§ 5.3.74 – L.P. 12 dicembre 1996, n. 24.
Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante .


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:12/12/1996
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Istituzione.
Art. 2.  Compiti.
Art. 3.  Composizione.
Art. 4.  Elezioni.
Art. 5.  Durata.
Art. 6.  Sezioni, presidenza, regolamento interno, giunta esecutiva e segreteria.
Art. 7.  Consigli del personale.
Art. 8.  Nomina degli Intendenti scolastici.
Art. 9.  Modifiche alla legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, concernente "Organi collegiali delle istituzioni scolastiche".
Art. 10.  Modifiche alla legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, concernente "Ordinamento della formazione professionale".
Art. 11.  Concorsi per il personale docente, direttivo ed ispettivo.
Art. 12.  Graduatorie provinciali del personale docente.
Art. 12 bis.  Formazione delle graduatorie.
Art. 12 ter.  Tabella di valutazione dei titoli.
Art. 12 quater.  Programma di collocamento e scambio di docenti.
Art. 12 quinquies.  Mobilità del personale docente.
Art. 13.  Abrogazioni.


§ 5.3.74 – L.P. 12 dicembre 1996, n. 24.

Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante [1].

(B.U. 24 dicembre 1996, n. 57)

 

Art. 1. Istituzione.

1. Con il fine di realizzare la più ampia partecipazione all'attuazione dell'ordinamento scolastico provinciale, è istituito il Consiglio scolastico provinciale quale organo consultivo della Provincia nei settori della scuola materna e dell'istruzione elementare e secondaria.

 

2. Ai fini della presente legge si intendono per scuola le istituzioni scolastiche di scuola materna e di istruzione elementare e secondaria.

 

     Art. 2. Compiti.

1. Il Consiglio scolastico provinciale esercita le attribuzioni di cui all'articolo 19, comma 14, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ed in particolare:

 

a) esprime parere riguardo all'istituzione e soppressione di scuole e sui piani di sviluppo e di distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche;

 

b) esprime parere sugli obiettivi formativi generali del sistema scolastico provinciale, sui programmi ed orari, sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento, sui titoli finali, sulla promozione della sperimentazione, sulle innovazioni didattiche, sul calendario scolastico nonché sugli orientamenti dell'attività educativa per le scuole materne;

 

c) esercita le funzioni previste dalle leggi vigenti in ordine allo stato giuridico ed economico del personale insegnante;

 

d) sottopone ai Comitati di valutazione, in base ad una relazione annuale, comune dei/delle Presidenti dei Comitati di valutazione su attività e risultati dei processi di valutazione, proposte per valutazioni in specifici settori; [2]

 

e) indica i criteri generali per il coordinamento dei servizi di orientamento scolastico e professionale, di medicina scolastica, di assistenza psicopedagogica e di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicaps e degli alunni svantaggiati;

 

f) indica i criteri generali ed esprime pareri in ordine all'attuazione delle iniziative extra e parascolastiche, comprese le iniziative connesse con la promozione dello sport scolastico;

 

g) formula proposte per il coordinamento delle iniziative in materia di adempimento dell'obbligo scolastico e di attuazione del diritto allo studio;

 

h) si esprime in ordine ad ogni altro argomento devoluto alla sua competenza da leggi o regolamenti provinciali ed in ordine ad ogni altra materia che gli viene sottoposta dagli organi competenti, nonché dal Sovrintendente o dagli Intendenti scolastici;

 

i) esercita le competenze del Consiglio nazionale della pubblica istruzione in materia di stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo, ai sensi dell'articolo 12, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, ed in particolare le competenze di cui all'articolo 25, comma 1, lettere d), e) f) ed l), del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in quanto compatibili con la legislazione provinciale vigente in materia.

 

2. All'assemblea plenaria ovvero alle competenti sezioni del Consiglio scolastico provinciale compete inoltre:

 

a) formulare proposte in ordine all'elaborazione degli indirizzi e dei criteri generali per lo svolgimento delle attività sportive scolastiche, nonché in ordine alla predisposizione di programmi pluriennali di sviluppo di dette attività;

 

b) esprimere pareri sul piano annuale delle attività sportive scolastiche;

 

c) esprimere pareri, su richiesta da parte di organi o uffici dell'amministrazione provinciale, di organi collegiali scolastici e del Comitato olimpionico nazionale italiano (C.O.N.I.), anche per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475.

 

3. Su richiesta delle ripartizioni provinciali per la formazione professionale, il Consiglio scolastico provinciale esprime pareri nel relativo settore.

