§ 6.1.170 - L.P. 19 luglio 2007, n. 4.
Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2007 e per il [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:19/07/2007
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l’anno finanziario 1998 e per [...]
Art. 2.  Norma transitoria all’articolo 8-quater della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9
Art. 3.  Modifica della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative [...]
Art. 4.  Modifica delle autorizzazioni di spesa per l’anno finanziario 2007 e per il triennio 2007-2009
Art. 5.  Modifiche della dotazione dei fondi per la finanza locale
Art. 6.  Partecipazioni
Art. 7.  Modifica della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, recante “Nuovo ordinamento del commercio”
Art. 8.  Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, recante “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”
Art. 9.  Aumento della dotazione organica del personale della Provincia
Art. 10.  Copertura finanziaria
Art. 11.  Modifica della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1, recante “Interventi provinciali per lo sviluppo dell’economia cooperativa”
Art. 12.  Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”
Art. 13.  Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, recante “Consiglio scolastico provinciale”
Art. 14.  Entrata in vigore


§ 6.1.170 - L.P. 19 luglio 2007, n. 4.

Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2007 e per il triennio 2007-2009

(B.U. 31 luglio 2007, n. 31 - S.O. n. 3)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

 

Art. 1. Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l’anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”

1. Dopo l’articolo 8-ter della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 8-quater (Esenzione dei rimorchi dalla tassazione) - 1. Dal 1° gennaio 2008 i proprietari di rimorchi ad uso speciale e di rimorchi adibiti al trasporto di persone sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale.”

 

     Art. 2. Norma transitoria all’articolo 8-quater della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9

1. Per gli anni d’imposta 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 il mancato o insufficiente versamento della tassa automobilistica provinciale per i rimorchi di cui all’articolo 8-quater della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, non dà luogo né ad accertamento tributario, né alla formazione del ruolo. Per i veicoli di cui al presente comma non sono riconosciuti eventuali rimborsi per gli anni d’imposta suindicati.

 

     Art. 3. Modifica della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate (legge finanziaria 2004)”

1. Al comma 4 dell’articolo 1 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e successive modifiche, le parole: “31 dicembre 2007” sono sostituite dalle parole: “31 dicembre 2008”.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

 

     Art. 4. Modifica delle autorizzazioni di spesa per l’anno finanziario 2007 e per il triennio 2007-2009

1. Alle autorizzazioni di spesa per l’anno finanziario 2007 di cui all’articolo 3, comma 1, della legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15, sono apportate le modifiche indicate nella tabella A.

2. Alle autorizzazioni di spesa per il triennio 2007-2009 di cui all’articolo 3, comma 2, della legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15, sono apportate le modifiche indicate nella tabella B.

 

     Art. 5. Modifiche della dotazione dei fondi per la finanza locale

1. La dotazione del fondo per investimenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, stabilita per l’anno finanziario 2007 con l’articolo 4, comma 1, lettera b), della legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15, è aumentata di 58.198.460 euro (UPB 26200).

2. La dotazione del fondo perequativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, stabilita per l’anno finanziario 2007 con l’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15, è diminuita di 98.460 euro (UPB 26100).

 

     Art. 6. Partecipazioni

1. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre un aumento della partecipazione della Provincia al capitale della società Fiera Bolzano S.p.A., con sede a Bolzano, sino all’importo di 2,5 milioni di euro, tramite conferimento in natura di propri beni patrimoniali o tramite la costituzione di un diritto reale. Alle conseguenti variazioni compensative di bilancio si provvede con le modalità di cui all’articolo 23, comma 1, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.

 

     Art. 7. Modifica della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, recante “Nuovo ordinamento del commercio”

1. Dopo l’articolo 16 della legge provinciale 17 febbraio 2000, Nr. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 16-bis (Disposizioni per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio) - 1. Dal 1° gennaio 2008 la Giunta provinciale è autorizzata a concedere alle persone fisiche, intestatarie di uno o più veicoli soggetti ad iscrizione nei pubblici registri e residenti nei comuni individuati con deliberazione, un contributo per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Il contributo può essere concesso in maniera differenziata per singoli comuni, in ragione della distanza dal luogo di confine di Stato più vicino e raggiungibile su strada carrozzabile pubblica.

