§ 5.4.39 - L.P. 7 agosto 1987, n. 19.
Apprendistato - Modifiche alla legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 lavoro e formazione professionale
Data:07/08/1987
Numero:19


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 3 della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. L'art. 4 della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. Dopo l'art. 4 della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, è inserito il seguente:
Art. 4.      1. L'art. 6 della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      1. L'art. 7 della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, è sostituito dal seguente:
Art. 6.      1. Dopo l'art. 7 della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, è inserito il seguente:
Art. 7.      1. L'art. 8 della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, è sostituito dal seguente:
Art. 8.      1. L'art. 9 della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, è sostituito dal seguente:
Art. 9.      1. L'art. 11 della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, è sostituito dal seguente:
Art. 10.      1. L'art. 12 della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, è sostituito dal seguente:
Art. 11.      1. L'art. 13 della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, è sostituito dal seguente:
Art. 12.      1. L'art. 14 della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, è sostituito dal seguente:
Art. 13.      1. L'art. 15 della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, è sostituito dal seguente:
Art. 14.      1. L'art. 16 della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, è sostituito dal seguente:
Art. 15.      1. L'art. 19 della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, è sostituito dal seguente:
Art. 16.      1. L'art. 20 della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, è sostituito dal seguente:
Art. 17.      1. L'art. 23 della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, è sostituito dal seguente:
Art. 18.      1. Dopo l'art. 23 della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, è inserito il seguente articolo:
Art. 19.      1. Dopo l'art. 23 della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, è inserito il seguente articolo:
Art. 20.  Cessazione dell'esercizio dell'albergo-scuola "Savoy".
Art. 21.  Disposizioni finanziarie.
Art. 22.  Norma finale.
Art. 23.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 5.4.39 - L.P. 7 agosto 1987, n. 19.

Apprendistato - Modifiche alla legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30.

(B.U. 25 agosto 1987, n. 38).

 

     Art. 1.

     1. L'art. 3 della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, è sostituito dal seguente:

     "Cumulo e riduzione dei periodi di apprendistato - 1. I periodi di servizio professionalmente uniformi, prestati in qualità di apprendista presso più aziende, si cumulano ai fini del computo del periodo di apprendistato stabilito a norma del precedente art. 2. Si cumulano altresì i servizi temporaneamente interrotti.

     2. Il periodo di apprendistato e/o quello della scuola professionale, stabiliti a norma del precedente art. 2, possono essere ridotti qualora l'apprendista abbia già conoscenze professionali acquisite mediante la frequenza di scuole o corsi professionali attinenti alla specifica professione o attraverso periodi di apprendistato svolti in una professione affine.

     3. La riduzione del periodo di apprendistato può essere concordata tra il datore di lavoro e l'apprendista, purché all'apprendista sia consentito di terminare regolarmente la scuola professionale. La riduzione del periodo scolastico rispettivamente l'esonero dall'obbligo stesso della frequenza sono disposti dal direttore della scuola sulla base dei criteri elaborati dalla commissione di cui al successivo art. 13".

 

          Art. 2.

     1. L'art. 4 della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, è sostituito dal seguente:

     "Impiego di apprendisti - 1. L'assunzione di apprendisti è soggetta ad apposita autorizzazione, valida per sette anni, rilasciata dal direttore dell'ufficio apprendistato. L'autorizzazione è emessa previa verifica del rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge e, in quanto applicabili, nelle leggi dello Stato, nonché della sussistenza di condizioni atte a garantire un addestramento degli apprendisti conforme al quadro formativo. Al fine di tale verifica l'ufficio può avvalersi della collaborazione dell'ispettorato provinciale del lavoro.

     2. Ai titolari di azienda già condannati con sentenza passata in giudicato per reati concernenti lesioni dell'integrità fisica, psichica e morale dei propri dipendenti non è consentito di occupare apprendisti fino a quando non abbiano ottenuto la riabilitazione.

     3. Il direttore dell'ufficio provinciale competente, sentita la commissione di cui al successivo art. 13, revoca le autorizzazioni all'istruzione di apprendisti qualora:

     a) l'attività dell'azienda e/o la sua organizzazione abbiano subito mutamenti tali da pregiudicare un addestramento conforme al quadro formativo;

     b) siano accertati inabilità, grave negligenza o violazioni dei doveri nell'addestramento degli apprendisti.

