§ 5.4.12 – L.P. 3 settembre 1969, n. 8.
Incarichi e supplenze del personale addetto alla formazione professionale e modifiche della legge provinciale 5-9-1964, n. 15, e della legge [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 lavoro e formazione professionale
Data:03/09/1969
Numero:8


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Ogni anno l'ispettore per la formazione professionale, unitamente ai direttori delle scuole professionali e dei corsi, nonché ai dirigenti degli uffici di istruzione ed addestramento [...]
Art. 3.      Entro il 15 giugno di ogni anno un comitato, composto da almeno tre Assessori, fra i quali quelli competenti in materia, designati dalla Giunta provinciale, esamina le esigenze di cui [...]
Art. 4.      Un'apposita commissione per gruppo linguistico, composta dall'ispettore che la presiede, da due direttori, da due insegnanti e dai dirigenti degli uffici di istruzione ed addestramento [...]
Art. 5.      Per l'insegnamento di materie tecniche richiedenti particolare perizia in corsi di specializzazione e di riqualificazione dell'addestramento professionale, nonché in corsi di aggiornamento del [...]
Art. 6.      Nel caso in cui classi o corsi fossero ospitati presso sedi di scuole statali, l'ispettore o i direttori, secondo le rispettive competenze, previo consenso del Provveditore agli Studi, potranno [...]
Art. 7.      Il comitato di cui all'art. 3 autorizza, dopo l'inizio dell'anno scolastico, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, le variazioni da apportare all'elenco dei posti da conferire per [...]
Art. 8.      Gli incarichi di direzione sono conferiti dall'Assessore competente, sentito l'ispettore, ad un insegnante delle scuole professionali ritenuto particolarmente idoneo. In difetto di insegnanti [...]
Art. 9.      Gli insegnanti incaricati con orario che non dà diritto all'intero stipendio possono essere autorizzati dagli ispettori per la formazione professionale ad assumere incarichi presso le scuole di [...]
Art. 10.      Copie delle lettere di incarico vengono trasmesse, a cura dell'ispettorato, alla ragioneria dell'Amministrazione provinciale corredate delle pezze giustificative comprovanti il trattamento [...]
Art. 11.      Per il personale incaricato addetto all'insegnamento tecnico e per quello incaricato ai sensi dell'art. 5 della presente legge l'Amministrazione può prescindere dal requisito generale di cui [...]
Art. 12.      Contro i provvedimenti adottati in sede di applicazione delle modalità e dei criteri deliberati dal comitato di cui all'art. 3 è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, la quale decide in sede [...]
Art. 13.      In caso di assenza del titolare o dell'incaricato l'ispettore ed i direttori provvedono mediante chiamata diretta, nell'ambito delle rispettive competenze, alla nomina di personale supplente [...]
Art. 14.      Il personale incaricato per l'intero anno scolastico ha diritto, in ciascun anno scolastico, ad un mese di congedo ordinario retribuito, da usufruirsi durante il periodo delle vacanze estive.
Art. 15.      Il pagamento degli emolumenti dovuti al personale incaricato fuori graduatoria ed al personale supplente viene effettuato mediante ordinativi emessi sulle aperture di credito deliberate all'uopo [...]
Art. 16.      Il personale incaricato ai sensi della presente legge, sempre che non sia escluso dall'obbligo assicurativo è iscritto secondo le norme vigenti agli effetti previdenziali all'INPS ed agli [...]
Art. 17.      Per l'anno scolastico 1969/70 saranno riconfermati tutti gli incaricati dell'anno scolastico 1968/69, purché il posto sia disponibile e l'interessato abbia riportato una qualifica non inferiore [...]
Art. 18.      All'art. 32 della legge provinciale 5-9-1964, n. 15, modificato con legge provinciale 25-3-1966, n. 4, è aggiunto il seguente comma:
Art. 19.      L'art. 23 della legge provinciale 5-9-1964, n. 15, modificato con legge provinciale 25-3-1966, n. 4, e con legge provinciale 20-11-1968, n. 21, nonché l'art. 7 della legge provinciale 5-9-1964, [...]
Art. 20.      Il penultimo comma dell'art. 25 della legge provinciale 5-9-1964, n. 15, è sostituito dal seguente:
Art. 21.      Il terzo comma dell'art. 1 della legge provinciale 5-9-1964, n. 15, modificato con legge provinciale 25-3-1966, n. 4, è sostituito dal seguente:


§ 5.4.12 – L.P. 3 settembre 1969, n. 8.

Incarichi e supplenze del personale addetto alla formazione professionale e modifiche della legge provinciale 5-9-1964, n. 15, e della legge provinciale 25-3-1966, n. 4.

(B.U. 16 settembre 1969, n. 39).

