§ 4.2.60 - L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.
Interventi della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige per il sostegno dell'economia.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:13/02/1997
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Obiettivo generale.
Art. 2.  Modalità di promozione.
Art. 2 bis.  (Obblighi).
Art. 2 ter.  (Presupposti).
Art. 3.  Interventi.
Art. 4.  Aiuti.
Art. 5.  Interventi.
Art. 6.  Aiuti.
Art. 7.  Interventi.
Art. 8.  Aiuti.
Art. 9.  Premi di specializzazione e di aggiornamento.
Art. 10.  Progetti di interesse pubblico.
Art. 11.  Interventi.
Art. 12.  Aiuti.
Art. 13.  Iniziative particolari.
Art. 13 bis.  Parco scientifico e tecnologico.
Art. 13 ter.  Assegnazione straordinaria all’Istituto per innovazioni tecnologiche Bolzano S.C.A.R.L..
Art. 14.  Interventi.
Art. 15.  Aiuti.
Art. 16.  Salvataggio e ristrutturazione.
Art. 17.  Obiettivi.
Art. 18.  Partecipazioni.
Art. 19.  Interventi.
Art. 20.  Aiuti.
Art. 20 bis.  Provvedimenti per l'ottimale utilizzo dei finanziamenti dell'Unione Europea.
Art. 20 ter.  Autorità di gestione e pagamento per gli interventi di iniziativa comunitaria INTERREG III Italia-Austria.
Art. 20 quater.  Servizio di informazione “Antenna Europe Direct”.
Art. 21.  Regolamento di esecuzione.
Art. 22.  Programmi comunitari.
Art. 23.  Disposizioni transitorie e finali.
Art. 23 bis.  Agevolazioni previste dalle leggi dello Stato.
Art. 23 ter.  Finanziamento aree per insediamenti produttivi.
Art. 24.  Disposizione finanziaria.
Art. 25.  Abrogazione di norme.
Art. 26.  Notifica alla Commissione Europea.


§ 4.2.60 - L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

Interventi della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige per il sostegno dell'economia.

(B.U. 18 marzo 1997, n. 13).

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Obiettivo generale.

     1. La Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, di seguito denominata Provincia, promuove lo sviluppo dei settori economici dell'industria, dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi e in particolare del plusvalore e della competitività, anche internazionale, degli stessi, nel rispetto delle normative della Comunità Europea e delle esigenze dell'ecologia e della protezione dell'ambiente, degli equilibri occupazionali, del diritto del lavoro, dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

     2. Dalla presente legge sono escluse le aziende agricole.

     3. E' fatta salva la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato in vigore per i settori sensibili quali la siderurgia, il carbone, i trasporti, le fibre sintetiche, l'industria automobilistica, le costruzioni navali e la pesca.

 

          Art. 2. Modalità di promozione.

     1. La promozione avviene tramite la concessione di aiuti nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato in vigore. Gli aiuti possono prendere le forme di seguito elencate oppure combinazioni delle stesse:

     a) contributo a fondo perduto;

     b) agevolazione in conto interessi;

     c) mutuo agevolato.

     2. Alle aziende aventi sede in zone svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria possono essere concesse agevolazioni fino al 15 per cento oltre la misura massima prevista nei capi successivi, sulla base di criteri emanati ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, concernente Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi", e notificati alla Comunità Europea.

     3. Gli aiuti sono cumulabili con gli aiuti concessi in applicazione della disposizione "de minimis".

     4. [1]

     5. [2]

 

     Art. 2 bis. (Obblighi). [3]

     1. Per un periodo massimo di 15 anni la destinazione economica di beni agevolati ai sensi della presente legge non può essere mutata. Per il medesimo periodo tali beni non possono essere alienati o dati in locazione, né l’azienda alla quale appartengono può essere data in affitto, né possono essere costituiti diritti reali sui beni. Con i criteri d’applicazione della presente legge, il periodo massimo di 15 anni può essere ridotto per determinate categorie di beni d’investimento, in modo differenziato a seconda delle varie forme di cessione o di costituzione di diritti citate.

