§ 5.3.41 - L.P. 17 novembre 1981, n. 30.
Ordinamento dell'apprendistato e disciplina dell'esame di maestro professionale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:17/11/1981
Numero:30


Sommario
Art. 1.  L'apprendista.
Art. 2.  Tipologia di professioni soggette ad apprendistato, profili professionali e durata dell'apprendistato.
Art. 3.  Cumulo e riduzione dei periodi di apprendistato.
Art. 4.  Impiego di apprendisti.
Art. 4 bis.  Addestramento interaziendale ed extraziendale.
Art. 5.  Limiti nell'assunzione di apprendisti.
Art. 6.  Frequenza obbligatoria della scuola professionale.
Art. 7.  Organizzazione della scuola professionale.
Art. 7 bis.  Iscrizione alla scuola professionale.
Art. 8.  Aziende alberghiere stagionali.
Art. 9.  Doveri del titolare di azienda.
Art. 10.  Doveri dell'apprendista.
Art. 11.  Contratto di apprendistato.
Art. 12.  Risoluzione anticipata del rapporto di apprendistato.
Art. 13.  Commissione per l'addestramento professionale degli apprendisti.
Art. 14.  Esame di fine apprendistato.
Art. 15.  Ammissione all'esame di fine apprendistato.
Art. 16.  Commissione di esame di fine apprendistato.
Art. 17.  Certificazione sull'esito positivo dell'esame.
Art. 18.  Corsi di introduzione professionale.
Art. 19.  Studi e competizioni comparative.
Art. 20.  Sanzioni amministrative.
Art. 21.  Disposizioni transitorie.
Art. 22.  Professioni soggette all'esame di maestro professionale.
Art. 23.  Esame di maestro professionale.
Art. 23 bis.  Esame di maestro nel settore alberghiero.
Art. 23 ter.  Commissioni d'esame.
Art. 24.  Istituzione dell'"Ufficio apprendistato".
Art. 25. 
Art. 26.  Disposizioni finali.


§ 5.3.41 - L.P. 17 novembre 1981, n. 30.

Ordinamento dell'apprendistato e disciplina dell'esame di maestro professionale.

(B.U. 1 dicembre 1981, n. 58).

 

     Art. 1. L'apprendista. [1]

 

          Art. 2. Tipologia di professioni soggette ad apprendistato, profili professionali e durata dell'apprendistato. [2]

 

          Art. 3. Cumulo e riduzione dei periodi di apprendistato. [3]

 

          Art. 4. Impiego di apprendisti. [4]

 

          Art. 4 bis. Addestramento interaziendale ed extraziendale. [5]

 

          Art. 5. Limiti nell'assunzione di apprendisti. [6]

 

          Art. 6. Frequenza obbligatoria della scuola professionale. [7]

 

          Art. 7. Organizzazione della scuola professionale. [8]

 

          Art. 7 bis. Iscrizione alla scuola professionale. [9]

 

          Art. 8. Aziende alberghiere stagionali. [10]

 

          Art. 9. Doveri del titolare di azienda. [11]

 

          Art. 10. Doveri dell'apprendista. [12]

 

          Art. 11. Contratto di apprendistato. [13]

 

          Art. 12. Risoluzione anticipata del rapporto di apprendistato. [14]

 

          Art. 13. Commissione per l'addestramento professionale degli apprendisti. [15]

 

          Art. 14. Esame di fine apprendistato. [16]

     1. L'esame di fine apprendistato, nel settore artigianato chiamato esame di lavorante, tende ad accertare se l'apprendista abbia acquisito, in conformità al quadro formativo, la capacità e le cognizioni inerenti alla professione oggetto dell'apprendistato e se sia in grado di eseguire autonomamente i lavori pertinenti. Per ogni professione è indetta annualmente almeno una sessione di esame.

