§ 2.1.99 - L.P. 23 aprile 1992, n. 10.
Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:23/04/1992
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Principi generali.
Art. 2.  Gestione politica.
Art. 3.  Articolazione della struttura amministrativa.
Art. 4.  Direzione generale.
Art. 5.  Dipartimento.
Art. 6.  Direttore di dipartimento.
Art. 7.  Conferenza dei direttori di dipartimento.
Art. 8.  Segreteria dipartimentale.
Art. 9.  Ripartizione.
Art. 10.  Direttore di ripartizione.
Art. 11.  Ufficio.
Art. 12.  Direttore di ufficio.
Art. 13.  Gestione del personale.
Art. 14.  Nomina dei direttori.
Art. 15.  Albo degli aspiranti dirigenti.
Art. 16.  Iscrizione nella sezione A dell'albo.
Art. 17.  Iscrizione nella sezione B dell'albo.
Art. 18.  Incompatibilità.
Art. 19.  Sostituzione temporanea di dirigenti.
Art. 20.  Responsabilità dei direttori.
Art. 21.  Rinnovo della nomina dei direttori di ufficio.
Art. 22.  Indennità di funzione.
Art. 23.  Trattamento giuridico dei dirigenti nominati per chiamata
Art. 24.  Rilevamento della produttività e dell'efficienza dell'amministrazione.
Art. 25.  Prima iscrizione nell'albo degli aspiranti dirigenti.
Art. 26.  Dirigenti in servizio.
Art. 27.  Strutture esistenti.
Art. 28.  Trasformazione dell'indennità di dirigenza.
Art. 29.  Disciplina transitoria dell'incompatibilità.
Art. 30.  Abrogazione di norme.
Art. 31.  Disposizioni finanziarie.
Art. 32.  Variazioni al bilancio 1992.


§ 2.1.99 - L.P. 23 aprile 1992, n. 10.

Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano.

(B.U. 5 maggio 1992, n. 19).

 

Capo I

STRUTTURA DIRIGENZIALE

 

     Art. 1. Principi generali.

     1. Sono principi fondamentali dell'organizzazione e dell'attività amministrativa della Provincia:

     a) la chiarezza e la trasparenza dell'apparato amministrativo per una maggiore rispondenza alle esigenze del cittadino;

     b) una chiara suddivisione delle competenze tra il livello politico e quello amministrativo, nonché tra i vari livelli dirigenziali;

     c) la flessibilità delle strutture dirigenziali rispondente alle nuove esigenze della società;

     d) l'efficacia e l'economicità della gestione e la semplificazione e pubblicità delle procedure.

     2. La gestione del personale provinciale di ispira ai seguenti principi:

     a) la partecipazione e la responsabilità del personale di ogni livello, facendo un uso adeguato della delega;

     b) la formazione ed il costante aggiornamento professionale del personale;

     c) la mobilità del personale;

     d) l'informazione dei collaboratori.

     3. I moduli organizzativi delle aziende e degli enti della Provincia devono informarsi ai principi stabiliti dalla presente legge.

 

          Art. 2. Gestione politica.

     1. La Giunta Provinciale indica gli obiettivi fondamentali che l'amministrazione provinciale deve perseguire ed emana le direttive generali per il loro raggiungimento e per la verifica dei relativi risultati.

     2. Il Presidente della Giunta provinciale e gli assessori provinciali hanno la responsabilità politica sullo svolgimento dell'attività amministrativa nelle materie di propria competenza, predisponendo i programmi di attività e stabilendo le priorità che, previa approvazione della Giunta provinciale, sono attuate dalle strutture amministrative.

     3. La Giunta provinciale, il Presidente della Giunta provinciale e gli assessori esercitano le funzioni amministrative loro attribuite dalla legge.

     4. Fatte salve le diverse previsioni contenute in leggi settoriali, rientrano in particolare nella competenza della Giunta provinciale:

     a) il conferimento e la revoca di incarichi dirigenziali;

     b) l’autorizzazione alla stipulazione di contratti di importo stimato, al netto dell’importo di valore aggiunto (I.V.A.), pari o superiore alla soglia comunitaria in materia di appalti pubblici, fatte salve le modalità procedurali stabilite nel regolamento di esecuzione di cui all’articolo 6, comma 22, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche [1];

     c) la promozione di liti attive, la resistenza a quelle passive, nonché la transazione delle stesse;

     d) l'approvazione dei capitoli generali dei contratti e dei disciplinari generali per le concessioni provinciali;

     e) la determinazione di tariffe, oneri, rette, assegni, indennità e compensi;

     f) l'approvazione degli statuti, dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi degli enti strumentali della Provincia;

     g) la nomina o designazione dei rappresentanti della Provincia in seno ad altri enti;

     h) la concessione di contributi, sovvenzioni e provvidenze simili [2] [3].

     5. Fatte salve le procedure previste dalle leggi speciali, il/la componente di Giunta competente per materia provvede alla stipula dei contratti autorizzati dalla Giunta provinciale [4].

     6. La Giunta provinciale, il Presidente della Giunta provinciale e gli assessori provinciali possono delegare ad organi subordinati l'adozione di provvedimenti. La delega non è ammessa in relazione alle attribuzioni di cui all'art. 54, comma primo, cifre 1), 2) e 7), nonché all'art. 98 dello Statuto speciale di autonomia per la Regione Trentino-Alto Adige. I relativi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

     7. In casi eccezionali il Presidente della Giunta provinciale e gli assessori hanno facoltà di evocare, con atto motivato, l'adozione di provvedimenti di competenza dei dirigenti negli affari loro attribuiti.

