§ 5.4.48 - L.P. 7 aprile 1997, n. 6.
Ordinamento dell'apprendistato.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 lavoro e formazione professionale
Data:07/04/1997
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Nozione di apprendista.
Art. 2.  Attività professionale oggetto di rapporto di apprendistato, quadro formativo e periodo di apprendistato.
Art. 3.  Cumulo e riduzione dei periodi di apprendistato.
Art. 4.  Assunzione di apprendisti.
Art. 5.  Addestramento extraaziendale.
Art. 6.  Limiti nell'assunzione di apprendisti e orari di lavoro.
Art. 7.  Scuola professionale per apprendisti.
Art. 8.  Organizzazione della scuola professionale.
Art. 9.  Aziende ad esercizio stagionale.
Art. 10.  Doveri del datore di lavoro.
Art. 11.  Doveri dell'apprendista.
Art. 12.  Contratto di apprendistato.
Art. 13.  Risoluzione anticipata del rapporto di apprendistato.
Art. 14.  Commissione per l'apprendistato.
Art. 15.  Ammissione all'esame di fine apprendistato.
Art. 16.  Commissione di esame di fine apprendistato.
Art. 17.  Diploma di fine apprendistato.
Art. 18.  Studi e competizioni comparative.
Art. 19.  Sanzioni amministrative.
Art. 20.  Norma transitoria.
Art. 21.  Disposizioni finanziarie.
Art. 22.  Concessione per revisioni periodiche dei veicoli a motore.
Art. 23.  Disposizioni finali.


§ 5.4.48 - L.P. 7 aprile 1997, n. 6. [1]

Ordinamento dell'apprendistato.

(B.U. 22 aprile 1997, n. 19).

 

     Art. 1. Nozione di apprendista.

     1. Ai sensi della presente legge sono considerati apprendisti i giovani che:

     a) alla data della loro assunzione abbiano compiuto il quindicesimo e non superato il venticinquesimo anno di età, fatte salve le deroghe previste da leggi nazionali o provinciali oppure dagli accordi di cui all'art. 2, comma sesto;

     b) siano occupati, in base ad un contratto scritto di apprendistato, presso un'azienda autorizzata alla formazione di apprendisti;

     c) imparino, mediante tirocinio aziendale integrato da regolare frequenza di scuola professionale, una professione fra quelle definite oggetto di rapporto di apprendistato ai sensi dell'art. 2.

     2. La prosecuzione di un rapporto di apprendistato temporaneamente interrotto è consentita anche a chi abbia superato l'età massima ammessa, a condizione che l'interruzione non sia stata di durata superiore ad un anno.

 

          Art. 2. Attività professionale oggetto di rapporto di apprendistato, quadro formativo e periodo di apprendistato.

     1. Sono oggetto di un rapporto di apprendistato le attività professionali attinenti ai settori della produzione e dei servizi, le quali richiedono, al fine del conseguimento della specifica qualifica professionale, una formazione sia teorica che pratica.

     2. Con decreto del Presidente della Giunta provinciale su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentita la commissione provinciale per l'apprendistato, sono individuate le attività professionali di cui al comma primo. Per le professioni attinenti al settore artigianato è richiesto inoltre il parere della commissione provinciale dell'artigianato.

     3. Con appositi accordi sindacali, stipulati in sede provinciale fra le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti, sono definiti, per ciascuna delle professioni individuate ai sensi del comma secondo, il quadro formativo e la durata del periodo di apprendistato.

     4. I quadri formativi contengono un'elencazione delle tecniche e delle nozioni che l'azienda, durante il periodo di apprendistato, è tenuta ad impartire all'apprendista, avuto riguardo alle sequenze produttive dei singoli settori. Nell'elaborare i quadri le parti dell'accordo possono fare ricorso al supporto organizzativo e metodologico delle strutture di formazione professionale. Relativamente al settore artigiano i quadri formativi si ispirano ai contenuti dei corrispondenti profili professionali previsti dall'art. 12 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3.

     5. Nella determinazione della durata del periodo di apprendistato le parti firmatarie degli accordi tengono conto della complessità tecnica di ciascuna professione e del grado di difficoltà legato al suo apprendimento. In ogni caso vanno rispettati i limiti massimi di durata stabiliti dalla legislazione statale.

