§ 4.2.35 - L.P. 16 febbraio 1981, n. 3.
Ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:16/02/1981
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Attività artigiane.
Art. 1 bis.  Denominazione.
Art. 2.  Imprenditore artigiano e impresa artigiana.
Art. 3.  Sfera di applicazione.
Art. 4.  Esercizio di un'attività artigiana nel settore agricolo-forestale, produzione di oggetti d'arte popolare e prestazioni di assistenza tecnica.
Art. 5.  Abilitazione all'esercizio di un'attività artigiana.
Art. 6.  Diritto alla continuazione dell'esercizio di un'impresa artigiana.
Art. 7.  Istituzione del registro delle imprese artigiane.
Art. 8.  Domanda di iscrizione.
Art. 9.  Iscrizione nel registro delle imprese artigiane.
Art. 10.  Variazioni all'iscrizione nel registro delle imprese artigiane.
Art. 11.  Cancellazione dal registro delle imprese artigiane.
Art. 12.  Ambiti dell'esercizio di un'attività artigiana.
Art. 13.  Attività dello spazzacamino o della spazzacamino
Art. 14.  Esame di abilitazione per odontotecnici/odontotecniche
Art. 15.  Installazione, collaudo, allacciamento e manutenzione delle apparecchiature terminali
Art. 16.  Limiti nell'assunzione di apprendisti.
Art. 17.  Obbligo di frequenza della scuola professionale.
Art. 18.  Doveri del titolare dell'impresa.
Art. 19.  Doveri dell'apprendista.
Art. 20.  Il contratto di apprendistato.
Art. 21.  Risoluzione anticipata del rapporto di apprendistato.
Art. 22.  Commissione per l'apprendistato artigiano.
Art. 23.  Esame di lavorante artigiano.
Art. 24.  Commissione di esame di lavorante artigiano.
Art. 25.  Diploma di lavorante artigiano.
Art. 26.  Esame di maestro artigiano.
Art. 27.  (Obiettivi della formazione).
Art. 28.  (Ambito di applicazione).
Art. 28 bis.  (Ammissione agli esami).
Art. 29.  Certificato di esame e diploma di maestro artigiano.
Art. 30.  Ruolo degli artigiani qualificati.
Art. 31.  (Parti dell’esame).
Art. 31 bis.  (Esami).
Art. 31 ter.  (Commissioni d’esame).
Art. 31 quater.  (Esonero da esami).
Art. 31 quinquies.  (Corsi di preparazione).
Art. 32.  Attribuzioni della commissione provinciale dell'artigianato.
Art. 33.  Organizzazione della commissione provinciale dell'artigianato.
Art. 34.  Attività para-artigiane vincolate.
Art. 35.  Attività para-artigiane libere.
Art. 36.  Disposizioni generali.
Art. 37.  Iscrizione delle imprese di cui agli articoli 34 e 35.
Art. 38.  Addestramento degli apprendisti nelle attività para-artigiane.
Art. 39.  Esame di specializzazione professionale.
Art. 40.  Contenuto e modalità dell'esame di idoneità.
Art. 41.  Certificato di esame e attestato di idoneità.
Art. 42.  Commissioni di esame di specializzazione professionale.
Art. 43.  Disposizioni procedurali.
Art. 44.  Sanzioni amministrative.
Art. 45.  Disposizioni transitorie
Art. 46.  Misure di incentivazione.
Art. 47.  Disposizioni finali.
Art. 48.  Disposizioni transitorie.
Art. 49.  Norme finanziarie.


§ 4.2.35 - L.P. 16 febbraio 1981, n. 3. [1]

Ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana.

(B.U. 20 marzo 1981, n. 15).

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Attività artigiane. [2]

     1. Si considerano artigiane le attività di produzione e trasformazione di beni o le prestazioni di servizi, svolte con capacità e cognizioni professionali e indirizzate a soddisfare una domanda personalizzata.

     2. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

     a) alle attività agricole e forestali; rimangono altresì escluse le attività di trasformazione della propria materia prima svolte nell'ambito di aziende agricole e/o forestali oppure svolte in conformità alle usanze locali in base a rapporti di buon vicinato [3] ;

     b) alle attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione della circolazione dei beni, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali ed accessorie rispetto all'attività artigiana;

     c) alla produzione di oggetti di arte popolare, qualora venga effettuata quale attività secondaria, senza l'impiego di appositi dipendenti;

     d) alle attività artistiche svolte da liberi professionisti;

     e) ad ogni attività artigiana svolta da portatori di handicaps nell'ambito degli appositi centri sociali istituiti dalla Provincia o con essa convenzionati [4] .

     3. Nel regolamento di esecuzione della presente legge, sentita la commissione provinciale dell'artigianato, sono definiti i profili professionali per singole attività artigiane. Il profilo professionale consiste nella descrizione del campo di lavoro, delle conoscenze e delle nozioni peculiari ad un'attività artigiana.

     4. [Nel regolamento di esecuzione sono individuate le attività che implicano particolare cognizioni e capacità professionali, anche sotto il profilo della garanzia e tutela degli utenti, per le quali è data facoltà di sostenere l'esame di maestro artigiano, rispettivamente di specializzazione professionale]. [5]

 

          Art. 1 bis. Denominazione. [6]

     1. Dalla denominazione dei servizi deve risultare anche la tipologia.

     2. La denominazione “gelateria artigianale”, “gelateria-produzione propria” e simili abbinati al nome “gelateria” può essere assunta esclusivamente da imprese artigiane per la somministrazione e la vendita di gelato di produzione propria nello stesso luogo dove si svolge l'attività artigianale. La denominazione è esposta in una posizione dell'edificio idonea e ben visibile.

 

          Art. 2. Imprenditore artigiano e impresa artigiana. [7]

     1. E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

     2. L'imprenditore artigiano nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla vigente normativa.

     3. E' artigiana l'impresa che viene esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti di cui al comma quarto, e nella quale egli stesso svolge personalmente e annualmente prestazioni professionali proprie di un'attività artigiana.

     4. E' altresì considerata artigiana l'impresa che, nei limiti predetti e con gli scopi di cui all'art. 1, è costituita ed esercitata in forma di società, escluse le società e per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, nelle società in accomandita semplice, dei soci accomandatari, ovvero nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo [8] .

