§ 4.1.71 - L.P. 14 dicembre 1999, n. 10.
Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:14/12/1999
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Disciplina della coltivazione, della raccolta e del commercio dei prodotti agricoli).
Art. 1 bis.  (Controllo dei prodotti agricoli e dei loro derivati).
Art. 2.  Vendita di carni.
Art. 2 bis.  (Produzione e vendita di pane).
Art. 3.  Stabilimenti per la raccolta, il trattamento e la trasformazione del latte e prodotti derivati.
Art. 4.  Contributi per garantire la qualità e l'igiene del latte e dei prodotti derivati.
Art. 5.  Misure a favore della zootecnia.
Art. 5 bis.  (Istituzione dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole).
Art. 5 ter.  (Disciplina delle quote latte).
Art. 5 quater.  (Programmi di qualità e di rintracciabilità dei prodotti agricoli e delle carni).
Art. 5 quinquies.  (Produzione integrata).
Art. 5-sexies.  (Macellazioni domiciliari)
Art. 5-septies.  (Organizzazioni di produttori).
Art. 5-octies.  (Compendio unico).
Art. 6.  Modifica alla legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, recante "Riordinamento delle associazioni agrarie per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni.
Art. 7.  Modifica alla legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, recante "Amministrazione dei beni di uso civico”.
Art. 8.  Modifica alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 12, recante "Norme per la regolamentazione e promozione dell'agricoltura biologica e della produzione integrata".
Art. 9.  Modifica alla legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, recante "Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici".
Art. 10.  Modifica alla legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, recante "Misure per la protezione delle colture agrarie, delle api e per il controllo dei vivai".
Art. 11.  Modifica alla legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, recante "Disposizioni relative all'incentivazione in agricoltura".
Art. 12.  Disposizione finanziaria.
Art. 13.      1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:


§ 4.1.71 - L.P. 14 dicembre 1999, n. 10.

Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura

(B.U. 28 dicembre 1999, n. 57 – S.O.).

 

Art. 1. (Disciplina della coltivazione, della raccolta e del commercio dei prodotti agricoli). [1]

     1. Nel rispetto della normativa comunitaria vigente, la Provincia disciplina con regolamento la produzione, la trasformazione, il controllo e la vendita al pubblico dei prodotti agricoli propri da parte degli agricoltori produttori diretti, singoli o associati, nonché la coltivazione, la raccolta, la lavorazione, la preparazione, la trasformazione, il confezionamento e il commercio delle piante officinali.

     Tali prescrizioni devono comprendere anche le norme necessarie a tutela della sanità e dell’igiene pubblica.

     2. Le violazioni delle prescrizioni contenute nel regolamento di esecuzione di cui al comma 1 soggiaciono alla comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 3.000,00.

     3. In caso di reiterazione il sindaco del comune competente vieta la prosecuzione dell’attività di produzione, trasformazione e vendita al pubblico per un periodo da sei mesi ad un anno. Qualora venga accertata un’altra violazione della stessa specie o la reiterazione sia specifica, il sindaco vieta la prosecuzione dell’attività per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore ai dieci anni.

     4. Qualora dal fatto derivi pericolo per l’igiene e la sanità pubblica, il sindaco vieta immediatamente la prosecuzione dell’attività.

     5. Per le violazioni riguardanti l’igiene nella produzione e nel commercio dei prodotti alimentari nonché la loro etichettatura trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dalla normativa statale vigente in materia.

 

     Art. 1 bis. (Controllo dei prodotti agricoli e dei loro derivati). [2]

     1. Per l’esecuzione dei controlli e il rilascio dei relativi certificati prescritti dalla disciplina comunitaria o da altre norme statali o provinciali sui prodotti agricoli o su quelli derivati dalla loro lavorazione o trasformazione, la Provincia Autonoma di Bolzano può avvalersi di organismi di diritto privato aventi specifiche competenze nel settore e svolgenti funzioni di pubblico interesse, accreditati dalla Provincia autonoma di Bolzano.

     2. La Giunta provinciale determina i criteri per l’eventuale rimborso, parziale o completo, delle spese sostenute dagli organismi per l’attività di controllo.

 

          Art. 2. Vendita di carni.

     1. Negli spacci per la vendita di carne fresca, congelata o comunque preparata è consentita la vendita di carne equina, purché questa avvenga in spazi separati.

