§ 2.1.62 - L.P. 21 maggio 1981, n. 11.
Nuovo ordinamento degli uffici e del personale della Provincia Autonoma di Bolzano.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:21/05/1981
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Principi.
Art. 2.  Finalità e carattere.
Art. 3.  Giunta Provinciale.
Art. 4.  Presidente della Giunta Provinciale.
Art. 5.  Assessori.
Art. 6.  Comunicazione degli atti.
Art. 7.  Ricorso gerarchico.
Art. 8.  Articolazione dell'organizzazione.
Art. 9.  Uffici.
Art. 10.  Articolazione degli uffici.
Art. 11.  Ufficio organizzazione.
Art. 12.  Aggiornamento e formazione del personale.
Art. 13.  Produttività e rendimento.
Art. 14.  Gruppi di lavoro.
Art. 15.  Segretari particolari.
Art. 16.  Consiglio per l'organizzazione e il personale.
Art. 17.  Attribuzioni del Consiglio per l'organizzazione e il personale.
Art. 18.  Commissioni per adempimenti specifici nel settore del personale della formazione professionale.
Art. 19.  Commissione per adempimenti specifici nel settore delle scuole materne.
Art. 20.  Commissione per i trasferimenti del personale amministrativo delle scuole.
Art. 21.  Relazione al Consiglio per l'organizzazione ed il personale.
Art. 22.  Relazione annuale sul personale.
Art. 23.  Funzioni dirigenziali.
Art. 24.  Accesso alle funzioni dirigenziali.
Art. 25.  Nomina dei dirigenti.
Art. 26.  Revoca dell'incarico dirigenziale.
Art. 27.  Vacanza dei posti dirigenziali.
Art. 28.  Nomina per chiamata.
Art. 29.  Funzioni del direttore generale.
Art. 30.  Funzioni dei direttori di ripartizione.
Art. 31.  Funzioni dei direttori d'ufficio.
Art. 32.  Attribuzioni particolari dei dirigenti preposti all'amministrazione del personale.
Art. 33.  Deleghe.
Art. 34.  Sostituzione temporanea.
Art. 35.  Ufficio stampa e pubbliche relazioni.
Art. 36.  Qualifiche funzionali.
Art. 37.  Primo inquadramento nelle qualifiche funzioni del personale in servizio.
Art. 38.  Profili professionali.
Art. 39.  Passaggio di qualifica.
Art. 40.  Determinazione dei nuovi stipendi del personale provinciale.
Art. 41.  Dotazioni organiche.
Art. 42.  Stipendi.
Art. 43.  Passaggio dalla settima qualifica funzionale all'ottava qualifica funzionale.
Art. 44.  Norme per il personale del Corpo forestale provinciale.
Art. 45.  Indennità provinciale.
Art. 46.  Indennità d'istituto per il personale della carriera direttiva del ruolo tecnico delle foreste.
Art. 47.  Indennità di dirigenza.
Art. 48.  Indennità di coordinamento.
Art. 49.  Personale non di ruolo.
Art. 50.  Onnicomprensività ed effetti dei nuovi stipendi.
Art. 51.  Dirigenti in servizio.
Art. 52.  Trattamento personale medico e veterinario.
Art. 53.  Aggiunte di famiglia.
Art. 54.  Titoli di studio.
Art. 55.  Accesso alle qualifiche.
Art. 56.  Riserva di posti.
Art. 57.  Riserva di posti per il personale in servizio.
Art. 58.  Aumento dei limiti di età.
Art. 59.  Nomina e periodo di prova.
Art. 60.  Doveri del dipendente.
Art. 61.  Residenza.
Art. 62.  Note di demerito e sanzioni disciplinari.
Art. 63.  Abolizione dei rapporti informativi.
Art. 64.  Procedimento per l'irrogazione della censura.
Art. 65.  Accertamenti nel procedimento disciplinare.
Art. 66.  Assistenza nel procedimento disciplinare.
Art. 67.  Dispensa dal servizio per scarso rendimento.
Art. 68.  Libertà e rappresentatività sindacale.
Art. 69.  Assemblee sindacali.
Art. 70.  Dirigenti sindacali.
Art. 71.  Aspettativa sindacale.
Art. 72.  Permessi sindacali.
Art. 73.  Affissioni.
Art. 74.  Locali delle rappresentanze sindacali.
Art. 75.  Ritenute per contributi sindacali.
Art. 76.  Trattenute per scioperi brevi.
Art. 77.  Congedo ordinario.
Art. 78.  Congedo straordinario.
Art. 79.  Congedo straordinario non retribuito.
Art. 80.  Assenza per malattia.
Art. 81.  Cumulo di assenze.
Art. 82.  Dispensa dal servizio per inabilità ed infermità.
Art. 83.  Aspettativa per mandato politico.
Art. 84.  Rapporti di lavoro a tempo definito.
Art. 85.  Integrazione pensione a personale dirigente e coordinatore.
Art. 86.  Integrazione indennità buonuscita.
Art. 87.  Acconto su trattamento previdenziale provinciale.
Art. 88.  Norme per il personale ex ENALC.
Art. 89.  Esodo personale femminile.
Art. 90.  Aspettativa per personale femminile con prole.
Art. 91.  Estensione benefici previdenziali al personale scuole materne.
Art. 92.  Conservazione delle attribuzioni.
Art. 93.  Passaggio dalla settima all'ottava qualifica funzionale.
Art. 94.  Espletamento dei concorsi Scrutini di promozione e concorsi interni.
Art. 95.  Anticipazione maturazione prima classe di stipendio.
Art. 96.  Abbreviazione anzianità al personale già appartenente alla carriera direttiva ed ausiliaria.
Art. 97.  Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.
Art. 98.  Riconoscimento servizi.
Art. 99.      1. Gli assistenti sanitari non di ruolo, in servizio in Provincia di Bolzano presso i consultori della soppressa Opra Nazionale per Maternità e Infanzia, trasferiti ai sensi dell'art. 6 della [...]
Art. 100.  Rinvio.
Art. 101.  Abrogazione indennità e norme incompatibili.
Art. 102.      1. Fino alla ristrutturazione degli organici provinciali, i dipendenti provinciali distaccati all'ufficio organizzazione ai sensi del settimo comma dell'art. 11 della presente legge, possono [...]
Art. 103.  Direzioni generali e ripartizioni.
Art. 104.  Consiglio per l'organizzazione e il personale.
Art. 105.  Direttori generali ed ispettori generali.
Art. 106.  Ruolo ad esaurimento per i direttori d'ufficio.
Art. 107.  Nomina dei direttori d'ufficio.
Art. 108.  Prima nomina dei dirigenti.
Art. 109.  Ricostruzione carriera personale in aspettativa per mandato politico.
Art. 110.  Personale addetto alla formazione professionale.
Art. 111.      1. Al personale dell'IPAI spetta per il servizio di turno notturno un'indennità da stabilirsi con deliberazione della Giunta Provinciale entro i limiti massimi previsti per indennità similari [...]
Art. 112.      1. La Giunta Provinciale è autorizzata a rimborsare parzialmente o totalmente le spese telefoniche al personale provinciale che in base alle proprie funzioni è richiesta la reperibilità in ogni [...]
Art. 113.      1. Il personale a suo tempo assunto e pagato a lista paga, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che di fatto svolga da almeno cinque anni mansioni impiegatizie [...]
Art. 114.      1. Con decorrenza 1° luglio 1979 il quarto comma dell'art. 70 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è abrogato.
Art. 115.  Modifica stipendi iniziali.
Art. 116.  Norma finale.
Art. 117.  Norme finanziarie.
Art. 118.  Variazioni al bilancio.
Art. 119.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino -Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 2.1.62 - L.P. 21 maggio 1981, n. 11.

Nuovo ordinamento degli uffici e del personale della Provincia Autonoma di Bolzano.

(B.U. 27 giugno 1981, n. 32).

 

PARTE I

Ordinamento degli uffici

 

Titolo I

Principi e finalità dell'organizzazione amministrativa provinciale

 

     Art. 1. Principi.

     1. Sono principi fondamentali dell'organizzazione amministrativa provinciale:

     a) la chiarezza e la trasparenza dell'apparato amministrativo per una maggiore rispondenza alle esigenze del cittadino;

     b) la pubblicità negli atti e nei procedimenti, fatto salvo il rispetto del segreto d'ufficio nei casi e nei limiti previsti dalle leggi vigenti;

     c) l'imparzialità dell'amministrazione;

     d) la semplicità della procedura;

     e) l'economicità della gestione evitando duplicazioni di competenze e dispendio di mezzi;

     f) il costante e massimo recepimento delle più moderne tecniche organizzative e procedurali anche con l'impiego di procedure meccanografiche al fine di rendere sempre più efficiente, spedita e semplificata l'attività ;

     g) la flessibilità della struttura realizzata con il costante adeguamento di essa ai nuovi compiti ed alle nuove esigenze dell'amministrazione.

 

          Art. 2. Finalità e carattere.

     1. L'organizzazione dell'amministrazione provinciale è basata:

     a) sul principio della partecipazione e della responsabilità del personale ad ogni livello con adeguate forme di delega delle competenze previste nella presente legge;

     b) sulla valorizzazione dell'apporto individuale e del momento collegiale, da considerarsi fattori rilevanti per la migliore utilizzazione del personale e per la sua crescita professionale;

     c) sul rispetto e lo sviluppo della professionalità dei collaboratori realizzata con la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale;

     d) sulla mobilità e la rotazione del personale come fattori essenziali per l'efficienza funzionale dell'amministrazione provinciale, fatti salvi i requisiti di professionalità .

 

Titolo II

Funzionamento dell'amministrazione provinciale

 

          Art. 3. Giunta Provinciale.

     1. La Giunta Provinciale, eletta ai sensi dell'art. 50 dello Statuto di autonomia, esprime l'indirizzo politico -amministrativo dell'attività della Provincia e, nei limiti di quanto disposto dalle leggi vigenti:

     a) delibera nell'ambito della propria competenza i piani e programmi di attività nelle materie di competenza provinciale;

     b) delibera i regolamenti per l'esecuzione delle leggi provinciali e quelli relativi a materie devolute alla potestà regolamentare della Provincia, ivi compresi quelli che determinano le attribuzioni specifiche degli uffici nell'ambito dell'ordinamento di essi stabilito dalla presente legge;

     c) detta direttive per l'attuazione dei piani e programmi provinciali;

     d) detta disposizioni per l'esercizio, da parte degli assessori, dell'attività amministrativa relativa agli affari di interesse provinciale fra essi ripartiti ai sensi dell'art. 52, terzo comma dello Statuto, nonché per l'amministrazione del patrimonio ed il controllo sulla gestione delle aziende speciali;

     e) adotta per motivi di urgenza provvedimenti di competenza del Consiglio ai sensi dell'art. 54, punto 7) dello Statuto e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso nella prima seduta successiva;

     f) esercita la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali ai sensi dell'art. 54 dello Statuto;

     g) delibera sugli incarichi dirigenziali di cui alla presente legge;

     h) adotta i provvedimenti relativi alla nomina all'impiego provinciale, salvo i casi diversamente disciplinati da norme in vigore;

     i) delibera i provvedimenti di autorizzazione, concessione o licenza in quanto non già attribuiti al Presidente, ad assessori o a funzionari ai sensi delle norme in vigore;

     j) approva gli statuti e i bilanci e consuntivi degli enti, istituzioni o servizi autonomi provinciali;

     k) nomina commissioni, comitati, consulte, consigli di amministrazione, collegi, amministratori di aziende provinciali, direttori di servizio provinciali e commissari straordinari e designa i rappresentanti della Provincia nei vari organismi previsti da leggi o regolamenti vigenti;

     l) decide sui ricorsi per motivi di legittimità o di merito avverso provvedimenti non definitivi emessi da assessori o dirigenti;

     m) determina tariffe, canoni, rette, assegni, indennità e compensi, misure di sovvenzioni e contributi;

     n) autorizza acquisti, vendite, permute o concede l'uso di beni immobili ed il passaggio di beni dal demanio al patrimonio provinciale;

     o) costituisce consorzi coattivi;

     p) autorizza liti e transazioni, impugnazioni e ricorsi per regolamenti di competenza;

     q) approva i capitolati generali dei contratti da stipularsi dall'Amministrazione provinciale per beni, lavori, forniture e servizi ed i disciplinari generali per le concessioni provinciali;

     r) assume obbligazioni in conto capitale a carattere ultraquinquennale.

     2. Singole attribuzioni rientranti nelle materie di cui alle precedenti lettere i), h), k), m), p), q) e r) del presente articolo, nonché le altre attribuzioni della Giunta Provinciale rientranti nelle attività di cui ai punti 3), 4) e 6) dell'art. 54 del DPR 31-8-1972, n. 670, o previste da norme in vigore, possono essere delegate agli assessori o funzionari dirigenti di cui agli artt. 5, 29, 30 e 31 della presente legge.

 

          Art. 4. Presidente della Giunta Provinciale.

     1. Il Presidente della Giunta Provinciale, nell'ambito delle attribuzioni ad esso conferite dall'art. 52 dello Statuto, presiede le riunioni della Giunta, ne dirige i lavori, modificandone, ove lo ritenga necessario, l'ordine di trattazione o rinviandone la trattazione ad altra seduta e dichiara l'esito delle votazioni. Inoltre, il Presidente della Giunta Provinciale:

     a) rappresenta la Provincia;

     b) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge;

     c) può conferire a singoli assessori incarichi temporanei per affari determinati, e può disporre per gli affari che interessino più gruppi linguistici la consultazione di assessori appartenenti ai gruppi stessi, conservando la facoltà di seguire l'andamento degli affari medesimi ai fini del coordinamento;

     d) segue e coordina, anche presiedendo apposite conferenze cui partecipano gli assessori, i direttori generali e di ripartizione, l'andamento dell'attività amministrativa provinciale;

     e) adotta i provvedimenti di espropriazione per pubblico interesse e di requisizione nei casi previsti dalla legge;

     f) interviene alle sedute del Consiglio dei ministri quando si trattino affari che riguardano la Provincia;

     g) esercita inoltre le attribuzioni previste dagli artt. 20, 21 e 22 dello Statuto;

     h) adotta i provvedimenti di cui al successivo art. 5 per gli affari e nelle materie provinciali riservate alla sua competenza.

     2. Il Presidente della Giunta Provinciale può delegare ad assessori o funzionari dirigenti l'esercizio di singole funzioni rientranti nelle attribuzioni di cui all'art. 52, primo comma del DPR 31-8-1972, n. 670, in materia di contratti e rappresentanza in giudizio.

 

          Art. 5. Assessori.

     1. Gli assessori provinciali sovraintendono a una o più ripartizioni oppure a uno o più uffici.

     2. Essi attuano l'indirizzo politico e amministrativo della Giunta nei rapporti con le strutture organizzative da essi dipendenti e assicurano che l'attività delle stesse sia svolta in coerenza con i programmi provinciali ed i relativi progetti attuativi.

     3. Ad essi spetta l'emanazione dei provvedimenti amministrativi definitivi relativi agli affari di interesse provinciale, compresi quelli di approvazione di contratti nell'ambito delle rispettive attribuzioni, in conformità delle disposizioni, piani e direttive di cui alle lettere a) e c) del precedente art. 3, nonché l'assunzione di impegno della relativa spesa, fatte salve le competenze attribuite ai dirigenti ai sensi degli articoli successivi o da leggi e regolamenti.

     4. Gli assessori provinciali esercitano le funzioni loro demandate dallo Statuto d'autonomia e dalle leggi vigenti e le attribuzioni loro delegate ai sensi dei precedenti artt. 3 e 4. Essi hanno facoltà di procedere d'ufficio, entro 30 giorni dall'emanazione, con decreto motivato, sentito il dirigente che ha emanato l'atto, all'annullamento per vizi di legittimità e alla revoca o riforma, per motivi di merito degli atti emanati dai dirigenti negli affari loro attribuiti.

     5. E' in facoltà degli assessori di delegare ai dirigenti l'emanazione di provvedimenti che rientrano nella loro competenza.

 

          Art. 6. Comunicazione degli atti.

     1. I singoli assessori fanno pervenire alla Segreteria della Giunta Provinciale l'elenco dei provvedimenti adottati da essi direttamente o dai dirigenti nell'ambito delle strutture ad essi affidate. Gli elenchi vengono allegati all'ordine del giorno della seduta della Giunta ed ogni assessore ha diritto di chiedere copia dei provvedimenti adottati e di prendere visione della relativa documentazione.

     2. Con norma regolamentare saranno determinati i provvedimenti da inserire nell'elenco di cui al comma precedente ed i tempi entro i quali devono essere fatti pervenire.

 

          Art. 7. Ricorso gerarchico.

     1. Contro i provvedimenti non dichiarati definitivi da norma di legge, adottati dai dirigenti o su loro delega, è ammesso, salvo quanto disposto da leggi speciali, ricorso gerarchico entro trenta giorni alla Giunta Provinciale, che decide definitivamente entro i successivi sessanta giorni. Trascorsi sessanta giorni dalla data dell'inoltro del ricorso gerarchico senza che sia stata notificata la decisione all'interessato il provvedimento impugnato diventa definitivo. Resta comunque esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente o quello straordinario al Presidente della Repubblica.

     2. Si applicano, per quanto non disposto dalla presente legge, le norme del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

     3. I provvedimenti assessorili, che ai sensi del secondo comma del precedente art. 6 vanno comunicati alla Giunta Provinciale, divengono definitivi dopo 20 giorni dalla data della comunicazione stessa; entro lo stesso termine, la Giunta Provinciale ha il potere di annullare, revocare o riformare detti provvedimenti.

 

Titolo III

Ordinamento delle strutture organizzative

 

          Art. 8. Articolazione dell'organizzazione.

     1. Sono strutture organizzative della Provincia:

     - la direzione generale

     - la ripartizione

     - l'ufficio.

     2. La direzione generale è la struttura attraverso la quale si realizza l'unità di indirizzo, di organizzazione, di programmazione e di coordinamento generale dell'attività amministrativa della Provincia.

     3. La ripartizione svolge attività di programmazione, coordinamento, disciplina e controllo, nonché attività operative nei singoli settori di intervento. Cura altresì il collegamento fra l'indirizzo politico -amministrativo espresso dalla Giunta Provinciale e gli uffici.

     4. La ripartizione è articolata in uno o più uffici che costituiscono le unità operative di base ed assicurano lo svolgimento delle attività nell'ambito della stessa materia.

     5. Gli Uffici scolastici provinciali istituiti con legge provinciale del 29-4-1975, n. 22, sono equiparati a tutti gli effetti alla ripartizione.

 

          Art. 9. Uffici.

     1. Per lo svolgimento delle attività di cui al quarto comma dell'art. 8 della presente legge sono istituiti nell'ambito dei servizi dell'amministrazione provinciale di cui all'art. 1 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche, e degli Uffici scolastici provinciali di cui al quinto comma dell'articolo precedente gli uffici, con attribuzione dei relativi compiti, indicati nell'allegato A) alla presente legge.

     2. Con regolamento di esecuzione sarà determinata la più dettagliata descrizione delle attribuzioni di ogni singolo ufficio nell'ambito dei compiti stabiliti nell'allegato A) alla presente legge.

     3. In attesa di regolamentazione con legge provinciale, la Giunta Provinciale può attribuire provvisoriamente ai singoli uffici compiti derivanti dall'assunzione di nuove competenze.

 

          Art. 10. Articolazione degli uffici.

     1. La Giunta Provinciale, sentito il Consiglio per l'organizzazione e il personale, emana criteri per l'articolazione degli uffici.

     2. L'articolazione degli uffici deve informarsi ai principi della necessità e dell'economicità e deve rendere la struttura amministrativa più trasparente per l'utente e più adeguata alle esigenze del cittadino.

 

          Art. 11. Ufficio organizzazione.

     1. L'ufficio organizzazione istituito con la presente legge nell'ambito della Segreteria della Giunta Provinciale, è posto alle dirette dipendenze della direzione generale.

     2. Il personale provinciale, in particolare quello dirigente, è tenuto alla più stretta collaborazione con l'ufficio organizzazione e deve rendere ad esso, previa intesa con l'assessore o gli assessori competenti, tutte le informazioni e tutti i dati occorrenti per l'attuazione dei progetti previsti dal piano di attività dell'ufficio approvato annualmente dalla Giunta Provinciale.

     3. L'ufficio organizzazione è autorizzato a svolgere su ogni posto di lavoro le indagini e gli studi necessari per l'adempimento dei compiti ad esso attribuiti dalla presente legge o demandati di volta in volta dalla Giunta Provinciale. Può altresì prendere visione di tutti gli atti ed analizzare insieme agli impiegati ed ai dirigenti della rispettiva struttura organizzativa le tecniche organizzative e procedurali. In tali casi l'ufficio organizzazione deve informare preventivamente l'assessore o gli assessori competenti, nonché i dirigenti e i dipendenti interessati all'indagine.

     4. Per lo svolgimento delle indagini di cui al comma precedente possono essere istituiti gruppi di lavoro secondo le modalità di cui all'art. 14 della presente legge con la partecipazione dei rappresentanti delle strutture organizzative interessate.

     5. Inoltre l'ufficio organizzazione:

     a) cura la formazione, l'addestramento, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale provinciale allo scopo di assicurare il costante adeguamento delle capacità e delle attitudini professionali dei dipendenti alle esigenze di efficienza ed economicità dell'amministrazione provinciale;

     b) elabora entro il mese di ottobre di ogni anno, per l'anno successivo, un piano annuale per la qualificazione, l'aggiornamento, la specializzazione, la riqualificazione e la formazione professionale del personale dipendente;

     c) organizza e attua i corsi previsti dal piano annuale;

     d) svolge attività istruttorie inerenti al funzionamento delle strutture organizzative dell'amministrazione provinciale e alla gestione delle risorse umane e strumentali a disposizione della Provincia, elaborando entro ottobre di ogni anno, per l'anno successivo, un piano annuale per dette attività ;

     e) analizza le implicazioni organizzative derivanti dal trasferimento o delega di funzioni e formula proposte operative al riguardo;

     f) formula proposte in ordine al dimensionamento qualitativo e quantitativo delle ripartizioni e degli uffici;

     g) cura l'aggiornamento del manuale delle attribuzioni delle singole strutture organizzative;

     h) analizza, su richiesta dell'assessore o degli assessori competenti o dell'assessore al personale, il fabbisogno di personale in seguito a proposte di leggi provinciali, nonché di modifiche di leggi provinciali in vigore.

     6. Qualora i compiti richiedano particolare competenza tecnica o giuridica, l'ufficio organizzazione può avvalersi della collaborazione di esperti estranei all'amministrazione, anche provenienti dall'estero. Per i relativi incarichi si applicano le norme vigenti in materia.

     7. Per l'espletamento dei compiti di cui al presente articolo, l'assessore al personale, sentiti gli interessati e d'intesa con gli assessori competenti, può disporre il distacco di dipendenti provinciali, compresi i dirigenti, da altre ripartizioni all'ufficio organizzazione. Il distacco può essere disposto anche a tempo parziale.

 

          Art. 12. Aggiornamento e formazione del personale.

     1. L'Amministrazione provinciale provvede alla qualificazione, all'aggiornamento, alla specializzazione, alla riqualificazione e alla formazione professionale del personale dipendente. A tale scopo la Giunta Provinciale approva, sentito il Consiglio per l'organizzazione e il personale, piani annuali e pluriennali di formazione e di aggiornamento anche in relazione a mutamenti di mansioni per esigenze organizzative, predisposti dall'ufficio organizzazione.

     2. In relazione agli adempimenti di cui sopra la Giunta Provinciale è autorizzata ad istituire corsi in proprio o a stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale, con università , istituti specializzati o altri organismi pubblici e privati, nazionali ed esteri. A tali corsi possono essere ammessi anche amministratori e dipendenti di altri enti ed istituti, nonché privati aspiranti all'impiego presso enti pubblici della Provincia.

     3. L'amministrazione provinciale può rendere obbligatoria la partecipazione del personale ai corsi. L'autorizzazione è data dall'assessore competente, sentito il direttore di ripartizione.

     4. Nei casi di cui al comma precedente l'amministrazione sostiene su domanda dell'interessato, le spese, compreso il pagamento diretto o l'eventuale rimborso delle quote di iscrizione, risultanti dalla partecipazione del personale dipendente a corsi d'aggiornamento e perfezionamento, convegni e congressi, anche all'estero, promossi da enti o associazioni italiane e straniere, riguardanti specifici settori di interesse provinciale. Al personale dipendente che partecipa a corsi di aggiornamento e perfezionamento, convegni, congressi e simili spettano l'indennità di trasferta ed il rimborso delle spese di viaggio ai sensi del vigente regolamento sul trattamento di missione al personale della Provincia. Le ore destinate ad attività di formazione e aggiornamento sono considerate lavorative a tutti gli effetti; la frequenza di corsi fuori dall'orario di lavoro è retribuita con compensi per lavoro straordinario.

     5. I dipendenti provinciali possono, compatibilmente con le esigenze di servizio, partecipare a corsi di aggiornamento, convegni, congressi e simili. Se la partecipazione risulta di interesse per l'amministrazione il dipendente può chiedere congedo straordinario retribuito senza ulteriori oneri a carico della Provincia. Viceversa, ove manchi il dichiarato interesse dell'amministrazione, l'interessato può chiedere congedo straordinario non retribuito ai sensi dell'art. 79 della presente legge.

     6. Le modalità per la partecipazione a corsi formativi, nonché per il pagamento diretto e il rimborso delle quote di partecipazione sono determinate con apposito regolamento di esecuzione.

     7. La partecipazione a corsi formativi ovvero l'esito favorevole degli esami finali possono costituire elementi di valutazione per l'accesso a fasce funzionali superiori e alle qualifiche dirigenziali.

 

          Art. 13. Produttività e rendimento.

     1. L'organizzazione del lavoro dev'essere finalizzata nel suo dinamico adeguamento alla realtà operativa dell'amministrazione, agli obiettivi di efficienza, di economicità e di efficacia dell'azione tecnico -amministrativa.

     2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente comma, con regolamento di esecuzione, da emanare sentito il Consiglio per l'organizzazione e il personale, saranno dettate norme in materia di organizzazione del lavoro nell'amministrazione in armonia con i criteri e i principi ispiratori contenuti negli artt. 1 e 2 della presente legge.