     5. All'atto della classificazione di un'impresa artigiana, assume rilevanza la natura e la struttura complessiva della stessa. In particolare non si considerano esercitate artigianalmente le attività qualora:

     a) nell'impresa esista una netta separazione tra gestione tecnico-produttiva e quella contabile-amministrativa;

     b) il ciclo produttivo sia attuato prevalentemente con divisione del lavoro;

     c) la produzione si attuata esclusivamente in serie e con lavorazione del tutto automatizzata;

     d) l'impresa affidi normalmente i propri lavori o i lavori comunque assunti ad altre imprese o abbia una complessa struttura aziendale;

     e) l'attività artigianale di un'impresa commerciale sia svolta soltanto nell'ambito dell'assistenza tecnica ai propri clienti.

     6. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana o di esercizio della sua professione.

     7. Se l'impresa artigiana è svolta in forma societaria o cooperativa, i requisiti di cui al comma secondo devono essere posseduti dalla maggioranza dei soci, nelle società composte da due soli soci, da almeno uno di essi, e in quelle in accomandita semplice, da almeno la maggioranza dei soci accomandatari.

 

          Art. 3. Sfera di applicazione. [9]

 

          Art. 4. Esercizio di un'attività artigiana nel settore agricolo-forestale, produzione di oggetti d'arte popolare e prestazioni di assistenza tecnica. [10]

 

          Art. 5. Abilitazione all'esercizio di un'attività artigiana. [11]

 

          Art. 6. Diritto alla continuazione dell'esercizio di un'impresa artigiana. [12]

     1. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane anche in mancanza di requisiti previsti all'art. 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, semprechè l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore per i figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

     2. L'esercizio del diritto di cui al comma primo deve essere richiesto per iscritto alla commissione provinciale dell'artigianato, entro 3 mesi dalla data in cui si è verificato l'evento.

     3. Per motivi particolarmente giustificati l'assessore provinciale competente in materia, sentita la commissione provinciale dell'artigianato, può prorogare i termini di cui al comma primo per ulteriori 2 anni [13] .

 

Capo II

IL REGISTRO DELLE IMPRESE ARTIGIANE

 

          Art. 7. Istituzione del registro delle imprese artigiane. [14]

     1. La commissione provinciale dell'artigianato provvede alla tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

     2. Nell'albo sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 1 e 2, nonché i consorzi, le comunioni di interesse ed altre forme associative tra imprese artigiane iscritte a loro volta nell'albo, aventi per oggetto la collaborazione interaziendale.

     3. L'albo delle imprese artigiane è composto di quattro sezioni, nelle quali vengono iscritte rispettivamente:

     a) nella prima sezione le imprese individuali;

     b) nella seconda sezione le società e le cooperative;

     c) nella terza sezione i consorzi e le comunioni di interesse ed altre forme associative di collaborazione interaziendale;

     d) nella quarta sezione le imprese che esercitano un'attività artigiana in via secondaria.

     4. L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane deve contenere:

     a) nome, cognome luogo e data di nascita e residenza del titolare dell'impresa;

     b) gli estremi dell'eventuale iscrizione del titolare al ruolo degli artigiani qualificati di cui all'art. 30;

     c) la ragione sociale dell'impresa;

     d) l'esatta descrizione dell'attività esercitata;

     e) la sede dell'impresa principale e le eventuali sedi secondarie;

     f) le altre attività artigiane svolte contemporaneamente;

     g) le indicazioni necessarie ai fini delle assicurazioni sociali e contro le malattie;

     h) la continuazione dell'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 6;

     i) la data di inizio dell'attività artigianale;

     j) il numero di codice fiscale;

     k) una dichiarazione del richiedente, nel caso di società, di tutti i soci, attestante che nei suoi confronti non è stata aperta procedura concorsuale e che non risulta iscritto nel registro delle persone fallite.

     5. L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane è costitutiva.

     6. L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane implica il riconoscimento della qualifica artigiana dell'impresa e comporta l'applicazione nei confronti della stessa e del titolare delle disposizioni legislative ed amministrative concernenti il settore artigiano.

     7. Può adoperare la denominazione di "impresa di maestro artigiano" l'impresa artigiana di cui almeno un titolare sia in possesso del diploma di maestro artigiano o, nel caso di società in accomandita semplice, almeno un socio accomandatario.

 

          Art. 8. Domanda di iscrizione. [15]

     1. L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane si effettua su denuncia indirizzata alla Commissione provinciale dell'artigianato. Questa denuncia è da presentarsi entro 30 giorni dall'inizio dell'attività; deve contenere i dati richiesti dall'articolo 7, comma 4, nonché l'espressa dichiarazione della sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività, compreso l'avvenuto versamento di eventuali imposte o contributi. Il comune territorialmente competente può verificare, in base a provvedimenti idonei, l'osservanza della vigente normativa di legge per quanto riguarda i locali aziendali, mentre compete alla Commissione provinciale dell'artigianato verificare i requisiti professionali e personali del richiedente per lo svolgimento dell'attività artigiana.

     2. Imprese artigiane esercitate in forma societaria o cooperativa devono essere iscritte prima dell'inizio dell'attività artigiana nel registro delle imprese.

     3. Con regolamento di esecuzione sono definite le attività artigianali che sulla base dei loro contenuti e delle loro tecniche non devono essere esclusivamente svolte in locali produttivi come laboratori, capannoni artigianali e simili, ma che possono essere esercitate anche in appartamenti, locali negozio o ufficio oppure in altri idonei locali.

 

          Art. 9. Iscrizione nel registro delle imprese artigiane.

     1. La commissione provinciale dell'artigianato verifica la completezza della domanda ed accerta la sussistenza delle caratteristiche di impresa artigiana. In caso di riscontro positivo, la commissione dispone l'iscrizione nella rispettiva sezione del registro delle imprese artigiane entro 60 giorni e ne dà comunicazione relativa all'interessato ed al sindaco del comune competente. All'assessorato all'artigianato (in seguito denominato Assessorato competente) deve essere trasmesso almeno semestralmente un elenco delle iscrizioni, delle cancellazioni e delle variazioni nonché il registro delle imprese aggiornato. Un certificato sull'iscrizione nel registro delle imprese artigiane deve essere esposto visibilmente presso la sede dell'impresa [16] .