 

     Art. 3. Composizione.

1. Il Consiglio scolastico provinciale si articola in un'assemblea plenaria e in tre sezioni per le scuole di ciascun gruppo linguistico.

 

2. L'assemblea plenaria è composta da:

 

a) gli assessori provinciali competenti in materia, o loro delegati;

 

b) il Sovrintendente e gli Intendenti scolastici, o loro delegati;

 

c) sette rappresentanti del personale ispettivo e direttivo delle scuole pubbliche, eletti dalle corrispondenti categorie, assicurandosi la rappresentanza dei diversi gradi di scuola;

 

d) ventisette rappresentanti del personale docente in servizio nelle scuole pubbliche, eletti dal corrispondente personale, assicurandosi la rappresentanza dei diversi gradi di scuola e riservandosi due seggi al personale insegnante di seconda lingua;

 

e) un rappresentante eletto del personale educatore ed assistente per gli alunni handicappati;

 

f) un rappresentante eletto del personale amministrativo in servizio presso le scuole pubbliche;

 

g) sette rappresentanti eletti dei genitori degli alunni delle scuole materne, elementari e secondarie;

 

h) cinque rappresentanti eletti degli alunni delle scuole secondarie di secondo grado;

 

i) un docente di religione designato dall'Ordinariato diocesano;

 

j) un docente della formazione professionale;

 

k) due rappresentanti dei comuni;

 

l) un rappresentante del mondo dell'economia ed uno del mondo del lavoro;

 

m) un docente delle scuole paritarie [3];

 

n) un rappresentante della Facoltà di Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano [4];

 

o) un rappresentante dei convitti dell’Alto Adige [5].

 

3. La composizione dell’assemblea plenaria deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall’ultimo censimento ufficiale della popolazione, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 19, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. La rappresentanza delle scuole dei tre gruppi linguistici nelle singole categorie è stabilita nella deliberazione della Giunta provinciale con la quale sono indette le elezioni, fatta salva la seguente rappresentanza per le scuole delle località ladine: un rappresentante degli insegnanti di scuola primaria, un rappresentante degli insegnanti di scuola secondaria di primo grado, un rappresentante degli insegnanti di scuola secondaria di secondo grado, un rappresentante dei dirigenti scolastici, un rappresentante dei genitori e un rappresentante degli alunni [6].

 

4. Le singole sezioni per le scuole di ciascun gruppo linguistico sono costituite dalle medesime categorie rappresentate nell’assemblea plenaria ai sensi del comma 2. Qualora nell’assemblea plenaria non sia presente almeno un rappresentante delle varie categorie per le scuole del corrispondente gruppo linguistico, la relativa sezione è integrata da un rappresentante della categoria mancante, eletto o designato con le modalità previste per la rispettiva categoria [7].

 

5. L'integrazione di cui al comma 4 si applica altresì per le sole categorie di cui al comma 2, lettere c) e d), al fine di assicurare la presenza in ciascuna sezione di rappresentanti del personale ispettivo e direttivo nonché docente dei diversi gradi di scuola materna, di istruzione elementare e secondaria.

 

6. I membri integrati ai sensi dei commi 4 e 5 sono considerati membri effettivi della rispettiva sezione del Consiglio scolastico provinciale.

 

7. I membri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, che svolgono il loro servizio nella provincia di Bolzano, partecipano alle sedute del Consiglio scolastico provinciale con funzione consultiva.

 

8. Qualora vengano trattate tematiche di natura pedagogico-didattica ed in particolare argomenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d), e) ed f), alle riunioni dell'assemblea plenaria e delle rispettive sezioni del Consiglio scolastico provinciale è invitato, con funzioni consultive, un rappresentante dell'istituto pedagogico del rispettivo gruppo linguistico.

 

          Art. 4. Elezioni.

1. Le elezioni del Consiglio scolastico provinciale sono indette dalla Giunta provinciale. Con regolamento di esecuzione sono disciplinate le relative modalità [8].

 

2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono disciplinati in particolare:

 

a) le modalità di esercizio dell'elettorato attivo e passivo delle varie categorie rappresentate, anche attraverso forme di elezioni indirette con esclusione dei componenti delle categorie di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c) e d), nonché le eventuali incompatibilità;

 

b) la costituzione ed il funzionamento delle commissioni elettorali nonché le modalità ed i termini per la presentazione delle liste dei candidati e di eventuali ricorsi;

 

c) le modalità ed i termini per la designazione dei propri rappresentanti da parte delle categorie di cui all’articolo 3, comma 2, lettere da i) a o) [9].

