§ 6.3.128 – L.P. 3 maggio 1999, n. 1.
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 e per il triennio 1999-2001 e norme legislative collegate (legge [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 finanza locale
Data:03/05/1999
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Autorizzazioni di spesa per l'anno 1999 - Tabella A.
Art. 2.  Autorizzazioni di spesa per il triennio 1999-2001 per interventi od opere ad esecuzione pluriennale - Tabella B.
Art. 3.  Fondi per la finanza locale.
Art. 4.  Spese per la contrattazione del personale.
Art. 5.  Partecipazioni della Provincia a società (cap. 12250).
Art. 6.  Copertura disavanzi 1997 e 1998 delle aziende Unità sanitarie locali.
Art. 7.  Sussidio straordinario al Club Alpino Italiano - Sezione di Merano.
Art. 8.  Sussidio una tantum alla “Südtiroler Hochschülerschaft”.
Art. 9.  Partecipazione della Provincia alla Comunità di lavoro delle regioni alpine ARGE – ALP.
Art. 10.  Sussidio una tantum alla cooperativa sociale C.L.A.B.
Art. 11.  Copertura finanziaria.
Art. 12.  Modifiche alla legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, recante “Finanziamento di opere pubbliche nell'interesse degli enti locali”.
Art. 13.  Modifica alla legge provinciale 29 gennaio 1996, n. 2, (Legge finanziaria 1996), in materia di strade comunali.
Art. 14.  Modifica alla legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, recante “Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Bolzano”.
Art. 15.  Modifiche alla legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante “Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1998 e [...]
Art. 16.  Modifica alla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, recante “Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e [...]
Art. 17.  Modifica alla legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 3, recante “Istituzione del tributo provinciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”.
Art. 18.  Modifica alla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 5, recante “Promozione dell'attività di cooperazione e della cultura di pace e di solidarietà”.
Art. 19.  Modifica alla legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, recante “Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”.
Art. 20.  Modifiche alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”.
Art. 21.  Modifiche alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano”.
Art. 22.  Trasformazione dell'indennità di buonuscita e norme sulla previdenza complementare.
Art. 23.  Modifica alla legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, recante “Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari e secondarie [...]
Art. 24.  Modifica alla legge provinciale 11 agosto 1998, n. 8, recante “Modifiche di leggi provinciali e connesse variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1998”.
Art. 25.  Modifica alla legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 15, recante “Contributi a favore di Comuni, Consorzi ed altri Enti per l'acquisizione di terreni, per la progettazione e l'apprestamento di [...]
Art. 26.  Modifica alla legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, recante “Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige per il sostegno dell'economia”.
Art. 27.  Modifica alla legge provinciale 10 luglio 1996, n. 15, recante “Esame di tecnico del commercio e sostegni a favore di soggiorni formativi fuori provincia”.
Art. 28.  Modifica alla legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, recante “Norme in materia di esercizi pubblici”.
Art. 29.  Modifiche alla legge provinciale 6 aprile 1993, n. 8, recante “Interventi a favore degli affittacamere e degli affittappartamenti”.
Art. 30.  Modifica alla legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, recante “Valutazione dell'impatto ambientale”.
Art. 31.  Modifica alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, recante “Tutela del paesaggio”.
Art. 32.  Modifiche alla legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, recante “Esercizio da parte della Provincia autonoma di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione di acque pubbliche [...]
Art. 33.  Modifica alla legge provinciale 23 agosto 1978, n. 49, in materia di acque e impianti elettrici - sanzioni amministrative.
Art. 34.  Modifica alla legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, recante “Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica”.
Art. 35.  Modifica alla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4, recante “Nuove norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.
Art. 36.      (Omissis).
Art. 37.  Modifica alla legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5, recante “Modifiche di legge nell'ambito della formazione sanitaria ed altre norme in materia socio-sanitaria”.
Art. 38.  Modifica alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, recante “Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani”.
Art. 39.  Modifica alla legge provinciale 10 agosto 1989, n. 4, recante “Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna”.
Art. 40.  Modifiche alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, recante “Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti” e alla legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, recante [...]
Art. 41.  Modifiche alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, recante “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano”.
Art. 42.  Modifica alla legge provinciale 7 aprile 1997, n. 6, recante “Ordinamento dell'apprendistato”.
Art. 43.  Modifica alla legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, recante “Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone”.
Art. 44.  Modifica alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata”.
Art. 45.  Misure urgenti in materia di commercio per il recepimento del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Art. 46.  Disposizioni per comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.
Art. 47.  Attività commerciale e disciplina urbanistica.
Art. 48.  Indirizzi provinciali.
Art. 49.  Sospensione presentazione domande grandi strutture di vendita.
Art. 50.  Casi di non applicazione.
Art. 51.  Clausola d'urgenza.


§ 6.3.128 – L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 e per il triennio 1999-2001 e norme legislative collegate (legge finanziaria 1999).

(B.U. 4 maggio 1999, n. 21).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

 

     Art. 1. Autorizzazioni di spesa per l'anno 1999 - Tabella A.

     1. Le spese da iscrivere nel bilancio della Provincia per l'anno finanziario 1999, per l'applicazione di norme provinciali, regionali, statali o comunitarie, nonché per il rifinanziamento di disposizioni legislative i cui termini di applicazione sono scaduti, sono autorizzate, anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle leggi medesime, nella misura indicata nell'allegata tabella A.

 

          Art. 2. Autorizzazioni di spesa per il triennio 1999-2001 per interventi od opere ad esecuzione pluriennale - Tabella B.

     1. Le spese da iscrivere nel bilancio della Provincia per l'anno finanziario 1999 e per il biennio 2000-2001 per l'attuazione di interventi od opere la cui esecuzione si protrae per più esercizi, ivi compreso l'acquisto di beni immobili in corso di esecuzione, sono determinate ed autorizzate nella misura indicata nell'allegata tabella B.

     2. L'amministrazione provinciale è autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nell'anno 1999 nei limiti dell'intera somma prevista per il triennio 1999-2001, tenuto conto anche degli impegni assunti negli esercizi precedenti. La quota di spesa da impegnare a carico dell'esercizio 2000 non dovrà comunque superare la spesa autorizzata per l'esercizio 1999 e i pagamenti dovranno essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali del bilancio di cassa.