     2. Qualora non sussistano i requisiti per la iscrizione, la commissione provinciale dell'artigianato rigetta l'istanza con propria deliberazione. Di tale provvedimento, che deve essere motivato, è data sollecita comunicazione all'interessato e al comune competente per territorio.

     3. Decorso il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, corredata di tutta la documentazione richiesta, senza che la commissione provinciale dell'artigianato abbia comunicato la decisione, la domanda di intende accolta a tutti gli effetti [17] .

     4. Contro il provvedimento di diniego della commissione provinciale dell'artigianato è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso. La decisione della Giunta provinciale può essere impugnata davanti all'autorità giurisdizionale competente nei termini e modalità indicati nella vigente normativa [18] .

 

          Art. 10. Variazioni all'iscrizione nel registro delle imprese artigiane.

     1. Entro il termine di 30 giorni il titolare dell'impresa deve comunicare alla commissione provinciale dell'artigianato tutte le variazioni concernenti l'iscrizione nel registro delle imprese artigiane, di cui al terzo comma dell'art. 7.

     2. La commissione provinciale dell'artigianato, effettuati gli accertamenti all'uopo occorrenti, dispone le opportune modifiche nel registro. Delle modifiche effettuate è data comunicazione al titolare dell'impresa e al sindaco del comune competente per territorio [19] .

     3. La commissione provinciale dell'artigianato nega l'iscrizione qualora non sussistano i presupposti di legge. Contro tale provvedimento di diniego l'interessato può proporre ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla relativa notifica. Al riguardo si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9.

     4. Ogni cinque anni la commissione provinciale dell'artigianato procede d'ufficio alla revisione del registro delle imprese artigiane. I sindaci sono tenuti ad effettuare i rilievi all'uopo occorrenti.

 

          Art. 11. Cancellazione dal registro delle imprese artigiane.

     1. La cancellazione dal registro delle imprese artigiane avviene su richiesta del titolare dell'impresa o d'ufficio, qualora venga a mancare uno dei requisiti per l'iscrizione.

     2. La commissione provinciale dell'artigianato, accertato che sono venuti meno i requisiti per la iscrizione, procede alla cancellazione e ne informa il titolare dell'impresa e il sindaco del comune competente per territorio [20] .

     3. Contro le decisioni della commissione provinciale dell'artigianato è ammesso ricorso alla Giunta provinciale. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 9.

     4. Il sindaco del comune competente per territorio è tenuto ad informare la commissione provinciale dell'artigianato in merito a tutte le variazioni intervenute e accertate nell'esercizio di un'attività artigiana che possano dar luogo alla cancellazione dal registro delle imprese artigiane.

 

Capo III

ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ARTIGIANA

 

          Art. 12. Ambiti dell'esercizio di un'attività artigiana. [21]

     1. L'ambito dell'esercizio di un'attività artigiana è rilevabile dal relativo profilo professionale, rispettivamente dalla descrizione dell'attività esercitata e dalla relativa iscrizione all'albo delle imprese artigiane [22] .

     2. Entro tale ambito l'esercente una impresa artigiana può in particolare:

     a) eseguire tutti i lavori inerenti al profilo professionale, rispettivamente alla descrizione dell'attività aziendale;

     b) eseguire tutte le operazioni inerenti alla confezionatura e alla commercializzazione dei propri prodotti, inclusa la produzione di imballaggi confezioni ed etichette;

     c) costruire macchine ed attrezzi desinati alla propria produzione;

     d) vendere nei locali dell'azienda oggetti di propria produzione;

     e) vendere nei locali di lavorazione dell'azienda o in quelli attigui accessori e ricambi inerenti alla propria attività artigianale, purché quest'ultima sia prevalente [23] .

     3. I consorzi, le cooperative e le società costituite fra imprese artigiane per la commercializzazione dei propri prodotti sono esonerati dal possesso dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio.

     4. L'esercente un'attività artigiana ha la facoltà di eseguire quei lavori tecnicamente e professionalmente connessi con la propria attività, anche se esulano dai limiti della propria abilitazione, purché siano di modesta entità.

     5. Alle imprese è inibito adottare, quale ditta o insegna o marchio di fabbrica, una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato, qualora non siano iscritte nel registro di cui all'art. 7 della presente legge.

 

Capo IV [24]

ATTIVITÀ ARTIGIANE SPECIALI

 

          Art. 13. Attività dello spazzacamino o della spazzacamino [25]

     1. Ogni proprietario/proprietaria, inquilino/ inquilina o amministratore/amministratrice è obbligato/obbligata a fare pulire e controllare da un’impresa di spazzacamino abilitata gli impianti di combustione a intervalli regolari.

     2. Ogni comune divide il proprio territorio in comprensori e nomina per ciascuno di essi un’impresa di spazzacamino abilitata. Il relativo concessionario è scelto per mezzo di gara ad evidenza pubblica.

     3. Della periodica pulitura e del controllo degli impianti di combustione può essere incaricata anche un’impresa di spazzacamino abilitata diversa da quella nominata dal comune.

     4. La scelta di un’altra impresa di spazzacamino abilitata deve essere comunicata dal/dalla proprietario/ proprietaria, dall’inquilino/inquilina oppure dall’amministratore/amministratrice sia all’impresa uscente che all’amministrazione comunale entro 60 giorni dalla data dell’ultima pulitura.

     5. Per la pulitura e il controllo degli impianti di combustione l’impresa di spazzacamino abilitata e i suoi addetti hanno libero accesso ai terreni e agli edifici.

     6. Sentiti il Consiglio dei comuni, l’Agenzia provinciale per l’ambiente, il Centro tutela consumatori utenti dell’Alto Adige, le organizzazioni professionali più rappresentative della provincia nonché la Ripartizione provinciale formazione professionale viene stabilito con regolamento di esecuzione:

     a) l’abilitazione necessaria per lo svolgimento in proprio dell’attività di spazzacamino;

     b) la dimensione dei comprensori;

     c) i principali criteri e le modalità di appalto per la nomina dell’impresa di spazzacamino;

     d) disposizioni dettagliate relative al servizio di spazzacamino;

     e) gli impianti di combustione;

     f) le scadenze per la pulitura;

     g) il tariffario.

