§ 6.1.147 – L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.
Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:29/01/2002
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Bilancio pluriennale.
Art. 2.  Efficacia del bilancio pluriennale.
Art. 3.  Quantificazione delle entrate nel bilancio pluriennale.
Art. 4.  Quantificazione delle spese nel bilancio pluriennale.
Art. 5.  Struttura del bilancio pluriennale.
Art. 6.  Copertura finanziaria delle leggi provinciali.
Art. 7.  Leggi che disciplinano spese continuative o ricorrenti.
Art. 8.  Leggi che disciplinano spese pluriennali.
Art. 9.  Termini per le procedure di spesa.
Art. 10.  Esercizio finanziario.
Art. 11.  Bilancio di previsione.
Art. 12.  Piano di gestione.
Art. 13.  Stanziamenti di spesa.
Art. 14.  Equilibrio del bilancio.
Art. 15.  Universalità ed integrità del bilancio.
Art. 16.  Classificazione delle entrate.
Art. 17.  Classificazione delle spese.
Art. 18.  Fondo di riserva per spese obbligatorie.
Art. 19.  Fondo speciale per la riassegnazione in bilancio di residui perenti delle spese in conto capitale.
Art. 20.  Fondo di riserva per spese impreviste.
Art. 21.  Fondi globali.
Art. 22.  Legge finanziaria.
Art. 23.  Variazioni del bilancio.
Art. 24.  Variazioni del piano di gestione.
Art. 25.  Assestamento del bilancio.
Art. 26.  Divieto di storni.
Art. 27.  Fondi a destinazione vincolata.
Art. 28.  Mutui e prestiti.
Art. 29.  Anticipazioni di cassa.
Art. 30.  Garanzie prestate dalla Provincia.
Art. 31.  Cauzioni a favore della Provincia.
Art. 32.  Esercizio provvisorio del bilancio non approvato.
Art. 33.  Gestione provvisoria del bilancio.
Art. 34.  Autonomia contabile del Consiglio provinciale.
Art. 35.  Stadi delle entrate.
Art. 36.  Accertamento delle entrate.
Art. 37.  Riscossione delle entrate.
Art. 38.  Versamento delle entrate.
Art. 39.  Norme integrative sugli agenti della riscossione.
Art. 40.  Conti giudiziali delle entrate.
Art. 41.  Versamento e rendicontazione amministrativa delle entrate riscosse tramite agenti della riscossione.
Art. 42.  Altri obblighi degli agenti della riscossione.
Art. 43.  Snellimento nell'acquisizione delle entrate.
Art. 44.  Norme per la riscossione coattiva.
Art. 45.  Rinuncia alla riscossione di entrate provinciali di modesta entità.
Art. 46.  Ricognizione dei residui attivi.
Art. 47.  Stadi della spesa.
Art. 48.  Impegni di spesa.
Art. 49.  Liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese.
Art. 50.  Modalità di effettuazione dei pagamenti.
Art. 51.  Estinzione dei titoli di spesa.
Art. 52.  Funzionari delegati.
Art. 53.  Rendiconti dei funzionari delegati.
Art. 54.  Servizi economali.
Art. 55.  Regolarizzazione d'ufficio degli atti sottoposti a verifica.
Art. 56.  Residui passivi.
Art. 57.  Determinazione e riaccertamento dei residui passivi.
Art. 58.  Rendiconto generale.
Art. 59.  Conto finanziario.
Art. 60.  Avanzo o disavanzo di consuntivo.
Art. 61.  Conto generale del patrimonio.
Art. 62.  Procedure relative al rendiconto generale.
Art. 63.  Bilanci e rendiconti degli enti.
Art. 64.  Erogazioni della Provincia.
Art. 65.  Gestioni fuori bilancio.
Art. 65 bis.  (Semplificazione mediante utilizzo di sistemi informatici e telematici).
Art. 66.  Applicazione della presente legge.
Art. 67.  Norma finale.
Art. 68.  Adeguamento di leggi provinciali


§ 6.1.147 – L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.

Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano

(B.U. 12 febbraio 2002, n. 7 – S.O.).

 

CAPO I

BILANCIO PLURIENNALE E LEGGI DI SPESA

 

     Art. 1. Bilancio pluriennale.

     1. Il bilancio pluriennale e il bilancio annuale di previsione costituiscono strumenti finanziari della programmazione della Provincia autonoma di Bolzano nonché per l'utilizzazione efficace e parsimoniosa del denaro pubblico.

     2. Il bilancio pluriennale è redatto in termini di competenza e copre un periodo di almeno tre anni non superiore al quinquennio. Esso è approvato con la legge di approvazione del bilancio annuale e viene aggiornato ogni anno, ricostituendone comunque l'iniziale estensione temporale.

 

          Art. 2. Efficacia del bilancio pluriennale.

     1. Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che la Provincia prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, sia in base alla legislazione comunitaria, statale, regionale e provinciale già in vigore, sia in base ai previsti nuovi interventi legislativi.

     2. Esso costituisce, in particolare, sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Provincia a carico di esercizi futuri.

     3. L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate né ad eseguire le spese in esso previste.

 

          Art. 3. Quantificazione delle entrate nel bilancio pluriennale.

     1. Nel bilancio pluriennale, le entrate relative a tributi propri della Provincia, quelle per compartecipazioni a tributi erariali e i proventi e gettiti di tributi erariali devoluti interamente o in quota alla Provincia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono indicate nell'ammontare presunto in base all'andamento del relativo gettito nell'anno in corso e negli anni precedenti, nonché in base alle previsioni formulate sulle variazioni future di tale gettito, attenendosi, per i tributi erariali, alle previsioni eventualmente formulate dal Governo e dagli organi nazionali della programmazione.

     2. Le entrate derivanti dalla quota variabile di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono indicate, per l'anno di inizio del bilancio pluriennale, in base alle previsioni di risultato dell'accordo previsto dal medesimo articolo e, per gli esercizi successivi, in base alle spese recate dalla legislazione nazionale e dal bilancio pluriennale dello Stato nei termini e con le modalità indicate dal medesimo articolo 78.

     3. Le entrate connesse all'applicazione di regolamenti e all'attuazione di direttive dell'Unione Europea, quelle relative ad assegnazioni e contributi speciali dello Stato, quelle relative all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato o dalla Regione, quelle derivanti da proventi di servizi o attività della Provincia e altre, sono indicate sulla base delle norme e dei criteri stabiliti nella legislazione in vigore.

     4. Sono altresì indicate le entrate derivanti dai prestiti e mutui già autorizzati, nonché, distintamente, le entrate derivanti da nuovi prestiti interni e mutui che si prevede di autorizzare nel periodo considerato, per provvedere a investimenti in opere di carattere permanente e per spese previste dai programmi di intervento della Provincia.

 

          Art. 4. Quantificazione delle spese nel bilancio pluriennale.

     1. Nel bilancio pluriennale sono indicate le spese conseguenti all'applicazione delle leggi in vigore, le spese derivanti dal servizio dei prestiti e dei mutui già contratti e quelle necessarie per il funzionamento degli organi e uffici provinciali, nell'ammontare previsto, tenendo anche conto degli incrementi dipendenti dall'aumento dei prezzi e, per le spese di personale, dall'applicazione della normativa in vigore.

     2. Nelle spese di cui al comma 1 sono comprese anche quelle autorizzate dalla legge finanziaria annuale, di cui all'articolo 22.

     3. Sono infine indicate distintamente e specificamente contrassegnate, per quanto prevedibili, le spese dipendenti dai previsti nuovi interventi legislativi della Provincia, nell'ammontare presunto secondo i programmi o gli indirizzi approvati, evidenziando quelle derivanti dal servizio di nuovi prestiti e mutui che si prevede di autorizzare nel corso del periodo considerato a norma dell'articolo 3, comma 4, nonché le spese derivanti dall'autorizzazione di nuovi limiti d'impegno.

     4. Il bilancio pluriennale è considerato capiente ai fini della copertura delle nuove o maggiori spese di cui al comma 3, a carico di esercizi futuri, fino a concorrenza della differenza tra il totale delle entrate in esso iscritte a norma dell'articolo 3 e il totale delle spese in esso iscritte a norma dei commi 1 e 2 del presente articolo.

 

          Art. 5. Struttura del bilancio pluriennale.

     1. Il bilancio pluriennale si compone dello stato di previsione delle entrate, dello stato di previsione delle spese e del quadro generale riassuntivo.

     2. Nel bilancio pluriennale le entrate e le spese seguono lo schema di classificazione del bilancio annuale di cui agli articoli 16 e 17; le entrate possono tuttavia essere raggruppate per categorie e le spese per funzioni-obiettivo, con separata evidenza per quelle dipendenti dai previsti nuovi interventi legislativi della Provincia, di cui all'articolo 4, comma 3.

     3. Le spese correnti sono in ogni caso indicate distintamente dalle spese in conto capitale e dalle spese per il rimborso di mutui e prestiti.

     4. Per ogni ripartizione dell'entrata e della spesa è indicata, in corrispondenza con le previsioni del bilancio annuale, la quota di ogni entrata e di ogni spesa relativa al primo esercizio del periodo pluriennale considerato. Le previsioni per gli anni successivi al primo possono essere formulate cumulativamente.

     5. Il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale possono essere rappresentati in un unico documento; in tal caso il bilancio annuale riporta anche le previsioni di entrata e di spesa del bilancio pluriennale.

     6. Il quadro generale riassuntivo riporta le entrate ripartite per titoli e le spese per funzioni-obiettivo e per titoli.

 

          Art. 6. Copertura finanziaria delle leggi provinciali.

     1. Le leggi provinciali che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate ne indicano l'ammontare e la copertura finanziaria, sia agli effetti del bilancio annuale, sia del bilancio pluriennale vigenti alla data di approvazione.

