§ 3.5.42 - L.P. 16 aprile 1985, n. 8.
Difesa dalle avversità atmosferiche.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:16/04/1985
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Condizioni di intervento.
Art. 2.  Agevolazioni creditizie e contributive.
Art. 3.  Interventi per la difesa attiva e passiva.
Art. 4.  Fideiussione.
Art. 5.  Consorzi antigrandine.
Art. 5 bis.  Contributi a favore di cooperative agricole per minori conferimenti di prodotto a seguito di avversità atmosferiche.
Art. 6.  Disposizioni finanziarie.
Art. 7.  Attuazione della legge provinciale 2 gennaio 1985, n. 1.
Art. 8.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 3.5.42 - L.P. 16 aprile 1985, n. 8.

Difesa dalle avversità atmosferiche.

(B.U. 30 aprile 1985, n. 20).

 

     Art. 1. Condizioni di intervento. [1]

     1. Allo scopo di favorire la tempestiva ripresa economica delle zone agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche, l’amministrazione provinciale è autorizzata ad anticipare le provvidenze previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, attuando gli interventi di cui alla presente legge.

     2. La Giunta provinciale propone al Ministero delle politiche agricole e forestali la declaratoria dell’eccezionalità dell’evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell’evento e dei danni, individua le provvidenze fra quelle previste dall’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e richiede il trasferimento delle somme a tal fine necessarie.

 

          Art. 2. Agevolazioni creditizie e contributive. [2]

     1. Le provvidenze di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono essere concesse dalla Giunta provinciale anche prima dell’emanazione da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali del provvedimento di sua competenza e dell’assegnazione delle quote da prelevarsi dal Fondo di solidarietà nazionale [3].

     2. In caso di mancato accoglimento della proposta provinciale di cui all'art. 1, comma secondo, oppure nell'eventualità di minori assegnazioni statali rispetto alle somme anticipate dalla Provincia, la differenza fra l'assegnazione ed i benefici concessi rimane a carico della Provincia stessa.

     3. Il termine entro il quale devono essere presentate le domande viene fissato con la deliberazione della Giunta provinciale di cui all'art. 1, comma secondo.

 

          Art. 3. Interventi per la difesa attiva e passiva.

     1. [Allo scopo di diminuire i danni provocati dalle avversità atmosferiche, con particolare riguardo alle grandinate, mediante l'attuazione delle difesa passiva delle produzioni agricole intensive o pregiate, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere ai consorzi di produttori agricoli, di cui all'art. 10, comma primo, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, un contributo integrativo sulle spese di assicurazione ai sensi dell'art. 19, comma secondo, lettera c), della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modifiche ed integrazioni] [4].

     2. [Per la realizzazione di impianti di protezione delle produzioni pregiate la Giunta provinciale può concedere a favore dei coltivatori diretti, singoli od associati, contributi in conto capitale fino al 50% della spesa dichiarata ammissibile o contributi corrispondenti in conto interessi su prestiti di durata massima decennale] [5].

     3. Il fondo di dotazione concesso ai sensi dell'art. 1, primo comma, lett. c), della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 42, viene integrato rispettivamente negli anni 1985 e 1986 con l'importo fino al 40% sulla somma già assegnata negli anni precedenti in esecuzione della stessa legge. Tale fondo dovrà essere restituito alla Provincia in caso di scioglimento del consorzio.

 

          Art. 4. Fideiussione. [6]

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a prestare fideiussione a garanzia dei prestiti, che, in attesa del pagamento da parte dello Stato del contributo di cui al secondo comma dell'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, come sostituito con il quinto comma dell'art. 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, vengono assunti dai consorzi di produttori agricoli, di cui al primo comma del precedente articolo, per il pagamento dei premi alla società di assicurazione in base a contratti stipulati per la difesa dalla grandine.

