§ 6.1.165 – L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008 (legge finanziaria 2006).


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:23/12/2005
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Autorizzazioni di spesa per l’anno 2006 - Tabelle A e B.
Art. 2.  Fondi per la finanza locale
Art. 3.  Modifica della legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5, recante “Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l’anno finanziario 2005 e per [...]
Art. 4.  Partecipazioni a società
Art. 5.  Business Location Alto Adige
Art. 6.  Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1997, n. 17, recante “Modifiche di leggi provinciali in connessione con le disposizioni finanziarie di cui alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 11, [...]
Art. 7.  Disposizioni in materia di contrattazione collettiva, dotazione organica e ordinamento del personale provinciale
Art. 8.  Modifica della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, recante “Disposizioni in materia di finanza locale”
Art. 9.  Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, recante “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”
Art. 10.  Contributi per la rottamazione di ciclomotori e motocicli
Art. 11.  Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l’anno finanziario 1998 e [...]
Art. 12.  Copertura finanziaria
Art. 13.  Modifica della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, recante “Ordinamento delle scuole materne - Scuole per l’infanzia”
Art. 14.  Modifica alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano”
Art. 15.  Modifica della legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, recante “Iniziative per l’incremento economico e della produttività”
Art. 16.  Modifica della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, recante “Disciplina dei musei e provvidenze per il loro sviluppo”
Art. 17.  Modifica della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, recante “Istituzione della Ripartizione provinciale ai beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16 [...]
Art. 18.  Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, recante “Norme per l’amministrazione del patrimonio della Provincia Autonoma di Bolzano”
Art. 19.  Modifiche della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, recante “Testo unico dell’ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile”
Art. 20.  Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, recante “Interventi di politica attiva del lavoro”
Art. 21.  Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, recante “Ordinamento della formazione professionale”
Art. 22.  Modifica alla legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, recante “Autonomia delle scuole”
Art. 23.  Modifica della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, recante “Norme di procedura per l’applicazione delle sanzioni amministrative”
Art. 24.  Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, recante “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”
Art. 25.  Modifica della legge provinciale 29 luglio 1986, n. 21, recante “Interventi urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti”
Art. 26.  Abrogazioni
Art. 27.  Entrata in vigore


§ 6.1.165 – L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008 (legge finanziaria 2006).

(B.U. 3 gennaio 2006, n. 1 - Suppl. n. 2).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

 

Art. 1. Autorizzazioni di spesa per l’anno 2006 - Tabelle A e B.

     1. Per l’applicazione delle norme provinciali, regionali, statali o comunitarie, indicate nei capitoli appartenenti alle unità previsionali di base riportate nell’allegata tabella A, sono autorizzate per l’anno finanziario 2006 spese nella misura indicata nella tabella medesima [1].

     2. Per l’attuazione di interventi od opere ad esecuzione pluriennale sono inoltre autorizzate, per l’anno finanziario 2006 e per il quadriennio 2007-2010, spese nella misura indicata nell’allegata tabella B. Le quote di spesa destinate a gravare sugli esercizi finanziari dal 2007 al 2010 saranno stabilite dalla relativa legge finanziaria annuale.

     3. Per le finalità indicate al comma 2, l’amministrazione provinciale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nell’anno 2006 nei limiti delle spese annualmente previste per il quinquennio 2006-2010, tenendo conto anche degli impegni assunti negli esercizi precedenti. La spesa da impegnare a carico di ciascuno degli esercizi dal 2007 al 2010 non dovrà superare l’80 per cento della spesa autorizzata per l’esercizio 2006.

 

     Art. 2. Fondi per la finanza locale

     1. La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, è stabilita per l’anno finanziario 2006 come segue:

     a) fondo ordinario:

     218.788.247 euro (Unità previsionale di base - UPB 26100);

     b) fondo per investimenti:

     71.311.310 euro (UPB 26200);

     c) fondo ammortamento mutui:

     75.578.983 euro (UPB 26205);

     d) fondo perequativo:

     2.905.838 euro (UPB 26100).

     2. Una quota del fondo di cui al comma 1, lettera c), pari a 2.735.162 euro, è autorizzata come limite d’impegno ed è destinata al pagamento della prima annualità di ammortamento dei mutui assunti dai comuni per il finanziamento di opere di investimento ai sensi della legislazione provinciale vigente. Le annualità successive alla prima graveranno sul corrispondente fondo iscritto nei bilanci provinciali futuri, fino all’anno 2024 incluso.

