§ 4.6.2 - L.P. 8 gennaio 1993, n. 1.
Interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 cooperazione
Data:08/01/1993
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Comitato provinciale per la cooperazione.
Art. 3.  Beneficiari.
Art. 4.  Documentazione.
Art. 5.  Obblighi dei beneficiari.
Art. 6.  Criteri per la concessione delle agevolazioni.
Art. 7.  Agevolazioni.
Art. 8.  Contributi in conto capitale.
Art. 9.  Assistenza tecnica.
Art. 10.  Agevolazioni integrative.
Art. 11.  Rilevamento di impresa.
Art. 12.  Gestione degli interventi economici tramite CONFIDI.
Art. 13.  Disposizioni finanziarie.


§ 4.6.2 - L.P. 8 gennaio 1993, n. 1.

Interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa.

(B.U. 19 gennaio 1993, n. 3).

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Finalità.

     1. Gli interventi provinciali disciplinati dalla presente legge promuovono:

     a) lo sviluppo di cooperative di solidarietà sociale, di cooperative di produzione e lavoro integrate, nonché di cooperative di servizi sociali;

     b) la costituzione di cooperative di lavoro fra lavoratori collocati in mobilità o che siano stati licenziati a seguito di fallimento o di altra procedura concorsuale, di chiusura dell'azienda o di consistenti riduzioni di personale, ed il subentro di cooperative di lavoratori nella gestione di imprese;

     c) l'avvio di attività sperimentali di forme occupazionali particolari, anche con riguardo alla formazione professionale della donna, alla sua qualificazione e riqualificazione nonché al suo reinserimento lavorativo nell'ambito dei lavori sia tradizionali che non, mediante la costituzione di cooperative.

     2. Gli interventi di cui al comma primo sono diretti a stimolare l'avvio, il potenziamento e la trasformazione delle attività cooperative volte alla costituzione, all'adeguata capitalizzazione, al rinnovamento organizzativo ed all'ammodernamento strutturale delle cooperative stesse.

 

          Art. 2. Comitato provinciale per la cooperazione. [1]

 

          Art. 3. Beneficiari.

     1. Possono beneficiare degli interventi le società cooperative di cui all'art. 1, comma primo, iscritte al registro delle cooperative della provincia di Bolzano, che hanno sede nel territorio provinciale e che ivi svolgono prevalentemente la loro attività.

     2. Le provvidenze disposte dalla presente legge non sono cumulabili con quelle pari oggetto previste da altre leggi statali, regionali o provinciali.

 

          Art. 4. Documentazione.

     1. Per essere ammesse a beneficiare degli interventi di cui agli articoli da 7 a 9 le cooperative sono tenute a presentare appositi progetti di sviluppo aziendale, volti a dimostrare la capacità di produrre beni o prestare servizi secondo criteri di efficienza ed economicità, garantendo equilibrio di bilancio e remunerazione del lavoro in relazione alle finalità delle cooperative stesse.

     2. I progetti di sviluppo aziendale devono specificare:

     a) gli obiettivi perseguiti;

     b) gli spazi di mercato che si intendono coprire;

     c) la situazione economico-finanziaria e patrimoniale attuale e prospettiva;

     d) il piano finanziario;

     e) il piano degli interventi;

     f) i tempi di realizzazione delle iniziative.

 

          Art. 5. Obblighi dei beneficiari.

     1. La concessione delle agevolazioni comporta l'obbligo di non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione le opere e i beni per i quali le agevolazioni stesse sono state concesse, per i seguenti periodi:

     a) dieci anni, per le iniziative di cui all'art. 7, comma primo, lettera b);

     b) cinque anni, per le iniziative di cui all'art. 7, comma primo, lettere c), d) ed e);

     c) fino alla scadenza dell'originario contratto di locazione finanziaria con un minimo di cinque anni dalla data di stipulazione del contratto per i beni mobili e di dieci anni dalla data di stipulazione per i beni immobili, per le iniziative di cui all'art. 7, comma primo, lettera e).

     2. La Giunta provinciale, con il provvedimento di concessione delle agevolazioni, può stabilire, a carico dei beneficiari, i tempi per la realizzazione delle strutture aziendali e l'inizio delle attività produttive, nonché i livelli occupazionali che essi sono tenuti a raggiungere o mantenere.

