§ 6.2.1 - L.P. 26 luglio 2002, n. 11.
Disposizioni in materia di tributi e disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'anno [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 imposte e tributi
Data:26/07/2002
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante "Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1998 e [...]
Art. 2.  Modifica della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, recante "Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione".
Art. 3.  Modifica delle autorizzazioni di spesa per l'anno finanziario 2002 e per il triennio 2002-2004.
Art. 4.  Aumento dotazione dei fondi per la finanza locale.
Art. 5.  Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, recante "Riordinamento del servizio sanitario provinciale".
Art. 6.  Interventi a favore del settore socio-sanitario.
Art. 7.  Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, recante "Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia".
Art. 8.  Partecipazioni della Provincia.
Art. 9.  Modifica della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 22, recante "Provvedimenti per la sicurezza stradale".
Art. 10.  Modifica della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, recante "Ordinamento dell'Azienda provinciale foreste e demanio per l'amministrazione delle proprietà forestali demaniali della Provincia [...]
Art. 11.  Modifica della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, recante "Disposizioni in materia di finanza locale".
Art. 12.  Aumento della dotazione organica complessiva del personale della Provincia e spese per la contrattazione del personale.
Art. 13.  Copertura finanziaria.
Art. 14.  Modifica della legge provinciale 15 gennaio 1977, n. 2, recante "Interventi nel settore socio-sanitario".
Art. 15.  Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, recante "Riordinamento del servizio sanitario provinciale".
Art. 16.  Modifiche della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, recante "Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano".
Art. 17.  Modifica della legge provinciale 10 agosto 1989, n. 4, recante "Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna".
Art. 18.  Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, recante "Consiglio scolastico provinciale".
Art. 19.  Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, recante “Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari e secondarie [...]
Art. 20.  Modifiche della legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13, recante "Ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale, sperimentazione - Creazione dei relativi Istituti".
Art. 21.  Modifiche della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, recante "Per la disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche".
Art. 22.  Modifiche della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, recante "Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale".
Art. 23.  Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, recante "Disposizioni relative all'incentivazione in agricoltura".
Art. 24.  Modifiche della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, recante "Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari".
Art. 25.  Modifiche della legge provinciale 22 maggio 1980, n. 12, recante "Istituzione di un fondo di rotazione per la zootecnia e la meccanizzazione agricola".
Art. 26.  Modifica della legge provinciale 10 agosto 2001, n. 8, recante "Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata" e altre [...]
Art. 27.  Modifica della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, recante "Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e [...]
Art. 28.  Modifica della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, recante "Disciplina delle linee di trasporto ferroviario in servizio pubblico".
Art. 29.  Modifica alla legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5, e successive modifiche, recante "Disciplina delle teleferiche in servizio privato adibite al trasporto di persone e di beni".
Art. 30.  Modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, recante "Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci".
Art. 31.  Modifica della legge provinciale 30 luglio 1981, n. 24, recante "Disciplina dei trasporti pubblici automobilistici in concessione, nonché modifiche ed integrazioni ad altre disposizioni di legge in [...]
Art. 32.  Modifica della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, recante "Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone".
Art. 33.  Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante "Legge urbanistica provinciale".
Art. 34.  Modifica della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, recante "Esercizio da parte della Provincia autonoma di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione di acque pubbliche [...]
Art. 35.  Modifiche della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, recante "Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica".
Art. 36.  Modifica della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4, recante "Nuove norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".
Art. 37.  Modifica della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, recante "Nuovo ordinamento del commercio".
Art. 38.  Abrogazioni.
Art. 39.  Entrata in vigore.


§ 6.2.1 - L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

Disposizioni in materia di tributi e disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2002 e per il triennio 2002-2004.

(B.U. 6 agosto 2002, n. 33 – S.O.).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI

 

     Art. 1. Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante "Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate".

     1. Dopo il comma 4 dell'articolo 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, sono aggiunti i seguenti commi 5, 6 e 7:

     "5. A decorrere dall'1 gennaio 2003 sono esentati dal pagamento dell'IRAP, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, i soggetti individuati dall'articolo 10 del medesimo decreto, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP.

     6. Ai fini di cui al comma 5, i soggetti interessati devono far pervenire alla Provincia autonoma di Bolzano, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, copia della comunicazione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ovvero copia del provvedimento di iscrizione nei registri richiamati all'articolo 10, comma 8, del medesimo decreto.

     7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."

     2. Dopo il comma 1 dell'articolo 21-terdecies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

     "2. Fino all'applicazione dell'articolo 21-bis, comma 2, le attività inerenti la liquidazione, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso relativi all'imposta regionale sulle attività produttive, per i periodi d'imposta 2000 e seguenti, continuano ad essere svolte dal Ministero delle Finanze."

     3. I commi 2, 3 e 5 dell'articolo 21-quinquies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, sono così sostituiti:

     "2. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

     3. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 21-undecies.

     5. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 2, e inoltre l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre impugnazione immediata."

     4. Il comma 2 dell'articolo 21-sexies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, è così sostituito:

     "2. È ammessa definizione agevolata, con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso."

     5. Dopo il comma 3 dell'articolo 21-sexies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

     "4. Per le sanzioni indicate nel comma 3 in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dal comma 2 del presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 21-quinquies."