     4.Contro il provvedimento di revoca è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro il termine di 30 giorni dalla relativa comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo.

     5.Al fine di accertare fatti o condizioni di cui al precedente terzo comma, la competente commissione è tenuta ad effettuare opportune indagini tramite uno o più componenti che sono autorizzati a compiere ispezioni presso l'azienda o chiedendo l'intervento dell'ispettorato provinciale del lavoro, a sentire il datore di lavoro, gli apprendisti interessati e gli insegnanti competenti della scuola professionale.

     6. Gli insegnanti di cui al comma precedente sono tenuti ad informare, tramite la direzione scolastica, la commissione di cui all'art. 13, ogni qualvolta nell'ambito dell'attività didattica riscontrino rilevanti deficienze nella preparazione degli apprendisti e qualora sussista la presunzione fondata che tali deficienze siano dovute a fatti rientranti nell'ipotesi di cui alle lett. a) e b) del precedente terzo comma. In tale caso vanno compiute le indagini di cui al quinto comma, procedendosi eventualmente alla revoca dell'autorizzazione."

 

          Art. 3.

     1. Dopo l'art. 4 della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, è inserito il seguente:

     "Art. 4-bis. - Addestramento interaziendale ed extraziendale - 1. Qualora manchino o vengano meno le garanzie previste per l'addestramento conforme al quadro formativo, l'impresa può essere ugualmente autorizzata ad assumere o ad occupare l'apprendista, qualora si impegni di assicurargli un addestramento integrativo ai sensi dei commi successivi.

     2.L'addestramento integrativo ha lo scopo di completare le conoscenze pratico - professionali dell'apprendista conformemente al quadro formativo e può concretizzarsi alternativamente in una delle seguenti forme:

     a) l'apprendista presta servizio per un periodo adeguato e comunque non inferiore a quattro settimane all'anno in un'altra impresa autorizzata ad occupare apprendisti;

     b) l'apprendista frequenta un corso di addestramento integrativo relativo alla specifica professione e organizzato dalla scuola professionale.

     3. Durante l'addestramento integrativo il rapporto di apprendistato è mantenuto a tutti gli effetti.

     4. Nel contratto di apprendistato va indicato in quale forma e per quali contenuti professionali viene svolto l'addestramento integrativo. Qualora sia scelta la forma di cui al precedente secondo comma, lett. a), nel contratto va indicata l'impresa nella quale l'apprendista svolgerà l'addestramento integrativo, nonché la durata del periodo."

 

          Art. 4.

     1. L'art. 6 della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, è sostituito dal seguente:

     "Frequenza obbligatoria della scuola professionale - 1. L'apprendista è obbligato a frequentare la scuola professionale per l'intera durata fissata a norma del precedente art. 2. L'obbligo sorge con l'inizio del rapporto di apprendistato. In caso di inizio ad anno scolastico inoltrato, al punto da pregiudicare un adeguato profitto, la frequenza sarà rinviata all'anno scolastico successivo. La decisione in merito spetta al direttore della scuola professionale.

     2.Alla frequenza della scuola professionale sono ammessi gli apprendisti occupati in aziende aventi sede in provincia di Bolzano o che siano ivi residenti.

     3.La frequenza della scuola professionale è temporaneamente consentita anche ai giovani che, pur non essendo soggetti di un rapporto di apprendistato, abbiano regolarmente assolto agli obblighi scolastici. La continuazione della frequenza è tuttavia consentita solo alla condizione che il giovane abbia instaurato un regolare rapporto di apprendistato entro tre mesi dall'inizio dell'anno scolastico.

     4.E' consentito all'alunno di terminare l'anno scolastico in corso qualora durante lo stesso venga risolto il rapporto di apprendistato. La prosecuzione della frequenza nell'anno successivo non è consentita se nel frattempo non sia stato convenuto un rapporto di apprendistato.

     5. All'alunno che conclude il periodo di apprendistato è consentito di proseguire la frequenza e di terminare la scuola.

     6. Le persone occupate con contratto di formazione e lavoro di cui all'art. 3 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono ammesse a frequentare la scuola professionale per gli apprendisti qualora ciò giova a raggiungere meglio obiettivi del progetto formativo.