     8. E' facoltà della Giunta provinciale di procedere d'ufficio, con atto motivato, entro 30 giorni dall'emanazione, all'annullamento per vizi di legittimità e alla revoca o riforma per motivi di merito di atti emanati dai dirigenti.

 

          Art. 3. Articolazione della struttura amministrativa.

     1. L'amministrazione provinciale è riordinata nella direzione generale, in dipartimenti, ripartizioni ed uffici.

 

          Art. 4. Direzione generale.

     1. La direzione generale provvede agli adempimenti riguardanti le questioni organizzative interdipartimentali, al coordinamento generale dell'azione amministrativa provinciale e ai rapporti con la Corte dei conti. Alle dipendenze della direzione generale sono collocate le ripartizioni Presidenza, Servizi centrali ed Avvocatura della Provincia, nonché le altre ripartizioni che potranno essere individuate con il decreto di cui all'art. 5, comma secondo. Nell'assolvere le funzioni di rappresentanza e difesa in giudizio l'Avvocatura della provincia e posta alle dipendenze funzionali del Presidente della Giunta provinciale.

     2. Il direttore generale opera alle dipendenze funzionali del Presidente della Giunta provinciale. Egli emana direttive di ordine tecnico-amministrativo e di carattere generale; per l'esecuzione di deliberazioni della Giunta provinciale egli impartisce istruzioni specifiche ai dipartimenti.

     3. Il direttore generale esercita le funzioni di segretario della Giunta provinciale e provvede al rogito dei contratti nei quali l'amministrazione provinciale è parte, e all'autentica delle scritture private e degli atti unilaterali nell'interesse dell'amministrazione provinciale stessa. Esercita, inoltre, le funzioni di direttore di dipartimento nei confronti delle ripartizioni di cui al comma primo [5].

     4. In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni sono esercitate dal vice-direttore generale.

 

          Art. 5. Dipartimento.

     1. Il dipartimento raggruppa le ripartizioni poste alle dipendenze della ripartizione degli affari ai sensi dell'art. 52, comma terzo, dello Statuto.

     2. Il Presidente della Giunta provinciale può istituire un apposito dipartimento per le ripartizioni poste alle sue dipendenze e non raggruppate nella direzione generale a norma dell'art. 4, comma primo [6] .

     3. Ove sussistano particolari esigenze o affinità di compiti, la Giunta provinciale determina specifiche modalità di coordinamento tra ripartizioni appartenenti a dipartimenti diversi.

     4. La denominazione dei dipartimenti è determinata con il decreto di ripartizione degli affari tra gli assessori.

 

          Art. 6. Direttore di dipartimento.

     1. Il direttore di dipartimento provvede al raccordo tra il componente della Giunta provinciale a lui preposto e le ripartizioni dipendenti, curando l'attuazione puntuale e tempestiva degli indirizzi e delle decisioni della Giunta provinciale e del componente di Giunta preposto.

     2. Il direttore di dipartimento è a disposizione del componente di Giunta preposto che egli coadiuvare in tutti gli affari ed in particolare nell'individuazione degli obiettivi, nell'elaborazione dei programmi di attività e nella loro articolazione in subprogetti, nella programmazione finanziaria e nella verifica del raggiungimento dei risultati.

     3. Il direttore di dipartimento è il superiore diretto dei direttori delle ripartizioni raggruppate nel dipartimento. Egli esercita nei confronti degli stessi funzioni di iniziativa, di coordinamento di controllo. Egli provvede, di intesa con il componente della Giunta preposto e sentiti il dipendente ed i direttori delle ripartizioni interessati, all'assegnazione e al trasferimento di dipendenti tra le singole ripartizioni del dipartimento stesso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

     4. Il Sovrintendente e gli Intendenti scolastici esercitano le funzioni che ad essi spettano in base all'art. 19 dello Statuto d'autonomia e alle relative norme di attuazione. Essi esplicano, inoltre, le funzioni del direttore di dipartimento nei confronti delle rispettive intendenze scolastiche.

 

          Art. 7. Conferenza dei direttori di dipartimento.

     1. La conferenza dei direttori di dipartimento è organo consultivo e propositivo della Giunta provinciale per gli aspetti organizzativi, strutturali e procedurali dell'amministrazione, nonché in materia di formazione e aggiornamento del personale. Può essere, inoltre, investita di questioni aventi rilevanza interdipartimentale.

     2. La conferenza dei direttori di dipartimento è composta dal direttore generale, con funzioni di presidente, dal vice-direttore generale e dai direttori di dipartimento.

 

          Art. 8. Segreteria dipartimentale.

     1. Nell'esercizio delle loro funzioni il direttore generale ed i direttori di dipartimento si avvalgono di una segreteria dipartimentale, costituita con personale distaccato, anche temporaneamente, dalle ripartizioni dipendenti. Alla segreteria dipartimentale del Sovrintendente e degli Intendenti scolastici sono anche assegnati gli ispettori tecnici per le rispettive scuole.

     2. La segreteria dipartimentale provvede:

     a) a raccogliere informazioni e ad elaborare consulenze per il componente di Giunta ed il direttore preposto;

     b) ad elaborare programmi di attività a medio e lungo termine;

     c) a svolgere lavori di documentazione, analisi e studio;

     d) a verificare, su specifico incarico, il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità delle azioni previste nei programmi di attività e nei progetti del dipartimento.