 

          Art. 5. Durata.

1. Il Consiglio scolastico provinciale dura in carica quattro anni scolastici.

 

2. In seguito alla scadenza della durata in carica il Consiglio scolastico provinciale è prorogato fino alla nomina dei nuovi membri e comunque non oltre il 31 dicembre del relativo anno.

 

          Art. 6. Sezioni, presidenza, regolamento interno, giunta esecutiva e segreteria.

1. Il Consiglio scolastico provinciale si riunisce in assemblea plenaria per la trattazione delle materie comuni a tutte le scuole. Si riunisce per sezioni corrispondenti alle scuole dei tre gruppi linguistici, ogni qual volta esercita funzioni ed esamina tematiche riguardanti la scuola o il personale in servizio nella scuola di un determinato gruppo linguistico.

 

2. Delle sezioni fanno parte i membri appartenenti alle scuole dei rispettivi gruppi linguistici [10].

 

3. Il Consiglio scolastico provinciale, oltre ad articolarsi in sezioni, può costituire commissioni di studio relativamente alle materie di sua competenza.

 

4. Il Consiglio scolastico provinciale elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta, il presidente e due vicepresidenti. Nei primi 18 mesi di attività il presidente appartiene alla sezione tedesca, nei successivi 18 mesi alla sezione italiana e negli ultimi dodici mesi alla sezione ladina. I due vicepresidenti appartengono alle due sezioni alle quali non appartiene il presidente in carica [11].

 

5. Il presidente e i vicepresidenti dell’assemblea plenaria presiedono al tempo stesso le rispettive sezioni, le quali a loro volta eleggono un vicepresidente [12].

 

6. Qualora nella prima votazione per l'elezione dei presidenti e dei vicepresidenti del Consiglio scolastico provinciale non si raggiunga la maggioranza assoluta, gli stessi sono eletti nelle successive votazioni a maggioranza relativa dei votanti.

 

7. Il Consiglio scolastico provinciale delibera a maggioranza dei suoi componenti il regolamento interno relativo al funzionamento dell'assemblea plenaria, nonché degli altri organi.

 

8. I pareri del Consiglio scolastico provinciale sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

 

9. Il Consiglio scolastico provinciale è validamente costituito, qualora sia presente almeno la metà più uno dei suoi membri.

 

10. Per la preparazione dei lavori, la determinazione dell'ordine del giorno e l'esecuzione delle delibere è istituita una giunta esecutiva, formata dal presidente e dai vicepresidenti del Consiglio scolastico provinciale nonché da quattro membri elettivi. La presidenza della giunta esecutiva è assunta dal presidente pro tempore dell'assemblea plenaria.

 

11. La composizione della giunta esecutiva si adegua alla consistenza dei gruppi linguistici, garantendo comunque la rappresentanza delle scuole dei tre gruppi linguistici; detta composizione è stabilita nella deliberazione della Giunta provinciale di cui all’articolo 3, comma 3 [13].

 

12. Compete alla giunta esecutiva la vigilanza sul mantenimento dei requisiti di elettorato passivo da parte dei membri eletti nel Consiglio scolastico provinciale.

 

13. Per l'espletamento dei lavori di segreteria del Consiglio scolastico provinciale nonché dei comitati provinciali dei genitori e degli studenti è istituito un servizio di segreteria, al quale viene assegnato personale delle intendenze scolastiche.

 

          Art. 7. Consigli del personale.

1. Il personale docente delle scuole a carattere statale, distinto per sezioni, elegge nel proprio seno il rispettivo consiglio del personale docente. Questi esercitano i compiti previsti dalla legislazione vigente in merito allo stato giuridico del personale docente ed ai procedimenti disciplinari contro il personale medesimo.

 

2. Il personale direttivo ed ispettivo delle scuole a carattere statale, come categoria congiunta e distinto per sezioni, elegge nel proprio seno il rispettivo consiglio del personale direttivo ed ispettivo. Questi esercitano i compiti previsti dalla legislazione vigente in merito allo stato giuridico del personale direttivo ed ispettivo ed ai procedimenti disciplinari contro il personale medesimo.

 

3. I consigli del personale sono composti da quattro membri, assicurandosi la rappresentanza della scuola elementare, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, e dal Sovrintendente o dall'Intendente scolastico competente, ovvero dal loro delegato, che ne assume la presidenza. Nei consigli del personale docente delle scuole in lingua tedesca e di quelle in lingua italiana deve essere garantita la presenza di un docente di seconda lingua.