     6. In armonia con quanto previsto dall'art. 21 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, gli accordi di cui al comma terzo possono elevare fino a ventinove anni l'età massima di assunzione.

     7. Ove le parti sociali rispetto ai quadri formativi non trovino un accordo entro i ventiquattro mesi successivi alla data di pubblicazione del regolamento di cui al comma secondo, e qualora un'eventuale proposta di mediazione dell'assessore provinciale competente in materia di apprendistato, formulata su comune richiesta delle parti sociali, non venga accettata dalle stesse entro un ulteriore periodo di dodici mesi, la Giunta provinciale determina, surrogandosi alle parti, i quadri formativi.

 

          Art. 3. Cumulo e riduzione dei periodi di apprendistato.

     1. I periodi di servizio professionalmente uniformi, prestati in qualità di apprendista presso più aziende, su cumulano ai fini del computo del periodo di apprendistato stabilito a norma dell'art. 2. Si cumulano altresì i servizi temporaneamente interrotti.

     2. Il periodo di apprendistato stabilito a norma dall'art. 2 può essere ridotto d'intesa fra il datore di lavoro e l'apprendista qualora l'apprendista sia in grado di raggiungere i tempi minori il traguardo formativo. La riduzione del periodo deve comunque essere compatibile con il periodo scolastico prescritto e non deve ostacolare la regolare conclusione della scuola professionale da parte dell'apprendista.

 

          Art. 4. Assunzione di apprendisti.

     1. L'assunzione di apprendisti è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal direttore della Ripartizione provinciale Artigianato ed è legata all'azienda ed al suo titolare.

     2. L'autorizzazione ha validità illimitata ed è condizionata al rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge, in quanto applicabili, nelle leggi statali.

     3. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento circa la sussistenza di condizioni atte a garantire un addestramento conforme al quadro formativo, ed in particolare:

     a) se il datore di lavoro ovvero il collaboratore incaricato dell'addestramento siano in possesso dei necessari requisiti professionali e pedagogici;

     b) se l'azienda abbia adatte caratteristiche tecniche ed organizzative.

     4. Ai fini dell'accertamento di cui al comma terzo può essere chiesta la collaborazione della Ripartizione provinciale Lavoro, ovvero, limitatamente al settore artigiano, della commissione provinciale dell'artigianato.

     5. Con regolamento di esecuzione, emanato dopo aver sentito le associazioni più rappresentative dei datori di lavoro, sono determinati i requisiti professionali minimi che il datore di lavoro ovvero il collaboratore incaricato dell'addestramento deve possedere.

     6. I datori di lavoro che con sentenza passata in giudicato sono stati condannati per reati concernenti lesioni dell'integrità fisica, psichica e morale di propri dipendenti non possono occupare apprendisti fino a quando non abbiano ottenuto la riabilitazione.

     7. Il direttore della Ripartizione provinciale Artigianato, sentita la commissione provinciale per l'apprendistato di cui all'art. 14, revoca l'autorizzazione all'addestramento apprendisti:

     a) qualora l'attività dell'azienda o la sua organizzazione abbiano subito mutamenti tali da pregiudicare un addestramento conforme al quadro formativo;

     b) qualora siano accertati inabilità, grave negligenza o violazioni dei doveri nell'addestramento degli apprendisti;

     c) e in ogni caso, qualora non siano più date le condizioni previste ai commi secondo e terzo per il rilascio dell'autorizzazione.

     8. Contro i provvedimenti di cui ai commi primo e settimo del presente articolo e al comma quarto dell'art. 5 è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro il termine di trenta giorni dalla notifica. La Giunta provinciale decide sul ricorso sentita la Commissione provinciale per l'apprendistato. Il ricorso contro il provvedimento di revoca ha effetto sospensivo ed è da considerarsi accolto, qualora non venga notificata entro sessanta giorni la relativa decisione.

     9. Per gli accertamenti di cui al comma settimo la commissione provinciale per l'apprendistato effettua opportune indagini. In particolare essa può compiere ispezioni prezzo l'azienda, avvalendosi anche dell'Ufficio provinciale Ispettorato del lavoro, nonché sentire il datore di lavoro, gli apprendisti interessati e gli insegnanti competenti della scuola professionale.