 

          Art. 9. Ripartizione.

     1. Sono istituite le ripartizioni di cui all'allegato A alla presente legge, competenti per le materie ivi descritte.

     2. La distribuzione degli affari fra i singoli assessori da parte del Presidente della Giunta provinciale avviene sulla base delle ripartizioni.

 

          Art. 10. Direttore di ripartizione. [7]

     1. Il direttore di ripartizione è responsabile dell'espletamento dei compiti attribuiti alla ripartizione. Definisce con i direttori di ufficio, nell'ambito degli obiettivi, dei programmi e delle priorità previsti per la ripartizione, gli obiettivi per le attività degli uffici della ripartizione, programma e coordina l'esecuzione degli stessi e verifica la loro attuazione, sostituendosi, se necessario, al direttore di ufficio. Assicura un adeguato flusso di informazione all'interno della ripartizione.

     2. Il direttore di ripartizione provvede, sentiti il personale ed i direttori degli uffici interessati, all'assegnazione e alla mobilità dei dipendenti tra gli uffici della ripartizione.

     3. Il direttore di ripartizione esercita tutte le funzioni amministrative nelle materie di competenza della ripartizione, escluse quelle espressamente attribuite ad altri organi.

     4. [Nei limiti degli importi stabiliti per ciascuna ripartizione della Giunta provinciale, al direttore di ripartizione competono, in particolare, gli adempimenti connessi con la stipulazione di contratti, compresa anche la relativa autorizzazione, nonché la concessione di contributi, sovvenzioni e provvidenze simili] [8].

     5. E' in facoltà del direttore di ripartizione di delegare singole funzioni amministrative di propria competenza al direttore d'ufficio competente per materia. I relativi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

          Art. 11. Ufficio.

     1. Gli uffici sono le strutture operative all'interno delle singole ripartizioni. La denominazione e le competenze degli uffici vengono determinate con regolamento di esecuzione.

     2. Gli uffici sono costituiti per un numero complessivamente non superiore a 210. Di norma sono dotati di almeno quattro dipendenti di qualifica funzionale non inferiore alla sesta, oltre al direttore [9].

 

          Art. 12. Direttore di ufficio.

     1. Il direttore di ufficio assicura il buon andamento dell'ufficio e cura l'elaborazione di provvedimenti di competenza propria e degli organi preposti.

     2. Il direttore di ufficio provvede ad assegnare a sè o ad altro dipendente dell'ufficio l'istruttoria e ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento. Egli è considerato responsabile di ogni singolo procedimento, fino a quando non abbia effettuato tale assegnazione.

     3. Il direttore di ufficio coadiuva il direttore di ripartizione e di dipartimento nella programmazione dell'attività aia nella fase propositiva che in quella di verifica.

     4. Il direttore di ufficio è il diretto superiore dei dipendenti assegnati all'ufficio e vigila sull'osservanza dei doveri di servizio da parte degli stessi.

     5. Il direttore di ufficio esercita le competenze attribuite e quelle eventualmente delegate. Provvede in particolare:

     a) all'esecuzione delle operazioni successive all'approvazione dei progetti o dei contratti per lavori, acquisti, forniture, prestazioni e servizi;

     b) alla liquidazione delle spese ed all'accertamento delle entrate relative ad atti divenuti esecutivi;

     c) all'attività di certificazione [10] .

 

          Art. 13. Gestione del personale.

     1. Tutti i provvedimenti di gestione del personale, in quanto non diversamente disposto, sono di competenza del diretto superiore a norma della presente legge.

     2. Compete, in particolare, al direttore superiore:

     a) vigilare sull'osservanza dei doveri d'ufficio e autorizzare brevi assenze dal servizio nei casi di stretta necessità;

     b) autorizzare e disporre le missioni di servizio e la partecipazione a corsi di aggiornamento e di formazione nell'ambito del territorio provinciale;

     c) determinare i turni e gli orari di servizio, nel rispetto dei criteri prestabiliti;

     d) accertare e contestare le infrazioni disciplinari ed infliggere la censura e la multa;

     e) autorizzare il congedo ordinario;

     f) autorizzare la prestazione di lavoro straordinario nel limite del contingente assegnato alla struttura ed il recupero del lavoro prestato.

     3. Compete al direttore di ripartizione di autorizzare e disporre:

     a) le missioni di servizio e la partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento in località ubicate nel territorio nazionale, escluso quello provinciale;

     b) i congedi straordinari ai sensi dell'art. 78, comma primo, lettere a), b), c) e) ed f), della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.

     4. Competono al direttore della Ripartizione Personale:

     a) i provvedimenti connessi con la selezione e l'assunzione del personale, compresa la nomina in ruolo;

     b) i provvedimenti di amministrazione del personale non riservati o delegati ai superiori del rispettivo personale per effetto della presente legge e di norme successive;

     c) i provvedimenti di cessazione dal servizio, esclusi quelli attribuiti ad altri organi per effetto di norme successive;

     d) la disposizione di ispezioni sull'osservanza dei doveri d'ufficio del personale [11] ;

     e) i provvedimenti relativi alla corresponsione degli emolumenti stipendiali, inclusi gli adempimenti fiscali e contributivi, e i trattamenti di quiescenza e di previdenza del personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia autonoma di Bolzano [12] .

     5. Compete al componente di Giunta preposto di autorizzare e disporre le missioni di servizio e la partecipazione a corsi di aggiornamento e di formazione in località ubicate all'estero.