 

          Art. 2 bis. (Produzione e vendita di pane). [3]

     1. Gli imprenditori agricoli singoli che nella loro azienda producono pane e lo pongono in vendita non necessitano per tale attività di autorizzazione o di altro atto di consenso comunque denominato e non devono essere iscritti in registri o elenchi di qualsiasi genere, a condizione che vengano utilizzati cereali prodotti nei propri fondi, che vengano garantiti gli standard igienico-sanitari minimi a tutela della salute pubblica e che l'attività costituisca attività ausiliaria a quella propria dell'agricoltura. L'inizio dell'attività va denunciata al sindaco competente per territorio.

     2. Il pane può essere venduto presso l'azienda agricola nonché sul mercato contadino.

 

          Art. 3. Stabilimenti per la raccolta, il trattamento e la trasformazione del latte e prodotti derivati.

     1. Nell'ambito di competenza della Provincia autonoma di Bolzano, il direttore del Servizio veterinario provinciale provvede al riconoscimento degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h), i), l) e m) del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.

 

          Art. 4. Contributi per garantire la qualità e l'igiene del latte e dei prodotti derivati.

     1. La Giunta provinciale può concedere agli imprenditori agricoli singoli od associati nonché alle cooperative lattiero-casearie ed alle loro associazioni contributi per l'introduzione, l'incremento ed il mantenimento di uno standard diretto a garantire la qualità e l'igiene del latte e dei prodotti derivati nonché per la consulenza dei produttori di latte.

 

          Art. 5. Misure a favore della zootecnia. [4]

     1. Per favorire il miglioramento genetico degli animali da allevamento la Giunta provinciale può concedere a favore delle organizzazioni zootecniche e degli allevatori singoli od associati contributi fino al:

     a) 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento per l'acquisto dei capi maschi selezionati di razza pura iscritti nel libro genealogico o nel registro anagrafico che vengono impiegati nel miglioramento genetico;

     b) 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento per l'allevamento dei capi selezionati maschi di razza pura che vengono impiegati nel miglioramento genetico.

     2. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e per promuovere lo sviluppo del patrimonio zootecnico provinciale, la Giunta provinciale può concedere a favore delle organizzazioni zootecniche contributi pari al 70 per cento delle spese riconosciute ammissibili a finanziamento per l'esecuzione dei progeny e performance-test nonché delle prove attitudinali e funzionali.

     3. La Giunta provinciale può inoltre concedere contributi ad apicoltori singoli od associati ovvero alla loro associazione fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento per:

     a) la costruzione di apiari razionali e di locali per la centrifuga del miele nonché l'acquisto di arnie, attrezzature e apparecchi;

     b) l'acquisto di regine, sciami, nuclei e colonie;

     c) la costruzione di stazioni di fecondazione.

     4. A favore delle organizzazioni zootecniche e lattiero-casearie la Giunta provinciale può concedere contributi fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento per l'organizzazione e la realizzazione di esposizioni di animali, fiere ed iniziative scolastiche, l'edizione e l'acquisto di materiale didattico ed informativo nonché per la presentazione delle attività proprie delle organizzazioni e premiazioni di animali.

     5. La Giunta provinciale può concedere all'Associazione provinciale delle Organizzazioni Zootecniche Altoatesine (A.P.A.) contributi fino al:

     a) 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento per l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli funzionali nonché per l'esecuzione di analisi del latte dirette al miglioramento genetico e della salute animale;

     b) 40 per cento della spesa in conto corrente e in conto capitale riconosciuta ammissibile a finanziamento inerente la gestione dei recapiti di seme per l'inseminazione artificiale nella provincia;

     c) 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento per l'acquisto di attrezzi e strumenti necessari per l'esecuzione dell'inseminazione artificiale e dell'embrio-transfer.

     6. Per migliorare la trasparenza delle condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti di carne, in particolare per quanto attiene alla rintracciabilità, la Giunta provinciale può concedere all'A.P.A. contributi fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento per l'organizzazione e l'esecuzione della marchiatura del bestiame ai sensi della vigente normativa comunitaria e provinciale e del servizio pubblico di raccolta delle carcasse animali in zona montana nonché per la gestione dell'anagrafe provinciale del bestiame.

     7. Per l'impianto e la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici per bovini, equini, suini, ovini, caprini e specie minori la Giunta provinciale può concedere a favore delle organizzazioni zootecniche contributi fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento.

     8. Alle associazioni di mutua assicurazione del bestiame la Giunta provinciale può concedere contributi fino all'80 per cento dei premi assicurativi pagati dai loro soci.