 

4. Qualora non fosse possibile svolgere le elezioni di cui ai commi 1 e 2 perché nelle singole sezioni non è rappresentato un numero sufficiente di membri della rispettiva categoria, gli stessi sono membri di diritto dei rispettivi consigli del personale. I membri eventualmente mancanti sono eletti da costoro tra il personale avente i requisiti per essere eletto nel Consiglio scolastico provinciale nella rispettiva categoria.

 

5. I consigli del personale sono regolarmente costituiti con la presenza di almeno tre membri.

 

          Art. 8. Nomina degli Intendenti scolastici.

1. Per la formazione delle terne di cui all'articolo 19, commi 5 e 6, dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, ciascun componente la sezione per la scuola in lingua tedesca e rispettivamente la sezione per le scuole delle località ladine può esprimere fino a due preferenze.

 

     Art. 9. Modifiche alla legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, concernente "Organi collegiali delle istituzioni scolastiche".

     1. Dopo la lettera d) del comma secondo dell'art. 7 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20 è aggiunta la seguente lettera:

     "e) approva, sentito il parere del collegio dei docenti, la carta dei servizi scolastici sulla base dei criteri generali emanati con decreto del Presidente della Giunta provinciale."

     2. Il comma quinto dell'art. 9 della legge provinciale n. 20/1995 è sostituito dal seguente:

     "5. Elegge nel suo seno il presidente e il rappresentante della scuola nel comitato provinciale degli studenti. Esso concorre all'organizzazione dell'elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto e il rappresentante nel comitato provinciale degli studenti, per tutto il periodo di funzionamento di tali organi, fanno altresì parte del comitato degli studenti."

     3. Il comma quinto dell'art. 10 della legge provinciale n. 20/1995 è sostituito dal seguente:

     "5. I rappresentanti dei genitori nel consiglio di circolo o di istituto nonché il rappresentante nel comitato provinciale dei genitori, per tutto il periodo di funzionamento di tali organi, fanno altresì parte del comitato dei genitori; essi decadono da tali organi quando non hanno più figli frequentanti la scuola."

     4. Il comma primo dell'art. 12 della legge provinciale n. 20/1995 è sostituito dal seguente:

     "1. I consigli di circolo e di istituto determinano il ricorso al sistema delle elezioni in forma diretta o indiretta per l'elezione dei genitori e degli alunni nel consiglio stesso, nonché le modalità di svolgimento di tutte le elezioni degli organi collegiali di cui alla presente legge."

     5. Il comma primo dell'art. 19 della legge provinciale n. 20/1995 è sostituito dal seguente:

     "1. Per la sostituzione dei membri eletti degli organi collegiali venuti a cessare per qualsiasi causa, si procede alla nomina dei primi non eletti. Qualora un seggio resti definitivamente vacante, si procede ad elezioni suppletive, da effettuarsi per le categorie degli studenti e dei genitori nel consiglio di circolo o di istituto, con il sistema elettorale indiretto."

     6. Dopo il comma secondo dell'art. 19 della legge provinciale n. 20/1995 è aggiunto il seguente:

     "3. In seguito alla scadenza della durata in carica degli organi collegiali, questi sono prorogati fino alla nomina dei nuovi e comunque non oltre il 15 novembre del relativo anno."

     7. Il comma quarto dell'art. 22 della legge provinciale n. 20/1995 è sostituito dal seguente:

     "4.E' consentito lo svolgimento di un'assemblea di istituto per periodo di valutazione. La durata di queste riunioni è limitata a tre ore di lezione. Alle assemblee di classe possono essere destinate complessivamente sedici ore di lezione nel corso di un anno scolastico. Per la trattazione di argomenti di particolare rilevanza il consiglio di istituto può autorizzare l'effettuazione di ulteriori assemblee di istituto durante l'anno scolastico. Altre assemblee possono svolgersi al di fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali."

     8. Dopo l'art. 24 della legge provinciale n. 20/1995 è inserito il seguente articolo:

Art. 24-bis (Accesso alla scuola secondaria superiore) - 1. Contro gli atti amministrativi adottati dai competenti organi scolastici in materia di accesso alle classi della scuola secondaria superiore da parte degli allievi che hanno frequentato con profitto un corso di formazione professionale nazionale o estero, o da parte degli alunni provenienti da altre scuole, nazionali o estere, è ammesso ricorso in unica istanza rispettivamente al Sovrintendente o Intendente scolastico competente ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670."

