§ 5.4.18 – L.P. 24 novembre 1973, n. 76.
Modifiche all'ordinamento del personale addetto alla formazione professionale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 lavoro e formazione professionale
Data:24/11/1973
Numero:76


Sommario
Art. 1.  Titoli.
Art. 2.  Variazioni di ore di insegnamento.
Art. 3.  Incarico di direzione.
Art. 4.  Incarichi.
Art. 5.  Commissione esaminatrice concorsi.
Art. 6.  Incarichi.
Art. 7.  Commissione esaminatrice incarichi.
Art. 8.  Riconoscimento servizio preruolo.
Art. 9.  Trattamento economico del personale incaricato.
Art. 10.  Consiglio di amministrazione.
Art. 11.  Sostituzioni.
Art. 12.  Dimissioni.
Art. 13.  Esame di idoneità.
Art. 14.      Per il personale direttivo ed insegnante inquadrato nel ruolo ai sensi degli articoli 36 e 38 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, nonché dell'art. 17 della presente legge, il [...]
Art. 15.      In sede di applicazione della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, può essere inquadrato nelle qualifiche iniziali della carriera immediatamente superiore del ruolo di appartenenza il [...]
Art. 16.      Il personale insegnante incaricato, che alla data del 30 settembre 1973 abbia prestato ininterrottamente servizio di insegnamento per almeno 18 anni con orario pieno di cui almeno 8 anni presso [...]
Art. 17.      Il personale in servizio incaricato dell'insegnamento della seconda lingua, che alla data del 30 settembre 1973 abbia prestato servizio ininterrotto per almeno sei anni presso la formazione [...]
Art. 18.      Per la partecipazione al secondo concorso interno di cui all'art. 38 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, il periodo dell'attività professionale del settore alberghiero viene ridotto a [...]
Art. 19.      Al personale inquadrato ai sensi dell'art. 44 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, il servizio ad orario completo prestato presso la Provincia è riconosciuto ai fini della progressione [...]
Art. 20.      Al personale inquadrato ai sensi dell'art. 35 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, si applica il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 39 della legge provinciale succitata.
Art. 21.      Le norme transitorie di cui agli articoli 66 e 68, lett. a), b) e d) della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e dell'art. 11 della legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 32, sono estese al [...]
Art. 22.      Per l'attuazione della presente legge è prevista una maggiore spesa annua di lire 10 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1973.


§ 5.4.18 – L.P. 24 novembre 1973, n. 76.

Modifiche all'ordinamento del personale addetto alla formazione professionale.

(B.U. 11 dicembre 1973, n. 53).

 

     Art. 1. Titoli.

     Tra il primo ed il secondo comma dell'art. 5 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente comma:

     "Per il settore alberghiero turistico il periodo di attività professionale viene ridotto della metà per coloro che abbiano frequentato con profitto una scuola alberghiera a tempo pieno della durata di almeno tre anni scolastici".

 

          Art. 2. Variazioni di ore di insegnamento.

     Il secondo comma dell'art. 7 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, è sostituito dal seguente:

     "L'Assessore competente, sentito l'ispettore per la formazione professionale, autorizza le variazioni delle ore di incarico che si rendessero necessarie per esigenze di carattere didattico".

 

          Art. 3. Incarico di direzione.

     Il secondo ed il terzo comma dell'art. 8 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, sono sostituiti dal seguente comma:

     "Agli insegnanti incaricati della direzione di una scuola o di un corso spetta un compenso mensile fino alla misura massima di 20 ore straordinarie, che sarà fissato di anno in anno, dal comitato di cui all'art. 3 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8".

 

          Art. 4. Incarichi.

     Il penultimo comma dell'art. 8 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, è sostituito dal seguente:

     "Nell'impossibilità di reperire persone munite dei titoli e requisiti richiesti per ciascuna qualifica, l'Assessore competente, sentito l'ispettore per la formazione professionale, può provvedere mediante chiamata diretta di persone ritenute idonee all'incarico".