     3. L’importo di “81.651.271,99 euro”, indicato all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge provinciale 23 dicembre 2004, n. 10, così come sostituito dall’articolo 33, comma 1, della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 10, è rettificato in “75.507.486,01 euro”.

 

     Art. 3. Modifica della legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5, recante “Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l’anno finanziario 2005 e per il triennio 2005-2007”

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5, sono aggiunti i seguenti commi 2 e 3:

     “2. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è aumentata di 4 milioni di euro a carico del bilancio dell’esercizio finanziario 2006 (UPB 19215).

     3. È istituito un comitato di coordinamento formato da un rappresentante della Ripartizione provinciale Innovazione, ricerca, sviluppo e cooperative, da un rappresentante della Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio e un rappresentante del BIC - Business Innovation Centre. Il comitato ha il compito di valorizzare il progetto satellitare di cui al comma 1, ai fini di una positiva ricaduta sulle imprese locali e sui progetti innovativi attualmente esistenti.”

 

     Art. 4. Partecipazioni a società

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre la partecipazione della Provincia all’aumento di capitale della società SEL SpA, con sede a Bolzano, per una spesa massima di 450 milioni di euro a carico dell’esercizio finanziario 2006 (UPB 27200). Nei limiti della medesima spesa è consentito anche l’acquisto di quote di capitale di proprietà di altri soci, nonché di quote di capitale di altre società operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica.

     2. Al fine del finanziamento dei lavori di allacciamento con gli impianti di captazione delle acque termali e relativa conduzione, nonché degli interventi straordinari di bonifica, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre l’aumento della partecipazione della Provincia al capitale della società Terme Merano SpA per un importo di 4 milioni di euro a carico del bilancio dell’esercizio finanziario 2006 (UPB 27200).

     3. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 28 luglio 2003, n. 12, è così sostituito:

     “2. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre un aumento della partecipazione della Provincia al capitale della società SEL SpA, con sede a Bolzano, sino all’importo di 15 milioni di euro, tramite conferimento in natura di propri beni patrimoniali. Alle conseguenti variazioni compensative di bilancio si provvede con le modalità di cui all’articolo 23, comma 1, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.”

 

          Art. 5. Business Location Alto Adige

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a promuovere la costituzione di una società di capitali con la denominazione “Business Location Alto Adige (BLAA)”, avente come scopo la promozione territoriale dell’Alto Adige come zona per insediamenti economici, così come l’incremento della produttività nonché di posti di lavoro qualificati, in particolar modo tramite l’insediamento di imprese altamente produttive o con possibilità di futuro sviluppo.

     2. La società segue per le proprie attività gli orientamenti della politica economica e il programma per l’innovazione della Provincia Autonoma di Bolzano, evidenziando l’attrattività del territorio provinciale per investimenti economici, ed offre un servizio di consulenza e supporto alle imprese per i loro progetti di insediamento e investimento.

     3. Ai fini dell’insediamento di imprese di cui al comma 1 e ai fini dell’acquisizione di investimenti diretti di imprese, la società può, su incarico della Giunta provinciale, acquistare e utilizzare immobili.

     4. La Provincia Autonoma di Bolzano detiene la totalità del capitale della società. La società collabora con enti pubblici e privati e società, che fungono da centri per l’innovazione e la ricerca economica.

     5. La Giunta provinciale è autorizzata a sostenere finanziariamente la società con un contributo annuale ed a mettere a disposizione della medesima i mezzi finanziari per acquistare i beni immobili di cui al comma 3. La Giunta provinciale può mettere a disposizione della società, gratuitamente o con canoni di locazione ridotti, locali ed attrezzature.

     6. Lo statuto della società è approvato dalla Giunta provinciale.

     7. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, a carico del bilancio dell’esercizio finanziario 2006, la spesa massima di 500.000,00 euro (UPB 27200). La spesa di cui al comma 5 viene autorizzata con la legge finanziaria annuale.