     2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la revoca del contributo in proporzione al periodo di tempo mancante alla scadenza dei termini previsti ai sensi del comma 1. Sul relativo importo sono dovuti gli interessi legali.

     3. La Giunta provinciale può rinunciare alla revoca del contributo, se la violazione degli obblighi è da ricondurre ad un incidente, una malattia o un decesso, che limita gravemente e durevolmente la continuazione dell’attività aziendale. Inoltre la Giunta provinciale può rinunciare alla revoca del contributo in casi motivati di importanza straordinaria e strategica per il mantenimento del livello occupazionale e il tessuto economico.

     4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i beni agevolati possono essere alienati, dati in locazione o in affitto ovvero possono essere costituiti diritti reali sui beni stessi a favore di imprese che detengono una quota di almeno il 30 per cento della società beneficiaria del contributo ovvero a società delle quali l'impresa beneficiaria del contributo detiene almeno una quota del 30 per cento oppure a società i cui soci - a seguito di una scissione della società beneficiaria di contributo o a seguito della costituzione di una nuova società senza la partecipazione di soci terzi - corrispondano per almeno il 30 per cento ai soci della società beneficiaria di contributo; questo a condizione che il terzo che acquisisce il bene dichiari per iscritto di assumersi gli obblighi previsti dalla presente legge.

     5. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i beni agevolati possono essere alienati, dati in locazione o in affitto a persone ovvero possono essere costituiti diritti reali sui beni stessi a favore o di persone che abbiano vincoli di parentela entro il terzo grado o che siano affini in linea retta con il beneficiario o la beneficiaria del contributo, a condizione che il terzo che acquisisce il bene dichiari per iscritto di assumersi gli obblighi previsti dalla presente legge.

     6. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 è ammesso l’affitto dell’azienda, se i beni agevolati sono inferiori alla metà delle immobilizzazioni dell’azienda.

 

     Art. 2 ter. (Presupposti). [4]

     1. Gli aiuti di cui alla presente legge sono concessi a condizione che il beneficiario o la beneficiaria rispetti le norme in materia di previdenza e che i contributi previdenziali vengano versati anche per tutti i familiari che collaborano nell’azienda, privi di altra assicurazione pensionistica.

 

Capo II

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DI INVESTIMENTI AZIENDALI

 

          Art. 3. Interventi.

     1. La Provincia promuove investimenti aziendali realizzati attraverso:

     a) l'acquisto di beni mobili e immobili;

     b) la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento di edifici o locali aziendali;

     c) la modernizzazione, il completamento di impianti.

     2. la promozione inoltre può riguardare la realizzazione di beni di investimento mobili e immobili attraverso l'esecuzione di lavori in proprio, l'acquisto mediante leasing e iniziative tese all'incentivazione dei servizi di vicinato.

     3. Possono essere promossi in modo preferenziale investimenti ad alto contenuto innovativo.

 

          Art. 4. Aiuti.

     1. Per investimenti aziendali promossi da piccole e medie imprese, di seguito denominate PMI, possono essere concessi aiuti entro i limiti della vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alle PMI.

     2. Sono considerate PMI quelle imprese che rispondono alla definizione di cui alla disciplina comunitaria in vigore.

     3. L’agevolazione di investimenti di carattere generale di grandi imprese e in casi eccezionali, specificamente motivati, di PMI è possibile se l’agevolazione non è esentata da regolamenti comunitari, mediante notifica e l’approvazione del caso specifico ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE e nel rispetto dei limiti determinati dalla Commissione Europea. Non sono soggetti all'obbligo di notifica gli aiuti che non superano il limite “de minimis” ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato in vigore [5].

     4. Per investimenti aziendali promossi da microimprese e PMI svolgenti attività che non formano oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea, possono essere concessi aiuti fino all'intensità del 40 per cento delle spese sostenute, sulla base di criteri emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 [6] .

 

Capo III

INTERVENTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI ECOLOGICO-AMBIENTALI

 

          Art. 5. Interventi.

     1. La Provincia promuove le seguenti iniziative aziendali:

     a) investimenti per la tutela dell'ambiente;

     b) investimenti nell'ambito del risparmio energetico e delle fonti di energia rinnovabili;

     c) ricerca e sviluppo di tecnologie meno inquinanti;

     d) informazione tecnica, servizi di consulenza e formazione del personale sulle nuove tecnologie pratiche ambientali;

     e) audit ambientali nelle imprese.

