§ 5.6.3 - L.P. 3 agosto 1977, n. 26.
Norme sull'utilizzazione degli edifici, attrezzature ed impianti scolastici per attività culturali e sportive extrascolastiche.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.6 sport e tempo libero
Data:03/08/1977
Numero:26


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      Al fine di provvedere alla vigilanza, custodia e pulizia degli edifici, impianti ed attrezzature scolastiche appartenenti all'Amministrazione provinciale, in connessione all'espletamento delle [...]
Art. 3.      La spesa per l'attuazione della presente legge è valutata in lire 20 milioni all'anno.


§ 5.6.3 - L.P. 3 agosto 1977, n. 26.

Norme sull'utilizzazione degli edifici, attrezzature ed impianti scolastici per attività culturali e sportive extrascolastiche.

(B.U. 30 agosto 1977, n. 43).

 

     Art. 1.

     (Omissis) [1].

     (Omissis) [2].

     Durante il periodo di utilizzazione degli edifici scolastici, palestre, impianti ed attrezzature annessi, nonché degli altri impianti sportivi scolastici, per le attività di cui ai precedenti commi, deve essere assicurata la vigilanza, custodia e pulizia dei beni mediante l'impiego di personale ausiliario addetto all'edificio scolastico, secondo i rispettivi ordinamenti.

     Nel regolamento di esecuzione sono indicati i limiti minimi e massimi entro i quali gli enti proprietari degli edifici, impianti ed attrezzature scolastiche, possono richiedere agli enti ed istituzioni autorizzati all'uso dei medesimi, il rimborso, in misura forfettaria, delle spese per l'illuminazione, riscaldamento, pulizia, vigilanza e custodia dei beni concessi, nonché eventuali casi di esenzione.

 

          Art. 2.

     Al fine di provvedere alla vigilanza, custodia e pulizia degli edifici, impianti ed attrezzature scolastiche appartenenti all'Amministrazione provinciale, in connessione all'espletamento delle attività extrascolastiche di cui all'articolo precedente, il Presidente della Giunta provinciale può autorizzare il personale ausiliario addetto ai medesimi o ad altre scuole ubicate nello stesso comune, e previo consenso del personale stesso, a compiere prestazioni di lavoro straordinario nella misura massima di 60 ore mensili, in eccedenza a quelle che possono essere autorizzate per i normali compiti d'istituto.

     Qualora non si possa provvedere all'espletamento dei compiti di cui al comma precedente mediante l'autorizzazione di prestazioni di lavoro straordinario, il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato ad assumere con proprio decreto immediatamente esecutivo e per il periodo strettamente necessario, personale ausiliario provvisorio nella misura massima del 20% della consistenza complessiva delle carriere ausiliarie dei ruoli di cui all'art. 4 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22.

     Per le assunzioni di detto personale può prescindersi dai limiti di età e il trattamento economico, previdenziale ed assicurativo è quello previsto per i bidelli di ruolo alla prima classe di stipendio. Qualora detto personale venga assunto con orario di servizio inferiore a quello d'obbligo, il trattamento economico è ridotto in proporzione.

     Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso di edifici, impianti ed attrezzature scolastiche affidati istituzionalmente alla vigilanza, custodia e pulizia di personale ausiliario provinciale.

     Il decreto presidenziale di cui al secondo comma e la relativa documentazione giustificativa, sono inviati alla Corte dei Conti per il prescritto riscontro di legittimità, unitamente al titolo di spesa con il quale si liquidano le competenze dovute.

 

          Art. 3.

     La spesa per l'attuazione della presente legge è valutata in lire 20 milioni all'anno.

     Alla copertura dell'onere a carico dell'esercizio finanziario 1977 si provvede mediante riduzione, per lire 20 milioni, dello stanziamento iscritto al cap. 2420 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente.


[1] Comma abrogato dall'art. 14 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 37.

[2] Comma abrogato dall'art. 14 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 37.