§ 4.1.28 - L.P. 21 agosto 1975, n. 42.
Difesa delle colture agrarie intensive.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:21/08/1975
Numero:42


Sommario
Art. 1.      La Giunta provinciale è autorizzata a concedere ai consorzi produttori, di cui all'art. 14 della legge 25 maggio 1970, n. 364:
Art. 2.      Dalla data dell'entrata in vigore della presente legge cessa nella provincia di Bolzano la concessione di contributi in base alla legge regionale 17 marzo 1964, n. 16, e successive modifiche ed [...]
Art. 3.      I consorzi costituiti ai sensi della legge regionale 17 marzo 1964, n. 16, possono, previa approvazione del bilancio finale di liquidazione, deliberare il proprio scioglimento con voto [...]
Art. 4.      Singoli consorziati dei consorzi di cui all'articolo precedente possono, entro il 15 novembre dell'anno corrente ed entro il 1° marzo degli anni successivi, recedere dal consorzio con un avviso [...]
Art. 5.      La Giunta provinciale è autorizzata a concedere a coltivatori diretti singoli o associati contributi in conto capitale per l'acquisto di reti protettiva antigrandine fino alla misura massima del [...]
Art. 6.      Per gli scopi della presente legge è autorizzata la spesa di lire 436 milioni a carico dell'esercizio finanziario corrente.
Art. 7.      Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:
Art. 8.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 4.1.28 - L.P. 21 agosto 1975, n. 42.

Difesa delle colture agrarie intensive.

(B.U. 9 settembre 1975, n. 43).

 

     Art. 1.

     La Giunta provinciale è autorizzata a concedere ai consorzi produttori, di cui all'art. 14 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

     a) i contributi previsti al punto 2) dell'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, nella misura minima ivi prevista e fino alla misura massima del 50% del contributo versato dai singoli consorziati;

     b) contributi per le spese di gestione fino all'ammontare massimo del 50% della spesa ammessa;

     c) un fondo di dotazione pari all'ammontare del contributo statale di cui al punto 3) dell'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

     Detto fondo di dotazione viene restituito alla Provincia in caso di scioglimento dei consorzi sopracitati.

 

          Art. 2.

     Dalla data dell'entrata in vigore della presente legge cessa nella provincia di Bolzano la concessione di contributi in base alla legge regionale 17 marzo 1964, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni.

 

          Art. 3.

     I consorzi costituiti ai sensi della legge regionale 17 marzo 1964, n. 16, possono, previa approvazione del bilancio finale di liquidazione, deliberare il proprio scioglimento con voto favorevole di oltre la metà degli interessati cui spetti almeno il 51% della superficie consorziata.

     Lo scioglimento diventa effettivo con la pubblicazione del relativo decreto del Presidente della Giunta provinciale.

 

          Art. 4.

     Singoli consorziati dei consorzi di cui all'articolo precedente possono, entro il 15 novembre dell'anno corrente ed entro il 1° marzo degli anni successivi, recedere dal consorzio con un avviso scritto, salva la definizione dei loro rapporti patrimoniali con il consorzio stesso.

 

          Art. 5.

     La Giunta provinciale è autorizzata a concedere a coltivatori diretti singoli o associati contributi in conto capitale per l'acquisto di reti protettiva antigrandine fino alla misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile.

 

          Art. 6.

     Per gli scopi della presente legge è autorizzata la spesa di lire 436 milioni a carico dell'esercizio finanziario corrente.

     La spesa per gli esercizi successivi sarà stabilita annualmente con la legge di approvazione del rispettivo bilancio fino all'importo massimo di lire 36 milioni per l'esercizio finanziario 1976 e di lire 146 milioni per gli esercizi successivi.

     I fondi eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento non decadono e possono essere utilizzati nell'esercizio finanziario successivo.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1975 si fa fronte per lire 146 milioni mediante utilizzo delle disponibilità finanziarie iscritte al capitolo 3235 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente in base alle leggi regionali 17 marzo 1964, n. 16, 1° luglio 1966, n. 9, 30 agosto 1971, n. 33, e della legge 25 maggio 1970, n. 364, e per lire 290 milioni mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 3373 dello stato di previsione di spesa per l'esercizio finanziario corrente.

 

          Art. 7.

     Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:

Capitolo in aumento:

 

 

Cap. 3235 - Spese per la concessione di contributi a consorzi per l'acquisto e l'impiego di apparecchiature e di materiali idonei allo scopo, per la contrattazione di polizze di assicurazione antigrandine e per contributi al funzionamento delle federazioni provinciali dei consorzi medesimi (leggi regionali 17 marzo 1964, n. 16, 1° luglio 1966, n. 9, 30 agosto 1971, n. 33, e legge 25 maggio 1970, n. 364)

L.

290.000.000

Capitolo in diminuzione:

 

 

Cap. 3373 - Provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (legge 14 agosto 1971, n. 817)

L.

290.000.000

 

          Art. 8.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.