 

          Art. 6. Aiuti.

     1. Per le iniziative indicate nell'art. 5, comma primo, lettere a) e b), può essere concesso un aiuto alle imprese entro i limiti della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente in vigore.

     2. Per le iniziative indicate nell'art. 5, comma primo, lettera c), può essere concesso un aiuto alle imprese entro i limiti della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo in vigore, ai sensi del capo IV.

     3. Per le iniziative indicate nell'art. 5, comma primo lettere d) ed e), può essere concesso un aiuto alle imprese entro i limiti della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato in vigore per la promozione di servizi di consulenza, ai sensi del capo V.

     4. [Per la realizzazione di impianti solari termici possono essere concessi aiuti fino all'intensità del 50 per cento delle spese riconosciute, sulla base di criteri emanati ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e notificati alla Comunità Europea] [7].

 

Capo IV

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO

 

          Art. 7. Interventi. [8]

     [1. La Provincia promuove le seguenti iniziative nell'ambito della ricerca e dello sviluppo:

     a) ricerca fondamentale;

     b) ricerca applicata;

     c) sviluppo di prototipi e di preserie;

     d) acquisizione di brevetti e di know-how di prodotto, servizi e di processo;

     e) sviluppo e applicazione di tecnologie rivolte al risparmio energetico, alla riduzione dell'impatto ambientale, all'igiene e alla sicurezza sul lavoro;

     f) progetti volti al miglioramento dei sistemi di qualità;

     g) promozione e incentivazione di centri di ricerca e sviluppo;

     h) collaborazione di esperti esterni ed interni all'amministrazione nel coordinamento e nello sviluppo di progetti e di ricerche;

     i) la ricerca fondamentale, la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo secondo la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo in vigore.

     2. Particolare riguardo è dato alla ricerca e allo sviluppo rivolti a nuove iniziative.]

 

          Art. 8. Aiuti. [9]

     [1. Per le iniziative indicate nell'art. 7 può essere concesso un aiuto alle imprese entro i limiti della vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo.]

 

          Art. 9. Premi di specializzazione e di aggiornamento.

     1. [Allo scopo di incentivare la ricerca e lo sviluppo, di migliorare il livello di attività di consulenza ed il management aziendale, la provincia istituisce, anche in collaborazione con imprese singole o associate, università, enti e istituti di ricerca, premi di specializzazione o aggiornamento in favore di diplomati, laureati o laureandi anche ai fini di agevolare il loro inserimento in aziende situate nel territorio provinciale] [10].

     2. La Provincia concede premi in favore di laureandi che svolgono tesi sperimentali su problemi di interesse locale inerenti al settore economico.

 

          Art. 10. Progetti di interesse pubblico. [11]

     [1. La Provincia concede aiuti ad enti pubblici e privati nonché ad imprese singole o associate senza scopo di lucro, che operano nel campo della ricerca fondamentale ed applicata di cui all'art. 7 ed attuano progetti di interesse pubblico. I contributi sono concessi sui costi delle iniziative, degli investimenti e della gestione.

     2. L'aiuto può coprire fino all'80 per cento della relativa spesa riconosciuta ammissibile, a condizione che i risultati delle ricerche siano resi disponibili a tutti gli operatori che ne fanno richiesta in base a condizioni obiettive da determinare nel regolamento di esecuzione e al pagamento dei costi sostenuti.]

 

Capo V

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA,

DELLA FORMAZIONE E DELLA DIFFUSIONE DI CONOSCENZE

 

          Art. 11. Interventi.

