§ 4.1.59 - L.P. 31 marzo 1988, n. 13.
Assunzione ed esercizio di compiti, istituzione di agevolazioni, nonché modifiche di vigenti leggi provinciali in materia di agricoltura e foreste.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:31/03/1988
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Riproduzione degli animali.
Art. 2.  Profilassi vaccinali obbligatorie degli animali.
Art. 3.  Contributi per lo sviluppo della meccanizzazione agricola e della zootecnia.
Art. 4.  Concessione di un contributo "una tantum".
Art. 5.  Modifica della legge provinciale 29 agosto 1972, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, concernente provvedimenti per il potenziamento dell'assistenza tecnica e socio-economica in provincia [...]
Art. 6.  Modifica della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 28, contenente disposizioni per le opere di bonifica, di miglioramento fondiario e di ricomposizione fondiaria.
Art. 7.  Modifica della legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 58, concernente interventi nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della caccia e della pesca.
Art. 8.  Modifica della legge provinciale 9 giugno 1978, n. n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la pesca.
Art. 9.  Modifica ed integrazione della legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 10.  Modifica ed integrazione della legge provinciale 8 novembre 1982, n. 34, contenente disposizioni sui consorzi di bonifica integrale, modifiche alla legge provinciale 11 giugno 1975, n. 28, e [...]
Art. 11.  Integrazione della legge provinciale 14 giugno 1983, n. 17, concernente il riordino dei provvedimenti a favore dell'economia forestale.
Art. 12.  Modifica ed integrazione della legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8, concernente la difesa dalle avversità atmosferiche.
Art. 13.  Modifica ed integrazione della legge provinciale 8 luglio 1986, n. 16, concernente gli interventi per la protezione degli animali.
Art. 14.  Istituzione di nuovo ufficio.
Art. 15.  Abrogazione di legge.
Art. 16.  Disposizioni finanziarie.
Art. 17.  Norma finale.
Art. 18.  Clausola d'urgenza.


§ 4.1.59 - L.P. 31 marzo 1988, n. 13.

Assunzione ed esercizio di compiti, istituzione di agevolazioni, nonché modifiche di vigenti leggi provinciali in materia di agricoltura e foreste.

(B.U. 19 aprile 1988, n. 18).

 

Titolo I

ASSUNZIONE ED ESERCIZIO DI COMPITI

 

     Art. 1. Riproduzione degli animali.

     1. Con l'entrata in vigore della presente legge provinciali i compiti finora esercitati dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1958, n. 1256, emanato in attuazione della legge 25 luglio 1952, n. 1009, sulla fecondazione artificiale degli animali, nonché della legge 3 febbraio 1963, n. 126, concernente la disciplina della riproduzione bovina, vengono assunti dall'amministrazione provinciale.

     2. I compiti derivanti da quanto previsto nel precedente comma sono svolti dall'ispettorato per l'agricoltura.

     3. I diritti fissi ed i proventi delle pene pecuniarie e delle oblazioni previsti dalla normativa di cui al primo comma vengono introitati, senza vincolo di destinazione, nel bilancio della Provincia.

 

          Art. 2. Profilassi vaccinali obbligatorie degli animali.

     1. L'attuazione delle profilassi vaccinali obbligatorie degli animali, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, viene ogni anno stabilita e regolamentata con deliberazione della Giunta provinciale.

     2. L'approvvigionamento dei vaccini e dei sieri necessari per l'attuazione delle profilassi vaccinali di cui al primo comma viene effettuato in base ad un programma concordato con il Ministero della Sanità.

 

Titolo II

ISTITUZIONE DI AGEVOLAZIONI

 

          Art. 3. Contributi per lo sviluppo della meccanizzazione agricola e della zootecnia.

     1. Per favorire un aumento della produttività del lavoro attraverso lo sviluppo e il miglioramento qualitativo della meccanizzazione, la Giunta provinciale può concedere contributi in conto capitale per l'acquisto di macchine agricole e connesse attrezzature. Tali agevolazioni non possono superare, per aziende ad indirizzo frutticolo il 25% e, per tutte le altre aziende, il 35% della spesa ammessa.