     9. I commi secondo e terzo dell'art. 26 della legge provinciale n. 20/1995 sono sostituiti dai seguenti:

     "2. Del comitato provinciale dei genitori fa parte per ciascuna istituzione scolastica un genitore.

     Del comitato provinciale degli studenti fa parte per ciascuna scuola secondaria di secondo grado uno studente."

     10. Dopo il comma sesto dell'art. 26 della legge provinciale n. 20/1995 sono aggiunti i seguenti commi:

     7. In prima convocazione i comitati provinciali sono validamente costituiti, qualora sia presente almeno la metà più uno dei loro membri.

     8.Del comitato provinciale dei genitori fa altresì parte per ciascun circolo didattico di scuola materna un genitore designato dai rappresentanti dei genitori del consiglio di circolo."

     11. Dopo l'art. 26 della legge provinciale n. 20/1995 è inserito il seguente articolo:

     "Art. 26-bis (Scuole legalmente riconosciute) - 1. Anche le scuole legalmente riconosciute costituiscono il consiglio di classe e il collegio dei docenti e, in quanto compatibili, si applicano le relative disposizioni.

     2. Qualora nelle scuole legalmente riconosciute siano costituiti il comitato dei genitori e, ove previsto, quello degli studenti, le stesse scuole hanno diritto ad essere rappresentate in seno ai comitati provinciali di cui all'art. 26.

     3. Per le scuole legalmente riconosciute trovano applicazione le disposizioni di cui ai capi III, IV e V."

 

     Art. 10. Modifiche alla legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, concernente "Ordinamento della formazione professionale".

     1. Dopo l'art. 12 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40 è inserito il seguente articolo:

     "Art. 12-bis (Passaggio dalla scuola secondaria superiore alla formazione professionale) - 1. Contro gli atti amministrativi adottati dai competenti organi scolastici della formazione professionale in materia di accesso ai diversi corsi di formazione professionale da parte degli alunni che hanno frequentato con profitto una classe della scuola secondaria superiore, nazionale od estera, è ammesso ricorso in unica istanza al competente direttore di ripartizione della formazione professionale."

 

     Art. 11. Concorsi per il personale docente, direttivo ed ispettivo.

1. I concorsi per titoli ed esami e per soli titoli per il personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole elementari e secondarie della Provincia di Bolzano sono indetti dal Sovrintendente o rispettivamente dall'Intendente scolastico competente in base ai programmi delle prove d'esame, alle tabelle di valutazione dei titoli, alle classi di concorso e relativi titoli di ammissione vigenti alla data di indizione dei rispettivi bandi.

 

In caso di mancanza di posti vacanti al fine dell'immissione in ruolo, i predetti concorsi possono essere indetti anche al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per garantire la copertura di cattedre o posti temporaneamente disponibili con personale qualificato; ai citati concorsi possono essere ammessi soltanto coloro che abbiano insegnato per almeno 180 giorni nelle scuole della provincia di Bolzano [14].

 

2. I posti vacanti nella qualifica dirigenziale del personale ispettivo scolastico della provincia di Bolzano sono attribuiti mediante concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrati da una prova di selezione. Al fine di garantire la mobilità del personale interessato, le tabelle di valutazione dei titoli e il contenuto della prova di selezione sono stabiliti d'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione [15].

 

3. Sulla base degli esiti del concorso di cui al comma 2, la nomina di ispettore scolastico e la relativa qualifica dirigenziale viene conferita con decreto del Sovrintendente o dell'Intendente scolastico competente per la durata di quattro anni. La nomina è rinnovabile, previa valutazione positiva sullo svolgimento dei compiti dirigenziali [16].

 

4. Ai fini dell'ammissione al primo corso concorso selettivo per dirigenti scolastici, bandito dalle intendenze scolastiche in base alla normativa vigente, le disposizioni specifiche previste per coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato/a, sono estese a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un biennio scolastico le funzioni di preside incaricato/a nelle scuole a carattere statale della provincia di Bolzano nonché a coloro che abbiano ricoperto per almeno un anno scolastico le funzioni di ispettore scolastico incaricato o ispettrice scolastica incaricata nella provincia di Bolzano. Il predetto personale può sostenere il periodo di prova anche quale ispettore o ispettrice presso la rispettiva intendenza scolastica [17].