     2. L'esame si compone di una prova pratica e di un colloquio tecnico professionale. Qualora per una determinata professione la prova pratica si appalesi di poca utilità, si può prescindere da essa. Con regolamento di esecuzione alla presente legge sono emanate ulteriori disposizioni concernenti lo svolgimento degli esami e i relativi programmi.

     3. Qualora nel corso dell'esame si verifichino irregolarità o violazioni di legge, i candidati interessati possono presentare ricorso all'Assessore competente entro 30 giorni. Nei casi in cui l'impugnativa si appalesi fondata, l'Assessore provvede all'annullamento dell'intero esame o di una parte di esso. La decisione in merito deve essere adottata entro 30 giorni.

     4. Sulla base dei criteri fissati dalla commissione di cui all'art. 13 e su apposita istanza, l'Assessore competente dispone l'esonero totale o parziale dall'esame di fine apprendistato, qualora un candidato sia in possesso di licenza d'istituto, scuola o corso professionale del settore.

     5. Superato con profitto l'esame di fine apprendistato all'apprendista sono attribuiti la qualifica professionale e il corrispondente inquadramento aziendale. La qualifica è annotata sul libretto di lavoro a cura del datore di lavoro.

     6. Il superamento dell'esame di fine apprendistato in una professione dei settori commercio e turismo è sostitutivo dell'esame di cui all'art. 4, primo comma, della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, e dà diritto all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio. Per le professioni per le quali è previsto un periodo di apprendistato inferiore a due anni e mezzo, tale diritto è esercitabile solo dopo un ulteriore anno di pratica aziendale risultante dal libretto di lavoro.

 

          Art. 15. Ammissione all'esame di fine apprendistato. [17]

 

          Art. 16. Commissione di esame di fine apprendistato. [18]

 

          Art. 17. Certificazione sull'esito positivo dell'esame. [19]

 

          Art. 18. Corsi di introduzione professionale. [20]

 

          Art. 19. Studi e competizioni comparative. [21]

 

          Art. 20. Sanzioni amministrative. [22]

 

          Art. 21. Disposizioni transitorie. [23]

 

          Art. 22. Professioni soggette all'esame di maestro professionale. [24]

 

          Art. 23. Esame di maestro professionale. [25]

 

          Art. 23 bis. Esame di maestro nel settore alberghiero. [26]

 

          Art. 23 ter. Commissioni d'esame. [27]

 

          Art. 24. Istituzione dell'"Ufficio apprendistato". [28]

 

          Art. 25. [29]

 

          Art. 26. Disposizioni finali. [30]


[1] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 7 aprile 1997, n. 6.

[2] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 7 aprile 1997, n. 6.

[3] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 7 aprile 1997, n. 6.

[4] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 7 aprile 1997, n. 6.

[5] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 7 aprile 1997, n. 6.

[6] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 7 aprile 1997, n. 6.

[7] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 7 aprile 1997, n. 6.

[8] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 7 aprile 1997, n. 6.

[9] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 7 aprile 1997, n. 6.

[10] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 7 aprile 1997, n. 6.

[11] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 7 aprile 1997, n. 6.

[12] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 7 aprile 1997, n. 6.

[13] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 7 aprile 1997, n. 6.

[14] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 7 aprile 1997, n. 6.

[15] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 7 aprile 1997, n. 6.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.P. 7 agosto 1987, n. 19.

[17] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 7 aprile 1997, n. 6.

[18] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 7 aprile 1997, n. 6.

[19] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 7 aprile 1997, n. 6.

[20] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 7 aprile 1997, n. 6.

[21] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 7 aprile 1997, n. 6.

[22] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 7 aprile 1997, n. 6.

[23] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 7 aprile 1997, n. 6.

[24] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 7 aprile 1997, n. 6.

[25] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 7 aprile 1997, n. 6.

[26] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 7 aprile 1997, n. 6.

[27] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 7 aprile 1997, n. 6.

[28] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 7 aprile 1997, n. 6.

[29] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 7 aprile 1997, n. 6.

[30] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 7 aprile 1997, n. 6.