 

          Art. 5. Commissione esaminatrice concorsi.

     Il secondo comma dell'art. 7 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, è sostituito dal seguente:

     "La commissione esaminatrice può avvalersi di persone particolarmente esperte per lo svolgimento delle prove".

 

          Art. 6. Incarichi.

     All'art. 8 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, viene aggiunto il seguente comma:

     "Dagli incarichi a tempo indeterminato viene comunque escluso il personale insegnante già in ruolo presso altre amministrazioni pubbliche".

 

          Art. 7. Commissione esaminatrice incarichi.

     All'art. 10 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, sono aggiunti i seguenti commi:

     "La commissione può avvalersi di persone particolarmente esperte nelle rispettive prove pratiche da nominarsi di volta in volta con ordinanza dell'Assessore competente.

     A tali membri competono le indennità previste dalle vigenti disposizioni provinciali".

 

          Art. 8. Riconoscimento servizio preruolo. [1]

 

          Art. 9. Trattamento economico del personale incaricato.

     All'art. 24 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, è aggiunto il seguente comma:

     "Gli incaricati a tempo indeterminato con orario pieno seguono la progressione economica del corrispondente personale di ruolo".

 

          Art. 10. Consiglio di amministrazione.

     All'art. 28 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, è aggiunto il seguente comma:

     "I membri effettivi del consiglio di amministrazione sono sostituiti in caso di assenza o di impedimento da membri supplenti nominati con le stesse modalità. Quale supplente per l'ispettore provinciale per la formazione professionale sarà nominato un direttore di I classe".

 

          Art. 11. Sostituzioni. [2]

     In caso di assenza dal servizio dell'ispettore provinciale per la formazione professionale, escluso il congedo ordinario annuale, questi può essere sostituito per il periodo di assenza da un direttore di prima classe, designato con ordinanza dell'Assessore competente.

     In caso di assenza dal servizio del direttore di prima classe o direttore di una scuola professionale, escluso il congedo ordinario annuale, questi può essere sostituito per il periodo di assenza con preferenza da un insegnante in servizio nella formazione professionale ritenuto particolarmente idoneo, designato dall'Assessore competente, sentito l'ispettore per la formazione professionale.

     Qualora la sostituzione dovesse prolungarsi oltre un mese, al sostituto spetterà, con inizio dal secondo mese e per la durata della sostituzione, un compenso mensile massimo equivalente a 30 ore straordinarie. Il compenso è fissato dal comitato degli Assessori di cui all'art. 3 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, da ultimo modificato dall'art. 38 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3 [3].

     Se trattasi di personale non appartenente al corpo insegnante della formazione professionale oltre al compenso di cui al comma precedente compete il trattamento economico previsto per il personale insegnante incaricato presso la formazione professionale e si applicano tutte le disposizioni in vigore per il personale incaricato presso la formazione professionale.

 

          Art. 12. Dimissioni.

     Il dipendente può in qualunque momento dimettersi dal servizio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto almeno trenta giorni prima della data in cui il dipendente intende lasciare il servizio.

     L'accettazione delle dimissioni può essere ritardata per motivi di servizio per un periodo massimo di due mesi e può altresì essere sospesa, qualora a carico del dimissionario sia in corso un procedimento disciplinare.

 

NORME TRANSITORIE

 

          Art. 13. Esame di idoneità.

     La copertura dei posti vacanti dopo l'espletamento del primo e secondo concorso interno di cui all'art. 38 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, avviene in base a concorso interno per titoli ed esami di idoneità da svolgersi secondo criteri da fissarsi dalla Giunta provinciale, al quale sarà ammesso il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia prestato servizio quale incaricato ad orario pieno presso la formazione professionale provinciale nell'anno scolastico 1972-73 riportando la qualifica di almeno "distinto", che sia in possesso dei requisiti richiesti ed alla data del conferimento dell'incarico non abbia superato di oltre due anni il limite di età.

     Al personale di cui al comma precedente il servizio preruolo viene riconosciuto in base alla disposizione di cui all'art. 39 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17.