 

5. Dopo l’esaurimento delle graduatorie di cui ai commi 6, 7 e 7-bis, l’Intendente scolastico o l’Intendente scolastica competente conferisce un incarico di presidenza ai docenti inseriti nella graduatoria del concorso per esami e titoli per l’assunzione di dirigenti scolastici presso scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e non ancora assunti come dirigenti scolastici per coprire i posti non vacanti, ma disponibili. La Giunta provinciale determina i criteri per il conferimento di incarichi di dirigenza e l’affidamento di istituzioni scolastiche in reggenza [18].

 

6. Qualora il corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore in corso di svolgimento al momento della data di entrata in vigore della presente legge si concluda entro l'anno scolastico 2005-2006, ai vincitori di tale corso concorso sono conferiti incarichi dirigenziali per posti vacanti all'inizio dell'anno scolastico 2006-2007. Se tale corso concorso non si conclude prima dell'inizio dell'anno scolastico 2006-2007, i posti vacanti a quella data vengono accantonati e gli incarichi sono conferiti al termine della procedura concorsuale [19].

 

7. Gli incarichi dirigenziali per posti vacanti all'inizio degli anni scolastici successivi sono conferiti per metà mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito dei corsi concorsi di cui al comma 6 e per metà mediante lo scorrimento delle graduatorie di apposito corso concorso indetto per coloro che entro l'anno scolastico 2005-2006 esercitavano per almeno un anno l'incarico di presidenza presso una scuola in provincia di Bolzano. A tal fine il possesso del requisito di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, viene verificato annualmente [20].

 

7-bis. In coda alle graduatorie generali di merito del corso-concorso di cui al comma 6 sono inseriti i candidati in possesso dei requisiti richiesti, che non hanno superato la prova scritta od orale finale del predetto corso-concorso, ma che risultano inseriti nelle graduatorie generali di merito valide ai fini dell’ammissione al corso di formazione. I predetti candidati sono graduati in base al punteggio loro attribuito nella citata graduatoria di merito. Anche a tali candidati si applica quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 7 [21].

 

8. [In coda alle graduatorie generali di merito del corso-concorso di cui al comma 6 sono inseriti i candidati in possesso dei requisiti richiesti, che non hanno superato la prova scritta od orale finale del predetto corso-concorso, ma che risultano inseriti nelle graduatorie generali di merito valide ai fini dell’ammissione al corso di formazione. I predetti candidati sono graduati in base al punteggio loro attribuito nella citata graduatoria di merito. Anche a tali candidati si applica quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 7] [22].

 

9. [Al personale docente che ai sensi dell’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, viene inserito con riserva nelle graduatorie permanenti trasformate in graduatorie ad esaurimento, sono equiparate le persone:

 

a) che hanno acquisito in uno Stato membro dell’Unione Europea un titolo di formazione per l’esercizio della professione di docente entro il termine previsto per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2007-2008;

 

b) che in data 1° gennaio 2007 frequentavano in uno Stato membro dell’Unione Europea un percorso di formazione professionale per l’esercizio della professione di docente, ivi compreso lo svolgimento di un tirocinio eventualmente prescritto] [23].

 

10. Le riserve di cui al comma 8 vengono sciolte con il conseguimento del riconoscimento in Italia del titolo di formazione ai sensi della normativa vigente in materia. Lo scioglimento produce effetti a decorrere dall’anno scolastico successivo [24].

 

     Art. 12. Graduatorie provinciali del personale docente. [25]

1. La Provincia autonoma di Bolzano istituisce graduatorie provinciali del personale docente per la stipulazione di contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle scuole a carattere statale della provincia di Bolzano.

 

2. L’accesso ai ruoli del personale docente della scuola primaria e secondaria ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie di cui al comma 1.

 

3. Fatto salvo l’accesso ai ruoli su posti vacanti secondo le percentuali stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, per la copertura dei rimanenti posti vacanti e per quelli disponibili per la durata dell’anno scolastico, è istituita, nei limiti delle dotazioni organiche complessive fissate con legge, la dotazione organica provinciale aggiuntiva. I criteri e le modalità per l’istituzione di tale dotazione sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. In detta dotazione sono inseriti i docenti di cui al comma 2 nonchè quelli di religione iscritti nelle previgenti graduatorie provinciali, approvate con deliberazione della Giunta provinciale, che danno titolo di precedenza nel conferimento degli incarichi, e che abbiano prestato servizio nel medesimo posto o nella medesima classe di concorso per almeno dieci anni scolastici. In detta dotazione possono essere riservati dei posti per il trasferimento dei docenti che siano titolari in scuole di altre province e che svolgano il proprio servizio in provincia di Bolzano da almeno cinque anni. Ai docenti inseriti nella dotazione organica provinciale aggiuntiva non viene attribuita la sede di servizio definitiva; essi vengono invece utilizzati secondo le disposizioni contrattuali in materia di mobilità. Ai predetti docenti è conferito un incarico a tempo indeterminato con sviluppo di carriera secondo le vigenti disposizioni. Alla maggiore spesa si fa fronte con gli stanziamenti ordinari iscritti in bilancio nei corrispondenti capitoli relativi al pagamento delle competenze spettanti al personale docente.