     3. Le quote di spesa di cui al comma 1 destinate a gravare sugli esercizi finanziari successivi al 1999 saranno stabilite dalla rispettiva legge finanziaria.

 

          Art. 3. Fondi per la finanza locale. [1]

     1. La dotazione dei fondi per la finanza locale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è stabilita per l'anno finanziario 1999 come segue:

     a) fondo ordinario

     lire 340.201.000.000 (capitolo 91010);

     b) fondo per investimenti

     lire 141.328.000.000 (capitolo 91040);

     c) fondo ammortamento mutui

     lire 105.830.200.000 (capitolo 91055);

     d) fondo perequativo

     lire 3.000.000.000 (capitolo 91060).

     2. Una quota del fondo di cui al comma 1, lettera c), pari a lire 20.030 milioni, è autorizzata come limite d'impegno ed è destinata al pagamento della prima annualità di ammortamento dei mutui assunti dai comuni per il finanziamento di opere di investimento ai sensi della legislazione provinciale vigente. Le annualità successive graveranno sul corrispondente fondo iscritto nei bilanci provinciali futuri, fino all'anno 2018 incluso.

 

          Art. 4. Spese per la contrattazione del personale.

     1. Per la contrattazione del personale provinciale dei comparti amministrativo e sanitario, ai sensi della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, nonché del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole statali, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1999 e lire 40 miliardi per l'anno 2000.

 

          Art. 5. Partecipazioni della Provincia a società (cap. 12250).

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre la partecipazione alla Società “BrennerCom” e ad acquistare azioni di tale società per un importo di spesa non superiore a lire 350 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1999.

     2. La Giunta provinciale è inoltre autorizzata a disporre la partecipazione alla Società “Interbrennero S.p.A.” e ad acquistare azioni di tale società per un importo di spesa non superiore a lire 8 miliardi a carico dell'esercizio finanziario 1999.

 

          Art. 6. Copertura disavanzi 1997 e 1998 delle aziende Unità sanitarie locali. [2]

     [1. E' autorizzata la spesa di lire 23 miliardi (capitolo 52117) a copertura di un'ulteriore quota dei disavanzi relativi all'esercizio 1997 nonché dei disavanzi relativi all'esercizio 1998 delle aziende Unità sanitarie locali, con le modalità di cui all'articolo 28 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9.]

 

          Art. 7. Sussidio straordinario al Club Alpino Italiano - Sezione di Merano.

     1. A carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 (capitolo 102254) è concesso un sussidio straordinario di lire 300 milioni a favore del Club Alpino Italiano Alto Adige - Sezione di Merano a fronte degli oneri finanziari sostenuti per la riattivazione e conservazione degli edifici della ex miniera di Monteneve successivamente alla dismissione della stessa e sino alla ridestinazione a museo minerario provinciale.

 

          Art. 8. Sussidio una tantum alla “Südtiroler Hochschülerschaft”.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere a carico del bilancio per l'esercizio 1999 (capitolo 31308) a favore dell'associazione “Südtiroler Hochschülerschaft” con sede a Bolzano un sussidio una tantum fino ad un massimo di lire 120 milioni a copertura di disavanzi degli anni precedenti.

 

          Art. 9. Partecipazione della Provincia alla Comunità di lavoro delle regioni alpine ARGE – ALP.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad effettuare le spese connesse alla partecipazione della Provincia alla Comunità di lavoro delle regioni alpine - ARGE ALP sulla base del relativo statuto.

     2. La Giunta provinciale è inoltre autorizzata ad anticipare, laddove la Provincia stessa sia responsabile della realizzazione di singoli progetti e anche per conto delle altre regioni partecipanti, le spese necessarie.

     3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1999 (capitolo 102265) la spesa di lire 253 milioni. La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi sarà autorizzata con la legge finanziaria annuale.

 

          Art. 10. Sussidio una tantum alla cooperativa sociale C.L.A.B.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere a carico del bilancio 1999 (cap. 51130) a favore della cooperativa sociale C.L.A.B. un sussidio una tantum di lire 150.000.000 a copertura di disavanzi di gestione.

 

          Art. 11. Copertura finanziaria.

     1. Alla copertura degli oneri per complessive lire 4.206 miliardi e 48 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1999, derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente legge, si provvede con una corrispondente quota delle entrate iscritte nel bilancio di previsione della Provincia per l'anno 1999.

     2. Alla copertura degli oneri per complessive lire 873 miliardi e 940 milioni a carico degli esercizi finanziari 2000 e 2001, derivanti dagli articoli 1 e 3, comma 2, relativamente alla seconda e terza annualità dei limiti d'impegno autorizzati, e dagli articoli 2 e 4, si provvede con una corrispondente quota delle disponibilità finanziarie previste per il biennio 2000-2001 nel bilancio triennale 1999-2001.

 

CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI

 

          Art. 12. Modifiche alla legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, recante “Finanziamento di opere pubbliche nell'interesse degli enti locali”.

     1. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

     “p) arredamento per le opere previste dalle categorie precedenti”.

     2. Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, le parole: “compreso l'arredamento” sono soppresse.

     3. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     “3. La documentazione da presentare da parte degli enti beneficiari per la liquidazione e la rendicontazione dei contributi può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale dell'ente o della persona a ciò autorizzata. Le dichiarazioni devono indicare chiaramente ed inequivocabilmente i dati relativi all'esecuzione delle procedure amministrative. Questa disposizione vale per la documentazione relativa alla presente legge, alla legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21 e alle leggi provinciali di finanziamento che fanno riferimento alle leggi provinciali succitate per quanto attiene alle procedure.”

 

          Art. 13. Modifica alla legge provinciale 29 gennaio 1996, n. 2, (Legge finanziaria 1996), in materia di strade comunali.

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale 29 gennaio 1996, n. 2, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     “2. Per i fini di cui al comma 1 si può anche procedere ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, prescindendosi dalla fissazione dei termini entro i quali devono essere iniziati e ultimati i lavori. L'inclusione di una strada nell'elenco equivale a dichiarazione di pubblica utilità. Le espropriazioni devono essere compiute entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.”

 

          Art. 14. Modifica alla legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, recante “Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Bolzano”.

     1. Il comma 3 dell'articolo 39 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:

     “3. Qualora ricorrano gravi e motivate ragioni la Giunta provinciale può concedere, su richiesta del debitore, la rateizzazione del debito fino ad un massimo di 60 rate mensili, secondo criteri da stabilirsi con apposito regolamento. L'importo delle singole rate è maggiorato degli interessi calcolati sulla base del tasso legale.”

