§ 5.4.6 – L.P. 25 marzo 1966, n. 4.
Integrazioni e modifiche alla legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, sull'ordinamento del personale provinciale addetto alla formazione professionale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 lavoro e formazione professionale
Data:25/03/1966
Numero:4


Sommario
Art. 1.      Le scuole professionali per apprendisti, di cui alla legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3, sono istituite con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta [...]
Art. 2.      Il secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      Il primo comma dell'art. 5 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      Al secondo comma dell'art. 9 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è aggiunta la seguente proposizione:
Art. 5.      Il secondo ed il terzo comma dell'art. 13 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 6.      Il secondo comma dell'art. 20 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:
Art. 7.      Il terzo comma dell'art. 23 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:
Art. 8.      Il settimo comma dell'art. 23 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:
Art. 9.      Il secondo ed il terzo comma dell'art. 25 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 10.      Il terzo comma dell'art. 26 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:
Art. 11.      L'art. 30 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:
Art. 12.      L'art. 31 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:
Art. 13.      L'ultimo comma dell'art. 32 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dai seguenti:
Art. 14.      Il primo comma dell'art. 33 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:
Art. 15.      L'art. 34 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:
Art. 16.      Le norme transitorie, di cui all'art. 38 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, sono sostituite dalle seguenti:
Art. 17. 
Art. 18.      E' abrogato l'art. 42 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15.
Art. 19.      Le tabelle allegate alla legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15 sono sostituite dalle tabelle allegate alla presente legge.
Art. 20.      La maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge e presunta in Lire 10 milioni annui fa carico all'art. 33 del bilancio provinciale per l'esercizio 1966 "Quota di integrazione [...]


§ 5.4.6 – L.P. 25 marzo 1966, n. 4.

Integrazioni e modifiche alla legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, sull'ordinamento del personale provinciale addetto alla formazione professionale.

(B.U. 10 maggio 1966, n. 19).

 

     Art. 1.

     Le scuole professionali per apprendisti, di cui alla legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3, sono istituite con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta medesima, e sentito il parere del Comitato provinciale per la formazione professionale, di cui all'art. 14 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9.

     La stessa procedura è seguita per la soppressione delle scuole.

     Nel decreto istitutivo della scuola vengono fissati anche la qualifica ed il numero dei posti di ruolo di cui alla pianta organica allegata alla presente legge da assegnarsi alla scuola medesima, il numero complessivo delle ore di insegnamento settimanali da svolgersi da personale incaricato, nonché il numero del personale incaricato non insegnante.

     Le tabelle organiche delle singole scuole possono essere aggiornate annualmente in caso di necessità, con la medesima procedura di cui al primo comma del presente articolo.

 

          Art. 2.

     Il secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:

     “La categoria del personale insegnante comprende le seguenti qualifiche:

     a) insegnanti laureati;

     b) insegnanti diplomati e tecnici;

     c) insegnanti tecnico-pratici;

     d) assistenti".

 

          Art. 3.

     Il primo comma dell'art. 5 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:

     “Oltre ai requisiti generali previsti dal precedente articolo, per la nomina ai posti di ruolo, sono richiesti i sottoelencati titoli di studio o qualificazioni professionali:

     a) ispettori provinciali per la formazione professionale, direttori di 1 classe, insegnanti laureati: diploma di laurea;

     b) direttori: diploma di scuola media superiore o titolo equipollente;

     c) insegnanti diplomati e tecnici: diploma di scuola media superiore. Per l'insegnamento delle materie tecnico-artigianali è sufficiente la licenza di scuola media inferiore unito a titolo di maestro artigiano oppure a certificato di qualificazione congiunto ad attività almeno decennale;

     d) insegnanti tecnico-pratici: licenza di scuola media inferiore, unito a titolo di maestro artigiano oppure a certificato di qualificazione congiunto ad attività almeno decennale;

     e) assistenti: licenza di scuola media inferiore connessa ad attività professionale almeno quinquennale corrispondente od affine alla materia di insegnamento;

     f) segretari-economi: diploma di ragioniere;

     g) segretari: diploma di scuola media superiore o titolo equipollente;

     h) applicati di segreteria: diploma di licenza di scuola media inferiore;

     i) bidelli-inservienti: licenza della quinta classe elementare".

 

          Art. 4.

     Al secondo comma dell'art. 9 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è aggiunta la seguente proposizione:

     “L'ispettore promuove anche gli studi necessari per il perfezionamento e l'aggiornamento scientifico, tecnico e didattico del personale addetto alla formazione professionale".

 

          Art. 5.

     Il secondo ed il terzo comma dell'art. 13 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, sono sostituiti dai seguenti:

     “Gli insegnanti laureati, diplomati e tecnici hanno l'obbligo di insegnamento da un minimo di 18 ore ad un massimo di 24 ore settimanali programmate per anno scolastico.

     Gli insegnanti tecnico-pratici sono tenuti ad un servizio complessivo di 36 ore settimanali, con un orario d'obbligo per l'addestramento pratico degli alunni da 24 a 30 ore settimanali".

