§ 4.1.56 - L.P. 2 gennaio 1985, n. 1.
Provvidenze per i danni arrecati all'agricoltura dalla siccità dell'anno 1984.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:02/01/1985
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Finanziamento di leggi provinciali vigenti nel settore dell'agricoltura.
Art. 2.  Provvidenze a favore delle organizzazioni zootecniche.
Art. 3.  Disposizioni finanziarie.
Art. 4.  Variazioni di bilancio.
Art. 5.  Dichiarazione di urgenza


§ 4.1.56 - L.P. 2 gennaio 1985, n. 1.

Provvidenze per i danni arrecati all'agricoltura dalla siccità dell'anno 1984.

(B.U. 15 gennaio 1985, n. 3).

 

     Art. 1. Finanziamento di leggi provinciali vigenti nel settore dell'agricoltura.

     1. A favore delle aziende agricole danneggiate dalla siccità dell'anno 1984, l'Amministrazione provinciale è autorizzata alla spesa di lire 12 miliardi per la concessione di contributi sugli interessi di cui alla legge provinciale 23 agosto 1973, n. 30, e successive modifiche e integrazioni, per gli scopi di cui all'art. 2, punto n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760, nonché per l'applicazione dei sussidi di cui alla legge provinciale 29 novembre 1973, n. 83.

     2. Tale spesa è così ripartita:

a) per la concessione dei contributi sugli interessi di cui alla legge provinciale 23 agosto 1973, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni (in ragione di lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984, di lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1985 e di lire 3.000 milioni per l'esercizio finanziario 1986)

L. 6.000.000.000

b) per la concessione dei sussidi di cui alla legge provinciale 29 novembre 1973, n. 83 (in ragione di lire 1.500 milioni per l'esercizio finanziario 1984 e di lire 4.500 milioni per l'esercizio finanziario 1985)

L. 6.000.000.000

     3. Per la concessione dei sussidi di cui al primo comma la determinazione del danno sofferto viene effettuata direttamente dai periti dell'Assessorato per l'agricoltura e le foreste e si prescinde da quanto prescritto nell'art. 3, secondo comma, della succitata legge provinciale 29 novembre 1973, n. 83.

 

          Art. 2. Provvidenze a favore delle organizzazioni zootecniche.

     1. A favore delle organizzazioni zootecniche operanti nel settore della commercializzazione del bestiame l'Amministrazione provinciale può concedere per la copertura delle spese attinenti alla vendita di bestiame nel periodo di commercializzazione dal 1° settembre 1984 al 1° luglio 1985, dovuta al pesante andamento del mercato quale conseguenza della scarsa produzione foraggiera per la siccità di cui al precedente articolo, un contributo nell'importo forfettario fino a lire 100.000 per ogni capo adulto bovino ed equino venduto, fino a lire 25.000 per ogni vitello o puledro venduto, nonché fino a lire 15.000 per ogni capo ovino.

     2. Alle domande per la concessione dei contributi di cui al precedente comma deve essere allegata documentazione attestante il numero dei capi venduti, ripartiti per categoria.

     3. Per le finalità previste nel presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1984 e quella di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1985.

 

          Art. 3. Disposizioni finanziarie.

     1. Alla copertura dell'onere di lire 3.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1984 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102120 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984 (partita n. 3 dell'allegato al bilancio n. 4).

     2. Alla copertura degli oneri per complessive lire 10.000 milioni a carico degli esercizi finanziari 1985 e 1986 si provvede mediante utilizzo di un corrispondente importo degli stanziamenti per nuovi provvedimenti legislativi, previsti nel bilancio 1985-1986 alla sezione 10, settore 2, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1984-1986 della Provincia.

     3. In deroga a quanto stabilito dagli articoli 50 e 62 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, e successive modifiche e integrazioni, gli stanziamenti recati dalla presente legge, eventualmente non impegnati entro il 31 dicembre 1984, non decadono e possono essere utilizzati nel corso dell'esercizio successivo.

 

          Art. 4. Variazioni di bilancio.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

     (Omissis).

 

          Art. 5. Dichiarazione di urgenza

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.