     1. La Provincia promuove le seguenti iniziative di formazione, di consulenza e diffusione di conoscenza:

     a) formazione ed aggiornamento di personale dirigente e di esperti ad alta qualifica;

     b) acquisizione di conoscenze tecnologiche e di informazione di mercato a mezzo di servizi o di consulenze, offerte da strutture di ricerca, Università o strutture di consulenza;

     c) riqualificazione ed aggiornamento del personale come misura di adeguamento alle mutate esigenze tecnologiche e di mercato;

     d) consulenza mirata per l'istituzione di joint-ventures fra imprese in provincia di Bolzano e imprese al di fuori della stessa;

     e) consulenze, perizie, progetti e riqualificazione nell'ambito della sicurezza sul lavoro, della prevenzione di infortuni sul lavoro e dell'energia;

     f) tirocini effettuati presso aziende con sede in provincia di Bolzano;

     g) consulenze preliminari circa la brevettabilità di marchi e prodotti aziendali;

     h) sportelli di consulenza e trasferimento tecnologico;

     i) rilevazioni, studi e ricerche.

     2. Possono essere favorite in modo prioritario le iniziative realizzate in collaborazione con enti qualificati alla promozione economica, le associazioni di categoria o le loro organizzazioni, oppure realizzate e utilizzate da più imprese.

     3. La Giunta provinciale è autorizzata a realizzare direttamente le iniziative di cui al comma primo.

 

          Art. 12. Aiuti.

     1. Per iniziative di consulenza, di formazione e di diffusione a favore delle PMI la Provincia concede aiuti entro i limiti della vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alle PMI.

     2. Sono considerate PMI quelle che rispondono alla definizione di cui alla disciplina comunitaria in vigore.

     3. La promozione di iniziative di consulenza, di formazione e di diffusione a favore di grandi imprese è possibile attraverso la notifica del caso specifico ai sensi dell'art. 93, comma terzo, del Trattato CE e nel rispetto dei limiti determinati dalla Commissione Europea. Non sono soggetti all'obbligo di notifica gli aiuti che non superano il limite de minimis" ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato in vigore.

     [4. In considerazione del delicato equilibrio ecologico del paesaggio alpino, possono essere concessi aiuti fino al 50 per cento delle spese ammissibili anche alle grandi imprese per iniziative di consulenza e di diffusione delle conoscenze riguardanti la tutela dell'ambiente e il risparmio energetico.] [12]

 

          Art. 13. Iniziative particolari. [13]

     [1. La Giunta provinciale, per il perseguimento delle finalità previste dalla presente legge, è autorizzata a gestire direttamente o tramite imprese, enti o associazioni pubbliche o private qualificate, o professionisti, le seguenti iniziative:

     a) seminari, convegni, congressi, concorsi di idee, concorsi, anche a premi, corsi di specializzazione, analisi aziendali o di settore;

     b) studi e consulenze in collaborazione anche con strutture di ricerca al fine di assicurare un continuo aggiornamento scientifico a favore delle imprese operanti in provincia;

     c) ogni altra iniziativa utile per promuovere l'immagine dei settori economici e la cultura d'impresa.]

 

          Art. 13 bis. Parco scientifico e tecnologico. [14]

     [1. La Giunta provinciale è autorizzata a costituire una società consortile avente per oggetto la realizzazione e la gestione di un Parco scientifico e tecnologico in zona produttiva Bolzano Sud, la promozione della conoscenza scientifica e tecnologica sul territorio nonché la promozione dell'attività di ricerca e sviluppo nelle imprese altoatesine, in collaborazione con gli enti di ricerca esistenti sul territorio locale, nazionale ed estero.

     2. Sono membri di diritto della società consortile di cui al comma 1, la Provincia autonoma di Bolzano e la Libera Università di Bolzano. Possono far parte della società altri enti e privati che si impegnino a contribuire attraverso risorse finanziarie, umane, scientifiche, tecnologiche e/o di know how allo sviluppo del Parco scientifico e tecnologico.

     3. L'atto costitutivo e lo statuto della società consortile, nonché i criteri di ammissione alle strutture del Parco scientifico e tecnologico nonché di utilizzo delle medesime sono soggetti ad approvazione da parte della Giunta provinciale. I rappresentanti della Provincia negli organi di amministrazione e controllo della società consortile sono nominati dalla Giunta provinciale.

     4. L'assessore competente per il settore dell'industria è autorizzato dalla Giunta provinciale a rappresentare la Provincia nell'atto costitutivo della società e in tutti gli atti utili per il conseguimento degli scopi di cui al comma 1.

