§ 2.1.13 – L.P. 5 settembre 1964, n. 15.
Ordinamento del personale provinciale addetto alla formazione professionale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:05/09/1964
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Categorie.
Art. 2.  Qualifiche.
Art. 3.  Libertà di insegnamento.
Art. 4.  Requisiti generali.
Art. 5.  Titolo di studio o di qualificazione professionale.
Art. 6.  Concorsi.
Art. 7. 
Art. 8.  Commissione esaminatrice dei concorsi.
Art. 9.  Nomina ed attribuzioni dell'ispettore.
Art. 10.  Attribuzioni.
Art. 11.  Classifica.
Art. 12.  Nomina dei direttori.
Art. 13.  Obblighi di insegnamento.
Art. 14.  Doveri connessi coll'esercizio della funzione.
Art. 15.  Obblighi di servizio degli insegnanti tecnico – pratici.
Art. 16.  Degli assistenti.
Art. 17.  Decorrenza della nomina e periodo di prova.
Art. 18.  Trasferimento di direttori ed insegnanti.
Art. 19.  Corsi di perfezionamento e di aggiornamento didattico.
Art. 20.  Assegnazione.
Art. 21.  Attribuzioni.
Art. 22.  Assegnazione ed attribuzioni.
Art. 23. 
Art. 24.      Per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le norme previste nella legge provinciale 3-7-1959, n. 6, e successive modificazioni, regolanti lo stato giuridico ed il trattamento [...]
Art. 25.  Note di qualifica.
Art. 26.  Commissione di disciplina e procedimento disciplinare.
Art. 27.  Sanzioni disciplinari al personale incaricato.
Art. 28.  Congedo ordinario.
Art. 29.  Congedo straordinario.
Art. 30. 
Art. 31.  Svolgimento delle carriere.
Art. 32.  Trattamento economico del personale incaricato.
Art. 33.  Scatti.
Art. 34.  Ore di insegnamento in soprannumero.
Art. 35.  Assicurazione contro le malattie.
Art. 36.  Trattamento previdenziale e assistenziale.
Art. 37.  Indennità di buona uscita.
Art. 38.      La prima copertura dei posti vacanti avrà luogo mediante concorso interno per titolo, al quale è ammesso il personale non di ruolo, assunto ai sensi del terzo comma dell'art. 12 della legge [...]
Art. 39.      Il personale non insegnante comunque assunto od incaricato con orario di servizio completo che alla data di entrata in vigore della presente legge ha prestato ininterrotto servizio presso le [...]
Art. 40.      Il personale inquadrato nei ruoli provinciali che di fatto svolge mansioni previste dalla presente legge può essere trasferito nei corrispondenti posti, fermo restando lo stato giuridico ed il [...]
Art. 41.      Il nuovo trattamento economico spettante al personale inquadrato ai sensi delle presenti norme transitorie avrà decorrenza dal 1-9-1962 o dalla data posteriore in cui l'interessato risulti [...]
Art. 42. 
Art. 43.      Per quanto non previsto dalla presente legge si applica l'ordinamento del personale provinciale, approvato con legge provinciale 3-7-1959, numero 6, e successive modificazioni, ed in difetto le [...]
Art. 44.      Sono approvate le allegate tabelle A), B) e C).
Art. 45.      Gli oneri derivanti dalla prima applicazione della presente legge sono previsti in Lire 15.000.000 dall'art. 87 per l'istruzione professionale degli apprendisti del commercio, artigianato ed [...]


§ 2.1.13 – L.P. 5 settembre 1964, n. 15.

Ordinamento del personale provinciale addetto alla formazione professionale.

(B.U. 13 ottobre 1964, n. 44).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

CAPO I

Categorie e qualifiche

 

     Art. 1. Categorie. [1]

     Il trattamento giuridico ed economico del personale provinciale addetto alla formazione professionale, come definito dall'art. 1 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, è regolato dalla presente legge. Il personale comprende le seguenti categorie:

     a) personale direttivo;

     b) personale insegnante;

     c) personale educativo;

     d) personale tecnico d'albergo

 

          Art. 2. Qualifiche. [2]

     La categoria del personale direttivo comprende le seguenti qualifiche:

     a) ispettori provinciali per la formazione professionale, uno per gruppo linguistico;

     b) direttori di I classe;

     c) direttori.

     La categoria del personale insegnante comprende le seguenti qualifiche:

     a) insegnanti laureati;

     b) insegnanti diplomati e tecnici;

     c) assistenti

     La categoria del personale educativo comprende le seguenti qualifiche:

     a) direttori-istitutori di prima classe per handicappati;

     b) istitutori laureati per handicappati;

     c) istitutori diplomati per handicappati;

     d) istitutori per handicappati;

     e) istitutori in convitti [3].

     Salvo quanto previsto dalla presente legge le carriere del personale direttivo, degli insegnanti laureati e degli istitutori laureati sono equiparate alle carriere direttive dei ruoli di cui alla tabella A) allegata alla legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche e integrazioni. [4].

     A tal fine;

     a) la qualifica di ispettore provinciale per la formazione professionale è equiparata, ad ogni altro effetto, a quella di ispettore generale e corrispondenti;

     b) la qualifica di direttore di prima classe e di direttore-istitutore di prima classe è equiparata, ad ogni altro effetto, a quella di direttore di divisione e corrispondenti;

     c) la qualifica di direttore è equiparata a quella di direttore di divisione, prima classe di stipendio;

     d) la qualifica di insegnante laureato e di istitutore laureato in relazione all'anzianità maturata è equiparata a quella di consigliere e di direttore di sezione e corrispondenti [5].

 

          Art. 3. Libertà di insegnamento.

     A norma dell'art. 36 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11-2-1929, reso esecutivo con legge 22-5-1929 n. 810, l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica è considerato fondamento e coronamento dell'insegnamento. In particolare l'insegnamento religioso troverà il posto dovuto fra le materie della formazione professionale.

     Nel rispetto delle norme costituzionali gli insegnanti hanno la libertà di insegnamento e di scelta del metodo didattico nell'ambito dei programmi. L'esercizio di tale libertà è inteso a promuovere la piena formazione della personalità con particolare riguardo alla formazione professionale dell'alunno [6].

     Gli insegnanti sono tenuti al rispetto della personalità e della coscienza morale e religiosa dell'alunno [7].

     Nella scuola qualunque forma di propaganda politica è vietata.