     2. Al fine di promuovere lo sviluppo ed il consolidamento delle produzioni zootecniche, la Giunta provinciale può concedere contributi in conto capitale fino al 35% della spesa ammessa per l'acquisto di bestiame, di mezzi tecnici ed attrezzature zootecniche, nonché per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di ricoveri per il bestiame e di impianti per lo sviluppo delle specie minori, della polli e apicoltura. Per la costruzione di concimai e vasche per liquami, per il risanamento di ricoveri per bestiame ed in genere per tutte le opere finalizzate alla tutela dell'ambiente, l'ammontare di questi contributi può esser maggiorato fino al 50% della spesa ammessa [1] .

     3. Salvo che per l'apicoltura, i contributi di cui ai precedenti commi possono essere concessi solo a titolari di aziende agricole e, preferibilmente, a coltivatori diretti, singoli od associati. Le relative domande devono essere dirette all'assessorato per l'agricoltura e le foreste e corredate di un preventivo di spesa, nonché di una descrizione tecnico-economica dell'azienda [2].

     4. Per favorire l'immissione sul mercato dei prodotto zootecnici, la Giunta provinciale può concedere ai consorzi per la commercializzazione di bestiame, nonché ad altre organizzazioni operanti nello stesso settore, contributi sulle spese sostenute per la vendita di bestiame da allevamento, riproduzione ed ingrasso. Tali agevolazioni non possono superare il 50% della spesa ammessa.

 

          Art. 4. Concessione di un contributo "una tantum".

     1. L'amministrazione provinciale è autorizzata a concedere al consorzio di bonifica Val Venosta un contributo "una tantum" di lire 200 milioni per far fronte al pagamento degli interessi passivi ed ammortamenti dovuti agli istituti di credito per i prestiti assunti per la costruzione di impianti di irrigazione nella località "Monte Sole", comune di Silandro.

 

Titolo III

MODIFICA DI VIGENTI LEGGI PROVINCIALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE

 

          Art. 5. Modifica della legge provinciale 29 agosto 1972, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, concernente provvedimenti per il potenziamento dell'assistenza tecnica e socio-economica in provincia di Bolzano.

     1. Alla legge provinciale 29 agosto 1972, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, concernente provvedimenti per il potenziamento dell'assistenza tecnica e socio-economica in provincia di Bolzano, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) nell'art. 1 il terzo comma è abrogato;

     b) l'art. 2 è sostituito dal seguente: “1. Per l'esecuzione di quanto previsto nel precedente art. 1, l'amministrazione provinciale può anche avvalersi dell'attività di organizzazioni operanti nei diversi settori, che diano garanzia di efficienza e di imparzialità; tali organizzazioni possono beneficiare delle provvidenze finanziarie di cui ai seguenti articoli";

     c) l'art. 3 è sostituito dal seguente: “1. La Provincia interviene a favore delle organizzazioni di cui all'art. 2 con la concessione di contributi, oltre che nelle spese per l'acquisto, l'ampliamento, l'ammodernamento, la costruzione e l'attrezzatura degli uffici, anche nelle spese di funzionamento in misura non superiore al 75% su quelle riconosciute ammissibili. 2. A favore delle organizzazioni autorizzate all'introduzione e al mantenimento della contabilità agraria, l'importo massimo del contributo previsto dal precedente comma per le spese di funzionamento può essere elevato fino al 100%."

 

          Art. 6. Modifica della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 28, contenente disposizioni per le opere di bonifica, di miglioramento fondiario e di ricomposizione fondiaria.

     1. Il limite minimo del contributo previsto alla lettera b) dell'art. 3 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 28, concernente la concessione di contributi per le opere di miglioramento fondiario di cui all'art. 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche ed integrazioni, è diminuito dal 40% al 30%.

 

          Art. 7. Modifica della legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 58, concernente interventi nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della caccia e della pesca.

     1. Al secondo comma dell'art. 12 della legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 58, concernente interventi nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della caccia e della pesca, è aggiunta la seguente frase: "Allo scopo di migliorare la qualificazione professionale, le spese dirette possono essere effettuate anche per l'acquisto di materiale didattico e scientifico destinato alla distribuzione a scuole e biblioteche, nonché ad imprenditori agricoli, singoli od associati, operanti nei settori di cui al primo comma".

 

          Art. 8. Modifica della legge provinciale 9 giugno 1978, n. n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la pesca.