     3. Tali norme devono essere altresì finalizzate al recupero della produttività e al miglioramento della efficacia nella prestazione dei servizi anche mediante l'introduzione di idonea metodologia e di valutazione, che consentono l'individuazione e l'impiego di standards di esecuzione differenziali secondo il tipo di attività individuale e di gruppo.

     4. Gli standards di esecuzione sono definiti, e periodicamente riveduti, sulla base di indici di quantità , qualità e costo del lavoro, in funzione di un progressivo incremento della produttività nell'erogazione dei servizi.

     5. Con successiva legge si determineranno nuovi criteri di valutazione ai fini dell'accelerazione o del rallentamento nella progressione economica del personale per merito o demerito, nonché l'istituzione di compensi incentivanti legati a parametri certi di produttività .

 

          Art. 14. Gruppi di lavoro.

     1. Per lo svolgimento di compiti interdisciplinari di studio, programmazione, elaborazione di disegni di legge e di predisposizione di progetti possono essere costituiti speciali gruppi di lavoro a carattere temporaneo, ai quali vengono assegnati collaboratori appartenenti a strutture e a fasce funzionali anche diverse.

     2. Qualora i compiti richiedano particolare competenza tecnica o giuridica, i gruppi di lavoro possono avvalersi della collaborazione di esperti estranei all'amministrazione. Per i relativi incarichi si applicano le norme vigenti in materia.

     3. I gruppi di lavoro sono costituiti con provvedimento dell'assessore competente, se operano per la trattazione di affari interessanti uno o più uffici della stessa ripartizione, con provvedimento della Giunta Provinciale su proposta dell'assessore o degli assessori competenti, se operano per la trattazione di affari interessanti due o più ripartizioni. Con il provvedimento vengono fissati gli indirizzi, gli obiettivi, la durata, le modalità di funzionamento, la composizione del gruppo e il coordinatore. Il gruppo risponde collegialmente della tempestività dei lavori in relazione al termine fissato per il loro compimento.

 

          Art. 15. Segretari particolari.

     1. Alle dirette dipendente del Presidente della Giunta Provinciale possono essere posti fino a due segretari particolari ed alle dirette dipendenze di ogni assessore provinciale effettivo o supplente un segretario particolare. Essi coadiuvano il Presidente e gli assessori nella loro opera personale, sempre in quanto connessa con la loro carica.

     2. I segretari particolari non possono impartire istruzioni agli uffici né attribuirsi affari di competenza degli uffici.

     3. I segretari particolari possono essere scelti fra i dipendenti della Provincia ed anche tra estranei all'amministrazione provinciale in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione agli impieghi provinciali ad eccezione del limite superiore di età .

     4. L'assunzione dei segretari particolari ha luogo a tempo determinato prorogabile per un tempo comunque non superiore alla durata in carica del Presidente o degli assessori cui sono stati assegnati.

     5. Ai segretari particolari scelti tra gli impiegati provinciali spetta per la durata dell'incarico, in aggiunta al normale trattamento economico, l'indennità di direttore d'ufficio di cui all'art. 47 della presente legge.

     6. Ai segretari particolari scelti tra il personale estraneo all'amministrazione provinciale spetta, oltre all'indennità di cui al comma precedente, il trattamento e la progressione economica prevista per la qualifica funzionale provinciale corrispondente ai requisiti posseduti.

     7. I segretari particolari possono essere autorizzati a prestare fino a 40 ore straordinarie mensili.

     8. I segretari particolari possono essere ammessi con almeno 1 anno di anzianità di servizio ai concorsi pubblici per la carriera corrispondente al titolo di studio posseduto fino al compimento del 50esimo anno di età , salvi i casi di elevazione o di esonero dei limiti di età previsti dalle leggi vigenti. In caso di nomina a un posto di ruolo il servizio precedentemente prestato quale segretario particolare è riconosciuto agli effetti della progressione nella qualifica funzionale di inquadramento.

 

          Art. 16. Consiglio per l'organizzazione e il personale.

     1. E' istituito il Consiglio per l'organizzazione e il personale.

     2. Il Consiglio è nominato dalla Giunta Provinciale per la durata della legislatura ed è composto:

     a) dall'assessore al personale che funge da Presidente;

     b) dal direttore generale preposto alla Segreteria della Giunta Provinciale;

     c) da 10 funzionari scelti dalla Giunta Provinciale tra il personale dirigente fra cui il direttore dell'ufficio organizzazione;

     d) da 8 rappresentanti del personale eletti direttamente dal personale provinciale di ruolo.

     3. Per le modalità dell'elezione, la Giunta Provinciale emana apposito regolamento entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. La composizione del Consiglio per l'organizzazione e il personale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel Consiglio provinciale. Fatta salva la presenza di un rappresentante del gruppo linguistico ladino tale adeguamento deve essere riferito rispettivamente ai componenti di cui alle lettere a) b) e c) e ai componenti di cui alla lettera d).

     5. In caso di assenza od impedimento il Presidente viene sostituito dal direttore generale di cui al secondo comma, lettera b).

     6. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e decide a maggioranza di voti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

     7. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato addetto all'ufficio organizzazione.

     8. Il Consiglio per l'organizzazione e il personale si riunisce almeno una volta ogni due mesi e comunque su richiesta, con indicazione dell'ordine del giorno, del Presidente o di almeno un terzo dei componenti.

     9. Il Consiglio può avvalersi della consulenza di esperti anche estranei all'amministrazione. L'incarico di consulenza è conferito a tempo determinato con deliberazione della Giunta Provinciale, su proposta del Consiglio per l'organizzazione e il personale e non può superare la durata di un anno, ma può essere rinnovato.

     10. Qualora vengano trattati affari concernenti il personale delle scuole materne, delle scuole professionali o delle scuole agrarie e di economia domestica, alle riunioni del Consiglio per l'organizzazione e il personale partecipano, senza diritto di voto, il rispettivo ispettore di scuola materna, scuola professionale o scuola agraria e di economica domestica.

     11. Il Consiglio può istituire nel suo seno anche in via permanente sottocomitati per lo svolgimento di specifici compiti fra quelli di propria competenza.

 

          Art. 17. Attribuzioni del Consiglio per l'organizzazione e il personale.

     1. Il Consiglio per l'organizzazione e il personale è l'organo consultivo della Giunta Provinciale in materia di organizzazione e di personale.

     2. Il Consiglio per l'organizzazione e il personale:

     a) formula proposte sulle iniziative e sui provvedimenti da adottare per un costante adeguamento della struttura dell'organizzazione provinciale alle esigenze della collettività e sulle misure idonee ad evitare interferenze e duplicazioni, nonché ad ottenere l'efficacia e la tempestività dell'azione amministrativa;

     b) studia ed elabora proposte per l'applicazione di nuove tecniche amministrative, la semplificazione dei metodi di lavoro, l'organizzazione delle strutture provinciali ai fini di una migliore utilizzazione del personale;

     c) studia ed elabora proposte concernenti il personale e le tecniche relative alla selezione e formazione del personale stesso;

     d) esprime parere obbligatorio alla Giunta Provinciale per la nomina dei direttori degli uffici ai sensi dell'art. 25 della presente legge;

     e) delibera le forme e le modalità per lo svolgimento e la frequenza dei corsi di aggiornamento e di formazione del personale provinciale in base ai principi indicati all'art. 12 della presente legge;

     f) fissa i criteri di massima cui attenersi per la formulazione dei rapporti di servizio e per l'attribuzione delle note di demerito, nonché per la concessione di congedi straordinari non spettanti di diritto;

     g) propone i criteri di massima cui attenersi nell'adozione dei provvedimenti di trasferimento del personale tra i vari rami dell'amministrazione, in relazione alle mutevoli esigenze dei servizi e dei provvedimenti di trasferimento che comportino mutamento della sede di servizio;

     h) propone i criteri generali cui attenersi nella costituzione dei gruppi di lavoro tra più rami dell'amministrazione;

     i) propone i criteri generali per l'effettuazione di accertamenti sanitari in caso di malattia ai sensi del successivo art. 80;

     j) decide sui ricorsi contro i rapporti di servizio previsti dall'art. 63 della presente legge;

     k) delibera le note di demerito di cui all'art. 62 della presente legge;

     l) provvede agli scrutini per le promozione di cui all'art. 93 della presente legge;

     m) esprime parere obbligatorio in materia di:

     - disegni di legge e regolamenti concernenti il personale della Provincia e l'ordinamento degli uffici;

     - istituzione, modifica o soppressione delle strutture organizzative di cui all'art. 8 della presente legge;

     - programmi annuali dei corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione del personale provinciale;

     - trasferimenti di personale che comportino il trasferimento a sede di servizio in altro comune, limitatamente ai casi di trasferimenti disposti senza il consenso dell'interessato;

     - comandi e distacchi;

     - collocamento in disponibilità ;

     - dichiarazione di decadenza per incompatibilità ;

     n) esercita in quanto compatibili con la presente legge, le competenze attribuite al Consiglio di amministrazione previsto dalle norme concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

     o) esprime parere in tutte le questioni per le quali la Giunta Provinciale o il Presidente della stessa ritengano di sentirlo;

     p) esercita tutte le altre attribuzioni ad esso demandate da leggi o da regolamenti.

     3. Avverso le decisioni di cui alle lettere j), k) e l) è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale.

     4. Per i dipendenti provinciali con la qualifica di direttore generale o direttore di ripartizione e per il personale provinciale dei ruoli ad esaurimento, di cui agli artt. 51 e 106 della presente legge, le attribuzioni del Consiglio per l'organizzazione e il personale sono esercitate dalla Giunta Provinciale.

 

          Art. 18. Commissioni per adempimenti specifici nel settore del personale della formazione professionale. [1]

 

          Art. 19. Commissione per adempimenti specifici nel settore delle scuole materne. [2]

 

          Art. 20. Commissione per i trasferimenti del personale amministrativo delle scuole.

     1. Il primo comma dell'art. 10 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, nel testo risultante dall'art. 7 della legge provinciale 23 agosto 1978, n. 42, è sostituito dal seguente:

     "Commissioni per i trasferimenti

     Per i trasferimenti degli impiegati di ruolo degli uffici e segreterie scolastiche è istituita un'apposita commissione composta da un direttore d'ufficio di ciascun Ufficio scolastico e da tre impiegati delle segreterie scolastiche designati dai rappresentanti del personale in seno al Consiglio per l'organizzazione ed il personale. Essa è presieduta dall'ispettore al personale, ovvero da uno dei direttori d'ufficio dell'ispettorato da lui delegato. Funge da segretario un impiegato della VI o IV qualifica funzionale addetto all'ufficio per il personale amministrativo delle scuole."

 

          Art. 21. Relazione al Consiglio per l'organizzazione ed il personale.

     1. Ogni anno i direttori preposti alle ripartizioni riferiscono al Consiglio per l'organizzazione ed il personale sul modo con il quale si è svolta l'azione amministrativa, in relazione alle direttive avute, sui risultati concreti ottenuti, con particolare riguardo al buon andamento della Amministrazione, all'ordinamento dei servizi ed alla loro efficienza; formulano, altresì , le opportune proposte per la razionalizzazione dei servizi, lo snellimento delle procedure, la riduzione dei costi e, in genere, il miglioramento dell'azione amministrativa.

     2. Il Consiglio per l'organizzazione ed il personale, vagliate e coordinate le proposte avanzate con le relazioni di cui al comma precedente, redige la relazione generale sull'andamento dei servizi, sui risultati dell'azione amministrativa e in particolare, dell'applicazione delle leggi e dei regolamenti, sulle principali osservazioni occorse e sui più rilevanti provvedimenti adottati dall'Amministrazione, avanzando adeguate proposte per il miglioramento dell'organizzazione dei servizi, ivi comprese, in quanto occorra, le modifiche di struttura degli uffici e quelle degli organici del personale. La relazione contiene, altresì , le osservazioni e le proposte del Consiglio per l'organizzazione del personale in merito all'andamento generale.

     3. La relazione è comunicata entro il mese di marzo di ogni anno alla Giunta provinciale.

 

          Art. 22. Relazione annuale sul personale.

     1. La Giunta Provinciale presenta ogni anno con la "Legge finanziaria":

     a) una relazione sul personale, addetto all'amministrazione provinciale nonché agli istituti ed aziende speciali provinciali;

     b) l'organico provinciale dell'anno precedente, proponendo le modificazioni che si rendano necessarie.

 

Titolo IV

Funzioni dirigenziali

 

          Art. 23. Funzioni dirigenziali.

     1. Nell'ambito dell'ordinamento amministrativo provinciale sono previste tre funzioni dirigenziali:

     - direttore generale

     - direttore di ripartizione

     - direttore d'ufficio.

     2. Il personale con funzioni dirigenziali svolge compiti di direzione delle strutture organizzative cui è preposto, di studio e ricerca, consulenza, progettazione e programmazione; emana istruzioni e disposizioni, in relazione alla direttive generali impartite dalla Giunta provinciale o dall'assessore competente, per l'applicazione di leggi e regolamenti; svolge in generale compiti di propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo al fine di assicurare l'efficienza, la legalità , l'imparzialità , l'economicità , la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici dipendenti.

     3. Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa contabile e disciplinare prevista per tutti gli impiegati pubblici, i dirigenti delle diverse funzioni sono responsabili, nell'esercizio delle rispettive funzioni, del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione delle strutture organizzative cui sono preposti.

     4. I dirigenti medesimi sono specialmente responsabili sia dell'osservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa emanati dalla Giunta Provinciale o dall'assessore competente, sia della osservanza dei termini e delle altre norme di procedimento previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, sia del conseguimento dei risultati dell'azione degli uffici cui sono preposti.

     5. I risultati negativi, eventualmente rilevati, dell'organizzazione del lavoro e dell'attività dell'ufficio sono contestati ai dirigenti dal superiore gerarchico o dall'assessore competente.

     6. Le funzioni e le attribuzioni particolari dei dirigenti di cui al primo comma sono stabiliti negli articoli seguenti.

     7. Restano ferme le attribuzioni del Sovrintendente e degli Intendenti scolastici previste dalla normativa vigente.

 

          Art. 24. Accesso alle funzioni dirigenziali.

     1. Salvo quanto previsto dal successivo art. 28, i requisiti generali richiesti per l'accesso alle funzioni dirigenziali sono:

     a) per l'accesso alla funzione di direttore generale: 4 anni di effettivo servizio nella funzione di direttore di ripartizione oppure 6 anni di effettivo servizio nell'ottava qualifica funzionale o corrispondenti ex qualifiche di provenienza;

     b) per l'accesso alla funzione di direttore di ripartizione: 4 anni di effettivo servizio nella funzione di direttore di ufficio, oppure 2 anni di effettivo servizio nell'ottava qualifica funzionale o otto anni di effettivo servizio rispettivamente nella settima e/o ottava qualifica funzionale o corrispondenti ex qualifiche di provenienza;

     c) per l'accesso alla funzione di direttore di ufficio: appartenenza all'ottava qualifica funzionale oppure 2 anni di effettivo servizio nella settima qualifica funzionale o corrispondenti ex qualifiche di provenienza, oppure 6 anni di effettivo servizio nella sesta qualifica funzionale o corrispondente ex carriera di appartenenza.

 

          Art. 25. Nomina dei dirigenti.

     1. L'incarico di dirigente è conferito per la durata di 4 anni con delibera della Giunta Provinciale e può essere rinnovato. Il conferimento dell'incarico avviene secondo le procedure e le modalità di seguito indicate:

     a) almeno 3 mesi prima della scadenza quadriennale degli incarichi dirigenziali viene pubblicato, su conforme delibera della Giunta Provinciale, l'elenco dei posti dirigenziali da coprire nel successivo quadriennio. Per ciascun posto dirigenziale sono indicati il titolo di studio o la qualifica funzionale minima di appartenenza, le attitudini, nonché le ulteriori capacità e titoli che i candidati devono possedere;

     b) ogni dipendente provinciale in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle funzioni dirigenziali può inoltrare, entro un mese dalla data di pubblicazione dell'elenco di cui alla precedente lettera a), domanda alla Giunta Provinciale per l'incarico alla dirigenza di uno o più posti dirigenziali disponibili, indicando la preferenza. Le domande devono comprendere tutte le indicazioni utili per poter valutare le capacità professionali e manageriali del candidato, come un complessivo e dettagliato curriculum professionale di tutte le attività lavorative comunque rese, delle qualificazioni scolastiche ed extra scolastiche, pubblicazioni e studi, motivazioni che hanno indotto alla candidatura;

     c) l'ufficio organizzazione analizza le domande sulla base di criteri di valutazione, da determinarsi con regolamento di esecuzione e che in ogni caso devono tener conto delle specifiche esperienze rispetto alle attribuzioni delle strutture organizzative di riferimento, dell'idoneità allo svolgimento dell'incarico, delle capacità di analisi e della prontezza nelle decisioni, nonché delle attitudini alla valorizzazione del momento collegiale nella direzione della struttura organizzativa, delle funzioni e dei compiti svolti, dei titoli di studio posseduti, degli incarichi dirigenziali e delle mansioni precedentemente svolte, dell'anzianità di servizio.

     - le domande documentate del candidato;

     Costituiscono elementi dell'analisi:

     - i rapporti sul servizio prestato resi dal direttore superiore gerarchico su richiesta dell'interessato ed i dati risultanti dal fascicolo personale del candidato;

     - le proposte dell'assessore o degli assessori competenti.

     L'ufficio organizzazione inoltra entro 4 mesi dalla data di pubblicazione dell'elenco di cui alla precedente lettera a) i risultati dell'analisi delle domande:

     - alla Giunta Provinciale per le direzioni generali e le ripartizioni;

     - al Consiglio per l'organizzazione ed il personale per gli uffici;

     d) il Consiglio per l'organizzazione e il personale effettua una valutazione comparativa delle domande istruite dall'ufficio organizzazione e propone alla Giunta Provinciale il nominativo del dirigente da preporre a ciascun ufficio.

     Alla riunione del Consiglio per l'organizzazione e il personale partecipano, senza diritto di voto, l'assessore o gli assessori competenti;

     e) la Giunta Provinciale, su proposta dell'Assessore competente, delibera in via definitiva, con atto motivato, sui nominativi dei dirigenti da preporre a ciascun struttura organizzativa;

     f) la Giunta Provinciale deve motivare adeguatamente il mancato rinnovo di un incarico dirigenziale.

     2. Nel caso di mancanza di domande o di proposte da parte del Consiglio per l'organizzazione e il personale, la Giunta Provinciale provvede d'ufficio, su proposta dell'assessore o degli assessori competenti, alla scelta dei dirigenti che comunque devono essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 24 della presente legge e previo assenso degli interessati.

 

          Art. 26. Revoca dell'incarico dirigenziale.

     1. L'incarico può essere revocato prima della scadenza del quadriennio per inattività o incapacità. La richiesta di revoca, debitamente motivata, viene inoltrata dai superiori gerarchici tramite l'assessore competente o direttamente dall'assessore competente alla Giunta Provinciale. L'istanza di revoca deve essere preceduta da una diffida con un intervallo minimo di 30 giorni tra l'una e l'altra.

     2. La Giunta Provinciale esamina la domanda di revoca e decide, sentito l'interessato che può farsi assistere da persona di sua fiducia in conformità di quanto previsto all'art. 65 della presente legge.

     3. L'incarico può essere revocato anche ad istanza dell'interessato.

 

          Art. 27. Vacanza dei posti dirigenziali.

     1. I posti dirigenziali che si rendessero vacanti a qualunque titolo nel corso del quadriennio vengono coperti secondo le modalità previste dall'art. 25 della presente legge. I relativi incarichi sono conferiti per il periodo residuo rispetto al quadriennio.

 

          Art. 28. Nomina per chiamata.

     1. La Giunta Provinciale può nominare dirigenti con funzione non inferiore a direttore di ripartizione nella misura del 20% dei relativi posti anche mediante conferimento d'incarico a persone estranee all'amministrazione, ritenute particolarmente idonee, di adeguata specializzazione, con comprovata esperienza e professionalità e in possesso dei titoli di studio e degli altri requisiti richiesti per l'accesso alla settima qualifica funzionale, ad eccezione del limite superiore di età e dell'anzianità di servizio. La chiamata non può aver durata superiore ai 4 anni e cessa in ogni caso con la scadenza quadriennale di tutti gli incarichi dirigenziali; può essere rinnovata.

     2. Ai dirigenti incaricati ai sensi del presente articolo spettano oltre alle corrispondenti indennità di cui all'art. 47 della presente legge, il trattamento e la progressione economica dell'ottava qualifica funzionale, terza classe stipendiale.

     3. Il personale di cui al presente articolo può essere ammesso ai concorsi pubblici, purché non abbia superato il 50esimo anno di età. In caso di nomina ad un posto di ruolo, il servizio precedentemente prestato è considerato utile ai fini della progressione economica nella qualifica funzionale di inquadramento. Fino alla scadenza dell'incarico in atto spetta al personale suddetto il trattamento economico più favorevole.

 

          Art. 29. Funzioni del direttore generale.

     1. Il direttore generale è preposto alla Segreteria della Giunta Provinciale e adempie alle funzioni di segretario della Giunta Provinciale con le attribuzioni previste dalla legislazione vigente in materia.

     2. In caso di assenza o di impedimento lo sostituisce nelle funzioni di cui al comma precedente il vicesegretario della Giunta Provinciale, che viene nominato dalla Giunta stessa secondo le procedure previste dall'art. 25 della presente legge.

     3. Al direttore generale sono inoltre demandate le seguenti funzioni:

     a) promuovere tutte le iniziative dirette ad assicurare la rispondenza al pubblico interesse delle attività e dei servizi della Provincia, l'economicità e l'efficienza dei medesimi, l'imparzialità e regolarità dell'attività amministrativa;

     b) provvede all'organizzazione di carattere generale dell'amministrazione provinciale con particolare riguardo al miglior impiego del personale e delle risorse strumentali;

     c) promuovere il coordinamento delle attività concernenti settori affini in modo da garantire che l'azione dell'amministrazione provinciale si esplichi su base interdisciplinare e in forma integrata;

     d) riunire almeno ogni due mesi i direttori di ripartizione per la soluzione concordata dei problemi di interesse di più strutture organizzative;

     e) emanare istruzioni di carattere generale;

     f) sollecitare, in caso di inadeguata operatività delle ripartizioni nell'esercizio delle rispettive attività , il competente dirigente ad assumere le necessarie iniziative; rimasto senza esito il richiamo, assumere tutte le iniziative atte a rimuovere i motivi di disfunzione, informando di tale adempimento l'assessore o gli assessori competenti e il Presidente della Giunta Provinciale;

     g) coordinare i rapporti con l'organo di controllo.

     4. Sono fatte comunque salve le eventuali ulteriori funzioni e competenze che ad esso sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti.

     5. In relazione a particolari esigenze di servizio il direttore generale può delegare, anche in via permanente, ad altro dirigente con funzioni non inferiori a direttore di ripartizione attribuzioni di cui al terzo comma.

 

          Art. 30. Funzioni dei direttori di ripartizione.

     1. I direttori di ripartizione curano il collegamento amministrativo e funzionale fra l'assessore o gli assessori preposti alle rispettive ripartizioni e gli uffici da essi dipendenti. Essi provvedono alla realizzazione delle decisioni e degli indirizzi politici secondo le direttive dell'assessore competente tramite l'attività delle strutture organizzative poste alle loro dipendenze.

     2. I direttori di ripartizioni:

     a) assistono e coadiuvano gli assessori nell'elaborazione delle decisioni e nella definizione dei provvedimenti e degli strumenti di intervento;

     b) dirigono, coordinano e controllano l'attività della struttura organizzativa cui sono preposti;

     c) esercitano le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi e regolamenti;

     d) esercitano le funzioni loro delegate dalla Giunta Provinciale, dal Presidente della Giunta Provinciale, dagli assessori o dal direttore generale, compresa l'adozione dei relativi provvedimenti;

     e) stipulano in attuazione di piani, programmi e di deliberazioni della Giunta Provinciale contratti per lavori, forniture e prestazioni che superano la competenza del direttore d'ufficio di cui alla lettera d) dell'articolo successivo;

     f) provvedono a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto e del contratto per lavori, forniture e servizi, compresa la liquidazione del saldo e, ove occorra, alla formazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi di contratti di cui alla precedente lettera e);

     g) provvedono, previa diffida, ad adempiere entro un congruo termine, informandone preventivamente l'assessore competente, gli atti obbligatori degli organi inferiori;

     h) provvedono, adottando i necessari atti, agli adempimenti connessi alla prestazione del servizio da parte dei direttori degli uffici in cui si articola la ripartizione e in particolare al controllo sull'osservanza dei doveri d'ufficio, a disporre lo svolgimento di prestazioni straordinarie e ad autorizzarne l'effettuazione entro i limiti stabiliti dalla legge e deliberati dalla Giunta Provinciale, al comando in missione, agli accertamenti preliminari riguardanti e procedimenti disciplinari di cui agli artt. 64 e 65 della presente legge, infliggendo le sanzioni disciplinari previste dagli articoli medesimi, all'autorizzazione relativa alla fruizione di brevi assenze, alla concessione del congedo ordinario, alla formulazione di pareri su congedi straordinari non spettanti di diritto, alla richiesta di accertamenti per i controlli in caso di assenza per infermità;

     i) esprimono parere riguardante la partecipazione dei direttori d'ufficio a corsi di aggiornamento di cui al terzo comma dell'art. 12 della presente legge;

     j) esercitano le funzioni di ingegnere capo ai sensi del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, e successive modifiche e integrazioni, previo incarico da parte della Giunta Provinciale;

     k) predispongono gli elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e per le proposte di variazione in corso di esercizio;

     l) predispongono gli elementi per la formazione dei programmi annuali e pluriennali dell'attività dell'Amministrazione;

     m) dispongono il movimento tra gli uffici della propria ripartizione di personale in servizio, escluso i dirigenti.

 

          Art. 31. Funzioni dei direttori d'ufficio.

