§ 6.6.1 - L.P. 7 gennaio 1977, n. 9.
Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.6 sanzioni amministrative
Data:07/01/1977
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Sfera di applicazione.
Art. 2.  Solidarietà.
Art. 3.  Accertamento delle violazioni.
Art. 4.  Contestazioni delle violazioni.
Art. 5.  Ammontare della sanzione pecuniaria.
Art. 6.  (Pagamento in misura ridotta).
Art. 7.  Ordinanza – ingiunzione.
Art. 8.  Ricorsi.
Art. 9.  Prescrizione.
Art. 10.  Esecuzione forzata.
Art. 11.  Altre sanzioni amministrative.
Art. 12.  Organi competenti a ricevere il rapporto.
Art. 13.  Commessione obiettiva con un reato.
Art. 13 bis.  Accertamento delle violazioni a norme tributarie.
Art. 14.  (Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie).
Art. 14 bis.  Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Art. 15.  Norme abrogate.
Art. 16.  Sfera di applicazione e entrata in vigore.


§ 6.6.1 - L.P. 7 gennaio 1977, n. 9.

Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

(B.U. 1 marzo 1977, n. 11).

 

Titolo I

NORME GENERALI

 

     Art. 1. Sfera di applicazione.

     Le sanzioni amministrative disposte da leggi o regolamenti provinciali, o da norme statali o regionali applicabili ai sensi degli articoli 105 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono irrogate secondo la disciplina prevista dai successivi articoli.

 

          Art. 2. Solidarietà. [1]

     1. Il proprietario/La proprietaria della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l’usufruttuario/l’usufruttuaria o, se trattasi di bene immobile, il/la titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato/a in solido con l’autore/l’autrice della violazione al pagamento della somma da questo/a dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

     2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all’altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell’autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l’autore/l’autrice della violazione al pagamento della somma da questo/a dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

     3. Se la violazione è commessa dal/dalla rappresentante legale o dal/dalla dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore/un’imprenditrice nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore/l’imprenditrice è obbligato/a in solido con l’autore/l’autrice della violazione al pagamento della somma da questo/a dovuta.

     4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 chi ha pagato ha diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’autore/dell’autrice della violazione, salvo quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.

 

          Art. 3. Accertamento delle violazioni.

     Le violazioni delle norme di legge o regolamentari che comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa sono accertate dal personale appositamente incaricato di far osservare le singole disposizioni.

     [Di norma l'attività di controllo viene esercitata alla presenza del proprietario, del possessore o del gestore della cosa o del rispettivo rappresentante legale. Il controllo viene eseguito anche in assenza della persona competente qualora questa sia assente o si rifiuti di partecipare] [2] .

     Le violazioni delle norme in materia di polizia forestale possono essere accertate anche dai custodi forestali comunali.

     Gli agenti incaricati possono compiere gli atti di accertamento e procedere ai sequestri cautelari ai sensi e con le modalità di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 [3] .

     Per gli accertamenti mediante analisi di campioni si osservano le disposizioni dell'art. 15 della precitata legge statale [4] .

 

          Art. 4. Contestazioni delle violazioni.

     Le violazioni di cui all'articolo precedente, quando sia possibile, devono essere contestate immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa, o comunque soggetta all'applicazione della sanzione prevista.

     Qualora non sia avvenuta la contestazione personale per tutte o alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di 90 giorni dall'accertamento e a quelli residenti all'estero entro il termine di 360 giorni [5] .

     Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'amministrazione con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione [6] .

     L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

     La notificazione degli estremi della violazione è eseguita dallo stesso agente accertatore oppure a cura dell'ufficio dell'amministrazione, competente in base alle singole disposizioni di legge, a mezzo di ufficiale giudiziario, di messo provinciale o comunale o della posta.

     Qualora la violazione sia commessa da minore degli anni 14, la contestazione della stessa deve essere fatta alla persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza sul medesimo.

     5-bis Con regolamento sono individuate le ipotesi di violazioni amministrative che non danno luogo a danni irreversibili, per le quali va previsto che l'autorità incaricata del controllo deve indicare nel verbale di accertamento le carenze riscontrate e le prescrizioni di adeguamento necessarie per assicurare il rispetto delle norme violate. L'organo competente procede con separato provvedimento all'irrogazione delle sanzioni previste, qualora il trasgressore non abbia provveduto ad adeguarsi alle prescrizioni impartite a seguito del primo controllo entro il termine prefissato con prudenziale valutazione in relazione alle specifiche condizioni tecniche. [7]

     Copia del verbale di accertamento dell'infrazione, con la prova, quando occorre, delle eseguite contestazioni o notificazioni, deve essere trasmessa all'ufficio dell'amministrazione competente in materia [8] .

     Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto dal quarto comma del successivo art. 7 [9] .