 

CAPO II

Ammissione agli impieghi

 

          Art. 4. Requisiti generali. [8]

     Per la nomina ai posti di ruolo sono richiesti i seguenti requisiti generali:

     1) cittadinanza italiana;

     2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo gli aumenti dei limiti di età previsti dalle leggi vigenti;

     3) buona condotta;

     4) idoneità fisica all'impiego;

     5) posizione regolare per quanto riguarda gli obblighi di leva e del servizio militare;

     6) attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, limitatamente al personale non docente.

     Ove per l'ammissione al concorso sia richiesta la laurea, il limite di età è elevato di 5 anni. Si applicano, inoltre, gli aumenti dei limiti di età previsti dalle leggi vigenti.

     L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati a visita medica di controllo prima dell'assunzione.

     Nessun limite di età è prescritto per i candidati titolari di posti di ruolo in un ente pubblico. Per il personale non di ruolo in servizio presso la formazione professionale provinciale il limite massimo di età è elevato di tanti anni quanti sono quelli prestati a orario pieno e proporzionalmente per quelli a orario incompleto, ma comunque non inferiore alla metà e fino a un massimo di dieci anni, esclusi gli aumenti dei limiti di età previsti dalle leggi vigenti per motivi demografici.

 

          Art. 5. Titolo di studio o di qualificazione professionale.

     Oltre ai requisiti generali previsti dal precedente articolo, per la nomina ai posti di ruolo, sono richiesti i sottoelencati titoli di studio o di qualificazione professionali:

     a) ispettori provinciali per la formazione professionale, direttori di 1 classe, insegnanti laureati:

     - diploma di laurea;

     b) direttori:

     - diploma di scuola media superiore o titolo equipollente;

     c) insegnanti diplomati e tecnici: diploma di scuola media superiore. Per l'insegnamento delle materie tecniche e pratiche è sufficiente la licenza di scuola media inferiore unita al titolo di maestro artigiano oppure unita ad attestato di idoneità con seguente attività professionale almeno quinquennale oppure, ove l'attestato di idoneità non esista in base alle norme vigenti, unita a certificato di qualificazione con seguente attività professionale almeno quinquennale [9];

     d) assistenti: i requisiti richiesti per l'insegnamento delle materie tecniche e pratiche oppure licenza di scuola media inferiore unita ad attestato di idoneità con seguente attività professionale almeno triennale oppure, ove l'attestato di idoneità non esista in base alle norme vigenti, unita a certificato di qualificazione con seguente attività professionale almeno triennale [10].

     e) assistenti:

     - licenza di scuola media inferiore connessa ad attività professionale almeno quinquennale corrispondente od affine alla materia di insegnamento;

     f) segretari-economi:

     - diploma di ragioniere;.

     g) segretari:

     - diploma di scuola media superiore o titolo equipollente;

     h) applicati di segreteria:

     - diploma di licenza di scuola media inferiore;

     i) bidelli ed inservienti:

     - licenza della quinta classe elementare [11].

     (Omissis) [12].

     Per la nomina ai posti di ruolo del personale educativo oltre ai requisiti generali previsti dal precedente articolo sono richiesti i sottoelencati titoli di studio o qualificazioni professionali [13]:

     a) direttori-istitutori di prima classe per handicappati, istitutori laureati per handicappati: laurea in pedagogia o psicologia;

     b) istitutori diplomati per handicappati: diploma di scuola media superiore e attestato di idoneità di istitutore per handicappati oppure diploma di scuola media superiore unito a specializzazione in materia di riabilitazione;

     c) istitutori per handicappati: licenza di scuola media inferiore unita a qualificazione professionale o attività professionale quinquennale e attestato di idoneità di istitutore per handicappati;

     d) istitutori in convitti: diploma di scuola media superiore e attestato di idoneità per istitutore in convitti.

     Per la nomina ai posti di ruolo del personale tecnico d'albergo, oltre ai requisiti generali previsti dal precedente articolo, sono richiesti i seguenti titoli di studio e di qualificazione professionale; direttore tecnico d'albergo; maturità nel settore turistico-alberghiero unita ad attività professionale alberghiera almeno quinquennale oppure licenza di scuola media inferiore unita ad attività professionale alberghiera almeno decennale [14].

     Con regolamento saranno determinati i requisiti professionali per le qualificazioni non artigiane e per accedere alla carriera di insegnanti e direttrici di centri di addestramento professionale.

 

          Art. 6. Concorsi. [15]

     L'ammissione ai posti di ruolo ha luogo mediante concorso da indirsi con deliberazione della Giunta provinciale. Il bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

     Nel bando di concorso sono stabiliti i titoli specifici di studio e quelli specifici professionali richiesti per ciascun tipo di posto, nonché i programmi di esame previsti per le singole prove.

     I concorsi sono banditi separatamente per le scuole interessanti i gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, fermo restando il principio di cui all'art. 15 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, modificato con l'art. 12 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, per il personale direttivo ed insegnante.

     L'Amministrazione provinciale ha facoltà di conferire, oltre ai posti messi a concorso, anche quelli che risultino necessari da coprire entro un anno dalla pubblicazione della graduatoria con i concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

 

          Art. 7. [16]

 

          Art. 8. Commissione esaminatrice dei concorsi.

     Il giudizio sui concorsi per il personale addetto alla formazione professionale provinciale è dato da apposita commissione nominata di volta in volta con deliberazione della Giunta provinciale su proposta dell'Assessore competente e composta come segue:

     a) da un presidente con qualifica superiore al posto messo a concorso scelto tra il personale di ruolo addetto alla formazione professionale o tra il personale di ruolo delle scuole statali;

     b) da due membri con qualifica superiore o almeno pari a quella del posto messo a concorso, di cui uno designato dai rappresentanti del personale membri del consiglio di amministrazione, scelti tra il personale di ruolo addetto alla formazione professionale o tra il personale di ruolo delle scuole statali [17].

     La commissione esaminatrice può avvalersi di elementi particolarmente esperti per lo svolgimento delle prove tecnico -pratiche [18].

     Ciascun membro della commissione è sostituito, in caso di assenza, da un membro supplente [19].

     Funge da segretario della commissione un funzionario di ruolo della carriera direttiva o di concetto addetto all'ispettorato per la formazione professionale [20].

     Funge da segretario della commissione un impiegato provinciale di qualifica funzionale non inferiore alla sesta [21].

     Qualora non fosse possibile comporre la commissione con appartenenti al gruppo linguistico ladino, ad essa sono aggregati uno o due esperti appartenenti a tale gruppo.