     1. Alla legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la pesca, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) nell'art. 11 la prima frase del secondo comma è sostituita dalla seguente: "Nel caso, che venga inflitta una sanzione amministrativa per pesca senza permesso o per violazione delle disposizioni di cui alle lettere b) o c) dell', l'abilitazione alla pesca può essere sospesa fino a due anni ed, in caso di recidiva, ritirata";

     b) l'art. 17 è sostituito dal seguente: “1. In caso di violazione delle disposizioni della presente legge o dell'ordinamento della pesca si applicano, fermi restando l'applicazione delle sanzioni penali là dove il fatto costituite reato e l'eventuale diritto al risarcimento del danno, le seguenti sanzioni: a) la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10.000 per l'esercizio della pesca senza avere con sè la licenza di pesca, la carta di abilitazione o il permesso di pesca; b)la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da lire 30.000 a lire 90.000 per la violazione di quanto disposto nell'art. 1, sesto e settimo comma, nell'art. 5, primo comma, nell'art. 7, secondo comma, nell'art. 10, quarto e quinto comma e nell'art. 16; c) la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da lire 90.000 e lire 240.000 per la violazione di quanto disposto nell'art. 10, secondo comma, e nell'art. 12, secondo comma;d)la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da lire 30.000 e lire 300.000 per la violazione di quanto disposto negli articoli 8 e 13, nonché nell'ordinamento della pesca; e)la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da lire 150.000 a lire 1.000.000 per la violazione di quanto disposto nell'art. 14; f)la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da lire 300.000 a lire 2.000.000 per la violazione di quanto disposto nell'art. 15. 2. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 10 possono inoltre essere sequestrati i mezzi di cattura in possesso del contravventore. 3. I pesci catturati in modo illecito vengono sequestrati e, se possibile, rimessi nell'acqua; altrimenti spettano all'acquicoltore."

 

          Art. 9. Modifica ed integrazione della legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni. [3]

 

          Art. 10. Modifica ed integrazione della legge provinciale 8 novembre 1982, n. 34, contenente disposizioni sui consorzi di bonifica integrale, modifiche alla legge provinciale 11 giugno 1975, n. 28, e disposizioni sulla ricomposizione fondiaria.

     1. Alla legge provinciale 8 novembre 1982, n. 34, contenente disposizioni sui consorzi di bonifica integrale, modifiche alla legge provinciale 11 giugno 1975, n. 28, e disposizioni sulla ricomposizione fondiaria, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     a) all'art. 12 dopo il secondo comma è inserito il seguente: “2-bis. L'attuazione di una ricomposizione fondiaria ordinata dalla Giunta provinciale ai sensi del primo comma deve essere annotata nel libro fondiario su richiesta del rispettivo consorzio";

     b) dopo l'art. 17 è inserito il seguente art. 17-bis: “1. Per favorire l'accorpamento e l'arrotondamento di fondi agricoli la Giunta provinciale può concedere contributi fino all'intera copertura delle spese notarili e professionali, che siano documentate e ritenute ammissibili, connesse con operazioni di permuta, anche non comprese nei piani di ricomposizione fondiaria, purché ricadenti nelle zone non destinate all'edificazione od a servizi dagli strumenti urbanistici di qualsiasi tipo o grado. Riguardo alle succitate spese sono comunque esclusi i contributi sugli oneri tributari".

 

          Art. 11. Integrazione della legge provinciale 14 giugno 1983, n. 17, concernente il riordino dei provvedimenti a favore dell'economia forestale.

     1. Nell'art. 11 della legge provinciale 14 giugno 1983, n. 17, concernente il riordino dei provvedimenti a favore dell'economia forestale, dopo il secondo comma è inserito il seguente: “2-bis. Per i boschi situati nella provincia di Bolzano non si applica la disposizione contenuta nell'art. 143 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126."

 

          Art. 12. Modifica ed integrazione della legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8, concernente la difesa dalle avversità atmosferiche.