 

          Art. 5. Ammontare della sanzione pecuniaria. [10]

     Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla vigente normativa tra un limite minimo e un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

     L'autorità amministrativa competente ad applicare la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in disagiate condizioni economiche, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire 30.000. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

     Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione o omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

 

          Art. 6. (Pagamento in misura ridotta). [11]

     1. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, presso il tesoriere della Provincia o a mani dell'agente accertatore, qualora sia abilitato. Il pagamento della sanzione in misura ridotta ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.

     2. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta in caso di sanzione pecuniaria determinata in misura fissa. Qualora il pagamento abbia avuto comunque luogo, si procede ai sensi dell'articolo 7 al recupero della differenza della somma dovuta.

 

          Art. 7. Ordinanza – ingiunzione. [12]

     Qualora non abbia avuto luogo il pagamento ai sensi dell'articolo precedente, ovvero non sia consentito, il direttore di ripartizione o struttura organizzativa provinciale, di cui agli allegati A e B della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, a seconda delle materie attribuite ai rispettivi uffici dipendenti, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione, entro i limiti, minimo o massimo, stabiliti dalla legge o regolamento, e ingiunge agli obbligati di pagare al tesoriere della Provincia la somma medesima, insieme con le spese, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione dell'ingiunzione stessa. Di tale pagamento deve essere data comunicazione, entro il 30.mo giorno, a cura della tesoreria, all'autorità che ha emesso l'ordinanza. Gli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza del termine utile per l'oblazione della sanzione amministrativa o dalla notifica dell'accertamento della violazione, possono richiedere di essere sentiti o possono far pervenire scritti difensivi all'organo competente ad irrogare la sanzione. Per le materie attribuite alla competenza dei singoli servizi sanitari gestiti direttamente dalla Provincia, provvedono i rispettivi responsabili. Per le materie il cui esercizio è stato delegato dalla Provincia, provvede il legale rappresentante dell'ente delegato; in ogni altro caso, di competenza provinciale, provvede il Presidente della Giunta provinciale.

     L'organo competente qualora non ritenga fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto e agli interessati.

     Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

     Il termine per il pagamento è di 60 giorni se l'interessato risiede all'estero.

     L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diviene esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

 

          Art. 8. Ricorsi. [13]

     L'opposizione al sequestro amministrativo va presentata all'autorità indicata nel primo comma dell'articolo precedente, ai sensi dell'art. 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     L'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, è proposta all'autorità e nei termini e modalità indicati nella vigente normativa statale.

     In tema di sequestro si applicano le disposizioni del precitato art. 19.

 

          Art. 9. Prescrizione.

     Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge, si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

 

          Art. 10. Esecuzione forzata.

     Salvo quanto è disposto dagli articoli 8 e 9, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede, su richiesta dell'amministrazione, mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

     2. In caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di una percentuale corrispondente al doppio del tasso di interesse legale, decorrente dal giorno in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario della riscossione. Questa maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti. [14]

 

          Art. 11. Altre sanzioni amministrative.

     Salvo che non sia diversamente disposto, le violazioni di leggi o regolamenti che comportano l'applicazione di sanzioni amministrative diverse da quella pecuniaria, sono accertate e contestate nelle forme di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

     Le relative sanzioni sono applicate, a seconda delle materie di rispettiva competenza, dagli organi indicati nel primo comma del precedente art. 7. Contro i provvedimenti dei medesimi è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla data della loro notificazione [15] .

     I provvedimenti della Giunta provinciale sono immediatamente esecutivi. Contro di essi è ammesso ricorso alla competente autorità giurisdizionale amministrativa.

 

Titolo II

NORME SPECIALI

 

          Art. 12. Organi competenti a ricevere il rapporto. [16]

     Nelle materie di competenza della Provincia e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad essa delegate, i rapporti concernenti l'accertamento delle relative violazioni sono presentati agli uffici provinciali competenti per le singole materie o direttamente agli organi indicati nel primo comma del precedente art. 7.

 

          Art. 13. Commessione obiettiva con un reato. [17]

     Nelle ipotesi di connessione obiettiva di una violazione non costituente reato, con un reato, si osservano le disposizioni statali vigenti in materia.

 

          Art. 13 bis. Accertamento delle violazioni a norme tributarie. [18]

     Fatto salvo quanto disposto dall' articolo 22 dello stato di autonomia, l' accertamento delle violazioni alle norme in materia di tributi per i quali la Provincia ha potestà impositiva è demandato a dipendenti della Ripartizione provinciale Finanze e bilancio incaricati dal Presidente della Giunta provinciale.

     Nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite, i dipendenti di cui al comma 1 svolgono ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, funzioni di ufficiale rispettivamente di agente di polizia tributaria.

     Ai dipendenti di cui ai commi 1 e 2 è rilasciata dall' amministrazione provinciale una tessera personale di riconoscimento, nella quale sono indicate la qualifica e le funzioni.