 

     Art. 5 bis. (Istituzione dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole). [5]

     1. Presso la Ripartizione provinciale Agricoltura è istituita l'anagrafe provinciale delle imprese agricole quale strumento per l'individuazione delle imprese agricole operanti sul territorio provinciale, delle loro caratteristiche e delle variazioni di queste. Detta anagrafe è pubblica e fa parte del sistema informativo agricolo. Con regolamento di esecuzione sono disciplinati il contenuto e la gestione dell'anagrafe.

 

     Art. 5 ter. (Disciplina delle quote latte). [6]

     1. L'assegnazione e il trasferimento delle quote latte comunque disponibili nonché le modalità del prelievo supplementare sono disciplinati con regolamento di esecuzione in conformità alla normativa comunitaria vigente e nel rispetto dei quantitativi di latte assegnati ai singoli produttori nell'ambito del territorio provinciale.

 

     Art. 5 quater. (Programmi di qualità e di rintracciabilità dei prodotti agricoli e delle carni). [7]

     1. I programmi di qualità dei prodotti agricoli e delle carni sono fissati dalla Giunta provinciale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. Ai fini della realizzazione di quanto previsto dal comma 1 e per assicurare i sistemi di rintracciabilità dei prodotti agricoli e delle carni, la Giunta provinciale può concedere appositi contributi nell'ammontare di spesa autorizzata con la legge finanziaria annuale.

 

     Art. 5 quinquies. (Produzione integrata). [8]

     1. Al fine di armonizzare le esigenze legate alla tutela della salute dei consumatori e della tutela dell'ambiente con quelle connesse alla redditività economica della gestione di aziende agricole, l'amministrazione provinciale promuove la produzione integrata quale produzione economica di frutti di alta qualità, ottenuta dando priorità ai metodi ecologicamente più sicuri, minimizzando gli effetti collaterali indesiderabili e l'uso di prodotti chimici di sintesi.

     2. L'utilizzo della denominazione attestante la provenienza di prodotti dalla produzione integrata è consentito solamente agli aderenti a un programma per la produzione integrata, predisposto da un'apposita associazione provinciale riconosciuta come tale dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale fissa i principi, ai quali l'associazione deve ispirare il proprio statuto e il programma di produzione integrata per ottenere il riconoscimento.

     3. La Giunta provinciale può concedere a favore delle associazioni riconosciute ai sensi del comma 2 contributi fino al 50 per cento delle spese per l'esercizio delle funzioni di controllo sul rispetto delle prescrizioni da queste fissate per i propri aderenti.

     4. Le violazioni delle norme contenute nella legge provinciale 30 aprile 1991, n. 12, e successive modifiche, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stata ancora emanata la relativa ordinanza-ingiunzione, soggiacciono comunque alle sanzioni amministrative pecuniarie ivi contenute.

 

     Art. 5-sexies. (Macellazioni domiciliari) [9].

     1. Se la situazione epidemiologica relativa alle malattie trasmissibili attraverso le carni non obblighi a specifici interventi e gli obblighi di registrazione previsti dalla normativa vigente per il detentore siano stati regolarmente effettuati, la macellazione a domicilio delle specie macellabili, ad eccezione dei bovini e dei solipedi domestici, per i quali permane l’obbligo della visita sanitaria come stabilita dalle norme vigenti, può essere effettuata in deroga a quanto previsto dall’articolo 13 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e comunque entro il limite massimo annuale di due unità bovine adulte (UBA).

     2. Le carni ottenute dalle macellazioni domiciliari possono essere destinate al solo consumo nell’ambito familiare e non possono essere commercializzate né somministrate al pubblico.

     3. I residui di macellazione, i cadaveri e le carcasse degli animali, nonché i materiali da essi derivanti non idonei al consumo umano ai sensi delle disposizioni vigenti e provenienti direttamente dall’azienda agricola possono essere trasportati dall’imprenditore agricolo senza ulteriori oneri autorizzativi alla più vicina struttura autorizzata ai fini dello smaltimento, a condizione che il trasporto avvenga in modo tale da evitare la fuoriuscita e la dispersione di liquidi organici dal mezzo di trasporto stesso.

     4. Per la violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 viene comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260,00 a euro 2.600,00.

     5. La vigilanza sull’osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo viene esercitata dal servizio veterinario delle aziende sanitarie.

 

          Art. 5-septies. (Organizzazioni di produttori). [10]

     1. La Provincia autonoma di Bolzano con regolamento di esecuzione disciplina le modalità e i criteri per il riconoscimento, il controllo e la vigilanza delle organizzazioni di produttori di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

 

     Art. 5-octies. (Compendio unico). [11]

     1. La Giunta provinciale disciplina l’istituzione e la conservazione delle aziende agricole montane quale compendio unico, come disciplinato dalla legislazione nazionale, determinando in particolare l’estensione della superficie minima indivisibile.