     5. La partecipazione della Provincia al capitale azionario della costituenda società non può essere inferiore al 34 per cento. Per tale partecipazione è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 2002 (capitolo 12250) una spesa massima di 750.000 euro.]

 

     Art. 13 ter. Assegnazione straordinaria all’Istituto per innovazioni tecnologiche Bolzano S.C.A.R.L.. [15]

     1. All' “Istituto per innovazioni tecnologiche Bolzano S.C.A.R.L.”, con sede in Bolzano, è assegnato un contributo straordinario di 516.456 euro, suddiviso in due rate uguali a carico di ciascun esercizio finanziario 2003 e 2004, per l’istituzione di un centro di notifica per la certificazione CE di sistemi e di materiali di sicurezza per le funivie e altri mezzi di trasporto in zone di montagna nonché di attrezzature per la sicurezza personale e collettiva in montagna.

 

Capo VI

INTERVENTI PER LA CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO

 

          Art. 14. Interventi.

     1. La Provincia, anche con l'obiettivo di sostenere la massima occupazione di tutti i gruppi linguistici, promuove le seguenti iniziative rivolte all'incremento e alla qualificazione dell'occupazione:

     a) sostegno all'imprenditorialità giovanile e femminile e alla formazione di nuove imprese;

     b) nuove iniziative imprenditoriali nonché iniziative volte a reintrodurre attività artigianali tradizionali;

     c) passaggio generazionale.

     2. Le iniziative non possono consistere in investimenti aziendali.

 

          Art. 15. Aiuti.

     1. Per le iniziative ai sensi del presente capo la Provincia può concedere aiuti alle imprese in misura variabile fino ad un massimo del 25 per cento del monte salari annuo lordo. Tali aiuti possono essere erogati per un massimo di tre anni dalla data di inizio della nuova attività imprenditoriale.

 

          Art. 16. Salvataggio e ristrutturazione.

     1. Al fine di conseguire l'obiettivo di garantire posti di lavoro la Provincia può concedere aiuti alle imprese per il salvataggio e la ristrutturazione sulla base di un piano di risanamento, di ristrutturazione o di riconversione, in conformità alle disposizioni comunitarie in vigore. Gli aiuti possono essere concessi in seguito alla notifica ed all'approvazione del progetto specifico ai sensi dell'art. 93, comma terzo, del Trattato CE e nei limiti fissati dalla Commissione Europea.

 

Capo VII

SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA

 

          Art. 17. Obiettivi.

     1. La Provincia è autorizzata a partecipare ad una società con capitale pubblico e privato avente lo scopo di sostenere lo sviluppo occupazionale dei redditi in Alto Adige, attraverso la partecipazione a tempo determinato al capitale sociale delle imprese. Le partecipazioni della società avvengono a condizioni di mercato e per iniziative che offrono adeguate prospettive di redditività. Sono escluse partecipazioni al capitale sociale di imprese in stato di insolvenza.

     2. La partecipazione della Provincia e di altri enti pubblici al capitale della società di partecipazione non può eccedere il 34 per cento ed è equiparata nell'entità e modalità della sua remunerazione alla quota privata. Nella determinazione di tale quota sono da computare anche le quote detenute dalla Provincia e da enti pubblici in enti privati ed aziende che fanno parte della compagine sociale della società in oggetto.

     3. Lo statuto e le sue successive variazioni devono ottenere la preventiva approvazione della Giunta provinciale.

 

          Art. 18. Partecipazioni.

     1. La società di partecipazione di cui all'art. 17 partecipa alla costituzione o all'aumento di capitale di società di capitali al fine di concorrere, in posizione minoritaria nella misura massima del 34 per cento, alla realizzazione dei seguenti progetti d'investimento:

     a) nuovi insediamenti produttivi e iniziative a favore dell'imprenditorialità giovanile e femminile;

     b) ristrutturazioni finalizzate alla riorganizzazione, rinnovo ed aggiornamento tecnologico dell'impresa;

     c) ampliamento e modernizzazione dei processi produttivi;

     d) riconversione dell'attività verso nuovi comparti merceologici.

 

Capo VIII

SOSTEGNO ALLA INTERNAZIONALIZZAZIONE

 

          Art. 19. Interventi.