     10. Gli insegnanti sono tenuti ad informare, tramite la direzione scolastica, l'Ufficio apprendistato e maestro artigiano, ogni qualvolta nell'ambito dell'attività didattica riscontrino rilevanti lacune formative negli apprendisti.

 

          Art. 5. Addestramento extraaziendale.

     1. Al fine di integrare l'addestramento pratico in azienda, ed in particolare di colmare eventuali carenze rispetto al quadro formativo e di avvicinare gli apprendisti alle nuove tecnologie, la Provincia può, sentite le associazioni di categoria, organizzare corsi di addestramento extraaziendale.

     2. I corsi di addestramento extraaziendale possono essere organizzati anche da enti, associazioni di categoria o gruppi di mestiere, singoli o consorziati che, a loro volta, possono eventualmente fare riferimento al supporto progettuale, organizzativo e didattico delle strutture di formazione professionale. La provincia sostiene l'iniziativa di terzi concorrendo alle spese effettive fino all'intera copertura delle stesse.

     3. Per l'attuazione di corsi di addestramento extraaziendale le organizzazioni di cui al comma secondo possono utilizzare a tale scopo apposite convenzioni. Ciò vale anche per la realizzazione di qualsiasi altra iniziativa di addestramento, aggiornamento e specializzazione professionale.

     4. La frequenza dei corsi è facoltativa, salvo che il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 4 sia subordinato al vincolo della frequenza. Limitatamente al settore artigiano l'imposizione di tale vincolo è soggetta al parere della commissione provinciale dell'artigianato.

     5. La frequenza dei corsi di addestramento extraaziendale non è sostitutiva dell'insegnamento impartito dalla scuola professionale, nè comporta l'interruzione del rapporto di lavoro. Durante la frequenza l'apprendista ha diritto alle stesse provvidenze che sono previste per la frequenza della scuola professionale.

 

          Art. 6. Limiti nell'assunzione di apprendisti e orari di lavoro.

     1. Alle aziende è consentita l'assunzione di un apprendista per ogni personale qualificata o specializzata. L'assunzione di due apprendisti invece è consentita per ogni persona che sia iscritta al ruolo degli artigiani qualificati di cui all'art. 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3; sostituito dall'art. 10 della legge provinciale 11 aprile 1990, n. 8, o che abbia frequentato e concluso con profitto un corso specifico per formatori aziendali organizzato dalla Provincia o da essa riconosciuto.

     2. L'assessore provinciale competente in materia di apprendistato, sentita la commissione provinciale per l'apprendistato, può autorizzare l'assunzione di apprendisti in numero eccedenti i limiti di cui al comma primo, qualora un'azienda offra sufficienti garanzia per un proficuo addestramento.

     3. L'orario settimanale di lavoro degli apprendisti di norma è quello previsto dai contratti collettivi di lavoro. Una sua riduzione in misura limitata può essere concordata tra le parti purché l'apprendista, ciò nonostante, sia in grado di acquisire, entro i termini massimi di durata previsti dagli accordi sindacali, tutte le tecniche e nozioni previste dal quadro formativo. La riduzione va indicata nel contratto di apprendistato.

 

          Art. 7. Scuola professionale per apprendisti.

     1. L'apprendista deve frequentare la scuola professionale per l'intera durata fissata dai rispettivi piani di insegnamento. L'obbligo sorge con l'inizio del rapporto di apprendistato. Qualora il rapporto inizi ad anno scolastico inoltrato in modo da compromettere il profitto finale, la frequenza è rinviata all'anno successivo. La decisione in merito spetta al direttore della scuola professionale.

     2. Sono ammessi a frequentare temporaneamente la scuola professionale i giovani che, pur non essendo soggetti di un rapporto di apprendistato, abbiano assolto l'obbligo scolastico. La successiva regolare frequenza è soggetta alla condizione che il giovane, entro tre mesi dall'inizio dell'anno scolastico, abbia instaurato un rapporto di apprendistato.