 

     Art. 6. Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1997, n. 17, recante “Modifiche di leggi provinciali in connessione con le disposizioni finanziarie di cui alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 11, nonché di autorizzazioni di spesa e connesse variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 1997”

     1. L’articolo 7 della legge provinciale 12 dicembre 1997, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

     ”Art. 7 (Techno Innovation Alto Adige)

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad aumentare la propria partecipazione finanziaria alla BIC Alto Adige ScpA, fino ad un massimo del 49 per cento, mediante acquisto o sottoscrizione di aumento di capitale nonché a cambiare la denominazione sociale in “Techno Innovation Alto Adige” e nello statuto lo scopo sociale. Scopo di tale società è il sostegno della competitività delle imprese mediante la diffusione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, la fondazione di imprese innovative, lo sviluppo di imprese esistenti e di alto profilo tecnologico, lo sviluppo di cluster, la realizzazione di centri di competenza, lo sviluppo e l’attuazione di programmi per la promozione dell’innovazione, la promozione di strumenti finanziari innovativi nonché la collaborazione con gli enti di ricerca esistenti sul territorio locale, nazionale ed estero. La Giunta provinciale può inoltre decidere ulteriori variazioni dello statuto, che siano necessarie per la realizzazione delle iniziative medesime.

     2. La società attua i programmi di innovazione, ricerca e sviluppo sulla base delle indicazioni del Piano strategico pluriennale di ricerca e innovazione, approvato dalla Giunta provinciale.

     3. La società supporta la Ripartizione provinciale Innovazione, ricerca, sviluppo e cooperative nell’accreditamento degli enti pubblici e privati che svolgono attività di diffusione delle conoscenze tecnologiche nel campo dell’innovazione a favore delle imprese locali.

     4. Possono entrare a far parte della società altri enti pubblici e privati che si impegnino a contribuire, attraverso risorse finanziarie, umane, scientifiche, tecnologiche o di know-how, allo sviluppo della società stessa.

     5. L’atto di modifica e lo statuto della società sono approvati dalla Giunta provinciale. I rappresentanti della Provincia negli organi di amministrazione e controllo della società sono nominati dalla Giunta provinciale.

     6. L’assessore provinciale competente in materia di innovazione può essere autorizzato dalla Giunta provinciale a rappresentare la Provincia nell’atto di modifica della società e in tutti gli atti necessari per il conseguimento degli scopi di cui al comma 1.

     7. La Giunta provinciale è autorizzata a mettere a disposizione della società, a titolo di comodato gratuito, immobili di proprietà provinciale necessari per l’esercizio delle sue attività.

     8. La Provincia partecipa alle spese di gestione della società in base ai risultati raggiunti contenuti in un programma annualmente concordato con la ripartizione competente, approvato dalla Giunta provinciale e valutato da una società indipendente. Il piano sull’innovazione dell’Alto Adige fornisce le linee guida per l’elaborazione del programma annuale della società.”

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata a carico dell’esercizio finanziario 2006 (UPB 27200) una spesa massima di 750.000,00 euro.

 

     Art. 7. Disposizioni in materia di contrattazione collettiva, dotazione organica e ordinamento del personale provinciale

     1. Per la contrattazione collettiva per l’anno 2006 per il comparto del personale dell’amministrazione provinciale, del personale della sanità e del personale della scuola è autorizzata, a carico del bilancio provinciale (UPB 31100), la spesa di 38 milioni di euro per l’anno 2006, di 73 milioni di euro per l’anno 2007 e di 74 milioni di euro per l’anno 2008.

     2. La dotazione organica complessiva del personale stipendiato dalla Provincia autonoma di Bolzano, determinata in 17.503,50 unità a tempo pieno dall’articolo 8, comma 1, della legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5, è aumentata a 17.548,50 unità a tempo pieno per effetto del passaggio alla Provincia del personale amministrativo della Scuola provinciale superiore di sanità e del personale delle scuole messo a disposizione degli atenei universitari.

     3. Per lo svolgimento dei compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell’ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l’insegnamento nelle scuole secondarie, la Giunta provinciale è autorizzata a mettere a disposizione degli atenei universitari interessati, nell’ambito del contingente complessivo di cui al comma 2, personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche provinciali. La Giunta provinciale definisce le modalità per l’utilizzazione di tale personale e la suddivisione del contingente tra le diverse sezioni, in lingua tedesca, italiana e ladina, nell’ambito del contingente complessivo disponibile per la scuola.

