§ 6.6.2 - L.P. 18 agosto 1983, n. 31.
Integrazioni e modifiche alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, concernente norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.6 sanzioni amministrative
Data:18/08/1983
Numero:31


Sommario
Art. 1.      1. All'art. 3 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, sono aggiunti i seguenti commi:
Art. 2.      1. Alla fine del secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, sono aggiunte le seguenti parole:
Art. 3.      1. L'art. 5 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      1. L'art. 6 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      1. L'art. 7 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, è sostituito dal seguente:
Art. 6.      1. L'art. 8 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, è sostituito dal seguente:
Art. 7.      1. Il secondo e terzo comma dell'art. 11 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, sono sostituiti dal seguente:
Art. 8.      1. L'art. 12 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, è sostituito dal seguente:
Art. 9.      1. L'art. 13 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, è sostituito dal seguente:
Art. 10.      1. Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato ad emanare con proprio decreto un testo unico delle leggi provinciali in materia di applicazione di sanzioni amministrative.
Art. 11.      1. Sono abrogate le disposizioni di legge provinciale, incompatibili con quelle contenute nella presente legge.


§ 6.6.2 - L.P. 18 agosto 1983, n. 31.

Integrazioni e modifiche alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, concernente norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

(B.U. 30 agosto 1983, n. 44).

 

     Art. 1.

     1. All'art. 3 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Gli agenti incaricati possono compiere gli atti di accertamento e procedere ai sequestri cautelari ai sensi e con le modalità di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     Per gli accertamenti mediante analisi di campioni si osservano le disposizioni dell'art. 15 della precitata legge statale."

 

          Art. 2.

     1. Alla fine del secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, sono aggiunte le seguenti parole:

     "e a quelli residenti all'estero entro il termine di 360 giorni".

     2. Dopo il secondo comma del precitato articolo è inserito il seguente comma:

     "Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'amministrazione con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.”

     3. Il penultimo e l'ultimo comma del medesimo art. 4 sono sostituiti dai seguenti:

     Copia del verbale di accertamento dell'infrazione, con la prova, quando occorre, delle eseguite contestazioni o notificazioni, deve essere trasmessa all'ufficio dell'amministrazione competente in materia.

     Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto dal quarto comma del successivo art. 7."

 

          Art. 3.

     1. L'art. 5 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, è sostituito dal seguente:

     “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla vigente normativa tra un limite minimo e un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

     L'autorità amministrativa competente ad applicare la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in disagiate condizioni economiche, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire 30.000. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

     Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione o omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo."

 

          Art. 4.

     1. L'art. 6 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, è sostituito dal seguente:

     "E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, presso il tesoriere della Provincia o a mani dell'agente accertatore, qualora sia abilitato. Il pagamento della sanzione in misura ridotta ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati

     Non è ammesso il pagamento in misura ridotta in caso di sanzione pecuniaria determinata in misura fissa. Qualora il pagamento abbia avuto comunque luogo, si procede, ai sensi dell'articolo successivo, per il recupero della differenza della somma dovuta."

 

          Art. 5.

     1. L'art. 7 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, è sostituito dal seguente:

     “Ordinanza - ingiunzione

     Qualora non abbia avuto luogo il pagamento ai sensi dell'articolo precedente, ovvero non sia consentito, il direttore di ripartizione o struttura organizzativa provinciale, di cui agli allegati A e B della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, a seconda delle materie attribuite ai rispettivi uffici dipendenti, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione, entro i limiti, minimo o massimo, stabiliti dalla legge o regolamento, e ingiunge agli obbligati di pagare al tesoriere della Provincia la somma medesima, insieme con le spese, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione dell'ingiunzione stessa. Di tale pagamento deve essere data comunicazione, entro il 30.mo giorno, a cura della tesoreria, all'autorità che ha emesso l'ordinanza. Gli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza del termine utile per l'oblazione della sanzione amministrativa o dalla notifica dell'accertamento della violazione, possono richiedere di essere sentiti o possono far pervenire scritti difensivi all'organo competente ad irrogare la sanzione. Per le materie attribuite alla competenza dei singoli servizi sanitari gestiti direttamente dalla Provincia, provvedono i rispettivi responsabili. Per le materie il cui esercizio è stato delegato dalla Provincia, provvede il legale rappresentante dell'ente delegato; in ogni altro caso, di competenza provinciale, provvede il Presidente della Giunta provinciale.

     L'organo competente qualora non ritenga fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto e agli interessati.

     Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

     Il termine per il pagamento è di 60 giorni se l'interessato risiede all'estero.

     L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diviene esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa."

 

          Art. 6.

     1. L'art. 8 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, è sostituito dal seguente:

     “Ricorsi

     L'opposizione al sequestro amministrativo va presentata all'autorità indicata nel primo comma dell'articolo precedente, ai sensi dell'art. 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     L'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, è proposta all'autorità e nei termini e modalità indicati nella vigente normativa statale.

     In tema di sequestro si applicano le disposizioni del precitato art. 19."

 

          Art. 7.

     1. Il secondo e terzo comma dell'art. 11 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, sono sostituiti dal seguente:

     "Le relative sanzioni sono applicate, a seconda delle materie di rispettiva competenza, dagli organi indicati nel primo comma del precedente art. 7. Contro i provvedimenti dei medesimi è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla data della loro notificazione."

 

          Art. 8.

     1. L'art. 12 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, è sostituito dal seguente:

     “Organi competenti a ricevere il rapporto

     Nelle materie di competenza della Provincia e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad essa delegate, i rapporti concernenti l'accertamento delle relative violazioni sono presentati agli uffici provinciali competenti per le singole materie o direttamente agli organi indicati nel primo comma del precedente art. 7."

 

          Art. 9.

     1. L'art. 13 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, è sostituito dal seguente:

     “Connessione obiettiva con un reato

     Nelle ipotesi di connessione obiettiva di una violazione non costituente reato, con un reato, si osservano le disposizioni statali vigenti in materia."

 

          Art. 10.

     1. Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato ad emanare con proprio decreto un testo unico delle leggi provinciali in materia di applicazione di sanzioni amministrative.

 

          Art. 11.

     1. Sono abrogate le disposizioni di legge provinciale, incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

     2. Le disposizioni della presente legge non si applicano per le violazioni, accertate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le quali sia già stata notificata ordinanza-ingiunzione dai competenti organi.