     3. Ai giovani che durante l'anno scolastico risolvano e concludano il rapporto di apprendistato è consentito di continuare la frequenza e di terminare l'anno in corso.

     4. I giovani occupati con contratto di formazione e lavoro di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, e modificato dall'art. 9 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma primo, della legge 1° giugno 1991, n. 169 sono ammessi a frequentare la scuola professionale per gli apprendisti qualora ciò favorisca il raggiungimento degli obiettivi del progetto formativo.

     4 bis. Sono ammessi altresì contratti di apprendistato che, in forma di apprendistato di 2° livello, hanno come obiettivo il conseguimento di un titolo di studio accademico riconosciuto dal ministero competente. In questi casi l’apprendista frequenta i corsi previsti dall’Università anziché la scuola professionale [2].

     5. Sono altresì ammesse a frequentare la scuola professionale le persone che intendano conseguire la qualifica professionale in una delle attività di cui all'art. 2, alle quali, tuttavia, sia precluso, per aver superato l'età massima o per altre ragioni di carattere giuridico, sia un rapporto di apprendistato ai sensi della presente legge sia un rapporto di formazione e lavoro ai sensi della legge 19 dicembre 1984, n. 863.

     6. I frequentanti di cui ai commi secondo, terzo e quarto hanno diritto alle provvidenze previste a favore degli apprendisti.

     7. Le ore di frequenza della scuola professionale sono considerate ore lavorative a tutti gli effetti.

     8. Il Consiglio di classe, in concomitanza con il giudizio scolastico finale, può attribuire ad apprendisti distintisi per eccezionale merito scolastico l'abilitazione all'accesso alla terza classe dei corsi triennali di addestramento professionale. Tale abilitazione viene annotata sulla pagella dell'ultimo anno della scuola professionale.

 

          Art. 8. Organizzazione della scuola professionale.

     1. L'insegnamento nella scuola professionale è impartito:

     a) in corsi annuale, con almeno un giorni di frequenza la settimana;

     b) in corsi a tempo pieno;

     c) in base ad altre appropriate modalità.

     2. Le ripartizioni provinciali Formazione professionale elaborano, in armonia con i quadri formativi e tenuto conto delle proposte formulate dalle organizzazioni di categoria, i piani di insegnamento didattici dei corsi. I piani di insegnamento sono approvati con deliberazione della Giunta provinciale.

     3. Per gli apprendisti che dimostrano uno scarso profitto scolastico le scuole professionali possono organizzare, al di fuori dell'orario di lavorativo dell'azienda, corsi di recupero a frequenza facoltativa.

     4. Gli apprendisti che possiedano specifiche conoscenze teorico-professionali o un elevato livello di cultura generale possono essere esonerati, interamente o parzialmente, dall'obbligo della frequenza scolastica. La decisione in merito è adottata dal direttore della scuola professionale sulla base di criteri fissati d'intesa fra le ripartizioni Formazione professionale.

     5. Le direzioni delle scuole professionali sentono le rispettive organizzazioni di categoria ogni qualvolta intendano operare investimenti di rilevante entità nell'attrezzatura tecnica dei propri laboratori.

     6. L'iscrizione degli apprendisti alla scuola professionale avviene d'ufficio a cura della Ripartizione provinciale Artigianato. La scuola professionale dà conferma dell'avvenuta iscrizione al datore di lavoro e all'apprendista e comunica con tempestività la data di inizio delle lezioni.

 

          Art. 9. Aziende ad esercizio stagionale.

     1. Alle aziende ad esercizio stagionale è consentito di occupare apprendisti qualora sia garantito, nonostante i limitati periodi di attività, un addestramento conforme al quadro formativo. In tal caso il contratto di apprendistato può essere stipulato, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 12, per la durata della stagione lavorativa e comunque per un periodo non inferiore a dieci settimane.

     2. Ai fini del computo del periodo di apprendistato fissato a norma dall'art. 2 si cumulano i singoli periodi di servizio prestati nella medesima professione. Sono cumulati altresì i periodi di frequenza della scuola professionale ed i periodi di congedo ordinario.