     6. Il comma 2 dell'articolo 21-novies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, è così sostituito:

     "2. L'ufficio competente che ha applicato la sanzione può eccezionalmente consentirne, su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate, il pagamento in rate mensili fino ad un massimo di 60. In ogni momento il debito può essere estinto in un'unica soluzione."

     7. L'articolo 21-undecies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, è così sostituito:

     "Art. 21 undecies. (Tutela giurisdizionale ed amministrativa).

     1. In materia di ricorsi trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546."

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

 

          Art. 2. Modifica della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, recante "Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione".

     1. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, è così sostituito:

     "3. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, la Provincia autonoma di Bolzano può stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi, inclusi quelli di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691, aventi per oggetto la produzione di documentazioni di particolare valore e di informazioni e trasmissioni di attualità di interesse provinciale. I relativi diritti di utilizzazione e diffusione di dette produzioni vanno concessi alla Provincia."

     2. Dopo l'articolo 7 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, è inserito il seguente articolo:

     "Art. 7 bis. (Piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni).

     1. Il piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni prevede le reti principali di comunicazione ed i siti degli impianti trasmittenti delle emittenti pubbliche e private e dei servizi di comunicazione del servizio pubblico.

     2. Il piano è approvato dalla Giunta provinciale secondo le procedure ed agli effetti di cui agli articoli 12 e 13 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, sentiti degli esperti in materia.

     3. L'installazione di antenne trasmittenti e di impianti tecnici è soggetta ad autorizzazione. L'installazione di antenne trasmittenti può essere richiesta anche in base ad un contratto di affitto o altro titolo di godimento dell'immobile o dell'infrastruttura.

     4. Qualora l'installazione sia da realizzarsi nell'ambito di insediamenti, l'autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune territorialmente competente, sentito il parere dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro.

     5. Qualora l'installazione sia da realizzarsi al di fuori degli insediamenti, l'autorizzazione è rilasciata dall'assessore provinciale all'urbanistica, sentito il parere dei direttori delle Ripartizioni Natura e Paesaggio, dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro e del sindaco territorialmente competente.

     6. I pareri di cui ai commi 4 e 5 si intendono acquisiti in caso di progetti definitivi già esaminati in sede di approvazione del piano di settore.

     7. Al destinatario dell'autorizzazione è fatto obbligo di concedere a terzi, dietro equo compenso, l'uso comune del sito per servizi di comunicazione; è altresì fatto obbligo di demolire le infrastrutture non corrispondenti al piano e gli impianti non utilizzati. In caso contrario il sito, ivi comprese le infrastrutture, è acquisito in proprietà alla Provincia, previo conguaglio dei costi sostenuti.

     8. Le infrastrutture delle comunicazioni possono essere realizzate dalla Provincia anche tramite privati o enti provinciali."

     3. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, è inserito il seguente comma:

     "3. Per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 7- bis è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 2002 (capitolo 81216) una spesa di 2.000.000 euro; le spese a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale."

 

          Art. 3. Modifica delle autorizzazioni di spesa per l'anno finanziario 2002 e per il triennio 2002-2004.

     1. Le autorizzazioni di spesa per l'anno finanziario 2002, per l'applicazione della legislazione vigente, sono modificate per gli importi indicati nella annessa tabella A.

     2. Le autorizzazioni di spesa per il triennio 2002- 2004 per l'attuazione di interventi ed opere, la cui esecuzione si protrae per più esercizi, sono modificate per gli importi indicati nell'annessa tabella B.

 

          Art. 4. Aumento dotazione dei fondi per la finanza locale.

     1. La dotazione dei fondi per la finanza locale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, stabilita per l'anno finanziario 2002 con l'articolo 3 della legge provinciale 28 dicembre 2001, n. 19, è aumentata dei seguenti importi:

     b) fondo per investimenti:

     57.194.270 euro (cap. 91040);

     c) fondo ammortamento mutui:

     2.200.000 euro (cap. 91055);

     d) fondo perequativo:

     189.730 euro (cap. 91060).

     2. L'importo di cui al comma 1, lettera c), è autorizzato come limite d'impegno ed è destinato al pagamento della prima annualità di ammortamento dei mutui assunti dai comuni per il finanziamento di opere di investimento ai sensi della legislazione provinciale vigente. Le annualità successive alla prima graveranno sul corrispondente fondo iscritto nei bilanci provinciali futuri, fino all'anno 2021 incluso.

 

          Art. 5. Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, recante "Riordinamento del servizio sanitario provinciale".

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1-bis della legge provinciale 17 novembre 1988, n. 48, inserito dall'articolo 58 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è aggiunto il seguente comma: Art. 58 - è aggiunto il seguente comma:

     "2. I dispensari farmaceutici possono essere realizzati anche in rioni e/o quartieri cittadini sprovvisti di queste strutture, nonostante la copertura dei servizi farmaceutici rispetti quanto previsto dalla normativa vigente."

     2. Dopo il comma 1 dell'articolo 81 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è aggiunto il seguente comma:

     "2. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere alle associazioni di soccorso convenzionate un contributo straordinario per la copertura dei disavanzi dell'anno 2001, a fronte della presentazione di un piano di riequilibrio finanziario da approvare dalla Giunta provinciale."

