§ 3.5.51 - L.P. 24 febbraio 1993, n. 6.
Norme in materia di bonifica e ricomposizione fondiaria.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:24/02/1993
Numero:6


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.  [2]
Art. 3.  [3]
Art. 4.  [7]
Art. 5.  [9]
Art. 6.      1. L'art. 2 della lettera b) dell'articolo della legge provinciale n. 34/1982, nonché l'art. 1 del regolamento accluso al decreto del Presidente della Giunta provinciale del 14 maggio 1986, n. [...]
Art. 7.  [10]
Art. 8.      1. Il comma primo dell'art. 12 della legge n. 34/1982 è sostituito dal seguente:
Art. 9.  Modifiche alla legge provinciale 11 giugno 1975, n. 28.
Art. 10.  [12]


§ 3.5.51 - L.P. 24 febbraio 1993, n. 6.

Norme in materia di bonifica e ricomposizione fondiaria.

(B.U. 9 marzo 1993, n. 11).

 

     Art. 1. [1]

     1. Salve le disposizioni vigenti in materia compatibili con la disposizione della presente legge, i Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, anche di secondo grado, in seguito chiamati Consorzi, sono amministrati in base ad uno statuto approvato dalla Giunta provinciale.

     2. I Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, dovranno adeguare i loro statuti alle norme della presente legge entro due anni dall'entrata in vigore della stessa.

     3. La convocazione delle assemblee per la costituzione dei consorzi di cui al comma primo è effettuata con decreto del Presidente della Giunta provinciale da pubblicare per la durata di 15 giorni nei comuni interessati. Oltre all'ordine del giorno il decreto deve indicare il luogo ed il termine dell'assemblea costituente che viene convocata per un giorno feriale o festivo. La convocazione dei singoli proprietari interessati viene effettuata dal comitato promotore del costituendo consorzio.

 

          Art. 2. [2]

     1. Si considerano consorziati tutti i proprietari di beni immobili situati nel comprensorio di un Consorzio, anche di secondo grado, che abbiano obblighi di contribuzione.

 

          Art. 3. [3]

     1. Ai fini dell'applicazione del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, degli articoli 862, 863, 918 e seguenti del Codice Civile e delle leggi provinciali 11 giugno 1975, n. 28, 8 novembre 1982, n. 34, delle norme della presente legge, nonché del mantenimento delle opere di bonifica e del miglioramento e consolidamento della produzione agricola, le zone del territorio della provincia di Bolzano aventi le caratteristiche previste dall'art. 857 del Codice Civile, dell'art. 1 del regio decreto n. 215 del 1933, dall'art. 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nonché della direttiva 75/268 CEE sono classificati quali territori di bonifica di I categoria.

     2. [4].

     3. Le norme dei commi terzo e quarto dell'art. 12 della legge provinciale n. 34/1982, sono applicabili indipendentemente da una ricomposizione fondiaria.

     4. La Giunta provinciale può autorizzare la Federazione provinciale dei Consorzi di bonifica di irrigazione e di miglioramento fondiario, riconosciuta con deliberazione della Giunta provinciale 10 aprile 1989, n. 1889, come Consorzio di Bonifica di secondo grado, a svolgere le sue funzioni e ad eseguire le opere di cui al comma primo del presente articolo su tutto il territorio della provincia di Bolzano.

     5. I proprietari degli immobili interessati all'esecuzione delle opere di cui al comma primo possono aderire alla Federazione provinciale dei consorzi di bonifica, irrigazione e di miglioramento fondiario. La relativa domanda di adesione sottoscritta da tutti i proprietari interessati deve essere corredata dall'elenco delle singole particelle con indicazione delle superfici. Con l'atto di accoglimento della domanda gli immobili vengono inclusi nel comprensorio della Federazione provinciale dei consorzi di bonifica, irrigazione e di miglioramento fondiario [5] .

     5-bis. I proprietari di cui al comma quinto costituiscono un'organizzazione locali il cui funzionamento viene regolato da un apposito statuto soggetto all'approvazione da parte della stessa Federazione [6] .

     6. Al fine della promozione della proprietà coltivatrice e dell'accorpamento aziendale i Consorzi possono beneficiare dei relativi fondi stanziati in bilancio ai sensi della presente legge e della legge 8 novembre 1986, n. 752, art. 4, comma secondo, lettera a), o da altre leggi specifiche.

     7. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, alla Federazione provinciale dei Consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 2, ultimo comma, e art. 7, comma primo, della legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni.

 

          Art. 4. [7]

     1. Sono considerate consorziali tutte quelle opere la cui gestione e manutenzione al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono territorialmente a carico dei Consorzi.

     2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i consorzi provvederanno a redigere un elenco con relativa corografia di tutte le opere di loro competenza.

     3. Tale elenco sarà reso esecutivo con deliberazione della Giunta provinciale da pubblicare per 15 giorni all'albo dei comuni interessati e sul Bollettino Ufficiale.

     4. Per le opere aggiuntive e future sarà adottata la stessa procedura.

     5. Chiunque non associato a consorzi di bonifica, di irrigazione, di miglioramento fondiario, anche di secondo grado, utilizza opere ed impianti consorziali, deve contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto [8] .

 

          Art. 5. [9]

     1. Le funzioni di vigilanza sui consorzi di bonifica, anche di secondo grado, di cui all'art. 63 del regio decreto n. 215/1933 e di cui all'art. 6 della legge provinciale n. 34/1982, sono demandate all'Assessorato all'agricoltura, ufficio bonifica e riordino fondiario.