     3. Gli apprendisti assunti con contratto stagionale possono frequentare la scuola professionale anche nei periodi interstagionali. La retribuzione spettante per le ore scolastiche è commisurata in proporzione all'effettiva durata del rapporto lavorativo e compete anche qualora la frequenza del corso si protragga oltre la chiusura dell'esercizio stagionale oppure nel caso in cui il corso abbia inizio solo a rapporto lavorativo già cessato.

 

          Art. 10. Doveri del datore di lavoro.

     1. Oltre all'osservanza delle disposizioni in materia di tutela del lavoro giovanile, il datore di lavoro deve:

     a) garantire all'apprendista un adeguato addestramento in tutte le fasi dell'attività lavorativa conformemente al quadro formativo, provvedendovi di persona o tramite collaboratori in possesso di specifica qualifica professionale; all'apprendista non devono essere affidati lavori estranei al quadro formativo;

     b) concedere il tempo necessario per frequentare la scuola professionale e per presentarsi ai relativi esami, avendo cura che tale frequenza avvenga regolarmente ed avvertendo sollecitamente la direzione scolastica in caso di malattia od altro motivo di assenza;

     c) informare con regolarità i genitori dell'apprendista o chi ne fa le veci sul profitto da questi conseguito;

     d) iscrivere, al termine del periodo di addestramento, la qualifica conseguita nel libretto di lavoro;

     e) presentare alla Ripartizione provinciale Artigianato copia del contratto di apprendistato entro trenta giorni dall'assunzione;

     f) corrispondere all'apprendista puntualmente il salario dovuto a norma del contratto collettivo di lavoro vigente.

 

          Art. 11. Doveri dell'apprendista.

     1. L'apprendista deve:

     a) svolgere con diligenza le mansioni affidategli a scopo di addestramento e attenersi alla disciplina aziendale;

     b) seguire puntualmente le istruzioni impartitegli dal datore di lavoro o dall'istruttore;

     c) mantenere i segreti aziendali e professionali e trattare con cura i materiali, gli attrezzi ed i macchinari affidatigli;

     d) informare tempestivamente il datore di lavoro in caso di malattia od altro impedimento;

     e) frequentare regolarmente e con diligenza la scuola professionale e attenersi all'ordinamento interno della scuola;

     f) presentare regolarmente al datore di lavoro gli attestati e le comunicazioni della scuola professionale.

 

          Art. 12. Contratto di apprendistato.

     1. Il rapporto di apprendistato è regolato da contratto scritto stipulato fra il datore di lavoro e l'apprendista o l'esercente la potestà. Il contratto di regola viene stipulato per l'intero periodo d'apprendistato previsto.

     2. Il contratto di apprendistato deve contenere le seguenti indicazioni:

     a) nome e cognome, data e luogo di nascita e luogo di residenza dell'apprendista nonché, ove occorra, dell'esercente la potestà;

     b) nome e cognome, data e luogo di nascita del datore di lavoro, nonché la sede dell'azienda e del posto di lavoro;

     c) indicazione dell'attività professionale oggetto dell'apprendistato;

     d) impegno del datore di lavoro a conformare l'addestramento al relativo quadro formativo;

     e) durata del periodo di apprendistato;

     f) impegno del datore di lavoro a rispettare le disposizioni dei contratti collettivi;

     g) data di inizio e di fine apprendistato;

     h) durata del periodo di prova.

     3. Il contratto di apprendistato può essere stipulato per una durata inferiore a quella prevista al comma primo, qualora l'apprendista sia assunto in sostituzione di altro apprendista temporaneamente assente dall'azienda, nei confronti del quale è obbligatoria la conservazione del posto di lavoro. In tal caso il contratto deve recare l'indicazione del nominativo dell'apprendista sostituito e della causa dell'assenza.

 

          Art. 13. Risoluzione anticipata del rapporto di apprendistato.

     1. Al datore di lavoro che licenzi un apprendista prima del termine del periodo di apprendistato senza che sussista uno dei motivi di cui al comma terzo, non è consentito assumere altri apprendisti per la durata di tre mesi.

     2. Analogamente l'apprendista che risolva anticipatamente il rapporto di apprendistato senza che sussista uno dei motivi di cui al comma quarto non può iniziare, per la durata di tre mesi, un nuovo rapporto di apprendistato inerente alla stessa attività professionale.