 

Capo II

ACCESSO ALLE FUNZIONI DIRIGENZIALI

 

          Art. 14. Nomina dei direttori.

     1. La nomina del direttore generale e dei direttori di dipartimento, di ripartizione e di ufficio avviene a tempo determinato ed è conferita con deliberazione della Giunta provinciale.

     2. La nomina, eccettuata quella a direttore d'ufficio, può essere conferita anche, nella misura del 30% delle ripartizioni e senza limitazioni per i dipartimenti, a persone estranee all'amministrazione provinciale di riconosciuta esperienza e competenza, in possesso di diploma di laurea e dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego presso l'amministrazione provinciale, escluso il limite di età. [13]

     3. La nomina del direttore generale avvicina su proposta del Presidente della Giunta provinciale per la durata di 5 anni; la nomina a direttore di dipartimento avviene su proposta del componente di Giunta competente, per un periodo pari alla durata in carica del proponente; la nomina a direttore di ripartizione e di ufficio avviene su proposta del componente di Giunta competente, d'intesa con il Presidente della Giunta provinciale, sentito il direttore generale o di dipartimento preposto, per un periodo di 4 anni.

     4. Il componente di Giunta preposto propone per il conferimento dell'incarico dirigenziale un dipendente iscritto nella corrispondente sezione dell'albo di cui all'art. 15. La scelta dei direttori di ufficio può avvenire anche nell'ambito della sezione A dell'albo. La scelta è subordinata al solo possesso dei requisiti professionali da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale per le singole strutture.

     5. Il componente di Giunta competente per materia fa avviare un apposito procedimento di selezione ai sensi degli articoli 16 e 17, se per il conferimento dell'incarico dirigenziale non intenda fare una proposta ai sensi dei commi secondo e quarto del presente articolo o quando manchino aspiranti all'incarico che siano in possesso dei requisiti professionali richiesti.

     6. La funzione di vice-direttore generale è assegnata ad un direttore di dipartimento o di ripartizione, su proposta del Presidente della Giunta provinciale, sentito il direttore generale.

     7. La nomina dei direttori è rinnovabile.

 

          Art. 15. Albo degli aspiranti dirigenti.

     1. Presso la Direzione generale è istituito un apposito albo degli aspiranti dirigenti nel quale sono iscritti i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità per l'assunzione di incarichi dirigenziali.

     2. L'albo degli aspiranti dirigenti consta di due sezioni:

     a) nella sezione A possono essere iscritti fino a 80 dipendenti che hanno conseguito l'idoneità per la nomina a direttore generale, direttore di dipartimento o di ripartizione;

     b) nella sezione B possono essere iscritti fino a 220 dipendenti che hanno conseguito l'idoneità per la nomina a direttore di ufficio.

 

          Art. 16. Iscrizione nella sezione A dell'albo. [14]

     1. Nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti sono iscritti i dipendenti di ruolo in possesso di diploma di laurea con un'anzianità di servizio nella funzione di direttore d'ufficio presso l'amministrazione provinciale di almeno quattro anni, ai quali, per due anni consecutivi, il nucleo di valutazione di cui all'articolo 24, su specifica proposta del competente direttore di ripartizione, abbia riconosciuto il giudizio “eccellente” per essersi particolarmente distinti nell'espletamento dei compiti dirigenziali e nel conseguimento degli obiettivi fissati per il rispettivo ufficio.

     2. Nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti è altresì iscritto il dipendente di ruolo, in possesso di diploma di laurea, con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella funzione di capo di gabinetto del Presidente della Giunta provinciale.

     3. L'iscrizione nell'albo avviene nei limiti dei posti disponibili nella sezione A, e comunque per un numero non superiore a cinque per anno, avuto riguardo alla maggiore anzianità di servizio nella carica dirigenziale.

     4. Nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti sono altresì iscritti i dipendenti di ruolo, in possesso di diploma di laurea, con un'anzianità di servizio di almeno quattro anni nella funzione di direttore d'ufficio ovvero di almeno otto anni nella funzione di segretario particolare di un componente la Giunta provinciale, nominati quali direttore di ripartizione dalla Giunta provinciale e scelti sulla base di una terna proposta da un'apposita commissione di selezione, previo avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     5. L'avviso indica la ripartizione da ricoprire, il termine per la presentazione delle domande da parte degli interessati, il titolo di studio e l'abilitazione professionale eventualmente richiesti. La commissione, nominata dalla Giunta provinciale, è composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nelle discipline oggetto della selezione, con qualifica non inferiore a quella di direttore di ripartizione se interni all'amministrazione.

     6. La commissione effettua la valutazione dei partecipanti alla selezione previo colloquio ed esame dei curriculum professionali.

 

          Art. 17. Iscrizione nella sezione B dell'albo. [15]

     1. Nella sezione B dell'albo degli aspiranti dirigenti vengono iscritti i vincitori di concorsi indetti con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il bando indica l'ufficio da ricoprire, il termine per la presentazione delle domande di ammissione, le modalità delle prove di preselezione e di selezione, il titolo di studio e l'abilitazione professionale eventualmente richiesti per l'accesso alle singole strutture ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

     2. Possono presentare domanda di ammissione al concorso i dipendenti della Provincia o di altri enti pubblici, che abbiano un'anzianità di almeno quattro anni di servizio effettivo nell'ottava o nona qualifica funzionale. Al concorso sono inoltre ammesse persone estranee alla pubblica amministrazione, in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego presso l'amministrazione provinciale, di diploma di laurea e con almeno quattro anni di esperienza di lavoro dipendente o professionale in materia attinente all'attività istituzionale dell'amministrazione provinciale.