 

          Art. 6.

     Il secondo comma dell'art. 20 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:

     “All'ufficio provinciale per l'istruzione professionale degli apprendisti ed a quello per l'addestramento professionale è di regola assegnato un segretario-economo. Le qualifiche ed il numero del restante personale da assegnarsi al suddetto ufficio è stabilito con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere degli ispettori all'istruzione professionale".

 

          Art. 7.

     Il terzo comma dell'art. 23 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:

     “Gli incarichi di cui alla lettera a) sono conferiti con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta motivata di un apposito comitato per gruppo linguistico, composto dall'ispettore che lo presiede, da due direttori e da due insegnanti, e nominato per ogni biennio dalla Giunta provinciale. Le modalità per la presentazione delle domande, la formazione delle graduatorie ed i ricorsi saranno stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge".

 

          Art. 8.

     Il settimo comma dell'art. 23 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:

     “Al personale incaricato per il quale l'incarico presso le scuole professionali della Provincia costituisce l'attività unica o prevalente, in caso di malattia o puerperio si applicano le norme vigenti per il personale non di ruolo statale. Per tutto il restante personale incaricato e per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme vigenti per il personale supplente temporaneo delle scuole statali".

 

          Art. 9.

     Il secondo ed il terzo comma dell'art. 25 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, sono sostituiti dai seguenti:

     “Il rapporto informativo viene compilato per gli ispettori provinciali dal Presidente della Giunta provinciale sentiti gli Assessori competenti, per il personale direttivo dall'ispettore, per il personale addetto all'ufficio provinciale per l'istruzione professionale dall'Assessore competente e per il personale insegnante, di segreteria ed ausiliario dai rispettivi direttori.

     Entro 30 giorni dalla comunicazione il personale può ricorrere alla Giunta provinciale, la quale formula il giudizio definitivo, sentito il comitato di cui all'art. 23 della presente legge".

 

          Art. 10.

     Il terzo comma dell'art. 26 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:

     “Le commissioni di disciplina per il personale direttivo ed insegnante, una per gruppo linguistico, sono nominate per un biennio dalla Giunta provinciale e composte da un direttore di 1 classe che funge da presidente e da un insegnante di ruolo ed un insegnante incaricato".

 

          Art. 11.

     L'art. 30 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:

     “Al personale di ruolo addetto all'istruzione professionale spetta il trattamento economico del personale provinciale secondo la corrispondenza dei gradi stabiliti nell'allegata tabella "A"."

 

          Art. 12.

     L'art. 31 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:

     “La concessione del trattamento economico dei gradi superiori a quello iniziale previsti per le singole qualifiche nella allegata tabella "A", si consegue alle condizioni e col maturarsi dell'anzianità utile di servizio richiesta per le promozioni a ruolo aperto del corrispondente personale di pari grado nei ruoli provinciali.

     Gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti conseguono il trattamento economico del grado immediatamente superiore a quello iniziale previsto per dette qualifiche nella allegata tabella "A" dopo tre anni di effettivo servizio di ruolo, semprechè in tale periodo non abbiano riportato note di qualifica inferiori a "distinto".

     Gli insegnanti tecnico-pratici conseguono inoltre il trattamento economico del grado VI provinciale, previsto nell'allegata tabella "A", dopo 6 anni di servizio effettivo nel grado immediatamente inferiore semprechè nell'ultimo triennio non abbiano riportato note di qualifica inferiori a "distinto"".

 

          Art. 13.

     L'ultimo comma dell'art. 32 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dai seguenti:

     “Al personale insegnante incaricato che non percepisca già gli assegni familiari in base ad altra attività svolta, spettano, inoltre, le quote di aggiunta di famiglia nella misura ed alle condizioni in atto per il personale provinciale ed in proporzione alle ore di insegnamento, in conformità a quanto stabilito dal primo comma del presente articolo.

     Per i direttori incaricati che non insegnano e per il restante personale incaricato non insegnante con la deliberazione di incarico sarà stabilito anche il compenso globale da corrispondersi ai medesimi in relazione alla importanza del lavoro affidato, tenuto conto del carico orario ed entro i limiti massimi del trattamento iniziale spettante al corrispondente personale di ruolo".

 

          Art. 14.

     Il primo comma dell'art. 33 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:

     “Il personale di ruolo nonché il personale con l'obbligo di insegnamento entro i limiti di orario di cui all'art. 13 della presente legge, col maturare della propria anzianità di servizio consegue il diritto agli scatti biennali della retribuzione".

 

          Art. 15.

     L'art. 34 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:

     “Al personale insegnante che per inderogabili necessità di servizio presti ore di insegnamento oltre ai limiti massimi stabiliti dall'art. 13 della presente legge ed in genere al personale addetto alla formazione professionale che presti effettivamente servizio in ore non comprese nell'orario normale, quando sia preventivamente autorizzato o prescritto dalla Giunta provinciale, compete un'indennità per lavoro straordinario, calcolato secondo le norme vigenti per i dipendenti statali e nella misura massima di 30 ore mensili".