     4. La dotazione organica complessiva di cui al comma 2 è così diminuita:

     a) di almeno 60 unità a tempo pieno a decorrere dal 1° settembre 2006;

     b) di almeno 60 ulteriori unità a tempo pieno a decorrere dal 1° settembre 2007;

     c) di almeno 80 ulteriori unità a tempo pieno a decorrere dal 1° settembre 2008.

     5. Salve altre eventuali riduzioni in attuazione di obblighi derivati da disposizioni di legge o da accordi in ordine al patto di stabilità, i comuni devono ridurre, entro il 31 marzo 2006, le dotazioni organiche del personale stipendiato dai medesimi di un numero di posti a tempo pieno corrispondente alle rispettive unità di personale delle scuole elementari trasferite alla Provincia autonoma di Bolzano.

     6. La spesa stimata, per effetto del comma 2, nella misura di 2 milioni di euro a carico dell’esercizio finanziario 2006 trova copertura nelle disponibilità degli stanziamenti previsti alle unità previsionali di base 02100 e 04125.

     7. Dopo l’articolo 10-bis della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 10 ter. (Blocco assunzioni di personale)

     1. Gli enti di cui all’articolo 2, comma 1, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica mediante l’immediato blocco delle assunzioni di personale a valere per tutto l’anno 2006. L’eventuale copertura di posti vacanti, o che si rendono vacanti, con nuove assunzioni o anche tramite mobilità all’interno dei singoli enti, è disposta, in deroga al summenzionato blocco e previa verifica del fabbisogno indispensabile per garantire la continuità e qualità dei servizi, da un organo collegiale ristretto nominato dalla Giunta provinciale nell’ambito della dirigenza in carica, presieduto dal Direttore generale della Provincia e coadiuvato da un gruppo di lavoro tecnico. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione per il personale didattico delle scuole di ogni ordine e grado, nonché per il personale del ruolo sanitario.”

     8. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, e successive modifiche, è così sostituita:

     “b) dalla prima alla sesta qualifica funzionale anche sulla base di prove selettive, seguendo apposita graduatoria permanente, aggiornata periodicamente e formata sulla base di una valutazione di soli titoli che possono tenere conto anche della situazione familiare e dello stato di disoccupazione.”

     9. Il comma 5 dell’articolo 23 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, e successive modifiche, è così sostituito:

     “5. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei confronti del personale che passa per legge alla Provincia a partire dall’entrata in vigore della legge provinciale 20 giugno 2005, n. 3.”

 

     Art. 8. Modifica della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, recante “Disposizioni in materia di finanza locale”

     1. L’articolo 12 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Art. 12 (Patto di stabilità provinciale)

     1. Nel quadro delle disposizioni costituenti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e al fine di favorire uno sviluppo equilibrato della finanza comunale e il concorso della gestione finanziaria dei comuni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, il Presidente della Provincia ed il Comitato per gli accordi finanziari dei comuni sottoscrivono annualmente, entro il termine massimo del 28 febbraio, un patto di stabilità provinciale. Tale patto di stabilità è diretto a impegnare le amministrazioni locali a conseguire miglioramenti dei saldi di bilancio e riduzioni di finanziamenti in disavanzo delle spese, anche mediante misure correttive.

     2. Il Comitato per gli accordi finanziari dei comuni e il Presidente della Provincia stabiliscono, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità provinciale, criteri, modalità e indicatori compatibili con quelli a cui è tenuta la Provincia in virtù dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica.”

 

     Art. 9. Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, recante “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”

     1. Dopo l’articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 1 bis. (Misure di contenimento della spesa pubblica)

     1. Al fine di assicurare il concorso della Provincia alla realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, la Giunta provinciale impartisce alle strutture della Provincia, agli enti da essa dipendenti e a quelli il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa propria o delegata, istruzioni atte a produrre riduzioni, anche strutturali, delle spese, con particolare riguardo alle spese correnti di funzionamento, a quelle per incarichi esterni per studi, consulenze e ricerche, per acquisto e gestione di automezzi nonché per missioni di servizio.

     2. Il rispetto da parte degli enti delle istruzioni di cui al comma 1 deve essere evidenziato da parte degli organi di controllo contabile nei processi verbali delle sedute dei relativi organi collegiali.”