     3. Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande il direttore di ripartizione competente può proporre per l'ammissione alla selezione un dipendente che abbia dimostrato particolare attitudine all'espletamento di compiti dirigenziali e che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2 o abbia un'anzianità di almeno 10 anni di servizio in una qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

     4. La commissione di selezione è nominata dal direttore della Ripartizione Servizi centrali ed è composta da un direttore di ripartizione e da due esperti nelle discipline oggetto della selezione, con qualifica non inferiore a direttore d'ufficio se interni all'amministrazione.

     5. I direttori d'ufficio di provenienza esterna all'amministrazione vengono inquadrati nel ruolo provinciale.

 

          Art. 18. Incompatibilità.

     1. Non può essere conferito incarico dirigenziale a dipendenti che esercitano un mandato politico quale sindaco, quale assessore di comune con più di 20.000 abitanti oppure quale presidente di una comunità comprensoriale, di un'azienda municipalizzata o Unità sanitaria locale.

     2. In caso di accettazione di un mandato politico dopo il conferimento dell'incarico dirigenziale, le funzioni del dirigente sono, per la durata di un anno, esercitate dal sostituto, al quale spetta la relativa indennità di funzione. In caso di mancata rinuncia al mandato entro un anno, la Giunta provinciale dichiara la decadenza dalla nomina.

     3. Le disposizioni del comma secondo si applicano anche nel caso di collocamento in aspettativa o di comando presso altro ente.

 

          Art. 19. Sostituzione temporanea di dirigenti.

     1. Per ogni direttore di dipartimento, di ripartizione e di ufficio la Giunta provinciale nomina un sostituto che fa le veci del titolare ogni qualvolta questi sia assente o impedito e che esercita la reggenza della struttura dirigenziale in caso di vacanza e fino alla copertura ordinaria della stessa.

     2. La sostituzione del direttore di dipartimento è di norma affidata ad un direttore di ripartizione del dipartimento; la sostituzione del direttore di ripartizione ad un direttore di ufficio della ripartizione; la sostituzione del direttore di ufficio ad un altro direttore di ufficio della stessa ripartizione o ad un dipendente dello stesso ufficio di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

     3. Con decorrenza dal giorno delle dimissioni della revoca dell'incarico o della rinuncia allo stesso, rispettivamente con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno di assenza dal servizio del titolare, l'indennità di funzione viene corrisposta al direttore sostituto. In caso di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio l'indennità continua ad essere corrisposta anche al titolare secondo le modalità previste per la corresponsione dello stipendio [16] .

     4. In caso di particolare necessità la Giunta provinciale può affidare temporaneamente al direttore di dipartimento la direzione di una ripartizione dello stesso dipartimento, o ad un direttore di ripartizione la direzione di un'altra ripartizione o di un ufficio del dipartimento, o ad un direttore d'ufficio la direzione di un altro ufficio della stessa ripartizione [17] .

     5. In caso di vacanza, di assenza o impedimento del titolare, in mancanza di un sostituto, le funzioni dirigenziali sono esercitate dal diretto superiore.

 

          Art. 20. Responsabilità dei direttori.

     1. Il direttore è direttamente responsabile del risultato dell'attività svolta dalla struttura a cui è preposto e risponde dell'attuazione dei programmi, dei progetti e delle direttive impartite dalla Giunta provinciale o dal componente di Giunta preposto; risponde anche del corretto impiego delle risorse.

     2. Alla fine di ogni anno solare il direttore gerarchicamente preposto porta a conoscenza del direttore di ripartizione o di ufficio una relazione scritta in ordine al conseguimento degli obiettivi fissati all'inizio dell'anno; può in qualsiasi momento contestargli l'insoddisfacente espletamento dei compiti dirigenziali.

     3. In caso di valutazione negativa, il dirigente interessato, nel termine di 30 giorni, può presentare le sue controdeduzioni.

     4. Qualora consideri insufficienti le controdeduzioni presentate, il dirigente preposto rimette gli atti al nucleo di valutazione che esprime un motivato parere in merito. La Giunta provinciale, ove confermi la valutazione negativa, revoca la nomina e dispone la cancellazione del dipendente dall'albo degli aspiranti dirigenti [18] .

     5. La nomina dei direttori di dipartimento può essere anche revocata in seguito al venir meno del rapporto di fiducia con il componente di Giunta a lui preposto.

     6. Il nucleo di valutazione può attribuire annualmente il giudizio "eccellente" a non più di cinque direttori d'ufficio, proposti dal direttore di ripartizione preposto e che si sono particolarmente distinti nell'espletamento dei compiti dirigenziali [19] .

     7. Il direttore generale verifica la sussistenza dei presupposti indicati all'art. 16, comma primo, lettera b) e dispone l'iscrizione nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti nei limiti dei posti disponibili nella sezione stessa, avuto riguardo alla maggiore anzianità di servizio nella carica dirigenziale [20] .

 

          Art. 21. Rinnovo della nomina dei direttori di ufficio.

     1. Non meno di 3 mesi prima della scadenza dell'incarico del direttore di ufficio, il competente direttore di ripartizione esprime un giudizio complessivo sullo svolgimento dei compiti dirigenziali, consegnando copia della relazione al direttore interessato.