     1. Alla legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8, concernente la difesa dalle avversità atmosferiche, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     a) nell'art. 3, il primo comma è sostituito dal seguente: “1. Allo scopo di diminuire i danni provocati dalle avversità atmosferiche, con particolare riguardo alle grandinate, mediante l'attuazione della difesa passiva delle produzione agricole intensive o pregiate, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere ai consorzi di produttori agricoli, di cui all'art. 10, primo comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, un contributo integrativo sulle spese di assicurazione ai sensi dell'art. 19, secondo comma, punto 3), della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modifiche ed integrazioni, che non può superare l'importo pari al 50% dell'ammontare del premio assicurativo complessivo dedotto il 2% del valore della produzione annua denunciata rispettando comunque i limiti massimi definiti in sede C.E.E.";

     b) l'art. 4 è sostituito dal seguente: "Fideiussione - 1. La Giunta provinciale è autorizzata a prestare fideiussione a garanzia dei prestiti, che, in attesa del pagamento da parte dello Stato del contributo di cui al secondo comma dell'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, come sostituito con il quinto comma dell'art. 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, vengono assunti dai consorzi di produttori agricoli, di cui al primo comma del precedente articolo, per il pagamento dei premi alla società di assicurazione in base a contratti stipulati per la difesa dalla grandine."

 

          Art. 13. Modifica ed integrazione della legge provinciale 8 luglio 1986, n. 16, concernente gli interventi per la protezione degli animali.

     1. Alla legge provinciale 8 luglio 1986, n. 16, concernente gli interventi per la protezione degli animali, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     a) l'art. 5 è sostituito dal seguente: "Incentivazione delle associazioni per la protezione degli animali e della loro unione - 1. Per favorire il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge, la Provincia incentiva le associazioni per la protezione degli animali operanti sul territorio provinciale e ritenute a tal fine idonee, nonché, in modo particolare, la loro unificazione in un'unica associazione a livello provinciale, in seguito chiamata semplicemente Lega. 2. In tale ambito la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi annuali fino all'importo dell'85% delle spese riconosciute per le seguenti attività: a) istituzione e gestione del servizio di guardie zoofile di cui al successivo art. 6; b) formazione ed aggiornamento delle guardie zoofile, nonché altre iniziative nell'ambito della protezione degli animali; c) gestione degli uffici, nonché degli asili e ricoveri per animali e di canili; d) iniziative culturali e di studio, di ricerca e di informazione dell'opinione pubblica in favore della protezione degli animali. 3. Le domande di contributo devono essere presentate entro il termine stabilito dalla Giunta provinciale. I contributi di cui al precedente comma possono essere erogati anche in via anticipata fino all'ammontare del 50%; per la liquidazione del saldo deve essere presentata la documentazione di spesa fino alla concorrenza dell'importo dei contributi concessi. 4. La Giunta provinciale può, inoltre, concedere alle associazioni ed alla Lega di cui al primo comma contributi in conto capitale fino all'importo del 90% della spesa riconosciuta per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli uffici, nonché degli asili e ricoveri per animali e di canili. Su richiesta del beneficiario di tale contributo, l'amministrazione provinciale può pagare un importo non superiore al 50% immediatamente e, se nel caso, anche prima dell'inizio dei lavori, se in questo modo possono evitarsi gravi difficoltà economiche per il beneficiario. L'interessato deve obbligarsi per iscritto ad iniziare ed ultimare i lavori progettati entro il termine fissato dalla Giunta provinciale. In caso di qualsiasi abuso, deve essere restituita la somma pagata con gli interessi nella misura dell'ammontare del tasso ufficiale di sconto. 5. Nella concessione dei benefici di cui ai precedenti commi è data, a parità di condizioni, precedenza alle iniziative promosse dalla lega.";

     b) nell'art. 6 il primo comma è sostituito dal seguente: “1. Per garantire l'osservanza e la vigilanza in merito alle leggi riguardanti la protezione degli animali, il Presidente della Giunta provinciale nomina, su proposta dell'Assessore competente riguardo le persone designate dalle associazioni e dalla Lega di cui al primo comma del precedente articolo, guardie giurate addette alla protezione degli animali (guardie zoofile). Queste persone devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge; svolgono le loro funzioni in via onoraria o come attività principale o secondaria alle dipendenze delle succitate organizzazioni. Per le stesse finalità l'Assessore competente può incaricare anche il personale del corpo forestale provinciale.";

     c) all'art. 6, comma quinto, è aggiunto il seguente periodo: "E' in facoltà della Giunta provinciale di delegare l'esercizio delle funzioni inerenti al coordinamento delle guardie zoofile alla Lega di cui all'art. 5, comma primo, sotto la vigilanza del Servizio del veterinario provinciale".

