§ 4.2.39 - L.P. 16 dicembre 1983, n. 51.
Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, sull'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:16/12/1983
Numero:51


Sommario
Art. 1.      1. All'art. 1 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, in seguito denominata legge provinciale, è aggiunto il seguente comma:
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      1. Al primo comma dell'art. 7 della legge provinciale è aggiunta la seguente frase: "E' altresì soggetta all'iscrizione nel registro di cui sopra l'attività di consorzi, comunioni d'interesse ed [...]
Art. 6.      1. Il primo comma dell'art. 8 della legge provinciale è sostituito dal seguente:
Art. 7.      1. Il primo comma dell'art. 9 della legge provinciale è sostituito da seguente:
Art. 8.      1. Il terzo comma dell'art. 9 della legge provinciale è sostituito dal seguente:
Art. 9.      1. Nel secondo comma dell'art. 10 della legge provinciale sono stralciate le parole "all'Assessorato competente".
Art. 10.      1. Nel secondo comma dell'art. 11 della legge provinciale sono stralciate le parole "l'Assessorato competente".
Art. 11.      1. Il primo comma dell'art. 12 della legge provinciale è sostituito dal seguente:
Art. 12.      1. Nella lett. c) del primo comma dell'art. 27 della legge provinciale dopo le parole "un'esperienza professionale" è inserita la parola "qualificata".
Art. 13.      1. L'art. 28 della legge provinciale è sostituito dal seguente:
Art. 14.      1. Nel secondo comma dell'art. 30 della legge provinciale sono stralciate le parole "siano in possesso dell'attestato di lavorante artigiano".
Art. 15.      1. Al secondo comma dell'art. 31 della legge provinciale è aggiunta la seguente frase: "Per gli esami sulla parte giuridico-economica dell'esame di maestro artigiano e dell'esame d'idoneità [...]
Art. 16.      1. Nella lett. f) del primo comma dell'art. 33 della legge provinciale le parole "il direttore" sono sostituite dalle parole "un funzionario".
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20.      1. Nella lett. a) del secondo comma dell'art. 39 della legge provinciale, dopo le parole "in attività para-artigiana affine" sono inserite le parole "o attività artigiana similare".
Art. 21.      1. Al terzo comma dell'art. 40 della legge provinciale sono aggiunte le parole "e può comprendere anche il calcolo professionale e/o il disegno professionale".
Art. 22. 
Art. 23.      1. Nella lett. a) del primo comma dell'art. 42 della legge provinciale, dopo le parole "dal direttore" sono inserite le parole "o insegnante".
Art. 24.      1. Il secondo comma dell'art. 43 della legge provinciale è sostituito dal seguente:
Art. 25.      1. Il quarto comma dell'art. 43 della legge provinciale è sostituito dal seguente:
Art. 26.      1. Il quarto comma dell'art. 44 della legge provinciale è sostituito dal seguente:
Art. 27. 
Art. 28.  Norme transitorie.
Art. 29.      1. La Giunta provinciale è tenuta a riunire e coordinare in forma di testo unico la presente legge con la legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3.


§ 4.2.39 - L.P. 16 dicembre 1983, n. 51.

Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, sull'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana.

(B.U. 3 gennaio 1984, n. 1).

 

     Art. 1.

     1. All'art. 1 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, in seguito denominata legge provinciale, è aggiunto il seguente comma:

     "Con regolamento di esecuzione alla presente legge, su proposta della commissione provinciale dell'artigianato, sono definiti altresì i profili professionali per le singole attività artigiane ed è determinato il relativo periodo di apprendistato. Il profilo professionale è la descrizione del campo di lavoro delle conoscenze e delle nozioni peculiari ad un'attività artigiana."

 

          Art. 2. [1]

 

          Art. 3. [2]

 

          Art. 4. [3]

 

          Art. 5.

     1. Al primo comma dell'art. 7 della legge provinciale è aggiunta la seguente frase: "E' altresì soggetta all'iscrizione nel registro di cui sopra l'attività di consorzi, comunioni d'interesse ed altre forme associative fra imprese artigiane iscritte a loro volta nel registro di cui al presente articolo, aventi per oggetto la collaborazione interaziendale".

     2. Nel punto 3) del secondo comma dell'art. 7 della legge provinciale le parole "costituite fra imprese artigiane iscritte a loro volta nel registro di cui al presente articolo" sono sostituite dalle parole "ed altre forme associative di collaborazione interaziendale".

 

          Art. 6.