 

          Art. 6. Modifica alla legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, recante "Riordinamento delle associazioni agrarie per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni.

     1. La legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, è modificata come segue:

     a) dopo il comma 2 dell'articolo 11 è aggiunto il seguente comma:

     "3. Qualora i partecipanti all'associazione agraria non siano ancora stati determinati e l'associazione stessa non provveda all'amministrazione dei propri beni, questi vengono amministrati dalla Giunta comunale."

     b) l'articolo 15 è così sostituito:

     "Art. 15.

     1. In caso di omissioni o irregolarità da parte degli organi amministrativi dell'associazione agraria nello svolgimento dei propri compiti o su richiesta da parte dell'associazione stessa, la Giunta provinciale può sciogliere gli organi amministrativi e nominare un commissario.

     2. Il commissario nominato ai sensi del comma 1 amministra i beni comuni secondo le regole della correttezza in modo diligente e professionale e adotta le misure a tal fine necessarie, anche eccedenti l'ordinaria amministrazione.

     Gli oneri derivanti da quest'attività, compreso il corrispettivo dovuto allo stesso commissario, sono comunque a carico dell'associazione agraria."

 

          Art. 7. Modifica alla legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, recante "Amministrazione dei beni di uso civico”.

     1. La legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, è modificata come segue:

     a) l'articolo 5 è così sostituito:

     "Art. 5.

     1. Tenendo conto del fabbisogno domestico e dell'azienda, il comitato ovvero la giunta comunale assegna la relativa quantità di legname e determina il carico di bestiame ammesso al pascolo.

     2. Le deliberazioni di cui al comma 1 devono essere pubblicate entro dieci giorni dalla data della loro emanazione rispettivamente sull'albo pretorio comunale e su quello della frazione per dieci giorni consecutivi.

     Dei provvedimenti adottati dalla giunta comunale deve essere inoltre data notizia mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno agli interessati che ne hanno fatta esplicita richiesta scritta.

     3. Entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del provvedimento ai sensi del comma 2, chi ne abbia un interesse legittimo può presentare ricorso in unica istanza per motivi di legittimità e di merito contro la decisione del comitato ovvero della giunta comunale; esso va presentato all'assessore provinciale competente per l'agricoltura, che nei successivi 90 giorni decide in proposito e ne dà comunicazione a tutte le parti in causa.";

     b) dopo il comma 2 dell'articolo 9 è aggiunto il seguente comma:

     "3. Nel caso di scioglimento dell'amministrazione dei beni di uso civico gli aventi diritto continuano nel godimento dei beni e continuano a partecipare alla loro amministrazione.";

     c) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente articolo:

     "Art. 9 bis.

     1. Per la violazione delle norme che disciplinano l'esercizio del pascolo su beni di uso civico è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 3.000 (euro 1,550) per ogni capo bovino o equino e di lire 1.500 (euro 0,775) per ogni capo caprino, ovino o suino per ogni giornata di pascolo, con un minimo in ogni caso di lire 100.000 (euro 51,645).

     2. La sorveglianza sull'applicazione della disciplina di cui al comma 1 viene eseguita dal personale provinciale forestale.

     3. ''Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono comminate dal Direttore della Ripartizione provinciale foreste.“. [12]

 

          Art. 8. Modifica alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 12, recante "Norme per la regolamentazione e promozione dell'agricoltura biologica e della produzione integrata".

     1. La legge provinciale 30 aprile 1991, n. 12, e successive modifiche, è modificata come segue:

     a) il comma 2 dell'articolo 16 è così sostituito:

     "2. Ai programmi per la produzione integrata possono partecipare i coltivatori che sono in possesso dei requisiti previsti dagli statuti dei gruppi di lavoro.";

     b) l'articolo 22 è così sostituito:

     "Art. 22. (Terreni, aziende agricole ed imprese commerciali escluse dal programma di produzione integrata).

     1. I gruppi di lavoro possono escludere, per un periodo fino a due anni, dal programma di produzione integrata i terreni, le aziende agricole e le imprese commerciali in riferimento ai quali viene accertata la violazione delle norme contenute sia nella presente legge sia negli statuti, nelle direttive e nelle prescrizioni approvate ai sensi dell'articolo 16.

     2. Se all'interno dell'azienda agricola o dell'impresa commerciale viene adottato un intervento non consentito, il responsabile è tenuto a darne immediata comunicazione al gruppo di lavoro.