     3. L'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, ed il mancato rispetto dei termini per l'ultimazione delle iniziative e del raggiungimento dei livelli occupazionali, salvo eventuali deroghe concesse dalla Giunta provinciale per comprovati e giustificati motivi, la perdita dei requisiti soggettivi delle società richiedenti, la falsità delle dichiarazioni rilasciate nella domanda di concessione, lo scioglimento volontario o di autorità o l'adozione di procedure concorsuali nei confronti della società beneficiaria, comportano la revoca dell'agevolazione e la restituzione delle somme corrisposte aumentate degli interessi legali. [2]

     4. A seconda delle inadempienze accertate e dell'utilità economico-sociale delle iniziative intraprese, la Giunta provinciale può disporre la revoca proporzionale delle agevolazioni.

     5. Gli atti di cessione degli immobili devono contenere apposita clausola istitutiva di diritto di prelazione a favore della Provincia autonoma di Bolzano.

 

          Art. 6. Criteri per la concessione delle agevolazioni.

     1. Nel regolamento di esecuzione, in armonia con quanto previsto dal programma di sviluppo provinciale, sono determinati:

     a) le priorità nella concessione delle agevolazioni, anche mediante la costituzione di riserve di fondi;

     b) i criteri per la determinazione e la graduazione delle agevolazioni tenuto conto della diversa tipologia delle cooperative, differenziando tra le cooperative a prevalente finalità economica e cooperative a prevalente finalità sociale, nonché per l'ammissibilità alle diverse tipologie di agevolazioni secondo quanto disposto all'art. 7;

     c) le tipologie ed i criteri per la determinazione delle spese ammissibili ad agevolazione per ciascun tipo di iniziativa od intervento;

     d) i limiti minimi e massimi delle spese ammissibili ad agevolazione;

     e) i termini e le modalità di presentazione delle domande, distintamente per ciascun tipo di agevolazione di cui all'art. 7;

     f) la documentazione da produrre ai fini della concessione e della liquidazione, anche in via anticipata, della agevolazioni.

 

Capo II

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

 

          Art. 7. Agevolazioni.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere agevolazioni per le seguenti iniziative:

     a) capitalizzazione iniziale e successivi consistenti aumenti di capitale richiesti da incrementi della produzione ovvero della trasformazione, riconversione, strutturazione o ammodernamento dell'impresa;

     b) acquisizione, costruzione, ristrutturazione, trasformazione, ampliamento e ammodernamento degli immobili da destinare all'esercizio dell'attività di impresa;

     c) acquisto di macchinari, attrezzatura, impianti ed automezzi esclusivamente utilizzabili nell'esercizio dell'impresa;

     d) formazione di scorte di materie prime e semilavorati adeguati al ciclo di lavorazione, nel limite massimo del quaranta per cento degli investimenti ammissibili ai sensi delle lettere b) e c);

     e) locazione finanziaria di beni mobili ed immobili di cui alle lettere b) e c), con possibilità di acquisto a fine locazione a prezzi fissati;

     f) locazione di immobili destinati a laboratori, depositi e uffici, nella misura massima del cinquanta per cento e per la durata massima di cinque anni dalla costituzione della cooperativa.

     2. Sono ammesse ad agevolazione le spese sostenute per iniziative attuate dopo la data di presentazione delle domande.

 

          Art. 8. Contributi in conto capitale.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere alle cooperative contributi in conto capitale nella misura massima del sessantacinque per cento della spesa riconosciuta ammissibile per le iniziative di cui all'art. 7.

     2. Per importi di spesa ammissibile superiori al limite stabilito nel regolamento di esecuzione, in ogni caso non inferiore a cento milioni, i contributi di cui al comma primo possono essere concessi in quote annue costanti, per periodi di durata non superiore a cinque anni, da determinarsi in misura tale da assicurare che il rispettivo valore attuale, calcolato con i criteri stabiliti nel regolamento di esecuzione, risulti equivalente all'entità dei contributi di cui al comma primo.

     3. L'erogazione dei contributi è subordinata all'accertamento della regolare esecuzione dell'iniziativa, con i tempi e le modalità fissati nel regolamento di esecuzione.

     4. I contributi di cui al comma secondo hanno decorrenza 30 giugno e 31 dicembre immediatamente successivi alla data della deliberazione di concessione, e sono erogati, salvo quanto previsto dal comma quinto, con scadenza annuale a far data dalla decorrenza fissata per la prima annualità del contributo medesimo.

     5. Limitatamente alle iniziative di cui all'art. 7, comma primo, lettere b), c) e d), la Giunta provinciale può erogare, ad avvenuto inizio dei lavori, anticipi fino ad un massimo del cinquanta per cento dei contributi in conto capitale concessi e fino a due quote annuali dei contributi di cui al comma secondo.