2. Il contributo non può essere superiore alla differenza tra i prezzi medi dei corrispondenti prodotti per autotrazione applicati nei comuni interessati e quelli medi praticati in una corrispondente fascia del territorio confinante svizzero o austriaco.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige sono stabiliti:

a) i comuni e la distanza massima dal confine, eventualmente differenziata per fasce, di cui al comma 1;

b) la misura del contributo;

c) le modalità di rilevazione dei prezzi di cui al comma 2;

d) le modalità di fruizione del beneficio, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici;

e) le funzioni delegate ai comuni e le relative compensazioni finanziarie;

f) gli adempimenti e gli obblighi dei gestori degli impianti di distribuzione di carburanti;

g) le modalità per la vigilanza sulla corretta fruizione dei benefici di cui al comma 1.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo con comportamenti finalizzati all’abusiva o non corretta fruizione dei benefici previsti oppure con l’inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 3, lettera f), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00.

5. In caso di particolare gravità, di recidiva o comunque di reiterazione delle violazioni, la somma minima e la somma massima previste per la sanzione sono quintuplicate e l’autorità competente sospende per un periodo di un anno la fruizione del beneficio a chi ha commesso la violazione o dispone la chiusura dell’impianto, il cui gestore ha commesso la violazione, per un periodo di 60 giorni.

6. Per la vigilanza sull’osservanza delle presenti disposizioni e per le violazioni di cui al presente articolo, l’autorità competente è il comune nel quale l’attività di distribuzione di carburanti viene svolta o le violazioni hanno avuto luogo. Il comune introita le somme riscosse. La Provincia esercita la vigilanza attraverso gli strumenti informatici utilizzati per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.

7. Per i costi organizzativi di avvio degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di euro 350.000 a carico dell’esercizio finanziario 2007 (UPB 15100). La spesa per l’erogazione dei contributi di cui al comma 1 e i relativi costi di gestione è stimata in euro 600.000 all’anno a decorrere dall’esercizio finanziario 2008.”

 

     Art. 8. Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, recante “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”

1. Dopo l’articolo 21 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è inserito il seguente articolo:

“Art. 21-bis (Fondo per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica) - 1. Nel bilancio può essere iscritto un fondo per eventuali spese derivanti dal concorso della Provincia al riequilibrio della finanza pubblica. La dotazione di tale fondo è stabilita con legge finanziaria annuale.

2. In conformità ai provvedimenti che disciplinano obblighi e modalità di concorso della Provincia al riequilibrio della finanza pubblica, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre prelevamenti da tale fondo per aumentare stanziamenti di unità previsionali di base e dei relativi capitoli di spesa esistenti o di nuova istituzione, anche per il rimborso allo Stato di spese dallo stesso eventualmente anticipate.

3. I mezzi stanziati sul fondo indicato al comma 1 e non utilizzati entro il rispettivo esercizio finanziario sono riportati in aumento del corrispondente fondo iscritto nel bilancio dell’esercizio successivo, nei limiti della quota degli oneri derivanti dai provvedimenti di cui al comma 2, riferibili ai rispettivi esercizi.”

 

2. Il comma 5 dell’articolo 23 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“5. Ogni altra variazione del bilancio, salvo quelle di cui agli articoli 18, 19, 20, 21, comma 3, e 21-bis, è disposta con legge provinciale, se si tratta di disegni di legge presentati al Consiglio provinciale non oltre il termine del 31 ottobre.”

 

3. Per il fondo di cui al comma 1 è autorizzata, a carico dell’esercizio finanziario 2007, la spesa di 20 milioni di euro.

 

     Art. 9. Aumento della dotazione organica del personale della Provincia

1. La dotazione organica del personale stipendiato dalla Provincia Autonoma di Bolzano, determinata sulla base delle vigenti disposizioni di legge provinciale con deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 2006, n. 5106 in 18.101,25 unità a tempo pieno, incluso il personale ausiliario comunale delle scuole elementari passato alla Provincia, è aumentata di 85 unità a tempo pieno.

2. La dotazione organica complessiva in conseguenza dell’aumento dei posti di cui al comma 1 è determinata, con decorrenza 1°settembre 2007, in 18.126,25 posti a tempo pieno, tenuto conto della riduzione di 60 unità a tempo pieno già stabilita con l’articolo 7, comma 4, lettera b), della legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13, nell’ambito dei servizi amministrativi ai fini del rispetto del patto di stabilità.

3. Dal 1° settembre 2011 la dotazione organica del personale stipendiato dalla Provincia Autonoma di Bolzano viene diminuita di 30 unità a tempo pieno.

4. La maggiore spesa per effetto delle modifiche della dotazione organica ai sensi dei commi 1 e 2 è stimata in 1.418.000,00 euro a carico dell’esercizio 2007 (UPB 02100: euro 743.000 e UPB 04125: euro 675.000) e in 4.250.000,00 euro all’anno per gli esercizi successivi.