     1. I direttori d'ufficio dirigono l'attività dell'ufficio loro affidato per l'esercizio dei compiti determinati dalla presente legge e dai relativi regolamenti, in armonia con i piani della Giunta e con i programmi di lavoro della direzione generale o della ripartizione, e provvedono al miglior impiego dei singoli collaboratori nell'ambito dell'ufficio, coordinando la loro attività e vigilando sull'osservanza dei doveri d'ufficio e sul rispetto dell'orario d'ufficio, adottando o promuovendo le misure atte ad evitare qualsiasi inadempienza. In particolare essi:

     a) indirizzano l'attività degli addetti all'ufficio e promuovono la necessaria collegialità nell'impostazione dei programmi di lavoro dell'ufficio stesso;

     b) curano nell'ambito dei suddetti programmi l'organizzazione e la ripartizione del lavoro, individuando le questioni che necessitano di trattazione collegiale e quelle da affidarsi a uno o più impiegati;

     c) emanano gli atti dovuti anche in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali divenuti cosa giudicata;

     d) stipulano, in attuazione di piani, programmi e deliberazioni della Giunta Provinciale contratti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di lire 500 milioni;

     e) provvedono a tutte le operazioni successive all'approvazione dei progetti o dei contratti per lavori, forniture e servizi, compresa la liquidazione del saldo e, ove occorra, alla formazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro il limite di competenza stabilito alla precedente lettera d);

     f) adottano le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni preventivamente deliberati dalla Giunta Provinciale;

     g) dispongono gli atti preliminari e istruttori negli affari di competenza degli organi superiori;

     h) provvedono agli adempimenti previsti dal precedente art. 30, lettera h), per il personale assegnato all'ufficio;

     i) esercitano le funzioni di cui alla lettera i) dell'articolo precedente per il personale dipendente;

     j) esercitano le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi e regolamenti;

     k) esercitano le funzioni loro delegate dalla Giunta Provinciale, dal Presidente della Giunta Provinciale, dagli assessori o dagli organi superiori compresa l'adozione dei relativi provvedimenti;

     l) esercitano le funzioni di cui alla lettera j) dell'articolo precedente.

 

          Art. 32. Attribuzioni particolari dei dirigenti preposti all'amministrazione del personale.

     1. Spetta la direttore generale con funzioni di capo del personale, con facoltà di delega all'ispettore al personale, salvo quanto attribuito alla competenza di altri organi, l'emanazione dei provvedimenti relativi allo stato giuridico, alla carriera e al trattamento economico del personale. Restano, comunque, riservati alla competenza della Giunta provinciale i provvedimenti relativi alla nomina all'impiego ed alla competenza dell'Assessore al personale i provvedimenti relativi ai trasferimenti di sede, nonché le autorizzazioni di missione all'estero ed i provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa.

     2. Spettano ai direttori degli uffici che amministrano il personale nell'ambito della competenza del proprio ufficio: la concessione dei congedi ed assenze dal servizio non spettanti di diritto; all'attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici di stipendio anche anticipati; la concessione e revoca delle quote di aggiunta di famiglia; la liquidazione delle indennità di missione e di trasferimento; l'adozione dei provvedimenti relativi ai riconoscimenti di anzianità ai fini di carriera, la liquidazione delle spettanze di fine servizio; l'emanazione dei ruoli di spesa fissa.

     3. Restano ferme le competenze del Consiglio per l'organizzazione ed il personale e della Commissione di disciplina.

 

          Art. 33. Deleghe.

     1. I dirigenti possono delegare a dirigenti di qualifica inferiore, nonché a funzionari da essi dipendenti, l'emanazione dei provvedimenti di loro competenza di cui all'art. 30, lettera c), e all'art. 31 lettere c) e j).

 

          Art. 34. Sostituzione temporanea.

     1. All'inizio di ogni anno la Giunta Provinciale nomina per ciascun dirigente e su proposta dello stesso un sostituto per i casi di sua assenza dal servizio.

     2. Le sostituzioni dei dirigenti per assenze inferiori ai 30 giorni non comportano alcuna variazione nel trattamento economico degli interessati.

     3. Qualora l'assenza si protragga per un periodo superiore ad un anno la nomina del sostituto avviene secondo le modalità previste dall'art. 25 della presente legge.

     4. Nel caso di sostituzione di durata superiore a 30 giorni consecutivi ed inferiore ad un anno al sostituto spetta per il periodo eccedente i 30 giorni l'indennità prevista dall'art. 47 della presente legge per il dirigente sostituito.

     5. Il dirigente sostituito conserva la titolarità dell'incarico. Nel caso previsto dal terzo comma del presente articolo non percepisce l'indennità di cui all'art. 47 della presente legge 6. I sostituti del sovrintendente rispettivamente degli intendenti scolastici esercitano inoltre le funzioni previste dall'art. 3 della legge provinciale 29-4-1975, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni.

 

          Art. 35. Ufficio stampa e pubbliche relazioni.

     1. Al personale addetto all'ufficio stampa e pubbliche relazioni ed assunto con le modalità di cui alla legge provinciale del 31-7-1970, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, spetta il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale previsto dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico secondo le funzioni svolte.

     2. Al direttore dell'ufficio, nominato dalla Giunta Provinciale, spetta il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale previsto dal Contratto nazionale di cui al comma precedente per il redattore capo. Al direttore non è corrisposta l'indennità di cui all'art. 47 della presente legge.

 

PARTE II

Nuovo assetto retributivo - funzionale e modifiche all'ordinamento del personale

della Provincia Autonoma di Bolzano

 

Titolo V

Norme concernenti il nuovo assetto retributivo - funzionale

 

          Art. 36. Qualifiche funzionali.

     1. Il personale provinciale è classificato in otto qualifiche funzionali ad ognuna delle quali corrisponde il livello retributivo stabilito dal successivo art. 42.

     2. Le qualifiche sono le seguenti:

     Prima qualifica: attività semplici

     Attività elementari, manuali e non, per il cui esercizio non si richiede alcuna specifica preparazione.

     Seconda qualifica: attività semplici con conoscenze elementari

     Attività semplici, manuali e non, comprese quelle di conservazione, riproduzione e smistamento il cui esercizio richieda preparazione e conoscenze elementari.

     Terza qualifica: attività tecnico -manuali con conoscenze non specialistiche.

     Attività tecnico -manuali che presuppongono conoscenze tecniche non specializzate o, se di natura amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche o contabili elementari. Può essere richiesta anche l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice.

     Quarta qualifica: attività amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilità personali

     Attività amministrativo -contabili, tecniche o tecnico -manuali che presuppongono conoscenze specifiche nel ramo amministrativo e contabile e preparazione specializzata in quello tecnico e tecnico -manuale, con capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di procedure predeterminate. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione anche con eventuale esposizione a rischi specifici.

     Quinta qualifica: attività con conoscenza specialistica e responsabilità di gruppo

     Attività professionali richiedenti preparazione tecnica o particolari conoscenze nella tecnologia del lavoro o perizia nell'esecuzione o interpretazione di disegni o di grafici e relative elaborazioni. Possono comportare anche responsabilità di guida e di controllo tecnico -pratico di altre persone.

     Sesta qualifica: attività con conoscenze professionali e responsabilità di unità operative

     Attività nel campo amministrativo o tecnico nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali; particolare apporto di competenze in operazioni su apparati e attrezzature, richiedenti conoscenze particolari delle relative tecnologie; funzioni di indirizzo e coordinamento di unità operative comprendenti prestazioni lavorative di minor rilievo. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da responsabilità per le attività direttamente svolte e per il risultato conseguito dalle unità operative sottordinate.

     Settima qualifica: attività con preparazione professionale o con eventuale responsabilità di unità organiche

     Attività professionali comportanti preposizione a uffici, servizi o altre unità organiche, con margini valutativi per il perseguimento di risultati, e facoltà di decisione e proposta nell'ambito di direttive generali; ovvero attività di collaborazione istruttoria o di studio, nel campo amministrativo e tecnico, richiedente specializzazione e preparazione professionale di settore a livello universitario. La preposizione a unità organiche comporta piena responsabilità per le direttive o istruzioni impartite nell'attività di indirizzo e coordinamento e per i risultati conseguiti.

     Ottava qualifica: attività con specializzazione professionale

     Attività professionali comportanti preposizione a uffici o servizi, a stabilimenti od opifici; ovvero attività di coordinamento e di promozione, nonché di verifica dei risultati conseguiti relativamente a più unità organiche operanti nello stesso settore; oppure attività di studio e di elaborazione di piani e di programmi richiedenti preparazione professionale di livello universitario, con autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi, in ordine agli obiettivi e agli indirizzi impartiti.

     Vi è connessa responsabilità organizzativa per i risultati conseguiti.

 

          Art. 37. Primo inquadramento nelle qualifiche funzioni del personale in servizio.

     1. Il personale in servizio è inquadrato d'ufficio nelle nuove qualifiche funzionali ai fini giuridici ed economici dal 1° luglio 1979 o dalla data posteriore di effettiva assunzione in servizio, secondo le seguenti corrispondenze:

     nella prima qualifica funzionale: le inservienti e le inservienti delle scuole materne;

     nella seconda qualifica funzionale: il personale della carriera ausiliaria ordinaria con la qualifica di commesso o qualifiche equiparate con attuale parametro di stipendio iniziale 133;

     nella terza qualifica funzionale: il personale della carriera ausiliaria con attuale parametro di stipendio iniziale 143;

     nella quarta qualifica funzionale: il personale della carriera esecutiva ordinaria con attuale parametro iniziale di stipendio 143, e gli operai specializzati, compresi gli attuali dipendenti della carriera ausiliaria già in possesso dell'indennità di specializzazione, i vigili sanitari, gli assistenti delle scuole materne, i capisala del ruolo speciale della Colonia agricola per infermi di mente;

     nella quinta qualifica funzionale: il personale della carriera esecutiva atipica con attuale parametro iniziale di stipendio superiore al 143, i capi dei vigili sanitari, nonché gli assistenti e gli istitutori per handicappati della formazione professionale e gli assistenti tecnici dell'addestramento professionale agricolo;

     nella sesta qualifica funzionale: il personale della carriera di concetto ed equiparato con attuale parametro di stipendio iniziale 188, gli insegnanti diplomati e tecnici, gli istitutori diplomati e gli istitutori in convitti della formazione professionale e dell'addestramento professionale agricolo e di economia domestica, gli insegnanti delle scuole materne;

     nella settima qualifica funzionale: il personale della carriera direttiva con le qualifiche di consigliere e direttore di sezione o qualifiche equiparate, gli insegnati ed istitutori laureati della formazione professionale dell'addestramento professionale agricolo, i direttori delle scuole materne, i direttori tecnici d'albergo;

     nell'ottava qualifica funzionale: il personale della carriera direttiva con la qualifica di direttore di divisione o qualifiche equiparate, i direttori di prima classe delle scuole professionali, i direttori -istitutori di I classe per handicappati e gli ispettori delle scuole materne.

     2. Fino alla determinazione dei profili professionali ai sensi del seguente art. 38, le assunzioni di personale presso la Provincia avranno luogo secondo le corrispondenze di qualifica indicate nel presente articolo.

 

          Art. 38. Profili professionali.

     1. Ogni qualifica funzionale comprende più profili professionali: questi si fondano sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità , alla sfera di autonomia che comporta ed ai requisiti di accesso alla qualifica.

     2. Dopo il primo inquadramento ai sensi del precedente art. 37 si procederà ad un inquadramento definitivo con decorrenze corrispondenti a quelle del primo inquadramento che sarà preceduto dall'inserimento dei profili professionali nelle qualifiche funzionali.

     3. Sarà anche curata l'integrazione di eventuali attività fra loro complementari o fungibili, superando parcellizzazioni del lavoro.

     4. I profili professionali saranno identificati dalla Giunta Provinciale su proposta di una commissione paritetica istituita con delibera della Giunta Provinciale presso l'ufficio organizzazione e composta da sei membri: tre nominati dalla Giunta Provinciale tra i quali il direttore dell'Ufficio Organizzazione e tre nominati fra il personale provinciale di ruolo dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative tra i dipendenti provinciali. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel Consiglio provinciale.

     5. La prima identificazione avverrà entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le modifiche successive seguiranno il medesimo procedimento.

 

          Art. 39. Passaggio di qualifica.

     1. Dopo la prima identificazione dei profili professionali, ai sensi del precedente articolo, i dipendenti che abbiano effettivamente svolto per un periodo non inferiore a cinque anni le mansioni di un profilo diverso dalla qualifica rivestita secondo il vecchio ordinamento possono essere inquadrati, a domanda, previo parere favorevole della Commissione paritetica di cui all'articolo precedente, nel profilo professionale della qualifica funzionale relativa alle mansioni esercitate.

     2. Il personale che ritenga di individuare in una qualifica funzionale superiore a quella in cui è stato inquadrato le attribuzioni effettivamente svolte da almeno cinque anni può essere sottoposto, a domanda da presentarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa favorevole valutazione della Commissione paritetica di cui all'articolo precedente, ad una prova selettiva intesa ad accertare l'effettivo possesso della relativa professionalità .

     3. Il contenuto delle prove selettive e i criteri di valutazione, le modalità di partecipazione, la composizione della commissione esaminatrice, le sedi di svolgimento di tale prova e quant'altro attiene alla prova stessa saranno stabiliti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed il Consiglio per l'organizzazione ed il personale, con decreto del Presidente della Giunta Provinciale entro 6 mesi dalla prima identificazione dei profili professionali.

     4. Il personale che conseguirà l'idoneità nella prova selettiva sarà inquadrato nella nuova qualifica funzionale nei limiti della dotazione organica stabilita per la qualifica stessa, secondo l'ordine della relativa graduatoria, sino ad esaurimento degli idonei.

 

          Art. 40. Determinazione dei nuovi stipendi del personale provinciale.

     1. Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante con decorrenza 1° luglio 1979 o dalla data posteriore di nomina in ruolo per classi ed aumenti periodici al personale provinciale nelle qualifiche funzionali in cui risulta collocato ai sensi del precedente art. 37 si considera l'anzianità complessiva di servizio già riconosciuta utile per ciascun dipendente ai fini della progressione in carriera, a norma della legislazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Per il personale che ai sensi dell'art. 37 è collocato nell'ottava qualifica funzionale si valuta agli effetti di cui al precedente comma l'anzianità già riconosciuta utile ai fini della progressione nella qualifica di direttore di divisione o qualifica equiparata oppure, se più favorevole, l'anzianità complessiva già riconosciuta utile ai fini della progressione nella carriera direttiva, dedotti anni 6, mesi 5 e giorni 29 dalla medesima.

     3. Al personale che ai sensi della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge è transitato in una carriera superiore, il servizio di ruolo prestato o riconosciuto agli effetti della progressione nella carriera immediatamente inferiore è comunque valutato nel limite della metà agli effetti della determinazione dello stipendio spettante per progressione nella qualifica di inquadramento. Tale norma si applica anche ai dipendenti collocati nell'ottava qualifica funzionale, dedotto quanto già utilizzato ai sensi del precedente ordinamento ai fini della progressione nella carriera direttiva.

     4. Ai fini della determinazione dell'anzianità complessiva non sono valutati gli anni di servizio che ai sensi dell'art. 20 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, non sono stati considerati utili agli effetti della progressione in carriera secondo il precedente ordinamento, sia stata inflitta la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio, sia stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica, nel qual caso la riduzione d'anzianità opera nella misura di due anni, non sia stata conseguita l'idoneità negli scrutini di promozione per merito comparativo, salvo che l'inidoneità sia stata determinata esclusivamente dalla valutazione dell'elemento "attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore".

     5. Le riduzioni di anzianità di cui al precedente comma non sono cumulabili se riferite allo stesso periodo di tempo e, in caso di concorso tra loro, viene applicata la riduzione meno favorevole.

     6. L'anzianità di servizio maturata senza demerito dopo la data di inquadramento è utile per l'ulteriore progressione nella qualifica.

     7. Per il personale che successivamente al 1° luglio 1979 abbia conseguito nel preesistente ordinamento la promozione alla qualifica di direttore di divisione e qualifiche equiparate oppure un passaggio a carriera superiore che, se ottenute prima, avrebbero determinato l'inquadramento in una qualifica funzionale superiore, si procede, con effetto dalla data della promozione o del passaggio, ad un nuovo inquadramento nella qualifica funzionale spettante, secondo le corrispondenze stabilite nel precedente art. 37 e con i criteri stabiliti nel presente articolo.

     8. In ogni caso al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è assicurato in sede di inquadramento nelle qualifiche funzionali un trattamento economico tra quelli conseguibili nel livello per classi e scatti, comprensivo dell'indennità di cui all'art. 45 e con le eventuali aggiunte di scatti anche convenzionali di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto dell'inquadramento o reinquadramento o conseguito dopo tale data nel preesistente ordinamento per effetto della progressione economica o di carriera, comprensivo dell'acconto di cui alla legge provinciale 9 maggio 1980, n. 9, esclusa qualsiasi altra indennità .

     9. Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

 

          Art. 41. Dotazioni organiche.

     1. Fino a nuova determinazione la dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali è stabilita in misura pari alla somma delle dotazioni organiche complessive delle diverse carriere previste dai singoli ruoli provinciali, ferme restando le assegnazioni dei posti in atto ai singoli ruoli generali e speciali.

 

          Art. 42. Stipendi.

     1. A decorrere dal 1° luglio 1979, al personale classificato nelle otto qualifiche funzionali che individuano corrispondenti livelli retributivi di cui al precedente art. 36 competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

 

primo livello

L. 1.800.000

secondo livello

2.196.000

terzo livello

2.556.000

quarto livello

2.790.000

quinto livello

3.150.000

sesto livello

3.600.000

settimo livello

4.500.000

ottavo livello

5.400.000

 

     2. Al compimento di tre, sei, dieci, quindici e venti anni di servizio senza demerito nel livello di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con un aumento costante del 16% dello stipendio iniziale di livello. In sede di attribuzione delle classi di stipendio nel livello di appartenenza è comunque assicurato, mediante eventuale aggiunta di scatti convenzionali, uno stipendio di importo superiore di almeno il 3,50% a quello percepito nella precedente posizione.

     3. Le percorrenze stabilite nel precedente secondo comma sono ridotte di due anni per il periodo di permanenza nella settima qualifica funzionale per il personale compreso in ruoli per l'accesso ai quali è richiesto un diploma di laurea che si consegue in corsi di studio universitario della durata di cinque o più anni e che siano effettivamente in possesso di tale diploma. Analoga riduzione si applica al personale inquadrato nella sesta qualifica funzionale ed appartenente a ruoli per l'accesso ai quali è richiesta, oltre al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, la frequenza di corsi di specializzazione di durata almeno annuale e che siano in possesso del relativo diploma.

     4. Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio, compresa l'ultima, sono corrisposti aumenti di stipendio in ragione del 3,50% dello stipendio previsto per la classe stessa per ogni biennio di servizio prestato senza demerito. Salvo quanto disposto nel precedente secondo comma, gli aumenti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbiti al conseguimento della classe di stipendio successiva.

     5. Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

     6. La misura e la decorrenza degli aumenti biennali previsti dal presente articolo si applicano anche nei confronti del personale di cui al successivo art. 51.

     7. Gli stipendi di cui al presente articolo seguono le variazioni dei corrispondenti stipendi dei dipendenti statali, compresi eventuali acconti o indennità una tantum, successivi al 1° luglio 1979.

     8. Si continuano ad applicare le norme concernenti l'anticipazione degli aumenti periodici biennali per motivi demografici.

     9. Il personale che transita a qualifica funzionale superiore anche a seguito di concorso consegue nella nuova posizione, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, lo stipendio, tra quelli conseguibili nella qualifica per classe e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo superiore di almeno il 3,50% a quello percepito nella precedente posizione.

 

          Art. 43. Passaggio dalla settima qualifica funzionale all'ottava qualifica funzionale.

     1. Il passaggio dalla settima qualifica funzionale all'ottava qualifica funzionale ha luogo, nell'ambito della disponibilità di posti nei relativi profili, mediante concorso per esame, bandito entro il mese di settembre di ogni anno, al quale sono ammessi i dipendenti inquadrati nel settimo livello funzionale dello stesso ruolo che compiano entro il 31 dicembre sei anni di anzianità di servizio utile agli effetti della progressione nel livello di appartenenza.

     2. Per il personale compreso in ruoli, per l'accesso ai quali è richiesto un diploma di laurea che si consegue in corsi di studio universitario della durata di cinque o più anni ed effettivamente in possesso di tale diploma di laurea, l'anzianità di servizio richiesta ai sensi del precedente comma è ridotta di due anni.

     3. Le prove di esame saranno disciplinate con regolamento di esecuzione.

 

          Art. 44. Norme per il personale del Corpo forestale provinciale.

     1. Per quanto non diversamente disciplinato con legge provinciale lo stato giuridico ed il trattamento economico dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale della Provincia sono regolati dalle norme concernenti il corrispondente personale del Corpo forestale dello Stato.

     2. L'inquadramento nei rispettivi livelli retributivi del personale contemplato nel presente articolo sarà effettuato con le stesse decorrenze, modalità e disposizioni previste dalle relative norme vigenti per il personale del Corpo forestale dello Stato.

     3. Al personale medesimo è concessa, con la stessa decorrenza dell'inquadramento nei livelli retributivi, l'indennità provinciale di cui all'art. 45 della presente legge.

     4. L'art. 12 della legge provinciale 7 settembre 1973, n. 33, e l'art. 19 della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, sono abrogati.

 

          Art. 45. Indennità provinciale.

     1. Con effetto dal 1° luglio 1979 è concessa al personale provinciale cui spettano gli stipendi di cui al precedente art. 42, un'indennità pari al 35 per cento dello stipendio.

     2. L'indennità di cui al precedente comma è pensionabile ed assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio e ne subisce in pari misura la progressione, la riduzione, la sospensione o il ritardo.

 

          Art. 46. Indennità d'istituto per il personale della carriera direttiva del ruolo tecnico delle foreste.

     1. Al personale della carriera direttiva del ruolo speciale dei servizi forestali che opera in applicazione della legge forestale di cui al R.D. 30-12-1923, n. 3267, ed assolve i compiti di cui al DL 12-3-1948, n. 804, si applicano con decorrenza 1° luglio 1979 le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 27 maggio 1977, n. 284, e successive modifiche.

     2. Con la stessa decorrenza cessa la corresponsione dell'assegno personale eventualmente concesso a tale titolo al personale di cui al precedente comma trasferito dalla Regione Trentino -Alto Adige alla Provincia autonoma di Bolzano.

     3. Qualora a dipendenti cui spetta l'indennità prevista dal primo comma del presente articolo venga affidato un incarico dirigenziale ai sensi della presente legge la relativa indennità di dirigenza di cui al seguente art. 46 è corrisposta in misura ridotta al cinquanta per cento.

 

          Art. 47. Indennità di dirigenza.

     1. Ai dipendenti incaricati della dirigenza ai sensi degli artt. 25 e 28 della presente legge spetta per la durata dell'incarico, in aggiunta al trattamento economico di qualifica, un'indennità nella seguente misura mensile:

     direttore generale - il 50 per cento di una mensilità dello stipendio comprensivo dell'indennità di cui all'art. 45 della presente legge, fissato per l'ultima classe di stipendio dell'ottava qualifica funzionale;

     direttore di ripartizione - il 35 per cento di una mensilità dello stipendio, comprensivo dell'indennità di cui all'art. 45 della presente legge, fissato per l'ultima classe di stipendio dell'ottava qualifica funzionale;

     direttore d'ufficio - il 25 per cento di una mensilità dello stipendio, comprensivo dell'indennità di cui all'art. 45 della presente legge, fissato per l'ultima classe di stipendio dell'ottava qualifica funzionale.

     2. L'indennità , salvo quanto disposto dal successivo art. 85, non è pensionabile e viene corrisposta per 12 mensilità .

     3. In nessun caso può essere percepita più di una indennità di dirigenza.

     4. L'art. 4 della legge provinciale 13 luglio 1974, n. 3, è abrogato.

 

          Art. 48. Indennità di coordinamento.

     1. L'indennità di coordinamento di cui al primo comma dell'art. 10 della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, è stabilita in misura mensile pari al 15 per cento di una mensilità dello stipendio iniziale, comprensivo dell'indennità di cui al precedente art. 45, dell'ultima classe di stipendio della terza qualifica funzionale. L'indennità viene corrisposta per 12 mensilità. Agli effetti della pensionabilità si applicano per l'indennità di coordinamento le norme previste dall'art. 85 della presente legge.

     2. Il secondo comma dell'art. 10 della legge provinciale 24-3-1977, n. 11, è sostituito dal seguente:

     "L'incarico dello svolgimento delle mansioni di coordinamento di cui al primo comma dell'art. 10 della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, è conferito dall'assessore al personale, su proposta dell'assessore competente, sentito il parere del Consiglio per l'organizzazione ed il personale, per un periodo comunque non superiore ad un quadriennio e può essere rinnovato. Può essere revocato anche prima della scadenza con provvedimento motivato e con la medesima procedura prevista per il conferimento. I criteri generale di definizione delle condizioni che possono determinare la necessità di conferire mansioni di coordinamento saranno stabiliti con regolamento di esecuzione. In caso di assenza dal servizio di durata superiore a 60 giorni, escluso il congedo ordinario, l'incarico è sospeso".

 

          Art. 49. Personale non di ruolo.

     1. Al personale non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica.

     Lo stipendio del personale non di ruolo è soggetto ad aumenti periodici biennali del 3,50 per cento in relazione all'anzianità di servizio.

     2. Al personale non di ruolo, compreso quello docente, che abbia un numero di ore inferiore all'orario di servizio previsto per il corrispondente personale di ruolo, il trattamento economico di cui al precedente comma è dovuto in proporzione.

     3. Al personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, provvisto di un trattamento economico, comprensivo dell'acconto di cui alla legge provinciale 9 maggio 1980, n. 9, d'importo superiore a quello iniziale della qualifica di riferimento, sono attribuiti gli aumenti periodici sullo stipendio iniziale di qualifica, necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore al suddetto trattamento economico, riassorbibili in caso di inquadramento in ruolo in qualifica corrispondente o inferiore con la successiva progressione economica nella qualifica.

 

          Art. 50. Onnicomprensività ed effetti dei nuovi stipendi.

     1. Gli stipendi previsti dalla presente legge sono onnicompresivi, salva l'attribuzione dell'indennità provinciale di cui all'art. 45, dell'indennità integrativa speciale, della 13a mensilità , delle quote di aggiunta di famiglia, ove spettanti, del compenso per lavoro straordinario alle condizioni e nei limiti previsti, del trattamento di missione e di ogni altra indennità o assegni personali previsti da norme speciali.

     2. Le nuove misure degli stipendi, comprensivi dell'indennità di cui all'art. 45 hanno inoltre effetto sugli aumenti biennali, sulla 13a mensilità , sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare e sulla determinazione dell'equo indennizzo.

