§ 74.2.16 – L. 10 febbraio 1982, n. 34.
Modifica delle annotazioni da riportare negli estratti per riassunto degli atti di nascita.


Settore:Normativa nazionale
Materia:74. Persona e famiglia
Capitolo:74.2 famiglia
Data:10/02/1982
Numero:34


Sommario
Art. unico.      Le annotazioni concernenti gli atti di matrimonio di cui è stata pronunciata la nullità con sentenza eseguibile nello Stato, gli atti di matrimonio per i quali la corte [...]


§ 74.2.16 – L. 10 febbraio 1982, n. 34.

Modifica delle annotazioni da riportare negli estratti per riassunto degli atti di nascita.

(G.U. 13 febbraio 1982, n. 43).

 

     Art. unico.

     Le annotazioni concernenti gli atti di matrimonio di cui è stata pronunciata la nullità con sentenza eseguibile nello Stato, gli atti di matrimonio per i quali la corte di appello ha emesso i provvedimenti previsti nell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e gli atti di matrimonio celebrati dinanzi ad un ministro del culto cattolico per i quali è stata pronunciata sentenza di annullamento della trascrizione non debbono essere riportate nell'estratto per riassunto dell'atto di nascita.

     L'estratto rilasciato per la richiesta di pubblicazione ai sensi dell'art. 97 del codice civile deve contenere le annotazioni di cui al comma precedente e la menzione che esso è rilasciato ai fini delle pubblicazioni matrimoniali.