     7. La commissione provinciale per l'impiego può subordinare l'approvazione di un progetto formativo all'impegno, da parte dell'impresa, di far partecipare il personale da assumere con contratto formazione e lavoro ai corsi della scuola professionale.

     8. I frequentanti di cui ai precedenti terzo, quarto, quinto e sesto comma hanno pieno diritto alle provvidenze previste dalle leggi vigenti per la copertura delle spese derivanti dalla frequenza della scuola professionale.

     9.Le ore di frequenza della scuola professionale sono considerate a tutti gli effetti come ore lavorative.

     10.L'apprendista che, ripetutamente richiamato, tenga un comportamento lesivo dell'ordinamento interno della scuola, può essere espulso dalla stessa con provvedimento del direttore, sentito il corpo insegnante della classe frequentata.

     11.L'apprendista che, benchè richiamato, non frequenti la scuola professionale, senza giustificato motivo, per più di quattro giornate di lezioni o frazioni superiori a tre ore, non è ammesso a frequentare ulteriormente la scuola".

 

          Art. 5.

     1. L'art. 7 della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, è sostituito dal seguente:

     "Organizzazione della scuola professionale - 1. L'insegnamento nella scuola professionale è impartito:

     a) in corsi annuali, con almeno un giorno di frequenza alla settimana;

     b) in corsi a tempo pieno.

     2.Gli ispettori per la formazione professionale elaborano, in armonia con i quadri formativi e tenuto conto delle proposte formulate dalle organizzazioni di categoria, i programmi ed i piani di insegnamento scolastico. L'elaborazione dei medesimi può essere affidata anche a gruppi di lavoro di insegnanti e di esperti nominati dalla Giunta provinciale. I piani di insegnamento ed i programmi scolastici sono approvati con deliberazione della Giunta provinciale.

     3. Per gli apprendisti che dimostrano uno scarso profitto scolastico le scuole professionali possono organizzare, al di fuori dell'orario lavorativo dell'azienda, corsi di recupero a frequenza facoltativa".

 

          Art. 6.

     1. Dopo l'art. 7 della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, è inserito il seguente:

     "Art. 7-bis. Iscrizione alla scuola professionale - 1. L'iscrizione degli apprendisti presso la scuola professionale avviene a cura dell'ufficio apprendistato. Ricevuto il contratto di apprendistato a norma dell'art. 9, lett. e), l'ufficio dà immediata comunicazione alla direzione scolastica dell'avvenuta assunzione dell'apprendista e trasmette ad essa i dati necessari per l'iscrizione. La scuola professionale conferma al datore di lavoro l'avvenuta iscrizione e comunica la data di inizio della scuola."

 

          Art. 7.

     1. L'art. 8 della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, è sostituito dal seguente:

     "Aziende alberghiere stagionali - 1. Alle aziende alberghiere ad esercizio stagionale è consentito occupare apprendisti, qualora nonostante i limitati periodi di apertura garantiscano un addestramento conforme ai quadri formativi. In tal caso il contratto di apprendistato è stipulato, in deroga alle disposizioni di cui al successivo art. 11, per la durata della stagione lavorativa e comunque per un periodo non inferiore a due mesi.

     2.Ai fini del computo del periodo di apprendistato fissato a norma dell'art. 2 si cumulano i singoli periodi di servizio prestati nella medesima professione. Sono cumulati altresì i periodi di frequenza della scuola professionale ed i periodi di congedo ordinario.

     3.Agli apprendisti già occupati presso aziende alberghiere stagionali è consentita la frequenza della scuola professionale negli intervalli interstagionali pur avendo interrotto il periodo di apprendistato.

     4.Ove l'insegnamento scolastico sia impartito in forma di corsi a tempo pieno tra la frequenza di un corso e quella dell'altro deve intercorrere un periodo di addestramento aziendale di almeno 4 mesi."

 

          Art. 8.