 

          Art. 14. Esame di abilitazione per odontotecnici/odontotecniche [26]

     1. Salvo quanto previsto dalla normativa statale in ordine all’abilitazione all’esercizio della professione di odontotecnico/odontotecnica, è autorizzato ad esercitare tale attività anche chi abbia conseguito il titolo professionale di maestro odontotecnico/ maestra odontotecnica superando l’apposito esame provinciale.

     2. L’esame di cui al comma 1 è composto da una o più prove scritte, da una prova pratica nonché da un colloquio orale e verte, oltre che sulle materie teoriche e pratiche strettamente professionali, anche su conoscenze di natura commerciale e di diritto.

     3. L’ammissione all’esame di maestro odontotecnico/maestra odontotecnica è subordinata a

     a) un periodo di apprendistato di durata non inferiore a tre anni con contemporanea formazione teorica esterna di almeno 800 ore;

     b) un’esperienza lavorativa successiva al periodo di apprendistato di almeno due anni e

     c) la frequenza di un apposito corso di preparazione all’esame di maestro odontotecnico/maestra odontotecnica di almeno 600 ore distribuite sulle varie materie oggetto dell’esame.

     4. Il programma dettagliato dell’esame e ulteriori disposizioni in ordine alle modalità procedurali nonché alla composizione della commissione esaminatrice, di cui comunque fa parte un/una docente dell’istituto statale competente, sono approvate dalla Giunta provinciale.

     5. Le disposizioni transitorie vengono emanate con regolamento di esecuzione.

 

          Art. 15. Installazione, collaudo, allacciamento e manutenzione delle apparecchiature terminali [27]

     1. L’attività di servizi connessi all’installazione, collaudo, allacciamento e manutenzione delle apparecchiature terminali, abilitate a comunicare con la rete pubblica di telecomunicazioni, può essere svolta anche da imprese iscritte come elettrotecnici nel registro delle imprese, a condizione che il/la titolare dell’azienda sia in possesso non solo dei requisiti personali previsti dall’articolo 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46, ma anche del requisito richiesto per l’iscrizione nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui all’articolo 30.

     2. Nel caso di imprese industriali è sufficiente che solo il/la responsabile tecnico/tecnica, che deve essere nominato/a ai sensi di legge, sia in possesso del requisito professionale previsto dall’articolo 30.

     3. L’esercizio delle attività di cui al comma 1 può essere intrapreso immediatamente dopo la presentazione della relativa denuncia alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

     4. Gli ulteriori requisiti d’idoneità per l’impresa, i gradi dell’autorizzazione nonché le ulteriori disposizioni procedimentali sono disciplinati con regolamento di esecuzione.

 

          Art. 16. Limiti nell'assunzione di apprendisti. [28]

 

          Art. 17. Obbligo di frequenza della scuola professionale. [29]

 

          Art. 18. Doveri del titolare dell'impresa. [30]

 

          Art. 19. Doveri dell'apprendista. [31]

 

          Art. 20. Il contratto di apprendistato. [32]

 

          Art. 21. Risoluzione anticipata del rapporto di apprendistato. [33]

 

          Art. 22. Commissione per l'apprendistato artigiano. [34]

 

          Art. 23. Esame di lavorante artigiano. [35]

 

          Art. 24. Commissione di esame di lavorante artigiano. [36]

 

          Art. 25. Diploma di lavorante artigiano. [37]

 

Capo V

IL MAESTRO ARTIGIANO

 

          Art. 26. Esame di maestro artigiano. [38]

 

          Art. 27. (Obiettivi della formazione). [39]

     1. La formazione di maestro è un percorso formativo tendente alla progressione professionale, nel quale vengono trasmesse le conoscenze e le abilità imprenditoriali, pedagogicoprofessionali, teorico-professionali e pratiche necessarie a svolgere compiti di responsabilità in un’azienda oppure a gestirla autonomamente e che qualificano in special modo alla formazione di giovani collaboratori/collaboratrici.

     2. L’amministrazione provinciale può organizzare corsi di preparazione all’esame di maestro artigiano o incaricare le associazioni di mestiere dell’organizzazione di questi corsi per parti d’esame o per singoli moduli, rifondendo le spese fino alla copertura del 90 per cento delle stesse.

     3. Per promuovere la formazione di maestro, l’amministrazione provinciale può inoltre organizzare convegni, seminari, mostre, concorsi, manifestazioni a carattere informativo e viaggi di studio nonché effettuare in proprio o tramite terzi rilevazioni e indagini.

 

          Art. 28. (Ambito di applicazione). [40]

     1. L’esame di maestro può essere sostenuto per tutte le attività artigiane stabilite dalla Giunta provinciale.

 

     Art. 28 bis. (Ammissione agli esami). [41]

     1. All’esame di maestro artigiano è ammesso chi:

     a) attesti un’esperienza professionale di almeno due anni nell’attività artigiana oggetto dell’esame o in attività similare maturata nel periodo successivo al conseguimento del diploma di lavorante artigiano;

     b) attesti un’esperienza professionale di almeno tre anni nell’attività artigiana oggetto dell’esame o in attività similare maturata nel periodo successivo al conseguimento del diploma di qualifica professionale, oppure

     c) sia in possesso di un’esperienza professionale qualificata di almeno sei anni nell’attività artigiana oggetto dell’esame o in attività similare.

     2. È ammesso all’esame di gestione aziendale chi:

     a) attesti di essere in possesso del diploma di lavorante artigiano, di qualifica professionale o attesti un’esperienza professionale di almeno quattro anni nell’attività artigiana oggetto dell’esame o in attività similare, oppure

     b) possa dimostrare di aver svolto per almeno quattro anni un’attività di collaborazione nella gestione di un’impresa artigiana [42].

     3. Ai fini dell’ammissione all’esame di maestro artigiano, la Giunta provinciale stabilisce l’elenco delle attività artigiane similari.