     2. Per l'esecuzione dei compiti previsti dalla succitata legge provinciale la dotazione organica della VI qualifica funzionale del ruolo amministrativo di cui nell'allegato A) della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, è aumentata di due posti e quella della VI qualifica funzionale del ruolo speciale dei servizi agrari è diminuita di due posti.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 14. Istituzione di nuovo ufficio.

     1. Nell'allegato A) della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il nuovo ordinamento degli uffici e del personale della Provincia autonoma di Bolzano, è aggiunto il seguente ufficio:

     "Ripartizione VI, agricoltura e foreste n. 189, Ufficio laboratorio chimico agrario Sperimentazione, consulenza e servizi per conto terzi nei settori della fruttiviticoltura, delle foreste e dell'ambiente consistenti in:

     analisi relative alla dinamica degli elementi nelle foglie e nei frutti;

     analisi delle caratteristiche di mosti e di vini ai fini della selezione clonale;

     analisi relative a presenza di residui nella frutta e nella verdura;

     analisi di terreno e di fanghi connessa alla consulenza sulla concimazione;

     determinazione del valore nutritivo e del contenuto in elementi nutritivi dei mangimi ad uso zootecnico;

     analisi e consulenza tecnica relativa all'impiego di composti e di fanghi da depuratore;

     analisi relative alla frigoconservazione dei prodotti ortofrutticoli;

     controllo della persistenza e dei tempi di carenza dei fitofarmaci e dei residui;

     esame dei terreni forestali e analisi relative alle problematiche della selvicoltura e della moria dei boschi".

 

          Art. 15. Abrogazione di legge.

     1. La legge provinciale 27 maggio 1975, n. 19, è abrogata.

     2. Le domande per la concessione dei contributi previsti dalla legge di cui al precedente comma, dall'art. 3, primo comma, della legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8, nonché dall'art. 5 della legge provinciale 8 luglio 1986, n. 16, presentate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere ammesse al beneficio delle provvidenze recate dalla medesima rispettivamente all'art. 3, primo e secondo comma, all'art. 12, primo comma, lettera a), ed all'art. 13, primo comma, lettera a), per la corrispondenti iniziative, nell'osservanza degli obblighi, delle condizioni e dei limiti in questi previsti.

 

          Art. 16. Disposizioni finanziarie.

     1. Per l'attuazione delle spese, la cui disciplina è modificata con la presente legge, sono utilizzati gli stanziamenti già autorizzati ed iscritti nello stato di previsione della spesa per l'anno 1988, con riferimento alla normativa previgente. Gli stanziamenti per provvidenze ai sensi della legge provinciale 27 marzo 1975, n. 19, abrogata con l'art. 15 della presente legge, sono utilizzati per le agevolazioni ai sensi dell'art. 3, primo e secondo comma, della presente legge.

     2. Le spese per agevolazioni ai sensi dell'art. 3, quarto comma, saranno autorizzate per l'anno 1988 con successivo provvedimento legislativo e negli anni seguenti dalla legge finanziaria annuale.

     3. Alla copertura dell'onere di lire 200 milioni, previsto dall'art. 4, si provvede a carico dell'esercizio finanziario 1988 mediante riduzione per pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 102120 dello stato di previsione della spesa (partita n. 3 dell'allegato n. 4 al bilancio).

     4. Alla copertura del maggior onere annuo di lire 11 milioni per l'indennità di direzione dell'ufficio previsto all'art. 14, si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 12100 del bilancio di previsione per l'anno 1988, che offre sufficiente disponibilità, e con corrispondenti stanziamenti nei futuri bilanci della Provincia, secondo le indicazioni del bilancio pluriennale.

     5. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che si cassa:

     (Omissis).

 

          Art. 17. Norma finale.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a riordinare in forma di testo unico, senza introdurre modifica alcuna, tutte le leggi modificate ai sensi del titolo III della presente legge.

 

          Art. 18. Clausola d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 20 della L.P. 27 aprile 1995, n. 9.

[2] Comma così modificato dall'art. 20 della L.P. 27 aprile 1995, n. 9.

[3] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.P. 19 novembre 1993, n. 23.