     1. L'art. 9 della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, è sostituito dal seguente:

     "Doveri del titolare di azienda - 1. Oltre all'osservanza delle disposizioni in materia di tutela del lavoro giovanile, il titolare di azienda è tenuto a:

     a) garantire all'apprendista un'adeguata istruzione in tutte le fasi dell'attività lavorativa conformemente al quadro formativo, di persona o tramite collaboratori in possesso di specifica qualifica professionale. Non possono essere affidati all'apprendista lavori estranei all'attività professionale o lavori di manovalanza;

     b) concedere il tempo necessario per frequentare la scuola professionale e presentarsi ai relativi esami, avere cura che tale frequenza avvenga regolarmente ed avvertire sollecitamente la direzione scolastica in caso di malattia o di altro impedimento dell'apprendista;

     c) informare con regolarità i genitori o il rappresentante legale dell'apprendista sul profitto da questi conseguito;

     d) iscrivere, al termine del periodo di addestramento, la qualifica conseguita nel libretto di lavoro;

     e) presentare al competente ufficio provinciale copia del contratto di apprendistato entro 15 giorni dall'assunzione;

     f) dare comunicazione al competente ufficio provinciale dell'eventuale risoluzione anticipata del rapporto di apprendistato, di interruzioni dello stesso, se di durata superiore a tre mesi. L'ufficio ne dà immediata comunicazione alla direzione scolastica;

     g) corrispondere all'apprendista puntualmente il salario dovuto a norma del contratto di lavoro vigente."

 

          Art. 9.

     1. L'art. 11 della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, è sostituito dal seguente:

     "Contratto di apprendistato - 1. Il rapporto di apprendistato è regolato da un contratto scritto stipulato, per l'intero periodo di apprendistato, fra il titolare dell'azienda e l'apprendista o suo legale rappresentante.

     2.Il contratto di apprendistato deve contenere le seguenti indicazioni:

     a) nome e cognome, data e luogo di nascita e luogo di residenza dell'apprendista, nonché, ove occorra, del legale rappresentante;

     b) nome e cognome, data e luogo di nascita del titolare dell'azienda, nonché la sede della stessa e del posto di lavoro;

     c) indicazione dell'attività professionale oggetto dell'apprendistato;

     d) impegno del titolare dell'azienda di conformare l'addestramento al relativo quadro formativo;

     e) durata del periodo di apprendistato;

     f) impegno del titolare dell'azienda di rispettare le disposizioni dei contratti collettivi;

     g) data di inizio e di fine apprendistato;

     h) durata del periodo di prova.

     3.Il contratto di apprendistato può essere stipulato per una durata inferiore a quella prevista al precedente primo comma qualora l'apprendista è assunto in sostituzione di altro apprendista temporaneamente assente dall'azienda e nei confronti del quale è obbligatoria la conservazione del posto di lavoro. In tale caso il contratto deve recare l'indicazione del nome dell'apprendista sostituito e della causa dell'assenza."

 

          Art. 10.

     1. L'art. 12 della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, è sostituito dal seguente:

     "Risoluzione anticipata del rapporto di apprendistato - 1. Al titolare dell'azienda che licenzi un apprendista prima del termine del periodo di apprendistato, senza che sussista uno dei motivi di cui al terzo comma del presente articolo, non è consentito assumere altri apprendisti per la durata di tre mesi.

     2.Analogamente l'apprendista che risolva anticipatamente il rapporto di apprendistato senza che sussista uno dei motivi di cui al quarto comma del presente articolo non può iniziare, per la durata di tre mesi, un nuovo rapporto di apprendistato inerente alla stessa professione.

     3.Sussistono i motivi di cui al primo comma del presente articolo qualora:

     a) l'apprendista commetta un furto, un'appropriazione indebita o altro grave fatto che sia incompatibile con la continuazione del rapporto di apprendistato;

     b) l'apprendista riveli ad altre persone un segreto professionale o aziendale;

     c) l'apprendista sia assente, ingiustificatamente, dal posto di lavoro per più di tre giorni consecutivi oppure lo abbandoni ripetutamente senza autorizzazione;

     d) l'apprendista trascuri gravemente i suoi doveri;

     e) l'apprendista non frequenti, benchè richiamato, la scuola professionale;

     f) il titolare dell'azienda sia costretto, per motivi di economia aziendale, a ridimensionare notevolmente l'azienda;

     g) il rapporto di apprendistato venga risolto consensualmente.