     Per il personale di segreteria ed ausiliario si applicano le disposizioni dell'art. 31 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, sull'ordinamento del personale, salva la sostituzione del segretario della Giunta provinciale, o da chi ne fa la veci, con l'ispettore per la formazione professionale o, rispettivamente con un direttore delle scuole professionali.

     Tutte le norme in vigore, in contrasto con la presente legge, sono abrogate [22].

 

CAPO I

Degli ispettori

 

          Art. 9. Nomina ed attribuzioni dell'ispettore. [23]

     “Ai posti vacanti di ispettore provinciale per la formazione professionale si accede per nomina in base a concorso per titoli, a cui sono ammessi i direttori di prima classe aventi un'anzianità di servizio effettivo nella qualifica di almeno cinque anni; la Giunta provinciale può provvedere alla copertura dei posti anche mediante chiamata diretta di persone ritenute particolarmente idonee e provviste dei titoli di studio richiesti.

     L'ispettore sorveglia il funzionamento delle scuole e dei corsi e vigila mediante ispezioni sul regolare andamento didattico. Sorveglia l'osservanza delle leggi o disposizioni afferenti le materie della formazione professionale, accerta le irregolarità e adotta i provvedimenti necessari per eliminare gli inconvenienti rilevati. L'ispettore promuove anche gli studi necessari per il perfezionamento e l'aggiornamento scientifico, tecnico e didattico del personale addetto alla formazione professionale.

     L'ispettore dipende dal Presidente della Giunta provinciale.

     Su proposta dell'ispettore per esigenze particolari possono essere conferiti incarichi ispettivi specifici a persone scelte tra il personale direttivo della formazione professionale o a persone di particolare competenza estranee alla formazione professionale provinciale..

     Egli tiene il fascicolo personale e lo stato matricolare del personale addetto alla formazione professionale e svolge nei confronti del medesimo le funzioni di capo del personale.

 

CAPO II

Dei direttori

 

          Art. 10. Attribuzioni.

     I direttori sovrintendono al buon andamento didattico, educativo, amministrativo e disciplinare del loro istituto con l'ausilio del collegio degli insegnanti.

     Essi convocano e presiedono il collegio degli insegnanti, il consiglio di presidenza ed i consigli di classe;

     - promuovono il coordinato svolgimento dei programmi didattici ed a tal fine riuniscono periodicamente i consigli di classe;

     - curano i rapporti con i datori di lavoro e le famiglie degli alunni od apprendisti, affinché siano efficienti e continui e prendono tutte le iniziative che valgano a diffondere l'estimazione dell'insegnamento professionale;

     - mantengono i rapporti con le autorità locali e vigilano sul tempestivo adempimento da parte delle amministrazioni locali dei loro obblighi verso la scuola;

     - vigilano sull'adempimento dei rispettivi doveri da parte del personale dipendente;

     - assicurano, con la collaborazione del personale dipendente, la tenuta delle officine e dei laboratori -scuola;

     - esercitano tutte le attribuzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti;

     - adempiono alle funzioni didattiche inerenti alla loro carica secondo le direttive dell'ispettore provinciale.

 

          Art. 11. Classifica. [24]

     Alle scuole professionali per handicappati con più di 450 alunni sono preposti di regola direttori di prima classe.

     Qualora ad una scuola professionale o ad un centro di addestramento professionale sia annesso un convitto gestito dalla Provincia con almeno 50 alunni, agli stessi è preposto un direttore di prima classe.

     Alle scuole professionali per apprendisti con 200 fino a 450 alunni sono preposti direttori.

     Alle scuole professionali per apprendisti con meno di 200 alunni sono preposti insegnanti incaricati della direzione in possesso delle necessarie capacità organizzative e competenze didattiche, scelti con preferenza fra il personale insegnante di ruolo.

     Ai direttori di prima classe di cui al secondo comma del presente articolo spetta, qualora il numero complessivo dei convittori superi le 100 unità, e soltanto per il periodo delle lezioni, un compenso mensile fino a 30 ore straordinarie, da fissarsi dall'Assessore competente.

 

          Art. 12. Nomina dei direttori. [25]

     Gli incarichi di direttore delle scuole professionali dipendenti dalle ripartizioni 20, 21 e 22 sono conferiti con deliberazione della Giunta provinciale, a seguito dello svolgimento di apposito procedimento di selezione secondo le modalità di cui all'art. 17 della legge provinciale n. 10/1992, al quale possono partecipare i dipendenti di ruolo che abbiano almeno quattro anni di servizio effettivo in qualità di insegnante laureato oppure vengano proposti dal direttore di ripartizione di appartenenza ai sensi del comma terzo del succitato art. 17. Gli incarichi sono conferiti per un periodo di quattro anni, rinnovabile previo espletamento delle verifiche di cui all'art. 21 della legge medesima; la soppressione della direzione comporta la decadenza dall'incarico.

     AI direttori delle scuole professionali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21 della legge provinciale n. 10/1992. Oltre alle funzioni specifiche previste dalla normativa di settore, essi adottano tutti i provvedimenti di gestione del personale spettanti ai direttori d'ufficio.

 

CAPO III

Del personale insegnante ed assistente

 

          Art. 13. Obblighi di insegnamento. [26]

     Ai direttori delle scuole professionali compete in aggiunta al trattamento economico di livello maturato un'indennità di funzione, corrisposta per 12 mensilità e commisurata allo stipendio iniziale mensile dell'ottava qualifica funzionale mediante l'applicazione di un coefficiente da 0,3 a 0,9. L'indennità è stabilita dalla Giunta provinciale, tenuto conto del numero degli alunni della scuola e della eventuale presenza di convitti ad essa annessi. Per l'applicazione del coefficiente 0,7 è richiesta la presenza di almeno 450 alunni nelle scuole per apprendisti o di almeno 150 alunni nelle scuole o nei corsi professionali con insegnamento a tempo pieno della durata di uno o più anni scolastici.

     L'indennità di funzione segue la disciplina stabilita dall'art. 22 della legge provinciale n. 10/1992.

 

          Art. 14. Doveri connessi coll'esercizio della funzione.