     3. In sede di prima applicazione della presente legge i nuovi stipendi spettanti per i decorsi periodi saranno conguagliati con quanto già corrisposto per gli stessi periodi a titolo di stipendio, acconto ed altri emolumenti cessati o conglobati nel predetto stipendio.

 

          Art. 51. Dirigenti in servizio.

     1. Gli impiegati provinciali che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono le qualifiche di direttore generale o ispettore generale e qualifiche equiparate con esclusione della qualifica di intendente del ruolo speciale del personale addetto all'istruzione pubblica provinciale ed alla formazione professionale in lingua tedesca sono inquadrati, conservando gli aumenti periodici e l'anzianità posseduti nella qualifica di provenienza e ferme restando le attribuzioni e funzioni in atto, rispettivamente nelle qualifiche ad esaurimento di dirigente generale o dirigente superiore.

     2. Ad essi spetta con decorrenza 1 luglio 1979 o dalla data posteriore di nomina alla qualifica di provenienza il trattamento economico in forma onnicomprensiva attribuito ai dirigenti generali, rispettivamente ai dirigenti superiori delle amministrazioni statali per stipendio ed indennità di funzione, nonché l'indennità provinciale di cui all'art. 45 della presente legge. Il trattamento economico segue le variazioni del trattamento del corrispondente personale statale. Gli aumenti periodici biennali di stipendio sono conferiti nella misura e con le modalità previste dal precedente art. 42.

     3. Al personale di cui al presente articolo non spetta l'indennità di cui all'art. 47 della presente legge.

     4. Nulla è innovato circa la prassi per la nomina dell'Intendente scolastico provinciale per la scuola con lingua d'insegnamento tedesca prevista dalla normativa vigente.

 

          Art. 52. Trattamento personale medico e veterinario.

     1. Con decorrenza dal 1° luglio 1979 al personale medico del ruolo speciale dei servizi sanitari ed al personale medico del reparto medico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi si applica il trattamento economico previsto a livello nazionale per il corrispondente personale medico ospedaliero, conservando l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

     2. A tal fine le qualifiche di medico provinciale, nonché di direttore di laboratorio si considerano corrispondenti a quella di primario ospedaliero, le qualifiche di medico capo ed aiuto medico a quella di medico aiuto ospedaliero e le qualifiche di medico superiore e medico e di assistente medico laboratorio a quella di assistente medico ospedaliero.

     3. Qualora il nuovo trattamento economico complessivamente spettante al personale ai sensi dei precedenti commi sia inferiore a quello percepito nella qualifica di provenienza, la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile a seguito dell'attribuzione di successive classi di stipendio ovvero di miglioramenti economici a carattere generale.

     4. Il trattamento economico previsto dai precedenti commi per il medico provinciale si applica anche al veterinario provinciale, quello previsto per il medico capo al veterinario capo e quello previsto per il medico superiore o medico al veterinario superiore o veterinario del ruolo speciale dei servizi veterinari di cui alla legge provinciale 25-11-1976, n. 47.

     5. L'inquadramento del personale provinciale nei livelli retributivi stabiliti per il personale ospedaliero già effettuato ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 13 della legge provinciale 27-10-1979, n. 15, decorre dal 1° luglio 1979.

     6. Al personale di cui al presente articolo non spettano le indennità di cui agli artt. 45 e 47 della presente legge.

 

          Art. 53. Aggiunte di famiglia.

     1. Con decorrenza 1-10-1980 ai dipendenti provinciali spettano le quote di aggiunta di famiglia nella misura prevista per i dipendenti dello Stato. Con la stessa decorrenza l'art. 14 della legge provinciale del 27-10-1979, n. 15, è abrogato.

     2. Le quote di aggiunta di famiglia per genitori a carico sono concesse nella stessa misura di quella spettante per figli a carico.

 

Titolo VI

Norme sull'ammissione agli impieghi provinciali

 

          Art. 54. Titoli di studio.

     1. Salve le specificazioni previste dalla vigente normativa provinciale per i singoli posti e quanto previsto dai profili professionali, per l'accesso alle varie qualifiche funzionali è prescritto il possesso dei seguenti titoli di studio e/o qualificazione:

     a) Prima, seconda e terza qualifica funzionale: licenza di scuola elementare ed assolvimento dell'obbligo scolastico;

     b) Quarta e quinta qualifica funzionale: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado ed assolvimento di un ulteriore biennio di studio dopo il conseguimento del suddetto diploma oppure pratica professionale di durata almeno biennale oppure attestato di qualificazione o specializzazione conseguito in corsi o scuole professionali;

     c) Sesta qualifica: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

     d) Settima ed ottava qualifica: diploma di laurea.

     2. Fino a nuova regolamentazione dei titoli di studio o professionali richiesti per i singoli profili professionali i singoli bandi di concorso possono stabilire di volta in volta i titoli specifici richiesti per i posti messi a concorso.

     3. Nulla è innovato per quanto concerne i titoli di studio e/o professionali richiesti per l'accesso ai posti di insegnante della formazione professionale, delle scuole materne e del corpo forestale provinciale.

     4. Il personale provvisorio in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è ammesso ai concorsi per i posti della corrispondente qualifica funzionale se in possesso dei titoli richiesti dalla normativa vigente all'atto dell'assunzione provvisoria.

 

          Art. 55. Accesso alle qualifiche. [3]

     [1. L'accesso alle singole qualifiche funzionali avviene per pubblico concorso secondo le disposizioni vigenti in materia, fatte salve le norme sulle assunzioni obbligatorie e le riserve di posti.

     2. Per la determinazione del numero dei posti da mettere a concorso, potrà tenersi conto, oltre che dei posti disponibili alla data del bando, anche di quelli che si renderanno vacanti entro l'anno successivo alla data del bando.

     3. Le nomine ai posti eccedenti quelli disponibili alla data del bando sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima. In caso di accertata necessità di avviamento o funzionalità del servizio le nomine di cui al presente comma e limitatamente all'assunzione alle qualifiche funzionali VI e VII possono aver luogo anche fino a tre mesi prima della vacanza.

     4. I concorsi per l'assunzione alla prima, seconda e terza qualifica funzionale possono consistere, in deroga a quanto stabilito nei commi precedenti, in una valutazione comparativa dei soli titoli dei candidati ammessi. Nei concorsi relativi ai posti della prima e seconda qualifica funzionale costituiscono titoli valutabili anche quelli relativi al carico familiare e allo stato di occupazione del candidato e dei componenti il nucleo familiare.

     5. Il terzo comma dell'art. 30 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, nonché la legge provinciale 3 luglio 1959, n. 5, sono abrogati.

     6. Al secondo comma dell'art. 8 della legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 32, sono aggiunte le parole "purché non venga superato il numero massimo dei posti spettanti a ciascun gruppo linguistico".

     7. Con regolamento di esecuzione saranno dettate norme per disciplinare il numero ed il regolamento tipo delle prove di esame e la determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli.

     8. Fino all'emanazione del regolamento di cui al precedente comma le prove di esame sono determinate nei singoli bandi di concorso ed i criteri di valutazione dalle commissioni giudicatrici.]

 

          Art. 56. Riserva di posti.

     1. Nei concorsi pubblici il 30 per cento dei posti messi a concorso è riservato ai candidati interni che abbiano un'anzianità di cinque anni maturata nella qualifica immediatamente inferiore a quella cui si concorre ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso a tale qualifica inferiore.

     2. La riserva non opera per posti per i quali il titolo di studio sia specificatamente richiesto dal particolare profilo professionale, né qualora i posti messi a concorso siano inferiori a tre.

     3. Ai fini suddetti, nel primo quinquennio del nuovo ordinamento viene considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella della ex carriera di appartenenza.

     4. Fino a nuova regolamentazione della materia per il personale già appartenente alla soppressa carriera esecutiva, la riserva di cui al presente articolo opera per l'assunzione alle qualifiche appartenenti al sesto livello retributivo.

     5. I posti non utilizzati per la riserva vengono attribuiti ai non riservatari.

 

          Art. 57. Riserva di posti per il personale in servizio.

     1. Nel primo concorso pubblico che sarà indetto dopo l'inquadramento del personale nelle nuove qualifiche funzionali l'80 per cento dei posti conferibili per concorso nelle varie qualifiche professionali è riservato al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che abbia tutti i requisiti all'uopo richiesti dal relativo bando.

 

          Art. 58. Aumento dei limiti di età.

     1. I limiti superiori di età per l'ammissione all'impiego provinciale in vigore sono aumentati di cinque anni.

     2. Per il personale insegnante con supplenza annuale presso scuole a carattere statale della provincia di Bolzano, il cui rapporto di lavoro sia cessato per effetto della copertura dei posti vacanti con titolari, il limite massimo di età previsto per l'ammissione ai concorsi pubblici presso l'Amministrazione provinciale è aumentato in misura pari al periodo di servizio prestato in qualità di supplente annuale fino ad un massimo di anni dieci.

 

          Art. 59. Nomina e periodo di prova.

     L'art. 33 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, nonché l'art. 2 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 8, sono sostituiti dal seguente:

     1. Il rapporto di impiego sorge con la nomina in prova dei vincitori dei concorsi. La nomina è disposta con decreto del Presidente della Giunta Provinciale in attuazione delle deliberazioni della Giunta medesima relative all'approvazione delle graduatorie o all'assunzione diretta degli interessati nei casi previsti da leggi speciali.

     2. Il decreto presidenziale è comunicato all'interessato con l'indicazione del termine entro il quale deve assumere servizio.

     3. Il rapporto di impiego decorre agli effetti giuridici ed economici dalla data di effettiva assunzione del servizio.

     4. Decade dalla nomina chi non assume servizio, senza giustificato motivo, entro 10 giorni dalla data stabilita.

     5. Per particolari ragioni, la data di assunzione del servizio può essere prorogata dal Presidente della Giunta Provinciale per non più di 30 giorni, salvo il caso di assolvimento degli obblighi militari.

     6. Il periodo di prova ha la durata di un anno di effettivo servizio.

     7. Nel corso del periodo di prova l'impiegato presta possibilmente servizio in più di un ufficio.

     8. Sull'attività prestata dal dipendente in prova è redatta dettagliata relazione unica e concordata dai responsabili degli uffici predetti.

     9. Sulla base di tale relazione e sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale, il Presidente della Giunta Provinciale, entro tre mesi dal compimento del periodo di prova, con proprio atto motivato, conferma la nomina o dispone la risoluzione del rapporto di impiego, ove non ritenga di prorogare il periodo di prova di altre sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il rapporto è risolto.

     10. I periodi di assenza dal servizio, a qualsiasi titolo, escluso il congedo ordinario, non sono utili ai fini del compimento del periodo di prova.

     11. La nomina si intende confermata qualora nessun provvedimento sia stato adottato entro tre mesi dal termine del periodo di prova".

 

Titolo VII

Norme in materia di valutazione del servizio, doveri e sanzioni disciplinari

 

          Art. 60. Doveri del dipendente.

     1. Il dipendente provinciale è al servizio della collettività. Egli deve adempiere i suoi compiti con imparzialità e giustizia, nel pieno rispetto delle leggi vigenti ed avere presente il pubblico bene nell'espletamento della sua attività .

 

          Art. 61. Residenza.

     1. Il secondo comma dell'art. 7 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, è sostituito dal seguente:

     "Egli ha l'obbligo di informare tempestivamente l'amministrazione della residenza e domicilio prescelti, nonché di ogni eventuale cambiamento degli stessi".

 

          Art. 62. Note di demerito e sanzioni disciplinari.

     1. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali e delle classi di stipendio in corso di maturazione, né dell'anzianità richiesta per il passaggio alla qualifica funzionale di livello retributivo superiore, nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una sanzione disciplinare, esclusa la censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.

     2. Nel caso in cui l'attività prestata sia stata comunque di scarso rendimento, il responsabile dell'ufficio ove il dipendente presta la propria opera ha l'obbligo di presentare al Consiglio per l'organizzazione ed il personale apposita relazione motivata accompagnata dalle controdeduzioni dell'interessato.

     3. Detta relazione va notificata al dipendente entro il mese di gennaio successivo all'anno considerato e le controdeduzioni debbono pervenire al capo ufficio entro il successivo mese di febbraio.

     4. Il comitato per l'organizzazione ed il personale può deliberare a carico del dipendente interessato una nota di demerito che produrrà gli stessi effetti di cui al primo comma, sentito, ove occorra, il superiore che ha compilato il rapporto di servizio e l'interessato che può farsi assistere da persona di sua fiducia.

 

          Art. 63. Abolizione dei rapporti informativi.

     1. Sono aboliti i rapporti informativi ed i giudizi complessivi.

     2. Restano salve le relazioni previste al termine del periodo di prova per la conferma in ruolo, nonché i rapporti informativi ed i giudizi complessivi relativi al personale che ai sensi dell'art. 93 della presente legge ha titolo per accedere all'ottava qualifica funzionale mediante scrutinio per merito comparativo.

 

          Art. 64. Procedimento per l'irrogazione della censura.

     1. La censura è inflitta dal direttore dell'ufficio cui il dipendente è addetto, per il direttore dell'ufficio dal direttore di ripartizione, per il direttore di ripartizione dall'Assessore competente, sentito il direttore generale e per il direttore generale dal Presidente della Giunta Provinciale.

     2. La punizione della multa prevista dall'art. 65 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, è inflitta dal coordinatore di cui all'art. 10 della legge provinciale del 24-3-1977, n. 11, al quale il dipendente risulta addetto.

     3. Per il personale amministrativo in servizio presso le istituzioni scolastiche le sanzioni di cui ai precedenti commi sono adottate dai rispettivi capi d'istituto.

     4. Il superiore competente, ai sensi dei precedenti commi ad infliggere la sanzione, contesta l'addebito per iscritto, nella forma stabilita dall'art. 78 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, assegnando al dipendente un termine di dieci giorni per presentare, per iscritto, le proprie giustificazioni.

     5. La sanzione deve essere motivata e comunicata al dipendente per iscritto.

     6. Copia della comunicazione è immediatamente rimessa all'ufficio del personale.

     7. Contro i provvedimenti con cui viene inflitta la censura o la multa è ammesso ricorso gerarchico.

     8. L'art. 63 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, è abrogato.

 

          Art. 65. Accertamenti nel procedimento disciplinare.

     1. Il capo del servizio che a norma del precedente art. 64 è competente ad irrogare la censura o la multa, che abbia comunque notizia di una infrazione disciplinare deve compiere gli accertamenti del caso e, ove ritenga che sia da irrogare una sanzione più grave della censura, rimette gli atti al competente ufficio del personale.

     2. Il direttore dell'ufficio del personale che riceve gli atti di cui al precedente comma o che abbai comunque notizia di una infrazione disciplinare commessa, svolge gli opportuni accertamenti, anche tramite i competenti capi servizio e, ove ritenga che il fatto sia punibile con la sanzione della censura, rimette gli atti al competente capo del servizio; negli altri casi contesta subito gli addebiti, invitando il dipendente a presentare le giustificazioni.

     3. L'art. 77 ed il secondo comma dell'art. 80 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, sono abrogati.

 

          Art. 66. Assistenza nel procedimento disciplinare.

     1. Il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare può farsi assistere da persona di sua fiducia in tutte le fasi del procedimento.

 

          Art. 67. Dispensa dal servizio per scarso rendimento.

     1. Il dipendente che abbia dato prova di persistente insufficiente rendimento od incapacità può essere dispensato dal servizio.

     2. E' considerato di persistente insufficiente rendimento il dipendente che entro un quinquennio abbia riportato più di una nota di demerito o che riporti una nota di demerito in due anni consecutivi.

     3. In tale caso il Consiglio per l'organizzazione ed il personale, dopo aver sentito l'interessato che ha facoltà di farsi assistere o rappresentare da persona di sua fiducia, può proporre alla Giunta Provinciale la dispensa dal servizio.

     4. E' fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.

     5. L'art. 121 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e l'art. 13 della legge provinciale 28 agosto 1976, n. 35, sono abrogati.

 

Titolo VIII

Diritti e doveri sindacali

 

          Art. 68. Libertà e rappresentatività sindacale.

     1. E' garantito a tutti i dipendenti provinciali il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.

     2. L'amministrazione si consulta periodicamente con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative tra i dipendenti provinciali su questioni connesse col rapporto di lavoro e le condizioni di lavoro dei dipendenti provinciali.

     3. Le organizzazioni sindacali collaborano, in armonia con i loro compiti quali rappresentanti del personale e con l'osservanza delle competenze dell'amministrazione, all'efficienza dell'amministrazione che è al servizio del cittadino.

 

          Art. 69. Assemblee sindacali.

     1. I dipendenti provinciali hanno diritto di riunirsi anche nei luoghi dove prestano servizio fuori dell'orario di lavoro. Possono altresì riunirsi durante l'orario medesimo nel limite di 10 ore annue.

     2. Le riunioni che possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro.

     3. Qualora la riunione debba essere tenuta nei locali di una scuola, l'orario stabilito per il suo svolgimento non può coincidere con l'orario normale delle lezioni.

     4. E' comunque riconosciuto anche al personale docente ed educativo il diritto di riunione durante l'orario di lavoro nei limiti annui di cui al primo comma. Qualora ciò comportasse la sospensione di lezioni, deve essere dato congruo preavviso alle famiglie degli alunni ed ai datori di lavoro degli apprendisti frequentanti le scuole professionali.

     5. Il diritto di cui al precedente comma è riconosciuto anche al personale amministrativo delle scuole, ove ciò non comporti interruzioni delle lezioni, vi sia disponibilità di locale e sia comunque garantito il servizio.

     6. Le modalità per l'esercizio del diritto di assemblea secondo i criteri sovraindicati saranno stabiliti con decreto del Presidente della Giunta Provinciale, sentite le rappresentanze sindacali dei dipendenti provinciali.

 

          Art. 70. Dirigenti sindacali.

     1. Sono dirigenti sindacali i dipendenti provinciali membri degli organi direttivi delle rappresentanze sindacali del personale provinciale.

     2. Per il libero esercizio del loro mandato essi:

     a) non sono soggetti, quando svolgono attività sindacale, alla dipendenza funzionale;

     b) durante lo svolgimento dei loro compiti conservano tutti i diritti giuridici ed economici connessi con la qualifica rivestita;

     c) non possono essere trasferiti ad altra sede o comandati ad altri enti senza il loro preventivo consenso.

 

          Art. 71. Aspettativa sindacale.

     1. I componenti delle rappresentanze sindacali di cui al precedente articolo sono, a richiesta dell'organizzazione sindacale di appartenenza, collocati in aspettativa per motivi sindacali.

     2. Il numero dei dipendenti aventi diritto all'aspettativa non può superare quello di un'unità per ogni duemila dipendenti in servizio o frazione superiore a mille dipendenti.

     3. Alla ripartizione del contingente delle aspettative tra le organizzazioni sindacali in rapporto al rispettivo grado di rappresentatività , determinato dalle adesioni di dipendenti provinciali, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, il Presidente della Giunta Provinciale, sentite le organizzazioni sindacali.

     4. Al personale in aspettativa ai sensi dei precedenti commi sono corrisposti tutti gli assegni previsti dalle vigenti disposizioni, escluse soltanto le indennità che retribuiscono il lavoro straordinario, missioni o servizi e funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.

     5. Dagli assegni predetti sono detratti in base ad apposita dichiarazione rilasciata dall'interessato, quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escluse le indennità per rimborso spese.

     6. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

     7. L'aspettativa ha termine con la cessazione per qualsiasi causa del mandato sindacale.

     8. I dipendenti provinciali chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali, regionali e nazionali, possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato. I periodi di aspettativa, di cui al presente comma, sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini della pensione e dell'assistenza di malattia, sempreché non siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo di aspettativa.

 

          Art. 72. Permessi sindacali.

     1. I dirigenti sindacali di cui al precedente art. 70 hanno diritto, su richiesta delle rispettive organizzazioni, a permessi retribuiti per l'espletamento del loro mandato e la partecipazione alle riunioni degli organi direttivi.

     2. I permessi retribuiti sono concessi fino alla concorrenza di un monte ore annuale complessivo per tutte le organizzazioni sindacali di tre ore pro -capite per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

     3. Le assenze dal servizio per permessi del singolo componente non possono comunque superare il monte di 300 ore lavorative annue.

     4. Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti sono stabilite dalla Giunta Provinciale, sentite le rappresentanze sindacali del personale.

 

          Art. 73. Affissioni.

     1. Nelle sedi centrali e periferiche dell'amministrazione è concesso alle organizzazioni sindacali del personale l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di notiziari, circolari ed altri scritti o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa e contenenti notizie di interesse sindacale e del lavoro.

     2. L'affissione al di fuori degli spazi di cui al precedente comma è vietata.

 

          Art. 74. Locali delle rappresentanze sindacali.

     1. Alle organizzazioni sindacali con almeno 500 iscritti tra i dipendenti provinciali, la Provincia assicura la disponibilità di un idoneo locale nel capoluogo, da adibire ad ufficio sindacale.

 

          Art. 75. Ritenute per contributi sindacali.

     1. I contributi sindacali dei dipendenti dell'amministrazione provinciale, nella misura e sugli istituti retributivi stabiliti dagli organi statutari delle organizzazioni sindacali, sono trattenuti a cura dell'amministrazione stessa su delega del dipendente e versati alle organizzazioni sindacali interessate. La delega può essere revocata con preavviso di 30 giorni, previa comunicazione scritta all'organizzazione sindacale interessata.

     2. In caso di modifica delle misure percentuali della trattenuta stabilita dagli organi statutari delle organizzazioni sindacali, il dipendente ha facoltà di revocare la delega con effetto dalla data di decorrenza della modifica, purché comunichi per iscritto la revoca delle organizzazioni sindacali entro il termine di 30 giorni dalla data in cui è stata resa pubblica la modifica stessa.

 

          Art. 76. Trattenute per scioperi brevi.

     1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni possono essere limitate all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro.

     In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria degli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.

     2. Il precedente comma non può trovare applicazione qualora, trattandosi di lavoro basato sull'interdipendenza funzionale di settori, reparti, servizi e uffici oppure riferito a turni od attività integrate, lo sciopero limitato ad una o più ore lavorative produca effetti superiori o più prolungati rispetto a quelli derivanti dalla limitata interruzione del lavoro.

 

Titolo IX

Norme in materia di congedi, aspettative e lavoro a tempo definito

 

          Art. 77. Congedo ordinario.

     1. Il congedo ordinario è stabilito in trenta giorni lavorativi per il personale con orario di servizio scaglionato su sei giorni settimanali ed in ventisei giorni lavorativi per il personale con orario di servizio scaglionato su cinque giorni settimanali, da fruirsi irrinunciabilmente nel corso dello stesso anno solare in non più di tre soluzioni, salvo eventuali motivate esigenze di servizio, nel qual caso il dipendente ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo. Tali misure sono comprensive delle due giornate di congedo ordinario di cui all'art. 1, lett. a) della legge provinciale 14 aprile 1978, n. 16.

     2. Il personale insegnante ed assistente delle scuole e scuole materne e della formazione professionale deve fruire del congedo ordinario nei periodi di sospensione dell'attività didattica o educativa. Il personale amministrativo addetto all'istruzione pubblica ed alla formazione professionale fruisce di regola del congedo ordinario nei periodi di sospensione dell'attività didattica, salvo che le esigenze di servizio consentano il godimento anche in altro periodo dell'anno.

     3. La Giunta Provinciale, sentito il parere del Consiglio per l'organizzazione ed il personale, può stabilire" all'inizio dell'anno solare fino a due giornate di congedo ordinario da usufruirsi da tutto o determinate categorie di personale provinciale al fine di regolamentare chiusure di uffici o sospensione di servizi in giorni non festivi. Agli stessi fini, previo parere conforme espresso con la maggioranza di 2/3 dal Consiglio per l'organizzazione ed il personale, possono essere utilizzate anche fino a due delle giornate di riposo di cui all'art. 1 della legge provinciale 14 aprile 1978, n. 16.

 

          Art. 78. Congedo straordinario.

     1. Il dipendente provinciale ha diritto a congedo straordinario retribuito nei seguenti casi, documentandone la relativa causale:

     a) per matrimonio: giorni quindici consecutivi, compreso quello della sua celebrazione;

     b) per esami, prove di concorso o di abilitazione nei giorni in cui le singole prove sono sostenute; qualora la sede ove si effettua la prova disti oltre 100 Km dal Comune di residenza, il congedo viene concesso anche nella giornata immediatamente precedente e seguente. Comunque in nessun caso si possono superare i venti giorni all'anno;

     c) per donazione di sangue: il giorno del prelievo;

     d) per cure: fino a un mese per mutilati, invalidi civili del lavoro, di guerra o per servizio, previa idonea certificazione medica e con successiva dimostrazione delle avvenute terapie, a pena di revoca del congedo concesso;

     e) per decesso di parenti o affini fino a cinque giorni;

     f) per altri gravi motivi non già previsti nel presente articolo e nei successivi articoli 79 e 80 fino a cinque giorni all'anno;

     g) per gravidanza e puerperio e per astensione facoltativa entro il primo anno di vita del bambino: nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204; per i periodi anteriore e successivo al parto, in cui ai sensi delle norme richiamate è prevista l'astensione obbligatoria dal lavoro, la dipendente ha diritto a tutti gli assegni;

     h) per cure ai figli inferiori a tre anni e in stato di malattie e per cure ai figli gravemente handicappati: fino ad un mese nell'arco del triennio;

     i) per affidamento a scopo di adozione o affiliazione di un minore: fino a tre mesi, allorché il minore all'atto dell'affiliamento, non abbia compiuto sei anni di età ;

     j) per richiamo alle armi e per obblighi di leva: nei termini, con le modalità ed alle condizioni previste dalle leggi vigenti.

     2. I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli effetti, salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di astensione facoltativa di cui alla precedente lettera g) e di richiamo alle armi e per obblighi di leva di cui alla precedente lettera j).

     3. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale non di ruolo, limitatamente alla durata del rapporto di servizio.

     4. Gli artt. 97, 98, 99 e 100 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati.

 

          Art. 79. Congedo straordinario non retribuito.

     1. Il dipendente provinciale può essere collocato in congedo straordinario non retribuito fino ad un anno per gravi e motivate ragioni personali, di famiglia o per motivi di studio.