 

     Art. 1. [1]

     L'Amministrazione provinciale può avvalersi, nel settore della formazione professionale, di personale incaricato o supplente per quanto riguarda la direzione e l'insegnamento, compresi le consulenze tecniche ed il personale dei convitti.

     Gli incarichi sono conferiti per la durata dell'effettivo servizio.

     Qualora comportino la prestazione di effettivo servizio per almeno sette mesi per il personale insegnante ed almeno nove mesi per il personale direttivo gli incarichi sono conferiti per l'intero anno scolastico; al fine del computo dei sette mesi, ciascuna sessione di esame, estiva ed autunnale, è valutata per sette giorni.

     Gli incarichi conferiti per l'intero anno scolastico di cui al precedente comma vengono trasformati in incarichi a tempo indeterminato per coloro che abbiano prestato servizio nel settore della formazione professionale dell'Amministrazione provinciale, per almeno due anni, riportando una qualifica non inferiore a distinto, salva la fissazione del numero delle ore di servizio all'inizio di ogni anno scolastico.

     Gli effetti della nomina ad incaricato cessano nei casi di decadenza, dimissioni, sopravvenuta incompatibilità , licenziamento per scarso rendimento o destituzione dall'insegnamento. L'incarico è inoltre revocato anche durante l'anno scolastico quando venga a mancare il numero minimo degli allievi previsto o il posto venga assegnato per concorso o si proceda alla fusione di più incarichi incompleti per l'istituzione di incarichi a tempo pieno o debba essere conferito a personale di ruolo per necessità di integrazione dell'orario di servizio.

 

          Art. 2.

     Ogni anno l'ispettore per la formazione professionale, unitamente ai direttori delle scuole professionali e dei corsi, nonché ai dirigenti degli uffici di istruzione ed addestramento professionale, individua, in previsione dell'attività relativa all'anno scolastico successivo, le esigenze dei singoli insegnanti e delle singole mansioni, il numero dei posti da conferire per incarico, nonché i titoli specifici ed i requisiti occorrenti per il loro adempimento.

     Qualora particolari esigenze lo richiedano, possono essere previsti anche posti, conferibili per l'incarico, per l'adempimento di funzioni, mansioni o servizi non previsti dalle leggi provinciali 5-9-1964, n. 15 e 6-7-1959, n. 6, e successive integrazioni e modifiche.

 

          Art. 3.

     Entro il 15 giugno di ogni anno un comitato, composto da almeno tre Assessori, fra i quali quelli competenti in materia, designati dalla Giunta provinciale, esamina le esigenze di cui all'articolo precedente, approva l'elenco dei posti da conferire con i relativi titoli e requisiti e la durata degli incarichi, fissa le modalità da seguire per la presentazione ed i criteri per la valutazione delle domande di incarico.

     Fanno parte del comitato, in qualità di segretari senza voto, gli ispettori per la formazione professionale e, in qualità di consulenti senza voto, due dipendenti designati dal personale, uno per gruppo linguistico.

     I criteri di valutazione dovranno tenere conto dei titoli, della attività professionale e dell'anzianità di servizio dell'aspirante all'incarico [2].

     Per gli insegnanti tecnico -pratici ed assistenti e per gli applicati di segreteria, al loro primo anno di incarico, il comitato può fissare prove pratiche che accertino le loro capacità professionali.

     Qualora si verificassero le esigenze di cui all'ultimo comma del precedente articolo il comitato provvederà a determinare anche la retribuzione per detti incarichi in relazione alla qualità ed alla quantità della prestazione richiesta.

     In aggiunta alla retribuzione di cui sopra spettano gli assegni familiari nella misura ed alle condizioni in vigore presso l'INPS.

     Le modalità ed i criteri deliberati dal comitato vengono resi pubblici mediante affissione agli albi degli ispettorati e delle scuole professionali.

 

          Art. 4.

     Un'apposita commissione per gruppo linguistico, composta dall'ispettore che la presiede, da due direttori, da due insegnanti e dai dirigenti degli uffici di istruzione ed addestramento professionale e nominata per ogni triennio dalla Giunta provinciale, provvede, in base ai criteri di cui all'art. 3 della presente legge, alla formazione delle graduatorie e ne dispone l'affissione all'albo delle singole sedi.

     Non vengono compilate graduatorie per gli insegnanti e le mansioni che comportino una prestazione di servizio inferiore alla metà di quella prevista per ciascuna qualifica dall'art. 13 della legge provinciale 5-9-1964, n. 15, modificato con l'art. 5 della legge provinciale 25-3-1966, n. 4.

     La commissione per le graduatorie ha la facoltà di avvalersi della consulenza dei direttori delle singole scuole o corsi. Fa parte della commissione un funzionario dell'ispettorato in qualità di segretario senza voto.

     Le graduatorie definitive sono approvate dalla Giunta provinciale.

 

          Art. 5.