     Il personale insegnante dipende direttamente dal capo dell'istituto. Esso deve:

     - osservare puntualmente l'orario delle lezioni, le prescrizioni dell'ordinamento didattico della scuola cui appartiene e gli altri doveri connessi con l'esercizio del proprio insegnamento o con le esigenze della funzione educativa;

     - intervenire alle adunanze del collegio e dei consigli di cui fa parte;

     - cooperare al buon andamento didattico e disciplinare dell'istituto;

     - collaborare al coordinamento dei vari insegnamenti ed alle varie iniziative di carattere culturale, educativo e ricreativo promosse dalla scuola, comprese quelle destinate a stabilire ed estendere la collaborazione tra la scuola e la famiglia degli allievi. La collaborazione è estesa fra scuola e datori di lavoro nelle scuole professionali per apprendisti;

     - partecipare ai lavori delle commissioni di esame, delle quali sia chiamato a far parte, nonché a corsi di perfezionamento o aggiornamento.

     - mantenere il segreto d'ufficio [27].

     Il personale insegnante risponde dell'efficacia educativa e didattica del suo insegnamento e del comportamento disciplinare degli alunni.

     Le adunanze e le conferenze degli insegnanti si devono svolgere fuori dell'orario di insegnamento e vengono computate nelle 20 ore mensili di cui all'articolo precedente [28].

 

          Art. 15. Obblighi di servizio degli insegnanti tecnico – pratici.

     Il personale insegnante tecnico -pratico attende all'insegnamento relativo alle esercitazioni pratiche degli alunni in conformità alle direttive del capo d'istituto ed in coordinazione con gli insegnamenti svolti dagli insegnanti delle corrispondenti materie tecniche o scientifiche.

     Il personale stesso provvede inoltre al funzionamento ed alla tenuta in efficienza delle officine, dei laboratori e dei gabinetti, secondo le direttive impartite dal capo d'istituto, d'intesa con gli insegnanti delle corrispondenti materie tecniche o scientifiche.

     Nei periodi di vacanza gli insegnanti tecnicopratici hanno l'obbligo di attendere ai compiti indicati nel secondo comma del presente articolo per 6 fino a 12 ore settimanali, secondo turni stabiliti dal capo d'istituto e salvo il diritto al congedo ordinario.

 

          Art. 16. Degli assistenti.

     Gli assistenti oltre all'obbligo di assistenza all'insegnamento di cui all'art. 13 della presente legge, provvedono all'ordinaria manutenzione e riparazione degli attrezzi e delle macchine ed alla custodia del materiale loro affidato.

 

CAPO IV

Norme comuni

 

          Art. 17. Decorrenza della nomina e periodo di prova. [29]

     La nomina del personale direttivo ed insegnante e del personale educativo vincitore del concorso decorre di regola dall'inizio dell'anno scolastico ed acquista carattere di stabilità dopo un anno di prova. A tal fine il servizio effettivamente prestato non deve essere inferiore a 7 mesi per il personale insegnante e gli istitutori per handicappati e almeno 9 mesi per il personale direttivo, per gli istitutori in convitti e per il direttore tecnico di albergo [30].

     Compiuto il periodo di prova consegue la nomina definitiva con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione o della Giunta provinciale, secondo le rispettive competenze.

     La durata della prova può essere prorogata per giusti motivi.

     Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di un anno al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Presidente della Giunta provinciale dichiara la risoluzione dell'impiego o la restituzione al ruolo o alla categoria di provenienza per esito negativo della prova.

     La dispensa dal servizio o la restituzione al ruolo o alla categoria di provenienza per sfavorevole esito della prova, è disposta, previo giudizio del consiglio di amministrazione, anche prima che sia compiuto l'anno di prova, quando l'opera del personale direttivo ed insegnante e del personale educativo risulti gravemente manchevole [31].

 

          Art. 18. Trasferimento di direttori ed insegnanti.

     Il personale direttivo ed insegnante ed il personale educativo può essere trasferito per motivi di servizio o su domanda [32].

     Il trasferimento è disposto dall'Assessore competente d'intesa coll'ispettore provinciale.

     Avverso il trasferimento per motivi di servizio è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione.

     Il personale direttivo ed insegnante ed il personale educativo da trasferire per soppressione o trasformazione della scuola o per soppressione di cattedra ha diritto alla precedenza assoluta nella scelta della sede fra i posti disponibili [33].

 

          Art. 19. Corsi di perfezionamento e di aggiornamento didattico. [34]

     I corsi di perfezionamento e di aggiornamento del personale addetto alla formazione professionale sono deliberati dalla Giunta provinciale su proposta del Presidente o dell'Assessore competente.

     Ai dettagli organizzativi, come compensi ai docenti, rimborso spese ai partecipanti, spese varie di organizzazione o simili, si provvede di volta in volta nella delibera di cui al primo comma.

     I compensi ai partecipanti non possono essere comunque superiori alle indennità di missione spettanti al personale provinciale di pari qualifica.

 

CAPO I

Personale di segreteria

 

          Art. 20. Assegnazione. [35]

     Alle scuole professionali per apprendisti ed ai corsi di addestramento professionale con più di 450 alunni è assegnato di regola un segretario ed un applicato.

     Alle scuole professionali che non raggiungono tale limite viene assegnato un applicato di segreteria.

     Alle scuole professionali ed ai corsi di addestramento professionale cui sono ammessi convitti può essere assegnato un segretario.

     Il personale di segreteria di cui sopra può essere sostituito per il periodo di assenza o di impedimento da personale incaricato.

     Per lo svolgimento di lavori di segreteria ed ausiliari comportanti un orario incompleto e fino alla durata massima di sei mesi all'anno la Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente, può incaricare con chiamata diretta personale ritenuto idoneo.

 

          Art. 21. Attribuzioni.

     I segretari economi attendono, secondo le istruzioni dell'ispettore all'istruzione professionale emanate d'intesa con il capo ripartizione finanze e patrimonio, alla compilazione dei bilanci e rendiconti, alla liquidazione degli assegni al personale e relative iscrizioni previdenziali ed assistenziali ed a tutte le altre attribuzioni conferite loro dalla legge e dai regolamenti.

     I segretari e gli applicati di segreteria svolgono tutti i lavori inerenti alle proprie attribuzioni alle dipendenze del capo di istituto.

 

CAPO II

Del personale ausiliario

 

          Art. 22. Assegnazione ed attribuzioni. [36]

     Alle scuole professionali per apprendisti ed ai corsi di addestramento professionale sarà di regola assegnato un bidello per ogni 400 alunni iscritti. Nelle scuole e nei corsi di addestramento professionale con un minore numero di alunni si provvede mediante incarico.In ogni caso sarà assegnato un bidello custode quando si tratta di edificio scolastico o convitto destinato alla formazione professionale.