 

          Art. 15. Modifiche alla legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante “Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”, in materia di imposta provinciale di trascrizione.

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, viene aggiunto il seguente comma:

     “2. In deroga al comma 1, l'imposta può essere corrisposta anche anticipatamente rispetto al momento della richiesta della formalità ai soggetti individuati con deliberazione della Giunta provinciale e secondo le modalità in essa stabilite.”

     2. L'articolo 20 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, è così sostituito:

     “Art. 20. (Affidamento della gestione a terzi).

     1. Il regolamento di cui all'articolo 18, comma 1, può stabilire l'affidamento al gestore del PRA delle attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e dei relativi controlli, nonché dell'applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento.

     2. La Giunta provinciale potrà inoltre affidare, con apposita convenzione, anche a soggetti diversi dal gestore del PRA, l'attività di riscossione dell'imposta provinciale di trascrizione prevista all'articolo 14, comma 2.

     3. In sede di prima applicazione della presente legge la Giunta provinciale può affidare all'Automobile Club d'Italia (ACI) quale ente gestore del PRA, con apposita convenzione di durata massima di due anni, le attività di liquidazione, di riscossione e di contabilizzazione dell'imposta e relativi controlli nonché di applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento, prevedendo un compenso comunque non superiore alle condizioni previste dal decreto del Ministero delle Finanze emanato ai sensi dell'articolo 52, comma 7, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”

 

          Art. 16. Modifica alla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, recante “Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi”.

     1. Dopo l'articolo 8-bis della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 8 ter. (Registro di carico e scarico).

     1. Il produttore, il trasportatore, il commerciante e l'intermediario di rifiuti devono fare le annotazioni sul registro di carico e scarico ogni settimana, il recuperatore e lo smaltitore ogni 24 ore.

     2. Il registro di carico e scarico può essere tenuto anche presso terzi, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. Il luogo di tenuta del registro deve essere preventivamente comunicato all'ufficio provinciale competente in materia di gestione dei rifiuti.”

     2. Dopo l'articolo 11 della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 11 bis. (Piccoli impianti di compostaggio).

     1. Piccoli impianti di compostaggio come definiti nel piano gestione rifiuti della Provincia di Bolzano non sono autorizzati ai sensi degli articoli 10 e 11. Il gestore deve comunicare all'Ufficio gestione rifiuti, 90 giorni prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, la quantità ed il tipo dei rifiuti organici e verdi da trattare.”

 

          Art. 17. Modifica alla legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 3, recante “Istituzione del tributo provinciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”.

     1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 3, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     “3. Le sanzioni indicate all'articolo 5, comma 2, relativamente a tributi dovuti per i primi due anni di applicazione della presente legge, sono determinate in misura pari agli interessi legali calcolati dal giorno di scadenza del tributo.”

 

          Art. 18. Modifica alla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 5, recante “Promozione dell'attività di cooperazione e della cultura di pace e di solidarietà”.

     1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 5, e successive modifiche, l'importo: “un miliardo” è sostituito dall'importo: “due miliardi”.

 

          Art. 19. Modifica alla legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, recante “Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”.

     1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito: “I relativi atti devono prevedere l'assunzione da parte del concessionario degli oneri della manutenzione ordinaria.”

     2. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

     “3. L'assessore competente per l'amministrazione del patrimonio può concedere in uso o in comodato i beni per periodi non superiori a dodici mesi.”

 

          Art. 20. Modifiche alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”.

     1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 59 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituita:

     “c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, e l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;”

     2. Nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 67 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, dopo le parole: “di interesse provinciale” sono inserite le parole: “ivi comprese le costruzioni universitarie”.

     3. Il comma 2 dell'articolo 34 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:

     “2. Le varianti al piano di attuazione che non incidono sul dimensionamento globale e non comportano modifiche agli indici di densità e alle dotazioni di spazi pubblici sono approvate con deliberazione della Giunta comunale, sentito il parere della commissione edilizia comunale.”

     4. Nel secondo periodo del comma 12 dell'articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, dopo le parole: “edifici residenziali” sono inserite le parole: “o esercizi ricettivi ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58”.

     5. All'articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 vengono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3 le parole: “30 anni” vengono sostituite con le parole: “20 anni”;

     b) al comma 6 le parole: “distinguendo le abitazioni” e le parole: “da quelle soggette al vincolo trentennale” sono soppresse;

     c) al comma 11 le parole: “30 anni” vengono sostituite con le parole: “20 anni”;

     d) viene aggiunto il seguente comma 15:

     “15. I richiedenti che dall'entrata in vigore della presente legge hanno stipulato convenzioni con una durata di 30 anni, possono chiedere, mediante domanda da presentare all'ufficio edilizia abitativa agevolata, la riduzione a 20 anni.”

     6. Al comma 1 dell'articolo 134 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito quanto segue:

     – “la legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8;

     – la legge provinciale 10 novembre 1960, n. 11;

     – la legge provinciale 10 luglio 1961, n. 5;

     – la legge provinciale 6 agosto 1963, n. 9;

     – la legge provinciale 26 marzo 1970, n. 6;

     – la legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, eccettuato l'articolo 9-ter;

     – gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e il comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45;

     gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53 e 54 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4;

     – gli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 40 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47;

     – gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 e 24 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21;

     – la legge provinciale 6 luglio 1992, n. 25;

     – l'articolo 3 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4;

     – l'articolo 10 della legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 5.”

 

          Art. 21. Modifiche alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano”.

     1. Il numero 1 dell'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

     “1. PRESIDENZA

     – relazioni con gli organi dello Stato in questioni di principio riguardanti l'autonomia e la politica della Provincia e con gli organi e uffici dell'Unione Europea

     – cooperazione transfrontaliera e assistenza in favore degli emigrati e dei transfrontalieri

     – tutela a livello europeo dei gruppi etnici

     – cooperazione allo sviluppo

     – riconoscimento di persone di diritto privato

     – spettacoli pubblici e polizia locale

     – provvedimenti contingibili ed urgenti; impiego della forza pubblica

     – servizio di segreteria delle commissioni per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina

     – stampa e pubbliche relazioni

     – cerimoniale

     – tutela dei consumatori

     – volontariato, servizio civile”.