 

          Art. 14. (Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie). [19]

     1. Le sanzioni amministrative pecuniarie disposte da leggi o regolamenti provinciali o da quelle regionali, applicabili ai sensi dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono aumentate ogni cinque anni, con arrotondamento all'unità di euro superiore, in relazione alle variazioni in aumento, accertate dall'Istituto nazionale di statistica, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, verificatesi nel quinquennio stesso.

     2. Il Presidente della Provincia determina con decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla vigente normativa provinciale o regionale, in applicazione di quanto disposto nel comma 1. I nuovi limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie trovano applicazione per le violazioni commesse a decorrere dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del relativo decreto del Presidente della Provincia.

     3. Gli aumenti di cui al comma 1 non si applicano alle sanzioni amministrative pecuniarie quando l'ammontare delle stesse non è fissato direttamente nella legge ma è diversamente stabilito.

 

          Art. 14 bis. Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie. [20]

 

Titolo III

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 15. Norme abrogate.

     Sono abrogate le seguenti norme provinciali:

     “articoli 5 e 6 della legge provinciale 28 giugno 1972, n. 12, concernente la "disciplina della raccolta dei funghi nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", e successive integrazioni;

     articoli 9 e 10 della legge provinciale 28 giugno 1972, n. 13, concernente "norme per la protezione della flora alpina";

     art. 12, quarto comma, della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, e successive modifiche, concernente la "disciplina degli obblighi dei concessionari idroelettrici e dell'impiego dell'energia per la elettrificazione locale";

     art. 5 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 7, recante "integrazioni e modifiche alla legge 9 ottobre 1967, n. 950, concernente sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale";

     art. 33, dal primo al nono comma, della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, concernente "provvedimenti contro l'inquinamento dell'aria in ambiente aperto ed in edifici e locali chiusi di lavoro";

     art. 12, dal primo all'ottavo comma, della legge provinciale 13 agosto 1973, n. 27, concernente "norme per la protezione della fauna";

     art. 22, dal secondo al sesto comma, della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, concernente "norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi";

     art. 22, dal terzo all'ottavo comma, della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, concernente "norme per la tutela delle acque da inquinamenti e per la disciplina degli scarichi";

     art. 33, dal secondo al settimo comma, della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, concernente la "disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico";

     art. 10, dal terzo all'ottavo comma, della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 29, concernente "norme per la tutela dei bacini di acqua";

     art. 27, primo e secondo comma, e art. 28 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, concernente l'"ordinamento dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo";

     art. 7 della legge provinciale 24 giugno 1976, n. 23, concernente "norme sulla circolazione con veicoli a motore in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico e/o di tutela paesaggistico-ambientale";

     art. 14, dal terzo al settimo comma, della legge provinciale 12 agosto 1976, n. 32, concernente la "disciplina delle cave e delle torbiere".

 

          Art. 16. Sfera di applicazione e entrata in vigore.

     Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano per le violazioni accertate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa, fatte salve quelle concernenti la notificazione degli atti amministrativi.


[1] Articolo così sostituito dall’art. 19 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.

[2] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.P. 21 maggio 1996, n. 11 e abrogato dall’art. 29 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

[3] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.P. 21 maggio 1996, n. 11.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.P. 18 agosto 1983, n. 31.

[5] Comma così modificato dall'art. 2 della L.P. 18 agosto 1983, n. 31.

[6] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.P. 18 agosto 1983, n. 31.

[7] Comma aggiunto dall'art. 41 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4 e così sostituito dall'art. 28 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[8] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.P. 18 agosto 1983, n. 31.

[9] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.P. 18 agosto 1983, n. 31.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.P. 18 agosto 1983, n. 31.

[11] Articolo modificato dall'art. 21 della L.P. 4 maggio 1982, n. 18, sostituito dall'art. 4 della L.P. 18 agosto 1983, n. 31, modificato dall'art. 1 della L.P. 29 ottobre 1991, n. 30 e così sostituito dall'art. 28 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[12] Articolo modificato dall'art. 16 della L.P. 7 luglio 1980, n. 24 e così sostituito dall'art. 5 della L.P. 18 agosto 1983, n. 31.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.P. 18 agosto 1983, n. 31.

[14] Comma così sostituito dall’art. 23 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.

[15] Gli originari commi 2 e 3 sono così sostituiti dall’attuale comma per effetto dell'art. 7 della L.P. 18 agosto 1983, n. 31.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.P. 18 agosto 1983, n. 31.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.P. 18 agosto 1983, n. 31.

[18] Articolo aggiunto dall'art. 9 della L.P. 30 gennaio 1997, n. 1.

[19] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.P. 22 ottobre 1993, n. 17 e così sostituito dall'art. 28 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[20] Articolo abrogato dall'art. 47 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.