 

TITOLO IV

DEL PERSONALE INCARICATO

 

          Art. 23. [37]

 

CAPO I

Norma generale e corrispondenza gerarchica

 

          Art. 24.

     Per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le norme previste nella legge provinciale 3-7-1959, n. 6, e successive modificazioni, regolanti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei corrispondenti gradi provinciali.

     La corrispondenza tra i gradi del personale addetto alla formazione professionale ed il personale della Provincia è stabilita anche agli effetti economici nell'allegata tabella A).

     Agli effetti gerarchici e disciplinari il personale incaricato è equiparato al grado iniziale del corrispondente personale di ruolo.

 

          Art. 25. Note di qualifica. [38]

     I rapporti informativi e il giudizio complessivo per il personale addetto alla formazione professionale vengono compilati per i primi due anni di servizio annualmente ed in seguito ogni biennio entro il mese di luglio.

     Non si fa luogo al rapporto informativo e al giudizio complessivo per gli ispettori della formazione professionale e qualifiche corrispondenti, nonché per il personale direttivo e insegnante, per gli istitutori laureati e diplomati per handicappati, per gli istitutori per handicappati, per gli istitutori in convitti e per il direttore tecnico di albergo, che hanno raggiunto il parametro più elevato previsto per la qualifica, per i quali vanno peraltro segnalati dai superiori competenti i fatti di particolare menzione sotto il profilo del demerito [39].

     Il rapporto informativo e il giudizio complessivo viene formulato:

     a) dall'ispettore per la formazione professionale rispettivamente dal dirigente dell'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo per il personale direttivo, per il personale distaccato di cui all'art. 19 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, e per il personale educativo al quale non è preposto un direttore;

     b) dal direttore per il personale insegnante, educativo e tecnico di albergo ad esso assegnato.

     La valutazione è motivata tenendo conto delle qualità intellettuali, della preparazione culturale e professionale, anche con riferimento ad eventuali pubblicazioni, della diligenza, del comportamento nella scuola, dell'efficacia dell'azione educativa e didattica, delle eventuali sanzioni disciplinari, dell'attività di aggiornamento, della partecipazione ad attività di sperimentazione, della collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola, dei rapporti con le famiglie degli alunni e con i datori di lavoro, nonché di attività speciali nell'ambito scolastico e di ogni altro elemento che valga a delineare le caratteristiche e le attitudini personali, in relazione alla funzione docente ed educativa. Essa si conclude con un giudizio complessivo, espresso nei termini di "ottimo", "distinto", "buono", "mediocre" o "insufficiente".

     Avverso la valutazione del servizio è ammesso ricorso entro 30 giorni al consiglio di amministrazione del personale addetto alla formazione professionale del rispettivo gruppo linguistico, il quale decide in via definitiva sulla valutazione da attribuire.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale dell'addestramento professionale agricolo.

 

CAPO II

Disciplina

 

          Art. 26. Commissione di disciplina e procedimento disciplinare.

     Al personale addetto all'istruzione professionale si applicano le sanzioni ed il procedimento disciplinare previsti dalla legge sull'ordinamento del personale provinciale.

     Le attribuzioni ivi demandate all'ufficio del personale sono esercitate dall'ufficio dell'ispettore provinciale alla formazione professionale.

     Le commissioni di disciplina per il personale addetto alla formazione professionale, una per gruppo linguistico, sono nominate per la durata della legislatura dalla Giunta provinciale e composte da un direttore di prima classe nominato dall'Amministrazione, che funge da presidente, da un insegnante o istitutore di ruolo nominato dall'Amministrazione, nonché da un insegnante o istitutore di ruolo designato dal personale della formazione professionale [40].

     Funge da segretario uno dei due membri di cui sopra. Per ciascuno dei due membri è nominato un supplente.

 

          Art. 27. Sanzioni disciplinari al personale incaricato. [41]

     Le disposizioni riguardanti le sanzioni disciplinari del personale di ruolo si applicano anche al personale incaricato per quanto concerne la sanzione della censura e quella della riduzione dello stipendio.

     Le infrazioni che per i dipendenti di ruolo comportano la sospensione dalla qualifica o la destituzione dell'impiego, comportano per il personale incaricato la revoca dell'incarico e la cessazione degli emolumenti con effetto immediato.

 

CAPO III

Dei congedi

 

          Art. 28. Congedo ordinario. [42]

     Il congedo ordinario deve essere fruito nei periodi di chiusura delle scuole, dei centri e dei convitti.

 

          Art. 29. Congedo straordinario.

     Oltre ai congedi straordinari previsti dalla legge provinciale 3-7-1959, n. 6, e successive modifiche, ai capi d'istituto ed agli insegnanti, ai quali siano conferite borse di studio di perfezionamento all'interno od all'estero, possono essere concessi congedi straordinari per il periodo di godimento della borsa.

 

CAPO IV

Trattamento economico e previdenziale

 

          Art. 30. [43]

     Al personale di ruolo addetto all'istruzione professionale spetta il trattamento economico del personale provinciale secondo la corrispondenza dei gradi stabiliti nell'allegata tabella "A".

 

          Art. 31. Svolgimento delle carriere. [44]

     La concessione del trattamento economico dei gradi superiori a quello iniziale previsti per le singole qualifiche nella allegata tabella "A", si consegue alle condizioni e col maturarsi dell'anzianità utile di servizio richiesta per le promozioni a ruolo aperto del corrispondente personale di pari grado nei ruoli provinciali.

     Gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti conseguono il trattamento economico del grado immediatamente superiore a quello iniziale previsto per dette qualifiche nella allegata tabella "A" dopo tre anni di effettivo servizio di ruolo, semprechè in tale periodo non abbiano riportato note di qualifica inferiori a "distinto".

     Gli insegnanti tecnico-pratici conseguono inoltre il trattamento economico del grado VI provinciale, previsto nell'allegata tabella "A", dopo 6 anni di servizio effettivo nel grado immediatamente inferiore semprechè nell'ultimo triennio non abbiano riportato note di qualifica inferiori a "distinto".

 

          Art. 32. Trattamento economico del personale incaricato. [45]

     Al personale insegnante incaricato, agli istitutori incaricati e al direttore tecnico d'albergo incaricato con orario pieno spetta il trattamento economico iniziale previsto per la corrispondente qualifica del personale di ruolo, salvo che abbia conseguito un trattamento economico superiore per effetto di incarico a tempo indeterminato immediatamente precedente, nel qual caso lo mantiene. Qualora l'incarico comporti un minor numero di ore settimanali di servizio, il trattamento di cui sopra è dovuto in proporzione alle ore di servizio basate sul minimo di ore richiesto per la relativa qualifica.