     3. Dopo il comma 1 dell'articolo 85 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è aggiunto il seguente comma:

     "2. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 81 è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 2002 (cap. 52428) la spesa di 2.700.000 euro."

 

          Art. 6. Interventi a favore del settore socio-sanitario.

     1. La Giunta provinciale può concedere sussidi una tantum ad associazioni operanti nel settore sociosanitario a parziale o totale copertura del disavanzo dell'esercizio 2001, causato da circostanze gestionali straordinarie, nei limiti degli stanziamenti iscritti ai capitoli 51420, 51451 e 52226 del bilancio di previsione 2002. I criteri per la concessione dei sussidi predetti sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

     2. Le domande per la concessione dei sussidi di cui al comma 1 devono essere presentate al competente assessorato entro il 30 settembre 2002.

 

          Art. 7. Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, recante "Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia".

     1. Dopo l'articolo 13 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, sono inseriti i seguenti articoli 13-bis e 13-ter:

     "Art. 13 bis. (Parco scientifico e tecnologico).

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a costituire una società consortile avente per oggetto la realizzazione e la gestione di un Parco scientifico e tecnologico in zona produttiva Bolzano Sud, la promozione della conoscenza scientifica e tecnologica sul territorio nonché la promozione dell'attività di ricerca e sviluppo nelle imprese altoatesine, in collaborazione con gli enti di ricerca esistenti sul territorio locale, nazionale ed estero.

     2. Sono membri di diritto della società consortile di cui al comma 1, la Provincia autonoma di Bolzano e la Libera Università di Bolzano. Possono far parte della società altri enti e privati che si impegnino a contribuire attraverso risorse finanziarie, umane, scientifiche, tecnologiche e/o di know how allo sviluppo del Parco scientifico e tecnologico.

     3. L'atto costitutivo e lo statuto della società consortile, nonché i criteri di ammissione alle strutture del Parco scientifico e tecnologico nonché di utilizzo delle medesime sono soggetti ad approvazione da parte della Giunta provinciale. I rappresentanti della Provincia negli organi di amministrazione e controllo della società consortile sono nominati dalla Giunta provinciale.

     4. L'assessore competente per il settore dell'industria è autorizzato dalla Giunta provinciale a rappresentare la Provincia nell'atto costitutivo della società e in tutti gli atti utili per il conseguimento degli scopi di cui al comma 1.

     5. La partecipazione della Provincia al capitale azionario della costituenda società non può essere inferiore al 34 per cento. Per tale partecipazione è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 2002 (capitolo 12250) una spesa massima di 750.000 euro.

Art. 13 ter (Adesione all'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla Montagna [INRM]).

     1. Per l'adesione della Provincia all'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla Montagna (INRM) la Giunta provinciale è autorizzata a concedere all'Istituto medesimo, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 17 febbraio 1999, n. 72, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1999, n. 71, un contributo triennale nella misura di 258.228 euro all'anno a decorrere dall'esercizio 2002 (capitolo 85090)."

 

          Art. 8. Partecipazioni della Provincia.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre la partecipazione della Provincia all'aumento di capitale della società ABD Airport Bolzano Dolomiti Spa" per il reintegro del capitale sociale, a seguito della diminuzione per perdita, fino ad una spesa massima di 67.300 euro a carico dell'esercizio finanziario 2002 (capitolo 12250).

     2. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a disporre l'aumento della partecipazione della Provincia al capitale della società Terme di Merano Spa", con sede a Merano, sino all'importo di 9.037.000 euro tramite conferimento in natura di propri beni patrimoniali.

 

          Art. 9. Modifica della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 22, recante "Provvedimenti per la sicurezza stradale".

     1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 22, è aggiunto il seguente comma:

     "5. Qualora la realizzazione di opere ai sensi dell'articolo 2 e del presente articolo si protragga per più esercizi, può essere autorizzata con legge finanziaria l'assunzione di impegni per l'intera somma stanziata a carico di più esercizi ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1."

 

          Art. 10. Modifica della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, recante "Ordinamento dell'Azienda provinciale foreste e demanio per l'amministrazione delle proprietà forestali demaniali della Provincia autonoma di Bolzano".

     1. Dopo l'articolo 30 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, è inserito il seguente articolo:

     "Art. 30 bis. (Assegnazione straordinaria all'Azienda provinciale Foreste e Demanio).

     1. In deroga all'articolo 17, comma 5, della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, il ricavo dall'alienazione di beni immobili affidati in gestione all'Azienda provinciale Foreste e Demanio, per un importo di 335.700 euro, è assegnato all'Azienda medesima per il finanziamento delle spese di ricostruzione delle opere e di ripristino degli impianti danneggiati dall'incendio dell'agosto 2001."

 

          Art. 11. Modifica della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, recante "Disposizioni in materia di finanza locale".

     1. Dopo l'articolo 13 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, è aggiunto il seguente articolo:

     "Art. 14. (Anticipazioni ai Comuni della Val Venosta per il risanamento di stazioni ferroviarie e loro pertinenze).

