§ 4.1.70 – L.P. 14 dicembre 1998, n. 11.
Disposizioni relative all'incentivazione in agricoltura.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:14/12/1998
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Principi generali.
Art. 3.  Modalità di incentivazione.
Art. 4.  Oggetto dell'incentivazione.
Art. 5.  Finanziamento dell'incentivazione.
Art. 6.  Finanziamento dei programmi comunitari.
Art. 6 bis.  Garanzia fideiussoria a favore dell'AGEA.
Art. 7.  Criteri di incentivazione.
Art. 8.  Domande.
Art. 9.  Liquidazione ed erogazione delle agevolazioni.
Art. 10.  Anticipi e acconti.
Art. 11.  Diversa destinazione degli investimenti.
Art. 12.  Beneficiari dell'incentivazione.
Art. 12 bis.  (Organismo pagatore provinciale).
Art. 13.  Esame compatibilità UE.


§ 4.1.70 – L.P. 14 dicembre 1998, n. 11.

Disposizioni relative all'incentivazione in agricoltura.

(B.U. 29 dicembre 1998, n. 54).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Finalità.

     1. Obiettivo dell'incentivazione in agricoltura è il mantenimento ed il consolidamento di un'agricoltura che abbia come fondamento strutturale la figura del coltivatore diretto e che tenga in particolare considerazione gli aspetti economici, sociali ed ecologici.

     2. In modo particolare sono da considerare i seguenti obiettivi:

     a) valorizzare l'equilibrio regionale, con particolare riguardo per le zone montane;

     b) indirizzare verso finalità di mercato la produzione, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli;

     c) incrementare la produttività e la concorrenzialità dell'agricoltura, in modo particolare attraverso interventi strutturali;

     d) promuovere l'agricoltura, ponendo attenzione all'economia nel suo complesso ed agli interessi dei consumatori, permettendo all'agricoltura stessa di:

     1) compensare gli svantaggi legati a fattori ambientali e naturali a cui essa è soggetta rispetto agli altri settori economici;

     2) assicurare alla popolazione il migliore approvvigionamento possibile di prodotti alimentari e di materie prime di alto valore qualitativo;

     3) adattarsi ai cambiamenti dei rapporti socioeconomici e

     4) promuovere la gestione e la salvaguardia del paesaggio quale elemento culturale e ricreativo.

 

Titolo II

INCENTIVAZIONE DELL'AGRICOLTURA

 

          Art. 2. Principi generali.

     1. La Provincia di Bolzano è autorizzata, in base alle disposizioni della presente legge ed attraverso specifiche misure di incentivazione, a garantire la stabilità e lo sviluppo dell'agricoltura, rappresentata in misura equivalente dalle forme di impresa agricola a tempo pieno, a tempo parziale ed accessorie.

     2. Incentivazioni possono essere concessse solamente qualora:

     a) esse risultino essere in conformità con le finalità del Piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale;

     b) siano soddisfatti i presupposti stabiliti nelle direttive di attuazione della presente legge;

     c) le misure da incentivare siano conformi alle norme giuridiche stabilite dall'Unione Europea.

     3. Nella concessione di incentivazioni vanno presi in considerazione:

     a) il conseguimento più ampio possibile degli obiettivi definiti all'articolo 1;

     b) la promozione ed il sostegno dell'iniziativa individuale degli occupati in agricoltura;

     c) il raggiungimento di un risultato che sia il più duraturo possibile;

     d) la produttività del beneficiario dell'incentivazione ed i risultati che quest'ultimo è in grado di ottenere a vantaggio dell'interesse generale.

     4. La modalità e la misura dell'incentivazione devono essere stabilite in modo che con i mezzi finanziari il più possibile funzionali, efficaci ed economici possa essere ottenuto il risultato più ampio e soddisfacente possibile.

     5. Qualora le misure da incentivare necessitino di un'autorizzazione ufficiale, l'incentivazione può essere concessa solamente dopo l'entrata in vigore di tale autorizzazione.

 

          Art. 3. Modalità di incentivazione.

     1. L'incentivazione avviene per mezzo di:

     a) pagamenti diretti, contributi a fondo perduto, concorso nel pagamento di interessi, contributi annui, ulteriori contributi sui costi dei fidi bancari così come garanzie fideiussorie;

     b) attività di consulenza e di formazione professionale, così come ulteriori prestazioni di servizi e prestazioni in natura.

 

          Art. 4. Oggetto dell'incentivazione. [1]

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Giunta provinciale può concedere contributi in conto capitale ovvero contributi sugli interessi per:

     a) investimenti tecnici ed edili in aziende rurali singole od associate;

     b) investimenti edili e tecnici in imprese collettive di trasformazione e di commercializzazione;

     c) edilizia abitativa rurale;

     d) infrastrutture in zone rurali;

     e) promozione della proprietà coltivatrice e miglioramento delle strutture aziendali rurali;

     f) tutela e miglioramento dell'ambiente;

     g) miglioramento della zootecnia e promozione dell'attività delle organizzazioni nel settore della zootecnia ed in quello lattiero caseario;

     h) mortalità del bestiame;

     i) lotta alle epizoozie;

     j) misure di solidarietà in agricoltura;

     k) rimozione dei danni causati da calamità naturali o avverse condizioni atmosferiche e difesa passiva attraverso assicurazione [2];

     l) miglioramento della struttura del mercato rurale, della trasformazione a livello aziendale e della commercializzazione alla produzione;

     m) miglioramento qualitativo e strutturale nella produzione vegetale;

     n) provvedimenti straordinari nella difesa delle piante;

     o) crediti di gestione aziendale;

     p) consulenza;

     q) innovazione e progetti dimostrativi;

     r) primo insediamento dei giovani agricoltori [3];

     s) produzione e commercializzazione di prodotti agricoli [4].

