

 

 

516.456,90

 

d) contributi alle imprese per ricerca, sviluppo, consulenza, aggiornamento, creazione posti di lavoro e internazionalizzazione (cap. 73014)

3.500.000.0000

 

 

1.807.599,15

163

Leggi provinciali 26.3.1982, n. 11 e 13.2.1997, n. 4, capi 2 e 3 - contributi ad imprese artigiane per l'autofinanziamento e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi (cap. 75025, 75030)

59.300.000.000

 

 

30.625.894,12

164

Leggi provinciali 8.9.1981, n. 25, art. 50 e 7.8.1997, n. 10, art. 1 - aree di interesse comunale, destinate ad insediamenti produttivi (cap. 75040)

3.500.000.000

 

 

1.807.599,15

165

Legge provinciale 29.1.1996, n. 2, art. 31 - contributi per l'urbanizzazione di aree produttive (cap. 75053)

17.000.000.000

 

 

8.779.767,28

 

TURISMO ED INDUSTRIA ALBERGHIERA

 

166

Legge provinciale 11.8.1998, n. 8, art. 2 - Finanziamento alla Alto Adige Marketing (cap. 76110)

13.200.000.000

 

 

6.817.231,07

167

Legge provinciale 7.6.1982, n. 22 e 13.12.1991, n. 33 - contributi in favore del patrimonio alpinistico (cap. 76140)

1.000.000.000

 

 

516.456,90

168

Legge provinciale 18.8.1992. n. 33, Capo V - contributi e sussidi alle organizzazioni turistiche (cap. 76145)

19.000.000.000

 

 

9.812.681,08

169

Legge provinciale 28.11.1973, n. 79 - incremento economico e della produttività nel settore del turismo (cap. 76155, 76156)

4.190.000.000

 

 

2.163.954,41

170

Legge provinciale 13.12.1991, n. 33, artt. 8 e 23 (ordinamento delle guide alpine-guide sciatori) - spese per l'applicazione della legge e contributi e sussidi alle società alpinistiche (cap. 76165, 76168)

290.000.000

 

 

149.772,50

171

Legge provinciale 26.2.1981, n. 6 (ordinamento delle piste da sci) - spese per l'applicazione della legge e contributi per attrezzature (cap. 76170, 76173)

55.000.000

 

 

28.405,13

172

Legge provinciale 13.9.1973, n. 49 - attività dei corpi di soccorso alpino (cap. 76175)

1.400.000.000

 

 

723.039,66

173

Legge provinciale 19.7.1994, n. 3, artt. 6 e 23 - spese per l'attuazione della disciplina dell'insegnamento dello sci e contributi per corsi di formazione ed aggiornamento (cap. 76178, 76180)

610.000.000

 

 

315.038,71

174

Leggi provinciali 13.8.1986, n. 25, art. 4, 13.12.1991, n. 33, art. 23, 13.2.1997, n. 4 e 7.4.1997, n. 5 - interventi per la qualificazione della ricettività alberghiera, delle scuole di alpinismo, di sci e rifugi alpini - contributi in unica soluzione (cap. 76200, 76215)

17.435.000.000

 

 

9.004.426,04

175

Legge provinciale 6.4.1993, n. 8 - miglioramento qualitativo di esercizi affittacamere e affittappartamenti (cap. 76210)

700.000.000

 

 

361.519,83

 

VIABILITA' ED ALTRE OPERE PUBBLICHE

 

176

Legge provinciale 19.8.1991, n. 24 e decreti legislativi 3.4.1992, n. 285 e 2.9.1997, n. 320 manutenzione ordinaria strade statali, provinciali e comunali (cap. 81100, 81105, 81120)

47.800.000.000

 

 

24.686.639,78

177

Leggi 22.7.1966, n. 614, e 20.10.1971, n. 912 - contributi per l'esecuzione di opere pubbliche in concessione ai comuni (cap. 81210)

5.000.000.000

 

 

2.582.284,50

178

Legge provinciale 4.3.1996, n. 5, art. 5 - spese per la realizzazione di infrastrutture per servizi radiotelevisivi pubblici (cap. 81216)

2.000.000.000

 

 

1.032.913,80

179

Legge provinciale 9.8.1999, n. 7, art. 6 - realizzazione infrastrutture per rete a banda larga (cap. 81218)

10.000.000.000

 

 

5.164.568,99

180

Leggi provinciali 23.3.1982, n. 7 e 15.4.1991, n. 10 - espropriazioni per infrastrutture nell'interesse provinciale ed integrazione di indennità di esproprio a carico dello Stato (cap. 81225)

3.700.000.000

 

 

1.910.890,53

 

REGOLAZIONE CORSI D'ACQUA E DIFESA DEL SUOLO, ELETTRIFICAZIONE

 

181

Leggi provinciali 12.7.1975, n. 35, e 2.7.1981, n. 16 - lavori di manutenzione ordinaria delle opere idraulico-forestali e fluviali, sistemazione del demanio idrico, lavori di somma urgenza, progettazioni, collaudi e aggiornamento del catasto idrico (cap. 82000, 82010, 82015, 82020, 82025, 82030, 82035, 82036)

