§ 4.2.57 - L.P. 21 dicembre 1992, n. 45.
Modifiche all'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:21/12/1992
Numero:45


Sommario
Art. 1.      1. E' abrogato l'art. 20 della legge provinciale 11 aprile 1990, n. 8.
Art. 2.      1. La presente legge non comporta maggiori spese a carico del bilancio della Provincia.


§ 4.2.57 - L.P. 21 dicembre 1992, n. 45.

Modifiche all'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana.

(B.U. 5 gennaio 1993, n. 1).

 

     Art. 1.

     1. E' abrogato l'art. 20 della legge provinciale 11 aprile 1990, n. 8.

     2. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 8/1990, sono abrogati gli articoli 3, 4, 5, 26, 29, 34, 35, 36, 37, 41, 45 e 48 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3.

     3. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 8/1990, sono abrogati gli articoli 2, 3, 17, 18, 19, 22 e 27 della legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51.

     4. I commi secondo e terzo dell'art. 31 della legge provinciale n. 3/1981, modificato dall'art. 15 della legge provinciale n. 3/1983, e sostituito dall'art. 11 della legge provinciale n. 8/1990, sono così sostituiti:

     “2.Le commissioni d'esame per la parte giuridico-economica dell'esame di maestro artigiano sono composte:

     a) da un direttore o da un insegnante di scuola professionale o da un funzionario dell'assessorato provinciale competente in materia, quale presidente;

     b) da due esperti nelle materie di diritto, contabilità, ragioneria ed economia aziendale

     c)da un artigiano iscritto al ruolo degli artigiani qualificati.

     3. Le commissioni d'esame per la parte tecnico-professionale e pratica dell'esame di maestro artigiano sono composte:

     a) dal presidente di cui al comma secondo, lettera a);

     b) da due artigiani iscritti al ruolo degli artigiani qualificati per l'attività artigiana oggetto dell'esame o per un'attività artigiana similare;

     c) da un insegnante di scuola professionale o di un istituto tecnico superiore o da un libero professionista oppure da un maestro artigiano, esperti nelle materie oggetto d'esame."

 

          Art. 2.

     1. La presente legge non comporta maggiori spese a carico del bilancio della Provincia.