     2. Su richiesta dell'interessato la Giunta provinciale può concedere in sostituzione dei contributi sugli interessi di cui al comma 1 contributi annui o semestrali costanti posticipati per lo stesso periodo e nella stessa misura, nella quale sarebbe concepibile il contributo sugli interessi.

     3. Qualora per gli investimenti di cui al comma 1 venga concluso un contratto di leasing, la Giunta provinciale può concedere al concessionario per tutto il tempo fissato dal contratto anche contributi sui canoni periodici. [5]

 

          Art. 5. Finanziamento dell'incentivazione.

     1. Il finanziamento delle misure di incentivazione provinciale nel quadro della presente legge ha luogo:

     a) esclusivamente ad opera della Provincia;

     b) ad opera della Provincia, congiuntamente allo Stato e/o all'Unione Europea.

 

          Art. 6. Finanziamento dei programmi comunitari. [6]

     1. La Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a cofinanziare iniziative nel settore dell’agricoltura contenute in programmi di intervento approvati dalla Commissione Europea nella misura da essi prevista.

     2. Per il finanziamento di iniziative nel settore dell’agricoltura contenute in programmi di intervento approvati dalla Commissione Europea si applicano le disposizioni di cui all’articolo 20-bis della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche.

     3. Per le iniziative di cui al comma 1, la Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a sostenere le spese per anticipare all’organismo pagatore anche le quote a carico dell’Unione europea e dello Stato. Le modalità per l’anticipazione e la restituzione delle risorse così anticipate vengono definite dalla Giunta provinciale [7].

 

          Art. 6 bis. Garanzia fideiussoria a favore dell'AGEA. [8]

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria in solido ai sensi dell'articolo 1944, primo comma, del codice civile per un importo massimo di 800.000 euro a garanzia della restituzione all'organismo pagatore Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) da parte di comuni, loro associazioni nonché altri enti di diritto pubblico con sede nella provincia di Bolzano degli anticipi erogati dall'organismo pagatore stesso ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (CE) della Commissione dell'Unione europea del 26 febbraio 2002, n. 445, nonché del pagamento degli interessi eventualmente dovuti.

     2. Qualora a seguito della prestata fideiussione la Provincia abbia dovuto procedere a pagamenti per inadempimento degli enti di cui al comma 1, la Giunta provinciale eserciterà il regresso contro gli enti debitori principali ai sensi dell'articolo 1950 del codice civile.

     3. La copertura degli eventuali oneri derivanti dai rischi conseguenti alla concessione della garanzia fideiussoria ha luogo con i fondi stanziati annualmente nel bilancio provinciale ai sensi dell'articolo 30 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.

 

          Art. 7. Criteri di incentivazione. [9]

     1. I criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge sono determinati dalla Giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Titolo III

DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

 

          Art. 8. Domande. [10]

 

          Art. 9. Liquidazione ed erogazione delle agevolazioni. [11]

 

          Art. 10. Anticipi e acconti. [12]

 

          Art. 11. Diversa destinazione degli investimenti. [13]

 

          Art. 12. Beneficiari dell'incentivazione. [14]

 

     Art. 12 bis. (Organismo pagatore provinciale). [15]

     1. Le funzioni di organismo pagatore per la gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune  sono esercitate, in coerenza con la vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di politica agricola comune, nell’ambito dell’amministrazione provinciale.

     2. I poteri, gli obblighi e le responsabilità inerenti l’esercizio delle funzioni di organismo pagatore provinciale sono determinati dalla Giunta provinciale, che a tal fine autorizza altresì le eventuali modifiche al regolamento vigente in materia di denominazione e competenze degli uffici provinciali.

     3. Per le riscossioni ed i pagamenti rientranti nei compiti dell’organismo pagatore è disposta la gestione di cassa fuori bilancio ai sensi dell’articolo 65 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, nonché del relativo regolamento di esecuzione, avvalendosi di apposito conto acceso presso l’istituto bancario affidatario del servizio di tesoreria della Provincia.

     4. In caso di cofinanziamento da parte dello Stato o della Provincia Autonoma di Bolzano i relativi importi confluiscono sul conto e nella gestione di cui al comma 3.

     5. Al fine di assicurare la tempestività dell’erogazione degli aiuti possono essere concesse anticipazioni di fondi, con imputazione ad apposito capitolo delle contabilità speciali del bilancio provinciale. Tali anticipazioni sono rimborsate all’atto della riscossione dei finanziamenti comunitari e nazionali.

 

Titolo IV

 

          Art. 13. Esame compatibilità UE.

     1. Gli aiuti finanziari previsti dalla presente legge possono essere concessi dopo l'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione Europea, ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato CE, dei criteri di incentivazione emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della presente legge.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 23 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.

[2] Lettera così sostituita dall’art. 24 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

[3] Lettera aggiunta dall’art. 25 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[4] Lettera aggiunta dall’art. 25 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[5] Comma aggiunto dall'art. 38 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[6] Articolo così sostituito dall’art. 11 della L.P. 22 luglio 2005, n. 5.

[7] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.P. 20 dicembre 2006, n. 15.

[8] Articolo aggiunto dall'art. 23 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.P. 14 dicembre 1999, n. 10.

[10] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.P. 14 dicembre 1999, n. 10.

[11] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.P. 14 dicembre 1999, n. 10.

[12] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.P. 14 dicembre 1999, n. 10.

[13] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.P. 14 dicembre 1999, n. 10.

[14] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.P. 14 dicembre 1999, n. 10.

[15] Articolo aggiunto dall'art. 13 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7 e così sostituito dall’art. 15 della L.R. 20 luglio 2006, n. 7.