37.000.000.000

 

 

19.108.905,27

182

Decreto legge 11.11.1999, n. 463 - interventi per opere idrauliche delegate dallo Stato (cap. 82028)

7.000.000.000

 

 

3.615.198,29

183

Leggi provinciali 30.8.1972, n. 18, e successive modifiche, 15.11.1973, n. 71, e 21.1.1975, n. 10 - finanziamento di allacciamenti e di piani di elettrificazione di zone montane (cap. 83010, 83011)

2.800.000.000

 

 

1.446.079,32

184

Legge provinciale 19.2.1993, n. 4 - iniziative dirette al contenimento dei consumi energetici e allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia ed iniziative di sensibilizzazione (cap. 83020, 83025, 83027)

31.750.000.000

 

 

16.397.506,55

185

Legge provinciale 10.6.1992, n. 16 - contributo per la realizzazione del metanodotto principale (cap. 83030)

5.000.000.000

 

 

2.582.284,50

186

Legge provinciale 6.9.1973, n. 63 - spese per iniziative relative all'utilizzo dell'acqua (cap. 83050)

150.000.000

 

 

77.468,53

 

URBANISTICA

 

187

Leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico 23.12.1987, n. 35 e 11.8.1997, n. 13

 

 

a) spese per l'attuazione dell'ordinamento urbanistico provinciale e per l'approntamento del materiale cartografico (cap. 84000, 84006, 84015)

3.450.000.000

 

 

1.781.776,30

 

b) contributi per la conservazione del paesaggio agrario tradizionale e tutela degli insiemi (cap. 84010, 84012)

550.000.000

 

 

284.051,29

 

TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL PAESAGGIO, RISORSE NATURALI

 

188

Leggi provinciali 25.7.1970, n. 16, 19.1.1973, n. 6, art. 9, 12.3.1981, n. 7, 2.7.1993, n. 13 e 19.12.1995, n. 26 - studi, manifestazioni ed iniziative riguardanti la tutela dell'ambiente e del lavoro (cap. 85000, 85001)

3.950.000.000

 

 

2.040.004,75

189

Leggi provinciali 26.5.1976, n. 18 e 19.12.1995, n. 26 - servizio provinciale idrografico e laboratorio biologico (cap. 85015, 85020, 85021, 85025)

2.250.000.000

 

 

1.162.028,02

190

Leggi provinciali 26.3.1981, n. 12, 27.10.1988, n. 41 e 19.12.1995, n. 26 - spese per i servizi del Laboratorio chimico provinciale e dell'Ispettorato tecnico dell'ambiente e del lavoro (cap. 85030, 85033)

3.600.000.000

 

 

1.859.244,84

191

Legge provinciale 2.7.1993, n. 13 - iniziative in materia di tutela del lavoro (cap. 85037)

50.000.000

 

 

25.822,84

192

Leggi provinciali 25.7.1970, n. 16, 13.8.1973, n. 27, e 12.3.1981, n. 7 - attuazione delle leggi provinciali sulla tutela del paesaggio (cap. 85040, 85041)

8.900.000.000

 

 

4.596.466,40

193

Leggi provinciali 20.6.1980, n. 22, e 29.7.1986, n. 21 - spese per la gestione di impianti per il trattamento delle acque di rifiuto e per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (cap. 85065)

200.000.000

 

 

103.291,38

194

Legge provinciale 3.11.1993, n. 19. art. 18 - contributo per la gestione Parco Nazionale dello Stelvio (cap. 85072)

1.000.000.000

 

 

516.456,90

195

Legge provinciale 11.6.1975, n. 29 - tutela dei bacini di acqua (cap. 85075)

210.000.000

 

 

108.455,95

196

Legge provinciale 20.11.1978, n. 66, art. 11, lett. c), e successive modifiche - insonorizzazione di ambienti abitativi nei quali si eseguono attività musicali ed acquisto di strumentazione per l'ufficio preposto ai controlli (cap. 85080)

30.000.000

 

 

15.493,71

197

Legge provinciale 29.1.1996, n. 2, art. 9 - Contributi alle "Ferrovie dello Stato S.p.A." per barriere antirumore lungo le linee ferroviarie (cap. 85085)

2.150.000.000

 

 

1.110.382,33

 

FINANZA LOCALE

 

198

Legge provinciale 20.8.1985, n. 12, art. 8 - contributi ai comuni per l'acquisto di beni immobili (cap. 91002)

500.000.000

 

 

258.228,45

199

Legge provinciale 4.5.1990, n. 9 - sovvenzioni ai comuni delle località ladine per il trilinguismo (cap. 91007)

460.000.000

 

 

237.570,17

200

Legge provinciale 19.4.1983, n. 11, art. 7 - servizio meccanografico a favore delle amministrazioni comunali (cap. 91030)

5.000.000.000

 

 