     4. Agli esami possono essere ammesse anche persone in possesso di requisiti equivalenti, sentita la competente commissione d’esame.

     5. La richiesta di ammissione agli esami va presentata al direttore/alla direttrice della Ripartizione Artigianato.

     6. L’ammissione all’esame o il diniego dell’ammissione sono comunicate al/alla richiedente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Avverso il diniego può essere presentato ricorso alla Giunta provinciale entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso in cui la Giunta provinciale non decida entro il termine di 30 giorni, la domanda si considera approvata.

 

          Art. 29. Certificato di esame e diploma di maestro artigiano. [43]

 

          Art. 30. Ruolo degli artigiani qualificati. [44]

     1. Presso la ripartizione provinciale competente in materia di artigianato è istituito il ruolo degli artigiani qualificati, formato da tre sezioni:

     a) nella prima sezione sono iscritte d'ufficio le persone in possesso del diploma di maestro artigiano;

     b) nella seconda sezione sono iscritte d'ufficio le persone in possesso del diploma di specializzazione professionale;

     c) nella terza sezione sono iscritti, su domanda, i titolari di un'impresa artigiana con almeno 8 anno di attività, in possesso del diploma di lavorante artigiano o di altro documento comprovante la qualificazione professionale artigiana in seguito a specifico rapporto di apprendistato.

 

          Art. 31. (Parti dell’esame). [45]

     1. L’esame di maestro artigiano si articola nelle seguenti quattro parti:

     a) gestione aziendale;

     b) pedagogia della formazione;

     c) teoria professionale;

     d) pratica professionale.

 

     Art. 31 bis. (Esami). [46]

     1. I programmi d’esame vengono approvati dall’assessore/assessora competente, sentite le organizzazioni più rappresentative a livello provinciale nonché la competente commissione d’esame.

     2. I candidati/Le candidate possono sostenere l’esame in lingua tedesca o italiana.

     3. Le parti dell’esame di maestro già sostenute decadono, se l’intero esame non viene superato con esito positivo entro sei anni. In casi eccezionali, debitamente motivati, il direttore/la direttrice di ripartizione competente può concedere una proroga dei termini.

     4. L’esame di maestro si intende superato se il candidato/la candidata ha sostenuto con esito positivo tutte le parti dell’esame o se ne è stato esonerato/stata esonerata. Il diploma finale viene rilasciato dall’assessore/assessora competente.

 

     Art. 31 ter. (Commissioni d’esame). [47]

     1. La commissione d’esame in materia di gestione aziendale e pedagogia della formazione è così composta:

     a) dal direttore/dalla direttrice o da un/un’insegnante di una scuola professionale o di un istituto tecnico oppure da un riconosciuto esperto/una riconosciuta esperta con esperienza pluriennale nel settore della formazione, quale presidente;

     b) da due esperti/esperte nel settore della gestione aziendale e della pedagogia della formazione, dei/delle quali almeno uno/una dovrà essere un datore/una datrice di lavoro del settore artigianato.

     2. La commissione d’esame in materia di teoria professionale e pratica professionale è così composta:

     a) dal direttore/dalla direttrice o da un/un’insegnante di una scuola professionale o di un istituto tecnico oppure da un riconosciuto esperto/una riconosciuta esperta con esperienza pluriennale nel settore della formazione, quale presidente;

     b) da un maestro/una maestra nell’attività artigiana oggetto dell’esame, oppure, in mancanza di un maestro, da una persona specializzata, riconosciuta come esperto/esperta in materia con esperienza pluriennale di lavoro autonomo;

     c) da un esperto/un’esperta nella relativa attività artigiana.

     3. Le commissioni d’esame vengono nominate dall’assessore/assessora competente. La nomina di direttori/direttrici e di insegnanti di una scuola professionale avviene su proposta del direttore/della direttrice della relativa ripartizione per la formazione professionale, quella dei componenti di cui al comma 2, lettera b), su proposta delle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale. Tale proposta deve essere trasmessa alla ripartizione competente in materia di apprendistato entro 30 giorni dalla data di richiesta. In caso di inosservanza di questo termine la nomina avviene senza considerare il suddetto diritto di proposta. Per ciascun/ciascuna componente della commissione deve essere nominato un/una supplente. Tutti/tutte i/le componenti rimangono in carica cinque anni e possono essere riconfermati/riconfermate.

     4. Per i lavori di preparazione e di correzione nell’ambito degli esami, l’Ufficio provinciale apprendistato e maestro artigiano può avvalersi della consulenza di esperti esterni.

 

     Art. 31 quater. (Esonero da esami). [48]

     1. I candidati/Le candidate possono essere esonerati/e dall’obbligo di sostenere le prove in singole materie o intere parti d’esame, se dimostrano di aver acquisito una qualificazione rispondente ai contenuti previsti dal programma d’esame.

     2. L’esonero è disposto dal competente direttore/dalla competente direttrice di ripartizione previo parere obbligatorio della competente commissione d’esame. I pareri delle commissioni d’esame devono essere rilasciati entro 30 giorni dalla richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che la commissione d’esame abbia presentato esigenze istruttorie, è in facoltà del direttore/della direttrice di ripartizione competente procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere.

     3. Nei casi in cui vi siano dei precedenti o delle norme che impongono il riconoscimento di titoli conseguiti all’estero, il direttore/la direttrice di ripartizione competente può assumere una decisione, indipendentemente dall’acquisizione del parere della commissione d’esame di cui al comma 2.

     4. Nelle professioni artigiane rare, per le quali non è possibile nominare una commissione d’esame, il parere obbligatorio non è richiesto.

 

     Art. 31 quinquies. (Corsi di preparazione). [49]

     1. Alla parte “gestione aziendale” del corso e dell’esame di maestro artigiano, su richiesta, possono essere ammesse anche le persone che vantino una quadriennale attività professionale nell’amministrazione di un’impresa artigianale.

 

Capo VI

COMMISSIONE PROVINCIALE DELL'ARTIGIANATO

 

          Art. 32. Attribuzioni della commissione provinciale dell'artigianato.