     2. Il congedo straordinario di cui al primo comma riduce proporzionalmente il congedo ordinario e non è computato ai fini della progressione giuridica ed economica e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

     3. Il dipendente che aspira ad ottenere il congedo di cui sopra deve presentare motivata domanda tramite l'ufficio di appartenenza all'ufficio personale corredata del parere del dirigente di servizio cui è addetto. Sulla domanda decide entro 30 giorni l'assessore al personale. La richiesta può essere respinta od accolta anche solo in parte per motivi di servizio.

     4. La mancata decisione entro 30 giorni comporta l'accettazione della richiesta.

     5. Due o più periodi di assenza per congedo straordinario non retribuito si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di cui al primo comma quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo di almeno sei mesi.

     6. L'art. 110 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, nonché l'art. 7 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, e successive modifiche, sono abrogati.

 

          Art. 80. Assenza per malattia.

     1. In caso di malattia, come in ogni caso di grave impedimento, il dipendente provinciale deve darne immediata comunicazione al proprio ufficio, indicando i motivi e l'eventuale variazione di recapito. Se l'assenza è dovuta a malattia e si protrae oltre due giorni, il dipendente deve far pervenire al proprio ufficio, entro il terzo giorno di assenza, un certificato del medico curante attestante la prevedibile durata della malattia.

     2. L'amministrazione può in ogni momento provvedere agli opportuni accertamenti sanitari. I criteri generali di effettuazione dei controlli sono stabiliti dalla Giunta Provinciale, sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale.

     3. Qualora l'esistenza o l'entità della malattia non sia riconosciuta o gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l'assenza è considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.

     4. Il dipendente provinciale, in caso di assenza dal servizio per malattia, ha diritto al trattamento economico nella seguente misura:

     - per i primi 14 mesi: intero;

     - per i successivi 7 mesi: ridotto al 50 per cento, conservando integralmente le aggiunte di famiglia.

     5. Il periodo di assenza per malattia è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio, della progressione economica e del trattamento di previdenza e quiescenza.

     6. Il periodo di assenza per malattia, per la parte eccedente i due mesi in un anno, riduce proporzionalmente il congedo ordinario.

     7. Due o più periodi di assenza per malattia si cumulano agli effetti della determinazione del trattamento economico spettante quando tra essi non intercorra un periodo di servizio di almeno tre mesi.

     8. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale non di ruolo, limitatamente alla durata del rapporto di servizio.

     9. L'art. 106 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, come integrato dall'art. 40 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, nonché l'art. 108 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati.

 

          Art. 81. Cumulo di assenze.

     1. La durata complessiva di più periodi di assenza per malattia e per congedo straordinario non retribuito non può superare in ogni caso due anni e nove mesi in un quinquennio.

     2. Per motivi di particolare gravità al dipendente assente per malattia che abbia raggiunto il limite di cui al comma precedente o quello di cui al quarto comma del precedente art. 80, può essere concesso, in base a motivata richiesta, con le modalità previste dal precedente art. 79, terzo comma, un ulteriore periodo di assenza per malattia non superiore a 6 mesi. Tale ulteriore periodo non è utile ai fini della progressione economica e del trattamento di previdenza e quiescenza.

     3. L'art. 111 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, è abrogato.

 

          Art. 82. Dispensa dal servizio per inabilità ed infermità.

     1. I dipendenti divenuti inabili per motivi di salute, nonché i dipendenti che, scaduto il periodo massimo di assenza per malattia, risultino non idonei per infermità a riprendere servizio, sono dispensati dal servizio, ove non sia possibile nei limiti degli organici utilizzarli, su domanda, in altri compiti attinenti alla qualifica.

     2. La dispensa ha luogo previo accertamento delle condizioni di salute mediante visita medica collegiale.

 

          Art. 83. Aspettativa per mandato politico.

     1. All'art. 2 della legge provinciale 5 giugno 1978, n. 26, sono aggiunti i seguenti commi:

     "1. L'autorizzazione ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato di sindaco od assessore comunale non potrà eccedere le 12 ore lavorative settimanali, elevabili, in via eccezionale, per incarichi di particolare impegno e rilevanza a 18 ore settimanali. L'autorizzazione di assentarsi dal servizio per l'espletamento del mandato di consigliere comunale è dato di volta in volta per il tempo necessario per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale, nonché alle sedute delle commissioni istituite dal Consiglio comunale.

     2. L'autorizzazione nei limiti di cui al precedente comma è concessa dal direttore preposto all'ufficio di appartenenza, secondo criteri da determinarsi dalla Giunta Provinciale".

 

          Art. 84. Rapporti di lavoro a tempo definito.

     1. Per specifici settori di attività e categorie di personale e nei limiti ed alle condizioni da determinarsi con regolamento di esecuzione alla presente legge, in relazione a particolari modalità di espletamento del servizio nell'interesse degli utenti, la Giunta Provinciale è autorizzata a determinare i posti di ruolo da ricoprire con assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo definito non inferiore a 20 ore settimanali.

     2. Al rapporto a tempo definito si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale di ruolo a tempo pieno, salvo la proporzionale riduzione dello stipendio, dell'indennità integrativa speciale e delle altre competenze mensili, in rapporto al minore orario di servizio.

     3. Con tale tipo di rapporto è incompatibile qualsiasi altro rapporto di impiego o lavoro, nonché l'esercizio della libera professione o di attività commerciale.

     4. Al personale in servizio è consentito di optare, nel limite dei posti di cui sopra e compatibilmente con le esigenze di servizio, per un rapporto di lavoro a tempo definito.

     5. Il personale di cui ai commi precedenti, previa autorizzazione della Giunta Provinciale e compatibilmente con le esigenze di servizio può optare per un rapporto d'impiego a tempo pieno che in tale caso deve protrarsi per almeno un anno.

     6. I periodi di servizio prestato a tempo definito sono computati per intero ai fini sia del raggiungimento dei limiti prescritti per il diritto a pensione sia della determinazione del servizio utile per tutti i trattamenti previdenziali previsti dalla vigente normativa provinciale, inclusa l'indennità di buona uscita, di cui all'art. 46 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e all'art. 54 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36.

     7. La suddetta indennità di buona uscita è determinata in relazione all'ultima retribuzione pensionabile spettante a parità di servizio ad orario completo proporzionalmente ridotta per gli anni di servizio a tempo definito in rapporto all'orario effettivamente prestato.

     8. Il personale di cui ai commi precedenti ha la facoltà di integrare a suo totale carico il contributo complessivo di pensione previsto dalla normativa vigente in materia in rapporto alla retribuzione pensionabile spettante per il medesimo rapporto d'impiego ad orario completo.

     9. In caso di necessità funzionale si potrà provvedere mediante assunzione di personale supplente ai sensi delle relative norme in vigore al completamento dell'orario nella misura di riduzione concessa al personale ad orario determinato.

 

Titolo X

Norme in materia di previdenza

 

          Art. 85. Integrazione pensione a personale dirigente e coordinatore.

     1. Il personale, al quale per effetto delle disposizioni della presente legge viene attribuita l'indennità di dirigenza o di coordinamento di cui ai precedenti artt. 47 e 48, la Provincia corrisponderà all'atto della cessazione dal servizio, un'integrazione del relativo trattamento di quiescenza, incluso quello previsto dagli artt. 47 e 48 della legge provinciale 21-2-1972, n. 4, da computarsi, in relazione alla medesima aliquota di pensione maturata, sulla base dell'ultima retribuzione pensionabile, maggiorata di un cinque per cento dell'indennità di dirigenza o di coordinamento percepita per ogni anno di servizio prestato con funzioni di dirigente o coordinatore.

     2. L'integrazione prevista dal primo comma spetta al personale interessato ed ai suoi superstiti, nella stessa misura percentuale dei trattamenti di reversibilità a cui questi abbiano diritto, il quale sia cessato dal servizio per collocamento a riposo d'ufficio o per infermità fisica o per decesso o per dimissioni volontarie, sempreché in quest'ultimo caso per il servizio prestato presso la Provincia o presso gli enti di provenienza, se trasferito alla Provincia medesima per effetto di leggi statali o provinciali, abbia maturato il diritto a pensione.

 

          Art. 86. Integrazione indennità buonuscita.

     1. L'integrazione prevista dall'art. 12 della legge provinciale 23 agosto 1978, n. 42, spetta anche per il servizio prestato dal relativo personale alle dipendenze dello Stato che abbia dato diritto alla liquidazione dell'indennità per fine rapporto di servizio di cui all'art. 9 del D.L.C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207.

 

          Art. 87. Acconto su trattamento previdenziale provinciale.

     1. La Provincia può corrispondere un acconto sui trattamenti previdenziali previsti dagli artt. 47 e 48 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, fino ad una misura pari al 90 per cento dei trattamenti medesimi.

 

          Art. 88. Norme per il personale ex ENALC.

     1. Al personale inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi della legge provinciale 17 maggio 1976, n. 11, il servizio prestato presso il soppresso ENALC è riconosciuto ai fini della progressione economica e di carriera per intero nella sua effettiva durata se prestato con mansioni attinenti alla qualifica di inquadramento nei ruoli provinciali, il restante servizio prestato con mansioni proprie delle qualifiche inferiori a quella di inquadramento viene valutato secondo quanto previsto all'art. 7 della legge provinciale del 17 maggio 1976, n. 11.

     2. Il riconoscimento di cui al primo comma opera in misura proporzionale all'orario prestato qualora il medesimo sia stato inferiore a quello d'obbligo.

     3. Al personale di cui al primo comma spettano tutti i benefici di carattere previdenziale previsti dalla legislazione provinciale in relazione al servizio prestato presso la Provincia, incluso quello di cui all'art. 19 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, per il complesso dei servizi resi alla Provincia ed all'ente di provenienza, purché ricongiungibili ai sensi della vigente normativa.

     4. Parimenti è considerato utile ai fini della corresponsione dell'indennità di buona uscita prevista dalle vigenti disposizioni legislative provinciali l'intero servizio effettivamente reso dal personale interessato presso l'ente di provenienza, fatta salva la facoltà dell'amministrazione provinciale di recuperare comunque le relative indennità di anzianità maturate per il servizio medesimo[4].

 

          Art. 89. Esodo personale femminile.

     1. Al personale femminile assunto in servizio posteriormente all'entrata in vigore della presente legge non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 53 e 54 della legge provinciale 21-2-1972, n. 4.

 

          Art. 90. Aspettativa per personale femminile con prole.

     1. Il personale femminile o i vedovi con prole a carico, in aggiunta ai periodi di astensione dal servizio obbligatoria e facoltativa prevista dalla legge 30-12-1971, n. 1204, e successive variazioni, possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per una durata minima di un anno e massima di due anni per ogni singolo figlio da usufruire entro il quinto anno di età del medesimo.

     2. L'aspettativa di cui al primo comma può essere usufruita fino al raggiungimento dei limiti minimi di servizio prescritti per il diritto a pensione CPDEL.

     3. Il periodo trascorso nell'aspettativa predetta non è utile ai fini sia della progressione giuridica ed economica di carriera, sia dell'indennità di buona uscita e di previdenza, mentre viene utilmente computato ai fini del relativo trattamento di pensione.

     4. Durante l'aspettativa di cui ai commi precedenti, gli oneri di pensione e di assistenza, da computarsi in relazione alla retribuzione pensionabile spettante al personale interessato all'atto del collocamento in aspettativa o derivante da successivi aumenti di carattere generale, sono a carico dell'Amministrazione provinciale, inclusa la quota contributiva di pertinenza del personale medesimo.

     5. L'aspettativa di cui al presente articolo riduce nella misura usufruita il periodo di aspettativa previsto dagli artt. 53 e 54 della legge provinciale 21-2-1972, n. 4, e successive modifiche, nonché dall'art. 19 della legge provinciale del 12-2-1976, n. 7.

 

          Art. 91. Estensione benefici previdenziali al personale scuole materne.

     1. Al personale inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi delle norme transitorie della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, spettano tutti i benefici di carattere previdenziale previsti dalla legislazione provinciale in relazione al servizio prestato presso la Provincia, incluso quello di cui all'art. 19 della legge provinciale 12-2-1976, n. 7, per il complesso dei servizi resi alla Provincia medesima ed ai rispettivi enti di provenienza riconosciuti utili ai sensi dell'art. 78 della legge provinciale 17-8-1976, n. 36.

 

Titolo XI

Norme transitorie e finali

 

          Art. 92. Conservazione delle attribuzioni.

     1. Fino a quando non sarà provveduto all'identificazione dei profili professionali, ai sensi del precedente art. 38 e salvo quanto disposto dalla presente legge, nulla è innovato circa i compiti e le attribuzioni previsti dalla normativa vigente per le qualifiche rivestite all'atto dell'inquadramento.

 

          Art. 93. Passaggio dalla settima all'ottava qualifica funzionale.

     1. Il personale provinciale compreso quello della formazione professionale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e inquadrato nella settima qualifica funzionale, consegue il passaggio all'ottava qualifica funzionale di cui all'art. 43 della presente legge nell'ambito del ruolo di appartenenza mediante scrutinio per merito comparativo, anche in soprannumero alle dotazioni organiche. Gli scrutini si effettuano con le decorrenze e modalità previste dalle norme in vigore.

     2. In corrispondenza delle posizioni soprannumerarie eventualmente risultanti per effetto del precedente comma sono resi indisponibili altrettanti posti nella corrispondente qualifica del settimo livello.

     3. Il presente articolo non si applica al personale delle scuole materne inquadrato nella settima qualifica funzionale.

 

          Art. 94. Espletamento dei concorsi Scrutini di promozione e concorsi interni.

     1. I concorsi per l'assunzione di personale banditi alla data di entrata in vigore della presente legge saranno espletati ed i vincitori saranno inquadrati nelle qualifiche funzionali in relazione alla carriera o categoria cui si riferiva il concorso ed ai criteri previsti per l'inquadramento nelle qualifiche stesse dalle disposizioni contenute nella presente legge per il personale in servizio alla data del 1° luglio 1979.

     2. Sono fatti salvi gli scrutini per le promozioni decorrenti con effetto dal 1° gennaio 1980 per posti disponibili fino all'entrata in vigore della presente legge.

     3. I concorsi interni per passaggi di carriera, già indetti entro la data di entrata in vigore della presente legge, sono portati a termine.

 

          Art. 95. Anticipazione maturazione prima classe di stipendio.

     1. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, l'anzianità richiesta per la maturazione della prima classe di stipendio nella qualifica funzionale di inquadramento, di cui al secondo comma del precedente art. 42, è ridotta di un anno.

     2. La norma di cui al precedente comma si applica in sede di nomina in ruolo anche al personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 96. Abbreviazione anzianità al personale già appartenente alla carriera direttiva ed ausiliaria.

     1. Ai dipendenti già appartenenti alla carriera direttiva, compresi quelli di cui al precedente art. 51, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è riconosciuta agli effetti della progressione economica nella corrispondente qualifica funzionale o qualifica ad esaurimento un'anzianità convenzionale di due anni in aggiunta a quella riconosciuta in sede di inquadramento nelle nuove qualifiche.

     2. Ai dipendenti già appartenenti alla carriera ausiliaria in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che ai sensi del precedente art. 37 sono inquadrati nella prima, seconda e terza qualifica funzionale, è riconosciuta agli effetti della progressione economica nel livello retributivo un'anzianità convenzionale di anni due in aggiunta a quella riconosciuta in sede di inquadramento nelle nuove qualifiche.

     3. Nei confronti dei dipendenti di cui ai precedenti due commi si procede prima alla determinazione del nuovo stipendio spettante in conformità a quanto previsto nei precedenti artt. 40 e 51 e successivamente all'attribuzione dell'anzianità convenzionale ai sensi dei precedenti commi.

 

          Art. 97. Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

     1. Gli uffici provinciali che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli sulla base dei dati in possesso dell'ufficio personale e degli uffici che liquidano gli stipendi o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.

 

          Art. 98. Riconoscimento servizi.

     1. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, il termine per la presentazione di domande di riconoscimento servizi ai sensi degli artt. 15 e 16 della citata legge provinciale e successive modifiche, è riaperto per un periodo di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Al personale provinciale in servizio di ruolo presso l'Amministrazione provinciale alla data di entrata in vigore della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, il servizio non di ruolo precedentemente prestato con mansioni corrispondenti od analoghe presso l'Amministrazione provinciale è riconosciuto per intero agli effetti della progressione nel livello retributivo della qualifica funzionale di inquadramento.

 

          Art. 99.

     1. Gli assistenti sanitari non di ruolo, in servizio in Provincia di Bolzano presso i consultori della soppressa Opra Nazionale per Maternità e Infanzia, trasferiti ai sensi dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'art. 17 della legge provinciale 26 luglio 1978, n. 45, alla Provincia Autonoma di Bolzano, con effetto 1 gennaio 1976, sono inquadrati nella sesta qualifica funzionale del ruolo speciale del servizio di medicina preventiva materna e infantile, previo superamento, davanti ad apposita commissione da nominarsi dalla Giunta Provinciale, di un concorso interno secondo criteri che saranno fissati con deliberazione della Giunta medesima.

     2. Al medesimo personale è conservata, con riferimento alla data da cui ha effetto l'inquadramento l'anzianità di servizio non di ruolo nella misura riconosciuta dall'ente di provenienza, nonché il servizio prestato dal 1° gennaio 1976 in qualità di personale non di ruolo ai fini della progressione economica secondo l'ordinamento provinciale.

     3. Per il personale di cui al presente articolo è prorogato a tutti gli effetti il rapporto di servizio non di ruolo in atto fino al completo espletamento del suddetto concorso interno.

 

          Art. 100. Rinvio. [5]

 

          Art. 101. Abrogazione indennità e norme incompatibili.

     1. Con effetto dalla data di attribuzione degli stipendi di cui alla presente legge sono soppressi:

     - gli emolumenti a titolo di acconto di cui alla legge provinciale 9 maggio 1980, n. 9;

     - l'indennità di specializzazione di cui agli artt. 13 e 19 della legge provinciale 8 agosto 1978, n. 34.

     2. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque non compatibili con la presente legge.

 

          Art. 102.

     1. Fino alla ristrutturazione degli organici provinciali, i dipendenti provinciali distaccati all'ufficio organizzazione ai sensi del settimo comma dell'art. 11 della presente legge, possono essere sostituiti presso gli uffici di appartenenza mediante assunzioni provvisorie ai sensi delle norme provinciali vigenti in materia.

 

          Art. 103. Direzioni generali e ripartizioni.

     1. In attesa che con apposita legge vengano ordinate le strutture organizzative al livello di direzione generale e di ripartizione, le attività di cui al secondo e terzo comma dell'art. 8 della presente legge sono svolte dalle strutture organizzative previste dall'ordinamento precedente.

 

          Art. 104. Consiglio per l'organizzazione e il personale.

     1. Fino a quando non sia provveduto alla nomina del Consiglio per l'organizzazione ed il personale di cui all'art. 16 della presente legge rimangono in vigore le disposizioni dell'art. 56 della legge provinciale 21-2-1972, n. 4, e successive modifiche, e dell'art. 13 della legge provinciale 12-7-1974, n. 2.

     2. Con la nomina del Consiglio per l'organizzazione e il personale di cui al precedente comma sono soppressi i Consigli di amministrazione di cui alle leggi provinciali vigenti.

     3. Fino a quando non si sia provveduto alla nomina del Consiglio per l'organizzazione ed il personale di cui all'art. 16 della presente legge, le attribuzioni attribuite al Consiglio stesso dell'art. 17, nonché dall'art. 108 della presente legge sono esercitate dal Consiglio di amministrazione di cui all'art. 56 della legge provinciale 21-2-1972, n. 4, e successive modifiche.

 

          Art. 105. Direttori generali ed ispettori generali.

     1. In prima attuazione della presente legge le funzioni di direttore generale della Segreteria della Giunta Provinciale, della Ragioneria Generale e della Direzione Generale dei servizi agrari e forestali e le funzioni di direttore delle ripartizioni, con esclusione delle ripartizioni poste alle dipendenze di una Direzione generale, sono affidate ai dipendenti provinciali appartenenti alle qualifiche di direttore generale e ispettore generale già preposti alle corrispondenti strutture secondo l'ordinamento precedente.

     2. Fino a nuova regolamentazione delle strutture organizzative a livello di direzione generale e ripartizione, i dipendenti provinciali appartenenti alle qualifiche di ispettore generale ed equiparate preposti alle strutture organizzative istituite con legge ed indicate all'allegato B, nonché il vice -segretario della Giunta Provinciale esercitano le funzioni loro demandate dalla legislazione vigente e, in quanto compatibili, le funzioni previste dal secondo comma dell'art. 30 della presente legge.

     3. In deroga a quanto stabilito all'art. 8 della presente legge, e fino a nuova regolamentazione, sono poste alle dipendenze delle strutture organizzative di cui al secondo e terzo comma precedente gli uffici indicati all'allegato B.

     4. Ai dipendenti provinciali che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di ispettore generale e equiparate e non siano preposti ad una ripartizione di cui al primo comma o ad una struttura organizzativa di cui al secondo e terzo comma, possono essere affidati, con decreto dell'Assessore al personale, su conforme deliberazione della Giunta Provinciale, la direzione di un ufficio o l'incarico di coordinamento delle attività di due o più uffici nell'ambito della ripartizione o delle strutture organizzative di cui al secondo e terzo comma alle quali sono addetti.

     5. I dipendenti provinciali di cui ai commi precedenti hanno la facoltà di continuare ad usare la precedente qualifica.

     6. L'ufficio personale della Provincia, istituito con legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, assume la denominazione di Ispettorato al personale.

     7. Il direttore generale preposto alla Ragioneria Generale svolge le funzioni previste dalla legge provinciale 26-4-1980, n. 8.

     8. Il direttore generale dei servizi agrari e forestali svolge le funzioni di coordinamento previste dall'art. 3 della legge provinciale 24-3-1977, n. 11.

     9. I direttori generali di cui ai precedenti commi 7 e 8 coadiuvano il direttore generale di cui all'art. 29 nell'espletamento delle funzioni di sua competenza e lo sostituiscono nei casi di assenza o impedimento, limitatamente ai compiti di cui al terzo comma del citato art. 29.

     10. Fino a nuova regolamentazione delle strutture organizzative a livello di direttore generale e di ripartizione i posti di dirigente di cui al primo e secondo comma del presente articolo che si rendono definitivamente vacanti sono coperti con dirigenti di pari funzione da nominarsi secondo le modalità previste dall'art. 25 rispettivamente dall'art. 28 della presente legge. Ad essi spetta la corrispondente indennità di dirigenza di cui all'art. 47 della presente legge. I relativi incarichi scadono con la prima successiva scadenza quadriennale prevista per i direttori di ufficio.

     11. Per settori d'attività omogenei nell'ambito delle direzioni generali e delle ripartizioni di cui al primo comma o delle strutture organizzative di cui al secondo e terzo comma, e fino a nuova regolamentazione generale e ripartizione, il rispettivo dirigente può delegare, previa autorizzazione della Giunta Provinciale, sentiti l'assessore o gli assessori competenti, il coordinamento del settore d'attività ad uno dei direttori di ufficio nominati all'interno di detto settore. Il settore d'attività omogeneo deve comprendere almeno due uffici.

 

          Art. 106. Ruolo ad esaurimento per i direttori d'ufficio.

     1. I direttori di prima classe delle scuole professionali ed agrarie, di ruolo all'entrata in vigore della presente legge, nonché il direttore dell'ufficio statistica nominati ai sensi dell'art. 17 della legge provinciale del 20 giugno 1980, n. 23, sono collocati nel ruolo ad esaurimento per i direttori d'ufficio. A detto personale spetta a partire dalla data di nomina dei direttori d'ufficio di cui agli artt. 25 e 108 della presente legge, l'indennità per i direttori d'ufficio prevista dall'art. 47 della presente legge per tutto il tempo nel quale svolgono queste funzioni.

 

          Art. 107. Nomina dei direttori d'ufficio.

     1. In prima applicazione della presente legge i periodi di effettivo servizio richiesti dall'art. 24 lett. c), per l'accesso alla funzione di direttore d'ufficio, sono ridotti a 18 mesi per gli appartenenti alla settima qualifica funzionale o corrispondente ex qualifica di appartenenza rispettivamente a 4 anni per gli appartenenti alla sesta qualifica funzionale o corrispondente ex qualifica di appartenenza.

 

          Art. 108. Prima nomina dei dirigenti.

     1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge viene pubblicato, con deliberazione della Giunta Provinciale, l'elenco dei posti dirigenziali da coprire nel successivo quadriennio.

     2. In prima applicazione della presente legge e fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 25 i dirigenti sono nominati dalla Giunta Provinciale, su proposta dell'assessore o degli assessori competenti, sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale.

 

          Art. 109. Ricostruzione carriera personale in aspettativa per mandato politico.

     1. Le qualifiche ad esaurimento di cui agli artt. 51 e 106 della presente legge trovano applicazione anche ai fini della ricostruzione di carriera e relativo inquadramento in soprannumero previsti dall'art. 3 della legge provinciale 5 giugno 1978, n. 26, per il personale ivi contemplato.

 

          Art. 110. Personale addetto alla formazione professionale.

     1. Al personale insegnante vincitore del concorso interno bandito ai sensi del secondo comma dell'art. 38 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, e successivamente inquadrato nel ruolo del personale addetto alla formazione professionale provinciale, gli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento sono retrodatati all'1-10-1976.

 

          Art. 111.

     1. Al personale dell'IPAI spetta per il servizio di turno notturno un'indennità da stabilirsi con deliberazione della Giunta Provinciale entro i limiti massimi previsti per indennità similari del personale ospedaliero.

 

          Art. 112.

     1. La Giunta Provinciale è autorizzata a rimborsare parzialmente o totalmente le spese telefoniche al personale provinciale che in base alle proprie funzioni è richiesta la reperibilità in ogni momento.

     2. Le singole funzioni che possono dar luogo al rimborso e le singole misure massime del rimborso saranno fissate con regolamento di esecuzione alla presente legge.

 

          Art. 113.

     1. Il personale a suo tempo assunto e pagato a lista paga, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che di fatto svolga da almeno cinque anni mansioni impiegatizie proprie della carriera esecutiva, può partecipare ai concorsi pubblici che saranno banditi per la qualifica di coadiutore, compreso quello previsto dal precedente art. 57, purché in possesso dei prescritti requisiti ed in esenzione dai limiti di età .

     2. In sede di eventuale nomina in ruolo in prova, il servizio in precedenza prestato con le suddette mansioni è riconosciuto nella misura massima di anni quattro ai fini dell'ulteriore progressione nel relativo livello retributivo.