 

     Art. 10. Copertura finanziaria

1. Alla copertura delle maggiori spese per complessivi 190.699.420 euro a carico dell’esercizio finanziario 2007, derivanti dall’articolo 4, commi 1 (tabella A) e 2 (tabella B), nonché dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, non compensate da minori spese, si provvede mediante corrispondente quota delle maggiori entrate iscritte in bilancio con la connessa legge di assestamento.

2. Alla copertura dei maggiori oneri per complessivi 12.900.000 euro, derivanti dall’articolo 4, comma 2 (tabella B), dall’articolo 7 e dall’articolo 9 a carico del biennio 2008-2009, si provvede con le maggiori entrate iscritte nel bilancio pluriennale 2007-2009 con la connessa legge di assestamento.

 

CAPO III

ALTRE DISPOSIZIONI

 

     Art. 11. Modifica della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1, recante “Interventi provinciali per lo sviluppo dell’economia cooperativa”

1. Dopo l’articolo 12 della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1, è inserito il seguente articolo:

“Art. 12-bis (Utilizzo di risorse del fondo di cui alla legge regionale 28 novembre 1993, n. 20) - 1. In attuazione dell’articolo 13, comma 10, della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1, e successive modifiche, la Giunta provinciale può disporre annualmente, su proposta dell’assessore competente in materia di cooperative, il riversamento al bilancio provinciale di una quota fino ad un decimo delle risorse disponibili ad inizio anno sul fondo di cui all’articolo 1 della legge regionale 28 novembre 1993, n. 20, e successive modifiche, e delle risorse derivanti dal rientro dei mutui erogati con tale fondo. Tali misure sono finalizzate all’effettuazione, ai sensi di leggi provinciali o regionali, di interventi finanziari agevolativi sostitutivi, aventi le medesime finalità della predetta legge regionale.

2. Con il medesimo provvedimento la Giunta provinciale apporta le variazioni al bilancio ed al relativo piano di gestione per l’iscrizione delle conseguenti entrate nonché delle corrispondenti spese.”

 

     Art. 12. Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 28 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi:

“2-bis. Sul sito della Rete civica dell’Alto Adige sono altresì pubblicati, con scadenza semestrale, gli incarichi di presidente o di membro del consiglio di amministrazione di società partecipate, anche in forma indiretta attraverso società controllate, dalla Provincia o da uno o più comuni della provincia, conferiti su indicazione del socio provinciale o comunale, ed i relativi compensi, nonché gli incarichi di presidente o di membro di consiglio di amministrazione di istituti o enti istituiti con legge o altra disposizione provinciale o regolamento comunale, ed i relativi compensi corrisposti a carico delle società, enti o istituti di cui al presente comma.

2-ter. Sono soggetti a pubblicazione con le modalità di cui al comma 2-bis, anche gli incarichi di amministratore, direttore generale o di dirigente equivalente delle società controllate, anche in forma indiretta, aventi sede nel territorio provinciale e degli enti e degli istituti di cui al comma 2-

bis, nonché i relativi compensi corrisposti a carico delle stesse società, enti o istituti.

2-quater. Alle pubblicazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter provvedono entro il mese di giugno e di gennaio le società, enti e istituti interessati. Nel caso di cariche e compensi di cui al comma 2-bis, relativi a società non aventi sede nel territorio provinciale, alla pubblicazione provvedono direttamente con le medesime modalità e nei medesimi termini le persone cui sono conferiti gli incarichi. La mancata pubblicazione comporta l’irrogazione da parte del Direttore della ripartizione provinciale finanze e bilancio di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro.”

 

     Art. 13. Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, recante “Consiglio scolastico provinciale”

1. Dopo il comma 7 dell’articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 8 e 9:

“8. Al personale docente che ai sensi dell’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, viene inserito con riserva nelle graduatorie permanenti trasformate in graduatorie ad esaurimento, sono equiparate le persone:

a) che hanno acquisito in uno Stato membro dell’Unione Europea un titolo di formazione per l’esercizio della professione di docente entro il termine previsto per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2007-2008;

b) che in data 1° gennaio 2007 frequentavano in uno Stato membro dell’Unione Europea un percorso di formazione professionale per l’esercizio della professione di docente, ivi compreso lo svolgimento di un tirocinio eventualmente prescritto.

9. Le riserve di cui al comma 8 vengono sciolte con il conseguimento del riconoscimento in Italia del titolo di formazione ai sensi della normativa vigente in materia. Lo scioglimento produce effetti a decorrere dall’anno scolastico successivo.”

 

     Art. 14. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.