     6. I contributi sono proporzionalmente ridotti nel caso in cui la spesa accertata risulti di importo inferiore a quello ammesso.

 

          Art. 9. Assistenza tecnica.

     1. A favore delle cooperative sono erogati servizi di assistenza tecnica-gestionale per la predisposizione dei progetti di cui all'art. 4, per analisi di mercato e accesso all'innovazione tecnologia, per la formazione professionale e manageriale dei soci e per gli interventi di accertamento e di consulenza necessari al decollo delle iniziative progettuali.

     2. Ai fini di cui al comma primo, la Giunta provinciale può autorizzare la stipula di convenzioni con le associazioni cooperative giuridicamente riconosciute e con altri enti od organismi specializzati, assumendone i relativi oneri.

 

          Art. 10. Agevolazioni integrative.

     1. Alle cooperative di solidarietà sociale, alle cooperative di produzione e di lavoro integrato, alle cooperative di servizi sociali, la Giunta provinciale può concedere un ulteriore contributo in relazione alle spese generali di avviamento da sostenere o già sostenute nel primo anno di esercizio e connesse alla realizzazione del progetto già approvato.

     2. Per le cooperative di solidarietà sociale, nonché per quelle di produzione e lavoro integrato, i progetti di cui all'art. 4 devono prevedere una percentuale di inserimento dei soggetti di cui all'art. 3 della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24, non inferiore al trenta per cento dei soci.

     3. Alle cooperative di cui al comma secondo può essere concesso un contributo, a fondo perduto, fino a cinque milioni di Lire per ogni soggetto di cui all'art. 3 della legge regionale n. 24/1988, inserito in qualità di dipendente o di socio, per almeno un anno in attività lavorativa.

     4. Alle cooperative di cui all'art. 1, comma primo, lettera c), la Giunta provinciale può concedere un ulteriore contributo il relazione alle spese generali di avviamento da sostenere o già sostenute nel primo anno di esercizio e connesse alla realizzazione del progetto già approvato.

 

          Art. 11. Rilevamento di impresa.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere alle cooperative di cui all'art. 1, comma primo, lettera b), al fine di agevolare il subentro nella gestione di imprese, un contributo non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, erogato anche in più soluzioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione di cui all'art. 6, dietro presentazione di idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.

 

          Art. 12. Gestione degli interventi economici tramite CONFIDI.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad erogare le provvidenze di cui agli articoli 7, 8, 10 e 11, nei limiti e con le modalità in essi previsti, mediante costituzione di apposito fondo la cui gestione viene affidata, con apposita convenzione, al Consorzio di garanzia collettiva fidi per le piccole e medie imprese industriali della Provincia di Bolzano (CONFIDI).

     2. L'affidamento della gestione al CONFIDI è subordinata alla costituzione in seno al medesimo di apposita sezione per l'erogazione delle provvidenze di cui al comma primo, nei limiti della disponibilità dell'apposito fondo.

     3. Nella convenzione di cui al comma primo sono stabiliti in particolare:

     a) le modalità di amministrazione del fondo da effettuarsi con separata contabilità;

     b) gli obblighi di informazione e rendicontazione del CONFIDI nei confronti della Provincia;

     c) la commissione di spettanza del CONFIDI per la gestione del fondo;

     d) i criteri di assegnazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti, nonché quelli per il loro rimborso.

 

          Art. 13. Disposizioni finanziarie.

     1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1993 le seguenti spese:

     a) Lire 20 milioni quale fabbisogno presunto per i compensi indicati all'art. 2, comma quinto;

     b) Lire 1.000 milioni per la costituzione del fondo di cui all'art. 12, comma primo.

     2. Alla copertura degli oneri di cui al comma primo, per complessive Lire 1.020 milioni, si provvede con corrispondenti quote dello stanziamento previsto per il biennio 1993-94 alla sezione 10, settore 10.2, lettere b.1) e b.2), del bilancio pluriennale 1992-94.

     3. Le spese per l'attuazione della presente legge, a carico degli esercizi successivi al 1993, saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

     4. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare, ai sensi dell'art. 22, comma terzo, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8 le necessarie variazioni al bilancio di previsione per l'anno 1993 per l'attuazione delle spese indicate al comma primo, lettera b).


[1] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[2] Comma sostituito dall'art. 17 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.