     1. Al fine di tutelare e promuovere gli interessi dell'artigianato è istituita presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Bolzano la commissione provinciale dell'artigianato, che, quale organo della Provincia, esercita in particolare le seguenti attribuzioni:

     a) cura la tenuta del registro delle imprese artigiane;

     b) formula pareri in ordine alle questioni concernenti l'artigianato e la formazione professionale artigiana;

     c) assiste le autorità competenti nella promozione dell'artigianato, formulando proposte, suggerimenti e pareri;

     d) coordina gli interessi delle singole categorie artigiane;

     e) stende annualmente una relazione sulla situazione dell'artigianato nella provincia di Bolzano;

     f) assolve tutte le funzioni ad essa affidate dalle leggi statali e provinciali.

 

          Art. 33. Organizzazione della commissione provinciale dell'artigianato.

     1. La commissione provinciale dell'artigianato è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta di 21 membri, di cui:

     a) 12 imprenditori artigiani, di cui almeno la metà in possesso del diploma di maestro artigiano, scelti tra terne di nominativi proposte dalle organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia;

     b) 4 lavoratori artigiani dipendenti in possesso di diploma di lavorante o di maestro artigiano, scelti tra terne di nominativi proposte dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative della provincia;

     c) 2 direttori di scuola professionale, proposti dagli ispettori della formazione professionale;

     d) un funzionario dell'assessorato competente in materia, quale esperto;

     e) un funzionario dell'ufficio ispettorato provinciale del lavoro, quale esperto;

     f) un esperto particolarmente qualificato nel settore, proposto dall'assessore provinciale competente in materia [50] .

     2. Per l'esercizio di funzioni attribuite alla commissione provinciale dell'artigianato da leggi dello Stato, questa è integrata ai sensi delle relative disposizioni.

     3. La composizione della commissione provinciale dell'artigianato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in seno al Consiglio provinciale. Deve essere comunque garantita la presenza del gruppo linguistico ladino.

     4. L'Assessore competente invita per iscritto le organizzazione sindacali di cui al primo comma ad inviare le loro designazioni. Qualora queste non provvedano nei 30 giorni successivi all'invito, la Giunta provinciale procede autonomamente alle relative nomine.

     5. Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti.

     6. I componenti la commissione eleggono nel proprio seno il presidente e il vicepresidente a maggioranza assoluta di voti. Il presidente deve essere un imprenditore artigiano iscritto nella prima sezione dell'albo di cui all'art. 30.

     7. Funge da segretario della commissione un funzionario della Camera di commercio.

     8. I membri della commissione provinciale dell'artigianato rimangono in carica per l'intera durata della legislatura e possono essere riconfermati.

     9. Ai membri della commissione spettano le indennità e il trattamento economico di missione, secondo la vigente normativa. In favore del presidente e del vicepresidente della commissione la Giunta provinciale può deliberare inoltre la liquidazione di un'indennità di carica mensile fino ad un importo massimo di Lire 600.000, rispettivamente Lire 250.000 [51] .

     10. La commissione è sottoposta alla vigilanza dell'Assessore competente. In caso di omissioni o inadempienze, l'Assessore competente si sostituisce alla medesima nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite. In caso di persistente inerzia, la Giunta provinciale delibera lo scioglimento della commissione e provvede alla nomina di un commissario straordinario.

     11. La commissione provinciale dell'artigianato disciplina la propria attività con norme regolamentari da approvarsi dalla Giunta provinciale.

     12. Le spese di funzionamento della commissione provinciale dell'artigianato sono a carico della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere alla Camera di commercio un contributo annuo al fine di concorrere alle spese sostenute dalla commissione nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.

 

Capo VII

ATTIVITA' PARA-ARTIGIANE

 

          Art. 34. Attività para-artigiane vincolate. [52]

 

          Art. 35. Attività para-artigiane libere. [53]

 

          Art. 36. Disposizioni generali. [54]

 

          Art. 37. Iscrizione delle imprese di cui agli articoli 34 e 35. [55]

 

          Art. 38. Addestramento degli apprendisti nelle attività para-artigiane. [56]

 

          Art. 39. Esame di specializzazione professionale. [57]

 

          Art. 40. Contenuto e modalità dell'esame di idoneità. [58]

 

          Art. 41. Certificato di esame e attestato di idoneità. [59]

 

          Art. 42. Commissioni di esame di specializzazione professionale. [60]

 

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 43. Disposizioni procedurali.

     1. In quanto non diversamente disposto, per autorità competente si intende l'Assessore provinciale all'artigianato. Contro i provvedimenti di questo ultimo è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, da presentarsi entro il termine di 30 giorni.

     2. Nell'espletamento delle funzioni di vigilanza ed in particolare per l'accertamento delle infrazioni di cui all'art. 44, il personale dell'ufficio provinciale dell'artigianato, i membri ed il segretario della commissione provinciale dell'artigianato, nonché eventuali esperti designati dal presidente della commissione stessa, muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Presidente della Giunta provinciale, possono, ove necessario, accedere a proprietà privata o pubblica. Per l'espletamento di tali funzioni sono corrisposte agli interessati le indennità e il trattamento economico di missione previsto dalla vigente normativa [61] .

     3. I pareri e le proposte della commissione provinciale dell'artigianato devono essere comunicati entro 60 giorni dalla richiesta [62] .

     4. [63].

 

          Art. 44. Sanzioni amministrative. [64]

     1. Chiunque eserciti un'attività artigiana senza essere in possesso dei requisiti professionali prescritti dalla vigente normativa, è punti con una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 1.266 a Euro 3.797. [65]

     2. Il direttore della ripartizione provinciale competente in materia dispone la chiusura dell'esercizio qualora il titolare esercita un'attività artigianale senza essere in possesso dei requisiti professionali prescritti dalla vigente normativa.