 

          Art. 114.

     1. Con decorrenza 1° luglio 1979 il quarto comma dell'art. 70 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è abrogato.

     2. Con decorrenza 1° luglio 1979 il primo comma dell'art. 70 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è sostituito dal seguente:

     "Al personale assunto definitivamente in ruolo ai sensi dell'art. 66 vengono riconosciuti, agli effetti dello sviluppo della carriera, sei anni del servizio prestato alle dipendenze dello Stato, nonché il servizio maturato alle dipendenze dello Stato nel parametro 443".

 

          Art. 115. Modifica stipendi iniziali.

     1. Fermo restando l'inquadramento nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'art. 37 della presente legge, a decorrere dalla data di applicazione dei nuovi stipendi iniziali previsti dal rinnovo contrattuale per il periodo 1979-1981 relativo al personale docente e non docente della scuola primaria e secondaria statale, gli stipendi iniziali annui lordi del personale provinciale di cui al primo comma del precedente art. 42, sono sostituiti dai seguenti:

primo livello

L. 2.413.800

secondo livello

2.682.000

terzo livello

3.060.000

quarto livello

3.600.000

quinto livello

3.960.000

sesto livello

4.500.000

settimo livello

5.400.000

ottavo livello

6.300.000

 

          Art. 116. Norma finale.

     1. In tutti i casi in cui la presente legge, in sede di inquadramento nelle qualifiche funzionali, assicura al personale in servizio un trattamento economico di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento, la determinazione dello stesso va operata tenendo conto dell'indennità di cui all'art. 45.

 

Titolo XII

Norme finanziarie

 

          Art. 117. Norme finanziarie.

     1. La maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1981, in considerazione dell'acconto concesso al personale con legge provinciale 9 maggio 1980, n. 9, è valutata in complessive 11.250 milioni, di cui 2.250 milioni per arretrati relativi all'anno 1979, 4.500 milioni per arretrati relativi all'anno 1980 e 4.500 milioni per la competenza propria dell'anno 1981.

     2. Alla copertura dell'onere di 11.250 milioni, indicato al comma precedente, a carico dell'esercizio finanziario 1981, si provvede come segue:

     - per 4.500 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981 (partita n. 1 dell'allegato n. 3 al bilancio);

     - per 6.750 milioni, mediante utilizzo di un'ulteriore quota, di pari importo, dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1980, nel quale sono confluite le economie di precedenti bilanci a fronte di accantonamenti sugli appositi fondi globali per l'ordinamento degli uffici e del personale.

     3. Alla copertura dell'onere a carico degli esercizi successivi, valutato in 4.500 milioni all'anno, si provvede con le disponibilità previste dal bilancio pluriennale della Provincia.

     4. Gli stanziamenti di bilancio autorizzati dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1981 sono iscritti per 10.000 milioni in aumento sul capitolo 12100 e per 1.250 milioni in aumento sul capitolo 102100 dello stato di previsione della spesa, concernente il fondo di riserva per spese obbligatorie. Da quest'ultimo capitolo saranno prelevati, con la procedura indicata all'art. 18 della legge provinciale di contabilità , gli importi occorrenti in relazione al fabbisogno accertato sui singoli capitoli di spesa.

 

          Art. 118. Variazioni al bilancio.

     1. Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981 sono introdotte le seguenti variazioni:

     Stato di previsione dell'entrata

     in aumento:

     Avanzo dell'esercizio precedente L. 6.750.000.000

     Stato di previsione della spesa

     in aumento:

     Cap. 12100 - Assegni fissi e competenze accessorie al personale, compresi oneri previdenziali ed assistenziali

     competenza L. 10.000.000.000

     cassa L. 10.000.000.000

     Cap. 102100 - Fondo di riserva per spese obbligatorie (art. 18 della legge provinciale di contabilità)

     competenza L. 1.250.000.000

     cassa L. 1.250.000.000

     in diminuzione:

     Cap. 102115 - Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese correnti)

     competenza L. 4.500.000.000

     cassa L. 4.500.000.000

     Cap. 102110 - Fondo di riserva di cassa (art. 21 della legge provinciale di contabilità)

     L. 6.750.000.000

     2. Le variazioni alle previsioni di competenza per l'anno finanziario 1981, indicate al comma precedente, si intendono contestualmente introdotte nel bilancio pluriennale 1981-1983.

     3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1981-1983, la previsione indicata alla sezione 1, settore 2, lettera a) 1, per il biennio 1982-1983, è aumentata di 9.000 milioni e la previsione indicata per lo stesso periodo alla lettera b) 1 è ridotta di pari importo.

 

          Art. 119.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino -Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

ALLEGATO A

Denominazione degli uffici e compiti degli uffici [6]

 

     I) SEGRETERIA DELLA GIUNTA PROVINCIALE

     1. Ufficio legale e legislativo

     Trattazione degli affari contenziosi e rappresentanza e difesa dell'amministrazione provinciale rapporti con l'Avvocatura dello Stato e con eventuali difensori esterni

     Consulenza e pareri in materia legale, giuridico -amministrativa e legislativa

     Pareri su liti, transazioni e contratti

     Studio, revisione e coordinamento dei disegni di legge e degli schemi di regolamento

     Raccolta e documentazione delle leggi e regolamenti

     Redazione di testi unici di leggi e regolamenti

     2. Ufficio contratti

     Tenuta del repertorio degli atti rogati dal Segretario della Giunta

     Elaborazione di schemi -tipo di contratti, disciplinari, concessioni e capitolati d'oneri in uso alle ripartizioni

     Preparazione di contratti non attribuiti alla competenza delle ripartizioni

     Controllo e registrazione fiscale degli atti registrati

     Contenzioso inerente agli affari contrattuali

     Raccolta di tutti i contratti, concessioni e disciplinari d'oneri

     Ricorsi tributari, denunce e comunicazioni fiscali

     3. Ufficio affari generali della segreteria

     Affari relativi ai compiti istituzionali della

     Giunta Provinciale

     Riscontro preliminare degli atti da sottoporre alla Giunta Provinciale; predisposizione ordini del giorno, convocazione sedute della Giunta Provinciale e relativa assistenza; adempimenti e comunicazioni successive

     Raccolta ufficiale atti GP, rilascio relative copie e tenuta registri Invio atti GP alla registrazione; riscontro rilievi e relative risposte, coordinamento dei rapporti con l'organo di controllo

     Affari generali amministrativi non attribuiti ad altri uffici o servizi

     Servizi centrali di protocollo, spedizione ed archivio

     Gestione dei servizi ausiliari amministrativi comuni

     4. Ufficio assunzioni e concorsi

     Reclutamento del personale provinciale e espletamento dei relativi concorsi con esclusione del personale addetto all'istruzione pubblica ed alla formazione professionale provinciale e del personale docente ed assistente delle scuole professionali e materne

     5. Ufficio amministrazione ruoli amministrativi e speciali

     Stato giuridico e trattamento economico del personale provinciale appartenente al ruolo amministrativo generale, nonché ai ruoli speciali con esclusione dei ruoli speciali del personale addetto all'istruzione pubblica ed alla formazione professionale provinciale e quelli del personale docente ed assistente delle scuole professionali e materne

     6. Ufficio amministrazione personale scuole materne

     Incarichi, assunzioni, concorsi, stato giuridico e trattamento economico del personale delle scuole materne: per quanto riguarda l'amministrazione del personale delle scuole materne di loro competenza l'ufficio dipende funzionalmente rispettivamente dal sovraintendente e dagli intendenti scolastici[7].

     7. Ufficio amministrazione personale non insegnante delle scuole

     Incarichi, assunzioni, concorsi, stato giuridico e trattamento economico dei dipendenti dei ruoli speciali del personale amministrativo addetto all'istruzione pubblica ed alla formazione professionale provinciale

     8. Ufficio previdenza sociale e pensioni

     Trattamento previdenziale e di quiescenza di tutto il personale provinciale

     9. Ufficio stipendi

     Trattamento economico di tutto il personale provinciale in attività di servizio ed in quiescenza

     Adempimenti concernenti il trattamento previdenziale ed assistenziale di tutto il personale provinciale in attività di servizio

     Adempimenti fiscali quale sostituto d'imposta

     10. Ufficio organizzazione e formazione del personale

     Mansionario e profili professionali

     Analisi delle strutture organizzative dell'amministrazione

     Analisi del fabbisogno e dell'impiego del personale provinciale

     Formazione, addestramento, aggiornamento, qualificazione, specializzazione e riqualificazione del personale provinciale

     Organizzazione ed attuazione di corsi di aggiornamento, specializzazione, qualificazione e riqualificazione

     Analisi delle domande per gli incarichi dirigenziali

     Relazione annuale sul personale provinciale

     11. Ufficio statistiche e studi - Sistema informativo provinciale

     Raccolta sistematica, aggiornamento ed elaborazione di tutti i dati e di tutte le informazioni interessanti la statistica e la pianificazione provinciale, comprensoriale e comunale ed i vari servizi provinciali

     Realizzazione e gestione del sistema informativo provinciale

     Gestione del centro meccanografico dell'ufficio

     Programmazione e coordinamento EDP

     Integrazione funzionale del sistema informativo provinciale con i centri di elaborazione dati dell'amministrazione provinciale e di altri enti pubblici

     12. Ufficio statistiche e studi - Indagini statistiche e studi

     Esecuzione di tutte le rilevazioni disposte dall'ISTAT o da altre amministrazioni statali rientranti nelle materie di competenza provinciale (organo periferico dell'ISTAT)

     Esecuzione di indagini, censimenti e rilevazioni statistiche per conto proprio

     Documentazione, pubblicazioni e ricerche concernenti la situazione ed i fatti sociali, culturali ed economici della Provincia

     Predisposizione di elementi statistici per i documenti e le relazioni programmatiche

     Esecuzione di lavori statistici per conto di terzi Informazione Coordinamento delle attività statistiche nell'ambito provinciale

     II) RIPARTIZIONE I -PRESIDENZA DELLA GIUNTA PROVINCIALE

     13. Ufficio affari del Gabinetto

     Rapporti con il Governo centrale ed il Commissario del Governo nelle questioni attinenti all'autonomia provinciale

     Cerimoniale

     Adempimenti per la promulgazione delle leggi provinciali e per la emanazione dei regolamenti

     Riconoscimento di persone giuridiche private a carattere locale

     Apertura e trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale, provinciale e regionale

     Richiesta di intervento e assistenza della polizia ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni

     14. Ufficio polizia amministrativa

     Rappresentazioni teatrali e cinematografiche, esposizioni, spettacoli e trattenimenti pubblici, per quanto attiene alla pubblica sicurezza

     Esercizi pubblici, ostelli per la gioventù , campeggi, villaggi turistici, case per ferie, foresterie, ristori di campagna e affittacamere

     Agenzie, tipografie, sale da gioco, impianti sportivi, stabilimenti di bagno, autorimesse e mestieri girovaghi Polizia locale, urbana e rurale

     15. Ufficio di Roma

     Adempimenti per l'amministrazione provinciale presso organi ed uffici dello Stato a Roma

     16. Ufficio mercato del lavoro

     Assistenza e orientamento dei lavoratori nel collocamento

     Controllo sul collocamento

     Libretto di lavoro

     Osservatorio del mercato del lavoro

     Applicazione della legge sull'occupazione giovanile

     Assistenza in favore degli emigrati e dei frontalieri

     Adempimenti connessi con l'attuazione della proporzionale negli uffici statali siti nella provincia

     17. Ufficio questioni linguistiche

     Traduzione delle norme giuridiche emanate dalla Provincia, nonché degli atti amministrativi destinati alla generalità dei cittadini

     Adempimenti atti a garantire il corretto uso del linguaggio giuridico ed amministrativo nell'ambito dell'amministrazione provinciale

     Adempimenti connessi con l'attuazione del bilinguismo

     Adempimenti per l'equiparazione delle lingue

     18. Ufficio stampa e relazioni pubbliche

     Informazione circa l'attività del Consiglio provinciale, della Giunta Provinciale, degli uffici e delle strutture della Provincia

     Relazioni pubbliche

     Attività di consulenza per il cittadino nei settori di competenza provinciale e accettazione di reclami

     III) RIPARTIZIONE II -ENTI LOCALI

     19. Ufficio affari generali e sanità

     Esame di legittimità e di merito dei provvedimenti

     Controllo sostitutivo

     Consulenza, assistenza e potere di inchiesta

     Esame e decisioni su ricorsi

     Provvedimenti contingibili ed urgenti (i compiti si riferiscono ai settori affari generali, previdenza sociale e sanità , personale)

     20. Ufficio urbanistica ed edilizia pubblica

     Esame di legittimità e di merito dei provvedimenti

     Controllo sostitutivo

     Consulenza, assistenza e potere di inchiesta

     Esame e decisioni su ricorso

     Provvedimenti contingibili ed urgenti

     21. Ufficio lavori pubblici

     Esame di legittimità e di merito dei provvedimenti

     Controllo sostitutivo

     Consulenza, assistenza e potere di inchiesta

     Esame e decisioni su ricorsi

     Provvedimenti contingibili ed urgenti

     22. Ufficio finanze e ragioneria

     Esame di legittimità e di merito dei provvedimenti

     Controllo sostitutivo

     Consulenza, assistenza e potere di inchiesta

     Esame e decisioni su ricorsi

     Provvedimenti contingibili ed urgenti

     IV) RIPARTIZIONE III - ISTRUZIONE PUBBLICA ED ATTIVITA' CULTURALI IN LINGUA TEDESCA E LADINA

     23. Ufficio affari generali e legislazione scolastica

     Affari amministrativi e generali

     Affari scolastici in genere

     Legislazione scolastica e documentazione

     Istruttoria per il riconoscimento di titoli di studio

     Questioni inerenti alla formazione universitaria

     Ordinamento organi collegiali delle scuole

     Programmazione e studio processi formativi; statistica ed elaborazione dati

     Programmazione edilizia scolastica, istituzione e soppressione di scuole

     Piani sperimentazione scolastica

     Bilancio

     Centro meccanografico

     Calendario scolastico

     Redazione rivista dell'Assessorato

     24. Ufficio affari amministrativi scolastici

     Finanziamento per il funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole

     Approvazione bilanci di previsione, variazioni e conti consuntivi delle scuole

     Funzione ispettiva sulla contabilità delle scuole

     Convitti e residenze studentesche: contributi per la costruzione, l'ampliamento e la fornitura di arredamento ed attrezzature

     Manutenzione ed arredamento di edifici scolastici, nonché loro utilizzazione

     Servizio per lo sport scolastico

     Segreteria delle commissioni relative ai compiti dell'ufficio

     25. Ufficio attività culturali e cineteca provinciale

     Promozione e finanziamento delle attività culturali, scientifiche ed artistiche in genere

     Segreteria delle consulte culturali attinenti all'ufficio

     Programmazione e gestione diretta di iniziative culturali

     Contributi per costruzione ed arredamento di locali destinati a scopi culturali

     Contributi per attività culturali

     Finanziamento e controllo delle istituzioni culturali (musei, biblioteche, centri di studio, istituto per l'educazione musicale, istituto ladino di cultura ecc.) e della RAS

     Indagini conoscitive e programmazione

     Acquisto, prestito ed assistenza di attrezzature audiovisive, nonché consulenza tecnica ed addestramento per l'utenza

     Manifestazione ed assistenza pedagogico - didattica audiovisive nel settore scolastico ed extrascolastico

     Manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali con mezzi radiotelevisivi nell'ambito delle competenze del DPR 691 del 1° novembre 1973

     Cineteca e servizio audiovisivi[8];

     Interventi in favore delle proiezioni filmiche di qualità[9].

     26. Ufficio assistenza scolastica ed universitaria

     Affari generali dell'assistenza scolastica

     Borse di studio per alunni delle scuole dell'obbligo e per studenti delle scuole di istruzione secondaria di II grado ed artistica

     Borse di studio per studenti universitari

     Borse di studio e sussidi per frequentanti di corsi di specializzazione e di perfezionamento

     Libri di testo

     Refezione scolastica

     Trasporto alunni

     Assicurazione d'infortunio degli alunni e di responsabilità civile per il personale delle scuole

     Contributi per la gestione di convitti e di residenze studentesche

     Misure di assistenza scolastica per handicappati

     27. Ufficio orientamento scolastico e professionale

     Informazione generica e consulenza nell'ambito scolastico, professionale ed economico -lavorativo

     Orientamento, informazione, consulenza ed esami psicodiagnostico -attitudinali per i giovani delle scuole secondarie e professionali, nonché per i giovani in situazioni specifiche di disadattamento

     Assistenza ai giovani in cerca di posti di apprendistato

     Consulenza per adulti che intendono riqualificarsi

     Orientamento per l'inserimento o la riabilitazione professionale di invalidi ed handicappati Determinazione di idoneità professionale per partecipanti a corsi di addestramento professionale di base o di specializzazione

     Ricerca, documentazione e cura di pubblicazioni

     Collaborazione con scuole, istituzioni di addestramento e promozione professionale e con istituzioni nel campo sociale ed economico

     28. Ufficio educazione per gli adulti e per le biblioteche

     Programmazione, documentazione, ricerche e statistica

     Promozione, finanziamento, gestione, coordinamento, informazione, consulenza e assistenza

     Formazione e aggiornamento dei collaboratori

     Assistenza ai comitati per l'educazione per gli adulti a livello comunale

     Servizi tecnici centrali a favore delle biblioteche

     Educazione alla lettura

     Segreteria delle consulte provinciali attinenti all'ufficio

     29. Ufficio antichità e belle arti Affari generali

     Bilancio ed esercizio finanziario

     Revisione e tenuta degli elenchi dei beni immobili del patrimonio storico, artistico e popolare Inventarizzazione dei beni mobili del patrimonio storico, artistico e popolare

     Sistemazione e gestione del museo archeologico -storico -artistico Castel Tirolo Scavi archeologici e conservazione dei reperti

     Rilievi e restauri con propri mezzi su beni culturali mobili ed immobili

     Autorizzazione di interventi di risanamento e restauro di beni culturali vincolati e loro sorveglianza

     Consulenza di manutenzione e restauro di beni culturali non soggetti a vincolo

     Concessione di contributi per la conservazione e la tutela di beni culturali vincolati

     Documentazione fotografica e tenuta dell'archivio fotografico Ispezione consulenza musei pubblici e collezioni private

     30. Ufficio archivi, biblioteche storiche ed etnografia

     Gestione dell'archivio provinciale

     Controllo e sorveglianza degli archivi pubblici e privati

     Consulenza degli archivi nel riordinamento e nella manutenzione

     Inventarizzazione delle biblioteche storiche

     Restauro documenti

     Fotodocumentazione dei beni archivistici e librari

     Deliberazioni sulla denominazione di luoghi e strade provinciali

     Toponomastica provinciale

     Gestione del museo etnografico provinciale

     Ricerche scientifiche sull'etnografia provinciale

     31. Ufficio scuole materne ed attività educative in genere, nonché attività per i giovani

     Affari generali scuole materne

     Istituzione, chiusura e soppressione di scuole materne

     Piani di finanziamento e contributi per la costruzione, l'arredamento e la sistemazione di scuole materne

     Contributi a Comuni ed Enti privati per la gestione di scuole materne

     Orientamenti, programmi e promozione di sperimentazioni

     Corsi di perfezionamento e di aggiornamento del personale di scuola materna, studi, ricerche e sperimentazioni

     Assegnazioni e contributi a Comuni ed Enti privati per spese di materiale didattico e ludico

     Assicurazione dei bambini e del personale di scuola materna, nonché misure assistenziali

     Promozione e finanziamento delle attività educative in genere e scientifiche

     Programmazione, gestione diretta ed iniziative educative

     Cura di pubblicazioni

     Promozione e programmazione, nonché finanziamento del bilinguismo

     Promozione, programmazione, nonché finanziamento dell'aggiornamento del personale direttivo ed insegnante delle scuole di ogni ordine e grado

     Ordinamento e rapporti con gli Istituti di ricerca e sperimentazione

     Concessione di contributi per attività educative in genere

     Promozione, programmazione, coordinamento e finanziamento delle attività per i giovani

     Consultazione ed assistenza delle istituzioni per i giovani; formazione ed aggiornamento dei relativi collaboratori nonché attuazione di manifestazioni modello

     Indagini conoscitive e programmazione nonché statistica

     32. Direzione scuola professionale provinciale, Silandro

     Andamento didattico, educativo, amministrativo e disciplinare dell'istituto con l'ausilio del collegio degli insegnanti

     Rapporti con i datori di lavoro e le famiglie degli alunni od apprendisti

     Funzioni didattiche

     33. Direzione scuola professionale provinciale, Merano

     Andamento didattico, educativo, amministrativo e disciplinare dell'istituto con l'ausilio del collegio degli insegnanti

     Rapporti con i datori di lavoro e le famiglie degli alunni od apprendisti

     Funzioni didattiche

     34. Direzione scuola professionale provinciale sezione alberghiera, Bolzano

     Andamento didattico, educativo, amministrativo e disciplinare dell'istituto con l'ausilio del collegio degli insegnanti

     Rapporti con i datori di lavoro e le famiglie degli alunni od apprendisti

     Funzioni didattiche

     Direzione convitto

     35. Direzione scuola professionale provinciale sezione commercio, Bolzano

     Andamento didattico, educativo, amministrativo e disciplinare dell'istituto con l'ausilio del collegio degli insegnanti

     Rapporti con i datori di lavoro e le famiglie degli alunni od apprendisti

     Funzioni didattiche

     36. Direzione scuola professionale provinciale sezione industria, artigianato e grafici, Bolzano

     Andamento didattico, educativo, amministrativo e disciplinare dell'istituto con l'ausilio del collegio degli insegnanti

     Rapporti con i datori di lavoro e le famiglie degli alunni od apprendisti

     Funzioni didattiche

     37. Direzione scuola professionale provinciale, Bressanone

     Andamento didattico, educativo, amministrativo e disciplinare dell'istituto con l'ausilio del collegio degli insegnanti

     Rapporti con i datori di lavoro e le famiglie degli alunni od apprendisti

     Funzioni didattiche

     38. Direzione scuola professionale provinciale, Brunico

     Andamento didattico, educativo, amministrativo e disciplinare dell'istituto con l'ausilio del collegio degli insegnanti

     Rapporti con i datori di lavoro e le famiglie degli alunni od apprendisti

     Funzioni didattiche

     39. Direzione corsi per handicappati

     Andamento didattico, educativo e problemi amministrativi e disciplinari dei corsi con l'ausilio del collegio degli insegnanti

     Organizzazione dell'attività nei corsi, centri e convitti secondo criteri pedagogico -sociali e tecnici

     Assunzione e demissione degli handicappati nei e dai corsi, centri e convitti

     Assistenza agli handicappati nella ricerca di un posto di lavoro adatto - Consulenza ai genitori degli handicappati

     V) INTENDENZA SCOLASTICA PER LA SCUOLA IN LINGUA TEDESCA

     40. Ufficio affari generali

     Affari generali, legali e documentazione

     Ordinamento scolastico e coordinamento degli uffici Affari attinenti ai titoli di studio italiani ed esteri delle scuole di ogni ordine e grado

     Sperimentazioni scolastiche

     Adozione libri di testo

     Vigilanza sul regolare funzionamento degli organi collegiali e delle elezioni scolastiche e nomina dei consigli d'istituto

     Affari legali attinenti alle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche

     Servizio trasmissione dati del Ministero per la Pubblica Istruzione

     Servizio educazione fisica

     Promozione, vigilanza e consulenza didattica e pedagogica della scuola

     Aggiornamento culturale e professionale del personale direttivo ed insegnante

     Coordinamento contenzioso personale docente

     Scuole e classi speciali e classi cooperative, integrazione scolastica di alunni handicappati

     Prevenzione tossicodipendenze

     Scuola popolare statale

     41. Ufficio scuole materne ed elementari

     a) Scuole materne

     Amministrazione del personale ispettivo, direttivo, docente, assistente delle scuole materne nel rispetto della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36; l'amministrazione del personale avviene tramite l'ufficio unico di cui al n. 6 del presente allegato

     Vigilanza ed assistenza didattica e pedagogica delle scuole materne

     b) Scuole elementari

     Affari amministrativi

     Organico

     Assunzione e trattamento giuridico ed economico del personale in servizio

     Trasferimenti, assegnazioni provvisorie e comandi

     Trattamento di quiescenza e di previdenza Insegnamento religioso

     Esami e certificati

     Segreteria del Consiglio Scolastico Provinciale

     42. Ufficio scuole medie

     Affari amministrativi

     Organico

     Assunzione e trattamento giuridico ed economico del personale in servizio

     Trasferimenti, assegnazioni provvisorie e comandi

     Trattamento di quiescenza e di previdenza

     Esami, diplomi e certificati

     Albo professionale

     Insegnamento religione

     43. Ufficio scuole medie superiori

     Affari amministrativi

     Organico

     Assunzioni e trattamento giuridico ed economico del personale in servizio

     Trasferimenti, assegnazioni provvisorie e comandi

     Trattamenti di quiescenza e di previdenza

     Esami, diplomi e certificati

     Albo professionale

     Insegnamento religione

     44. Ufficio ragioneria

     Gestione dei fondi statali per le singole istituzioni scolastiche

     Affari fiscali e sociali

     Conteggio e liquidazione, rispettivamente controllo degli stipendi ed indennità varie

     Rendicontazione della contabilità generale e speciale

     Amministrazione del patrimonio e servizio economato

     Gestione depositi provvisori

     Vigilanza e controllo, per quanto di competenza, sugli atti relativi ai bilanci delle scuole di ogni ordine e grado

     Assegnazione fondi statali alle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica

     VI) INTENDENZA SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELLE LOCALITA' LADINE

     45. Ufficio affari generali, amministrativi e ragioneria

     Affari generali e legali, documentazione

     Ordinamento scolastico

     Adozione libri di testo

     Sperimentazione scolastica

     Vigilanza sul regolare funzionamento degli organi collegiali

     Servizio trasmissione dati del Ministero della Pubblica Istruzione

     Servizio di educazione fisica

     Vigilanza, consulenza e promozione didattica e pedagogica delle scuole di ogni ordine e grado

     Aggiornamento culturale e professionale del personale direttivo e docente

     Trattamento giuridico, economico e di quiescienza del personale di ruolo e non di ruolo delle scuole elementari, medie e superiori

     Trattamento problemi giuridici ed amministrativi delle scuole di ogni ordine e grado, organici, esami

     Liquidazione, controllo e pagamento degli stipendi del personale docente

     Gestione fondi ministeriali, rendicontazione, vigilanza sulla gestione dei bilanci

     Amministrazione del personale ispettivo, direttivo, docente, assistente delle scuole materne nel rispetto della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36; l'amministrazione del personale avviene tramite l'ufficio unico di cui al n. 6 del presente allegato

     Vigilanza ed assistenza didattica e pedagogica delle scuole materne

     VII) RIPARTIZIONE IV -LAVORI PUBBLICI

     46. Ufficio affari generali

     Elaborazione e coordinamento di direttive tecniche

     Pianificazione, organizzazione e controllo

     Amministrazione del personale

     Attività per il funzionamento degli organi consultivi

     47. Ufficio affari amministrativi

     Servizio protocollo

     Gestione dell'albo dei costruttori

     Gestione dell'albo dei collaudatori

     Indizione gare per l'appalto dei lavori

     Attività contrattuale per incarichi a liberi professionisti

     Gestione capitoli del bilancio

     Tenuta repertorio dei contratti di cottimo

     Servizio mandati per le aperture di credito

     Raccolta legislazione e giurisprudenza in materia di lavori pubblici

     Attività amministrativa in materia di lavori pubblici per la parte non svolta dai relativi uffici tecnici

     Attività consultiva

     Servizio traduzioni

     48. Ufficio tecnico edilizia

     A Progettazione e direzione lavori per la costruzione e sistemazione di opere edili e delle opere accessorie

     Alta sorveglianza sull'attività professionale tecnica affidata a terzi

     Attività consultiva tecnica, accertamenti tecnici, collaudi

     Attività amministrativa connessa con la progettazione e la direzione lavori per la parte non svolta dall'ufficio affari amministrativi

     Accettazione denunce cementi armati

     49. Ufficio tecnico edilizia B

     Progettazione e direzione lavori per la costruzione e sistemazione di opere edili e delle opere accessorie

     Alta sorveglianza sull'attività professionale tecnica affidata a terzi

     Attività consultiva tecnica, accertamenti tecnici, collaudi

     Attività amministrativa connessa con la progettazione e la direzione lavori per la parte non svolta dall'ufficio affari amministrativi 50.