 

     Art. 10. Contributi per la rottamazione di ciclomotori e motocicli

     1. Fino all’esaurimento dell’importo complessivo di 300.000,00 euro, la Giunta provinciale può concedere alle persone fisiche residenti in provincia di Bolzano, che hanno rottamato dopo il 1° novembre 2005 un motociclo o un ciclomotore con alimentazione a due tempi, un contributo di 300,00 euro, a condizione che alla data del 1° gennaio 2005 gli stessi circolassero a norma di legge e che in tale data per gli stessi risulti regolarmente assolto l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata a carico del bilancio dell’esercizio finanziario 2006 (UPB 12105) la spesa di 300.000,00 euro.

     3. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione con effetto a partire dal 2 novembre 2005.

 

     Art. 11. Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l’anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”

     1. Il comma 2 dell’articolo 7-ter della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

     “2. L’esenzione prevista dal comma 1 si applica alle prime due annualità della tassa in caso di installazione successiva in autoveicoli alimentati a gasolio.”

     2. Dopo il comma 2 dell’articolo 7-ter della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

     “2 bis. L’esenzione di cui al comma 2 si applica anche alle installazioni avvenute prima dell’entrata in vigore della legge finanziaria 2006.”

 

     Art. 12. Copertura finanziaria

     1. Alla copertura degli oneri per complessivi 3.351.143.658 euro a carico dell’esercizio finanziario 2006, derivanti dall’articolo 1, commi 1 (Tabella A) e 2 (Tabella B), e dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 della presente legge, si provvede con una corrispondente quota delle entrate iscritte nel bilancio di previsione della Provincia per l’anno 2006.

     2. Alla copertura degli oneri per complessivi 570.052.324 euro a carico degli esercizi finanziari 2007 e 2008, derivanti dall’articolo 1, comma 1 (Tabella A), e dall’articolo 2, relativamente alla seconda e terza annualità dei limiti d’impegno autorizzati, nonché dall’articolo 1, comma 2 (Tabella B), e dall’articolo 7, si provvede con una corrispondente quota delle disponibilità finanziarie previste per il biennio 2007- 2008 nel bilancio triennale 2006-2008.

     3. Le minori entrate derivanti dall’articolo 11, stimate in 13 mila euro per l’anno 2006, 587 mila euro per l’anno 2007 e 400 mila euro per l’anno 2008, sono compensate da corrispondenti maggiori entrate per tributi del Titolo I, previste nel bilancio 2006 e nel bilancio triennale 2006-2008.

 

CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI

 

     Art. 13. Modifica della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, recante “Ordinamento delle scuole materne - Scuole per l’infanzia”

     1. Il comma 3 dell’articolo 7 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è così sostituito:

     “3. La Provincia assegna, per ogni anno scolastico, ai comuni e ai consorzi di comuni che gestiscono, anche a norma dell’articolo 91, le scuole materne provinciali, un importo determinato annualmente dalla Giunta provinciale. A tal fine si prescinde dall’applicazione dell’articolo 9, comma 1. L’assegnazione viene concordata nell’ambito dell’accordo annuale tra il Presidente della Provincia e una rappresentanza dei comuni ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6.”

 

     Art. 14. Modifica alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano”

     1. Dopo il comma 7 dell’articolo 26 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     “8. A seguito del rientro dall’aspettativa per mandato politico del funzionario di cui al comma 4, è istituita, per il medesimo, la qualifica di vicedirettore generale ad esaurimento. I funzionari che esercitavano le funzioni di vicedirettore generale e di direttore della Ripartizione Avvocatura della Provincia nel periodo di collocamento in aspettativa del funzionario di cui al comma 4, sono nominati, secondo le modalità di cui all’articolo 14, vicedirettore generale e direttore della Ripartizione Avvocatura della Provincia.”

 

     Art. 15. Modifica della legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, recante “Iniziative per l’incremento economico e della produttività”

     1. Dopo l’articolo 2 della legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 2 bis. (Sponsoring)

     1. Per migliorare l’offerta di proprie iniziative concernenti l’economia o per contenerne la spesa di settore, l’amministrazione provinciale è autorizzata a stipulare accordi di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni.

     2. I proventi in denaro derivanti dagli accordi di sponsorizzazione sono introitati su apposito capitolo del bilancio provinciale e destinati al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1. L’assessore provinciale alle finanze e al bilancio apporta le conseguenti variazioni di bilancio per l’iscrizione delle maggiori entrate e per l’assegnazione ai relativi capitoli di spesa.”