     2. La sesta e la nona lineetta del numero 19 dell'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono soppresse.

     3. Il numero 6 dell'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

     “6. AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO

     – amministrazione dei beni della Provincia, escluso il demanio forestale, idrico, stradale e i beni dell'azienda speciale Laimburg

     – stima di beni mobili ed immobili

     – espropriazioni e occupazioni d'urgenza”.

     4. Il numero 11 dell'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

     “11. EDILIZIA E SERVIZIO TECNICO

     – Progettazione, direzione e collaudo

     – albo dei costruttori e albo dei collaudatori

     – denuncia di opere in cemento armato

     – esame di progetti

     – manutenzione di beni immobili

     – prove su materiali per opere e prove non distruttive

     – rilievi topografici e rilevazioni geologiche

     – segreteria del comitato tecnico provinciale per i lavori pubblici e della commissione consultiva per l'edilizia scolastica

     – appalti di lavori pubblici, anche per i servizi strade e infrastrutture”.

     5. La prima lineetta al numero 7 dell'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituita: “controllo sugli enti locali”; la seconda lineetta del numero 7 del predetto allegato A è soppressa.

     6. Il numero 14 dell'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

     “14. CULTURA TEDESCA E LADINA

     – biblioteche e mezzi audiovisivi

     – attività culturali, scientifiche ed artistiche

     – musei

     – educazione permanente, promozione dell'apprendimento delle lingue straniere e della seconda lingua

     – servizio giovani”.

     7. Il numero 15 dell'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

     “15. CULTURA ITALIANA

     – biblioteche e mezzi audiovisivi

     – attività culturali, scientifiche ed artistiche

     – centri culturali

     – educazione permanente, promozione dell'apprendimento delle lingue straniere e della seconda lingua

     – servizio giovani”.

     8. Il numero 16 dell'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

     “16. INTENDENZA SCOLASTICA TEDESCA

     – sorveglianza didattica e pedagogica (incluse le scuole materne), libri di testo

     – sorveglianza sugli organi collegiali

     – sperimentazione scolastica, diplomi

     – organici, concorsi, aggiornamento del personale insegnante, direttivo ed ispettivo (Istituto pedagogico)

     – sport scolastico, finanziamento dell'attività scolastica, compresi i contributi ai comuni per la gestione degli asili

     – stato giuridico del personale ispettivo, direttivo e docente”.

     9. Il numero 17 dell'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

     “17. INTENDENZA SCOLASTICA ITALIANA

     – sorveglianza didattica e pedagogica (incluse le scuole materne), libri di testo

     – sorveglianza sugli organi collegiali

     – sperimentazione scolastica, diplomi

     – organici, concorsi, aggiornamento del personale insegnante, direttivo ed ispettivo (Istituto pedagogico)

     – sport scolastico, finanziamento dell'attività scolastica, compresi i contributi ai comuni per la gestione degli asili

     – orientamento scolastico e professionale

     – stato giuridico del personale ispettivo, direttivo e docente”.

     10. Il numero 18 dell'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

     “18. INTENDENZA SCOLASTICA LADINA

     – sorveglianza didattica e pedagogica (incluse le scuole materne), libri di testo

     – sorveglianza sugli organi collegiali

     – sperimentazione scolastica, diplomi

     – organici, concorsi, aggiornamento del personale insegnante, direttivo ed ispettivo (Istituto pedagogico)

     – sport scolastico, finanziamento dell'attività scolastica, compresi i contributi ai comuni per la gestione degli asili

     – stato giuridico del personale ispettivo, direttivo e docente”.

     11. Al numero 26 dell'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti lineette:

     – “servizio meteorologico

     – catasto dei ghiacciai e servizio prevenzione valanghe”.

     12. Il numero 30 dell'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

     “30. OPERE IDRAULICHE

     – progettazione e verifica, esecuzione, direzione dei lavori, collaudo delle opere idrauliche di competenza provinciale

     – sbarramenti di ritenuta ed invasi d'acqua

     – demanio idrico”.

     13. Il numero 36 dell'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

     “36. TURISMO, COMMERCIO E SERVIZI

     – Turismo

     – attività alpinistiche e piste da sci

     – incentivazione nel settore turistico

     – esercizi pubblici

     – uffici viaggi, guide turistiche

     – osservazioni del mercato/analisi

     – commercio

     – incentivazione nel settore commercio

     – marchio di qualità e marchio d'origine

     – distributori di carburante

     – servizi

     – fiere e mercati

     – sportelli bancari

     – assegnazione alle imprese di commercio all'ingrosso e alle imprese di servizi di aree nelle zone produttive di interesse provinciale”.

     14. Il numero 37 dell'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

     “37. ACQUE PUBBLICHE ED ENERGIA

     – piano generale per l'utilizzazione delle acque

     – acqua potabile, zone di rispetto

     – utilizzazione delle acque, inclusa l'estrazione di acqua sotterranea

     – acque minerali e termali

     – produzione e distribuzione di energia elettrica, impianti idroelettrici

     – approvvigionamento energetico, risparmio energetico”.

     15. Il numero 39 dell'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

     “39. AFFARI COMUNITARI

     – coordinamento degli interventi delle politiche strutturali dell'Unione Europea, compresi l'elaborazione e la presentazione dei relativi programmi e il fondo sociale europeo

     – programmazione provinciale

     – notificazione all'Unione Europea dei provvedimenti di incentivazione

     – comitato delle regioni”.

     16. Il numero 28 dell'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

     “28. NATURA E PAESAGGIO

     – tutela del paesaggio

     – pianificazione paesaggistica

     – parchi naturali, conservazione della natura, restauro ambientale

     – Parco nazionale”.

     17. Dopo il numero 39 dell'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è aggiunto il seguente numero:

     “40. ASSISTENZA SCOLASTICA E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

     – assistenza scolastica ed universitaria

     – orientamento scolastico e professionale per i gruppi linguistici tedesco e ladino

     – finanziamento della Libera Università di Bolzano e dell'Accademia Europea di Bolzano”.

     18. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è così sostituito:

     – “2. La nomina, eccettuata quella a direttore d'ufficio, può essere conferita anche, nella misura del 30% delle ripartizioni e senza limitazioni per i dipartimenti, a persone estranee all'amministrazione provinciale di riconosciuta esperienza e competenza, in possesso di diploma di laurea e dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego presso l'amministrazione provinciale, escluso il limite di età.”