     2. Qualora il bilancio per l'esercizio finanziario successivo sia già stato approvato, l'ammontare degli oneri e la relativa copertura finanziaria sono riferiti, se necessario, al predetto bilancio.

     3. Ai fini di cui al comma 1, i disegni di legge di iniziativa della Giunta provinciale sono corredati, a cura del proponente, di una relazione tecnica esplicativa delle nuove o maggiori spese o delle minori entrate e sono sottoposti, prima dell'approvazione della Giunta provinciale, all'esame degli aspetti finanziari da parte della Ripartizione finanze e bilancio, che predispone le relative norme finanziarie. Per i disegni di legge non di iniziativa della Giunta provinciale la predetta ripartizione esprime un parere sulla adeguatezza della relativa copertura finanziaria, su richiesta della competente commissione legislativa del Consiglio provinciale al Presidente della Provincia o all'assessore provinciale alle finanze e bilancio, entro 15 giorni dalla richiesta medesima.

 

          Art. 7. Leggi che disciplinano spese continuative o ricorrenti.

     1. Le leggi provinciali che prevedono attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge finanziaria annuale di cui all'articolo 22 la determinazione dell'entità della relativa spesa.

     2. Le procedure e gli adempimenti previsti dalle predette leggi, che non diano luogo all'obbligo per la Provincia di assumere impegni di spesa a norma dell'articolo 48, possono essere posti in essere sulla base delle medesime leggi, anche prima della determinazione dell'entità della spesa da eseguire.

 

          Art. 8. Leggi che disciplinano spese pluriennali.

     1. Le leggi provinciali che dispongono spese in conto capitale a carattere pluriennale ne indicano di norma solo l'ammontare complessivo, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio già approvato o già presentato al Consiglio, rinviando alla legge finanziaria annuale di cui all'articolo 22 la determinazione delle quote destinate a gravare sui successivi esercizi.

     2. Per l’acquisto o la realizzazione di opere pubbliche o altri interventi e progetti la cui realizzazione si protragga per più esercizi finanziari, con legge provinciale può essere autorizzata la stipulazione di contratti o comunque l’assunzione di impegni a carico di più esercizi, fino ad un massimo di cinque anni, nei limiti dell’intera spesa autorizzata, determinando la quota di spesa a carico del bilancio in corso e la copertura riferita al bilancio pluriennale. La legge finanziaria annuale, nei limiti dell’autorizzazione complessiva, può rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati e la relativa copertura riferita al bilancio pluriennale, tenuto conto anche degli impegni già assunti negli esercizi precedenti [1].

     3. Le leggi provinciali che autorizzano la concessione di agevolazioni nella forma di contributi in annualità determinano l'importo del limite di impegno corrispondente alla prima annualità, la decorrenza, il termine massimo entro cui devono essere stanziate le relative annualità, la copertura riferita al bilancio pluriennale, la quota di spesa eventualmente a carico del bilancio in corso o già presentato al Consiglio per l'assunzione di impegni aventi la prima scadenza nel corrispondente esercizio e la relativa copertura.

 

          Art. 9. Termini per le procedure di spesa.

     1. Le leggi provinciali determinano, per i provvedimenti che comportano l'erogazione di spese a carico del bilancio della Provincia, i termini entro i quali deve essere provveduto ai necessari adempimenti, i provvedimenti conseguenti al mancato rispetto di tali termini ed i casi in cui può essere disposta la revoca del beneficio.

     2. Trascorso il termine di cui all'articolo 56, comma 2, o il più breve termine eventualmente stabilito, senza che abbia avuto luogo la liquidazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario del trasferimento, diverso dall'ente pubblico, la Giunta provinciale dispone comunque la revoca del beneficio. Per gravi e motivate ragioni la Giunta provinciale può concedere una proroga fino ad un ulteriore anno, trascorso il quale il beneficio è automaticamente revocato.

     3. Qualora la Giunta provinciale proceda alla revoca di contributi o altre agevolazioni già erogate, le somme da restituire, ove non diversamente stabilito, sono maggiorate degli interessi legali, decorrenti dalla data del pagamento.

 

CAPO II

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE E PIANO DI GESTIONE

 

          Art. 10. Esercizio finanziario.

     1. L'esercizio finanziario della Provincia coincide con l'anno solare.

 

          Art. 11. Bilancio di previsione.

     1. Il bilancio di previsione, predisposto dalla Giunta, è presentato al Consiglio provinciale con la relazione di accompagnamento entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce ed è approvato con legge della Provincia nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

     2. Il bilancio annuale di previsione è composto dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo. Ciascuno di detti stati di previsione con il quadro generale riassuntivo sono approvati, nell'ordine, con distinti articoli della legge di bilancio. Tale approvazione comporta l'autorizzazione all'accertamento e riscossione delle entrate e all'impegno e pagamento delle spese previste nel bilancio.

     3. Le previsioni del bilancio sono formulate in termini di competenza e sono articolate, per l'entrata per la spesa, in unità previsionali di base stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione. I centri di responsabilità amministrativa corrispondono alle ripartizioni istituite con legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10. Le unità previsionali di base sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze istituzionali della Provincia.

     4. Per ogni unità previsionale di base il bilancio indica l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

     5. Tra le entrate o le spese di cui al comma 4 è iscritto l'eventuale avanzo, o rispettivamente disavanzo, di consuntivo presunto al termine dell'esercizio precedente.

 

          Art. 12. Piano di gestione.

     1. Con la relazione al bilancio di previsione la Giunta provinciale trasmette al Consiglio provinciale il progetto di piano di gestione, nel quale le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli. La gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio e la formazione del rendiconto generale sono riferite a tale documento, non soggetto all'approvazione del Consiglio provinciale.

     2. I capitoli sono determinati in relazione al rispettivo oggetto, per l'entrata, e in relazione all'oggetto e al contenuto economico e funzionale, per la spesa. Per ciascun capitolo sono indicate le relative disposizioni normative nonché il codice meccanografico atto a consentire la riclassificazione funzionale ed economica del bilancio secondo il piano dei conti stabilito per l'armonizzazione dei documenti di finanza pubblica.

     3. Ogni capitolo comprende un solo oggetto di spesa o più oggetti strettamente collegati nell'ambito di un servizio, di una funzione o di uno stesso programma. In uno stesso capitolo non possono essere incluse spese attinenti a titoli o categorie economiche diverse, né spese relative a funzioni proprie della Provincia e spese relative a funzioni ad essa delegate.

     4. Nelle scritture contabili del piano di gestione sono riportati, per ciascun capitolo di entrata o di spesa, i residui attivi o passivi risultanti alla chiusura dell'esercizio precedente, distinti per esercizio di provenienza.

     5. Il piano di gestione è approvato dalla Giunta provinciale dopo l'approvazione della legge di bilancio o dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio. Con esso gli stanziamenti delle unità previsionali del bilancio sono assegnati ai centri di responsabilità amministrativa di cui all'articolo 11, comma 3.

 

          Art. 13. Stanziamenti di spesa.

     1. Gli stanziamenti di spesa sono iscritti nel bilancio nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività e degli interventi che in base alle leggi vigenti daranno luogo nel corso dell'esercizio ad impegni di spesa ai sensi dell'articolo 48, tenendo conto dei termini stabiliti dalle leggi provinciali a norma dell'articolo 9, nonché delle eventuali procedure e adempimenti già effettuati a norma dell'articolo 7. Gli stanziamenti di spesa sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui il bilancio si riferisce.

     2. Per le spese a carattere pluriennale ripartite in più esercizi, la quota da stanziare in bilancio è determinata, con i criteri previsti dal comma 1, nei limiti della somma totale indicata dalla legge e tenendo conto delle quote stanziate nei precedenti bilanci.

     3. Nel bilancio devono essere in ogni caso stanziate le somme corrispondenti agli impegni già assunti a norma dell'articolo 8, commi 2 e 3, nonché a norma dell'articolo 48, commi 7 e 8, che vengono a scadenza nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

     4. Nel caso di spese in annualità previste dall'articolo 8, comma 3, sono distintamente indicate, in apposito allegato al bilancio, le somme relative alle agevolazioni concesse negli esercizi precedenti e quelle disponibili per la concessione di nuove agevolazioni.

     5. Ai fini dell'adeguamento degli stanziamenti di bilancio alle mutate scadenze degli impegni e dei pagamenti, fermi restando l'importo e la durata massima di ciascun limite d'impegno stabiliti dalla legge ai sensi dell'articolo 8, comma 3, gli stanziamenti di bilancio possono trovare una diversa collocazione temporale rispetto a quella prevista nelle leggi di autorizzazione della relativa spesa, anche cumulando più annualità pregresse di limiti d'impegno.

 

          Art. 14. Equilibrio del bilancio.

     1. Nel bilancio annuale il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno, aumentato dell'eventuale disavanzo di consuntivo, deve essere uguale al totale delle entrate di cui si prevede l'accertamento, comprese quelle derivanti dai nuovi mutui e prestiti autorizzati ai sensi dell'articolo 28, aumentato dell'eventuale avanzo di consuntivo.

 

          Art. 15. Universalità ed integrità del bilancio.

     1. Tutte le entrate sono iscritte nel bilancio al lordo delle spese di riscossione e delle altre eventuali spese ad esse connesse.

     2. Tutte le spese sono iscritte nel bilancio integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative.

     3. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio, salvo nei casi autorizzati da leggi speciali.

 

          Art. 16. Classificazione delle entrate.

     1. Le entrate della Provincia sono ripartite nei seguenti titoli:

     Titolo I - Entrate tributarie;

     Titolo II - Entrate da trasferimenti dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti;

     Titolo III - Entrate extratributarie;

     Titolo IV - Entrate da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e dalla riscossione di crediti;

     Titolo V - Entrate da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;

     Titolo VI - Entrate per contabilità speciali.