     3. Sussistono i motivi di cui al comma primo qualora:

     a) apprendista commetta un furto, un'appropriazione indebita o altro grave fatto che sia incompatibile con la continuazione del rapporto di apprendistato;

     b) l'apprendista riveli ad altre persone un segreto professionale o aziendale;

     c) l'apprendista sia assente, ingiustificatamente, dal posto di lavoro per più di tre giorni consecutivi, oppure lo abbandoni ripetutamente senza autorizzazione;

     d) l'apprendista trascuri gravemente i suoi doveri;

     e) l'apprendista non frequenti, benché richiamato, la scuola professionale;

     f) il datore di lavoro sia costretto per motivi di economia aziendale a ridimensionare notevolmente l'azienda;

     g) il rapporto di apprendistato venga risolto consensualmente.

     4. Sussistono i motivi di cui al comma secondo qualora:

     a) l'apprendista non possa proseguire il rapporto di apprendistato senza danni per la propria salute;

     b) il datore di lavoro o l'addetto all'addestramento trascuri gravemente i suoi doveri ovvero si verifichi una situazione tale da rendere impossibile la continuazione del rapporto di apprendistato;

     c) la sede dell'azienda, rispettivamente il posto di lavoro, o la residenza della famiglia, vengano trasferiti in altro luogo difficilmente raggiungibile dall'apprendista;

     d) si verifichino eventi tali da richiederne la presenza permanente dell'apprendista in famiglia;

     e) l'apprendista abbandoni l'attività oggetto dell'apprendistato;

     f) un cambiamento del luogo di lavoro comporti per l'apprendista un rilevante avvicinamento alla famiglia;

     g) il rapporto di apprendistato venga risolto consensualmente.

     5. Il rapporto di apprendistato cessa di diritto anche prima del decorso del periodo previsto, qualora:

     a) l'azienda cessi l'attività;

     b) al datore di lavoro venga revocata l'autorizzazione di cui all'art. 4;

     c) l'apprendista sia stato escluso dalla scuola professionale a norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63;

     d) ciò sia determinato da norme di legge o di regolamento.

     6. Il divieto temporaneo di assunzione rispettivamente di accesso a nuovo rapporto previsto ai commi primo e secondo è disposto dal direttore della Ripartizione provinciale Artigianato sentita la commissione per l'apprendistato. Contro il provvedimento del direttore di ripartizione è proponibile il ricorso gerarchico alla Giunta provinciale.

 

          Art. 14. Commissione per l'apprendistato.

     1. Presso la ripartizione provinciale Artigianato è istituita la commissione provinciale per l'apprendistato. Essa, oltre ad esercitare le funzioni specifiche attribuitele dalla presente legge, è chiamata ad esprimere pareri, proposte e suggerimenti in relazione a specifiche questioni riguardanti l'apprendistato.

     2. La commissione di cui al comma 1 è nominata dalla Giunta provinciale rispettando l’importanza dei diversi settori economici per l’addestramento professionale e dura in carica per quattro anni. Essa è composta:

     a) dall’assessore/assessora provinciale competente in materia di apprendistato o da un funzionario/una funzionaria da questi delegato/delegata, in qualità di presidente;

     b) da un/una rappresentante dei datori/delle datrici di lavoro;

     c) da un/una rappresentante dei lavoratori/delle lavoratrici dipendenti;

     d) da un/una rappresentante della Ripartizione provinciale Formazione professionale tedesca e ladina;

     e) da un/una rappresentante della Ripartizione provinciale Formazione professionale italiana;

     f) da un/una rappresentante della Ripartizione provinciale Lavoro;

     g) da due esperti/esperte in materia [3].

     3. Su richiesta delle parti la commissione provinciale per l'apprendistato funge da istanza arbitrale nelle controversie tra datori di lavoro ed apprendisti vertenti su questioni inerenti all'addestramento in azienda o ad un'eventuale risoluzione anticipata del rapporto di apprendistato.

     4. Le decisioni della commissione sono adottate a maggioranza assoluta di voti.

     5. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione. A prescindere dal diritto alla rappresentanza etnica, il gruppo linguistico ladino può essere incluso nella composizione della commissione.