     19. Il comma 4 dell'articolo 19 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è così sostituito:

     “4. In casi di particolare necessità la Giunta provinciale può affidare temporaneamente al direttore di dipartimento la direzione di una ripartizione dello stesso dipartimento, o ad un direttore di ripartizione la direzione di un'altra ripartizione o di un ufficio, o ad un direttore d'ufficio la direzione di un altro ufficio della stessa ripartizione.”

 

          Art. 22. Trasformazione dell'indennità di buonuscita e norme sulla previdenza complementare.

     1. Per il personale della Provincia autonoma di Bolzano nonché degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata il trattamento di fine servizio è disciplinato, con decorrenza dal 1° luglio 1999, dall'articolo 2120 del codice civile nonché, nei limiti consentiti, dalla contrattazione collettiva a livello provinciale. Dal trattamento di fine rapporto spettante ai sensi del predetto articolo è detratta l'indennità di fine servizio, comunque denominata, maturata a carico degli enti di previdenza obbligatoria o presso gli enti di provenienza, in caso di passaggio per legge. Fino a quando non sarà diversamente disciplinato dalla contrattazione collettiva, continuano ad applicarsi le norme provinciali che consentono di concedere acconti sul trattamento comunque denominato di fine rapporto.

     2. L'indennità di buonuscita maturata fino al 30 giugno 1999 ai sensi della vigente disciplina provinciale viene determinata secondo la normativa medesima e si accumula a tutti gli effetti, per i periodi successivi a tale data, con il trattamento di cui all'articolo 2120 del codice civile. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 2120, 4° e 5° comma, del codice civile, detratti gli acconti già corrisposti.

     3. La determinazione della misura, delle modalità e dei termini di contribuzione ai Fondi pensione complementare è demandata, in base ai principi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche, ad apposito accordo tra le amministrazioni di cui al comma 1 e le organizzazioni sindacali. In attesa dell'emanazione della normativa statale per la piena applicazione della disciplina sul trattamento di fine rapporto, se non diversamente disciplinato dalla contrattazione sindacale, il versamento al fondo pensione di tutte le quote del trattamento stesso, come definite dalla contrattazione, viene effettuato dopo l'emanazione del decreto ministeriale con il quale verrà soppressa la ritenuta INPDAP (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) ai fini dell'indennità premio di servizio.

     4. Con decorrenza 1° luglio 1999 sono abrogate tutte le norme incompatibili con il presente articolo nonché, in particolare:

     a) l'articolo 125, commi 1 e 2, della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, come sostituito dall'articolo 46 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4;

     b) l'articolo 27 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17;

     c) l'articolo 54 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36.”

 

          Art. 23. Modifica alla legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, recante “Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari e secondarie nonché disposizioni relative allo stato giuridico del personale insegnante” - riconoscimento di servizio.

     1. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, è così sostituito:

     “3. Al personale provinciale è riconosciuto, su richiesta ed ai sensi della vigente normativa provinciale, il complessivo servizio prestato nella corrispondente qualifica funzionale presso le scuole elementari e secondarie nella provincia di Bolzano.”

 

          Art. 24. Modifica alla legge provinciale 11 agosto 1998, n. 8, recante “Modifiche di leggi provinciali e connesse variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1998”.

     1. I commi 5, 6 e 8 dell'articolo 2 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 8, sono abrogati.

 

          Art. 25. Modifica alla legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 15, recante “Contributi a favore di Comuni, Consorzi ed altri Enti per l'acquisizione di terreni, per la progettazione e l'apprestamento di infrastrutture per la costruzione di zone commerciali”.

     1. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 4 e l'articolo 5 della legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 15, e successive modifiche.

 

          Art. 26. Modifica alla legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, recante “Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige per il sostegno dell'economia”.

     1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Possono essere ammessi agli aiuti di cui al presente articolo anche gli enti pubblici.”

 

          Art. 27. Modifica alla legge provinciale 10 luglio 1996, n. 15, recante “Esame di tecnico del commercio e sostegni a favore di soggiorni formativi fuori provincia”.

     1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale 10 luglio 1996, n. 15, e successive modifiche, le parole: “regolamento di esecuzione” sono sostituite dalle parole: “delibera della Giunta provinciale”.

 

          Art. 28. Modifica alla legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, recante “Norme in materia di esercizi pubblici”.

     1. I commi 2, 3, 4 e 7 dell'articolo 33 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, sono così sostituiti:

     “2. La classificazione avviene in base ai requisiti obbligatori per la relativa classe di inquadramento da determinarsi con regolamento di esecuzione, tenendo conto della dotazione, dei requisiti strutturali, dei servizi offerti e della qualificazione degli addetti.

     3. Ai fini della classificazione si può prescindere soltanto dalla presenza di un requisito obbligatorio, eccetto i requisiti prescritti tassativamente con regolamento di esecuzione.

     4. Gli esercizi ricettivi a carattere alberghiero contrassegnati con cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva “lusso” quando sono in possesso degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale. Gli esercizi contrassegnati con quattro stelle possono assumere la denominazione aggiuntiva “super” quando presentano, senza eccezione, tutti i requisiti obbligatori. Gli alberghi e le pensioni con almeno 35 posti letto possono assumere la denominazione di “hotel” quando sono classificati con almeno due stelle. Per gli alberghi e le pensioni classificati con tre stelle non vale limitazione alcuna in ordine ai posti letti. I garni e i residence classificati con almeno tre stelle possono assumere la denominazione di “garni-hotel” ovvero di “residence-hotel” o “apartment-hotel”.

     7. La classificazione è attribuita dal sindaco, sentito l'assessorato provinciale al turismo, contestualmente al rilascio della licenza di esercizio, in ordine al quale si atteggia come condizione necessaria ed indispensabile. In caso di esercizi ricettivi a carattere alberghiero che chiedono la classificazione con attribuzione di quattro o cinque stelle, il parere dell'assessorato provinciale al turismo dovrà essere preceduto da un sopralluogo eseguito da una commissione indipendente, composta da un funzionario dell'assessorato competente, da un rappresentante dell'associazione di categoria più rappresentativa degli albergatori nonché da un consulente in materia di turismo.”

     2. Dopo il comma 7 dell'articolo 33 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è aggiunto il seguente comma:

     “8. Con deliberazione della Giunta provinciale può essere disposta una classificazione nuova a livello provinciale.”