     4.Sussistono i motivi di cui al precedente secondo comma qualora:

     a) l'apprendista non possa proseguire il rapporto di apprendistato senza danni per la propria salute;

     b) il titolare dell'azienda o l'addetto all'addestramento trascuri gravemente i suoi doveri ovvero si verifichi una situazione tale da rendere impossibile la continuazione del rapporto di apprendistato;

     c) la sede dell'azienda rispettivamente il posto di lavoro o la residenza della famiglia venga trasferita in altro luogo difficilmente raggiungibile dall'apprendista;

     d) si verifichino eventi tali da richiedere la presenza permanente dell'apprendista in famiglia;

     e) l'apprendista abbandoni l'attività oggetto dell'apprendistato;

     f) un cambiamento del luogo di lavoro comporti per l'apprendista un rilevante avvicinamento alla famiglia;

     g) il rapporto di apprendistato venga risolto consensualmente.

     5.Il rapporto di apprendistato cessa di diritto anche prima del decorso del periodo previsto qualora:

     a) l'azienda cessi l'attività;

     b) al titolare dell'azienda venga revocata l'autorizzazione all'istruzione di apprendisti;

     c) l'apprendista sia stato escluso dalla scuola professionale a norma del precedente art. 6, ottavo e nono comma;

     d) ciò sia determinato da norme di legge o regolamentari."

 

          Art. 11.

     1. L'art. 13 della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, è sostituito dal seguente:

     "Commissione per l'addestramento professionale degli apprendisti - 1. E' istituita una commissione per l'addestramento professionale degli apprendisti. Essa, oltre ad esercitare le funzioni specifiche attribuitele dalla presente legge, è chiamata ad esprimere pareri, proposte e suggerimenti in relazione a tutte le questioni riguardanti l'apprendistato.

     2.La commissione di cui al comma precedente è nominata per la durata della legislatura con deliberazione della Giunta provinciale su proposta dell'Assessore competente. Essa è composta:

     a) dall'Assessore provinciale competente o da un funzionario da questi delegato, in qualità di presidente;

     b) da 5 rappresentanti dei datori di lavoro con specifica preparazione ed esperienza professionale su proposta delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative in provincia;

     c) da 5 rappresentanti dei lavoratori dipendenti con specifica preparazione ed esperienza professionale, su proposta delle rispettive organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative in provincia;

     d) dagli ispettori per la formazione professionale e da un direttore di scuola professionale designato dall'Assessore competente;

     e) dal capo dell'ispettorato del lavoro o suo delegato;

     f) dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un funzionario da questi delegato.

     3.Alle riunioni possono partecipare, con voto consultivo, fino a due esperti chiamati dalla commissione.

     4.Su apposita richiesta la commissione è tenuta ad effettuare tentativi di conciliazione nelle controversie tra datori di lavoro ed apprendisti vertenti su questioni inerenti all'addestramento in azienda o un'eventuale risoluzione anticipata del rapporto di apprendistato. Ad essa compete inoltre l'accertamento dei motivi di cui al precedente art. 12.

     5.Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

     6.Con regolamento interno, la commissione istituisce apposite sottocommissioni per settori economici cui affidare la trattazione delle questioni pertinenti.

     7. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in seno al Consiglio provinciale. Deve comunque essere assicurata la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

     8. Ai membri della commissione sono corrisposte le indennità previste dalle disposizioni di legge in vigore.

     9. Funge da segretario un impiegato dell'ufficio provinciale competente."

 

          Art. 12.

     1. L'art. 14 della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, è sostituito dal seguente:

     "Esame di fine apprendistato - 1. L'esame di fine apprendistato, nel settore artigianato chiamato esame di lavorante, tende ad accertare se l'apprendista abbia acquisito, in conformità al quadro formativo, la capacità e le cognizioni inerenti alla professione oggetto dell'apprendistato e se sia in grado di eseguire autonomamente i lavori pertinenti. Per ogni professione è indetta annualmente almeno una sessione di esame.

     2. L'esame si compone di una prova pratica e di un colloquio tecnico professionale. Qualora per una determinata professione la prova pratica si appalesi di poca utilità, si può prescindere da essa. Con regolamento di esecuzione alla presente legge sono emanate ulteriori disposizioni concernenti lo svolgimento degli esami e i relativi programmi.