     Per l'insegnamento di materie tecniche richiedenti particolare perizia in corsi di specializzazione e di riqualificazione dell'addestramento professionale, nonché in corsi di aggiornamento del personale insegnante possono essere conferiti con le modalità di cui all'art. 8 incarichi per periodi determinati di tempo che non eccedano la durata dell'anno scolastico. Il provvedimento dovrà fare riferimento alla competenza dell'esperto, stabilire la durata dell'incarico e fissare la retribuzione tenendo conto della qualità e della quantità della prestazione.

 

          Art. 6.

     Nel caso in cui classi o corsi fossero ospitati presso sedi di scuole statali, l'ispettore o i direttori, secondo le rispettive competenze, previo consenso del Provveditore agli Studi, potranno incaricare della direzione, dei servizi di segreteria e dei servizi ausiliari il personale delle scuole statali.

     In caso di corsi gestiti dall'Amministrazione provinciale presso stabilimenti industriali od aziende è pure facoltà dell'ispettore di incaricare dei servizi di segreteria ed ausiliari personale delle aziende medesime.

 

          Art. 7.

     Il comitato di cui all'art. 3 autorizza, dopo l'inizio dell'anno scolastico, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, le variazioni da apportare all'elenco dei posti da conferire per incarico.

     L'ispettore provvede ad autorizzare le variazioni delle ore di incarico che si rendessero necessarie per esigenze di carattere didattico.

 

          Art. 8.

     Gli incarichi di direzione sono conferiti dall'Assessore competente, sentito l'ispettore, ad un insegnante delle scuole professionali ritenuto particolarmente idoneo. In difetto di insegnanti idonei all'incarico l'Assessore competente, sentito l'ispettore, può provvedere mediante chiamata diretta di persona ritenuta idonea all'incarico.

     Il comitato di cui all'art. 3 provvederà a fissare, di anno in anno, l'importo dell'indennità di direzione per gli insegnanti incaricati della direzione.

     L'indennità non potrà superare la misura massima del 10% dello stipendio della qualifica di direttore.

     Tutti gli incarichi previsti nel primo comma dell'art. 8 della presente legge sono conferiti dall'Assessore competente, sentito l'ispettore per la formazione professionale [3].

     In difetto di concorrenti utilmente collocati in graduatoria, l'Assessore competente, sentito l'ispettore per la formazione professionale, può conferire l'incarico a persona in possesso dei requisiti richiesti [4].

     La stessa procedura viene seguita per gli incarichi per i quali ai sensi dell'art. 4 della presente legge, non sono state compilate graduatorie.

     Nell'impossibilità di reperire persone munite dei titoli e requisiti previsti per ciascuna qualifica, l'ispettore o il direttore provvedono nell'ambito delle rispettive competenze mediante chiamata diretta di persone ritenute idonee all'incarico.

     Gli incaricati per chiamata diretta hanno diritto al trattamento economico previsto per gli incaricati tratti dalle graduatorie.

 

          Art. 9.

     Gli insegnanti incaricati con orario che non dà diritto all'intero stipendio possono essere autorizzati dagli ispettori per la formazione professionale ad assumere incarichi presso le scuole di Stato o private sino al massimo delle ore previste per ciascuna qualifica dall'art. 13 della legge provinciale 5-9-1964, n. 15, e successive modifiche.

 

          Art. 10.

     Copie delle lettere di incarico vengono trasmesse, a cura dell'ispettorato, alla ragioneria dell'Amministrazione provinciale corredate delle pezze giustificative comprovanti il trattamento economico spettante.

 

          Art. 11.

     Per il personale incaricato addetto all'insegnamento tecnico e per quello incaricato ai sensi dell'art. 5 della presente legge l'Amministrazione può prescindere dal requisito generale di cui all'art. 4, punto 1), della legge provinciale 5-9-1964, n. 15, e successive modifiche e, per tutto il personale incaricato, dal limite massimo di età di cui al punto 2) del succitato articolo. Per esso valgono i limiti massimi di insegnamento e di servizio fissati per il personale di ruolo.

 

          Art. 12.

     Contro i provvedimenti adottati in sede di applicazione delle modalità e dei criteri deliberati dal comitato di cui all'art. 3 è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, la quale decide in sede di approvazione delle graduatorie, ai sensi dell'art. 4.

     I ricorsi debbono pervenire all'ispettorato competente per gruppo linguistico entro 15 giorni dalla data di pubblicazione o di comunicazione dell'atto impugnato.

 

          Art. 13.

     In caso di assenza del titolare o dell'incaricato l'ispettore ed i direttori provvedono mediante chiamata diretta, nell'ambito delle rispettive competenze, alla nomina di personale supplente seguendo le procedure previste per il personale incaricato, dando la preferenza a persone già utilmente collocate in graduatoria.