 

          Art. 29. Modifiche alla legge provinciale 6 aprile 1993, n. 8, recante “Interventi a favore degli affittacamere e degli affittappartamenti”.

     1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 6 aprile 1993, n. 8, e successive modifiche, è così sostituita:

     “d) autocertificazione attestante che all'atto della presentazione della domanda non è ancora avvenuto l'inizio dei lavori oppure tale inizio non è antecedente ai sei mesi dalla presentazione della domanda e che l'investimento riguarda esclusivamente camere per ospiti od appartamenti per ferie.”

     2. L'articolo 6 della legge provinciale 6 aprile 1993, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Art. 6. (Liquidazione delle agevolazioni).

     1. Le agevolazioni vengono liquidate in un'unica soluzione sulla base dell'ammontare degli investimenti definitivamente effettuati e documentati.

     2. La documentazione della regolare esecuzione dei lavori o acquisti può essere accertata sulla base di fatture quietanzate e della dichiarazione del richiedente l'agevolazione relativa alla regolare effettuazione dell'investimento.

     3. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori e degli acquisti può essere effettuato anche con un verbale di sopralluogo e di collaudo redatto dal direttore dei lavori, che si basa a tal fine sullo stato finale dei lavori particolareggiato.

     4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore alla spesa ammessa, il contributo viene proporzionalmente ridotto e ricalcolato in base all'effettiva spesa dimostrata.

     5. Le opere devono essere ultimate entro cinque anni dalla data di comunicazione della concessione del contributo.

     6. Le presenti disposizioni possono essere applicate anche alle domande già approvate, ma non ancora liquidate.”

 

          Art. 30. Modifica alla legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, recante “Valutazione dell'impatto ambientale”.

     1. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, è aggiunto il seguente comma:

     “6. Il Comitato VIA svolge le funzioni del Comitato provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, di cui alle leggi provinciali 6 settembre 1973, n. 61, 20 novembre 1978, n. 66, 4 giugno 1973, n. 12 e 6 settembre 1973, n. 63.”

 

          Art. 31. Modifica alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, recante “Tutela del paesaggio”.

     1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 è così sostituita:

     “a) tutti gli interventi nell'ambito delle categorie di tutela “monumenti naturali”, “biotopi” e “giardini e parchi”; tutti gli interventi nell'ambito delle zone di rispetto, esclusi gli interventi di cui all'articolo 8, comma 1–bis.”

 

          Art. 32. Modifiche alla legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, recante “Esercizio da parte della Provincia autonoma di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione di acque pubbliche ed in materia di impianti elettrici”.

     1. Dopo l'articolo 12 della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 12-bis - 1. Il termine entro il quale far valere, a pena di decadenza, la concessione di utilizzare acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è fissato al 31.12.2000.

     2. La relativa domanda, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva su un apposito modulo predisposto d'ufficio, va presentata, unitamente ad un estratto catastale e ad una mappa in scala 1:10.000 tramite il comune che conferma l'utenza, all'Ufficio provinciale competente. Quest'ultimo comunica la propria decisione entro 120 giorni dal ricevimento della domanda. Trascorso inutilmente tale termine l'utenza si dà per concessa.

     3. Da piccole sorgenti che non sono site in aree di tutela dell'acqua potabile può essere prelevata ed utilizzata liberamente per i propri usi potabili-domestici una quantità d'acqua fino a complessivi l/s 0,40. Devono essere rispettati i diritti esistenti.”

     2. Dopo l'articolo 13-bis della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 13-ter - 1. Le autorizzazioni alla costruzione ed all'utilizzo di pozzi già rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge nonché le denunce di pozzi ai sensi dell'articolo 17 della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, sono convertite in concessioni.

     2. La durata è stabilita in trenta anni dalla data del decreto di autorizzazione o dalla data di denuncia. Il canone è dovuto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il rinnovo delle stesse avviene secondo le norme previste per le concessioni.”

 

          Art. 33. Modifica alla legge provinciale 23 agosto 1978, n. 49, in materia di acque e impianti elettrici - sanzioni amministrative.

     1. L'articolo 8 della legge provinciale 23 agosto 1978, n. 49, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Art. 8 - 1. La violazione delle norme di legge o di regolamento in materia di utilizzazione di acque pubbliche e l'inosservanza delle prescrizione generali e speciali della concessione, dell'autorizzazione o dell'ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da lire 250.000 a lire 2.500.000.

     2. La mancata comunicazione delle variazioni alle opere e ai meccanismi destinati alla produzione o all'uso della forza motrice o dell'energia idroelettrica comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000, salvo il diritto dell'amministrazione di ordinare il ripristino a spese del contravventore.

     3. La determinazione e l'aggiornamento degli importi della sanzione sono stabiliti dalla Giunta provinciale.

     4. omissis.”

 

          Art. 34. Modifica alla legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, recante “Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica”.

     1. Dopo il comma 12 dell'articolo 1 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     “13. Gli importi dei canoni annui per le singole utenze di acqua pubblica vengono determinati dalla Giunta provinciale ed aggiornati ogni biennio.”

 

          Art. 35. Modifica alla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4, recante “Nuove norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.

     1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4 è aggiunto il seguente periodo:

     “Per l'installazione di generatori di calore per la produzione o il recupero di energia termica con legno ed i suoi sottoprodotti e derivati, a richiedenti che non sono imprenditori ai sensi della normativa comunitaria possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento delle spese ammesse.”

 

          Art. 36.

     (Omissis).

 

          Art. 37. Modifica alla legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5, recante “Modifiche di legge nell'ambito della formazione sanitaria ed altre norme in materia socio-sanitaria”.

     1. Dopo il comma 10 dell'articolo 15 della legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5, sono inseriti i seguenti commi:

     “10-bis. La composizione delle commissioni di cui ai commi 7 e 9 deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, con riferimento all'ambito territoriale in cui l'ente esplica la propria attività. Uno dei tre membri può appartenere anche al gruppo linguistico ladino.

     10-ter. Nel caso di assoluta impossibilità di nominare una commissione composta ai sensi del comma 10-bis, al fine di garantire l'assegnazione dell'incarico si può derogare alle norme sulla consistenza dei tre gruppi linguistici.”