     3. Qualora nel corso dell'esame si verifichino irregolarità o violazioni di legge, i candidati interessati possono presentare ricorso all'Assessore competente entro 30 giorni. Nei casi in cui l'impugnativa si appalesi fondata, l'Assessore provvede all'annullamento dell'intero esame o di una parte di esso. La decisione in merito deve essere adottata entro 30 giorni.

     4. Sulla base dei criteri fissati dalla commissione di cui all'art. 13 e su apposita istanza, l'Assessore competente dispone l'esonero totale o parziale dall'esame di fine apprendistato, qualora un candidato sia in possesso di licenza d'istituto, scuola o corso professionale del settore.

     5. Superato con profitto l'esame di fine apprendistato all'apprendista sono attribuiti la qualifica professionale e il corrispondente inquadramento aziendale. La qualifica è annotata sul libretto di lavoro a cura del datore di lavoro.

     6. Il superamento dell'esame di fine apprendistato in una professione dei settori commercio e turismo è sostitutivo dell'esame di cui all'art. 4, primo comma, della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, e dà diritto all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio. Per le professioni per le quali è previsto un periodo di apprendistato inferiore a due anni e mezzo, tale diritto è esercitabile solo dopo un ulteriore anno di pratica aziendale risultante dal libretto di lavoro".

 

          Art. 13.

     1. L'art. 15 della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, è sostituito dal seguente:

     "Ammissione all'esame di fine apprendistato - 1. Sono ammessi a sostenere l'esame di fine apprendistato gli apprendisti che abbiano già terminato o terminino entro il mese fissato per l'esame, il periodo indicato nel contratto di apprendistato ed abbiano concluso, con esito positivo, la scuola professionale.

     2. In caso di esplicito consenso da parte del datore di lavoro è ammesso all'esame anche l'apprendista che, prima della scadenza del periodo di apprendistato, abbia concluso con profitto la scuola professionale.

     3. E' altresì ammesso all'esame di fine apprendistato chi è in possesso di licenza conseguita in seguito alla frequenza di corsi di addestramento professionale di durata non inferiore a 2 anni ed abbia successivamente svolto alle dipendenze di un'azienda un periodo di pratica professionale di almeno un anno.

     4. Chi ha superato il 21° anno di età è ammesso all'esame di fine apprendistato anche in assenza dei requisiti di cui ai commi precedenti. Il candidato, in tal caso, deve sostenere con profitto un esame preliminare su tutte le materie teoriche oggetto di insegnamento nell'ultimo corso della scuola professionale.

     5. La domanda di ammissione all'esame, corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, è presentata alla direzione della scuola professionale competente. L'ammissione all'esame è disposta con provvedimento del direttore."

 

          Art. 14.

     1. L'art. 16 della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, è sostituito dal seguente:

     "Commissione di esame di fine apprendistato - 1. Con proprio provvedimento l'Assessore provinciale competente nomina le commissioni di esame costituite per i gruppi linguistici tedesco e italiano. Sono costituite apposite commissioni per il gruppo linguistico ladino laddove l'insegnamento della scuola professionale è impartito anche in lingua ladina. La Commissione rimane in carica per cinque anni.

     2. Le commissioni sono composte:

     a) dal direttore di una scuola professionale, in qualità di presidente;

     b) da un insegnante di scuola professionale del settore;

     c) da un datore di lavoro e da un lavoratore dipendente con specifica preparazione professionale.

     3. Per ogni membro è nominato un supplente che lo sostituisce in caso di impedimento.

     4. Per professioni similari può essere istituita un'unica commissione di esame.

     5. Ove opportuno, la commissione può essere integrata di un ulteriore insegnante di scuola professionale.

     6. I rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti sono nominati su proposta delle organizzazioni sindacali più rappresentative in provincia.

     7. L'Assessore competente invita per iscritto le organizzazioni di cui sopra a presentare le relative designazioni. Qualora entro 45 giorni dal ricevimento dell'invito queste non vengano presentate, l'Assessore procede alla nomina autonomamente.

     8. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

     8. Deve astenersi dall'esame e dallo scrutinio il membro della commissione che sia parente o affine del candidato fino al terzo grado ovvero si trovi con esso in rapporto di lavoro o societario.

