§ 5.4.8 – L.P. 19 maggio 1968, n. 6.
Soppressione del fondo provinciale per l'istruzione professionale degli apprendisti di cui all'art. 7 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3, e del [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 lavoro e formazione professionale
Data:19/05/1968
Numero:6


Sommario
Art. 1.      L'art. 7 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3, è sostituito come segue:
Art. 2.      L'art. 11 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, è sostituito come segue:
Art. 3.      Gli stanziamenti del bilancio provinciale disposti in applicazione della presente legge, ove non impegnati, non decadono al termine dell'esercizio finanziario, ma saranno conservati fra i [...]
Art. 4.      Per l'anno scolastico 1967-68 continua la gestione del fondo provinciale per l'istruzione professionale degli apprendisti di cui all'art. 7 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3, e quella [...]
Art. 5.      Il cap. 102 del bilancio provinciale per l'esercizio finanziario 1968 "Contributo al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9)" è modificato [...]


§ 5.4.8 – L.P. 19 maggio 1968, n. 6.

Soppressione del fondo provinciale per l'istruzione professionale degli apprendisti di cui all'art. 7 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3, e del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'art. 10 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9.

(B.U. 18 giugno 1968, n. 25).

 

     Art. 1.

     L'art. 7 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3, è sostituito come segue:

     “Al fabbisogno finanziario per far fronte alle spese connesse con l'attuazione della presente legge si provvede per l'anno 1968 con le disponibilità del cap. 103 del bilancio provinciale per il ricorrente esercizio, di lire 650.340.000. Per gli anni successivi con una quota delle entrate tributarie devolute alla Provincia ai sensi degli articoli 67 e 68 dello Statuto regionale, predisponendo nei rispettivi bilanci i corrispondenti capitoli di spesa.

     Gli eventuali stanziamenti cumulativi per spese di natura diversa saranno corredati da apposito allegato che farà parte integrante del bilancio provinciale.

     Le previsioni delle singole voci di detto allegato potranno essere assestate internamente con deliberazione della Giunta provinciale nel corso dell'esercizio.

     Al bilancio della Provincia affluiscono:

     a) le quote assegnate alla Provincia sulle disponibilità della gestione speciale di cui all'art. 20 della legge statale 19 gennaio 1955, n. 25;

     b) i contributi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro, da destinarsi all'apprendistato nella categoria a cui si riferiscono i contratti stessi;

     c) i contributi liberamente versati dai datori di lavoro e dai prestatori d'opera, sia singoli che associati".

 

          Art. 2.

     L'art. 11 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, è sostituito come segue:

     “Al fabbisogno finanziario per far fronte alle spese connesse con l'attuazione della presente legge si provvede per l'anno 1968 con le disponibilità del cap. 102 del bilancio provinciale del corrente esercizio, di lire 235.920.000. Per gli anni successivi con una quota delle entrate tributarie devolute alla Provincia ai sensi degli articoli 67 e 68 dello Statuto regionale, predisponendo nei rispettivi bilanci i corrispondenti capitoli di spesa.

     Gli eventuali stanziamenti cumulativi per spese di natura diversa saranno corredati da apposito allegato che farà parte integrante del bilancio provinciale.

     Le previsioni delle singole voci di detto allegato potranno essere assestate internamente con deliberazione della Giunta provinciale nel corso dell'esercizio.

     Al bilancio della Provincia affluiscono:

     a) la quota del contributo dello Stato in applicazione dell'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, attribuita alla Provincia per il raggiungimento della finalità della presente legge;

     b) i contributi stabiliti nei contratti collettivi di lavoro, da destinarsi a favore della categoria dei lavoratori prevista nel singolo contratto;

     c) i contributi di enti pubblici anche internazionali, di associazioni e privati;

     d) il ricavo della vendita dei beni derivanti dalla attività addestrativa. Le modalità della vendita o cessione di tali beni saranno stabiliti dal regolamento".

     L'art. 10 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, è sostituito come segue:

     “Il finanziamento a carico del bilancio provinciale è determinato tenendo conto delle spese relative:

     al pagamento degli assegni giornalieri di presenza stabiliti a favore dei lavoratori aventi diritto e delle borse di studio a favore degli allievi istruttori, che partecipano ai corsi suddetti;

     al pagamento dei compensi dovuti al personale e al trattamento previdenziale e assistenziale ad esso applicabile ai sensi delle disposizioni in vigore;

     agli oneri derivanti dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

     all'acquisto di materiale didattico e per le esercitazioni pratiche e degli utensili di rapido consumo occorrenti per l'attuazione del programma tecnico-didattico;

     agli oneri necessari per l'organizzazione dei singoli corsi;

     alle operazioni di orientamento professionale;

     alle attività assistenziali svolte direttamente o per conto dell'ufficio addestramento professionale lavoratori, per meglio raggiungere le finalità della presente legge".

     Il primo comma dell'art. 12 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, è soppresso.

     L'art. 17 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, è soppresso.

 

          Art. 3.

     Gli stanziamenti del bilancio provinciale disposti in applicazione della presente legge, ove non impegnati, non decadono al termine dell'esercizio finanziario, ma saranno conservati fra i residui per il finanziamento delle spese da essi previste fino al termine del rispettivo anno scolastico in corso.

     DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 4.

     Per l'anno scolastico 1967-68 continua la gestione del fondo provinciale per l'istruzione professionale degli apprendisti di cui all'art. 7 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3, e quella del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'art. 10 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9.

     Per i residui attivi e passivi risultanti dal conto consuntivo dei rispettivi fondi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967-68 sarà continuata la gestione dei fondi di cui al primo comma del presente articolo fino all'esaurimento dei residui medesimi.

 

          Art. 5.

     Il cap. 102 del bilancio provinciale per l'esercizio finanziario 1968 "Contributo al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9)" è modificato come segue:

     “Spese per l'attuazione della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, per l'addestramento professionale dei lavoratori".

     Il cap. 103 del bilancio provinciale per l'esercizio finanziario 1968 "Quota di integrazione del fondo provinciale per l'istruzione professionale degli apprendisti del commercio, artigianato e industria di cui all'art. 7 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3, e modificato come segue:

     "Spese per l'attuazione della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3, per l'istruzione professionale degli apprendisti del commercio, artigianato e industria".