     1. Il primo comma dell'art. 8 della legge provinciale è sostituito dal seguente:

     "1.L'iscrizione nel registro delle imprese artigiane avviene su domanda dell'interessato da presentarsi per conoscenza entro 15 giorni dall'inizio dell'attività al sindaco del comune competente per territorio, il quale provvede ad inoltrarla alla commissione provinciale dell'artigianato entro 15 giorni dal ricevimento, corredato di eventuali osservazioni. Scaduto tale termine, la domanda può essere presentata direttamente alla commissione provinciale dell'artigianato. La domanda deve contenere le indicazioni necessarie per l'iscrizione di cui al terzo comma dell'art. 7."

 

          Art. 7.

     1. Il primo comma dell'art. 9 della legge provinciale è sostituito da seguente:

     "1. La commissione provinciale dell'artigianato verifica la completezza della domanda ed accerta la sussistenza delle caratteristiche di impresa artigiana. In caso di riscontro positivo, la commissione dispone l'iscrizione nella rispettiva sezione del registro delle imprese artigiane entro 60 giorni e ne dà comunicazione relativa all'interessato ed al sindaco del comune competente. All'assessorato all'artigianato (in seguito denominato Assessorato competente) deve essere trasmesso almeno semestralmente un elenco delle iscrizioni, delle cancellazioni e delle variazioni nonché il registro delle imprese aggiornato. Un certificato sull'iscrizione nel registro delle imprese artigiane deve essere esposto visibilmente presso la sede dell'impresa."

 

          Art. 8.

     1. Il terzo comma dell'art. 9 della legge provinciale è sostituito dal seguente:

     "3. La commissione provinciale dell'artigianato è tenuta a pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, corredata di tutta la documentazione richiesta. Trascorso tale termine, l'Assessore competente si sostituisce alla commissione; nel caso che egli non decidesse entro 45 giorni, la domanda è considerata accolta."

 

          Art. 9.

     1. Nel secondo comma dell'art. 10 della legge provinciale sono stralciate le parole "all'Assessorato competente".

 

          Art. 10.

     1. Nel secondo comma dell'art. 11 della legge provinciale sono stralciate le parole "l'Assessorato competente".

 

          Art. 11.

     1. Il primo comma dell'art. 12 della legge provinciale è sostituito dal seguente:

     "1. I limiti dell'abilitazione all'esercizio di un'attività artigiana sono rilevabili dai relativi profili professionali e dall'iscrizione nel registro delle imprese artigiane di cui all'art. 7."

     2. La lett. b) del secondo comma dell'art. 12 della legge provinciale è sostituita dalla seguente:

     "b) eseguire tutti i lavori inerenti al profilo professionale dell'attività, oggetto dell'impresa, nonché a quello di attività affini a norma dell'art. 2."

 

          Art. 12.

     1. Nella lett. c) del primo comma dell'art. 27 della legge provinciale dopo le parole "un'esperienza professionale" è inserita la parola "qualificata".

     2. Il secondo comma dell'art. 27 della legge provinciale è sostituito dal seguente:

     "2. Con provvedimento dell'Assessore competente il periodo di esperienza professionale di cui al comma precedente può essere ridotto di un anno, qualora il candidato dimostri un'adeguata formazione teorico-professionale. In caso eccezionali e con relativa motivazione l'Assessore competente, su parere tecnico della Commissione provinciale per l'artigianato, può disporre l'ammissione all'esame di maestro anche con altri requisiti professionali."

     3. All'art. 27 della legge provinciale è aggiunto il seguente comma:

     "5. Alla parte giuridico-economica dell'esame di maestro artigiano, su richiesta possono essere ammesse le persone in possesso del diploma di lavorante artigiano, senza i requisiti di cui al precedente primo comma, lett. b), oppure persone che possono documentare un'esperienza professionale qualificata di 4 anni."

 

          Art. 13.

     1. L'art. 28 della legge provinciale è sostituito dal seguente:

     "1. L'esame di maestro è suddiviso in una parte giuridico-economica, una parte teorico-profesionale ed una parte pratica.

     2. La parte giuridico-economica comprende le nozioni fondamentali per la gestione di un'impresa artigiana e, in particolare, principi di economia e contabilità aziendale, di corrispondenza commerciale e di diritto. Tale parte può essere sostenuta davanti a qualsiasi commissione esaminatrice composta a norma dell'art. 31, indipendentemente dalla categoria professionale di appartenenza dei candidati.