     10. Ai membri della commissione sono corrisposte le indennità previste dalle disposizioni di legge in vigore.

     11. Il segretario della commissione di esame è nominato dal presidente della commissione stessa.

     12. Un funzionario dell'Assessorato competente, a ciò appositamente delegato dall'Assessore, compie opportune ispezioni onde verificare il regolare svolgimento degli esami."

 

          Art. 15.

     1. L'art. 19 della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, è sostituito dal seguente:

     "Studi e competizioni comparative - 1. Al fine di favorire lo sviluppo dell'apprendistato di consentire un'efficace opera promozionale, la Provincia può:

     a) organizzare convegni, seminari e viaggi di studio;

     b) svolge direttamente o tramite istituti pubblici o privati ricerche e indagini.

     2. L'Amministrazione provinciale può organizzare competizioni comparative fra apprendisti oppure consentire, assumendone le relative spese, la partecipazione di apprendisti meritevoli ad analoghe iniziative aventi luogo in territorio nazionale o all'estero.

     3. L'Amministrazione provinciale è inoltre autorizzata ad allestire esposizioni al fine di presentare al pubblico le opere eseguite dagli apprendisti in sede di esame di fine apprendistato e di assegnare congrui premi per le opere di particolare valore e qualità".

 

          Art. 16.

     1. L'art. 20 della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, è sostituito dal seguente:

     "Sanzioni amministrative - 1. I datori di lavoro che non concedano agli apprendisti il tempo necessario per la frequenza della scuola professionale rispettivamente per il sostenimento degli esami o comunque consentano durante i medesimi periodi la loro presenza in azienda, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 600.000.

     2. I datori di lavoro che non inoltrino, entro il termine prescritto, il contratto di apprendistato all'ufficio provinciale competente, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ire 100.000 a lire 300.000.

     3. Alla pena pecuniaria di cui al precedente comma sono soggetti i datori di lavoro che non provvedano a comunicare, nei termini previsti, la risoluzione anticipata o l'interruzione del rapporto di apprendistato.

     4. Relativamente all'accertamento delle trasgressioni, nonché all'irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano le procedure di cui alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche.

     5. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dalla legislazione statale vigente".

 

          Art. 17.

     1. L'art. 23 della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, è sostituito dal seguente:

     "Esame di maestro professionale - 1. Con provvedimento dell'Assessore provinciale competente per il rispettivo settore economico sono nominate apposite commissioni d'esame di maestro professionale distinte per gruppi linguistici. Le commissioni sono così composte:

     a) da un direttore di scuola professionale, proposto dai rispettivi ispettorati per la formazione professionale, quale presidente;

     b) da due rappresentanti di categoria con particolare qualificazione professionale, proposti dalle associazioni di categoria più rappresentative in provincia;

     c) da due insegnanti di scuola professionale del ramo interessato, proposti dai rispettivi ispettorati per la formazione professionale;

     d) un esperto in materia di contabilità ed economia aziendale;

     e) da un maestro del lavoro nel settore specifico designato, in quanto disponibile, dal Consolato provinciale dei maestri del lavoro.

     2. Funge da segretario della commissione un impiegato dell'Amministrazione provinciale.

     3. Per l'ammissione all'esame sono richiesti i seguenti requisiti:

     a) il possesso del diploma di fine apprendistato;

     b) un'esperienza professionale di almeno tre anni maturata nella relativa professione in seguito al conseguimento dell'attestato di fine apprendistato e idoneamente documentata;

     4. La domanda di ammissione all'esame di maestro professionale è inoltrata all'Assessorato provinciale competente per settore economico. Nei successivi 30 giorni dalla presentazione della medesima, l'Assessore competente si pronuncia sull'ammissione rispettivamente sulla non ammissione all'esame.

     5. Per quanto non previsto dalla presente legge, la disciplina dell'esame di maestro professionale e l'organizzazione dei relativi corsi di preparazione sono soggette alle disposizioni contenute nella legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3 (articoli 26 - 31) e nel relativo regolamento di esecuzione".

 

          Art. 18.

     1. Dopo l'art. 23 della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, è inserito il seguente articolo:

     "Art. 23-bis. Esame di maestro nel settore alberghiero - 1 Lo svolgimento dell'esame per il conseguimento del titolo di maestro di cucina e quello di maestro cameriere è soggetto alla disposizioni contenute nei precedenti articoli 22 e 23, compatibilmente con le seguenti.