 

     Art. 16. Modifica della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, recante “Disciplina dei musei e provvidenze per il loro sviluppo”

     1. Il comma 4 dell’articolo 2 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, e successive modifiche, è così sostituito:

     “4. Fatte salve le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, il museo di Arte Moderna e Contemporanea può essere gestito anche da un ente di diritto privato. In questo caso la Giunta provinciale è autorizzata a disporre e concludere la partecipazione della Provincia Autonoma di Bolzano a questo ente, riconoscendo il predetto di interesse provinciale. Lo statuto dell’ente è approvato dalla Giunta provinciale e deve prevedere un’adeguata rappresentanza della Provincia negli organi di amministrazione e di controllo. I rappresentanti della Provincia sono nominati dalla Giunta provinciale. Esaminati il programma e il bilancio preventivo dell’ente, la Giunta provinciale determina il contributo annuale a carico della Provincia. La spesa per l’attuazione del presente articolo, da effettuarsi con apposito capitolo di bilancio, sarà autorizzata con legge finanziaria annuale, ai sensi della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.”

 

     Art. 17. Modifica della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, recante “Istituzione della Ripartizione provinciale ai beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16 e 19 settembre 1973, n. 37”

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5-quinquies della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     “2. Il diritto di prelazione di cui agli articoli 60, 61 e 62 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, trova applicazione per beni oggetto di finanziamento leasing solamente per il passaggio del bene nella proprietà del locatore e non per il passaggio successivo del bene nella proprietà del locatario. Il diritto di prelazione suddetto non trova inoltre applicazione in caso di operazioni di lease-back, se il locatario si obbliga contrattualmente ad esercitare il diritto di riscatto previsto nel contratto di leasing. In caso di inadempimento dell’obbligo contrattuale di esercitare il diritto di riscatto, il diritto di prelazione può essere esercitato entro 60 giorni dalla scadenza del rispettivo contratto di leasing.” [2].

 

     Art. 18. Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, recante “Norme per l’amministrazione del patrimonio della Provincia Autonoma di Bolzano”

     1. Il comma 5 dell’articolo 17 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

     “5. Il ricavo dall’alienazione di terreni agricoli e boschi affidati in gestione ai sensi dell’articolo 1, comma 3, all’Azienda Foreste e Demanio o al Centro di Sperimentazione Laimburg, deliberata dalla Giunta provinciale su proposta del rispettivo consiglio di amministrazione, è reimpiegato di norma per l’acquisto di beni di natura analoga oppure per altri investimenti immobiliari urgenti.”

 

     Art. 19. Modifiche della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, recante “Testo unico dell’ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile”

     1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

     “1. Sono strutture del Servizio per la protezione civile:

     a) i centri operativi comunali;

     b) i centri operativi distrettuali;

     c) il Centro operativo provinciale;

     d) la Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile;

     e) il Servizio antincendi;

     f) le organizzazioni di volontariato per la protezione civile;

     g) il Comitato provinciale per la protezione civile;

     h) il “Bergrettungsdienst” dell’“Alpenverein Südtirol” (BRD-AVS) e il Soccorso Alpino e Speleologico Alto Adige del CNSAS.”

     2. Dopo il comma 3 dell’articolo 12 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

     “3 bis. La Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile cura la formazione e l’aggiornamento nell’ambito della protezione civile.”

     3. Il comma 1 dell’articolo 51 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

     “1. Il consiglio d’amministrazione dell’Azienda speciale approva un piano per la dotazione del Servizio antincendi con attrezzature, automezzi, macchinari ed equipaggiamenti, da predisporre a cura dell’Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari. Il piano comprende:

     a) le tipologie delle dotazioni ammissibili a contributo per i Corpi dei vigili del fuoco volontari, le Unioni distrettuali dei Corpi medesimi, l’Unione provinciale, la Cooperativa dei vigili del fuoco dell’Alto Adige e la Scuola provinciale antincendi;

     b) le dotazioni minime per le singole categorie dei Corpi dei vigili del fuoco volontari;

     c) le spese per interventi di manutenzione straordinaria;

     d) le spese e dotazioni per la gestione e manutenzione ordinaria delle attrezzature dei punti di appoggio.”