     2. Se il giudizio globale è negativo, il direttore interessato nel termine di 30 giorni può presentare le sue controdeduzioni.

     3. Il giudizio globale negativo e le controdeduzioni presentate dal direttore d'ufficio vengono trasmessi dal dirigente preposto al nucleo di valutazione. Il nucleo di valutazione redige una presa di posizione motivata al riguardo. Il giudizio globale va rimesso alla Giunta provinciale congiuntamente alle eventuali controdeduzioni del direttore d'ufficio e alla presa di posizione del nucleo di valutazione. Questa delibera il rinnovo della nomina oppure, ove confermi la valutazione negativa del direttore di ripartizione, dichiara la risoluzione dell'incaricato disponendo la cancellazione dall'albo degli aspiranti dirigenti [21] .

     4. Per motivate ragioni di servizio la Giunta provinciale può, anche prima della scadenza dell'incarico, affidare al direttore d'ufficio la direzione di un altro ufficio.

 

          Art. 22. Indennità di funzione.

     1. Per la durata dell'esercizio di funzioni dirigenziali, in aggiunta al trattamento economico di livello maturato, spetta un'apposita indennità di funzione mensile. L'indennità è commisurata allo stipendio iniziale mensile dell'ottava qualifica funzionale, ivi compresa l'indennità provinciale di cui all'art. 45 della legge provinciale n. 11/81, e viene corrisposta per 12 mensilità.

     2. L'indennità viene determinata applicando uno dei seguenti coefficienti:

     a) coefficiente da 0,7 fino a 0,9 per i direttori di ufficio;

     b) coefficiente da 1,4 a 1,9 per i direttori di ripartizione;

     c) coefficiente 3 per i direttori di dipartimento;

     d) coefficiente 3,4 per il direttore generale.

     2-bis. L'indennità di funzione dei direttori che percepiscono l'indennità di istituto di cui all'art. 46 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è ridotta dell'importo corrispondente all'indennità di istituto in godimento [22] .

     3. All'Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca è attribuito il trattamento giuridico ed economico del direttore di dipartimento.

     4. L'indennità è determinata dalla Giunta provinciale nel bando di cui all'art. 17, comma primo, oppure in sede di nomina dei direttori, tenendo conto della difficoltà delle funzioni dirigenziali connesse con l'incarico, nonché della dotazione di personale della relativa struttura. L'indennità di funzione è ridotta dell'ammontare dell'assegno personale pensionabile eventualmente maturato ai sensi del comma quinto.

     5. L'indennità è gradualmente trasformata in assegno personale pensionabile quale distinto elemento fisso e continuativo di retribuzione. La trasformazione avviene con cadenza annuale e, per ogni anno di godimento dell'indennità, nella misura dell'8% per il direttore generale, per il vicedirettore generale e per i direttori di dipartimento, nella misura del 6% per i direttori di ripartizione e nella misura del 5% per i direttori d'ufficio.

     6. L'assegno di cui al comma quinto segue le variazioni della relative indennità di funzione.

 

          Art. 23. Trattamento giuridico dei dirigenti nominati per chiamata [23].

     1. Il personale dirigente nominato per chiamata dall’esterno ai sensi dell’articolo 14, comma 2, con almeno sei anni di servizio dirigenziale presso l’amministrazione provinciale, con deliberazione della Giunta provinciale, può essere iscritto nella sezione A dell’albo degli/delle aspiranti dirigenti, purché abbia svolto con particolare successo i compiti dirigenziali affidati. L’iscrizione comporta la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e l’inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente al titolo di studio richiesto per l’incarico dirigenziale ricoperto [24] .

     2. I dirigenti nominati per chiamata dall'esterno ai sensi dell'articolo 14, comma 2, dipendenti da enti pubblici, il cui ordinamento rientra nella competenza propria o delegata della provincia o che sono soggetti alla vigilanza e tutela della Provincia stessa, possono essere comandati presso la Provincia secondo la vigente normativa. Dopo almeno un anno di servizio e su richiesta motivata del competente membro della Giunta provinciale, ed iscritti nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti [25] .

 

Capo III

EFFICIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE

 

          Art. 24. Rilevamento della produttività e dell'efficienza dell'amministrazione.

     1. La Direzione generale verifica la funzionalità, l'efficienza e la produttività dell'amministrazione provinciale.

     2. La Direzione generale rileva, tramite la ripartizione Servizi centrali o eventualmente tramite esperti esterni, i carico del lavoro ed il fabbisogno di personale all'interno delle ripartizioni, che sono tenute a fornire le necessarie informazioni. Sulla base delle relativi analisi, la Direzione generale propone alla Giunta provinciale l'assegnazione o il trasferimento di personale.

     3. Le richieste di aumento della dotazione organica di ruoli provinciali sono esaminate secondo le modalità indicate al comma secondo.

     4. Presso la direzione generale è istituito un nucleo di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, la legittimità, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa della Provincia e degli enti da essa dipendenti [26] .

     5. Il nucleo opera in posizione di autonomia funzionale. Esso, di propria iniziativa o su richiesta del Presidente della Giunta provinciale o del direttore generale, effettua e dispone ispezioni e accertamenti, diretti, ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere, ora oralmente, informazioni agli uffici; esso riferisce alla Giunta provinciale sui risultati della propria attività segnalando le irregolarità eventualmente riscontrate. Il nucleo si può avvalere, su autorizzazione della Giunta provinciale, di esperti anche estranei all'amministrazione [27] .