     3. La parte teorico-professionale comprende nozioni di tecnologia, la conoscenza dei materiali, nonché il calcolo professionale. In alcuni casi il programma d'esame può contenere inoltre il disegno professionale o altra materia teorico-professionale inerente all'attività.

     4. Nel programma d'esame è stabilito quali materie si svolgono in forma scritta e/o orale.

     5. La parte pratica consiste nell'esecuzione di un capo d'opera e/o di una prova di lavoro.

     6. I programmi di esame sono emanati con provvedimento dell'Assessore competente, su proposta della commissione provinciale dell'artigianato. Tale proposta deve essere presentata non oltre il termine di 90 giorni dalla richiesta; scaduto tale termine, l'Assessore competente decide autonomamente.

     7. Con regolamento di esecuzione, la Giunta provinciale, sentita la commissione provinciale dell'artigianato, emana ulteriori disposizioni sullo svolgimento e sull'esonero, anche parziale, dall'esame di maestro artigiano.

     8. Analogamente al disposto di cui alla legge provinciale 10 agosto 1977, n. 29, l'Assessore competente può istituire con proprio decreto corsi di preparazione all'esame di maestro artigiano. La vigilanza tecnica ed amministrativa è esercitata, in deroga al disposto di cui al sesto comma dell'art. 1 della legge citata, dall'Assessore competente o da un funzionario da esso delegato.

     9. Per lo svolgimento dei corsi di preparazione in qualsiasi forma, nonché degli esami, sono a disposizione le scuole professionali e la loro attrezzatura intera. La relativa richiesta è presentata dall'ufficio provinciale per l'artigianato, oppure dall'organizzazione o dalla persona incaricata dello svolgimento, agli Assessori competenti o agli ispettori per la formazione professionale, i quali rilasciano l'autorizzazione in deroga alle disposizioni della legge provinciale 3 agosto 1977, n. 26.

     10. L'ammissione all'esame o la partecipazione ai corsi di preparazione è subordinata alla corresponsione di una quota partecipativa alle spese di acquisto del materiale didattico occorrente, da stabilirsi con provvedimento dell'Assessore competente.

     11. L'ufficio artigianato, a mezzo di funzionario delegato, è autorizzato ad eseguire in economia il servizio riguardante l'assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi per i componenti delle commissioni d'esame, i candidati ed altre persone legittimamente presenti durante lo svolgimento degli esami di maestro artigiano e di idoneità."

 

          Art. 14.

     1. Nel secondo comma dell'art. 30 della legge provinciale sono stralciate le parole "siano in possesso dell'attestato di lavorante artigiano".

 

          Art. 15.

     1. Al secondo comma dell'art. 31 della legge provinciale è aggiunta la seguente frase: "Per gli esami sulla parte giuridico-economica dell'esame di maestro artigiano e dell'esame d'idoneità possono essere nominate delle commissioni, nelle quali i membri di cui al precedente secondo comma, lettera c), non devono necessariamente esercitare o avere esercitato un'attività artigiana specifica."

     2. Il decimo comma dell'art. 31 della legge provinciale è sostituito dal seguente:

     "10. Le funzioni di segreteria sono svolte da funzionari dell'Assessorato competente oppure dal personale delle scuole professionali".

 

          Art. 16.

     1. Nella lett. f) del primo comma dell'art. 33 della legge provinciale le parole "il direttore" sono sostituite dalle parole "un funzionario".

     2. Al nono comma dell'art. 33 della legge provinciale è aggiunta la seguente frase: Al presidente ed al vicepresidente può essere concesso, mediante deliberazione della Giunta provinciale, un assegno compensativo mensile fino a lire 350.000 per il lavoro preparatorio e di studio al di fuori delle riunioni."

 

          Art. 17. [4]

 

          Art. 18. [5]

 

          Art. 19. [6]

 

          Art. 20.

     1. Nella lett. a) del secondo comma dell'art. 39 della legge provinciale, dopo le parole "in attività para-artigiana affine" sono inserite le parole "o attività artigiana similare".

 

          Art. 21.

     1. Al terzo comma dell'art. 40 della legge provinciale sono aggiunte le parole "e può comprendere anche il calcolo professionale e/o il disegno professionale".

     2. Il quinto comma dell'art. 40 della legge provinciale è sostituito dal seguente:

     "5. Si applica per analogia l'art. 28."

 

          Art. 22. [7]

 

          Art. 23.

     1. Nella lett. a) del primo comma dell'art. 42 della legge provinciale, dopo le parole "dal direttore" sono inserite le parole "o insegnante".