     Ufficio tecnico strade A

     Progettazione e direzione lavori per la costruzione e sistemazione di opere stradali e delle opere accessorie

     Alta sorveglianza sull'attività professionale tecnica affidata a terzi

     Attività consultiva tecnica, accertamenti tecnici, collaudi

     Attività amministrativa connessa con la progettazione e la direzione lavori per la parte non svolta dall'ufficio affari amministrativi

     51. Ufficio tecnico strade B

     Progettazione e direzione lavori per la costruzione e sistemazione di opere stradali e delle opere accessorie

     Alta sorveglianza sull'attività professionale tecnica affidata a terzi

     Attività consultiva tecnica, accertamenti tecnici, collaudi

     Attività amministrativa connessa con la progettazione e la direzione lavori per la parte non svolta dall'ufficio affari amministrativi

     52. Ufficio tecnico infrastrutture A

     Progettazione e direzione dei lavori per la costruzione e sistemazione di aree produttive e delle opere accessorie

     Alta sorveglianza sull'attività professionale tecnica affidata a terzi

     Attività consultiva tecnica, accertamenti tecnici, collaudi

     Attività amministrativa connessa con la progettazione e la direzione lavori per la parte non svolta dall'ufficio affari amministrativi

     53. Ufficio tecnico infrastrutture B

     Progettazione e direzione dei lavori per la costruzione e sistemazione di impianti di depurazione e impianti per lo smaltimento di rifiuti solidi e delle opere accessorie

     Alta sorveglianza sull'attività professionale tecnica affidata a terzi

     Attività consultiva tecnica, accertamenti tecnici, collaudi

     Attività amministrativa connessa con la progettazione e la direzione lavori per la parte non svolta dall'ufficio affari amministrativi

     54. Ufficio tecnico I zona

     Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade diretta a garantire la percorribilità e la sicurezza

     Progettazione e direzione lavori connesse con la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e con gli interventi dei cantieri provinciali a favore di terzi

     Gestione demaniale della rete stradale Attività amministrativa connessa con la progettazione e la direzione lavori per la parte non svolta dall'ufficio affari amministrativi

     55. Ufficio tecnico II zona Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade dirette a garantire la percorribilità e la sicurezza progettazione e direzione lavori connesse con la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e con gli interventi dei cantieri provinciali a favore di terzi Gestione demaniale della rete stradale

     Attività amministrativa connessa con la progettazione e la direzione lavori per la parte non svolta dall'ufficio affari amministrativi

     56. Ufficio tecnico III zona

     Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade dirette a garantire la percorribilità e la sicurezza

     Progettazione e direzione lavori connesse con la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e con gli interventi dei cantieri provinciali a favore di terzi

     Gestione demaniale della rete stradale

     Attività amministrativa connessa con la progettazione e la direzione lavori per la parte non svolta dall'ufficio affari amministrativi

     57. Ufficio tecnico IV zona

     Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade dirette a garantire la percorribilità e la sicurezza

     Progettazione e direzione lavori connesse con la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e con gli interventi dei cantieri provinciali a favore di terzi

     Gestione demaniale della rete stradale

     Attività amministrativa connessa con la progettazione e la direzione lavori per la parte non svolta dall'ufficio affari amministrativi

     58. Ufficio tecnico V zona

     Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade dirette a garantire la percorribilità e la sicurezza

     Progettazione e direzione lavori connesse con la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e con gli interventi dei cantieri provinciali a favore di terzi

     Gestione demaniale della rete stradale

     Attività amministrativa connessa con la progettazione e la direzione lavori per la parte non svolta dall'ufficio affari amministrativi

     59. Ufficio tecnico VI zona

     Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade dirette a garantire la percorribilità e la sicurezza

     Progettazione e direzione lavori connessa con la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e con gli interventi dei cantieri provinciali a favore di terzi

     Gestione demaniale della rete stradale

     Attività amministrativa connessa con la progettazione e la direzione lavori per la parte non svolta dall'ufficio affari amministrativi

     60. Ufficio manutenzione opere edili

     Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà o in locazione alla Provincia

     Progettazione e direzione lavori connesse con la manutenzione

     Attività amministrativa connessa con la progettazione e la direzione lavori per la parte non svolta dall'ufficio affari amministrativi

     61. Ufficio estimo

     Stima dei beni immobili e mobili, pareri di congruità , stati di consistenza e relativa attività amministrativa

     Alta sorveglianza sulla attività professionale tecnica affidata a terzi

     Attività consultiva

     62. Ufficio servizi tecnici comuni

     Rilievi topografici

     Elaborazione elettronica dati per l'attività degli uffici

     Statistica

     Gestione dell'inventario dei beni mobili

     63. Laboratorio prove materiali e servizio geologico

     Prove sui materiali per opere della Provincia e di terzi

     Verifiche tecniche sulle opere della Provincia

     Indagini e perizie geologiche per lavori della Provincia

     Alta sorveglianza sull'attività professionale geologica affidata a terzi

     Attività consultiva

     64. Ufficio espropri

     Espropriazione di immobili per conto della Provincia, di comuni e di terzi

     Attività amministrativa connessa

     Impegno e liquidazione delle indennità

     65. Ufficio promozione opere pubbliche

     Finanziamento e contributi per lavori pubblici di competenza dei comuni e di altri enti forniti di personalità giuridica

     VIII. RIPARTIZIONE V - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, COORDINAMENTO TERRITORIALE ED EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE, AMBIENTE E TRASPORTI

     66. Ufficio comprensoriale di urbanistica per il Comprensorio Val Pusteria/Valle Isarco

     Consulenza per i Comuni del comprensorio in materia della pianificazione urbanistica

     Pareri

     Controllo edilizio

     Espletamento delle mansioni del rappresentante della Provincia nelle commissioni edilizie comunali del comprensorio

     Elaborazione di piani urbanistici per i Comuni

     67. Ufficio comprensoriale di urbanistica per il Comprensorio Burgraviato/Val Venosta

     Consulenza per i Comuni del comprensorio in materia della pianificazione urbanistica

     Pareri

     Controllo edilizio

     Espletamento delle mansioni del rappresentante della Provincia nelle commissioni edilizie comunali del comprensorio

     Elaborazione di piani urbanistici per i Comuni

     68. Ufficio comprensoriale di urbanistica per il Comprensorio Bolzano/Oltre Adige/Bassa Atesina/Salto -Sciliar

     Consulenza per i Comuni del comprensorio in materia della pianificazione urbanistica

     Pareri

     Controllo edilizio

     Espletamento delle mansioni del rappresentante della Provincia nelle commissioni edilizie comunali del comprensorio

     Elaborazione di piani urbanistici per i Comuni

     69. Ufficio centrale di urbanistica

     Esame ed approvazione dei piani urbanistici dei Comuni e relative modifiche

     Esame dei piani di attuazione e di recupero e relative modifiche

     Coordinamento delle attività degli uffici comprensoriali

     Elaborazione di modelli tipo urbanistico

     Contributi per pianificazioni urbanistiche

     Segreteria per la Commissione urbanistica provinciale

     Concessioni edilizie in via sostitutiva

     Contributi per la conservazione del paesaggio agrario tradizionale

     Riduzione della distanza da strade pubbliche

     Aggiornamento dei piani urbanistici comunali ai piani paesaggistici

     Ampliamento qualitativo di esercizi alberghieri nel verde rurale

     Istruzione dei collaboratori tecnici

     Promozione di iniziative per la conoscenza dei problemi della pianificazione territoriale ed urbanistica

     70. Ufficio piano territoriale provinciale

     Elaborazione ed osservazione del piano territoriale provinciale

     Modifiche d'ufficio ai piani urbanistici comunali mediante inserimento di impianti nell'interesse dello Stato, della Provincia e delle comunità comprensoriali

     Elaborazione dei piani di attuazione delle zone per insediamenti produttivi di interesse provinciale

     Elaborazione e controllo dei piani territoriali e speciali a livello provinciale

     Elaborazione di studi, norme tecniche e modelli di pianificazione

     Amministrazione ed aggiornamento della cartografia della provincia

     71. Ufficio programmazione economica

     Elaborazione ed aggiornamento del piano economico provinciale (PEP)

     Collaborazione al controllo dei piani urbanistici sulla conformità con i principi del PEP

     Relazioni con la Regione e lo Stato nel settore della programmazione economica

     Segreteria del CESP e delle relative sottocommissioni

     Servitù militari

     Pubbliche relazioni

     72. Ufficio servizi legali ed amministrativi per l'urbanistica e la programmazione economica

     Affari amministrativi generali

     Esame ricorsi contro costruzioni

     Annullamento di concessioni edilizie illegittime ed indicazione delle relative sanzioni

     Contenzioso

     Rapporti con difensori esterni

     Consulenza giuridica ai Comuni

     Redazione di norme

     Esame dei regolamenti edilizi comunali e dei regolamenti comunali sulle riscossioni dei contributi di urbanizzazione

     Esame di convenzioni

     Tenuta ed aggiornamento dell'albo degli esperti in urbanistica

     73. Ufficio affari generali e ragioneria per l'edilizia abitativa agevolata

     Predisposizione dei programmi di intervento

     Segreteria del Comitato per l'edilizia residenziale

     Segreteria della Commissione di vigilanza

     Vigilanza sull'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata

     Redazione di norme

     Rapporti col Ministero dei lavori pubblici - CER

     Gestione fuori bilancio di tutti i mezzi per l'edilizia abitativa agevolata

     Approntamento dei rendiconti sulla gestione medesima

     74. Ufficio per la concessione di agevolazioni per i piccoli risparmiatori e per il recupero, nonché per la concessione del sussidio casa Istruttoria delle domande e predisposizione delle graduatorie per la concessione di contributi e mutui Impiego dei mezzi

     Rettifica periodica del reddito dei beneficiari per la determinazione dell'onere a carico degli stessi

     Gestione del sussidio casa

     75. Ufficio tecnico dell'edilizia agevolata

     Esame dei progetti al fine dell'ammissione alle provvidenze provinciali

     Controllo degli stati di avanzamento dei lavori

     Collaudi

     Dichiarazioni di inabitabilità

     76. Ufficio acquisizione aree edificabili

     Programmi pluriennali di attuazione per le zone di espansione

     Approvazione dei piani di attuazione per zone di espansione

     Costituzione delle comunioni ed attuazione delle divisioni materiali

     Domande di esproprio per l'edilizia abitativa agevolata Impiego del fondo di rotazione per acquisizione ed urbanizzazione delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata

     Controllo delle assegnazioni delle aree

     Consulenza, pareri, redazioni di norme

     77. Ufficio affari generali per la tutela dell'ambiente e del paesaggio

     Affari generali, legali ed amministrativi

     Consulenza giuridica

     Pareri vincolanti per gli uffici competenti relativi all'interpretazione delle leggi sulla tutela del paesaggio e dell'ambiente

     Ricorsi

     Controllo giuridico di tutti gli atti amministrativi

     Contenzioso

     Sanzioni amministrative

     Segreteria del Collegio per la tutela del paesaggio

     Servizio economato

     78. Ufficio idrografico e servizio prevenzione valanghe

     Misurazioni idrometriche e aggiornamento del catasto dei corsi d'acqua, dei bacini di superfici naturali ed artificiali, delle sorgenti e delle falde acquifere sotterranee

     Elaborazione di studi e collaudi di impianti ed opere connesse all'utilizzazione di acque pubbliche

     Osservazioni climatologiche

     Osservazioni glaciologiche comprendenti il catasto dei ghiacciai e gli studi dei deflussi glaciali

     Prevenzione valanghe comprendente l'emissione del bollettino, l'elaborazione del catasto e della carta delle valanghe, le osservazioni sul manto nevoso ed ogni altra iniziativa inerente al servizio

     Pubblicazioni dei periodici relativi ai dati meteo -nivo - metrici

     Rilievi morfologici e topografici dei bacini imbriferi, delle acque superficiali e sotterranee e dei tracciati di valanga

     Affari generali ed amministrativi

     79. Ufficio parchi naturali, conservazione della natura e restauro ambientale

     Parchi naturali (comprendente la gestione di ogni attività inerente alla realizzazione delle infrastrutture, al risanamento di danni ambientali, alla ricerca scientifica e alla diffusione della cultura naturalistica)

     Conservazione della natura comprendente ogni attività inerente alla protezione della flora e della fauna, di ambiti territoriali quali i biotopi di particolare pregio naturalistico, di monumenti naturali, alla ricerca scientifica e alla diffusione della cultura naturalistica

     Restauro e sistemazione ambientale comprendente ogni attività inerente al risanamento di danni ambientali, alla predisposizione di progetti vegetazionali, infrastrutture, ricreative o di altro tipo, ad interventi relativi al risanamento di specie arboree di particolare pregio

     80. Ufficio autorizzazioni paesaggistiche ed attività di controllo

     Predisposizione di ogni atto relativo alle autorizzazioni paesaggistiche

     Attività di controllo sulle violazioni di legge

     Segreteria della II Commissione provinciale per la tutela del paesaggio

     81. Ufficio pianificazione paesaggistica

     Individuazione vincoli paesaggistici (Parchi naturali, piani paesaggistici e vincoli paesaggistici comunali)

     Aggiornamento delle prescrizioni di ordine urbanistico contenute nei vincoli paesaggistici Studi e ricerche in materia di tutela del paesaggio

     Segreteria della I Commissione provinciale per la tutela del paesaggio

     82. Ufficio per la tutela contro l'inquinamento atmosferico ed acustico e per l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia Inquinamento atmosferico in ambiente aperto

     Attività riguardanti i controlli sulle emissioni di qualsiasi tipo, la loro prevenzione, nonché l'esame dei progetti ed il collaudo dei dispositivi di depurazione Inquinamenti dell'aria in ambienti chiusi comprendenti ogni attività diretta a garantire una idonea qualità dell'aria negli ambienti di lavoro

     Esame dei progetti, collaudi, controlli ed interventi di bonifica Inquinamento acustico, comprendente ogni attività diretta a garantire il contenimento dell'inquinamento acustico

     Criteri di misurazione e verifica dei requisiti acustici

     Attività diretta a disciplinare la prevenzione di incendi, la sicurezza degli impianti, il contenimento del consumo energetico e l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia in impianti generatori di calore

     83. Ufficio tutela delle acque Impianti di depurazione e relativi collettori

     Attività riguardante la prevenzione ed il controllo sull'inquinamento delle acque, l'esame dei progetti, collaudi degli impianti di depurazione e dei relativi collettori

     Piano provinciale per la raccolta e la depurazione delle acque

     Elaborazione canoni per i servizi di fognatura e di depurazione

     Provvidenze per la realizzazione degli impianti depurativi e dei collettori comprendente la elaborazione dei programmi annuali d'intervento

     Zone di rispetto. Determinazione delle relative aree e attività di controllo e vigilanza

     Gestione degli impianti consortili di depurazione.

     Attività di promozione ed assistenza

     84. Ufficio per la tutela del suolo Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi

     Attività riguardante la prevenzione ed il controllo sull'inquinamento del suolo, l'esame dei progetti ed il collaudo degli impianti

     Piano provinciale d'intervento per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi

     Provvidenze per la realizzazione di impianti di smaltimento e per l'approntamento dei servizi di raccolta e trasporto comprendente l'elaborazione dei programmi annuali d'intervento 85.

     Ufficio trasporti funiviari - servizi tecnici

     Esame dei progetti degli impianti da assegnare in concessione e relativi collaudi

     Attività di controllo e di polizia sull'osservanza delle norme provinciali e statali in materia

     Studi per la ricerca delle più adatte ed evolute tecnologie degli impianti

     Programma provinciale di trasformazione ed adattamento degli impianti e delle loro caratteristiche tecnologiche di portata

     Laboratorio di prove non distruttive di elementi meccanici degli impianti

     Esame dei progetti degli impianti funicolari aerei destinati al trasporto di cose o di persone e cose di interesse privato e relativi collaudi

     Formazione ed esame del personale addetto agli impianti

     86. Ufficio trasporti su strada - servizi tecnici

     Interventi su strade non pubbliche attraverso la realizzazione di particolari opere ed infrastrutture per renderle agibili all'uso di autoveicoli destinati ad attività speciali di trasporto

     Interventi per l'installazione di impianti fissi a favore dei servizi pubblici di trasporto

     Disciplina della circolazione del traffico riguardante il controllo della segnaletica stradale a norma delle leggi vigenti e attività di assistenza tecnica agli enti proprietari delle strade

     Assistenza e valutazione di ogni intervento tecnico relativo a programmi e progetti di nuove infrastrutture relative all'attività dei trasporti di interesse provinciale

     Controllo sullo stato di manutenzione del parco di autoveicoli assegnati in locazione ai concessionari e gestito in proprio

     La struttura, lo sviluppo e l'adeguamento della rete ferroviaria provinciale

     87. Ufficio affari generali trasporti

     Predisposizione di ogni atto relativo alla concessione di linee di trasporto funiviario di interesse pubblico o privato e di autoservizi di linea e di licenze di autonoleggio da rimessa

     Gestione della Funivia Bolzano -San Genesio

     Provvidenze per costruzione di nuovi impianti funiviari di interesse pubblico

     Adempimenti di carattere amministrativo derivanti dall'applicazione delle leggi vigenti nel settore degli impianti funiviari e nel settore dei trasporti su strada Interventi finanziari a favore dei titolari di concessioni provinciali di autoservizi

     Tariffe ordinarie e preferenziali e gestione del sistema tariffario; formulazione e coordinamento degli orari dei servizi

     Organizzazione dei servizi speciali trasporto alunni, apprendisti e lavoratori o di altre categorie; agevolazioni per gli anziani e contributi a favore dei lavoratori dipendenti Interventi per favorire il rinnovo ed il potenziamento del parco autoveicoli adibito ai servizi di trasporto pubblico di interesse provinciale

     Acquisto di automezzi per servizi speciali di trasporto

     Trasporti aerei di interesse provinciale

     88. Ufficio laboratorio biologico

     Studi e ricerche sulla natura biologica, fisica e biochimica dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché accertamenti sugli effetti prodotti da fattori inquinanti su flora e fauna e sulle alterazioni ambientali

     Predisposizione di ogni atto inerente alla applicazione delle norme per la tutela dei bacini d'acqua e servizio di controllo sull'osservanza dei relativi vincoli nonché servizio di rilevamento sulle caratteristiche delle acque Interventi di risanamento nei bacini d'acqua

     89. Ufficio minerario

     Predisposizione di ogni atto relativo alle autorizzazioni o concessioni di miniere, acque termominerali, cave e torbiere e relativi adempimenti di legge

     Piano provinciale delle cave e torbiere

     Attività di controllo e di polizia sull'osservanza delle norme provinciali e statali in materia Custodia del patrimonio minerario Istruttoria sulle domande di contributo per lo sviluppo delle ricerche minerarie - Segreteria del Consiglio provinciale delle miniere

     IX. RIPARTIZIONE VI - AGRICOLTURA E FORESTE

     90. Ufficio servizi generali della direzione generale

     Affari generali ed amministrativi e di economato

     Proposte legislative e direttive

     Proposta ed evidenziazione del bilancio

     Programmazione

     Servizio centrale EDP

     Organizzazione e coordinamento della consulenza tecnica

     Preparazione ed esecuzione di mostre

     Statistica

     Organizzazione e coordinamento della polizia rurale

     Public relations pubblicazioni, organizzazioni e partecipazione a fiere del settore

     Formazione tecnica interna

     Cooperazione

     91. Ufficio Caccia e Pesca

     Sorveglianza, assistenza, prevenzione, controllo

     Comitato provinciale della caccia e Consiglio della Pesca

     Esame venatorio ed esami per guardiacaccia ed esami di pesca Istituzione e aggiornamento del catasto delle acque da pesca, statistica di cattura

     Rilascio delle licenze di pesca e abilitazione alla pesca, concessione diritti di pesca Iniziative al miglioramento del patrimonio di selvaggina ed ittico compresa la collaborazione per il risanamento dei bacini d'acqua

     92. Ufficio servizi generali in agricoltura

     Affari generali, personale, inventario

     Prestiti di esercizio

     Statistica agraria

     Avversità atmosferiche e misure di emergenza

     Fondo solidarietà

     Commissione affitto fondi rustici

     93. Ufficio edilizia rurale

     Concessione di contributi e mutui per iniziative aziendali ed interaziendali

     Elaborazione e finanziamento di piani di sviluppo aziendale

     Interventi FEOGA

     Parere sulla applicazione delle leggi urbanistiche nel "verde rurale"

     94. Ufficio meccanizzazione agricola

     Consulenza ed assistenza tecnica alle aziende agricole ed ai centri per l'uso in comune delle macchine

     Provvedimenti finanziari per l'acquisto di macchine

     Approvvigionamento carburanti agricoli agevolati

     95. Ufficio promozione della proprietà coltivatrice

     Applicazione della legge provinciale sul maso chiuso e legge sul credito di assunzione Usi civici e comunità agrarie compreso il controllo di legittimità e di merito

     Agevolazioni fiscali

     Mutui agevolati per l'acquisto di fondi rustici

     Certificazione della qualifica di "coltivatore diretto" anche in applicazione di norme statali

     96. Ufficio bonifica e riordino fondiario

     Sorveglianza ed assistenza ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario

     Approvazione e finanziamento di opere di bonifica e piani di riordino fondiario nonché di impianti di irrigazione e di acquedotti rurali; viabilità interpoderale

     97. Ufficio zootecnia

     Promozione, assistenza e consulenza agli allevamenti bovini, equini, suini, ovini, caprini e specie minori e sulle tecniche colturali e di raccolta e conservazione dei foraggi

     Sorveglianza sui libri genealogici, controlli funzionali ed approvazione riproduttori maschi

     Fecondazione artificiale

     Sorveglianza ed assistenza alle società mutue di assicurazione bestiame

     Consulenza ed assistenza alle latterie sociali

     98. Ufficio frutti - viticoltura e colture speciali

     Consulenza ed assistenza tecnica Interventi di mercato AIMA e attuazione di regolamento CEE del settore

     Denunce di produzione e di giacenza vini

     Attuazione delle norme DOC

     Rilascio autorizzazione acquisto presidi

     Sorveglianza dei vivai frutti - viticoli

     Stime produzione

     99. Ufficio osservatorio fitopatologico

     Consulenza, assistenza e controlli fitoiatrici e della circolazione di piante e sementi

     Esami per il rilascio di patentini per l'acquisto e vendita di presidi

     Esecuzione della lotta obbligatorio contro le malattie delle piante

     Controlli sull'importazione ed esportazione di piante e prodotti vegetali ai valichi di frontiera

     100. Ufficio distrettuale dell'agricoltura Egna

     Attribuzioni delegate su tutti i settori degli uffici provinciali limitatamente alla propria giurisdizione

     101. Ufficio distrettuale dell'agricoltura Bressanone

     Attribuzioni delegate su tutti i settori degli uffici provinciali limitatamente alla propria giurisdizione

     102. Ufficio distrettuale dell'agricoltura Brunico

     Attribuzioni delegate su tutti i settori degli uffici provinciali limitatamente alla propria giurisdizione

     103. Ufficio distrettuale dell'agricoltura Merano

     Attribuzioni delegate su tutti i settori degli uffici provinciali limitatamente alla propria giurisdizione

     104. Ufficio distrettuale dell'agricoltura Silandro

     Attribuzioni delegate su tutti i settori degli uffici provinciali limitatamente alla propria giurisdizione

     105. Ufficio aziende agricole provinciali

     Conduzione ed amministrazione di aziende agrarie; servizio di economato Impiego personale e coordinazione

     Direzione di servizi in economia

     Utilizzazione del magazzino

     106. Ufficio sperimentazione

     Programmazione ed esecuzione di progetti di sperimentazione

     Elaborazione della sperimentazione agraria e forestale

     Analisi chimiche e elaborazione dati EDP

     107. Ufficio distrettuale delle Foreste Bolzano I

     Attribuzioni delegate su tutti i settori degli uffici provinciali limitatamente alla propria giurisdizione

     108. Ufficio distrettuale delle Foreste Bolzano II

     Attribuzioni delegate su tutti i settori degli uffici provinciali limitatamente alla propria giurisdizione

     109. Ufficio distrettuale delle Foreste Merano I

     Attribuzioni delegate su tutti i settori degli uffici provinciali limitatamente alla propria giurisdizione