     3. Sono cancellati altresì dall'elenco gli aderenti al programma di produzione integrata che:

     a) ne fanno richiesta scritta al gruppo di lavoro;

     b) si oppongono ai controlli previsti;

     c) abusano del marchio di protezione;

     d) non hanno i requisiti richiesti.''

     c) l'articolo 27 è così sostituito:

     "Art. 27. (Sanzioni amministrative pecuniarie).

     1. Nei confronti del titolare di un'azienda agricola rispetto al quale viene accertata la violazione di una prescrizione contenuta nella presente legge ovvero nelle direttive e prescrizioni di cui all'articolo 16, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400.000 (euro 206,582) a lire 4.000.000 (euro 2.065,827); qualora si tratti di un'impresa commerciale, la sanzione amministrativa pecuniaria varia da lire 2.000.000 (euro 1.032,913) a lire 20.000.000 (euro 10.329,137).

     2. La sorveglianza sull'applicazione della presente legge viene esercitata dal personale tecnico della Ripartizione agricoltura dell'amministrazione provinciale, a tal fine incaricato.

     3. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate ai sensi della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche. Le somme riscosse affluiscono in entrata al bilancio provinciale."

 

          Art. 9. Modifica alla legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, recante "Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici".

     1. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

     "d) i consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, anche di secondo grado, relativamente ai lavori destinati a soddisfare un interesse generale di importo superiore alla soglia comunitaria, per la cui realizzazione sia prevista una sovvenzione o un contributo in conto capitale e in conto interessi da parte dell'amministrazione provinciale, che complessivamente superino il 50 per cento dell'importo complessivo dell'appalto, e comunque relativamente agli appalti per i quali l'amministrazione provinciale eroghi una sovvenzione o un contributo superiore all'importo di 5.000.000 ECU.".

 

          Art. 10. Modifica alla legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, recante "Misure per la protezione delle colture agrarie, delle api e per il controllo dei vivai".

     1. L'articolo 1 della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:

     "Art. 1.

     1. La Giunta provinciale può emanare disposizioni più particolareggiate sulla prevenzione e sulla lotta contro parassiti e malattie; il relativo provvedimento deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione."

     2. Dopo l'articolo 2 della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     "Art. 2 bis. (Premi per l'estirpazione e la distruzione di piante).

     1. La Giunta provinciale può concedere a proprietari o conduttori di terreni a qualsiasi titolo contributi a parziale copertura dei costi di estirpazione e distruzione di piante affette da organismi nocivi, qualora l'intervento sia stato disposto dagli addetti dell'ufficio provinciale competente per il servizio fitosanitario presso la Ripartizione agricoltura".

 

          Art. 11. Modifica alla legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, recante "Disposizioni relative all'incentivazione in agricoltura".

     1. La legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, è modificata come segue:

     a) l'articolo 7 è così sostituito:

Art. 7. (Criteri di incentivazione).

     1. I criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge sono determinati dalla Giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione."

     b) salvo l'articolo 12-bis il titolo III è abrogato [13] .

 

          Art. 12. Disposizione finanziaria.

     1. La spesa per gli interventi previsti agli articoli 4 e 5 della presente legge e all'articolo 2-bis della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, introdotto con l'articolo 10, comma 2, della presente legge, sarà autorizzata con legge finanziaria annuale.

 

          Art. 13.

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

     a) l'articolo 15 della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, e successive modifiche, recante "Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari";

     b) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 12, e successive modifiche, recante "Norme per la regolamentazione e promozione dell'agricoltura biologica e della produzione integrata".

     2. Le seguenti disposizioni di legge sono modificate come segue:

     a) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, recante "Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale", le parole: "latte e prodotti derivati" sono soppresse;

     b) al comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 6, e successive modifiche, recante "Norme in materia di bonifica e ricomposizione fondiaria", le parole: "per 20 anni" sono soppresse.


[1] Articolo così sostituito dall’art. 31 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

[2] Articolo aggiunto dall’art. 31 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

[3] Articolo aggiunto dall'art. 38 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[4] Articolo modificato dall'art. 19 della L.P. 15 maggio 2000, n. 9 e così sostituito dall'art. 25 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.

[5] Articolo aggiunto dall’art. 20 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[6] Articolo aggiunto dall’art. 20 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[7] Articolo aggiunto dall’art. 20 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[8] Articolo aggiunto dall’art. 20 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[9] Articolo inserito dall’art. 38 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

[10] Articolo inserito dall’art. 25 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

[11] Articolo inserito dall’art. 2 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[12] Lettera così modificata dall'art. 47 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[13] Lettera così modificata dall'art. 19 della L.P. 15 maggio 2000, n. 9.