     2. L'approvazione da parte dell'Assessorato all'agricoltura viene data con l'apposizione del visto del direttore dell'Ufficio bonifica e riordino fondiario e si considera data trascorsi inutilmente 30 giorni dall'arrivo della relativa documentazione all'ufficio.

 

          Art. 6.

     1. L'art. 2 della lettera b) dell'articolo della legge provinciale n. 34/1982, nonché l'art. 1 del regolamento accluso al decreto del Presidente della Giunta provinciale del 14 maggio 1986, n. 10, sono abrogati.

     2. Nel testo tedesco della legge provinciale n. 34/1982 il termine "Meliorationsverbande" viene sostituito da "Bonifizierungskonsortien".

 

          Art. 7. [10]

     1. I fondi accorpati con piani di ricomposizione fondiaria approvati dalla Giunta provinciale sono soggetti a vincolo di indivisibilità. Tale vincolo dovrà essere espressamente indicato nell'atto di approvazione del piano ed annotato nel libro fondiario. Nei casi di trasferimento di proprietà a causa di morte o per altre oggettive ragioni il vincolo potrà essere revocato dalla Giunta provinciale su parere dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura [11] .

 

          Art. 8.

     1. Il comma primo dell'art. 12 della legge n. 34/1982 è sostituito dal seguente:

     “1. L'attuazione di una ricomposizione fondiaria è ordinata dalla Giunta provinciale su richiesta di un consorzio di bonifica o di miglioramento fondiario, anche di secondo grado, con l'assenso di almeno il 75% di proprietari interessati con almeno il 75% delle aree interessate."

     2. Il comma primo dell'art. 13 della legge n. 34/1982 è sostituito dal seguente:

     “1. In linea di principio possono essere compresi nel comprensorio di una ricomposizione fondiaria solamente gli appezzamenti fondiari che nel piano urbanistico sono definiti verde agricolo. Inoltre possono essere comprese strade e acque e fondo con destinazione urbanistica diversa."

     3. Dopo il comma secondo dell'art. 16 della legge n. 34/1982 viene aggiunto il seguente comma terzo:

     “3. In sede di deposito del piano non sono ammessi reclami contro i risultati e i criteri di stima, in quanto già regolati al comma secondo dell'art. 14."

 

          Art. 9. Modifiche alla legge provinciale 11 giugno 1975, n. 28.

     1. L'art. 1 viene sostituito dal seguente:

     “Art. 1.

     L'art. 2 viene sostituito dal seguente:

Art. 2.

     1.Lo studio e l'attuazione della ricomposizione fondiaria previsti dal capo IV del titolo II del regio decreto n. 215/1933, anche indipendentemente da piani preliminari di bonifica o di riordino, vengono eseguiti per tutto il territorio della provincia di Bolzano secondo le modalità previste dal detto regio decreto e dalle leggi provinciali in vigore; direttamente dalla Provincia oppure per concessione a consorzi costituiti a tale scopo, ovvero ai Consorzi di bonifica, di irrigazione o di miglioramento fondiario, anche di secondo grado."

     3.Il primo periodo di cui all'art. 3, comma primo, viene sostituito dal seguente: "1. La Provincia può concedere contributi ai Consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, anche di secondo grado".

     4.Alla lettera b) dell'art. 3, comma primo, vengono aggiunte le parole: "nonché per le opere di irrigazione, di miglioramento e consolidamento della produzione agricola, e per l'acquisto di immobili eventualmente necessari."

     5.La lettera c) dell'art. 3, comma primo, viene sostituita come segue:

     "c) contributi previsti dall'art. 3, comma primo, della legge provinciale 29 agosto 1972, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni."

     L'art. 4 viene sostituito come segue:

Art. 4.

     1.La Provincia può affidare a tecnici liberi professionisti la consulenza, lo studio e l'elaborazione di progetti di bonifica e di ricomposizione fondiaria qualora la particolare natura delle opere o dell'elaborato o la particolare urgenza determinino l'opportunità di servirsi di professionisti estranei all'Amministrazione provinciale.

     2.L'incarico di elaborare il progetto non conferisce al professionista alcun titolo per la direzione dei lavori.

     3.Il rapporto di prestazione professionale è regolato da apposito disciplinare deliberato dalla Giunta provinciale."

 

          Art. 10. [12]

     1. Le norme della presente legge, della legge provinciale n. 28/1975, della legge provinciale n. 34/1982 con relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 maggio 1986, n. 10, nonché dell'art. 10 della legge provinciale 31 marzo 1988, n. 13, saranno raccolte in un testo coordinato che avrà forza di legge.


[1] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.P. 28 settembre 2009, n. 5.

[2] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.P. 28 settembre 2009, n. 5.

[3] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.P. 28 settembre 2009, n. 5.

[4] Comma abrogato dall'art. 21 della L.P. 27 aprile 1995, n. 9.

[5] Comma così sostituito dall'art. 21 della L.P. 27 aprile 1995, n. 9.

[6] Comma aggiunto dall'art. 21 della L.P. 27 aprile 1995, n. 9.

[7] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.P. 28 settembre 2009, n. 5.

[8] Comma aggiunto dall'art. 21 della L.P. 27 aprile 1995, n. 9.

[9] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.P. 28 settembre 2009, n. 5.

[10] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.P. 28 settembre 2009, n. 5.

[11] Comma così modificato dall'art. 13 della L.P. 14 dicembre 1999, n. 10.

[12] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.P. 28 settembre 2009, n. 5.