     110. Ufficio distrettuale delle Foreste Merano II

     Attribuzioni delegate su tutti i settori degli uffici provinciali limitatamente alla propria giurisdizione

     111. Ufficio distrettuale delle Foreste Bressanone

     Attribuzioni delegate su tutti i settori degli uffici provinciali limitatamente alla propria giurisdizione

     112. Ufficio distrettuale delle Foreste Vipiteno

     Attribuzioni delegate su tutti i settori degli uffici provinciali limitatamente alla propria giurisdizione

     113. Ufficio distrettuale delle Foreste Brunico

     Attribuzioni delegate su tutti i settori degli uffici provinciali limitatamente alla propria giurisdizione

     114. Ufficio distrettuale delle Foreste Monguelfo

     Attribuzioni delegate su tutti i settori degli uffici provinciali limitatamente alla propria giurisdizione

     115. Ufficio distrettuale delle Foreste Silandro

     Attribuzioni delegate su tutti i settori degli uffici provinciali limitatamente alla propria giurisdizione

     116. Ufficio assestamento forestale Assestamento forestale

     Catasto ed inventario forestale, pianificazione riguardante le funzioni primarie dei boschi

     Programmazione gestionale delle proprietà private boschive

     Estimo forestale

     Programmazione forestale nell'ambito della pianificazione territoriale provinciale

     117. Ufficio servizi generali forestali

     Affari generali ed economato

     Equipaggiamento del personale forestale ed acquisto materiale

     Applicazione diritto forestale e norme di polizia forestale

     Autorizzazioni forestali

     Silvicoltura

     Consulenza ed assistenza

     Statistica forestale

     Vivai forestali

     Tutela patrimonio forestale e difesa incendi boschivi

     Lavori in economia diretta

     Iniziative alla protezione della flora e controlli riguardanti la selvaggina

     Collaborazione riguardante la topografia ed il servizio valanghe

     118. Ufficio azienda provinciale foreste e demanio

     Gestione tecnica ed amministrativa del patrimonio e demanio forestale

     Programmazione, progettazione ed esecuzione in economica diretta dei lavori e servizi

     Costruzione, manutenzione di strade, fabbricati ed infrastrutture complementari

     Direzione e conduzione della segheria demaniale

     Programmazione commerciale ed attuazione degli esperimenti d'asta

     Confinazione catasto ed archivio storico

     Servizio d'istituto e polizia forestale

     Gestione tecnico - venatoria dei territori demaniali

     Rilascio concessioni

     Produzione del postime forestale, rimboschimenti ed utilizzazioni forestali

     Promozione attività utile all'incremento e miglioramento dell'economia forestale

     Programmazione dati; statistica

     Affari generali e servizi di economato

     119. Ufficio economia montana

     Costruzioni rurali e forestali

     Bonifica montana ed allacciamenti masi Incentivazione alpicolo - forestale

     Rapporti con le Comunità di Valle

     120. Ufficio addestramento professionale di economia domestica rurale

     Coordinamento della gestione delle scuole di economia domestica e di relativi convitti

     Educazione permanente e consulenza di economia domestica rurale

     Direzione didattica

     121. Direzione scuola agraria Furstenburg

     Conduzione, direzione ed amministrazione della scuola e relativo convitto

     Educazione permanente e consulenza

     Direzione didattica

     122. Direzione scuola frutti - viticola Laimburg

     Conduzione, direzione ed amministrazione della scuola e relativo convitto

     Educazione permanente e consulenza

     Direzione didattica

     123. Direzione scuola agraria Mair am Hof

     Conduzione, direzione ed amministrazione della scuola e relativo convitto

     Educazione permanente e consulenza

     Direzione didattica

     124. Ufficio fonti di energia

     Calcoli dei compensi annui dovuti dai grandi concessionari di derivazioni idroelettriche, fornitura di energia elettrica ad imprese distributrici locali, tariffe elettriche agevolate, finanziamento di progetti di elettrificazione rurale

     Esecuzione di lavori di elettrificazione in economia

     Elaborazione di pareri tecnici

     Esercizio delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione di linee elettriche

     Collaudi Statistica e consulenza

     125. Ufficio acque pubbliche

     Concessioni per le derivazioni di acque pubbliche

     Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche; concessioni per impianti idroelettrici con una potenza nominale fino a KW 3000

     Pareri

     Autorizzazione per l'estrazione di acqua sotterranea

     Canoni a favore dei comuni rivieraschi

     126. Ufficio ragioneria e contabilità

     Contabilità

     Servizi di ragioneria

     Trattamento giuridico ed economico degli operai stagionali

     Assistenza giuridica ed amministrativa degli operai stagionali

     127. Ufficio direzione lavori - Zona Val Pusteria

     Progettazione, esecuzione e collaudo dei lavori di sistemazione dei torrenti, fiumi e di opere paravalanghe nonché delle attività di rinverdimenti, rimboschimenti

     Direzione dei lavori

     Prove su calcestruzzi e materiali

     Amministrazione materie esplosivi

     128. Ufficio direzione lavori - Zona Vall'Isarco e Val Sarentino

     Progettazione, esecuzione e collaudo dei lavori di sistemazione dei torrenti, fiumi e di opere paravalanghe nonché delle attività di rinverdimenti, rimboschimenti

     Direzione dei lavori

     Prove su calcestruzzi e materiali

     Amministrazione materie esplosivi

     129. Ufficio direzione lavori - Zona Isarco e Bassa Atesina

     Progettazione, esecuzione e collaudo dei lavori di sistemazione dei torrenti, fiumi e di opere paravalanghe nonché delle attività di rinverdimenti, rimboschimenti

     Direzione dei lavori

     Prove su calcestruzzi e materiali

     Amministrazione materie esplosivi

     130. Ufficio direzione lavori - Zona Val Venosta e Burgraviato

     Progettazione, esecuzione e collaudo dei lavori di sistemazione dei torrenti, fiumi e di opere paravalanghe nonché delle attività di riverdimenti, rimboschimenti

     Direzione dei lavori

     Prove su calcestruzzi e materiali

     Amministrazione materie esplosivi

     131. Ufficio affari generali della sistemazione bacini montani

     Affari generali ed amministrativi

     Amministrazione del demanio idrico provinciale e delle officine e dei magazzini di deposito

     Amministrazione parco macchine ed attrezzature

     Inventario - Affari legali

     X) RIPARTIZIONE VII - ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO E TURISMO

     132. Ufficio organizzazione e provvidenze turistiche

     Affari generali del turismo

     Organizzazioni turistiche

     Provvidenze

     Agenzie di viaggio

     Seminari e convegni

     133. Ufficio ricettività

     Classifica e prezzi esercizi alberghieri ed affittacamere

     Elenco alberghi

     Statistica e ricerche di mercato

     Servizio di vigilanza

     Imposta di soggiorno

     Rifugi alpini

     134. Ufficio propaganda ed informazione turistica

     Approntamento del programma di attività e progettazioni del materiale pubblicitario

     Pubbliche relazioni

     Servizio stampa e assistenza

     Ufficio informazioni

     Centro informazioni viabilità

     Informazioni alpinistiche

     Manifestazioni ed esposizioni turistiche

     135. Ufficio artigianato ed apprendistato

     Affari generali

     Attuazione dell'ordinamento dell'artigianato e delle leggi speciali del settore

     Provvidenze all'artigianato ed all'apprendistato

     Formazione ed aggiornamento professionale

     Ordinamento dell'apprendistato di tutti i settori economici

     Provvidenze all'apprendistato

     136. Ufficio sport, attività alpinistiche e ricreative

     Affari generali

     Attuazione delle leggi inerenti lo sport, le piste da sci, i maestri da sci, le guide alpine, il soccorso alpino e le attività ricreative

     Tutela e provvidenze allo sport

     Formazione sportiva

     137. Ufficio commercio

     Affari generali

     Disciplina del commercio, provvidenze e attività promozionale

     Nullaosta provinciale per grandi strutture di vendita

     Distributori di carburanti

     Zone commerciali all'ingrosso

     Urbanistica commerciale

     Marchio di qualità e d'origine

     Manifestazioni fieristiche

     Comitato provinciale prezzi

     Ordinamento fiere e mercati

     138. Ufficio industria

     Affari generali

     Apprestamento ed assegnazione di aree industriali di interesse provinciale e di zone artigianali ed industriali di interesse comunale

     Provvidenza all'industria compresa l'attuazione delle leggi statali di incentivazione dell'industria

     Provvedimenti e contributi per lo sviluppo dell'economia e della produttività

     Statistica, documentazione e studi

     (Omissis) [10].

     Affari generali

     Direzione ed amministrazione dell'albergo

     Assunzione dei salariati fissi ed avventizi, stipulazione dei contratti di lavoro e licenziamento dei salariati

     Bilancio

     140. Direzione scuola alberghiera provinciale, Merano

     Andamento didattico, educativo, amministrativo e disciplinare dell'istituto con l'ausilio del collegio degli insegnanti

     Rapporti con i datori di lavoro e le famiglie degli alunni od apprendisti

     Funzioni didattiche

     Direzione convitto

     Sorveglianza didattica nell'albergo - scuola "Savoy"

     XI) RIPARTIZIONE VIII - ASSISTENZA, PREVIDENZA E SANITA'

     141. Ufficio assistenza di base ed agli anziani

     Pensioni ai ciechi civili, invalidi civili, sordomuti ed indennità di accompagnamento

     Finanziamento e vigilanza degli enti di erogazione e degli enti assistenziali

     Finanziamenti e vigilanza dei servizi aperti e residenziali per anziani

     Affari generali, amministrativi e giuridici

     Assistenza economica di base

     Preparazione ed aggiornamento per operatori ed amministratori dei servizi di assistenza e relativi contributi agli enti

     142. Ufficio famiglia e gioventù

     Servizio sociale minorile IPAI

     Asili nido

     Assistenza domiciliare

     Consultori familiari

     Devianza sociale

     Affari generali, amministrativi e giuridici

     Finanziamento e vigilanza degli istituti minorili

     Preparazione ed aggiornamento per operatori ed amministratori degli istituti minorili

     143. Ufficio affari generali della sanità

     Affari generali ed amministrativi

     Formazione, aggiornamento e specializzazione del personale sanitario ausiliario (regolamentazione delle scuole e dei programmi, sorveglianza e provvidenze)

     Autorizzazione esercizio di professioni sanitarie con titolo professionale estero

     Aggiornamento personale medico

     Educazione e propaganda sanitaria

     Trasporto infermi

     Donazione sangue

     Farmacie (piano, nuove aperture, sorveglianza)

     Iniziative private in campo socio - sanitario

     Riabilitazione minorati

     144. Ufficio pianificazione sanitaria e finanze

     Piano sanitario

     Consiglio provinciale di sanità

     Fondo sanitario

     Sorveglianza sulle unità sanitarie locali

     Convenzioni con ospedali nazionali ed austriaci

     Relazioni annuali sulla situazione sanitaria

     Affari generali ed amministrativi

     145. Ufficio laboratorio chimico - sezione aria e rumori

     Controllo dell'inquinamento dell'aria

     Gestione delle reti automatiche di controllo della qualità dell'aria

     Controllo dell'inquinamento dell'aria, del microclima negli ambienti di lavoro

     Controllo delle sostanze emesse dai camini e degli impianti di abbattimento e impianti termici

     Controllo dei rumori negli ambienti di lavoro

     Controllo dell'isolamento acustico nell'edilizia abitativa

     Controllo dei livelli di rumori prodotti dal traffico veicolare e da attività all'aperto

     146. Ufficio laboratorio chimico - sezione suolo ed alimentari

     Controllo dei sistemi di smaltimento dei rifiuti solidi

     Controllo dell'inquinamento del suolo da antiparassitari e contaminanti di origine industriale

     Controllo dei residui negli alimenti dei prodotti tossici usati in agricoltura

     Controllo dei residui di medicine veterinarie di estrogeni negli alimenti di origine animale

     Ricerche di sostanze stupefacenti e dei loro metaboliti

     Controllo antidoping nelle attività sportive

     Controllo delle microtossine e dei contaminanti tossici negli alimenti

     Controllo della genuinità degli alimenti, delle bevande e dei prodotti agrari

     Controllo degli imballaggi, utensili, oggetti e recipienti che sono a contatto con sostanze alimentari

     Controllo della composizione delle materie plastiche

     Controllo dei cosmetici e degli oggetti di uso personale

     Controllo della radioattività nella catena alimentare

     Deleghe ministeriali per il controllo dei farmaci

     147. Ufficio laboratorio chimico - sezione acqua

     Controllo delle acque potabili

     Gestione della rete automatica di controllo della qualità delle acque superficiali

     Controllo delle acque da tavola e minerali

     Controllo delle piscine

     Controllo delle acque superficiali

     Controllo degli scarichi industriali

     Controllo degli impianti di depurazione liquami domestici ed industriali

     XII) RIPARTIZIONE IX -FINANZE E PATRIMONIO

     148. Ufficio finanze

     Gestione delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali e altri adempimenti previsti dalle norme finanziarie dello Statuto

     Contenzioso tributario e finanziario; sanzioni amministrative; sgravi di imposte

     Mutui e prestiti; fideiussioni e garanzie; partecipazioni finanziarie della Provincia

     Vigilanza sugli adempimenti previsti dalle norme tributarie dello Stato in relazione a compiti e attività della Provincia

     149. Ufficio bilancio

     Preparazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e dei relativi aggiornamenti in collaborazione con il servizio della programmazione

     Predisposizione del rendiconto generale della Provincia

     Meccanizzazione del bilancio e della contabilità generale

     Esame dei bilanci e dei rendiconti degli enti dipendenti dalla Provincia

     Esame degli aspetti finanziari e predisposizione delle norme concernenti la copertura degli oneri inerenti a disegni di legge

     150. Ufficio contabilità

     Registrazione degli impegni e dei pagamenti delle spese

     Predisposizione dei titoli di pagamento delle spese

     Determinazione dei residui passivi

     Effettuazione dei controlli di gestione della spesa provinciale

     151. Ufficio vigilanza finanziaria

     Riscontro amministrativo - contabile sui rendiconti dei funzionari delegati

     Vigilanza sulle gestioni dei consegnatari dei beni e dei contabili della Provincia; vigilanza sulle gestioni speciali e fuori bilancio; verifica delle corrispondenti scritture contabili Vigilanza sull'amministrazione del patrimonio della Provincia, in base a direttive della Giunta Provinciale

     Vigilanza sui servizi economali e di tesoreria della Provincia

     152. Ufficio patrimonio

     Acquisizione, alienazione, cessazione ed amministrazione dei beni disponibili ed indisponibili nonché dei rispettivi rapporti patrimoniali, con esclusione della manutenzione

     Affittanze e locazioni attive e passive, concessioni patrimoniali, autorizzazione d'uso ed altri rapporti connessi con la gestione patrimoniale

     Inventario generale dei beni patrimoniali e demaniali

     Servizio ispettivo patrimoniale

     Sorveglianza e tutela del patrimonio

     Approvvigionamento d'energia, acqua e gas

     Assicurazione dei beni patrimoniali, amministrazione dei sinistri

     153. Ufficio economato

     Approvvigionamento centralizzato di materiale per ufficio e spese generali di funzionamento degli uffici Acquisto e distribuzione di vestiario di servizio

     Servizio di cassa

     Gestione del servizio di pulizia ed amministrazione del relativo personale non disciplinato da rapporto di pubblico impiego

     Autorimessa centrale e servizio automobilistico Conduzione della tipografia provinciale

     XIII) RIPARTIZIONE X -ISTRUZIONE PUBBLICA ED ATTIVITA' CULTURALI IN LINGUA ITALIANA

     154. Ufficio affari generali e legislazione scolastica

     Affari amministrativi e generali

     Legislazione scolastica e documentazione

     Ordinamento organi collegiali delle scuole

     Programmazione e studio processi formativi; statistica ed elaborazione dati

     Bilancio

     Cineteca, servizi audiovisivi, produzione e diffusione documentari propri

     Borse di studio

     Titoli di studio

     Questioni universitarie

     Redazione rivista dell'Assessorato

     155. Ufficio affari amministrativi scolastici

     Affari generali scolastici Istituzione e soppressione scuole

     Approvazione bilanci di previsione, variazioni e conti consuntivi

     Finanziamento per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole e acquisti diretti

     Funzione ispettiva sulla contabilità delle scuole

     Assegnazione fondi per libri di testo

     Programmazione e rimborsi spese per trasporto alunni

     Convitti e residenze studentesche: provvedimenti per concessione di contributi per spese di funzionamento; provvidenze in materia di assistenza scolastica

     Programmazione edilizia scolastica e delle istituzioni educative, compresa la fornitura di arredamenti e attrezzature

     Manutenzione di edifici scolastici nonché loro utilizzazione

     Orientamento scolastico e professionale

     Servizio per lo sport scolastico

     Segreteria delle relative commissioni

     Calendario scolastico

     156. Ufficio educazione permanente e biblioteche;

     Educazione permanente e iniziative a carattere educativo;

     Segreteria della consulta provinciale per l'educazione permanente;

     Aggiornamento culturale e professionale per il personale direttivo e insegnante delle scuole di ogni ordine e grado;

     Programmi di insegnamento e sperimentazione scolastica;

     Ordinamento e rapporti con l'istituto di ricerca e sperimentazione;

     Biblioteche e promozione della lettura;

     Segreteria della consulta provinciale per le biblioteche [5].

     157 - Ufficio cultura Attività culturali ed artistiche;

     Segreteria della consulta culturale;

     Strutture culturali;

     Musei;

     Cineteca e servizio audiovisivi;

     Interventi in favore delle proiezioni filmiche di qualità [6].

     158. Ufficio scuole materne e integrazione scolastica

     Affari generali amministrativi

     Assistenza didattica, pedagogica e vigilanza

     Istituzione e soppressione di scuole materne

     Orientamenti, programmi e promozione di sperimentazioni

     Piani di finanziamento per costruzione, sistemazione e arredamento scuole materne

     Assegnazioni e contributi a Comuni e Enti privati per spese di gestione e materiale didattico e ludico

     Misure assistenziali e assicurazione dei bambini e del personale di scuola materna

     Coordinamento delle richieste e programmazione degli interventi in materia di assistenza scolastica a favore degli alunni portatori di handicap

     Servizio sociale scolastico

     159. Direzione scuola professionale provinciale, sezione commercio, Bolzano

     Andamento didattico, educativo, amministrativo e disciplinare dell'istituto con l'ausilio del collegio degli insegnanti

     Rapporti con i datori di lavoro e le famiglie degli alunni od apprendisti

     Funzioni didattiche

     160. Direzione scuola professionale provinciale, sezione artigianato ed industria, Bolzano

     Andamento didattico, educativo, amministrativo e disciplinare dell'istituto con l'ausilio del collegio degli insegnanti

     Rapporti con i datori di lavoro e le famiglie degli alunni od apprendisti

     Funzioni didattiche

     161. Direzione scuola professionale provinciale alberghiera, Merano

     Andamento didattico, educativo, amministrativo e disciplinare dell'istituto con l'ausilio del collegio degli insegnanti

     Rapporti con i datori di lavoro e le famiglie degli alunni od apprendisti

     Funzioni didattiche - Gestione del convitto

     XIV) SOVRINTENDENZA SCOLASTICA

     162. Ufficio affari generali

     Coordinamento uffici e relativo personale

     Elezione organi collegiali e nomine

     Attuazione programmi di aggiornamento culturale e professionale del personale direttivo e docente delle scuole statali

     Adozione libri di testo

     Prevenzione tossicodipendenze

     Centro meccanografico del Ministero

     Pubblica Istruzione

     Servizio educazione fisica

     Trattamento di quiescenza e previdenza personale docente statale

     Economato

     Segreteria

     Consiglio scolastico provinciale

     Coordinamento contenzioso personale docente

     Vigilanza e consulenza didattica e pedagogica della scuola

     163. Ufficio scuole materne ed elementari

     a) Scuole materne

     Amministrazione del personale ispettivo, direttivo, insegnante ed assistente delle scuole materne nel rispetto della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36; avviene per il tramite dell'ufficio unico di cui al n. 6 nel presente allegato;

     Vigilanza ed assistenza didattica e pedagogica delle scuole materne

     b) Scuole elementari

     Affari amministrativi

     Organico

     Assunzione e gestione del personale docente statale

     Esami atti organi collegiali

     Scuole all'estero

     Insegnamento religione

     Personale educativo Convitto Nazionale

     164. Ufficio scuole secondarie

     Affari amministrativi

     Organico

     Assunzione e gestione del personale docente statale

     Amministrazione personale non docente Convitto

     Nazionale

     Albo professionale

     Esami atti organi collegiali

     165. Ufficio ragioneria

     Gestione contabilità speciale generale

     Liquidazione, per quanto di competenza, di stipendi, indennità varie e trattamento provvisorio di quiescenza

     Controllo per quanto di competenza, delle liquidazioni di stipendi e indennità varie disposte dalle scuole dipendenti

     Gestione ritenute fiscali, assistenziali e previdenziali

     Gestione depositi provvisori

     Vigilanza e controllo, per quanto di competenza, sugli atti relativi ai bilanci delle scuole di ogni ordine e grado

     Assegnazione fondi statali alle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica

 

 

ALLEGATO B

Struttura organizzativa - Uffici dipendenti

 

     Ufficio vice - segretario della Giunta Provinciale

     1) Ufficio legale e legislativo

     2) Ufficio contratti

     Ispettorato al personale

     1) Ufficio assunzioni e concorsi

     2) Ufficio amministrazione ruoli amministrativi e speciali

     3) Ufficio amministrazione personale scuole materne [1].

     4) Ufficio amministrazione personale non insegnante delle scuole

     5) Ufficio previdenza sociale e pensioni

     6) Ufficio stipendi

     Soprintendenza ai beni culturali

     1) Ufficio beni culturali e tutela

     2) Ufficio archivistica, etnografia e toponomastica

     Ispettorato per l'addestramento e la formazione professionale in lingua tedesca e ladina

     1) Direzione scuola professionale provinciale, Silandro

     2) Direzione scuola professionale provinciale, Merano

     3) Direzione scuola professionale provinciale, sezione alberghiera, Bolzano

     4) Direzione scuola professionale provinciale, sezione commercio, Bolzano

     5) Direzione scuola professionale provinciale, sezione industria, artigianato e grafici, Bolzano

     6) Direzione scuola professionale provinciale, Bressanone

     7) Direzione scuola professionale provinciale, Brunico

     8) Direzione corsi per handicappati

     9) Direzione scuola alberghiera provinciale, Merano

     10) Direzione scuola professionale provinciale sezione alberghiera, Merano [2].

     Ispettorato per l'agricoltura

     1) Ufficio servizi generali in agricoltura

     2) Ufficio edilizia rurale

     3) Ufficio meccanizzazione agricola

     4) Ufficio bonifica e riordino fondiario

     5) Ufficio zootecnia

     6) Ufficio frutti - viticoltura e colture speciali

     7) Ufficio osservatorio fitopatologico

     8) Ufficio distrettuale dell'agricoltura Egna

     9) Ufficio distrettuale dell'agricoltura Bressanone

     10) Ufficio distrettuale dell'agricoltura Brunico

     11) Ufficio distrettuale dell'agricoltura Merano

     12) Ufficio distrettuale dell'agricoltura Silandro

     Ispettorato per le foreste

     1) Ufficio distrettuale delle foreste Bolzano I

     2) Ufficio distrettuale delle foreste Bolzano II

     3) Ufficio distrettuale delle foreste Merano I

     4) Ufficio distrettuale delle foreste Merano II

     5) Ufficio distrettuale delle foreste Bressanone

     6) Ufficio distrettuale delle foreste Vipiteno

     7) Ufficio distrettuale delle foreste Brunico

     8) Ufficio distrettuale delle foreste Monguelfo

     9) Ufficio distrettuale delle foreste Silandro

     10) Ufficio assestamento forestale

     11) Ufficio servizi generali forestali

     12) Ufficio economia montana

     13) Ufficio caccia e pesca

     Ufficio provinciale per l'addestramento professionale nell'agricoltura

     1) Ufficio addestramento professionale e di economia domestica rurale

     2) Direzione scuola agraria Furstenburg"

     3) Direzione scuola frutti - viticola Laimburg"

     4) Direzione scuola agraria Mair am Hof"

     Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo

     1) Ufficio affari generali

     2) Ufficio ragioneria

     3) Ufficio direzione lavori - zona Pusteria

     4) Ufficio direzione lavori - zona Vall'Isarco e Val Sarentino

     5) Ufficio direzione lavori - zona Isarco e Bassa Atesina

     6) Ufficio direzione lavori - zona Val Venosta e Burgraviato

     Ufficio provinciale per il turismo

     1) Ufficio organizzazione e provvidenze turistiche

     2) Ufficio ricettività

     3) Ufficio propaganda ed informazione turistica

     Laboratorio di igiene e profilassi - sezione chimica

     1) Ufficio laboratorio chimico - sezione aria e rumori

     2) Ufficio laboratorio chimico - sezione suolo ed alimentari

     3) Ufficio laboratorio chimico - sezione acque

     Ispettorato per l' addestramento e la formazione professionale in lingua italiana

     1) Direzione scuola professionale provinciale, sezione commercio, Bolzano

     2) Direzione scuola professionale provinciale, sezione artigianato ed industria, Bolzano

     3) Direzione scuola professionale provinciale, alberghiera, Merano

     4) direzione scuola professionale provinciale, Merano [3]

     5) direzione scuola professionale provinciale, Bressanone [3]


[1] Articolo abrogato dall'art. 50 della L.P. 29 giugno 1987, n. 12.

[2] Articolo abrogato dall'art. 50 della L.P. 29 giugno 1987, n. 12.

[3] Articolo abrogato dall’art. 36 del D.P.G.P. 30 maggio 2003, n. 20.

[4] Comma così sostituito dall'art. 68 della L. P. 29 giugno 1987, n. 12.

[5] Articolo abrogato dall’art. 44 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[6] Per le modifiche al presente allegato vedi gli artt. 51 e 52 della L.P. 29 giugno 1987, n. 12.

[7] Numero così sostituito dall'art. 70 della L.P. 29 giugno 1987, n. 12.

[8] Numero aggiunto dall'art. 7 della L.P. 17 agosto 1987, n. 25.

[9] Numero aggiunto dall'art. 7 della L.P. 17 agosto 1987, n. 25.

[10] Numero abrogato dall'art. 51 della L.P. 29 giugno 1987, n. 12.