§ 2.1.51 - L.P. 14 aprile 1978, n. 16.
Attribuzione di giornate di riposo al personale provinciale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:14/04/1978
Numero:16


Sommario
Art. 1.      Al personale provinciale sono attribuite in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:
Art. 2.      Le due giornate di riposo di cui alla lettera a) del precedente art. 1, spettanti per il 1977, possono essere fruite entro il primo semestre del 1978.
Art. 3.      Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione degli articoli precedenti, valutati in misura di lire 50 milioni all'anno, si fa fronte per l'anno 1978 e successivi con le maggiori [...]
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 2.1.51 - L.P. 14 aprile 1978, n. 16.

Attribuzione di giornate di riposo al personale provinciale.

(B.U. 2 maggio 1978, n. 22).

 

     Art. 1.

     Al personale provinciale sono attribuite in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:

     a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;

     b) quattro giornate a richiesta degli interessati.

     Le due giornate di cui alla lettera a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario.

     Le quattro giornate di cui alla lettera b) del primo comma non fruite nell'anno solare sono forfettariamente compensate in ragione di lire 8.500 giornaliere lorde.

 

NORMA TRANSITORIA

 

          Art. 2.

     Le due giornate di riposo di cui alla lettera a) del precedente art. 1, spettanti per il 1977, possono essere fruite entro il primo semestre del 1978.

     Le quattro giornate di cui alla lettera b) del precedente art. 1, relative al 1977, possono essere fruite nel corso del 1978. Ciascuna delle quattro giornate relative al 1977 non fruita entro il 1978, per fatto derivante da motivate esigenze di servizio, è forfettariamente compensata in ragione di un trentesimo della retribuzione mensile spettante, escluse le sole quote aggiunte di famiglia.

 

NORMA FINANZIARIA

 

          Art. 3.

     Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione degli articoli precedenti, valutati in misura di lire 50 milioni all'anno, si fa fronte per l'anno 1978 e successivi con le maggiori disponibilità di bilancio conseguenti alla cessazione dell'onere per l'attuazione della legge provinciale 6 luglio 1977, n. 19.

 

          Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.