     1. Al fine di valorizzare la produzione provinciale di tutti i settori economici all'interno ed all'esterno del mercato comune europeo, allo scopo di ampliare i mercati di sbocco e di raggiungere dimensioni produttive ottimali, la Provincia promuove le seguenti iniziative:

     a) studi, ricerche e consulenze rivolte all'acquisizione di informazioni utili alla conoscenza e alla penetrazione sui mercati esterni ed interni al mercato comune europeo;

     b) realizzazione e partecipazione ad esposizioni, fiere e manifestazioni di valorizzazione produttiva all'interno ed esterno del mercato comune europeo;

     c) l'assicurazione di crediti all'esportazione limitatamente ai rischi.

     2. La provincia può realizzare direttamente ed a proprie spese le iniziative di cui al comma primo, lettere a) e b), ovvero incaricare terzi e rimborsare loro le spese sostenute.

 

          Art. 20. Aiuti.

     1. per le iniziative di cui all'art. 19 la Provincia può concedere aiuti fino al 50 per cento della spesa ammissibile alle PMI, ad enti ed associazioni nonché ad imprese singole o associate con sede in provincia di Bolzano, e, sulla base di criteri emanati ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e notificati, anche a grandi imprese.

     2. Per le iniziative di cui all'art. 19, che vengono svolte nell'interesse della Provincia da enti a struttura pubblicitaria, possono essere concessi contributi fino all'80% per cento della spesa ammessa.

 

          Art. 20 bis. Provvedimenti per l'ottimale utilizzo dei finanziamenti dell'Unione Europea. [16]

     1. Al fine del completo utilizzo delle risorse messe a disposizione dall'Unione Europea, la Giunta provinciale è autorizzata ad attivare su apposito capitolo di spesa del bilancio provinciale ulteriori interventi aventi le caratteristiche di ammissibilità ai finanziamenti comunitari, in aggiunta a quelli già previsti nei documenti di programmazione approvati dalla Unione Europea.

     2. La Giunta provinciale destina le somme a tal fine autorizzate al finanziamento di progetti, sottoprogrammi, assi o misure in proporzione alla dimensione complessiva delle risorse pubbliche previste per i singoli programmi ed in ragione della possibilità che parte degli interventi programmati vengano meno o si riducano nella loro entità, nonché in rapporto all'entità di nuove risorse assegnate dall'Unione Europea.

     3. La Provincia autonoma di Bolzano può avvalersi della collaborazione da parte di imprese specializzate e delle organizzazioni di settore per l'elaborazione di programmi informatici al fine della concessione ed erogazione agli imprenditori singoli od associati degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria e per l'immissione dei dati a tal fine necessari.

 

          Art. 20 ter. Autorità di gestione e pagamento per gli interventi di iniziativa comunitaria INTERREG III Italia-Austria. [17]

     1. La Provincia è autorizzata a svolgere le funzioni di Autorità di gestione e pagamento per gli interventi relativi al programma di iniziativa comunitaria INTER-REG III per la cooperazione transfrontaliera Italia-Austria ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1260/99 del 28 giugno 1999 e n. 438/01 del 2 marzo 2001, secondo le modalità convenute con le amministrazioni partner del programma e le disposizioni delle autorità comunitarie.

     2. Per le funzioni di Autorità di pagamento è acceso apposito conto presso l'Istituto di credito affidatario del servizio di Tesoreria della Provincia, per la cui gestione trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modifiche.

 

     Art. 20 quater. Servizio di informazione “Antenna Europe Direct”. [18]

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a effettuare spese, ai sensi della decisione della Commissione Europea del 27 luglio 2004, connesse con la istituzione e gestione di un servizio di informazione “Antenna Europe Direct” per il periodo 2005-2008 sulla base di apposita convenzione con la Commissione medesima.

 

Capo IX

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE, DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

 

          Art. 21. Regolamento di esecuzione.

     1. Ferma restando la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato in vigore, i criteri riguardanti le iniziative e le spese ammissibili, il limite minimo e massimo delle spese e le modalità di concessione degli aiuti sono stabiliti - separatamente per settori economici - ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, entro sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso sull'esito positivo dell'esame da parte della Commissione Europea di cui all'art. 26, comma primo.