     L'insegnamento delle materie teoriche è remunerato, a secondo del titolo di studio posseduto, sulla base del trattamento economico dei gradi V/A e VII/B delle tabelle A) e B), l'insegnamento pratico in base al trattamento del grado VII/B, l'assistenza nell'insegnamento pratico in base al grado VIII/C dei ruoli provinciali.

     Al personale incaricato addetto alla formazione professionale che non percepisce già gli assegni familiari in base ad altra attività svolta spettano inoltre le quote di aggiunta di famiglia nella misura ed alle condizioni in atto per il personale provinciale e in proporzione alle ore di servizio in conformità a quanto stabilito dal primo comma del presente articolo.

     Gli incaricati per chiamata diretta hanno diritto al trattamento economico previsto per gli incaricati tratti dalle graduatorie.

     Il trattamento economico dovuto agli insegnanti statali incaricati per la copertura di ore di insegnamento residue è fissato dalla Giunta provinciale anche in deroga a quanto stabilito dal primo comma del presente articolo.

     Gli incaricati a tempo indeterminato seguono la progressione economica del corrispondente personale di ruolo..

 

          Art. 33. Scatti. [46]

     Il personale incaricato ad orario pieno è equiparato al personale di ruolo addetto alla formazione professionale per quanto riguarda gli scatti biennali sulla retribuzione.

 

          Art. 34. Ore di insegnamento in soprannumero. [47]

     Al personale insegnante che presti ore di insegnamento oltre i limiti massimi stabiliti dalla legge, le ore di insegnamento in soprannumero sono retribuite come ore normali, calcolate sulla base del carico orario minimo previsto dall'art. 13 della presente legge.

     Le ore di insegnamento tra il minimo ed il massimo dell'obbligo previsto dalla legge, prestate in corsi serali, sono retribuite nella misura prevista dall'ordinamento generale del personale dipendente dalla Provincia per lo svolgimento di lavoro straordinario.

     Per corsi serali si considerano quelli che iniziano dopo le ore diciannove.

     Le ore di insegnamento in soprannumero non possono comunque superare il limite massimo di 10 ore settimanali; tale limite è elevato a 15 ore per gli insegnanti tecnici del settore alberghiero. Entro i limiti suddetti il personale insegnante può essere autorizzato anche ad insegnare presso corsi rientranti nelle finalità delle leggi provinciali riguardanti la formazione professionale organizzati da enti pubblici o privati, da associazioni o da privati o che sono affidati in gestione dall'Amministrazione provinciale. L'autorizzazione è data dall'Assessore competente [48].

     Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'addestramento professionale agricolo [49].

     Le ore in soprannumero prestate dal personale educativo entro il limite massimo di 10 ore settimanali vengono retribuite nella misura stabilita per il lavoro straordinario del personale amministrativo della Provincia [50].

     Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli istituti di cui alla legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25 [51].

 

          Art. 35. Assicurazione contro le malattie. [52]

 

          Art. 36. Trattamento previdenziale e assistenziale. [53]

     Il personale incaricato addetto alla formazione professionale è iscritto alla cassa di previdenza enti locali (C.P.D.E.L.) e all'istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.) ai soli effetti previdenziali, nonché alla cassa mutua provinciale di malattia agli effetti assistenziali, semprechè non sia escluso dall'obbligo assicurativo.

 

          Art. 37. Indennità di buona uscita. [54]

     L'indennità di buona uscita al personale incaricato ad orario pieno è concessa secondo le disposizioni in vigore per il personale di ruolo. Detta indennità è concessa in proporzione agli anni prestati ad orario ridotto, ma comunque non inferiore alla metà dell'orario d'obbligo.

 

CAPO I

Norme transitorie

 

          Art. 38.

     La prima copertura dei posti vacanti avrà luogo mediante concorso interno per titolo, al quale è ammesso il personale non di ruolo, assunto ai sensi del terzo comma dell'art. 12 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge con mansioni corrispondenti od analoghe al posto messo a concorso, per il quale l'insegnamento costituisce l'attività professionale esclusiva e che sia in possesso dei requisiti richiesti, con esenzione dal limite di età [55].

     Nei concorsi interni per titoli banditi per la prima copertura dei posti, il personale può in via eccezionale essere inquadrato anche nella carriera immediatamente superiore a quella corrispondente al titolo di studio posseduto, purché risulti che ne abbia svolto lodevolmente le relative funzioni, riportando almeno il giudizio complessivo di "distinto" e che abbia almeno 6 anni di servizio per i posti di direttore di 1 classe e di direttore, ed almeno 2 anni per il rimanente personale alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli insegnanti tecnici e tecnico-pratici che conseguiranno l'inquadramento in ruolo ai sensi del presente comma, possono essere promossi al grado immediatamente superiore a quello iniziale della carriera di inquadramento qualora risultino sprovvisti del titolo di studio e della qualificazione professionale richiesta dall'art. 5, lettere c) e d) della presente legge [56].

     Un secondo concorso per titoli ed esami sarà riservato a tutti coloro che abbiano prestato almeno tre anni di servizio presso le scuole professionali della Provincia, indipendentemente dal carico orario e che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge, con esenzione dal limite di età [57].

     Alla prima copertura dei posti di ruolo di ispettore provinciale per la formazione professionale, la Giunta provinciale potrà provvedere mediante chiamata diretta di persona che, essendo in possesso del titolo di studio richiesto, sia ritenuta particolarmente idonea per il servizio scolastico prestato presso le scuole professionali della Provincia o presso scuole secondarie dello Stato [58].

     Al personale inquadrato ai sensi dei precedenti commi, il servizio corrispondente od analogo e quello di insegnamento entro i limiti di orario di cui all'art. 13 della presente legge precedentemente prestato nelle scuole professionali presso la Provincia è riconosciuto per intero, e quello prestato presso scuole statali è riconosciuto fino alla misura massima di dieci anni agli effetti della progressione economica nel grado e nella carriera. Il servizio prestato con orario di insegnamento ridotto, ma comunque non inferiore a 9 ore di insegnamento settimanale, è riconosciuto per metà agli stessi effetti. Non è ammesso il cumulo di servizi contemporanei [59].