     6. Al nucleo di valutazione sono assegnati tre dipendenti di cui uno con funzioni di coordinatore. Essi sono scelti tra gli iscritti nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti; vengono nominati dalla Giunta provinciale, sentito il Consiglio per l'organizzazione e del personale, e permangono nella carica per un triennio, salvo rinnovo. Al coordinatore spetta l'indennità di funzione prevista per i direttori di dipartimento, agli altri due componenti del nucleo quella prevista per i direttori di ripartizione con applicazione del coefficiente 1,9 [28] .

 

Capo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 25. Prima iscrizione nell'albo degli aspiranti dirigenti.

     1. I dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono preposti, anche in rapporti di reggenza o di sostituzione da almeno sessanta giorni consecutivi, ad una direzione generale, di ripartizione o ad una struttura equiparata, ed il capo gabinetto del Presidente della Giunta provinciale sono iscritti d'ufficio nella sezione A dell'Albo degli aspiranti dirigenti.

     2. In prima applicazione della presente legge la Giunta provinciale può coprire fino ad un terzo delle direzioni di dipartimento e di ripartizione rimaste vacanti, applicato l'art. 26, comma sesto, conferendo i relativi incarichi di direzione a dipendenti che esercitano le mansioni di direttore d'ufficio o di segretario particolare di un componente di Giunta ovvero del Presidente del Consiglio provinciale, e siano in possesso di diploma di laurea. Le direzioni relative sono indicate nel primo bando che sarà indetto per la copertura di posti vacanti dell'albo degli aspiranti dirigenti.

     3. I dirigenti nominati ai sensi del comma secondo sono iscritti d'ufficio nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti.

     4. Alla sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti sono altresì iscritti d'ufficio i dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano la qualifica di dirigente generale o di dirigente superiore ad esaurimento ex art. 51 della legge provinciale n. 11/81.

     5. In sede di iscrizione nell'albo a norma dei precedenti commi non viene attribuito il beneficio di cui all'art. 16, comma sesto.

     6. I dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono preposti, anche in rapporto di reggenza o di sostituzione da almeno sessanta giorni consecutivi, ad un ufficio ed i dipendenti che esplicano le mansioni di segretario particolare di un componente di Giunta ovvero del Presidente del Consiglio provinciale, e sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 17, comma secondo, sono iscritti d'ufficio nella sezione B dell'albo degli aspiranti dirigenti.

 

          Art. 26. Dirigenti in servizio.

     1. I dirigenti che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono le qualifiche ad esaurimento di cui all'art. 51 della legge provinciale 11/81, o sono iscritti nel ruolo ad esaurimento di cui all'art. 106 della stessa legge o all'art. 53 della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12, conservano lo stato giuridico in atto, salvo quanto disposto dal comma sesto del presente articolo.

     2. I dirigenti inquadrati nelle qualifiche ad esaurimento di dirigente generale o dirigente superiore di cui al comma primo conservano il trattamento economico previsto dall'art. 51 della legge provinciale n. 11/81, seguendo le variazioni del trattamento del corrispondente personale statale di pari qualifica ivi compreso l'eventuale regime transitorio della dirigenza statale.

     3. Il direttore generale che alla data di entrata in vigore della presente legge è preposto alla Segreteria della Giunta provinciale rimane preposto alla direzione generale di cui all'art. 4 per la durata dell'incarico in atto. Il direttore generale che alla data di entra in vigore della presente legge esercita le funzioni di ragioniere generale della Provincia conserva a tempo indeterminato la relativa qualifica.

     4. L'Ispettore generale che alla data di entrata in vigore della presente legge esercita le funzioni di vice-segretario della Giunta provinciale e regge l'Ispettorato degli affari legislativi, legali e contrattuali, assume a tempo indeterminato le funzioni di vice direttore generale ed è preposto alla ripartizione Avvocatura della Provincia.

     5. I dirigenti superiori ad esaurimento con incarico di direttore generale, di vice-direttore generale o di direttore di dipartimento spetta, in aggiunta al trattamento economico di cui al comma secondo, un'indennità di funzione corrispondente alla differenza tra l'indennità di funzione determinata con il coefficiente spettante ai direttori di ripartizione ai sensi dell'art. 22, comma secondo, lettera b), e le rispettive indennità di cui al comma secondo lettere d) e c) dell'articolo medesimo. Alle relative indennità si applicano le disposizioni dei commi quinto e sesto del citato art. 22. Essi decadono dalla titolarità del precedente incarico dirigenziale.

     6. Il ragioniere generale, i direttori di ripartizione, gli ispettori generali e i direttori di ufficio che alla data di entrata in vigore della presente legge sono preposti a tempo indeterminato ad una ripartizione o struttura equiparata o ad un ufficio, con deliberazione della Giunta provinciale sono preposti rispettivamente ad una ripartizione o ad un ufficio almeno in parte corrispondente alla struttura precedentemente diretta, tenendo possibilmente conto delle preferenze espresse dagli interessati entro 30 giorni dalla richiesta.

     7. I dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono preposti, in via provvisoria, a titolo di reggenza o di sostituzione ad una ripartizione o struttura equiparata o ad un ufficio, continuano ad esercitare le relative funzioni fino alla prima copertura delle relative direzioni a norma della presente legge.