     2. Nell'ambito di ciascun titolo le entrate sono ripartite in categorie secondo la natura dei cespiti, in unità previsionali di base ai fini dell'approvazione del Consiglio provinciale e in capitoli secondo il rispettivo oggetto, nel piano di gestione di cui all'articolo 12, ai fini della gestione e della rendicontazione.

     3. La numerazione delle categorie, delle unità previsionali di base e dei capitoli è progressiva, ma può essere discontinua.

     4. È in ogni caso fatta espressa menzione degli eventuali vincoli di destinazione delle entrate.

     5. Il bilancio contiene, per l'entrata, un riassunto delle categorie per titoli e un riepilogo dei titoli.

 

          Art. 17. Classificazione delle spese.

     1. Le spese della Provincia sono ripartite in: funzioni-obiettivo, ai fini delle politiche provinciali di settore e della verifica dei risultati dell'attività amministrativa; unità previsionali di base, ai fini dell'approvazione del Consiglio provinciale; capitoli, secondo il rispettivo oggetto, nel piano di gestione di cui all'articolo 12, ai fini della gestione e della rendicontazione.

     2. Le unità previsionali di base sono suddivise secondo l'analisi economica in unità relative alla spesa corrente, alla spesa in conto capitale, alla spesa per il rimborso di mutui e prestiti e alla spesa per contabili-speciali.

     3. Le spese correnti comprendono le spese destinate alla produzione e al normale funzionamento dei servizi amministrativi e i trasferimenti per finalità non di investimento.

     4. Le spese in conto capitale comprendono le partite che attengono agli investimenti diretti e indiretti, alle partecipazioni e ai conferimenti di capitali, nonché alle operazioni per concessione di crediti.

     5. Le spese per rimborso di mutui e prestiti comprendono le somme dovute per capitale a fronte ogni operazione di indebitamento.

     6. Le contabilità speciali comprendono le spese che si effettuano per conto di terzi, in correlazione entrate corrispondenti. Comprendono altresì le anticipazioni per il servizio di economato e le altre spese per le quali le leggi stabiliscono che si provveda imputazione a capitoli delle contabilità speciali bilancio.

     7. La numerazione delle funzioni-obiettivo, unità previsionali di base e dei capitoli è progressiva, ma può essere discontinua.

     8. Il bilancio contiene un riassunto delle spese per funzioni-obiettivo, per titoli e categorie secondo l'analisi economica di cui al comma 2 e per centri responsabilità amministrativa.

 

          Art. 18. Fondo di riserva per spese obbligatorie.

     1. Nel bilancio è iscritto un "fondo di riserva spese obbligatorie".

     2. Con decreto dell'assessore provinciale alle finanze e bilancio sono prelevate da tale fondo le somme necessarie per integrare gli stanziamenti che rivelino insufficienti, delle unità previsionali di base dei capitoli relativi a spese di carattere obbligatorio.

     3. Fra le spese obbligatorie figurano, in ogni so, gli oneri per l'ammortamento dei mutui e prestiti, per interessi passivi su anticipazioni di cassa, garanzie prestate dalla Provincia ai sensi dell'articolo 30, nonché quelle relative ai residui passivi di parte corrente caduti in perenzione amministrativa e clamati dai creditori, con reiscrizione, in tal caso, unità previsionali di base e ai capitoli di provenienza ovvero ad apposite unità previsionali di base e capitoli di nuova istituzione, nel caso in cui quelli di provenienza siano stati nel frattempo soppressi.

     4. L'elenco dei capitoli che possono essere grati a norma del presente articolo è allegato al bilancio.

 

          Art. 19. Fondo speciale per la riassegnazione in bilancio di residui perenti delle spese in conto capitale.

     1. Nel bilancio è iscritto un "fondo speciale per riassegnazione di residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa".

     2. Qualora si tratti di residui già perenti relativi ad importi che la Provincia ha assunto l'obbligo di pagare per assegnazione, per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori e forniture eseguiti, con decreto dell'assessore provinciale alle finanze e bilancio sono trasferite dal predetto fondo, per le finalità per le quali furono autorizzate, le somme occorrenti da iscrivere alle pertinenti unità previsionali di base e capitoli di provenienza al fine di integrarne lo stanziamento ovvero ad apposite unità previsionali di base e capitoli di nuova istituzione, nel caso in cui quelli di provenienza siano stati nel frattempo soppressi.

 

          Art. 20. Fondo di riserva per spese impreviste.

     1. Nel bilancio è iscritto un "fondo di riserva per spese impreviste".

     2. Con decreto dell'assessore provinciale alle finanze e bilancio sono prelevate da tale fondo e iscritte in aumento agli stanziamenti delle unità previsionali di base e dei capitoli di spesa esistenti o di nuova istituzione, le somme occorrenti per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio che non riguardino spese di cui agli articoli 18, 19 e 21, e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri.

     3. L'elenco delle spese per le quali può esercitarsi la facoltà di cui al comma 2 è allegato al bilancio di previsione.

     4. Al rendiconto generale della Provincia è allegato l'elenco dei decreti di cui al comma 2, con l'indicazione dell'importo prelevato e della relativa destinazione alla spesa.

 

          Art. 21. Fondi globali.

     1. Nel bilancio sono iscritti uno o più "fondi globali per far fronte agli oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" della Provincia, che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.

     2. I fondi globali sono iscritti nel bilancio nella misura ritenuta necessaria per far fronte agli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio a norma dell'articolo 48, in applicazione dei nuovi provvedimenti legislativi.

     3. I fondi globali sono utilizzabili esclusivamente ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle assegnazioni delle unità previsionali di spesa e dei capitoli esistenti o di nuova istituzione, in applicazione dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese. Tali provvedimenti legislativi possono demandare all'assessore provinciale alle finanze e bilancio l'adozione con proprio decreto delle conseguenti variazioni al bilancio.

     4. Sono tenuti distinti i fondi globali destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.

     5. Al bilancio è allegato un elenco indicativo dei provvedimenti legislativi che si prevede di finanziare con ciascun fondo globale, con l'indicazione del relativo oggetto e dell'importo degli stanziamenti previsti.

     6. Le quote dei fondi globali, non utilizzate al termine dell'esercizio, costituiscono economie di spesa.

 

          Art. 22. Legge finanziaria.

     1. Al fine di adeguare le entrate e le spese del bilancio della Provincia agli obiettivi programmatici cui si ispirano il bilancio pluriennale e annuale e comunque per consentire l'equilibrio del bilancio a termini dell'articolo 14, la Giunta presenta al Consiglio provinciale, contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio annuale e a quello di assestamento del medesimo, un disegno di "legge finanziaria" con la quale viene stabilito l'ammontare delle spese autorizzate a carico dell'esercizio di riferimento, ai sensi degli articoli 7 e 8.

     2. La "legge finanziaria" non può contenere di norma nuove norme o modifiche a leggi provinciali non espressamente attinenti al bilancio collegato.

 

          Art. 23. Variazioni del bilancio.

     1. L'assessore provinciale alle finanze e bilancio è autorizzato ad apportare nel corso dell'esercizio, con propri decreti, le variazioni al bilancio occorrenti per l'istituzione di nuove unità previsionali di entrata, per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione e di altre entrate vincolate a scopi specifici, nonché per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano già tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

     2. Le maggiori entrate accertate nel corso dell'esercizio per assegnazioni dell'Unione Europea o dello Stato, a fronte di spese anticipate dalla Provincia per l'attuazione di programmi di interesse comunitario, possono essere iscritte nel bilancio provinciale con le modalità di cui al comma 1 ed essere riassegnate alle unità previsionali di base delle funzioni-obiettivo, a carico delle quali erano stati anticipati i relativi fondi, secondo le indicazioni della Giunta provinciale.

     3. L'assessore provinciale alle finanze e bilancio è autorizzato ad apportare, con le modalità di cui al comma 1, variazioni al bilancio per l'iscrizione di maggiori entrate e di maggiori spese per corrispondente importo, alle unità previsionali di base rientranti tra le contabilità speciali del bilancio stesso.

     3-bis. Al fine di consentire una gestione unificata ai fini tributari delle spese del personale operaio impiegato per progetti dell’Azienda speciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo e per gli interventi ai sensi dell’ordinamento forestale, di quelle del personale impiegato con contratti a termine per progetti e programmi di interesse europeo cofinanziati dall’Unione europea, nonché di compensi accessori corrisposti a personale provinciale per servizi presso strutture ed enti strumentali della Provincia e presso istituzioni scolastiche per attività finanziate a carico dei rispettivi stanziamenti di bilancio, l’assessore provinciale alle finanze e bilancio è autorizzato ad apportare, con le modalità di cui al comma 1, variazioni al bilancio per l’iscrizione di entrate provenienti dagli stanziamenti di spesa del bilancio provinciale e dei suddetti enti e istituzioni per le finalità sopra indicate, nonché delle corrispondenti spese [2].

     4. Con le modalità indicate al comma 1 possono inoltre essere disposte variazioni compensative tra gli stanziamenti delle unità previsionali di base del bilancio, limitatamente ai capitoli riguardanti spese per il personale. L'elenco dei capitoli per i quali possono essere operate le predette variazioni compensative è riportato in apposito allegato al bilancio.

     5. Ogni altra variazione del bilancio, salvo quelle di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21, comma 3, è disposta con legge provinciale in relazione a disegni di legge presentati al Consiglio provinciale non oltre il termine del 31 ottobre.

     6. I decreti assessorili in attuazione delle variazioni del bilancio ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo e dell'articolo 21 sono comunicati immediatamente al Consiglio provinciale.