 

          Art. 14.

     Per il personale direttivo ed insegnante inquadrato nel ruolo ai sensi degli articoli 36 e 38 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, nonché dell'art. 17 della presente legge, il riconoscimento del servizio preruolo ai sensi delle norme vigenti ha luogo in sede di nomina in prova.

 

          Art. 15.

     In sede di applicazione della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, può essere inquadrato nelle qualifiche iniziali della carriera immediatamente superiore del ruolo di appartenenza il personale insegnante di ruolo addetto alla formazione professionale, che alla data di entrata in vigore della presente legge sia in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica immediatamente superiore ed abbia effettivamente svolto mansioni della carriera cui aspira, previo accertamento da parte della Giunta provinciale del lodevole svolgimento delle mansioni stesse. L'inquadramento ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Al personale di cui al precedente comma si applica quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16.

     Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli interessati devono presentare domanda entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 16.

     Il personale insegnante incaricato, che alla data del 30 settembre 1973 abbia prestato ininterrottamente servizio di insegnamento per almeno 18 anni con orario pieno di cui almeno 8 anni presso la formazione professionale provinciale, riportando ivi la qualifica di "ottimo", può partecipare al secondo concorso interno di cui al secondo comma dell'art. 38 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, per i posti di insegnante diplomato e tecnico prescindendo dal possesso del titolo di studio e dal limite di età purché alla data del primo incarico presso la formazione professionale provinciale non abbia superato il 35° anno di età.

     Al personale inquadrato ai sensi del comma precedente il servizio viene riconosciuto ai sensi dell'art. 39 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17.

 

          Art. 17.

     Il personale in servizio incaricato dell'insegnamento della seconda lingua, che alla data del 30 settembre 1973 abbia prestato servizio ininterrotto per almeno sei anni presso la formazione professionale provinciale, di cui almeno quattro ad orario completo, ottenendo costantemente la qualifica di "ottimo", può partecipare al secondo concorso interno di cui al secondo comma dell'art. 38 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, per i posti di insegnante diplomato e tecnico, prescindendo dal possesso del titolo di studio e dal limite di età, purché alla data del primo incarico presso la formazione professionale provinciale, non abbia superato il 52° anno di età.

     Al personale inquadrato ai sensi del comma precedente il servizio viene riconosciuto ai sensi dell'art. 39 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17.

 

          Art. 18.

     Per la partecipazione al secondo concorso interno di cui all'art. 38 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, il periodo dell'attività professionale del settore alberghiero viene ridotto a tre anni.

 

          Art. 19.

     Al personale inquadrato ai sensi dell'art. 44 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, il servizio ad orario completo prestato presso la Provincia è riconosciuto ai fini della progressione economica in carriera.

 

          Art. 20.

     Al personale inquadrato ai sensi dell'art. 35 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, si applica il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 39 della legge provinciale succitata.

 

          Art. 21.

     Le norme transitorie di cui agli articoli 66 e 68, lett. a), b) e d) della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e dell'art. 11 della legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 32, sono estese al personale non insegnante con incarico ad orario completo addetto alla formazione professionale compreso l'addestramento professionale agricolo e di economia domestica, di cui alla legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 3, in servizio da almeno un mese alla data di entrata in vigore della presente legge. Le domande di cui all'ultimo comma del citato art. 66 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, devono essere presentate entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 22.

     Per l'attuazione della presente legge è prevista una maggiore spesa annua di lire 10 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1973.

     Alla copertura dell'onere di lire 10 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1973 si fa fronte mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della Spesa, Tabella B, per l'esercizio finanziario corrente.


[1] Articolo modificato dall'art. 56 della L.P. 5 gennaio 1978, n. 3 e abrogato dall'art. 27 della L.P. 3 ottobre 1991, n. 27, e dall'art. 6 della L.P. 23 novembre 1992, n. 42.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.P. 5 gennaio 1978, n. 3.

[3] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.P. 30 aprile 1979, n. 3.