     2. Per l'ammissione all'esame di maestro sono richiesti i seguenti requisiti:

     a) possesso del diploma di fine apprendistato per l'attività di cuoco rispettivamente di cameriere, nonché certificazione attestante una successiva esperienza professionale di almeno 5 anni; oppure

     b) certificazione attestante un'esperienza professionale non inferiore a 10 anni.

     3.Al fine del computo del periodo di esperienza professionale di cui al precedente secondo comma, lett. a) e b), sono valutati come anno intero gli impieghi stagionali di durata non inferiore a otto mesi all'anno. Il periodo stesso è ridotto di un anno qualora il candidato abbia frequentato una scuola superiore per la gastronomia.

     4.La commissione d'esame è composta da:

     a) il direttore di scuola professionale alberghiera, in qualità di presidente;

     b) due rappresentanti delle organizzazioni di categoria, in possesso del titolo di maestro di cucina rispettivamente maestro cameriere;

     c) un insegnante di scuola o istituto professionale abilitato in materie professionali;

     d) un esperto in materia di contabilità ed economia aziendale;

     e) un rappresentante di un'organizzazione di albergatori rappresentativa in provincia.

     5. Funge da segretario della commissione un impiegato dell'Amministrazione provinciale.

     6. I programmi d'esame sono emanati con provvedimento dell'Assessore al turismo, sentite le organizzazioni di categoria, nonché quella degli albergatori più rappresentativa in provincia.

     7. I candidati che siano in possesso di licenza di scuola superiore per la gastronomia possono essere esonerati dal sostenere una parte delle prove d'esame. L'esonero è disposto con provvedimento dell'Assessore al turismo allorchè il programma dell'esame sostenuto sia identico al quello previsto al precedente sesto comma."

 

          Art. 19.

     1. Dopo l'art. 23 della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, è inserito il seguente articolo:

     "Art. 23-ter. Norma transitoria - 1. In occasione dello svolgimento del primo esame di maestro si può prescindere dal requisito del possesso del titolo di maestro previsto per i membri di cui al quarto comma, lett. b), del precedente articolo."

 

          Art. 20. Cessazione dell'esercizio dell'albergo-scuola "Savoy".

     1. Con effetto dal 1° gennaio 1988 sono abrogate le seguenti leggi.

     legge provinciale 9 luglio 1977, n. 20: "Istituzione albergo-scuola "Savoy" per il settore alberghiero-turistico".

     legge provinciale 16 novembre 1982, n. 35. "Modifiche alla legge provinciale 9 luglio 1977, n. 20. "Istituzione albergo - scuola "Savoy" per il settore alberghiero - turistico".

     2. La gestione dell'albergo - scuola "Savoy" cessa con il 31 dicembre 1987. Con la stessa decorrenza la Provincia subentra nei rapporti attivi e passivi posti in essere dall'azienda speciale albergo-scuola "Savoy".

     3. Gli organi dell'azienda predetta rimangono in carica ai soli fini della predisposizione, revisione e deliberazione del conto consuntivo, che dovrà essere presentato per l'approvazione alla Giunta provinciale entro il 31 marzo 1988.

     4. L'eventuale giacenza di cassa e i residui attivi e passivi risultanti dal conto consuntivo indicato al comma precedente saranno trasferiti al bilancio provinciale. I competenti organi e uffici della Provincia sono autorizzati a provvedere alla liquidazione e al pagamento a carico del bilancio provinciale delle passività della cessata azienda, in base ai relativi atti di assunzione dell'impegno di spesa, anche prima della presentazione del conto consuntivo.

 

          Art. 21. Disposizioni finanziarie.

     1. Le spese per le attività promozionali di cui all'art. 19 della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, come modificato dalla presente legge, saranno stabilite annualmente dalla legge finanziaria a termini dell'art. 6 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.

     2. Per l'anno 1987 le spese occorrenti saranno autorizzate con successivi provvedimenti legislativo.

 

          Art. 22. Norma finale.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a riordinare in forma di testo unificato, senza introdurre modifica alcuna, tutte le leggi emanate dal Consiglio provinciale in materia di apprendistato.

 

          Art. 23.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.