     3. Chiunque esercita un'attività artigiana e non presenta entro il termine prescritto domanda di iscrizione alla commissione provinciale dell'artigianato, è punti con una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 426 a Euro 1.266. [66]

     4. Chiunque presenta domanda di iscrizione, modificazione o cancellazione dall'albo delle imprese artigiane contenente dichiarazioni non veritiere, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 426 a Euro 1.266. [67]

     5. L'omessa o ritardata comunicazione delle variazioni e l'omessa esposizione del certificato di iscrizione di cui all'art. 9, comma primo, è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 172 a Euro 339. [68]

     6. Le imprese non iscritte all'albo delle imprese artigiane che si avvalgono di una ragione sociale, di un'insegna o di un marchio con riferimento ad un'attività artigianale, sono punite con una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 846 a Euro 2.532. [69]

     7. Le imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane per una determinata attività che si avvalgano di riferimenti ad attività diverse, sono punite con una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 172 a Euro 506. [70]

     8. Chiunque nella ragione sociale, nel marchio aziendale o di fabbrica o nella corrispondenza si serve della denominazione di "impresa di maestro artigiano" senza averne la facoltà, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 846 a Euro 2.532. [71]

     9. Chiunque non osserva le norme previste dal regolamento per il servizio di spazzatura dei camini, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 172 a Euro 339. In caso di violazione grave e reiterata da parte dello spazzacamino, il sindaco del comune territorialmente competente può procedere alla sospensione dell'autorizzazione fino a sei mesi, disponendo contemporaneamente la sostituzione dell'artigiano sospeso con un altro spazzacamino. Dopo ripetute sospensioni, l'autorizzazione è revocata. In caso di violazione grave e reiterata dell'ordinamento del servizio di spazzatura al di fuori della zona di competenza, l'assessore provinciale competente in materia dispone per la durata suddetta la sospensione dell'autorizzazione rilasciata dal sindaco o l'eventuale revoca della stessa. [72]

     10. Le autorità competenti in materia di artigianato devono segnalare all'assessorato provinciale competente in materia, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo, le violazioni di legge di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

     11. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, modificata dalla legge provinciale 18 agosto 1983, n. 31.

 

          Art. 45. Disposizioni transitorie [73]

     1. Il regolamento di esecuzione relativo all’articolo 13 deve essere applicato entro 18 mesi dall’entrata in vigore dello stesso; in caso contrario il servizio di spazzacamino non può più essere reso nella forma attuale. Fanno eccezione i servizi di spazzacamino resi sulla base di autorizzazioni esistenti a tempo determinato che possono essere mantenuti fino alla loro scadenza. Autorizzazioni esistenti a tempo determinato che decadono prima del termine di 18 mesi possono essere prorogati fino all’entrata in vigore del nuovo servizio di spazzacamino.

 

          Art. 46. Misure di incentivazione. [74]

     1. Possono fruire delle misure di incentivazione per investimenti nelle imprese artigiane, previste dalle leggi provinciali, tutte le imprese artigiane iscritte in una delle quattro sezione dell'albo delle imprese artigiane.

     2. Possono altresì fruire delle misure di incentivazione per investimenti nelle imprese artigiane, previste dalle leggi provinciali, le persone o società che intendono costituire un'impresa artigiana. In questi casi l'importo dell'incentivazione è liquidato ad avvenuta iscrizione dell'impresa artigiana all'albo delle imprese artigiane.

     3. Gli interventi previsti dalle leggi provinciali sono rivolti in via principale a:

     a) sostenere l'avvio di nuove imprese artigiane;

     b) sostenere le imprese in grado di mantenere, qualificare o incrementare l'occupazione;

     c) favorire i processi di innovazione tecnologica delle aziende;

     d) migliorare le condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro e realizzare impianti di tutela dell'ambiente;

     e) sostenere le imprese i cui titolari possono vantare una particolare qualificazione professionale;

     f) sostenere le imprese artigiane situate in zone strutturalmente deboli.

     4. Le modalità ed i termini per la concessione delle provvidenze di cui ai commi primo, secondo e terzo sono determinate con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

          Art. 47. Disposizioni finali.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione tutte le norme provinciali ad essa contrarie o con essa incompatibili.

     2. In sede di prima applicazione della disposizione di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 28-bis entro i primi due anni sono ammessi all’esame coloro che possono dimostrare di avere svolto per almeno due anni un’attività di collaborazione professionale nell’amministrazione, oppure siano in possesso del diploma di maturità [75].

 

          Art. 48. Disposizioni transitorie. [76]

 

          Art. 49. Norme finanziarie.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 70 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981.

     2. Alla copertura dell'onere indicato al comma precedente si provvede mediante l'utilizzo dell'apposito stanziamento, di corrispondente importo, previsto al cap. 75020 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981.

     3. Per gli esercizi successivi lo stanziamento occorrente sarà determinato con la legge finanziaria annuale.


[1] Abrogata dall'art. 47 della L.P. 25 febbraio 2008, n. 1.

[2] Articolo modificato dall'art. 1 della L.P. 16 dicembre 1983, n. 51 e così sostituito dall'art. 1 della L.P. 11 aprile 1990, n. 8.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.P. 4 luglio 1990, n. 13.

[4] Articolo modificato dall'art. 1 della L.P. 16 dicembre 1983, n. 51 e così sostituito dall'art. 1 della L.P. 11 aprile 1990, n. 8.

[5] Comma abrogato dall’art. 39 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

[6] Articolo aggiunto dall'art. 52 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.P. 11 aprile 1990, n. 8.

[8] Comma così modificato dall'art. 1 della L.P. 3 giugno 1997, n. 8.

[9] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.P. 21 dicembre 1992, n. 45.

[10] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.P. 11 aprile 1990, n. 8 e dall'art. 1 della L.P. 21 dicembre 1992, n. 45.

[11] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.P. 11 aprile 1990, n. 8 e dall'art. 1 della L.P. 21 dicembre 1992, n. 45.

[12] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.P. 11 aprile 1990, n. 8 e così sostituito dall'art. 3 della stessa L.P. 8/1990.

[13] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.P. 4 luglio 1990, n. 13.

[14] Articolo modificato dall'art. 5 della L.P. 16 dicembre 1983, n. 51 e della sostituito dall'art. 4 della L.P. 11 aprile 1990, n. 8.

[15] Articolo modificato dall'art. 6 della L.P. 16 dicembre 1983, n. 51, già sostituito dall'art. 5 della L.P. 11 aprile 1990, n. 8 e così ulteriormente sostituito dall'art. 52 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

[16] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.P. 16 dicembre 1983, n. 51.