     Ai vincitori dei concorsi pubblici che saranno banditi per la prima copertura dei posti di direttore ed insegnante che risulteranno vacanti dopo l'applicazione delle presenti norme transitorie, il servizio precedentemente prestato presso scuole statali o provinciali, con un orario d'obbligo non inferiore a 9 ore settimanali, viene riconosciuto fino ad un massimo di anni dieci agli effetti della progressione economica nel grado e nella carriera. Non è ammesso il cumulo di servizi contemporanei [60].

 

          Art. 39.

     Il personale non insegnante comunque assunto od incaricato con orario di servizio completo che alla data di entrata in vigore della presente legge ha prestato ininterrotto servizio presso le scuole professionali per almeno due anni, può essere inquadrato con deliberazione della Giunta provinciale nella qualifica corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, purché in possesso del prescritto titolo di studio e sempreché per il servizio precedentemente prestato abbia conseguito un giudizio complessivo non inferiore a "distinto".

     Il servizio corrispondente precedentemente prestato presso le scuole professionali è riconosciuto agli effetti della progressione economica in carriera.

 

          Art. 40.

     Il personale inquadrato nei ruoli provinciali che di fatto svolge mansioni previste dalla presente legge può essere trasferito nei corrispondenti posti, fermo restando lo stato giuridico ed il trattamento economico in atto.

 

          Art. 41.

     Il nuovo trattamento economico spettante al personale inquadrato ai sensi delle presenti norme transitorie avrà decorrenza dal 1-9-1962 o dalla data posteriore in cui l'interessato risulti essere stato in possesso dei requisiti richiesti per l'inquadramento.

     Per il personale incaricato il nuovo trattamento economico avrà decorrenza dal 1-1-1964.

 

          Art. 42. [61]

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 43.

     Per quanto non previsto dalla presente legge si applica l'ordinamento del personale provinciale, approvato con legge provinciale 3-7-1959, numero 6, e successive modificazioni, ed in difetto le norme statali vigenti in materia.

     L'art. 12 della legge provinciale 7-10-1955, n. 3 è abrogato.

 

          Art. 44.

     Sono approvate le allegate tabelle A), B) e C).

 

          Art. 45.

     Gli oneri derivanti dalla prima applicazione della presente legge sono previsti in Lire 15.000.000 dall'art. 87 per l'istruzione professionale degli apprendisti del commercio, artigianato ed industria dell'esercizio 1964. Per gli esercizi futuri sarà provveduto con appositi stanziamenti.

 

     Tabella A) [62]

Trattamento economico del personale addetto alla formazione professionale

 

QUALIFICHE

Trattamento economico iniziale

Grado provinciale

__

__

__

 

 

 

Istruttori per l'istruzione professionale

2.682.000

II

Direttori di I classe

2.154.000

III

Direttori

1.824.000

IV

Insegnanti laureati

 

 

 

1.824.000

IV

Insegnanti laureati

(dopo 2 anni)

 

 

1.527.000

V

 

1.341.000

VI

Insegnanti diplomati

(dopo 2 anni)

 

 

1.227.000

VII

 

1.227.000

VII

Insegnanti tecnici e tecnico-pratici

(dopo 2 anni)

 

 

1.083.000

VIII

 

1.083.000

VIII

Assistenti

(dopo due anni)

 

 

996.000

IX

 

 

 

Personale amministrativo

 

 

 

 

1.527.000

V

Segretari-economi

(dopo 2 anni)

 

 

1.341.000

VI

 

1.341.000

VI

Segretari

(dopo 2 anni)

 

 

1.227.000

VII

 

966.000

IX

Applicati di segreteria

(dopo 2 anni)

 

 

807.000

X

 

927.000

II/D

Bidelli ed inservienti

(dopo 2 anni)

 

 

819.000

III/D

 

 

 

Per il trattamento di missione si applicano le tariffe vigenti per i corrispondenti gradi provinciali.

 

     TABELLA B) [63]

Compensi forfettari al personale incaricato non insegnante

 

A) personale non insegnante incaricato della direzione:

Lire 4.000 lorde mensili per ogni classe e fino ad un massimo di 14 classi;

 

B) personale di segreteria:

Lire 3.000 lorde mensili per ogni classe e fino ad un massimo di 14 classi

 

C) personale ausiliario:

Lire 2.000 lorde mensili per ogni classe e fino ad un massimo di 14 classi.

 

     TABELLA C) [64]

     Indennità di direzione al personale insegnante incaricato della direzione: Lire 15.000 lorde mensili.


[1] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.P. 16 agosto 1972, n. 17 e così modificato dall'art. 1 della L.P. 5 gennaio 1978, n. 3.

[2] Articolo modificato dall'art. 2 della L.P. 25 marzo 1966, n. 4 e così sostituito dall'art. 2 della L.P. 16 agosto 1972, n. 17.

[3] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.P. 5 gennaio 1978, n. 3 e così sostituito dall'art. 3 della stessa L.P. n. 3/1978.

[4] Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.P. 5 gennaio 1978, n. 3 e così sostituito dall'art. 3 della stessa L.P. n. 3/1978.

[5] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.P. 5 gennaio 1978, n. 3.

[6] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.P. 5 gennaio 1978, n. 3.

[7] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.P. 5 gennaio 1978, n. 3.

[8] Articolo modificato dall'art. 3 della L.P. 16 agosto 1972, n. 17 e così sostituito dall'art. 5 della L.P. 5 gennaio 1978, n. 3.

[9] Lettera già sostituita dall'art. 6 della L.P. 5 gennaio 1978, n. 3 e così ulteriormente sostituita dall'art. 1 della L.P. 30 aprile 1979, n. 3.

[10] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.P. 30 aprile 1979, n. 3.

[11] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.P. 25 marzo 1966, n. 4.

[12] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.P. 24 novembre 1973, n. 76 e così sostituito dall'art. 6 della L.P. 5 gennaio 1978, n. 3.

[13] Comma già sostituito dall'art. 5 della L.P. 16 agosto 1972, n. 17 e così ulteriormente sostituito dall'art. 6 della L.P. 5 gennaio 1978, n. 3.

[14] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.P. 5 gennaio 1978, n. 3.

[15] Articolo già sostituito dall'art. 6 della L.P. 16 agosto 1972, n. 17 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 della L.P. 5 gennaio 1978, n. 3.

[16] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.P. 3 settembre 1969, n. 8.

[17] Comma già sostituito dall'art. 1 della L.P. 20 novembre 1968, n. 21 e dall'art. 7 della L.P. 16 agosto 1972, n. 17 e così ulteriormente sostituito dall'art. 8 della L.P. 5 gennaio 1978, n. 3.