2.582.284,50

201

Legge provinciale 10.8.1987, n. 17, art. 6 - contributi agli enti locali per le piste ciclabili intercomunali (cap. 91042)

6.000.000.000

 

 

3.098.741,39

 

SPESE NON RIPARTIBILI

 

202

Legge provinciale 22.10.1987, n. 27, art. 2-bis - sovvenzioni ad imprese colpite da eventi calamitosi (cap. 102225)

600.000.000

 

 

309.874,14

203

Legge provinciale 4.3.1996, n. 5, artt. 6 e 7 - contributi per spese per produzione di trasmissioni (cap. 102240)

2.040.000.000

 

 

1.053.572,07

204

Legge provinciale 12.7.1975, n. 34 - rete provinciale di radiocomunicazioni (cap. 102247, 102248)

2.250.000.000

 

 

1.162.028,02

205

Legge provinciale 19.3.1991, n. 5 - iniziative di cooperazione allo sviluppo (cap. 102255)

3.500.000.000

 

 

1.807.599,15

206

Legge provinciale 19.3.1991, n. 5 - provvidenze per iniziative a tutela dei diritti umani (cap. 102258)

160.000.000

 

 

82.633,10

207

Legge provinciale 3.5.1999, n. 1, art. 9 - progetti intersettoriali comunità di lavoro ARGE-ALP (cap. 102265)

188.000.000

 

 

97.093,90

208

Legge provinciale 20.5.1992, n. 15, art. 2 - iniziative in materia di difesa dei consumatori e utenti (cap. 102270)

450.000.000

 

 

232.405,60

209

Regolamento UE n. 1260/99 - programma operativo Leader+ (cap. 102292)

250.000.000

 

 

129.114,22

210

Legge provinciale 13.2.1997, n. 4, art. 20 bis commi 1 e 2 - ulteriori programmi di intervento con finanziamenti comunitari (cap. 102298)

800.000.000

 

 

413.165,52

 

 

3.073.599.053.000

 

 

1.587.381.435,96

 

 

 

     Nota

     Le annullità relative ai nuovi limiti d'impegno indicati nella presente tabella saranno iscritte nel bilancio della Provincia, a decorrere dall'anno 2001, per la durata seguente:

n. nella tabella

importo annualità

ultimo anno

55

lett. A)

1.150.000.000

2018

55

lett. A)

100.000.000

2010

59

 

5.000.000.000

2010

118

 

200.000.000

2015

119

 

100.000.000

2015

124

 

500.000.000

2005

 

Tabella B

     DELLA LEGGE

N.

Settore - legge e oggetto della spesa - Capitoli di bilancio

2001

2002-2003

Totale 2001-2003

 

 

LIRE

(in milioni )

 

 

EURO

(in migliaia)

 

SANITA'

 

 

 

1

Legge provinciale 18.8.1988, n. 33, art. 17 - opere di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili, impianti ed attrezzature a cura delle unità sanitarie locali (cap. 52135)

28.388,0

50.000,0

78.388,0

 

 

14.661,2

25.822,8

40.484,0

2

Legge provinciale 25.5.1982, n. 20, art. 3 e successive modifiche - opere immobiliari destinate al servizio sanitario provinciale, da realizzare anche tramite i comuni od altri enti, relativi arredamenti ed attrezzature fisse (cap. 52230, 52231)

66.300,0

80.000,0

146.300,0

 

 

34.241,1

41.316,6

75.557,6

 

LAVORI PUBBLICI

 

 

 

3

Leggi provinciali 19.8.1991, n. 24 e 15.4.1991, n. 10 - opere stradali di interesse provinciale (cap. 81115)

35.000,0

70.000,0

105.000,0

 

 

18.076,0

36.152,0

54.228,0

4

Decreto legislativo 2.9.1997, n. 320 e legge provinciale 15.4.1991, n. 10 - opere stradali relative a strade statali (cap. 81150)

118.000,0

236.000,0

234.000,0

 

 

60.941,9

121.883,8

182.825,7

5

Legge provinciale 8.6.1978, n. 27, art. 18 - opere di edilizia e acquisto immobili per servizi istituzionali (cap. 81240)

279.000,0

550.000,0

829.000,0

 

 

144.091,5

284.051,3

428.142,8

 

TUTELA DELL'AMBIENTE

 

 

 

6

Legge provinciale 23.12.1976, n. 57, e successive modifiche - impianti di smaltimento dei rifiuti solidi (cap. 85050, 85051)

12.680,0

15.000,0

27.680,0

 

 

6.548,7

7.746,9

14.295,5

7

Legge provinciale 28.8.1976, n. 39 - impianti di depurazione delle acque di rifiuto e relativi collettori principali (cap. 85060, 85061)

32.700,0

35.000,0

67.700,0

 

 

16.888,1

18.076,0

34.964,1

 

 

572.068,0

1.036.000,0

1.608.068,0

 

 

295.448,5

535.049,3

830.497,8

 

 

 

 

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 49 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[2] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.