 

          Art. 24. Variazioni del piano di gestione.

     1. Ogni qualvolta sono apportate variazioni al bilancio di previsione, l'assessore provinciale alle finanze e bilancio dispone anche le corrispondenti variazioni al piano di gestione di cui all'articolo 12, in conformità alle indicazioni dell'assessore competente per materia, in modo che sia sempre garantita la corrispondenza tra lo stanziamento di ciascuna unità previsionale di base ed il totale degli stanziamenti dei capitoli in cui essa è ripartita.

     2. Con le modalità indicate al comma 1, possono essere apportate nel corso dell'esercizio variazioni al piano di gestione, su proposta degli assessori competenti, per l'istituzione di nuovi capitoli, per la modifica della denominazione di capitoli esistenti nonché per storni compensativi di fondi tra capitoli di una stessa unità previsionale di base.

 

          Art. 25. Assestamento del bilancio.

     1. Entro il mese di giugno di ogni anno la Giunta provinciale presenta al Consiglio un disegno di legge per l'assestamento del bilancio, con il quale si provvede in particolare all'aggiornamento della previsione relativa all'avanzo o al disavanzo di consuntivo presunto al termine dell'esercizio precedente, di cui all'articolo 11, comma 5, nonché ad ogni altra variazione che risulti opportuna entro i limiti di equilibrio del bilancio ai sensi dell'articolo 14. Con il predetto disegno di legge la Giunta provinciale trasmette al Consiglio anche il documento di aggiornamento del piano di gestione di cui all'articolo 12.

 

          Art. 26. Divieto di storni.

     1. Salvo quanto disposto dagli articoli 18, 19, 20, 21, comma 3, e 23, comma 4, è vietato il trasferimento, con atto amministrativo, di somme da una unità previsionale di base all'altra del bilancio.

     2. È altresì vietato lo storno di fondi tra i residui nonché tra i residui e gli stanziamenti di competenza e viceversa.

 

          Art. 27. Fondi a destinazione vincolata.

     1. Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo alla Provincia affluiscono al bilancio provinciale senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo quanto previsto dal comma 2.

     2. Nei casi di assegnazioni di fondi alla Provincia da parte dello Stato o della Regione, connessi a delega di funzioni amministrative a norma dell'articolo 16, comma 3, e dell'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché negli altri casi di assegnazioni di fondi a destinazione vincolata, i relativi stanziamenti di spesa sono comunque iscritti nel bilancio provinciale nella misura necessaria per far fronte rispettivamente agli impegni previsti per l'esercizio cui si riferisce il bilancio, salvo l'obbligo di compensare gli eventuali minori stanziamenti rispetto alle assegnazioni con maggiori stanziamenti negli esercizi successivi.

     3. Possono, in ogni caso, essere iscritti in bilancio stanziamenti di spesa eccedenti le somme assegnate dallo Stato e dalla Regione. In tal caso, qualora la Provincia abbia erogato in un esercizio somme eccedenti le assegnazioni statali o regionali, tali maggiori spese possono essere compensate con minori stanziamenti per lo stesso scopo nei bilanci degli esercizi successivi.

     4. In relazione all'epoca in cui sono disposte le assegnazioni dei fondi di cui al comma 2, qualora non sia possibile far luogo all'impegno delle relative spese entro il termine dell'esercizio nel corso del quale avvengono tali assegnazioni, i relativi stanziamenti di spesa possono essere iscritti nel bilancio dell'esercizio immediatamente successivo, ferma restando l'assegnazione delle entrate al bilancio dell'esercizio nel quale esse vengono accertate.

     5. In appositi prospetti allegati al bilancio è data dimostrazione della corrispondenza tra assegnazioni statali o regionali a destinazione vincolata e stanziamenti nel bilancio provinciale.

 

          Art. 28. Mutui e prestiti.

     1. La contrazione di mutui o l'emissione di prestiti da parte della Provincia è autorizzata esclusivamente con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione dello stesso, fino a concorrenza della differenza fra il totale delle spese iscritte nel bilancio, aumentato dell'eventuale disavanzo di consuntivo, e il totale delle altre entrate iscritte nel bilancio medesimo, aumentate dell'eventuale avanzo di consuntivo.

     2. Le leggi di cui al comma 1 devono specificare l'entità massima del tasso, la durata minima e la forma dell'ammortamento, le garanzie nonché l'incidenza delle operazioni sull'esercizio in corso e sugli esercizi futuri, con riferimento alle previsioni, rispettivamente, del bilancio annuale e pluriennale. L'effettuazione delle operazioni e la determinazione delle modalità e delle condizioni non stabilite nella legge spettano alla Giunta provinciale, la quale, nei limiti dell’incidenza finanziaria complessiva delle operazioni di indebitamento ed in connessione con le medesime, si intende autorizzata a ricorrere a strumenti finanziari derivati per la copertura dei rischi consentiti dalla vigente normativa [3].

     3. In ciascun esercizio non può essere autorizzata la contrazione di mutui in misura tale che l'importo delle relative annualità di ammortamento, comprese quelle derivanti dai mutui già contratti e da quelli autorizzati con la legge di bilancio relativa all'esercizio precedente e con le relative variazioni, superi il venti per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie iscritte in bilancio al Titolo I, ai sensi dell'articolo 16, sempreché gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale.

     4. Agli effetti della limitazione di cui al comma 3, non sono computate le rate di ammortamento dei mutui nella titolarità dei quali la Provincia è subentrata ai comuni in relazione a specifiche leggi provinciali, nonché l'onere per il servizio dei prestiti emessi nell'esercizio delle facoltà conferite dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

     5. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui con oneri di ammortamento a carico della Provincia se non è stato approvato dal Consiglio provinciale il rendiconto dell'esercizio che precede di due anni quello cui i nuovi mutui si riferiscono.

     6. L'autorizzazione a contrarre mutui o ad emettere prestiti cessa con la scadenza dell'esercizio finanziario per il quale è stata concessa.

     7. Le entrate relative ai mutui stipulati, anche in forma condizionata, o accordati entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, vengono iscritte fra i residui attivi.

     8. Le entrate relative ai mutui autorizzati, ma non stipulati entro il termine dell'esercizio, vengono computate come minori entrate rispetto alle previsioni e come tali concorrono a determinare le risultanze finali dell'esercizio medesimo.

 

          Art. 29. Anticipazioni di cassa.

     1. L'assunzione di anticipazioni di cassa ai sensi delle norme sul servizio di tesoreria della Provincia è disposta dall'assessore provinciale alle finanze e bilancio e il relativo ammontare costituisce il limite entro il quale possono essere disposti pagamenti nei casi di temporanee deficienze di cassa.

     2. Le anticipazioni di cui al comma 1 vengono utilizzate progressivamente con i pagamenti via via ordinati dalla Provincia, mentre tutte le entrate riscosse durante il periodo di scopertura sono portate in decurtazione dell'anticipazione in corso.

     3. Il movimento delle anticipazioni di cassa deve risultare nelle comunicazioni giornaliere del tesoriere.

     4. La regolazione contabile degli eventuali interessi passivi e oneri connessi, maturati nel corso dell'esercizio, è disposta a carico delle apposite unità previsionali di base del bilancio dall'assessore provinciale alle finanze e bilancio.

 

          Art. 30. Garanzie prestate dalla Provincia.

     1. La legge provinciale che autorizza la prestazione della garanzia della Provincia a favore di enti e di altri soggetti, in relazione a mutui o anticipazioni, indica la copertura finanziaria del relativo rischio a termini dell'articolo 6 e dispone in ordine al recupero delle somme eventualmente erogate.

     2. Nel bilancio annuale sono disposti gli stanziamenti necessari per sopperire agli eventuali oneri derivanti dall'assolvimento degli obblighi assunti dalla Provincia con la prestazione delle garanzie, nonché le previsioni di entrata derivanti dal recupero delle somme erogate a fronte delle garanzie medesime.

     3. In allegato al bilancio sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Provincia a favore di enti e di altri soggetti.

 

          Art. 31. Cauzioni a favore della Provincia.

     1. In tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione o altra similare garanzia a favore della Provincia, sue aziende o istituti locali di diritto pubblico da essa istituiti, questa puó essere costituita da reale e valida cauzione secondo le vigenti norme di contabilità pubblica, oppure da fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito appositamente autorizzate, oppure da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

 

          Art. 32. Esercizio provvisorio del bilancio non approvato.

     1. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio è concessa con legge per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

     2. La legge di esercizio provvisorio autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate e l'impegno e il pagamento delle spese sulla base del bilancio presentato al Consiglio provinciale, senza limiti di somma.

     3. La legge stessa può peraltro stabilire limitazioni all'esecuzione delle spese non obbligatorie, sia in ordine al limite di somma degli stanziamenti utilizzabili, sia in ordine a singole unità previsionali di base previste nel progetto di bilancio, il cui utilizzo può essere in tutto o in parte vietato fino all'approvazione della legge di bilancio.

     4. Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato al Consiglio provinciale, ovvero sia stato da questo respinto e non sia stato ancora presentato il nuovo bilancio, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio approvato e sue successive variazioni.

     5. Nel caso di cui al comma 4, la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi. Tali limitazioni si intendono riferite sia alle autorizzazioni di impegno che a quelle di pagamento. Nessuna limitazione è posta alla gestione dei residui.

 

          Art. 33. Gestione provvisoria del bilancio.

     1. Qualora la legge di bilancio o quella di autorizzazione all'esercizio provvisorio sia già stata approvata dal Consiglio provinciale, in pendenza della promulgazione e pubblicazione delle predette leggi nel Bollettino Ufficiale della Regione, è autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

     2. In pendenza della procedura particolare prevista dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per l'approvazione del bilancio, la gestione provvisoria di cui al comma 1 è autorizzata con esclusione delle unità previsionali di base che sono state oggetto di contestazione.