[17] Comma già sostituito dall'art. 8 della L.P. 16 dicembre 1983, n. 51 e così ulteriormente sostituito dall'art. 6 della L.P. 11 aprile 1990, n. 8.

[18] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.P. 11 aprile 1990, n. 8.

[19] Comma così modificato dall'art. 9 della L.P. 16 dicembre 1983, n. 51.

[20] Comma così modificato dall'art. 10 della L.P. 16 dicembre 1983,n. 51.

[21] Rubrica così sostituita dall'art. 7 della L.P. 11 aprile 1990, n. 8.

[22] Comma già sostituito dall'art. 11 della L.P. 16 dicembre 1983, n. 51 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 della L.P. 11 aprile 1990, n. 8.

[23] Comma modificato dall'art. 11 della L.P. 16 dicembre 1983, n. 51 e così sostituito dall'art. 7 della L.P. 11 aprile 1990, n. 8.

[24] Capo così sostituito dall’art. 5 della L.P. 3 ottobre 2005, n. 8.

[25] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.P. 17 novembre 1981, n. 30 e così reintrodotto dall’art. 5 della L.P. 3 ottobre 2005, n. 8.

[26] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.P. 17 novembre 1981, n. 30 e così reintrodotto dall’art. 5 della L.P. 3 ottobre 2005, n. 8. La Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 2006, n. 423, ha dichiarato l'illegittimità del comma 2, art. 5, della L.P. 3 ottobre 2005, n. 8.

[27] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.P. 17 novembre 1981, n. 30 e così reintrodotto dall’art. 5 della L.P. 3 ottobre 2005, n. 8.

[28] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.P. 17 novembre 1981, n. 30.

[29] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.P. 17 novembre 1981, n. 30.

[30] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.P. 17 novembre 1981, n. 30.

[31] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.P. 17 novembre 1981, n. 30.

[32] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.P. 17 novembre 1981, n. 30.

[33] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.P. 17 novembre 1981, n. 30.

[34] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.P. 17 novembre 1981, n. 30.

[35] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.P. 17 novembre 1981, n. 30.

[36] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.P. 17 novembre 1981, n. 30.

[37] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.P. 17 novembre 1981, n. 30.

[38] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.P. 11 aprile 1990, n. 8 e dall'art. 1 della L.P. 21 dicembre 1992, n. 45.

[39] Articolo così sostituito dall’art. 10 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9.

[40] Articolo sostituito dall'art. 13 della L.P. 16 dicembre 1983, n. 51, modificato dall'art. 9 della L.P. 11 aprile 1990, n. 8, già sostituito dall'art. 13 della L.P. 10 luglio 1996, n. 15 e così ulteriormente sostituito dall’art. 11 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9.

[41] Articolo aggiunto dall’art. 12 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9.

[42] Lettera così sostituita dall’art. 33 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

[43] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.P. 11 aprile 1990, n. 8 e dall'art. 1 della L.P. 21 dicembre 1992, n. 45.

[44] Articolo modificato dall'art. 14 della L.P. 16 dicembre 1983, n. 51 e così sostituito dall'art. 10 della L.P. 11 aprile 1990, n. 8.

[45] Articolo modificato dall'art. 15 della L.P. 16 dicembre 1983, n. 51, già sostituito dall'art. 11 della L.P. 11 aprile 1990, n. 8 e così ulteriormente sostituito dall’art. 13 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9.

[46] Articolo aggiunto dall’art. 14 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9.

[47] Articolo aggiunto dall’art. 15 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9.

[48] Articolo aggiunto dall’art. 16 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9.

[49] Articolo aggiunto dall’art. 17 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9.

[50] Comma modificato dall'art. 16 della L.P. 16 dicembre 1983, n. 51 e così sostituito dall'art. 12 della L.P. 11 aprile 1990, n. 8.

[51] Comma modificato dall'art. 16 della L.P. 16 dicembre 1983, n. 51 e così sostituito dall'art. 12 della L.P. 11 aprile 1990, n. 8.

[52] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.P. 11 aprile 1990, n. 8 e dall'art. 1 della L.P. 21 dicembre 1992, n. 45.

[53] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.P. 11 aprile 1990, n. 8 e dall'art. 1 della L.P. 21 dicembre 1992, n. 45.

[54] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.P. 11 aprile 1990, n. 8 e dall'art. 1 della L.P. 21 dicembre 1992, n. 45.

[55] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.P. 11 aprile 1990, n. 8 e dall'art. 1 della L.P. 21 dicembre 1992, n. 45.

[56] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.P. 4 luglio 1990, n. 13.

[57] Articolo abrogato dall’art. 24 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9.

[58] Articolo abrogato dall’art. 24 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9.

[59] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.P. 11 aprile 1990, n. 8 e dall'art. 1 della L.P. 21 dicembre 1992, n. 45.

[60] Articolo abrogato dall’art. 24 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9.

[61] Comma già sostituito dall'art. 24 della L.P. 16 dicembre 1983, n. 51 e così sostituito dall'art. 15 della L.P. 11 aprile 1990, n. 8.

[62] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.P. 11 aprile 1990, n. 8.

[63] Comma abrogato dall’art. 24 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9.

[64] Articolo modificato dall'art. 26 della L.P. 16 dicembre 1983, n. 51 e così sostituito dall'art. 16 della L.P. 11 aprile 1990, n. 8.

[65] Comma già modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 ottobre 2001, n. 62 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[66] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 ottobre 2001, n. 62 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[67] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 ottobre 2001, n. 62 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[68] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 ottobre 2001, n. 62 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[69] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 ottobre 2001, n. 62 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[70] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 ottobre 2001, n. 62 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[71] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 ottobre 2001, n. 62 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[72] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 ottobre 2001, n. 62 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[73] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.P. 11 aprile 1990, n. 8 e dall'art. 1 della L.P. 21 dicembre 1992, n. 45 e così reintrodotto dall’art. 5 della L.P. 3 ottobre 2005, n. 8.

[74] Articolo così sostituito dall'art. 17 della L.P. 11 aprile 1990, n. 8.

[75] Comma aggiunto dall’art. 33 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

[76] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.P. 11 aprile 1990, n. 8 e dall'art. 1 della L.P. 21 dicembre 1992, n. 45.