     2. Le domande di finanziamento presentate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge vengono trattate ai sensi della normativa vigente alla data di presentazione, sempre nel rispetto della normativa comunitaria vigente. Per domande inoltrate prima dell'entrata in vigore dei criteri, su domanda del richiedente è possibile applicare le disposizioni di cui all'art. 25.

     3. Sono ammesse anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda, se finalizzate alla promozione della ricerca e dello sviluppo [19].

     4. Per la liquidazione delle agevolazioni previste nella presente legge nonché nella legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, è fissato un termine di tre anni, successivi a quello dell'esercizio cui si riferisce l'impegno. I contributi non liquidati entro tale termine possono essere revocati con deliberazione della Giunta provinciale [20] .

 

          Art. 22. Programmi comunitari.

     1. La Provincia è autorizzata a finanziare iniziative contenute in programmi di intervento approvati dalla Commissione Europea nella misura da essi prevista, ed a prefinanziare le quote di contributo comunitarie e nazionali previste negli stessi programmi. Possono essere ammessi agli aiuti di cui al presente articolo anche gli enti pubblici. [21]

 

          Art. 23. Disposizioni transitorie e finali.

     1. I mezzi finanziari del fondo di ristrutturazione e riconversione nell'industria di cui all'articolo 27 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, e successive modifiche, confluiranno, dopo l'abrogazione ai sensi dell'articolo 25, in un fondo di rotazione per l'industria ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, per finanziare aiuti ai sensi della presente legge a favore delle imprese che operano nei settori dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato, del turismo, del commercio e dei trasporti. La gestione del fondo di rotazione dell'industria è comune agli altri fondi di rotazione già esistenti per agricoltura, artigianato, turismo, commercio e trasporti [22] .

     2. Il fondo per la ricerca e lo sviluppo di cui all'art. 7 della legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 44, concernente Interventi della Provincia autonoma di Bolzano in favore della ricerca e dello sviluppo nel settore industriale", trascorso il termine di cui all'art. 25, viene usato per il finanziamento degli aiuti di cui all'art. 8.

     3. Gli atti di amministrazione ai fini dell'impiego delle disponibilità finanziarie che saranno autorizzate per l'attuazione della presente legge, sono demandati alle ripartizioni degli assessorati competenti.

     4. Il finanziamento delle domande di agevolazione per investimenti presentate ai sensi della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25 e della legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 44 è imputato ai fondi disponibili nel bilancio provinciale per l'attuazione della presente legge. [23]

     5. La disposizione di cui all'articolo 21, comma 4, si applica per le domande di contributo presentate dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria 2000 [24] .

     6. Le disposizioni di cui all’articolo 2 bis trovano applicazione anche per le domande di contributo già presentate, ma non ancora trattate [25].

     7. Le disposizioni di cui all’articolo 2 bis trovano applicazione anche per i beni che sono stati agevolati prima dell’entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni trovano altresì applicazione per le domande di contributo presentate ai sensi delle leggi provinciali 13 novembre 1986, n. 27, 26 marzo 1982, n. 11, 8 settembre 1981, n. 25, e 13 agosto 1986, n. 25, e successive modifiche [26].

 

          Art. 23 bis. Agevolazioni previste dalle leggi dello Stato. [27]

     1. In relazione all'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la Provincia autonoma di Bolzano può concedere le provvidenze di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, nonché eventuali altre agevolazioni recate da leggi dello Stato e non previste nella presente legge, purché approvate dalla Commissione europea. Resta fermo, ove previsto, il divieto di cumulo di aiuti pubblici per le medesime iniziative.

     2. La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, individua le norme che trovano applicazione e determina i criteri e le modalità per l'attuazione delle stesse, tenendo conto delle disponibilità finanziarie e delle risorse organizzative necessarie.

 

     Art. 23 ter. Finanziamento aree per insediamenti produttivi. [28]

     1. Il ricavo dall’alienazione di aree per insediamenti produttivi è vincolato all’acquisto e apprestamento di nuove aree aventi la medesima destinazione ed all’acquisizione di complessi aziendali ai sensi degli articoli 35-quater e 35-sexies della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15.