 

          Art. 34. Autonomia contabile del Consiglio provinciale.

     1. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio provinciale dispone di un bilancio autonomo gestito in conformità alle norme stabilite dal regolamento interno.

     2. Le somme stanziate nel bilancio provinciale per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio provinciale sono messe a disposizione del medesimo, in una o più soluzioni, a richiesta del suo Presidente.

 

CAPO III

GESTIONE DELLE ENTRATE

 

          Art. 35. Stadi delle entrate.

     1. Tutte le entrate della Provincia passano per i seguenti stadi:

     a) accertamento;

     b) riscossione;

     c) versamento.

     2. Questi stadi per talune entrate possono essere simultanei.

 

          Art. 36. Accertamento delle entrate.

     1. L'entrata è accertata quando l'amministrazione provinciale appura la ragione del credito della Provincia, l'identità del debitore e iscrive come competenza dell'esercizio finanziario l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno medesimo.

     2. Per le entrate concernenti tributi propri della Provincia, l'accertamento è disposto tenendo conto delle rate che scadono entro il termine dell'esercizio.

     3. Per le entrate provenienti dalla compartecipazione e dalla devoluzione di tributi erariali, l'accertamento è disposto sulla base del rispettivo gettito, per i tributi devoluti in quota fissa, e sulla base degli accordi intervenuti tra Stato e Provincia o dei provvedimenti adottati in base alle norme di attuazione dello Statuto, per i tributi devoluti in quota variabile.

     4. Per le entrate di natura non tributaria l'accertamento è disposto, di norma, sulla base degli atti che ne quantificano l'ammontare e ne autorizzano la riscossione a favore dell'esercizio di competenza.

     5. Per le entrate relative alle contabilità speciali, l'accertamento è disposto in relazione all'ammontare delle riscossioni, nonché in conseguenza dell'assunzione di impegni o dell'effettuazione di pagamenti nella corrispondente parte delle spese.

     6. In ogni altro caso, in carenza di atti e documentazioni preventivi concernenti il credito, l'accertamento è disposto contestualmente alla riscossione delle entrate.

     7. Tutte le deliberazioni e gli atti dai quali conseguono accertamenti di entrata a favore del bilancio provinciale, devono essere trasmessi, unitamente alla relativa documentazione, alla Ripartizione finanze e bilancio, la quale, verificato il titolo del credito e la regolarità della documentazione, accerta l'esatta imputazione dell'entrata al capitolo del piano di gestione e vi appone il visto dopo aver effettuato la registrazione.

     8. Ogni atto successivo a quelli di cui al comma 7 ed avente attinenza con gli accertamenti effettuati, deve essere comunicato alla Ripartizione finanze e bilancio per le occorrenti annotazioni contabili.

 

          Art. 37. Riscossione delle entrate.

     1. L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento del relativo importo alla Provincia, tramite il tesoriere od altro ufficio o soggetto a ciò autorizzato per legge e la Provincia stessa ne ha avuto comunicazione.

     2. La riscossione delle entrate è riscontrata dalla Ripartizione provinciale Finanze e bilancio mediante ordinativi di incasso [4].

     4. Qualora ricorrano gravi e motivate ragioni, l'amministrazione provinciale può concedere, su richiesta del debitore, la rateazione del debito fino ad un massimo di sessanta rate mensili, secondo criteri da stabilirsi con regolamento. L'importo delle singole rate è maggiorato degli interessi, calcolati sulla base del tasso legale.

 

          Art. 38. Versamento delle entrate.

     1. L'entrata è versata quando il relativo ammontare risulta acquisito alla cassa della Provincia.

     2. Il tesoriere della Provincia provvede all'introito della somma mediante emissione della quietanza di incasso.

     3. Le somme di spettanza della Provincia, a qualsiasi titolo riscosse dagli agenti della riscossione o dovute dai debitori, devono essere integralmente versate al tesoriere provinciale entro i termini stabiliti.

     4. Detto obbligo sussiste anche quando le somme predette non siano state ancora iscritte nel bilancio di previsione.

     5. Il tesoriere provinciale comunica giornalmente alla Ripartizione finanze e bilancio i versamenti effettuati.

     6. Alla registrazione dei versamenti e alla imputazione di essi ai competenti capitoli del piano di gestione provvede la Ripartizione finanze e bilancio.

 

          Art. 39. Norme integrative sugli agenti della riscossione.

     1. Gli agenti della riscossione, propri dell'amministrazione, riscuotono le entrate provinciali nei limiti e modi stabiliti dal relativo ordinamento, salvo quanto disposto dalla presente legge.

     2. Gli agenti di cui al comma 1 possono riscuotere tutte le entrate, senza limiti di somma, che derivino da atti di concessione o di disposizione rientranti nella propria competenza, ivi comprese le entrate derivanti da aste pubbliche. La quietanza rilasciata al versante ha efficacia liberatoria nei confronti del medesimo.

     3. Gli agenti della riscossione possono disporre che il pagamento, da parte di qualunque debitore, avvenga mediante operazione bancaria o postale. In tal caso la quietanza è staccata e conservata agli atti a disposizione del debitore.

 

          Art. 40. Conti giudiziali delle entrate.

     1. In seguito alle riscossioni di cui all'articolo 39, gli agenti rendono il conto giudiziale delle entrate relative a ciascun esercizio, inviandolo alla Ripartizione finanze e bilancio entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il conto si riferisce.

     2. La Ripartizione finanze e bilancio, entro sessanta giorni dal ricevimento, riscontra i conti medesimi apponendovi il visto di conformità e li trasmette alla Corte dei conti.

     3. In caso di difformità o presunte irregolarità, Ripartizione finanze e bilancio rinvia il conto, con osservazioni, adempiendo a quanto previsto nel comma 2, entro trenta giorni dal ricevimento della risposta da parte dell'agente, il quale vi è tenuto entro trentesimo giorno dal ricevimento del conto rinviato.

     4. È compito della Ripartizione finanze e bilancio procedere a periodiche verifiche di cassa presso agenti della riscossione.

 

          Art. 41. Versamento e rendicontazione amministrativa delle entrate riscosse tramite agenti della riscossione.

     1. Entro i primi cinque giorni di ogni mese, agenti della riscossione versano al tesoriere provinciale l'ammontare delle somme incassate durante il mese precedente. La quietanza relativa a tale versamento va allegata al conto giudiziale e costituisce documento di discarico.

     2. Qualora le somme incassate dagli agenti della riscossione superino il limite di detenibilità fissato Direttore della Ripartizione finanze e bilancio, essi sono tenuti a versare, prima del termine di cui comma 1, l'intero importo al tesoriere provinciale oppure su un apposito conto corrente bancario intestato alla Provincia.

     3. Sul predetto conto, autorizzato dal Direttore della Ripartizione finanze e bilancio, affluiscono, oltre alle somme depositate a norma del comma 2, anche versamenti di cui all'articolo 39, comma 3. La giacenza a fine mese su tale conto è versata al tesoriere provinciale a norma del comma 1. Gli interessi maturati sul conto, in misura e con capitalizzazione non inferiori a quelle previste dalla convenzione sul servizio di tesoreria della Provincia, sono versati a cura dell'agente al tesoriere provinciale entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello della loro liquidazione.

     4. Delle entrate riscosse per il proprio tramite, agenti della riscossione rendono conto mensilmente alla Ripartizione finanze e bilancio, mediante trasmissione di estratto del registro generale degli introiti, con totali progressivi di mese in mese.

     5. Per le entrate di natura tributaria possono essere stabilite dalla Giunta provinciale modalità di riversamento e rendicontazione diverse da quelle indicate dal presente articolo.

 

          Art. 42. Altri obblighi degli agenti della riscossione.

     1. Gli agenti della riscossione devono curare la promozione delle entrate di cui all'articolo 39, comma 2: in caso di morosità sollecitano il debitore o richiedono alla Ripartizione finanze e bilancio di provvedere alla riscossione coattiva; ove possibile, prima di eseguire prestazioni di servizi o sottoscrizioni di atti di concessione, richiedono al debitore prova dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto.

     2. Gli agenti della riscossione sono responsabili delle mancate entrate derivanti dall'inadempimento di quanto previsto al comma 1.

 

          Art. 43. Snellimento nell'acquisizione delle entrate.

     1. La Giunta provinciale può deliberare l'affidamento della promozione di specifiche entrate provinciali ad uffici diversi dalla Ripartizione finanze e bilancio, alla quale spetta comunque il compito di dare notizia agli uffici stessi delle avvenute riscossioni.

 

          Art. 44. Norme per la riscossione coattiva.

     1. Ogni qualvolta norme statali, regionali o provinciali stabiliscano entrate a favore della Provincia, la riscossione coattiva è effettuata con la procedura di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. [5]

     2. La Provincia a mezzo di suo incaricato può assistere il concessionario del servizio di riscossione dei tributi nella ricerca dei beni pignorabili ai fini dell'esecuzione coattiva.

     3. Le entrate provinciali dovute da privati si considerano, ai fini esecutivi, definitivamente inesigibili quando il concessionario del servizio di riscossione dei tributi incaricato dell'esecuzione coattiva ne abbia data comunicazione nei termini e con le modalità previste dagli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e il Direttore della Ripartizione finanze e bilancio ne abbia autorizzato il discarico.

     4. Nel caso di debiti e crediti provinciali giunti a scadenza, la Ripartizione provinciale Finanze e bilancio è autorizzata a compensare pagamenti e riscossioni nei confronti di un medesimo soggetto, pubblico o privato, ad esclusione dello Stato e della Regione Trentino- Alto Adige, anche sospendendo i pagamenti per consentire la compensazione [6].