     2. omissis

     3. Dopo l'articolo 15-bis della legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5, è aggiunto il seguente articolo:

     “Art. 15-ter

     (Corsi di aggiornamento tecnico - professionale)

     1. Presso la Ripartizione provinciale Sanità è istituita una commissione scientifica, la quale propone alla Giunta provinciale l'accreditamento, mediante attribuzione di un credito aggiornativo, dei corsi validi ai fini dell'accertamento dell'idoneità dei candidati da parte della commissione di cui all'articolo 15, comma 7.

     2. La commissione è composta da:

     a) l'assessore provinciale alla sanità o un suo delegato con funzioni di presidente;

     b) il direttore della Ripartizione provinciale Sanità o un suo delegato;

     c) un rappresentante del Ministero della sanità;

     d) tre esperti nominati dall'assessore provinciale alla sanità;

     e) tre esperti nominati dai direttori generali delle Aziende speciali Unità sanitarie locali.

     3. Le modalità di funzionamento della commissione sono stabilite con regolamento, nel rispetto dei principi contenuti nelle leggi statali.”

     4. Dopo il comma 10 dell'articolo 16 della legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

     “11. Ai fini del completamento della formazione manageriale la Giunta provinciale fissa i criteri per il riconoscimento dei corsi di formazione manageriale istituiti dalla Provincia precedentemente all'attivazione dei corsi di cui all'articolo 15-bis.”

 

          Art. 38. Modifica alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, recante “Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani”.

     1. Dopo il comma 2 dell'articolo 40-quater della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     “3. Possono inoltre essere concessi agli enti gestori di cui al comma 2 contributi per spese correnti per coprire maggiori oneri derivanti dalla riapertura, rispettivamente apertura di case di riposo o centri di degenza nel periodo immediatamente anteriore all'effettiva attività gestionale.”

 

          Art. 39. Modifica alla legge provinciale 10 agosto 1989, n. 4, recante “Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna”.

     1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge provinciale 10 agosto 1989, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:

     “5. Il comitato è insediato presso la Ripartizione Presidenza. Il Presidente della Giunta provinciale può delegare le competenze concernenti l'attuazione della presente legge ad un altro componente della Giunta provinciale.”

 

          Art. 40. Modifiche alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, recante “Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti” e alla legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, recante “Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicaps”.

     1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, è così sostituito:

     “2. I limiti di reddito da considerare sono quelli relativi all'anno solare in cui è stata presentata la domanda.”

     2. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     “2. Qualora i requisiti sanitari vengano accertati in sede di visita di revisione avviata d'ufficio da parte delle commissioni sanitarie, le prestazioni spettano dal primo giorno del mese successivo a quello della visita. In tal caso non è necessario che il richiedente presenti una nuova domanda.”

     3. L'articolo 28 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Art. 28

     (Modalità di pagamento)

     1. Il pagamento agli aventi diritto avviene con le modalità previste dalla legge provinciale 17 febbraio 1966, n. 3, con scadenza bimestrale stabilita al ventottesimo giorno dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre.

     2. La Giunta provinciale può stabilire il pagamento mensile delle prestazioni e determinare le relative procedure.

     3. Se il titolare delle prestazioni è ricoverato in un istituto di assistenza o di cura, ove sia richiesto il pagamento di una retta, la liquidazione delle prestazioni può essere effettuata - con il consenso del titolare o, qualora esso non abbia la capacità di intendere e volere, con il consenso dei parenti più prossimi - direttamente a tale istituto.”

     4. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche, le parole: “possessori di patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli della categoria A, B e C speciali” sono soppresse.

 

          Art. 41. Modifiche alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, recante “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano”.

     1. Dopo il numero 9) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente numero:

     “10) dall'articolo 2, comma 1, sesta lineetta della legge provinciale 15 gennaio 1977, n. 2, come modificato dall'articolo 13, comma 2, della legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5.”

     2. Il comma 6 dell'articolo 12-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, e così sostituito:

     “6. Il collegio dei revisori è nominato dall'azienda secondo la vigente normativa in materia di ordinamento dei comuni. Il compenso è fissato dalla Giunta provinciale.”

     3. Dopo il comma 6 dell'articolo 29 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     “7. Per l'attuazione dei programmi di intervento socio-assistenziali la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare ai comuni, alle comunità comprensoriali ed alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza i finanziamenti destinati alla realizzazione, all'acquisto, all'ampliamento, alla ristrutturazione ed all'arredamento di immobili destinati ai servizi sociali.”

 

          Art. 42. Modifica alla legge provinciale 7 aprile 1997, n. 6, recante “Ordinamento dell'apprendistato”.

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 6, è inserito il seguente comma:

     “2. Il requisito professionale previsto dall'articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3 può essere posseduto anche solamente dal responsabile tecnico nominato ai sensi di legge, il quale dovrà possedere anche i requisiti personali di cui all'articolo 240, comma 1, lettere da a) a f), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Anche nel caso di consorzi tra imprese artigiane, le cui officine assieme coprano tutte e quattro le sezioni del citato registro degli esercenti attività di autoriparazione, è sufficiente che sia il responsabile tecnico a possedere il requisito professionale richiesto per l'iscrizione nella prima sezione del citato ruolo degli artigiani qualificati, oltre naturalmente ai requisiti personali richiesti dall'articolo 240, comma 1, lettere da a) a f) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.”

 

          Art. 43. Modifica alla legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, recante “Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone”.

     1. Il comma 4 dell'articolo 15 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

     “4. Il trasferimento dei beni tra imprese che esercitano servizi di trasporto pubblico o attività di cui all'articolo 1, comma 4, comporta il trasferimento anche dell'eventuale ammontare residuo del relativo contributo che risulta accantonato nel fondo sulla base della documentazione prevista all'articolo 17, comma 7. Fatta eccezione per la cancellazione di cespiti a seguito di fatto accidentale o di decreto di autorizzazione dell'assessore competente, negli altri casi di alienazione di beni prima del periodo di normale utilizzo di cui al comma 2 il contributo è revocato per l'ammontare residuo che risulta sulla base della documentazione prevista all'articolo 17, comma 7.”

 

          Art. 44. Modifica alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata”.

     1. Il comma 5 dell'articolo 22 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è abrogato.

     2. Al comma 5 dell'articolo 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente periodo:

     “In caso di acquisto di abitazioni realizzate su aree non destinate all'edilizia abitativa agevolata, l'ammontare del mutuo ipotecario può raggiungere il 150 per cento del valore convenzionale dell'abitazione.”