     1. È autorizzata la spesa di 250.000 euro (capitolo 61520) a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 2002 e 2003, per la concessione di anticipazioni ai comuni della Valle Venosta per il finanziamento delle spese di progettazione di opere di risanamento e sistemazione di immobili adibiti a stazioni ferroviarie e loro pertinenze nonché di riqualificazione e valorizzazione dei rispettivi areali ferroviari.

     2. La restituzione alla Provincia delle somme anticipate deve avvenire entro tre anni dalla relativa erogazione, maggiorate degli interessi al tasso legale. In caso di mancata restituzione l'assessore alle finanze e bilancio provvede al recupero mediante corrispondente decurtazione delle assegnazioni disposte ai sensi della presente legge a favore dei comuni inadempienti.

     3. In mancanza di iniziative dei comuni, gli stanziamenti di bilancio non utilizzati sono destinati ad interventi diretti dell'amministrazione provinciale per le stesse finalità."

 

          Art. 12. Aumento della dotazione organica complessiva del personale della Provincia e spese per la contrattazione del personale.

     1. La dotazione organica complessiva del personale della Provincia, determinata in 9.312 unità a tempo pieno dall'articolo 7, comma 1, della legge provinciale 14 agosto 2001, n. 9, è aumentata di 53 unità a tempo pieno per coprire l'aumentato fabbisogno di personale nell'ambito delle scuole materne e dell'assistenza alle persone in situazione di handicap.

     2. La maggiore spesa derivante dal comma 1 è stimata in 400.000 euro per l'esercizio finanziario 2002 (capitolo 12100) e in 1.200.000 euro per gli esercizi finanziari futuri.

     3. Per la contrattazione collettiva nell'anno 2002 per i comparti del personale dell'amministrazione provinciale, del personale della sanità e del personale della scuola è autorizzata a carico del bilancio provinciale (capitolo 102130) per l'anno 2002 un'ulteriore spesa di 19 milioni di euro e per gli anni 2003 e 2004 la spesa annua di 10 milioni di euro.

 

          Art. 13. Copertura finanziaria.

     1. Alla copertura delle maggiori spese per complessivi 369 milioni e 542 mila euro a carico dell'esercizio finanziario 2002, derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, comma 1, e dagli articoli 11 e 12 e non compensate da minori spese, si provvede nel modo seguente:

     a) per 126 milioni e 376 mila euro mediante l'ulteriore quota dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, senza vincolo di destinazione, applicato al bilancio corrente (capitolo 100 dell'entrata);

     b) per 42 milioni e 793 mila euro mediante l'ulteriore quota dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente con vincolo di destinazione a spese specifiche (capitolo 101 dell'entrata);

     c) per la restante quota di 200 milioni e 373 mila euro mediante le maggiori entrate previste per l'esercizio 2002 ed iscritte in bilancio con la connessa legge di assestamento.

     2. Alla copertura della spesa di 335.700 euro prevista dall'articolo 7 (nuovo articolo 13-ter della legge provinciale n. 4/97) si provvede mediante riduzione per importo equivalente dello stanziamento di spesa previsto al capitolo 71350 del bilancio 2002.

     3. Alla copertura dei maggiori oneri per complessivi 41 milioni e 126 mila euro a carico del biennio 2003-2004, derivanti dall'articolo 3 (annualità dei limiti di impegno della tabella A e tabella B), dagli articoli 4, 7 (nuovo articolo 13-ter della legge provinciale n. 4/97), 11 e 12 nonché alla compensazione delle minori entrate derivanti, a decorrere dall'esercizio 2003, dall'articolo 1, comma 1, e stimate in 2 milioni di euro all'anno, si provvede con le maggiori entrate iscritte nel bilancio pluriennale 2002- 2004 con la connessa legge di assestamento.

 

CAPO III

ALTRE DISPOSIZIONI

 

          Art. 14. Modifica della legge provinciale 15 gennaio 1977, n. 2, recante "Interventi nel settore socio-sanitario".

     1. Dopo l'articolo 3 della legge provinciale 15 gennaio 1977, n. 2, è inserito il seguente articolo:

     "Art. 3 bis. (Riapertura dei termini).

     1. Le domande di contributo ai sensi della presente legge a valere sugli stanziamenti iscritti nel bilancio 2002 in attuazione della presente legge, devono essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge."

 

          Art. 15. Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, recante "Riordinamento del servizio sanitario provinciale".

     1. Il comma 1 dell'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituito:

     "1. Le aziende sanitarie espletano il servizio di trasporto sanitario urgente e non urgente con autoambulanza. Il servizio può essere anche affidato in appalto ad organizzazioni di volontariato."

 

          Art. 16. Modifiche della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, recante "Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano".

     1. Dopo il comma 3 dell'articolo 20-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, è inserito il seguente comma:

     "3 bis. Nel caso di domande presentate da soggetti privati che hanno stipulato accordi o convenzioni con gli enti gestori secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, il contributo massimo erogabile per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili può essere elevato dall'85 al 95 per cento della spesa ammissibile a contributo. Nel caso di alienazione o cambio di destinazione, il contributo deve essere restituito."

 

          Art. 17. Modifica della legge provinciale 10 agosto 1989, n. 4, recante "Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna".