     [5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica nel caso di debiti a fronte dei quali sia pendente impugnativa amministrativa o giurisdizionale.] [7]

 

          Art. 45. Rinuncia alla riscossione di entrate provinciali di modesta entità.

     1. La legge di approvazione del bilancio può autorizzare il Direttore della Ripartizione finanze e bilancio a disporre la rinuncia alla riscossione di entrate a natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento, per ogni singola entrata, risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima, entro un limite massimo fissato nella stessa legge. Detto limite resta valido anche per gli anni successivi, ove non venga variato con successiva legge di bilancio.

     2. Non si procede alla riscossione di crediti provinciali aventi natura non tributaria d’importo inferiore a 15,00 euro. Sono esclusi i corrispettivi dovuti per servizi resi a pagamento [8].

     3. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a tributi provinciali, comprensivi di sanzioni amministrative o interessi ovvero costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto per ciascun periodo d'imposta non superi l'importo di 16,53 euro e sempreché il credito non derivi da violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo. L'importo predetto costituisce anche il limite al di sotto del quale non sono effettuati i rimborsi di tributi provinciali.

     4. Non si procede all’iscrizione a ruolo delle entrate provinciali aventi natura non tributaria d’importo inferiore a 20,00 euro [9].

 

          Art. 46. Ricognizione dei residui attivi.

     1. Costituiscono residui attivi le differenze tra le somme accertate e quelle riscosse e versate.

     2. L'accertamento definitivo delle somme conservate tra i residui attivi è disposto annualmente in sede di adozione del rendiconto generale.

     3. Non sono riportati tra i residui attivi i crediti riconosciuti inesigibili ai sensi degli articoli 44 e 45, che vengono annullati dal Direttore della Ripartizione finanze e bilancio con proprio atto motivato.

 

CAPO IV

GESTIONE DELLE SPESE

 

          Art. 47. Stadi della spesa.

     1. Tutte le spese della Provincia passano per i seguenti stadi:

     a) impegno;

     b) liquidazione;

     c) ordinazione del pagamento;

     d) pagamento.

     2. Tali stadi per talune spese possono essere simultanei.

 

          Art. 48. Impegni di spesa.

     1. Gli atti comportanti impegni di spesa sono adottati nel rispetto dell'ordine di competenze stabilito dalla normativa provinciale in materia di organizzazione degli uffici e di procedure amministrative e nell'ambito delle risorse assegnate.

     2. Gli impegni di spesa possono essere assunti soltanto a carico del bilancio di previsione per l'esercizio in corso, nei limiti degli stanziamenti approvati dalla Giunta provinciale sui pertinenti capitoli del piano di gestione di cui all'articolo 12.

     3. Formano impegno sul bilancio dell'esercizio le somme dovute dalla Provincia in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

     4. Le somme che l'amministrazione prevede di erogare in base a contratti di cui sia stata autorizzata la stipulazione, nonché le somme che essa prevede di erogare a titolo di contributo su operazioni di mutuo o prestito, formano impegno sul bilancio dell'esercizio in base ai relativi atti di ammissione al beneficio, ancorché la stipulazione dei contratti rispettivamente il perfezionamento delle operazioni creditizie non intervenga entro il termine dell'esercizio.

     5. I fondi stanziati in bilancio per la realizzazione di opere pubbliche ai sensi delle leggi provinciali 21 luglio 1977, n. 21, e 8 giugno 1978, n. 27, e della legge 22 luglio 1966, n. 614, formano impegno sul bilancio dell'esercizio, purché siano stati ripartiti tra gli enti locali entro il termine dell'esercizio.

     6. Gli impegni per spese relative al trattamento economico complessivo del personale dipendente e relativi oneri riflessi, per spese di ammortamento, interessi ed oneri accessori per mutui e prestiti, nonché per spese dovute in base a contratti o disposizioni di legge, sono costituiti sul bilancio dell'esercizio a cura della Ripartizione finanze e bilancio, senza la necessità di ulteriori atti.

     7. Per le spese correnti o in conto capitale necessarie per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali possono essere assunti impegni estesi a carico dell’esercizio successivo, ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi. Quando si tratti di spese per affitti o altre spese correnti continuative e ricorrenti l’impegno può anche estendersi a più esercizi a norma della consuetudine o se l’amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza [10].

     7 bis. Per spese per l’attuazione di progetti e iniziative realizzate del tutto o in parte con il finanziamento pluriennale dell’Unione Europea, gli impegni possono essere estesi a carico degli esercizi successivi ricompresi nei relativi periodi di programmazione, nei limiti delle quote annue di spesa stabilite dai corrispondenti piani di finanziamento pluriennale [11].

     8. Per le spese in conto capitale ripartite per legge in più esercizi o per le quali la legge prevede un'autorizzazione complessiva riferita ad un periodo pluriennale determinato, possono essere assunti impegni a carico degli esercizi successivi nei limiti dell'intera somma indicata dalla legge.

     9. Per le spese di cui all'articolo 8, comma 3, la prima delle annualità di ogni limite di impegno da stanziare in bilancio in relazione alle obbligazioni previste dalla legge, rappresenta il limite massimo a carico del quale possono essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti in relazione alla prima annualità di contributo. Gli impegni così assunti si estendono per tanti esercizi quante sono le annualità da pagarsi sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi

     10. Per le spese da effettuarsi in economia, senza ricorso all'apertura di credito ai sensi dell'articolo 52, l'impegno è assunto contestualmente alla liquidazione.

     11. Gli atti che comportano impegno di spesa a carico del bilancio provinciale sono vistati per regolarità contabile e registrati dal competente ufficio della Ripartizione finanze e bilancio prima della loro formalizzazione. A tale fine l'ufficio accerta che la spesa impegnata non ecceda lo stanziamento del relativo capitolo o che non sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato e che la quantificazione della spesa avvenga nel rispetto degli obblighi di natura contabile e fiscale.

 

          Art. 49. Liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese.

     1. La liquidazione delle spese consiste nell'individuazione del creditore e dell'ammontare esatto della somma da pagare. Essa è disposta sulla base di documentazione atta a comprovare il diritto del creditore.

     2. Alla liquidazione delle spese provvedono i direttori di ufficio. Per le spese pagate tramite aperture di credito a favore di funzionari delegati la liquidazione è disposta dagli stessi funzionari.

     3. L'atto di liquidazione, unitamente alla documentazione giustificativa, è trasmesso alla Ripartizione finanze e bilancio per la verifica che la spesa venga liquidata nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalità fissati nell'atto di impegno e per l'emissione del titolo di pagamento.

     4. Il pagamento delle spese è disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi, di ordini di accreditamento, nonché di ruoli di spesa fissa, nei limiti delle disponibilità di cassa della Provincia e delle eventuali anticipazioni assunte ai sensi dell'articolo 29.

     5. Con legge provinciale possono essere previste modalità diverse di pagamento.

     6. I titoli di spesa sono numerati progressivamente in maniera continua.

     7. Ogni titolo di spesa emesso può riferirsi ad un solo capitolo del piano di gestione di cui all'articolo 12.

     8. I titoli di spesa sono firmati dal Direttore della Ripartizione provinciale finanze e bilancio.

     9. Non può farsi luogo al pagamento delle spese conseguenti ad atti non divenuti esecutivi ovvero non immediatamente eseguibili.

 

          Art. 50. Modalità di effettuazione dei pagamenti.

     1. Il pagamento di qualsiasi spesa, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 54 per i servizi economali e le eventuali diverse modalità di pagamento previste dalle leggi di cui all'articolo 49, comma 5, deve essere fatto esclusivamente dal tesoriere provinciale sulla base dei titoli di spesa previsti dal comma 4 dello stesso articolo 49.

     2. I titoli di spesa devono essere emessi esclusivamente a favore dei creditori diretti, anche nel caso di servizi gestiti in economia, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 52 per la gestione di fondi tramite funzionari delegati.

     3. Il pagamento mediante ruoli di spesa fissa può essere disposto per gli stipendi, le pensioni, i fitti, le erogazioni assistenziali e negli altri casi di pagamenti periodici a scadenze determinate.

     4. Il pagamento di cui al comma 3 è effettuato dal tesoriere provinciale alle scadenze e per le rate fissate nel ruolo. Il tesoriere provvede alle relative comunicazioni alla Ripartizione finanze e bilancio.

      5. Per il pagamento di utenze e altre spese obbligatorie ricorrenti di funzionamento dell’amministrazione, il tesoriere provinciale assume, su specifica richiesta del Direttore della Ripartizione provinciale finanze e bilancio, l’obbligo di provvedere al pagamento entro la rispettiva scadenza degli importi risultanti dalle bollette di utenza o altra corrispondente documentazione inoltrata, anche mediante evidenze informatiche, dai fornitori. Periodicamente, verificata da parte del competente ufficio liquidatore la correttezza dei pagamenti, la Ripartizione provinciale finanze e bilancio provvede all’emissione del mandato di pagamento a copertura delle spese che il tesoriere ha addebitato alla Provincia [12].

 

          Art. 51. Estinzione dei titoli di spesa.

     1. I titoli di spesa si estinguono in uno dei seguenti modi:

     a) pagamento in contanti o con assegno di traenza e firma diretta di quietanza del creditore;

     b) ordine di bonifico del tesoriere per pagamenti da effettuarsi fuori piazza e all'estero tramite dipendenze, rispettivamente aziende di credito corrispondenti all'istituto tesoriere;

     c) commutazione in assegno postale localizzato;

     d) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da recapitare allo stesso a mezzo posta assicurata;

     e) accreditamento in conto corrente postale o bancario al nome del creditore, che ne abbia fatto richiesta;

     f) commutazione in quietanza di incasso a favore della Provincia, per ritenute a qualunque titolo effettuate sui pagamenti.