     2. All’iscrizione in bilancio delle entrate di cui al comma 1 e delle corrispondenti spese può farsi luogo con la procedura di cui agli articoli 23 e 24 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.

 

          Art. 24. Disposizione finanziaria.

     1. Le spese per l'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1997 saranno stabilite con successivo provvedimento legislativo.

     2. Le spese per l'attuazione della presente legge a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabilite con legge finanziaria annuale separatamente per settori economici.

 

          Art. 25. Abrogazione di norme.

     1. Sei mesi dopo la pubblicazione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione Europea, di cui all'art. 26, comma primo, sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

     a) la legge provinciale 13 agosto 1986, n. 25, concernente Interventi per la qualificazione della ricettività alberghiera";

     b) la legge provinciale 13 novembre 1986, n. 27, concernente Credito al commercio";

     c) l'art. 2, commi primo e secondo, e gli articoli 4, 6, 8 e 10 della legge provinciale 26 marzo 1982, n. 11, concernente Nuovi incentivi per l'incremento dell'artigianato in provincia di Bolzano";

     d) gli articoli 1, 2, 6, 7, comma primo, lettere a), b), c) e f), l'art. 8, commi primo, secondo, quinto e settimo, e gli articoli 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, comma primo, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e l), 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 55, 57 e 58 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, concernente Interventi finanziari della Provincia autonoma di Bolzano nel settore industriale";

     e) gli articoli 1, 2, 3, 4, commi primo, secondo, terzo e quarto, e gli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 e 17 della legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 44, concernente Interventi della Provincia autonoma di Bolzano in favore della ricerca e dello sviluppo nel settore industriale";

     f) l'art. 1 della legge provinciale 5 aprile 1995, n. 8, concernente Integrazioni a leggi sull'incentivazione delle attività economiche";

     g) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 e 15 della legge provinciale 20 marzo 1995, n. 7, concernente Incentivazioni nel settore dei servizi e nuove norme in materia di qualificazione della ricettività alberghiera, di iscrizione all'albo provinciale dei maestri di sci nonché di personale delle scuole materne".

 

          Art. 26. Notifica alla Commissione Europea.

     1. Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno della pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione Europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato CEE.


[1] Comma abrogato dall'art. 47 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[2] Comma abrogato dall'art. 47 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[3] Articolo aggiunto dall'art. 55 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9, modificato dall’art. 11 della L.P. 23 dicembre 2004, n. 10 e così sostituito dall'art. 1 della L.P. 12 marzo 2007, n. 1.

[4] Articolo inserito dall'art. 2 della L.P. 12 marzo 2007, n. 1.

[5] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.P. 12 marzo 2007, n. 1.

[6] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.

[7] Comma abrogato dall'art. 2 della L.P. 7 luglio 2010, n. 9.

[8] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 5 luglio 2011, n. 5.

[9] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 5 luglio 2011, n. 5.

[10] Comma abrogato dall'art. 2 della L.P. 5 luglio 2011, n. 5.

[11] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 5 luglio 2011, n. 5.

[12] Comma abrogato dall'art. 12 della L.P. 3 ottobre 2005, n. 8.

[13] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 5 luglio 2011, n. 5.

[14] Articolo aggiunto dall'art. 7 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11 ed abrogato dall’art. 26 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.

[15] Articolo aggiunto dall'art. 7 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11 e così sostituito dall’art. 8 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

[16] Articolo aggiunto dall'art. 11 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.

[17] Articolo aggiunto dall'art. 36 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[18] Articolo inserito dall’art. 12 della L.P. 22 luglio 2005, n. 5.

[19] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.P. 12 marzo 2007, n. 1.

[20] Comma aggiunto dall'art. 15 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

[21] Comma così modificato dall'art. 26 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

[22] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

[23] Comma aggiunto dall'art. 55 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

[24] Comma aggiunto dall'art. 15 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

[25] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.P. 12 marzo 2007, n. 1.

[26] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.P. 12 marzo 2007, n. 1.

[27] Articolo aggiunto dall'art. 11 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.

[28] Articolo aggiunto dall’art. 8 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.