     1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale 10 agosto 1989, n. 4, è così sostituito:

     "2. La componente assume la denominazione consigliera di parità" ed è componente a tutti gli effetti della commissione provinciale per l'impiego. Essa svolge i compiti attribuiti alle consigliere ed ai consiglieri di parità dalla vigente normativa statale."

 

          Art. 18. Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, recante "Consiglio scolastico provinciale".

     1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, è aggiunto il seguente comma:

     “4. Ai fini dell'ammissione al primo corso concorso selettivo per dirigenti scolastici/scolastiche, bandito dalle intendenze scolastiche in base alla normativa vigente, le disposizioni specifiche previste per coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato/a, sono estese a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un biennio scolastico le funzioni di preside incaricato/a nelle scuole a carattere statale della Provincia di Bolzano nonché a coloro che abbiano ricoperto per almeno un anno scolastico le funzioni di ispettore/ispettrice scolastico/a incaricato/a nella Provincia di Bolzano."

 

          Art. 19. Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, recante “Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari e secondarie nonché disposizioni relative allo stato giuridico del personale insegnante".

     1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, è aggiunto il seguente periodo: All'atto di immissione in ruolo, la progressione economica del personale docente di religione già inquadrato ai sensi dell'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, si sviluppa sulla base dell'anzianità di servizio riconosciuta alla data del 31 agosto 1999 nella corrispondente posizione stipendiale del grado di scuola di appartenenza."

 

          Art. 20. Modifiche della legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13, recante "Ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale, sperimentazione - Creazione dei relativi Istituti".

     1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13, è così sostituito:

     "1. Le attività degli istituti si svolgono sulla base di programmi di natura generale e specifica, attuati tenendo conto delle esigenze delle scuole dell'infanzia, elementari, medie e superiori e in base alle richieste formulate dalle succitate istituzioni e dalla formazione professionale."

     2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13, è aggiunta la seguente lettera:

     "d) il comitato tecnico-scientifico."

     3. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

     "2. La composizione e i compiti del comitato tecnico-scientifico sono stabiliti dalla Giunta provinciale."

     4. L'articolo 5 della legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13, è così sostituito:

     "Art. 5. (Consiglio direttivo).

     1. Il consiglio direttivo è composto da cinque membri appartenenti al corrispondente gruppo linguistico dell'istituto. L'assessore/l'assessora competente nomina un/una rappresentante del sistema dell'istruzione e uno/una della formazione professionale aventi rispettivamente funzione di presidente e vicepresidente del consiglio direttivo. Un membro viene scelto da una terna di nominativi proposti dalla Libera Università degli studi di Bolzano ed altri due membri vengono scelti da altrettante terne di nominativi proposte dalla competente sezione del consiglio scolastico provinciale, di cui uno in rappresentanza della scuola dell'infanzia. Del consiglio direttivo dell'istituto in lingua ladina può far parte, qualora non sia garantita la rappresentanza del gruppo linguistico ladino, in luogo del/della rappresentante dell'Università un membro designato dall'istituto culturale ladino. Il/la rappresentante di lingua ladina della formazione professionale in lingua tedesca e ladina è nominato/a dall'assessore/dall'assessora competente."

     5. L'articolo 7 della legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13, è così sostituito:

     "Art. 7. (Il/La Presidente).

     1. Il/la presidente di ogni istituto esercita le seguenti attribuzioni:

     a) convoca il consiglio direttivo;

     b) rappresenta legalmente l'istituto;

     c) nel quadro delle iniziative di innovazione degli ordinamenti scolastici e formativi, formula le proposte al consiglio direttivo ai fini dell'approvazione del programma annuale e della determinazione degli indirizzi generali della gestione.

     2. Il/la presidente ha facoltà di invitare esperti, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio direttivo.

     3. Le sedute congiunte dei tre istituti sono presiedute alternativamente da ciascuno dei tre presidenti, partendo dal più anziano/dalla più anziana di età."

     6. Dopo il comma 3 dell'articolo 18 della legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

     "4. La durata in carica dei componenti dei consigli direttivi degli Istituti pedagogici in carica alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogata fino alla nomina dei nuovi consigli direttivi."

 

          Art. 21. Modifiche della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, recante "Per la disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche".

     1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, è così sostituito:

     "1. I comuni favoriscono la costituzione di comitati per l'educazione permanente tra i rappresentanti delle agenzie educative e delle associazioni locali nonché persone singole che non siano rappresentanti di associazioni. Possono anche essere costituiti comitati per l'educazione permanente a livello intercomunale. Ugualmente possono essere costituiti più comitati per l'educazione permanente in un solo comune."

     2. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, è aggiunto il seguente comma:

     "6. I comitati per l'educazione permanente sono istituzioni di natura privata. Sono organizzazioni liberamente costituite senza scopo di lucro."

 

          Art. 22. Modifiche della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, recante "Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale".

     1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1-bis della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, è aggiunto il seguente comma:

     "3. Le procedure d'esproprio, di costituzione di servitù e la redazione delle stime nell'interesse delle comunità comprensoriali vengono espletate dai comuni territorialmente competenti."

     2. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, è così sostituito:

     "2. Il comune provvede alla delimitazione dei centri edificati, su conforme parere della commissione urbanistica provinciale. La delimitazione deve essere aggiornata in relazione allo sviluppo urbanistico del comune, e comunque con periodicità quinquennale."