     2. Il tesoriere, ai fini dello snellimento delle procedure di estinzione dei titoli di spesa, può, d'ufficio, estinguere i titoli che prevedono la firma diretta di quietanza del creditore secondo le modalità di cui alle lettere b), c) o d) del comma 1.

     3. L'estinzione dei titoli di spesa ai sensi del comma 2 è eseguita dal tesoriere sotto la sua responsabilità ed a suo esclusivo rischio e costituisce quietanza liberatoria l'espressa attestazione apposta sul titolo di spesa dal tesoriere e dallo stesso controfirmata.

     4. I titoli di spesa che alla chiusura dell'esercizio non risultino pagati, sono annullati o estinti mediante emissione, da parte della Ripartizione finanze e bilancio, di ordinativi di incasso per l'ammontare corrispondente, a favore del capitolo delle contabilità speciali appositamente previsto nel piano di gestione, e il rilascio della relativa quietanza di incasso da parte del tesoriere. La riammissione al pagamento di tali somme sarà fatta con nuovi titoli di spesa a carico del corrispondente capitolo iscritto nelle spese delle contabilità speciali, entro il termine dell'esercizio in corso.

 

          Art. 52. Funzionari delegati.

     1. Il Direttore della Ripartizione finanze e bilancio, su richiesta dei direttori di ripartizione competenti per materia, può autorizzare presso la tesoreria della Provincia aperture di credito, sia in conto competenza che in conto residui, a favore di funzionari delegati per il pagamento delle seguenti spese:

     a) spese da effettuarsi in economia, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;

     b) spese per il funzionamento degli uffici;

     c) spese da pagarsi all'estero;

     d) spese per indennità di missione e di trasferimento e compensi per lavoro straordinario del personale;

     e) spese di qualsiasi natura per le quali leggi o regolamenti consentono il pagamento a mezzo di funzionari delegati.

     2. Per le spese di cui al comma 1, autorizzate dalla Giunta provinciale o dall'assessore competente per materia, l'apertura di credito è disposta, di norma, contestualmente all'atto di autorizzazione delle spese stesse.

     3. L'importo delle aperture di credito a favore di ciascun funzionario delegato è stabilito tenendo conto dell'entità delle spese da pagare secondo i programmi approvati dalla Giunta provinciale o del fabbisogno comunicato dai competenti direttori di ripartizione; in ogni caso tale importo non può superare le disponibilità dello stanziamento di ogni singolo capitolo di spesa del piano di gestione di cui all'articolo 12.

     4. Alla costituzione delle aperture di credito intestate al funzionario delegato, con l’indicazione della sua qualità, si provvede mediante ordini di accreditamento emessi dalla Ripartizione finanze e bilancio. Per esigenze di contabilizzazione integrata dei pagamenti tramite aperture di credito, gli ordini di accreditamento possono valere anche come limiti di cassa per l’ammontare complessivo delle aperture di credito autorizzate al singolo funzionario delegato [13].

     5. Ciascun ordine di accreditamento può indicare la somma prelevabile in contanti dallo stesso funzionario delegato e quella prelevabile mediante ordinativi a favore dei creditori. Gli ordinativi sono firmati dal funzionario delegato [14].

     6. Il prelevamento in contanti è effettuato di volta in volta nell'imminenza dei pagamenti da effettuare.

     7. La tesoreria provinciale, nel dare corso ai prelevamenti dalle aperture di credito, deve accertare che il funzionario delegato rivesta la qualità indicata nell'ordine di accreditamento e che i prelevamenti non eccedano l'ammontare dell'apertura di credito a cui si riferiscono.

     8. Ove le esigenze del servizio lo richiedano, contestualmente all'apertura di credito il funzionario delegato può essere autorizzato, sentita la Ripartizione finanze e bilancio, ad utilizzare le forme di pagamento previste per il conto corrente bancario appositamente aperto, intestato alla Provincia ed alimentato dallo stesso funzionario delegato in base all'effettivo fabbisogno, tramite ordinativi a favore di sé medesimo. Alla chiusura dell'esercizio finanziario le somme non utilizzate sul predetto conto corrente sono versate all'entrata del bilancio provinciale.

 

          Art. 53. Rendiconti dei funzionari delegati.

     1. I funzionari delegati hanno l'obbligo di compilare, per ogni semestre o altro periodo inferiore stabilito dal Direttore della Ripartizione finanze e bilancio, il rendiconto dei pagamenti effettuati sulle aperture di credito, distintamente per capitoli del piano di gestione di cui all'articolo 12, distinguendo la competenza dai residui.

     2. Essi devono altresì compilare detto rendiconto quando l'accreditamento sia esaurito, ovvero in caso di cessazione delle attribuzioni in relazione alle quali furono autorizzate a loro favore dette aperture di credito.

     3. Alla chiusura dell'esercizio gli ordini di accreditamento disposti a favore dei singoli funzionari delegati vengono ridotti alla somma effettivamente pagata e l'importo ridotto viene portato in aumento del credito residuale. Il credito residuale, risultante dalla differenza tra l'ammontare dell'apertura di credito e l'ammontare degli ordini di accreditamento effettivamente utilizzati, è conservato tra i residui passivi per la parte che forma impegno di spesa ai sensi dell'articolo 48.

     4. I rendiconti di cui ai precedenti commi sono trasmessi, insieme alla documentazione giustificativa, alla Ripartizione finanze e bilancio per il riscontro amministrativo-contabile entro 60 giorni successivi al periodo cui si riferiscono. Per esigenze tecnicocontabili tale termine può essere di volta in volta prorogato con decisione del direttore della Ripartizione finanze e bilancio. Tale riscontro può essere esercitato anche a campione secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. In tal caso la documentazione giustificativa delle spese sarà trasmessa successivamente dietro richiesta della Ripartizione finanze e bilancio. [15]

 

          Art. 54. Servizi economali.

     1. Nell'ambito dei servizi previsti dall'ordinamento degli uffici della Provincia, sono istituiti servizi di cassa e di economato per provvedere alle spese indicate nell'apposito regolamento per i servizi da eseguirsi in economia.

     2. Ai servizi di cui al comma 1 è assegnato in via di anticipazione un fondo cassa, che viene somministrato e reintegrato con mandato diretto a favore dell'incaricato del servizio economale.

     3. Ove le esigenze del servizio lo richiedano, contestualmente alla costituzione del fondo cassa, la Giunta provinciale può autorizzare l'incaricato del servizio economale all'utilizzo delle forme di pagamento previste dal conto corrente bancario appositamente aperto, intestato alla Provincia.

     4. Alla nomina degli incaricati dei servizi economali provvede la Giunta provinciale, su proposta dell'assessore provinciale alle finanze e bilancio, scegliendoli anche tra dipendenti di altre pubbliche amministrazioni che, in relazione alle loro funzioni, operano in collegamento con la Provincia in specifiche competenze.

     5. Gli incaricati del servizio di cassa e di economato sono soggetti alla vigilanza della Ripartizione finanze e bilancio e alla giurisdizione della Corte dei conti.

     6. I compiti rientranti nei servizi economali, le spese che possono effettuarsi con il fondo cassa, nonché le modalità e le condizioni di funzionamento dei servizi stessi sono stabiliti con apposito regolamento.

 

          Art. 55. Regolarizzazione d'ufficio degli atti sottoposti a verifica.

     1. Qualora la Ripartizione finanze e bilancio riscontri irregolarità ed errori negli atti sottoposti a verifica ai sensi degli articoli 36, 48 e 49, provvede, ove possibile, d'ufficio alla rimozione delle irregolarità e alla correzione degli errori, dandone comunicazione all'ufficio proponente.

     2. In ogni altro caso la Ripartizione finanze e bilancio indica alla ripartizione proponente le misure necessarie per la regolarizzazione dell'atto. Qualora vengano riscontrate irregolarità aderenti a profili diversi da quelli contabili ed il direttore della ripartizione proponente insista, l'ufficio spese dà ulteriore corso all'atto.

 

          Art. 56. Residui passivi.

     1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'articolo 48 e non pagate entro il termine dell'esercizio.

     2. I residui passivi possono essere conservati nel conto dei residui per non più di cinque anni successivi quello dell'esercizio cui la formazione dell'impegno riferisce.

     3. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti del bilancio e non impegnate a norma dell'articolo 48, costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

     4. Costituiscono altresì economia di spesa i residui passivi che non risultino pagati allo scadere del termine massimo previsto per la loro conservazione ai sensi del comma 2, fatta salva la loro riproduzione nei bilanci dei successivi esercizi allorquando il pagamento della relativa somma sia reclamato dai creditori.

     5. Per il pagamento delle somme eliminate dal conto dei residui a norma del comma 4, si provvede ai sensi degli articoli 18 e 19, a seconda che si tratti di spese correnti o di spese in conto capitale. Il pagamento dei debiti reclamati dai creditori è disposto con mandato diretto sulla base delle deliberazioni e degli atti che hanno dato origine all'impegno, previa ricognizione e conferma dell'obbligo di pagamento da parte del competente direttore di ripartizione.

 

          Art. 57. Determinazione e riaccertamento dei residui passivi.

     1. L'assessore provinciale alle finanze e bilancio determina con proprio decreto, entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio, l'ammontare dei residui di ciascun capitolo di spesa del piano di gestione. Tale decreto, predisposto dalla Ripartizione finanze e bilancio, contiene, in corrispondenza con l'ammontare dei residui, l'indicazione delle deliberazioni e degli atti da cui è derivato l'impegno e, nel caso in cui il pagamento sia contestuale all'impegno o tratti comunque di spese relative ad obbligazioni scadute entro il termine dell'esercizio, il riferimento provvedimenti da cui deriva l'obbligo del pagamento.

