§ 5.4.25 - L.P. 10 agosto 1977, n. 29.
Corsi di formazione professionale di breve durata.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 lavoro e formazione professionale
Data:10/08/1977
Numero:29


Sommario
Art. 1.      Corsi di formazione professionale di breve durata
Art. 2.      Corsi di preparazione a pubblici concorsi
Art. 3.      Disposizione transitoria
Art. 4.      Copertura della spesa
Art. 5.      Variazioni di bilancio


§ 5.4.25 - L.P. 10 agosto 1977, n. 29.

Corsi di formazione professionale di breve durata.

(B.U. 30 agosto 1977, n. 43).

 

     Art. 1.

     Corsi di formazione professionale di breve durata

     Corsi di formazione professionale di tutti i settori della durata massima di 500 ore di insegnamento possono essere attuati anche se non compresi nel piano di cui alla lettera b) dell'art. 8 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9.

     Detti corsi, ai quali sono ammessi frequentanti residenti nella provincia di Bolzano, sono gestiti direttamente dalla Provincia autonoma di Bolzano o possono essere affidati ad enti pubblici o privati, ad associazioni o a privati con sede anche fuori del territorio provinciale o nazionale.

     Qualora corsi di formazione professionale della durata massima di 500 ore di insegnamento rientranti nelle finalità delle leggi provinciali riguardanti la formazione professionale vengano organizzati da enti pubblici o privati, da associazioni o da privati potranno essere concessi contributi in relazione all'importanza del corso e rapportati al numero dei frequentanti ed alla durata del corso stesso.

     L'istituzione dei corsi in proprio, l'affidamento di corsi, l'autorizzazione all'organizzazione di corsi da parte di terzi e la concessione dei contributi relativi sono disposti con decreto dell'Assessore competente sulla base del preventivo di spesa contenente l'indicazione del numero dei frequentanti e della durata del corso stesso.

     Nel caso di affidamento ai terzi l'Assessore competente stipula apposita convenzione relativa alle modalità della gestione per conto della Provincia.

     La vigilanza tecnica ed amministrativa dei corsi è esercitata dall'ispettorato per la formazione professionale competente per gruppo linguistico, rispettivamente dall'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo.

     La liquidazione del corrispettivo dovuto ai terzi gestori dei corsi e la liquidazione dei contributi avranno luogo sulla base di fattura complessiva relativa alle spese sostenute e di dichiarazione dell'ispettore per la formazione professionale competente o di un direttore suo delegato, rispettivamente del dirigente dell'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo, attestante il regolare svolgimento del corso.

     All'uopo possono essere disposte a favore di funzionari delegati aperture di credito sugli appositi capitoli del bilancio dai quali gli stessi sono autorizzati a trarre buoni a proprio favore o ordinativi di pagamento a favore di terzi per la liquidazione di tutte le spese occorrenti per l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi; detti funzionari presenteranno il rendiconto trimestrale dei pagamenti effettuati.

 

          Art. 2.

     Corsi di preparazione a pubblici concorsi

     Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche in materia di corsi di preparazione a concorsi pubblici.

 

          Art. 3.

     Disposizione transitoria

     Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai corsi della durata massima di 500 ore di insegnamento già compresi nel piano di cui alla lettera b) dell'art. 8 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, per l'anno addestrativo 1977/78.

 

          Art. 4.

     Copertura della spesa

     Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1977 le seguenti spese:

     L.46.865.000 per i corsi di cui all'art. 1;

     L.100.000.000 per i corsi di cui all'art. 2.

     Gli stanziamenti di bilancio a carico degli esercizi finanziari successivi saranno fissati con legge di bilancio entro i limiti indicati al comma precedente.

     Le spese per i corsi del settore agricolo e di economia domestica rurale sono addebitate al cap. 450 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi, riguardanti le spese per l'istruzione professionale agricola e di economia domestica.

     Alla copertura degli oneri a carico dell'esercizio finanziario corrente si provvede per lire 46.865.000 mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa relative ai cap. 430 e 436 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977, rispettivamente per lire 25.615.000 e lire 21.250.000, e per lire 100.000.000 mediante utilizzo dello stanziamento di pari importo iscritto al cap. 2460 dello stato di previsione suddetto.

 

          Art. 5.

     Variazioni di bilancio

     Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977 sono introdotte le seguenti variazioni:

Di nuova istituzione:

 

 

Titolo I - Sezione II

 

 

Rubrica VIII - Categoria II

 

 

Cap. 431 - Spese e contributi per i corsi di formazione professionale in lingua tedesca e ladina della durata massima di 500 ore di insegnamento (art. 1 della legge)

L.

18.250.000

Cap. 432 - Spese e contributi per corsi di formazione professionale in lingua italiana della durata massima di 500 ore di insegnamento (art. 1 della legge)

L.

28.615.000

Cap. 433 - Spese per l'organizzazione e l'espletamento di corsi di preparazione a pubblici concorsi (art. 2 della legge)

L.

100.000.000

In diminuzione:

 

 

Cap. 430 - Spese per l'attuazione della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, per l'addestramento professionale dei lavoratori, comprese quelle per l'elaborazione e la revisione dei programmi di insegnamento e di esame, per le provvidenze al personale addetto, le spese e contributi per la partecipazione a corsi, convegni, ecc. (legge provinciale 19 maggio 1968, n. 6)

L.

25.615.000

Cap. 436 - Spese per assegni e indennità accessorie, compresa indennità di missione, e per oneri previdenziali e assistenziali del personale addetto all'addestramento professionale dei lavoratori e all'istruzione professionale degli apprendisti del commercio, artigianato, industria e del settore alberghiero (legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15)

L.

21.250.000

Cap. 2460 - (che viene soppresso) Spese per l'organizzazione e l'espletamento di corsi di preparazione ai concorsi di cui all'art. 13, secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752

L.

100.000.000