     8. A seguito del rientro dall’aspettativa per mandato politico del funzionario di cui al comma 4, è istituita, per il medesimo, la qualifica di vicedirettore generale ad esaurimento. I funzionari che esercitavano le funzioni di vicedirettore generale e di direttore della Ripartizione Avvocatura della Provincia nel periodo di collocamento in aspettativa del funzionario di cui al comma 4, sono nominati, secondo le modalità di cui all’articolo 14, vicedirettore generale e direttore della Ripartizione Avvocatura della Provincia. [29]

 

          Art. 27. Strutture esistenti.

     1. Le ripartizioni o strutture equiparate e gli uffici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la denominazione ed i compiti stabili dalla legge provinciale n. 11/81, e successive modifiche ed integrazioni, fino a quando non sarà provveduto al riordino degli uffici, ai sensi dell'art. 11 della presente legge. Il riordino può essere disposto anche gradualmente e deve essere concluso entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 28. Trasformazione dell'indennità di dirigenza.

     1. L'indennità di dirigenza spettante ai sensi dell'art. 47 della legge provinciale n. 11/81, e successive modifiche ed integrazioni, è trasformata in assegno personale nella misura maturata ai sensi dell'art. 22, comma quinto.

 

          Art. 29. Disciplina transitoria dell'incompatibilità.

     1. Nei confronti dei dirigenti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano un mandato politico che ai sensi dell'art. 18 è incompatibile con l'incarico dirigenziale, il comma secondo di tale articolo non si applica per la durata del mandato in corso.

 

          Art. 30. Abrogazione di norme.

     1. Gli articoli da 1 a 12, 15 e da 16 a 21 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, gli articoli da 1 a 5, da 8 a 10, da 21 a 34, 47, 51, comma quarto, 85, quest'ultimo articolo limitatamente all'indennità dirigenziale, 103 e da 105 a 108 della legge provinciale n. 11/81, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 22 della legge provinciale 12 dicembre 1983, n. 50 e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge, sono abrogati.

 

          Art. 31. Disposizioni finanziarie.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la maggiore spesa valutata come segue:

     a) lire 250 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1992;

     b) lire 200 milioni all'anno, a decorrere dall'esercizio finanziario 1993.

     2. Alla copertura dell'onere indicato al comma primo, lettera a), si provvede mediante riduzione per pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1992 (partita n. 1 dell'allegato n. 3 al bilancio).

     3. Alla copertura dell'onere indicato al comma primo, lettera b), si provvede per il biennio 1993-94 con corrispondenti quote dello stanziamento previsto alla Sezione 10, Settore 10.2, lettera b. 1), del bilancio pluriennale 1992-94 e per gli anni successivi con le disponibilità dei rispettivi bilanci della Provincia.

 

          Art. 32. Variazioni al bilancio 1992.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

     a) in aumento: cap. 12100 - Assegni fissi e competenze accessorie al personale, compresi oneri previdenziali ed assistenziali lire 250.000.000;

     b) in diminuzione: cap. 102115 - Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi (spese correnti) lire 250.000.000.

 

ALLEGATO A [30]

     (Omissis).


[1] Lettera così sostituita dall’art. 35 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

[2] Lettera così sostituita dall’art. 1 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.

[3] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[4] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.

[5] Comma così modificato dall'art. 19 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.

[6] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.P. 17 agosto 1994, n. 8.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[8] Comma abrogato dall’art. 21 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.

[9] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

[10] Lettera così modificata dall'art. 19 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.

[11] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[12] Lettera aggiunta dall'art. 17 della L.P. 11 agosto 1997, n. 11.

[13] Comma così sostituito dall' art. 21 della L.P. 3 maggio 1999 n. 1.

[14] Articolo modificato dall'art. 2 della L.P. 17 agosto 1994, n. 8 e così sostituito dall'art. 39 della L.P. 11 agosto 1998 n. 9.

[15] Articolo modificato dall'art. 2 della L.P. 17 agosto 1994, n. 8 e così sostituito dall'art. 39 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

[16] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.P. 17 agosto 1994, n. 8.

[17] Comma così sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

[18] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.P. 17 agosto 1994, n. 8.

[19] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.P. 17 agosto 1994, n. 8.

[20] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.P. 17 agosto 1994, n. 8.

[21] Comma così modificato dall'art. 3 della L.P. 17 agosto 1994, n. 8.

[22] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.P. 17 agosto 1994, n. 8.

[23] Rubrica così sostituita dall’art. 1 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.

[24] Comma modificato dall'art. 6 della L.P. 17 agosto 1994, n. 8 e così sostituito dall’art. 1 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3. La Corte costituzionale, con sentenza 9 novembre 2006, n. 363, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, comma 3 della L.P. 3/2005.

[25] Comma aggiunto dall'art. 22 della L.P. 14 agosto 1996, n. 18.

[26] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.P. 17 agosto 1994, n. 8.

[27] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.P. 17 agosto 1994, n. 8.

[28] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.P. 17 agosto 1994, n. 8.

[29] Comma aggiunto dall’art. 14 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.

[30] Allegato modificato dall'art. 19 della L.P. 21 gennaio 1998, n.1, dall'art. 2 della L.P. 11 agosto 1998, n. 8, dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, dagli artt. 14 e 32 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7, dall'art. 32 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2, dall'art. 13 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9, dall'art. 27 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19, dall'art. 6 della L.P. 17 luglio 2002, n. 10, dall’art. 21 della L.P. 9 gennaio 2003, dall’art. 35 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12, dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, dall’art. 22 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4 e dall'art. 20 della L.P. 13 dicembre 2006, n. 14.