     6. Ai membri della Commissione sono corrisposti, in quanto spettino, il trattamento economico e di missione previsti dalla vigente normativa provinciale.

     7. Funge da segretario un impiegato della Ripartizione provinciale Artigianato di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

 

          Art. 15. Ammissione all'esame di fine apprendistato.

     1. Sono ammessi a sostenere l'esame di fine apprendistato gli apprendisti che abbiano già terminato o terminino entro il mese fissato per l'esame, il periodo indicato nel contratto di apprendistato ed abbiano concluso, con esito positivo, la scuola professionale.

     2. E' altresì ammesso all'esame di fine apprendistato chi è in possesso del diploma di uno specifico corso di addestramento professionale triennale ed abbia successivamente svolte, alle dipendenze di un'azienda, un periodo di pratica professionale di almeno dodici mesi. Periodi di pratica professionale inferiori a quattro mesi non vengono sommati per raggiungere i dodici mesi previsti.

     3. Chi ha superato il ventunesimo anno di età è ammesso all'esame di fine apprendistato prescindendosi dal possesso dei requisiti di cui ai commi primo e secondo. In questo caso il candidato deve sostenere un esame preliminare su tutte le materie teoriche oggetto di insegnamento nell'ultimo corso della scuola professionale.

     4. La domanda di ammissione all'esame, corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, è presentata alla direzione della scuola professionale competente. L'ammissione all'esame è disposta dal direttore della scuola.

 

          Art. 16. Commissione di esame di fine apprendistato.

     1. L'assessore provinciale competente in materia di apprendistato nomina, per la durata di cinque anni, le commissioni di esame distinte per i gruppi linguistici tedesco e italiano. Sono nominate apposite commissioni per il gruppo linguistico ladino, qualora l'insegnamento della scuola professionale sia impartito anche in lingua ladina.

     2. Le commissioni d'esame sono composte:

     a) dal direttore di una scuola professionale od insegnante da questo delegato, in qualità di presidente;

     b) da in insegnante di scuola professionale del settore;

     c) da un datore di lavoro e da un lavoratore dipendente con specifica preparazione professionale.

     3. Per ogni membro è nominato un supplente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

     4. Per professioni similari può essere istituita un'unica commissione di esame.

     5. I rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti sono nominati su proposta delle organizzazioni di categoria e sindacali più rappresentative in provincia.

     6. L'assessore provinciale competente in materia di apprendistato invita per iscritto le organizzazioni di cui al comma quinto a presentare le relative designazioni. Qualora entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'invito queste non vengano presentate, l'assessore procede autonomamente alla nomina.

     7. Le decisioni della commissione sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

     8. Deve astenersi dall'esame e dallo scrutinio il membro della commissione che sia parente o affine del candidato fino al terzo grado ovvero si trovi con esso in rapporto di lavoro o societario.

     9. Ai membri della commissione sono corrisposti, in quanto spettino, il trattamento economico e di missione secondo la vigente normativa provinciale.

     10. Il segretario della commissione di esame è nominato dal presidente della commissione stessa.

 

          Art. 17. Diploma di fine apprendistato.

     1. Al candidato che abbia superato l'esame di fine apprendistato la commissione rilascia apposito attestato sottoscritto dal presidente della commissione e recante i voti per ciascuna delle due parti d'esame nonché il giudizio complessivo.

     2. Sulla base dell'esito dell'esame l'assessore provinciale competente in materia di apprendistato rilascia il diploma di fine apprendistato, rispettivamente il diploma di lavorante artigiano.

 

          Art. 18. Studi e competizioni comparative.

     1. Al fine di promuovere l'istituto dell'apprendistato e di favorire il suo sviluppo qualitativo e quantitativo la Provincia può:

     a) organizzare convegni, seminari e viaggi di studio;

     b) svolgere, direttamente o tramite istituti pubblici o privati, ricerche ed indagini;

     c) promuovere ogni azione informatica atta a suscitare l'interesse dei giovani per l'apprendistato.

     2. L'amministrazione provinciale può organizzare competizioni comparative fra apprendisti oppure consentire, assumendone le relative spese, la partecipazione di apprendisti meritevoli ad analoghe iniziative aventi luogo in territorio nazionale o all'estero.