 

          Art. 23. Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, recante "Disposizioni relative all'incentivazione in agricoltura".

     1. Dopo l'articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, è inserito il seguente articolo:

     "Art. 6 bis. (Garanzia fideiussoria a favore dell'AGEA).

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria in solido ai sensi dell'articolo 1944, primo comma, del codice civile per un importo massimo di 800.000 euro a garanzia della restituzione all'organismo pagatore Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) da parte di comuni, loro associazioni nonché altri enti di diritto pubblico con sede nella provincia di Bolzano degli anticipi erogati dall'organismo pagatore stesso ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (CE) della Commissione dell'Unione europea del 26 febbraio 2002, n. 445, nonché del pagamento degli interessi eventualmente dovuti.

     2. Qualora a seguito della prestata fideiussione la Provincia abbia dovuto procedere a pagamenti per inadempimento degli enti di cui al comma 1, la Giunta provinciale eserciterà il regresso contro gli enti debitori principali ai sensi dell'articolo 1950 del codice civile.

     3. La copertura degli eventuali oneri derivanti dai rischi conseguenti alla concessione della garanzia fideiussoria ha luogo con i fondi stanziati annualmente nel bilancio provinciale ai sensi dell'articolo 30 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1."

 

          Art. 24. Modifiche della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, recante "Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari".

     1. Nella legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, la parola: "U.S.L." è sostituita con le parole: "azienda sanitaria".

     2. La lettera c) del comma 5 dell'articolo 4 della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, è così sostituita:

     "c) particolari misure dirette a proteggere le aziende zootecniche indenni da malattie o infezioni che possono mettere in pericolo la sanità del patrimonio zootecnico, o a conseguire il risanamento di quelle infette, provvedimenti nel settore della profilassi delle malattie di cui alle liste dell'" Office International des Epizooties" (OIE) nonché della protezione e dell'identificazione degli animali, provvedimenti attinenti i requisiti igienici delle strutture destinate alla produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale e dei mangimi nonché le relative modalità operative e provvedimenti concernenti i requisiti strutturali ed organizzativi delle strutture veterinarie, rispettando comunque la normativa comunitaria vigente nei diversi settori sopra richiamati."

     3. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, è così sostituito:

     "1. Le aziende sanitarie devono garantire il servizio di assistenza zooiatrica in maniera continuativa ed uniforme nelle zone svantaggiate del territorio provinciale, come determinate dalla Giunta provinciale e secondo lo schema di convenzione dalla stessa approvato."

 

          Art. 25. Modifiche della legge provinciale 22 maggio 1980, n. 12, recante "Istituzione di un fondo di rotazione per la zootecnia e la meccanizzazione agricola".

     1. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge provinciale 22 maggio 1980, n. 12, è così sostituito:

     "4. I prestiti previsti alla lettera a) hanno una durata massima di dieci anni, quelli previsti alla lettera b) hanno una durata di quattro anni e quelli previsti alle lettere c) e d) una durata di un anno."

     2. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale 22 maggio 1980, n. 12, è così sostituito:

     "3. Gli importi restituiti dai beneficiari all'azienda o ente che gestisce il fondo vengono portati in aumento della dotazione residua del fondo e reimpiegati fino alla data che sarà stabilita dalla Giunta provinciale. Gli importi giacenti a tale data presso le aziende o enti gestori e gli importi restituiti dai beneficiari dopo tale data devono essere immediatamente versati al tesoriere della Provincia."

     3. L'articolo 5 della legge provinciale 22 maggio 1980, n. 12, è così sostituito:

     "Art. 5. (Compenso, interessi e controllo).

     1. Per la gestione del fondo spetta all'azienda o ente un compenso contabilizzato annualmente da stabilire in misura forfettaria fissa per ogni prestito erogato. L'ammontare di tale compenso sarà stabilito nella convenzione da stipularsi tra la Provincia e l'azienda o ente gestore.

     2. Nella convenzione sarà stabilito altresì l'obbligo per l'azienda o ente gestore di corrispondere gli interessi sulle giacenze del fondo nella stessa misura e con la stessa capitalizzazione prevista per le giacenze di tesoreria della Provincia.

     3. La convenzione disciplina altresì i rapporti tra azienda o ente gestore, beneficiari e Provincia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle norme vigenti per la rendicontazione e il controllo della gestione del fondo, nonché l'apertura di un sottoconto di tesoreria, la movimentazione dei fondi e le valute tra banca, sottoconto di tesoreria e beneficiario."

 

          Art. 26. Modifica della legge provinciale 10 agosto 2001, n. 8, recante "Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata" e altre disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata".

     1. Al comma 1 dell'articolo 48 della legge provinciale 10 agosto 2001, n. 8, le parole: "entro il 31 dicembre 2001" sono sostituite dalle parole: "entro il 31 dicembre 2002".

     2. Al comma 3 bis dell'articolo 112 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, dopo la parola: "locatario" si aggiungono le parole: "e il suo coniuge".

 

          Art. 27. Modifica della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, recante "Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi".