     4. Il comma 3 dell’articolo 55 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

     “3. La Scuola provinciale antincendi può anche svolgere corsi antincendio e di protezione civile.”

 

     Art. 20. Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, recante “Interventi di politica attiva del lavoro”

     1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 35 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, è aggiunta la seguente lettera:

     “e) tirocini di formazione e orientamento ai sensi della vigente normativa statale, finalizzati all’occupazione di persone svantaggiate sul mercato del lavoro, con eventuale erogazione di sussidi ai tirocinanti e contributi alle imprese ospitanti sulla base di criteri e importi stabiliti dalla Giunta provinciale.”

 

     Art. 21. Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, recante “Ordinamento della formazione professionale”

     1. Il comma 5 dell’articolo 1 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, è così sostituito:

     “5. Le azioni formative sono prioritariamente destinate a persone residenti in provincia di Bolzano. La Giunta provinciale può prevedere eccezioni con delibera nei limiti dei posti disponibili.”

 

     Art. 22. Modifica alla legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, recante “Autonomia delle scuole”

     1. Dopo il comma 2-bis dell’articolo 22 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, viene inserito il seguente comma:

     “2 ter. In attesa del varo della legge provinciale che disciplina il sistema educativo provinciale di istruzione e formazione per la parte relativa al secondo ciclo, i principi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, trovano progressiva attuazione nelle scuole a carattere statale e nelle scuole paritarie, a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, con inizio nelle prime classi del secondo ciclo; le modalità di tale attuazione sono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. I piani orari annuali, le indicazioni provinciali per i piani di studio personalizzati e il profilo educativo, culturale e professionale dello studente e della studentessa a conclusione del secondo ciclo vengono definiti secondo le procedure indicate al comma 2.”

 

     Art. 23. Modifica della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, recante “Norme di procedura per l’applicazione delle sanzioni amministrative”

     1. Il comma 2 dell’articolo 10 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, è così sostituito:

     “2. In caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di una percentuale corrispondente al doppio del tasso di interesse legale, decorrente dal giorno in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario della riscossione. Questa maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.”

 

     Art. 24. Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, recante “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”

     1. Il comma 1 dell’articolo 44 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è così sostituito:

     “1. Ogni qualvolta norme statali, regionali o provinciali stabiliscano entrate a favore della Provincia, la riscossione coattiva è effettuata con la procedura di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.”

     2. Dopo l’articolo 67 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è aggiunto il seguente articolo:

     “Art. 68 (Adeguamento di leggi provinciali)

     1. Ovunque ricorra nella legislazione provinciale per la riscossione coattiva il richiamo alle disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, tale richiamo è sostituito con il richiamo al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.”

 

     Art. 25. Modifica della legge provinciale 29 luglio 1986, n. 21, recante “Interventi urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti”

     1. Dopo l’articolo 1 della legge provinciale 29 luglio 1986, n. 21, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 1 bis. (Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti e tutela del suolo)

     1. Al fine di accelerare gli urgenti interventi a tutela del suolo e per prevenire gravi danni alla salute pubblica, sono approvati i progetti e gli interventi per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale di cui all’allegato A, relativi alle aree dei siti di interesse provinciale di cui all’articolo 10-bis, comma 6, della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, e successive modifiche. Restano autorizzate l’utilizzazione e la destinazione dei relativi mezzi finanziari.

     2. Il perimetro dei singoli siti è indicato nella cartografia di cui all’allegato B. La cartografia ufficiale è conservata in originale presso l’Agenzia provinciale per l’ambiente. Tale perimetrazione non esclude l’obbligo di bonifica rispetto a quelle porzioni di territorio che dovessero risultare inquinate e che attualmente non sono ricomprese nel perimetro.

     3. L’approvazione di cui al comma 1 produce gli effetti di cui all’articolo 10-bis, comma 2, della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, e successive modifiche.”

 

     Art. 26. Abrogazioni

     1. Sono abrogati:

     a) l’articolo 13-bis della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche;

     b) il comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5.

 

     Art. 27. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

     ALLEGATI

    (Omissis)


[1] Per la modifica delle autorizzazioni di cui al presente comma, vedi l’art. 4 della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 21 giugno 2007, n. 221, ha dichiarato l'illegittimità del primo periodo del presente comma, limitatamente alle parole «solamente» e «non».