     Nel caso in cui l'insegnante incaricato o l'insegnante supplente cumulino, con servizi successivi, durante l'anno scolastico, sette mesi di effettivo servizio, essi possono essere retribuiti per l'intero anno.

 

          Art. 14.

     Il personale incaricato per l'intero anno scolastico ha diritto, in ciascun anno scolastico, ad un mese di congedo ordinario retribuito, da usufruirsi durante il periodo delle vacanze estive.

     Il personale incaricato ha inoltre diritto, in ciascun anno scolastico, ai seguenti congedi straordinari:

     a) per infermità : 90 giorni di cui 30 retribuiti per intero e 60 retribuiti per metà;

     b) per matrimonio: 15 giorni retribuiti per intero;

     c) per maternità : la dipendente che si trovi in stato di gravidanza o puerperio beneficia delle norme di legge per la tutela delle madri lavoratrici.

     Il personale non incaricato per tutto l'anno, nonché il personale supplente ha diritto per ciascun anno scolastico al congedo ordinario in ragione di 2 giorni per ciascun mese di effettivo servizio prestato, a 4 giorni di congedo straordinario per infermità per ciascun mese di effettivo servizio prestato ed ai congedi straordinari di matrimonio e per maternità previsti per gli incaricati per l'intero anno scolastico.

     Il congedo ordinario non può essere goduto durante il periodo delle lezioni.

 

          Art. 15.

     Il pagamento degli emolumenti dovuti al personale incaricato fuori graduatoria ed al personale supplente viene effettuato mediante ordinativi emessi sulle aperture di credito deliberate all'uopo dalla Giunta provinciale a favore degli ispettori per la formazione professionale.

     Il rendiconto trimestrale relativo ai fondi deliberati a favore degli ispettori è approvato dalla Giunta provinciale.

 

          Art. 16.

     Il personale incaricato ai sensi della presente legge, sempre che non sia escluso dall'obbligo assicurativo è iscritto secondo le norme vigenti agli effetti previdenziali all'INPS ed agli effetti assistenziali alla Cassa provinciale di malattia.

 

Norme transitorie

 

          Art. 17.

     Per l'anno scolastico 1969/70 saranno riconfermati tutti gli incaricati dell'anno scolastico 1968/69, purché il posto sia disponibile e l'interessato abbia riportato una qualifica non inferiore a "distinto".

     Per tutto il restante personale incaricato occorrente gli ispettori per la formazione professionale ed i direttori procederanno per chiamata diretta nell'ambito delle rispettive competenze fissate dall'art. 8 della presente legge.

 

Modifiche della legge provinciale 5-9-1964, n. 15, e della legge provinciale 25-3-1966, n. 4.

 

          Art. 18.

     All'art. 32 della legge provinciale 5-9-1964, n. 15, modificato con legge provinciale 25-3-1966, n. 4, è aggiunto il seguente comma:

     "Al personale incaricato e supplente che, per esigenze di servizio, è obbligato a spostarsi da una sede ad un'altra, viene applicato il trattamento di missione previsto per il personale di ruolo".

 

          Art. 19.

     L'art. 23 della legge provinciale 5-9-1964, n. 15, modificato con legge provinciale 25-3-1966, n. 4, e con legge provinciale 20-11-1968, n. 21, nonché l'art. 7 della legge provinciale 5-9-1964, n. 15, sono abrogati. Sono altresì abrogate tutte le norme in vigore in contrasto con la presente legge.

 

          Art. 20.

     Il penultimo comma dell'art. 25 della legge provinciale 5-9-1964, n. 15, è sostituito dal seguente:

     "Entro 30 giorni dalla comunicazione il personale può ricorrere alla Giunta provinciale, la quale formula il giudizio definitivo, sentita la commissione per le graduatorie".

 

          Art. 21.

     Il terzo comma dell'art. 1 della legge provinciale 5-9-1964, n. 15, modificato con legge provinciale 25-3-1966, n. 4, è sostituito dal seguente:

     "Il decreto istitutivo della scuola conterrà la pianta organica con specificati le qualifiche ed il numero dei posti di ruolo nei limiti della tabella allegata alla presente legge".

     Il quarto comma dell'art. 1 della legge provinciale 5-9-1964, n. 15, modificato con legge provinciale 25-3-1966, n. 4, è sostituito dal seguente:

     "Le tabelle organiche delle singole scuole vengono aggiornate, occorrendo annualmente in relazione a quanto viene stabilito ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 7-10-1955, n. 3".


[1] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L. P. 16 agosto 1972, n. 17.

[2] Comma così sostituito dall'art. 9 della L. P. 16 agosto 1972, n. 17.

[3] Comma così sostituito dall'art. 11 della L. P. 16 agosto 1972, n. 17.

[4] Comma così sostituito dall'art. 11 della L. P. 16 agosto 1972, n. 17.