     2. La lett. c) del primo comma dell'art. 42 della legge provinciale è sostituita dalla seguente:

     "c) da due persone iscritte nella seconda sezione dell'albo degli artigiani per l'attività oggetto dell'esame ovvero per un'attività affine".

     3. Il terzo comma dell'art. 42 della legge provinciale è sostituito dal seguente:

     "3. Si applica per analogia l'art. 31."

 

          Art. 24.

     1. Il secondo comma dell'art. 43 della legge provinciale è sostituito dal seguente:

     "2. Nell'espletamento delle funzioni di vigilanza ed in particolare per l'accertamento delle infrazioni di cui all'art. 44, il personale dell'ufficio provinciale dell'artigianato, i membri ed il segretario della commissione provinciale dell'artigianato, nonché esperti che li accompagnano, possono, ove necessario, accedere a proprietà privata e pubblica; per gli esperti è necessario un mandato dell'Assessore competente."

 

          Art. 25.

     1. Il quarto comma dell'art. 43 della legge provinciale è sostituito dal seguente:

     "4. Qualora un'attività para-artigiana libera venga definita para-artigiana vincolata, rispettivamente un'attività para-artigiana vincolata venga definita artigiana, le imprese iscritte saranno trascritte nelle rispettive sezioni del registro di cui all'art. 7 ed i titolari - nel caso del passaggio di un'attività para-artigiana vincolata ad attività artigiana soltanto i titolari abilitati - nelle rispettive sezioni dell'albo degli artigiani. Con l'entrata in vigore dei rispettivi decreti si applicano per analogia le disposizioni dell'art. 48".

 

          Art. 26.

     1. Il quarto comma dell'art. 44 della legge provinciale è sostituito dal seguente:

     "4. Persone che non presentino domanda d'iscrizione, ovvero comunicazioni di variazioni di ogni genere entro il termine prescritto, o che non espongano il certificato di iscrizione come previsto dall'art. 9, primo comma, sono passibili di sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000."

     2. All'art. 44 della legge provinciale è aggiunto il seguente comma:

     7. Imprese che esercitano un'attività artigiana o para-artigiana ed usano riferimenti in qualsiasi forma ad altre attività, eccetto le attività affini, sono soggette a sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000."

 

          Art. 27. [8]

 

          Art. 28. Norme transitorie. [9]

     [1. La rispondenza e/o l'integrazione di denominazioni di attività artigiana con nuove denominazioni sarà fissata con regolamento di esecuzione in base ad un elenco comparativo da elaborare dalla commissione provinciale dell'artigianato.

     2. Persone che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano l'attività di estetista e massaggiatore estetico, nonché il pedicurista in base ad una licenza sanitaria comunale, rilasciata dopo l'entrata in vigore della legge provinciale, sono ammesse all'esame di maestro artigiano senza i requisiti previsti dall'art. 27, qualora presentino domanda di ammissione all'esame entro un anno e sostengano successivamente l'esame stesso entro 4 anni.

     3. La commissione provinciale per l'artigianato è autorizzata a rettificare, anche con effetto retroattivo, con deliberazione motivata la denominazione dell'attività di imprese che alla data di entrata in vigore della legge provinciale erano iscritte nel registro delle imprese artigiane oppure nel registro ditte, qualora essa non corrisponda con l'attività effettivamente esercitata; la rettifica deve essere comunicata entro 10 giorni all'impresa, nonché all'Assessorato competente per la rispettiva annotazione nell'albo degli artigiani.]

 

          Art. 29.

     1. La Giunta provinciale è tenuta a riunire e coordinare in forma di testo unico la presente legge con la legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3.


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.P. 21 dicembre 1992, n. 45.

[2] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.P. 11 aprile 1990, n. 8 e dall'art. 1 della L.P. 21 dicembre 1992, n. 45.

[3] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.P. 11 aprile 1990, n. 8.

[4] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.P. 11 aprile 1990, n. 8 e dall'art. 1 della L.P. 21 dicembre 1992, n. 45.

[5] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.P. 11 aprile 1990, n. 8 e dall'art. 1 della L.P. 21 dicembre 1992, n. 45.

[6] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.P. 11 aprile 1990, n. 8 e dall'art. 1 della L.P. 21 dicembre 1992, n. 45.

[7] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.P. 11 aprile 1990, n. 8 e dall'art. 1 della L.P. 21 dicembre 1992, n. 45.

[8] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.P. 11 aprile 1990, n. 8 e dall'art. 1 della L.P. 21 dicembre 1992, n. 45.

[9] Articolo abrogato dall’art. 39 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.