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 23-quinquies della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, è aggiunto il seguente comma:

     "2. I servizi pubblici essenziali e le organizzazioni di soccorso sono esclusi dalle disposizioni riguardanti l'autorizzazione per il deposito preliminare, il registro dei rifiuti e la denuncia annuale dei rifiuti per i rifiuti che vengono prodotti nell'attività di pronto intervento nonché, qualora questi vengano trasportati in proprio, anche dal formulario di identificazione e dall'autorizzazione al trasporto dei rifiuti."

 

          Art. 28. Modifica della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, recante "Disciplina delle linee di trasporto ferroviario in servizio pubblico".

     1. Dopo l'articolo 25 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, è inserito il seguente articolo:

     "Art. 25 bis. (Costruzione di impianti a fune adibiti al trasporto di persone).

     1. Per la costruzione di impianti a fune adibiti al trasporto di persone si applica la direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.

     2. Le modalità di applicazione sono fissate con regolamento di esecuzione."

 

          Art. 29. Modifica alla legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5, e successive modifiche, recante "Disciplina delle teleferiche in servizio privato adibite al trasporto di persone e di beni".

     1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di impianti montati per un periodo limitato di tempo, può essere disposta in alternativa al nulla osta oppure alle opere di protezione la chiusura delle strade interessate".

     2. Dopo l'articolo 6 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     "Art. 6 bis. (Costruzione di impianti a fune adibiti al trasporto di persone).

     1. Per la costruzione di impianti a fune adibiti al trasporto di persone si applica la direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. Sono esclusi dall'applicazione gli impianti utilizzati per scopi agricoli, gli impianti di parchi di divertimento e gli impianti installati ed utilizzati per scopi industriali.

     2. Le modalità di applicazione sono fissate con regolamento di esecuzione."

 

          Art. 30. Modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, recante "Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci".

     1. Dopo il comma 5 dell'articolo 17 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

     "6. Per la costruzione di impianti di risalita mobili a fune bassa si applica la direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. Le modalità di applicazione sono fissate con regolamento di esecuzione."

 

          Art. 31. Modifica della legge provinciale 30 luglio 1981, n. 24, recante "Disciplina dei trasporti pubblici automobilistici in concessione, nonché modifiche ed integrazioni ad altre disposizioni di legge in materia di trasporti".

     1. L'articolo 23 della legge provinciale 30 luglio 1981, n. 24, è così sostituito:

     "Art. 23. (Contributi per spese di viaggio a favore di lavoratrici e lavoratori dipendenti).

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi a favore di lavoratrici e lavoratori dipendenti che hanno dimora abituale nella provincia di Bolzano e che per almeno 120 giorni all'anno devono spostarsi dalla dimora abituale al luogo di lavoro situato nel territorio della regione.

     2. Il contributo è concesso a coloro che, per spostarsi dalla dimora abituale al luogo di lavoro, non possono usufruire di un mezzo di trasporto pubblico o possono usufruirne solamente in circostanze disagiate."

 

          Art. 32. Modifica della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, recante "Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone".

     1. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, è aggiunto il seguente comma:

     "6. La disciplina della presente legge costituisce il contratto di servizio. Gli standard relativi alla regolarità e qualità dei servizi nonché le relative sanzioni saranno definiti dalla Giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione. I contributi di esercizio a far data dall'esercizio 2003 sono da considerare corrispettivo al netto di IVA."

 

          Art. 33. Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante "Legge urbanistica provinciale".

     1. L'articolo 25 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

     ”Art. 25. (Tutela degli insiemi).

     1. Insiemi di elementi (Ensemble), in particolare vedute di strade, piazze e parti edificate come pure i parchi e giardini con edifici, compresi i singoli elementi di tali impianti costituiti dal verde, da spazi liberi e specchi d'acqua, vengono sottoposti nel piano urbanistico o nei piani di attuazione a particolare tutela, se il loro mantenimento è dettato da motivi di ordine scientifico, artistico o di cultura locale.

     2. Modifiche al quadro d'insieme del complesso tutelato sono soggette ad approvazione da parte del sindaco.

     Tale approvazione è possibile solo qualora le modifiche vengano ad incidere in modo non sostanziale o temporaneo nel quadro d'insieme o nel caso in cui motivi inderogabili di interesse comune richiedano di tenerne conto.

     3. Entro due anni i comuni predispongono un elenco degli immobili da sottoporsi alla tutela degli insiemi.

     4. Con delibera della Giunta provinciale vengono fissati i criteri per l'imposizione della tutela degli insiemi."

     2. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 47 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è inserito il seguente comma:

     "1 ter. L'esproprio e la successiva assegnazione previsti al comma 1 non si applicano alle zone di cui all'articolo 44, comma 4, e di cui all'articolo 107, comma 3, salvi gli espropri già notificati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10."