 

          Art. 16.

     Le norme transitorie, di cui all'art. 38 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, sono sostituite dalle seguenti:

     “La prima copertura dei posti vacanti avrà luogo mediante concorso interno per titolo, al quale è ammesso il personale non di ruolo, assunto ai sensi del terzo comma dell'art. 12 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge con mansioni corrispondenti od analoghe al posto messo a concorso, per il quale l'insegnamento costituisce l'attività professionale esclusiva e che sia in possesso dei requisiti richiesti, con esenzione dal limite di età.

     Nei concorsi interni per titoli banditi per la prima copertura dei posti, il personale può in via eccezionale essere inquadrato anche nella carriera immediatamente superiore a quella corrispondente al titolo di studio posseduto, purché risulti che ne abbia svolto lodevolmente le relative funzioni, riportando almeno il giudizio complessivo di "distinto" e che abbia almeno 6 anni di servizio per i posti di direttore di 1 classe e di direttore, ed almeno 2 anni per il rimanente personale alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli insegnanti tecnici e tecnico-pratici che conseguiranno l'inquadramento in ruolo ai sensi del presente comma, possono essere promossi al grado immediatamente superiore a quello iniziale della carriera di inquadramento qualora risultino sprovvisti del titolo di studio e della qualificazione professionale richiesta dall'art. 5, lettere c) e d) della presente legge.

     Un secondo concorso per titoli ed esami sarà riservato a tutti coloro che abbiano prestato almeno tre anni di servizio presso le scuole professionali della Provincia, indipendentemente dal carico orario e che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge, con esenzione dal limite di età.

     Alla prima copertura dei posti di ruolo di ispettore provinciale per la formazione professionale, la Giunta provinciale potrà provvedere mediante chiamata diretta di persona che, essendo in possesso del titolo di studio richiesto, sia ritenuta particolarmente idonea per il servizio scolastico prestato presso le scuole professionali della Provincia o presso scuole secondarie dello Stato.

     Al personale inquadrato ai sensi dei precedenti commi, il servizio corrispondente od analogo e quello di insegnamento entro i limiti di orario di cui all'art. 13 della presente legge precedentemente prestato nelle scuole professionali presso la Provincia è riconosciuto per intero, e quello prestato presso scuole statali è riconosciuto fino alla misura massima di dieci anni agli effetti della progressione economica nel grado e nella carriera. Il servizio prestato con orario di insegnamento ridotto, ma comunque non inferiore a 9 ore di insegnamento settimanale, è riconosciuto per metà agli stessi effetti. Non è ammesso il cumulo di servizi contemporanei.

     Ai vincitori dei concorsi pubblici che saranno banditi per la prima copertura dei posti di direttore ed insegnante che risulteranno vacanti dopo l'applicazione delle presenti norme transitorie, il servizio precedentemente prestato presso scuole statali o provinciali, con un orario d'obbligo non inferiore a 9 ore settimanali, viene riconosciuto fino ad un massimo di anni dieci agli effetti della progressione economica nel grado e nella carriera. Non è ammesso il cumulo di servizi contemporanei".

 

          Art. 17. [1]

     Le norme transitorie devono essere attuate entro l'anno scolastico 1969-70.

     Potranno godere dei benefici delle norme transitorie solo gli appartenenti al personale addetto alla formazione professionale che avranno maturato, entro il 25 maggio 1968, il periodo prescritto per poter usufruire delle norme transitorie stesse.

 

          Art. 18.

     E' abrogato l'art. 42 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15.

 

          Art. 19.

     Le tabelle allegate alla legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15 sono sostituite dalle tabelle allegate alla presente legge.

 

          Art. 20.

     La maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge e presunta in Lire 10 milioni annui fa carico all'art. 33 del bilancio provinciale per l'esercizio 1966 "Quota di integrazione del fondo provinciale per l'istruzione professionale degli apprendisti di cui all'art. 7 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3", ed analoghi stanziamenti dei bilanci degli esercizi futuri.

 

     Tabella

 

QUALIFICHE

Numero dei posti

Grado provinciale

 

 

 

Istruttori per l'istruzione professionale

vedi art. 2 della legge

II

Direttori di 1° classe

6

III

Direttori

4

IV

Insegnanti laureati

 

IV

 

 

V

Insegnanti diplomati e tecnici

78

V

 

 

VI

 

 

VII

 

 

 

 

 

 

Insegnanti tecnico-pratici

6

VI

 

 

VII

 

 

VIII

 

 

VIII

Assistenti

9

IX

 

 

 

 

 

 

PERSONALE AMMINISTRATIVO

 

 

IV

Segretario-economo

1

V

 

 

VI

 

 

VII

 

 

V

Segretari

8

VI

 

 

VII

 

 

VIII

Applicati di segreteria

14

IX

 

 

X

 

 

II / D

Bidelli-inservienti

11

III / D

 

 

IV / D

 

 

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. unico della L.P. 5 agosto 1968, n. 15.