 

3-bis. Qualora in sede di prima applicazione del comma 3 non siano ancora state istituite le graduatorie provinciali di cui al comma 1, si applicano per la copertura del 50 per cento dei posti della relativa dotazione organica provinciale aggiuntiva le rispettive graduatorie ad esaurimento formulate per il biennio 2007/2008-2008/2009 [26].

 

4. [Ai fini della stipulazione di contratti a tempo determinato, le istituzioni scolastiche compilano le graduatorie di istituto] [27].

 

     Art. 12 bis. Formazione delle graduatorie. [28]

1. La formazione e l’utilizzo delle graduatorie provinciali sono disciplinate dalla Giunta provinciale che si attiene ai seguenti principi e criteri:

 

a) il punteggio dei docenti inseriti nelle graduatorie provinciali è aggiornato annualmente;

 

b) nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali sono inseriti, a domanda, i docenti già inseriti nelle corrispondenti prima e seconda fascia delle graduatorie a esaurimento della Provincia di Bolzano con il punteggio già maturato nelle medesime graduatorie. Per l’aggiornamento del punteggio si utilizzano i criteri applicati in sede di compilazione della prima e seconda fascia delle graduatorie a esaurimento per gli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009. Nella terza fascia delle graduatorie provinciali sono inseriti, a domanda, i docenti già inclusi nella terza fascia delle graduatorie a esaurimento nonché coloro che hanno titolo all’inserimento secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale. Il punteggio in terza fascia è calcolato secondo la tabella provinciale di valutazione dei titoli, determinata dalla Giunta provinciale che disciplina anche la transizione al nuovo sistema delle graduatorie provinciali [29];

 

c) hanno titolo ad essere inseriti con riserva nella terza fascia delle graduatorie provinciali i docenti che il 1° gennaio 2007 frequentavano i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi della legge 4 giugno 2004, n. 143, i corsi presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario, i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico, i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica oppure il corso di laurea in scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione. Lo scioglimento produce effetti a decorrere dall’anno scolastico successivo;

 

d) ferma restando la disciplina della mobilità, non sono consentiti l’inserimento e il mantenimento nelle graduatorie provinciali dei docenti già assunti nello stesso grado con contratto a tempo indeterminato presso istituzioni scolastiche am-ministrate dalla stessa Intendenza scolastica;

 

e) le graduatorie di istituto sono articolate per fasce, in relazione alle abilitazioni ed ai titoli, e hanno validità annuale.

 

     Art. 12 ter. Tabella di valutazione dei titoli. [30]

1. Ciascuna graduatoria è formata sulla base dei punteggi attribuiti in relazione ai titoli posseduti e ai servizi prestati in attività di insegnamento. La Giunta provinciale determina la tabella di valutazione, tenendo conto dei criteri di cui ai commi seguenti.

 

2. I servizi di insegnamento prestati presso le scuole statali o a carattere statale, presso le scuole paritarie o legalmente riconosciute, presso le scuole di formazione professionale delle regioni e delle province autonome, presso le scuole dell’infanzia e le università, ivi inclusi i servizi svolti nelle scuole dei paesi dell’Unione europea, riconducibili alle medesime tipologie di insegnamento, vengono valutati con un punteggio differenziato a seconda che si tratti di servizio specifico o non specifico.

 

3. Al fine di favorire la continuità didattica, sono individuate le classi di concorso, le tipologie di insegnamento e le sedi scolastiche per le quali è riconosciuta una maggiorazione del punteggio del servizio nelle graduatorie provinciali. La Giunta provinciale, tenuto conto delle esigenze delle scuole dei tre gruppi linguistici, può stabilire, sentite le organizzazioni sindacali, le modalità di proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato. I docenti provenienti da altre province, che chiedono il trasferimento nelle graduatorie della provincia di Bolzano, vengono inseriti in coda alle stesse.

 

4. I servizi prestati presso le scuole di formazione professionale delle Regioni e delle Province autonome, presso le scuole dell’infanzia e le università vengono valutati se prestati a partire dal 1° settembre 2008.