     3. Al comma 1 dell'articolo 91 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente periodo:

     “In deroga alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 45, per la concessione del sussidio casa è sufficiente la residenza nella provincia al momento della presentazione della domanda.”

     4. Dopo il comma 4 dell'articolo 99 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

     “5. Qualora il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi venisse prorogato oltre il 30 giugno, le domande possono essere presentate entro 15 giorni dopo la scadenza del nuovo termine fissato. Corrispondentemente è anche prorogato il termine di cui al comma 2.”

     5. Dopo il comma 2 dell'articolo 127 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

     “3. Il diritto di prelazione dell'Ipes può essere riscattato dietro pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore convenzionale dell'abitazione. Dopo la presentazione di una dichiarazione dell'Ipes sull'avvenuto pagamento dell'importo, l'assessore provinciale all'edilizia abitativa rilascia il nulla osta per la cancellazione tavolare del vincolo di cui al comma 10 dell'articolo 9 della legge provinciale 20 aprile 1963, n. 3, od al comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale 14 novembre 1988, n. 45.”

     6. Dopo il comma 1 dell'articolo 135 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, sono aggiunti i seguenti commi:

     “2. Beneficiari di agevolazioni edilizie, ai quali prima dell'entrata in vigore della presente legge è stata assegnata dal comune un'area edificabile destinata all'edilizia abitativa agevolata ed a carico della quale è già annotato il vincolo di cui all'articolo 28 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, possono essere ammessi all'agevolazione edilizia per la costruzione di un'abitazione senza l'annotazione del vincolo sociale di cui all'articolo 62.

     3. Per le abitazioni per le quali prima dell'entrata in vigore della presente legge sono stati assunti i vincoli di cui all'articolo 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, può essere annotato nel libro fondiario il menzionato vincolo.”

     7. Al comma 1 dell'articolo 137 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: “fino all'entrata in vigore della legge provinciale 20 dicembre 1993, Nr. 27 (15 gennaio 1994),” sono sostituite dalle parole “fino all'entrata in vigore della presente legge”.

     8. Dopo l'articolo 139 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 139 bis. (Norma transitoria all'articolo 49).

     1. I richiedenti per i quali il termine di sei mesi dalla registrazione del contratto di acquisto di cui al comma 2 dell'articolo 49 è scaduto tra il 27 gennaio 1999 ed il 31 marzo 1999 nonché quelli per i quali il contratto di acquisto registrato risulta stipulato dopo il 27 gennaio 1997, possono presentare domanda entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”

     9. Dopo l'articolo 142 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 142 bis. (Norme transitorie all'articolo 62).

     1. Tutte le abitazioni oggetto di agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto ed il recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario concesse prima dell'entrata in vigore della presente legge, a partire dall'entrata in vigore della stessa legge sono soggette alle disposizioni degli articoli 62, eccettuato il comma 5, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70, nonché degli articoli 84, 85 ed 86.

     2. Per le abitazioni di cui al comma 1, in caso di autorizzazione al trasferimento dell'agevolazione e del vincolo su un'altra abitazione ai sensi dell'originario articolo 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, od ai sensi dell'articolo 63, a carico della nuova abitazione viene annotato l'originario vincolo di cui all'articolo 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4.

     3. Per le domande di agevolazione edilizia presentate prima del 27 gennaio 1999, su richiesta motivata del beneficiario l'assessore provinciale all'edilizia abitativa può concedere deroghe al limite della misura massima delle ipoteche previsto dal comma 5 dell'articolo 62.”

     10. Al comma 1 dell'articolo 143 della legge provinciale 17 dicembre 1988, n. 13, le parole: “entro 90 giorni” sono sostituite dalle parole: “entro sei mesi”.

     11. Dopo il comma 2 dell'articolo 143 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

     “3. I beneficiari di agevolazioni edilizie, che prima dell'entrata in vigore della presente legge hanno commesso una contravvenzione contro le disposizioni dell'articolo 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4 o contro l'articolo 28 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e nei confronti dei quali il procedimento amministrativo viene avviato dopo l'entrata in vigore della presente legge, possono chiedere l'autorizzazione in via di sanatoria per l'alienazione, per il trasferimento dell'ipoteca e del vincolo, la costituzione di diritti reali di godimento, la cessione della metà indivisa al coniuge e la successione nell'agevolazione come previsto dagli articoli 62 e seguenti. Qualora l'autorizzazione in via di sanatoria non possa essere concessa, si applicano le sanzioni per le contravvenzioni al vincolo sociale di cui all'articolo 65 e, se del caso, si procede alla dichiarazione di decadenza dell'assegnazione dell'area ai sensi dell'articolo 85. Per quanto si tratti di contravvenzioni contro le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, l'applicazione delle sanzioni può essere evitata se il beneficiario rinuncia all'agevolazione edilizia ai sensi dell'articolo 64. Ad avvenuto pagamento della somma dovuta, il direttore della Ripartizione Edilizia abitativa rilascia il nulla osta per la cancellazione tavolare del vincolo sociale.”

     12. Dopo il comma 4 dell'articolo 144 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

     “5. Beneficiari di agevolazioni per il recupero convenzionato di abitazioni, che sono stati ammessi all'agevolazione o che hanno presentato la domanda prima dell'entrata in vigore della presente legge e che non hanno ancora assunto il vincolo di durata trentennale di cui all'originario comma 3 dell'articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, possono essere ammessi alle agevolazioni ed ottenere la liquidazione delle stesse se assumono il vincolo di durata ventennale di cui all'articolo 71 della presente legge.”

 

          Art. 45. Misure urgenti in materia di commercio per il recepimento del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. [3]

 

          Art. 46. Disposizioni per comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti. [4]

 

          Art. 47. Attività commerciale e disciplina urbanistica. [5]

 

          Art. 48. Indirizzi provinciali. [6]

 

          Art. 49. Sospensione presentazione domande grandi strutture di vendita. [7]

 

          Art. 50. Casi di non applicazione. [8]

 

          Art. 51. Clausola d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     TABELLE

     (Omissis).


[1] Per una modifica al presente articolo vedi l'art. 2 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.

[2] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[3] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.P. 17 febbraio 2000, n. 7.

[4] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.P. 17 febbraio 2000, n. 7.

[5] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.P. 17 febbraio 2000, n. 7.

[6] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.P. 17 febbraio 2000, n. 7.

[7] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.P. 17 febbraio 2000, n. 7.

[8] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.P. 17 febbraio 2000, n. 7.