     2. Il pagamento delle somme riferite ai residui dell'esercizio scaduto può essere disposto anche prima dell'adozione del decreto di cui al comma 1.

     3. Il riaccertamento delle somme da conservare tra i residui passivi è disposto annualmente in sede di rendiconto generale.

     4. I residui passivi sono tenuti distinti per esercizio di provenienza e il conto degli stessi è tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.

 

CAPO V

RENDICONTO GENERALE

 

          Art. 58. Rendiconto generale.

     1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della Provincia.

     2. Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio e il conto generale del patrimonio.

 

          Art. 59. Conto finanziario.

     1. Il conto finanziario espone, in relazione alla classificazione del bilancio preventivo e del piano di gestione di cui all'articolo 12, per ciascuna unità previsionale e per ciascun capitolo di entrata:

     a) le previsioni finali di competenza;

     b) l'ammontare dei residui attivi accertati nel conto finanziario dell'esercizio precedente;

     c) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;

     d) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;

     e) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;

     f) l'ammontare delle entrate accertate e di quelle riaccertate nell'esercizio;

     g) le maggiori o minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza o all'ammontare dei residui attivi;

     h) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio;

     i) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, da riportare al nuovo esercizio;

     j) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.

     2. Il conto finanziario espone altresì, in relazione alla classificazione del bilancio preventivo e del piano di gestione di cui all'articolo 12, per ciascuna unità previsionale e per ciascun capitolo di spesa:

     a) le previsioni finali di competenza;

     b) l'ammontare dei residui passivi accertati nel conto finanziario dell'esercizio precedente;

     c) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;

     d) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

     e) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;

     f) l'ammontare degli impegni assunti e di quelli riaccertati nell'esercizio;

     g) le economie rispetto agli stanziamenti di competenza o all'ammontare dei residui passivi;

     h) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio;

     i) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, da riportare al nuovo esercizio;

     j) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.

     3. Un prospetto allegato al conto finanziario indica, per ogni capitolo, le variazioni apportate nel corso dell'esercizio agli stanziamenti del bilancio.

     4. Il conto finanziario deve consentire, sulla base della classificazione per funzioni-obiettivo e per unità previsionali di base, la valutazione dei risultati di entrata e di spesa relativi agli interventi provinciali di settore.

     5. L'amministrazione provinciale adotta misure organizzative idonee a consentire l'analisi e la valutazione dei costi e dei risultati dell'attività amministrativa.

 

          Art. 60. Avanzo o disavanzo di consuntivo.

     1. L'avanzo o il disavanzo di consuntivo si determina tenendo conto:

     a) della giacenza o deficit di cassa all'inizio dell'esercizio secondo il conto reso dal tesoriere della Provincia;

     b) delle entrate riscosse e versate, nonché delle spese pagate nel corso dell'esercizio;

     c) dell'ammontare complessivo dei residui attivi e dei residui passivi al termine dell'esercizio.

     2. Il conto finanziario deve contenere un prospetto nel quale si evidenziano le operazioni di cui comma 1, firmato dal Presidente della Provincia, dal Direttore della Ripartizione finanze e bilancio e, per parte relativa al movimento di cassa, dal tesoriere provinciale.

 

          Art. 61. Conto generale del patrimonio.

     1. Il conto generale del patrimonio indica, sulla base dei valori d'inventario alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, la consistenza:

     a) delle attività e passività finanziarie;

     b) dei beni mobili e immobili;

     c) di ogni altra attività e passività, nonché delle poste rettificative.

     2. Il conto del patrimonio contiene, inoltre, dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

     3. Al conto del patrimonio è allegato un prospetto riassuntivo per categorie dei beni mobili ed immobili della Provincia alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce.

     4. Il prospetto riassuntivo della situazione patrimoniale al termine dell'esercizio, con l'indicazione delle variazioni intervenute nei conti dell'attivo e del passivo, dei risultati differenziali tra il totale delle attività e delle passività nonché del miglioramento peggioramento patrimoniale netto, è firmato dal Presidente della Provincia e dal Direttore della Ripartizione finanze e bilancio.

 

          Art. 62. Procedure relative al rendiconto generale.

     1. La Giunta provinciale delibera il rendiconto generale della Provincia entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui riferisce e il Presidente della Provincia lo trasmette alla Corte dei conti per i fini previsti dalle vigenti disposizioni.

     2. In conformità alla decisione della Corte dei conti la Giunta presenta al Consiglio provinciale apposito disegno di legge per l'approvazione del rendiconto, accompagnandolo con una relazione illustrativa dei dati finanziari e patrimoniali.

 

CAPO VI

CONTABILITÀ DEGLI ENTI PROVINCIALI,

DELLE GESTIONI FUORI BILANCIO E DISPOSIZIONI GENERALI [16]

 

          Art. 63. Bilanci e rendiconti degli enti.

     1. Gli enti pubblici funzionali della Provincia individuati dalla Giunta provinciale, che impartisce le relative istruzioni, osservano in materia di bilancio e di contabilità, in quanto applicabili, le norme della presente legge. Per tali enti il bilancio di previsione annuale coincide con il piano di gestione di cui all'articolo 12. La Giunta provinciale stabilisce, anche in deroga alle rispettive disposizioni di legge o di statuto, quali enti o aziende provinciali, in ragione della prevalente attività di impresa, possono adottare la contabilità economico-patrimoniale in luogo della contabilità finanziaria.

     2. I bilanci di previsione degli enti di cui al comma 1 sono deliberati annualmente dagli organi e nei termini previsti dalle rispettive leggi di ordinamento e sono esecutivi dopo la loro approvazione da parte della Giunta provinciale. I rendiconti degli enti sono trasmessi alla Giunta provinciale per l'approvazione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

     3. È fatto obbligo agli enti di cui al comma 1, ove beneficino di erogazioni a carico del bilancio provinciale, di adeguare le corrispondenti previsioni di entrata dei rispettivi bilanci all'ammontare delle assegnazioni disposte a loro favore dalla Provincia.

     4. La Giunta provinciale stabilisce quali enti funzionali della Provincia sono tenuti alla presentazione anche del bilancio pluriennale.

     5. Al bilancio di previsione della Provincia è allegato un elenco degli enti di cui al comma 1, con l'indicazione per ciascuno di essi dell'ammontare dell'erogazione a carico del bilancio della Provincia, e in allegato al rendiconto generale della Provincia è esposto un rendiconto riassuntivo delle spese dei medesimi.

 

          Art. 64. Erogazioni della Provincia.

     1. I pagamenti a fronte delle assegnazioni a carico del bilancio provinciale a favore degli enti di cui al presente capo, nonché di enti pubblici e loro consorzi finanziati in via ordinaria dalla Provincia, sono disposti periodicamente in relazione al loro fabbisogno di cassa.

 

          Art. 65. Gestioni fuori bilancio.

     1. Gli uffici provinciali responsabili per le gestioni di fondi fuori dal bilancio della Provincia, autorizzate da leggi speciali, devono presentare annualmente alla Ripartizione finanze e bilancio, per il riscontro della regolarità amministrativa e contabile, il rendiconto della gestione con una relazione illustrativa.

     2. Con regolamento di esecuzione saranno stabiliti termini e modalità di controllo e rendicontazione unitari per le gestioni di cui al comma 1.

 

     Art. 65 bis. (Semplificazione mediante utilizzo di sistemi informatici e telematici). [17]

     1. Con regolamento di esecuzione possono essere emanate disposizioni per la semplificazione e l’accelerazione delle procedure per la gestione e contabilità delle entrate e delle spese mediante utilizzo di sistemi, evidenze nonché titoli di riscossione e pagamento informatici e per la trasmissione telematica dei relativi documenti, ivi compreso l’utilizzo di visti e firme digitali in luogo delle firme autografe richieste dalle vigenti disposizioni.

 

CAPO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 66. Applicazione della presente legge.

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della medesima, salvo quanto disposto dal comma 2.

     2. Le disposizioni riguardanti la predisposizione del bilancio pluriennale e annuale, del piano annuale di gestione nonché del conto consuntivo, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2003.

 

          Art. 67. Norma finale.

     1. Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.

     2. Per la gestione del bilancio dell'esercizio finanziario 2002 e le relative variazioni nonché per la predisposizione del rendiconto generale dell'esercizio 2002 continuano ad applicarsi le norme della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.

 

          Art. 68. Adeguamento di leggi provinciali [18]

     1. Ovunque ricorra nella legislazione provinciale per la riscossione coattiva il richiamo alle disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, tale richiamo è sostituito con il richiamo al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

 


[1] Comma così sostituito dall’art. 8 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

[2] Comma inserito dall’art. 9 della L.P. 23 dicembre 2004, n. 10.

[3] Comma così sostituito dall’art. 14 della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.

[4] Comma così sostituito dall’art. 14 della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.

[5] Comma così sostituito dall’art. 24 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.

[6] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.P. 20 dicembre 2006, n. 15.

[7] Comma abrogato dall'art. 8 della L.P. 20 dicembre 2006, n. 15.

[8] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.P. 20 dicembre 2006, n. 15.

[9] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.P. 20 dicembre 2006, n. 15.

[10] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.P. 20 dicembre 2006, n. 15.

[11] Comma inserito dall’art. 8 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

[12] Comma aggiunto dall’art. 14 della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.

[13] Comma così sostituito dall’art. 9 della L.P. 23 dicembre 2004, n. 10.

[14] Comma così sostituito dall’art. 9 della L.P. 23 dicembre 2004, n. 10.

[15] Comma così sostituito dall’art. 11 della L.P. 3 ottobre 2005, n. 8.

[16] Intitolazione così sostituita dall’art. 14 della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.

[17] Articolo inserito dall’art. 14 della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.

[18] Articolo aggiunto dall’art. 24 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.