     3. Dopo il comma 9 dell'articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 sono inseriti i seguenti commi 10 e 11:

     “10. Nelle zone produttive è consentito alle imprese singole o associate di realizzare, in aree appositamente individuate a tale scopo dalla Giunta provinciale oppure dal comune, una struttura a carattere alloggiativo, costituita da stanze ad uso foresteria e da spazi comuni, riservata in via transitoria ai lavoratori che abbiano con le imprese un regolare rapporto di lavoro. Le aree destinate alla realizzazione delle strutture di cui al presente comma sono assegnate dalla Provincia oppure dal comune alle imprese secondo criteri di realizzazione e di utilizzo stabiliti dalla Giunta provinciale. La volumetria riservata alla struttura alloggiativa rientra nell'ambito della destinazione d'uso di cui all'articolo 75, comma 2, lettera d). Gli alloggi devono essere realizzati nel rispetto degli standard che la normativa vigente in materia di igiene e sanità stabilisce per locali adibiti ad abitazione.

     11. Unità realizzate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, fino all'1 gennaio 2002, possono essere ampliate di 150 metri cubi nel rispetto delle prescrizioni del piano urbanistico comunale e del piano di attuazione."

     4. Al comma 3 dell'articolo 73 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è aggiunto il seguente periodo: "I comuni possono destinare i proventi dei contributi di urbanizzazione nel limite di un terzo all'ammortamento dei mutui che vengono assunti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria."

     5. Dopo l'articolo 75 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è inserito il seguente articolo:

     "Art. 75 bis. (Destinazione d'uso di beni immobili trasferiti).

     1. In sede di prima applicazione, la destinazione d'uso dei beni immobili trasferiti alla Provincia in esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, e successive modifiche, è determinata dalla Giunta provinciale."

     6. Il comma 23 dell'articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:

     "23. I fabbricati rurali con almeno 400 metri cubi esistenti o autorizzati alla data di entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38, e al momento della presentazione della domanda di costruzione siti nel verde agricolo e non più utilizzati per la conduzione di aziende agricole, possono essere trasformati, nei limiti della cubatura esistente, in abitazioni convenzionate o essere adibiti ad agriturismo, a condizione che siano situati ad una distanza inferiore a 300 metri dal prossimo centro edificato, delimitato ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e che vengano allacciati alla rete idrica ed alla fognatura comunale. Per la durata di 20 anni non può essere autorizzata nessuna nuova cubatura aziendale. In caso di demolizione e ricostruzione l'ubicazione può essere spostata nell'ambito della sede dell'azienda. La Giunta provinciale emana le relative direttive."

     7. Il comma 3 dell'articolo 107-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

     “3. L'articolo 76, comma 1, lettera c), è da intendersi nel senso che non è dovuto il contributo di costruzione per il volume demolito e ricostruito, qualora non venga modificata la destinazione urbanistica."

 

          Art. 34. Modifica della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, recante "Esercizio da parte della Provincia autonoma di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione di acque pubbliche ed in materia di impianti elettrici".

     1. La lettera c) del comma 5 dell'articolo 13-bis della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, è così sostituita:

     “c) per le acque destinate ad altro uso euro 155 per litro secondo / canone annuo minimo euro 1.550; a decorrere dall'1 gennaio 2003 il canone annuo minimo è pari all'importo di volta in volta fissato quale canone annuo per un litro secondo, compreso ogni aumento passato e futuro."

 

          Art. 35. Modifiche della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, recante "Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica".

     1. Al comma 2-bis dell'articolo 1 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, e successive modifiche, le parole: "restano fissati nella misura prevista dalla normativa statale" sono sostituite dalle parole: "a partire dall'1 gennaio 2002 restano fissati rispettivamente in 3,50 euro e in 13 euro".

 

          Art. 36. Modifica della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4, recante "Nuove norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4, è aggiunto il seguente comma:

     "1 bis. Il contributo non viene concesso nei casi in cui per gli edifici sprovvisti del servizio elettrico, e cioè maso, rifugio o malga, risulti realizzabile un allacciamento alla rete elettrica a costi proporzionati e senza specifiche difficoltà tecniche."

 

          Art. 37. Modifica della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, recante "Nuovo ordinamento del commercio".

     1. Dopo l'articolo 27 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è inserito il seguente articolo:

     "Art. 27 bis. (Ente Fiera Bolzano - trasformazione).

     1. L'Ente autonomo Fiera di Bolzano è autorizzato a trasformarsi in società per azioni. Il progetto di trasformazione redatto dall'ente deve in particolare identificare il patrimonio dell'ente medesimo, gli ulteriori apporti finanziari o di beni e diritti, strumentali all'attività dell'ente, da conferire nella società per azioni e la ripartizione del capitale sociale, operando la rivalutazione dei conferimenti fatti dai soci fondatori in base al momento in cui sono stati operati. Il progetto di trasformazione, comprendente anche la bozza del nuovo statuto, deve essere approvato dalla Giunta provinciale. Agli atti di trasformazione di cui al presente articolo si applicano i benefici di cui all'articolo 10, commi 5 e 6, della legge 11 gennaio 2001, n. 7.

     2. Il personale dell'Ente autonomo Fiera di Bolzano, già iscritto all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), può optare nei termini di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 274, per il mantenimento dell'iscrizione a tale Cassa."

 

          Art. 38. Abrogazioni.

     1. Sono abrogati:

     a) la sesta lineetta del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 15 gennaio 1977, n. 2;

     b) l'articolo 2-ter della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17;

     c) l'articolo 10 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5;

     d) il comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale 28 dicembre 2001, n. 19.

 

          Art. 39. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Tabelle A e B

     (Omissis).