[18] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.P. 16 agosto 1972, n. 17.

[19] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.P. 16 agosto 1972, n. 17.

[20] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.P. 16 agosto 1972, n. 17.

[21] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.P. 23 novembre 1992, n. 42.

[22] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.P. 20 novembre 1968, n. 21.

[23] Articolo modificato dall'art. 4 della L.P. 25 marzo 1966, n. 4 e così sostituito dall'art. 9 della L.P. 5 gennaio 1978, n. 3.

[24] Articolo già modificato dall'art. 12 della L.P. 16 agosto 1972, n. 17 e dall'art. 12 della L.P. 16 agosto 1972, n. 17 e così sostituito dall'art. 12 della L.P. 5 gennaio 1978, n. 3.

[25] Articolo sostituito dall'art 10 della L.P. 5 gennaio 1978, n. 3, modificato dall'art. 2 della L.P. 30 aprile 1979, n. 3 e così sostituito dall'art. 7 della L.P. 17 agosto 1994, n. 8.

[26] Articolo modificato dall'art. 5. della L.P. 25 marzo 1966, n. 4, già sostituito dall'art. 13 della L.P. 16 agosto 1972, n. 17 e dall'art. 14 della L.P. 5 gennaio 1978, n. 3 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 della L.P. 17 agosto 1994, n. 8.

[27] Comma così modificato dall'art. 5 della L.P. 30 aprile 1979, n. 3.

[28] Comma aggiunto dall'art. 15 della L.P. 5 gennaio 1978, n. 3.

[29] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.P. 16 agosto 1972, n. 17.

[30] Comma già modificato dall'art. 28 della L.P. 5 gennaio 1978, n. 3 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.P. 30 aprile 1979, n. 3.

[31] Comma già modificato dall'art. 28 della L.P. 5 gennaio 1978, n. 3 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.P. 30 aprile 1979, n. 3.

[32] Comma così modificato dall'art. 29 della L.P. 5 gennaio 1978, n. 3.

[33] Comma così modificato dall'art. 29 della L.P. 5 gennaio 1978, n. 3.

[34] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L. P. 16 agosto 1972, n. 17.

[35] Articolo modificato dall'art. 6 della L.P. 25 marzo 1966, n. 4 e così sostituito dall'art. 16 della L.P. 16 agosto 1972, n. 17.

[36] Articolo così sostituito dall'art. 17 della L. P. 16 agosto 1972, n. 17.

[37] Articolo modificato dall'art. 7 della L.P. 25 marzo 1966, n. 4, dall'art. 8 della L.P. 25 marzo 1966, n. 4 e dall'art. 3 della L.P. 20 novembre 1968, n. 21 e abrogato dall' art. 19 della L.P. 3 settembre 1969, n. 8.

[38] Articolo modificato dall'art. 22 della L.P. 16 agosto 1972, n. 17, dall'art. 9 della L.P. 25 marzo 1966, n. 4, dall'art. 9 della L.P. 25 marzo 1966, n. 4 e dall'art. 20 della L.P. 3 settembre 1969, n. 8 e così sostituito dall'art. 60 della L.P. 5 gennaio 1978, n. 3.

[39] Comma così modificato dall'art. 20 della L.P. 30 aprile 1979, n. 3.

[40] Comma già sostituito dall'art. 10 della L.P. 25 marzo 1966, n. 4, dall'art. 23 della L.P. 16 agosto 1972, n. 17 e così ulteriormente sostituito dall'art. 61 della L.P. 5 gennaio 1978, n. 3.

[41] Articolo così sostituito dall'art. 53 della L.P. 5 gennaio 1978, n. 3.

[42] Articolo così sostituito dall'art. 62 della L.P. 5 gennaio 1978, n. 3.

[43] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.P. 25 marzo 1966, n. 4.

[44] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.P. 25 marzo 1966, n. 4.

[45] Articolo modificato dall'art. 24 della L.P. 16 agosto 1972, n. 17, dall'art. 18 della L.P. 5 settembre 1969, n. 8, dall'art. 13 della L.P. 25 marzo 1966, n. 4 e dall'art. 13 della L.P. 25 marzo 1966, n. 4 e così sostituito dall'art. 52 della L.P. 5 gennaio 1978, n. 3.

[46] Articolo modificato dall'art. 14 della L.P. 25 marzo 1966, n. 4 e dall'art. 25 della L.P. 16 agosto 1972, n. 17 e così sostituito dall'art. 55 della L.P. 5 gennaio 1978, n. 3.

[47] Articolo già sostituito dall'art. 15 della L. P. 25 marzo 1966, n. 4 e dall'art. 26 della L.P. 16 agosto 1972, n. 17 e così ulteriormente sostituito dall'art. 16 della L.P. 5 gennaio 1978, n. 3.

[48] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.P. 30 aprile 1979, n. 3.

[49] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.P. 30 aprile 1979, n. 3.

[50] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.P. 30 aprile 1979, n. 3.

[51] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.P. 30 aprile 1979, n. 3.

[52] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.P. 12 dicembre 1970, n. 22.

[53] Articolo così sostituito dall'art. 57 della L.P. 5 gennaio 1978, n. 3.

[54] Articolo già sostituito dall'art. 27 della L.P. 16 agosto 1972, n. 17 e così ulteriormente sostituito dall'art. 58 della L.P. 5 gennaio 1978, n. 3.

[55] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.P. 25 marzo 1966, n. 4.

[56] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.P. 25 marzo 1966, n. 4.

[57] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.P. 25 marzo 1966, n. 4.

[58] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.P. 25 marzo 1966, n. 4.

[59] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.P. 25 marzo 1966, n. 4.

[60] Comma aggiunto dall'art. 16 della L. P. 25 marzo 1966, n. 4.

[61] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.P. 25 marzo 1966, n. 4.

[62] Per le modifiche alla presente tabella vedi l'art. 19 della L.P. 25 marzo 1966, n. 4 e l'art. 49 della L.R. 16 agosto 1972, n. 17.

[63] Per le modifiche alla presente tabella vedi l'art. 19 della L.P. 25 marzo 1966, n. 4 e l'art. 49 della L.R. 16 agosto 1972, n. 17.

[64] Per le modifiche alla presente tabella vedi l'art. 19 della L.P. 25 marzo 1966, n. 4 e l'art. 49 della L.R. 16 agosto 1972, n. 17.