 

          Art. 5. Consorzi antigrandine. [7]

     [1. I consorzi costituiti ai sensi della legge regionale 17 marzo 1964, n. 16, possono, previa approvazione del bilancio finale di liquidazione, deliberare il proprio scioglimento con voto favorevole di oltre la metà degli interessati cui spetti almeno il 51% della superficie consorziata.

     2. Lo scioglimento diventa esecutivo con la pubblicazione del relativo decreto del Presidente della Giunta provinciale.]

 

          Art. 5 bis. Contributi a favore di cooperative agricole per minori conferimenti di prodotto a seguito di avversità atmosferiche. [8]

     1. Per fronteggiare le difficoltà economico-finanziarie derivanti da una riduzione, a seguito di avversità atmosferiche, della quantità di prodotto da conferire e destinata alla commercializzazione per il consumo fresco, di almeno il 40 per cento, riferito alla produzione media degli ultimi tre anni nei quali non si siano verificate delle perdite causate da avversità atmosferiche, la Giunta provinciale può concedere alle cooperative agricole un contributo straordinario nella misura massima del 60 per cento delle perdite riconducibili ai minori conferimenti di prodotto.

     1-bis. L'importo del sussidio da concedere non deve superare il livello medio della produzione del triennio, moltiplicato per il prezzo medio nello stesso periodo, da cui si sottrae la produzione effettiva nell'anno in cui si è verificato l'evento, moltiplicata per il prezzo medio in quell'anno. Dall'importo dell'aiuto vanno inoltre detratte eventuali somme percepite a titolo assicurativo nonché eventuali pagamenti diretti. [9]

     2. Gli effetti della presente disposizione decorrono dal giorno in cui sarà espresso il parere positivo da parte della Commissione europea.

     3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 2001 (cap. 71365) la spesa di lire 450 milioni. La spesa a carico degli esercizi successivi sarà autorizzata con la legge finanziaria annuale.

 

          Art. 6. Disposizioni finanziarie.

     1. Per l'attuazione della presente legge, che non comporta maggiori spese, sono utilizzati gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per l'anno 1985 in forza delle autorizzazioni di spesa della connessa legge finanziaria.

     2. Gli stanziamenti a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabiliti dalla legge finanziaria annuale di sensi dell'art. 6 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, utilizzando i mezzi previsti alla Sezione 7 - Settore 7.1 del bilancio pluriennale della Provincia.

     3. Alla copertura degli oneri eventuali derivanti dalla prestazione della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 4, si provvede con le modalità di cui agli articoli 31 e 18 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.

     4. Nel testo del cap. 71255 della spesa del bilancio di previsione per l'anno 1985, dopo le parole "assicurazione antigrandine", sono aggiunte le parole "e per la gestione della cassa sociale". Con successivo provvedimento saranno istituiti appositi capitoli di spesa per gli interventi di cui al secondo comma dell'art. 3.

 

          Art. 7. Attuazione della legge provinciale 2 gennaio 1985, n. 1.

     1. Per l'attuazione della legge provinciale 2 gennaio 1985, n. 1, la Giunta provinciale è autorizzata ai sensi dell'art. 22, terzo comma, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio di previsione per l'anno 1985, prelevando dal fondo globale di cui al capitolo 102120 della spesa (partita n. 2 dell'allegato n. 4 al bilancio) gli importi autorizzati per l'esercizio in corso.

 

          Art. 8.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo già sostituito dall'art. 18 della L.P. 27 aprile 1995, n. 9 e così ulteriormente sostituito dall’art. 9 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.P. 27 aprile 1995, n. 9.

[3] Comma così sostituito dall’art. 9 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[4] Comma sostituito dall'art. 12 della L.P. 31 marzo 1988, n. 13 e dall'art. 18 della L.P. 27 aprile 1995, n. 9 e abrogato dall’art. 21 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[5] Comma abrogato dall’art. 21 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.P. 31 marzo 1988, n. 13.

[7] Articolo abrogato dall’art. 21 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[8] Articolo aggiunto dall'art. 11 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.

[9] Comma aggiunto dall'art. 26 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.