     3. L'amministrazione provinciale è inoltre autorizzata ad allestire esposizioni al fine di presentare al pubblico le opere eseguite dagli apprendisti e di assegnare premi per le opere di particolare valore e qualità.

     4. La Giunta provinciale può concedere dei contributi ad enti od associazioni che svolgano le iniziative e le attività di cui ai commi primo, secondo e terzo.

 

          Art. 19. Sanzioni amministrative.

     1. I datori di lavoro che non concedono agli apprendisti il tempo necessario per la frequenza della scuola professionale, rispettivamente per il sostenimento degli esami, o comunque consentano durante i medesimi periodi la loro presenza in azienda, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 900.000.

     2. I datori di lavoro che inoltrino, entro il termine prescritto, copia del contratto di apprendistato alla Ripartizione provinciale Artigianato, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 450.000. L'importo minimo e massimo è ridotto ad un terzo qualora il ritardo non superi i trenta giorni.

     3. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dalla legislazione statale vigente.

 

          Art. 20. Norma transitoria.

     1. La disposizione di cui all'art. 4, comma secondo, ha validità anche per le autorizzazioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 21. Disposizioni finanziarie.

     1. Per l'attuazione della presente legge sono utilizzati nell'anno finanziario 1997 gli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione per l'applicazione della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, che viene abrogata con l'art. 23.

     2. Le spese a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

     3. Fermo restando lo stanziamento sul capitolo 41015 dello stato di previsione della spesa nel bilancio dell'esercizio finanziario 1997, il limite di impegno autorizzato dall'art. 1 - Tabella A, n. 53 - della legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 1, è elevato a lire 10 miliardi. La maggiore spesa trova copertura con il minor onere di pari importo accertato sul capitolo, per impegni pregressi.

 

          Art. 22. Concessione per revisioni periodiche dei veicoli a motore.

     1. La concessione di cui all'art. 80, comma ottavo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, può essere rilasciata anche ad imprese iscritte nell'albo delle imprese artigiane di cui agli articoli 7 e seguenti della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, ed iscritte in tutte e quattro le sezioni del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma primo, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, purché i titolari delle stesse oltre a possedere i requisiti personale di cui all'art. 240, comma primo, lettere da a) a f), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, posseggano anche il requisito professionale richiesto per l'iscrizione nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui all'art. 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3.

     2. Il requisito professionale previsto dall'articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3 può essere posseduto anche solamente dal responsabile tecnico nominato ai sensi di legge, il quale dovrà possedere anche i requisiti personali di cui all'articolo 240, comma 1, lettere da a) a f), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Anche nel caso di consorzi tra imprese artigiane, le cui officine assieme coprano tutte e quattro le sezioni del citato registro degli esercenti attività di autoriparazione, è sufficiente che sia il responsabile tecnico a possedere il requisito professionale richiesto per l'iscrizione nella prima sezione del citato ruolo degli artigiani qualificati, oltre naturalmente ai requisiti personali richiesti dall'articolo 240, comma 1, lettere da a) a f) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 [4].

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle imprese industriali e relativi consorzi, purché esercenti attività di autoriparazioni [5].

 

          Art. 23. Disposizioni finali.

     1. La legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, concernente "Ordinamento dell'apprendistato e disciplina dell'esame di maestro professionale", modificata dalla legge provinciale 7 agosto 1987, n. 19, è abrogata, con l'eccezione dell'art. 14.


[1] Legge abrogata dall’art. 27 della L.P. 20 marzo 2006, n. 2, con l’eccezione ivi prevista. Ove ricorra nella presente legge, l’espressione: “Ripartizione provinciale Artigianato” è sostituita dalla seguente: “la Ripartizione provinciale competente” e l’espressione: “direttore della Ripartizione provinciale Artigianato” è sostituita dalla seguente: “direttore di ripartizione competente” per effetto dell'art. 10 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

[2] Comma aggiunto dall’art. 23 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9.

[3] Comma così sostituito dall’art. 23 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9.

[4] Comma aggiunto dall'art. 42 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

[5] Comma aggiunto dall'art. 38 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.