 

5. Per l’abilitazione conseguita presso le Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS), per i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico, per i corsi di didattica della musica presso i conservatori di musica e per la laurea in scienze della formazione primaria è attribuito un punteggio aggiuntivo.

 

6. Sono valutati anche gli ulteriori titoli ritenuti funzionali al perseguimento degli obiettivi stabiliti dal sistema educativo provinciale di istruzione e formazione.

 

7. La tabella di valutazione dei titoli si applica alle graduatorie provinciali e alle graduatorie di istituto.

 

8. Il punteggio attribuito sulla base della tabella di valutazione provinciale è valido esclusivamente per le graduatorie provinciali e di istituto della provincia di Bolzano.

 

     Art. 12 quater. Programma di collocamento e scambio di docenti. [31]

1. Ai partecipanti al programma di collocamento e scambio di docenti “Lehren und Lernen in Südtirol” è riservato ogni anno, in tutte le classi di concorso, fino al dieci per cento dei posti di supplenza interi e disponibili per tutto l’anno scolastico. Tale riserva spetta una sola volta ad ogni partecipante. Il competente Intendente scolastico quantifica l’esatto ammontare dei posti da riservare per ciascuna classe di concorso, tenendo conto delle domande presentate.

 

 

     Art. 12 quinquies. Mobilità del personale docente. [32]

1. I docenti che hanno assolto la propria formazione nell’ambito della formazione professionale e che sono in possesso di tutti i requisiti richiesti per l’inquadramento nel profilo professionale di docente laureato/laureata possono accedere, senza ulteriori condizioni, ai ruoli del personale docente nelle scuole a carattere statale, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 12.

 

2. I docenti delle scuole a carattere statale in possesso del titolo di studio e dell’abilitazione richiesti, rispettivamente incaricati a tempo indeterminato, hanno accesso, senza ulteriori condizioni, ai ruoli del personale docente delle scuole professionali, nel rispetto delle norme vigenti in materia di personale provinciale.

 

     Art. 13. Abrogazioni.

1. È abrogata la legge provinciale 2 novembre 1973, n. 70, modificata dagli articoli 1, 4, 5, 6 e 7 della legge provinciale 6 dicembre 1976, n. 49, dagli articoli 10, 11 e 12 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 59, dall'articolo 7 della legge provinciale 19 agosto 1988, n. 36, e dagli articoli 1 e 2 della legge provinciale 16 luglio 1991, n. 21.

 

2. È abrogato l'articolo 18 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36.

 

3. Sono abrogati gli articoli 3 e 4 della legge provinciale 14 gennaio 1982, n. 2.

 

4. È abrogata la legge provinciale 19 agosto 1988, n. 36.


[1] Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 1, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.

[2] Lettera sostituita dall'art. 15, comma 1, della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.

[3] Lettera così modificata dall'art. 1, comma 2, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 3, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 3, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.

[6] Comma già sostituito dall'art. 1, comma 4, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

[7] Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

[8] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 5, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.

[9] Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 6, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.

[10] Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

[11] Comma così sostituito dall'art. 2, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

[12] Comma così sostituito dall'art. 2, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

[13] Comma già sostituito dall'art. 1, comma 7, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2, comma 4, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

[14] Comma così modificato dall'art. 15, comma 1 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[15] Comma aggiunto dall'art. 34 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.

[16] Comma aggiunto dall'art. 34 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.

[17] Comma aggiunto dall'art. 18, comma 1 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11 e così sostituito dall'art. 16, comma 1, della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

[18] Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, della L.P. 20 luglio 2006, n. 7 e così sostituito dall'art. 2, comma 5, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

[19] Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.

[20] Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.

[21] Comma aggiunto dall'art. 42, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

[22] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 8, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2 e abrogato dall'art. 53, comma 1, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.

[23] Comma aggiunto dall'art. 13, comma 1, della L.P. 19 luglio 2007, n. 4 e abrogato dall'art. 53, comma 1, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.

[24] Comma aggiunto dall'art. 13, comma 1, della L.P. 19 luglio 2007, n. 4.

[25] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 9, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.

[26] Comma aggiunto dall'art. 42, comma 2, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

[27] Comma abrogato dall'art. 17, comma 4, della L.P. 24 settembre 2010, n. 11.

[28] Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 10, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.

[29] Lettera così sostituita dall'art. 37, comma 1, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.

[30] Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 10, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.

[31] Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 10, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.

[32] Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 10, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.