§ 4.2.53 - L.P. 11 aprile 1990, n. 8.
Modifiche all'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:11/04/1990
Numero:8


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 1 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, integrato dall'art. 1 della legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. L'art. 2 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. L'art. 6 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, modificato dall'art. 4 della legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      1. L'art. 7 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, modificato dall'art. 5 della legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      1. L'art. 8 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, modificato dall'art. 6 della legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, è sostituito dal seguente:
Art. 6.      1. I commi terzo e quarto dell'art. 9 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, sostituito dall'art. 8 della legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 7.      1. Il titolo ed i commi primo e secondo dell'art. 12 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, modificato dall'art. 11 della legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, sono sostituiti dai [...]
Art. 8.      1. Il comma primo dell'art. 27 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, modificato dall'art. 12 della legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, è sostituito dal seguente:
Art. 9.      1. Il comma decimo dell'art. 28 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, sostituito dall'art. 13 della legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, è sostituito dal seguente:
Art. 10.      1. L'art. 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, modificato dall'art. 14 della legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, è sostituito dal seguente:
Art. 11.      1. L'art. 31 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, modificato dall'art. 15 della legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, è sostituito dal seguente:
Art. 12.      1. I commi primo e nono dell'art. 33 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, modificati dall'art. 16 della legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 13.      1. Il titolo ed i commi primo e secondo dell'art. 39 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, modificato dall'art. 20 della legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, sono sostituiti dai [...]
Art. 14.      1. L'art. 42 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, modificato dall'art. 23 della legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, è sostituito dal seguente:
Art. 15.      1. I commi secondo e terzo dell'art. 43 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, modificato dall'art. 24 della legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 16.      1. L'art. 44 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, modificato dall'art. 26 della legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, è sostituito dal seguente:
Art. 17.      1. L'art. 46 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, è sostituito dal seguente:
Art. 18.  Norme transitorie.
Art. 19.  Modifica di leggi provinciali.
Art. 20.  Abrogazione di norme.
Art. 21.  Ampliamento degli organici del personale.
Art. 22.  Disposizioni finanziarie.
Art. 23.  Variazioni al bilancio 1990.
Art. 24.  Testo unificato.


§ 4.2.53 - L.P. 11 aprile 1990, n. 8.

Modifiche all'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana.

(B.U. 24 aprile 1990, n. 20).

 

     Art. 1.

     1. L'art. 1 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, integrato dall'art. 1 della legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, è sostituito dal seguente:

     “Art. 1. Attività artigiane.

     1. Si considerano artigiane le attività di produzione e trasformazione di beni o le prestazioni di servizi, svolte con capacità e cognizioni professionali e indirizzate a soddisfare una domanda personalizzata.

     2. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

     a) alle attività agricole e forestali, qualora si tratti di attività necessarie che consistono nella trasformazione della propria materia prima fino all'ottenimento del prodotto da immettere sul mercato, o siano svolte nell'ambito dei rapporti di buon vicinato in conformità alle usanze locali e semprechè in misura ridotta, senza appositi addetti, e in modo subordinato rispetto alle attività prettamente agricolo-forestali;

     b) alle attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione della circolazione dei beni, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali ed accessorie rispetto all'attività artigiana;

     c) alla produzione di oggetti di arte popolare, qualora venga effettuata quale attività secondaria, senza l'impiego di appositi dipendenti;

     d) alle attività artistiche svolte da liberi professionisti;

     e) ad ogni attività artigiana svolta da minorati.

     3. Nel regolamento di esecuzione della presente legge, sentita la commissione provinciale dell'artigianato, sono definiti i profili professionali per singole attività artigiane. Il profilo professionale consiste nella descrizione del campo di lavoro, delle conoscenze e delle nozioni peculiari ad un'attività artigiana.

     4. Nel regolamento di esecuzione sono individuate le attività che implicano particolare cognizioni e capacità professionali, anche sotto il profilo della garanzia e tutela degli utenti, per le quali è data facoltà di sostenere l'esame di maestro artigiano, rispettivamente di specializzazione professionale."

 

          Art. 2.

     1. L'art. 2 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, è sostituito dal seguente:

     “Art. 2. Imprenditore artigiano e impresa artigiana.

     1. E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

     2. L'imprenditore artigiano nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla vigente normativa.

     3. E' artigiana l'impresa che viene esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti di cui al comma quarto, e nella quale egli stesso svolge personalmente e annualmente prestazioni professionali proprie di un'attività artigiana.

     4. E' altresì considerata artigiana l'impresa che, nei limiti predetti e con gli scopi di cui all'art. 1, è costituita ed esercitata in forma di società, escluse le società e responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, nelle società in accomandita semplice, dei soci accomandatari, ovvero nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo.

     5. All'atto della classificazione di un'impresa artigiana, assume rilevanza la natura e la struttura complessiva della stessa. In particolare non si considerano esercitate artigianalmente le attività qualora:

     a) nell'impresa esista una netta separazione tra gestione tecnico-produttiva e quella contabile-amministrativa;

     b) il ciclo produttivo sia attuato prevalentemente con divisione del lavoro;

     c) la produzione si attuata esclusivamente in serie e con lavorazione del tutto automatizzata;

     d) l'impresa affidi normalmente i propri lavori o i lavori comunque assunti ad altre imprese o abbia una complessa struttura aziendale;

     e) l'attività artigianale di un'impresa commerciale sia svolta soltanto nell'ambito dell'assistenza tecnica ai propri clienti.

     6. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana o di esercizio della sua professione.

     7. Se l'impresa artigiana è svolta in forma societaria o cooperativa, i requisiti di cui al comma secondo devono essere posseduti dalla maggioranza dei soci, nelle società composte da due soli soci, da almeno uno di essi, e in quelle in accomandita semplice, da almeno la maggioranza dei soci accomandatari."

 

          Art. 3.

     1. L'art. 6 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, modificato dall'art. 4 della legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, è sostituito dal seguente:

     “Art. 6. Diritto alla continuazione dell'esercizio di un'impresa artigiana.

     1. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane anche in mancanza di requisiti previsti all'art. 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, semprechè l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore per i figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

     2. L'esercizio del diritto di cui al comma primo deve essere richiesto per iscritto alla commissione provinciale dell'artigianato, entro 3 mesi dalla data in cui si è verificato l'evento.

     3. Per motivi particolarmente giustificati l'Assessore provinciale competente in materia, sentita la commissione provinciale dell'artigianato, può estendere i termini di cui al comma primo."

 

          Art. 4.

     1. L'art. 7 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, modificato dall'art. 5 della legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, è sostituito dal seguente:

     “Art. 7. Istituzione dell'albo delle imprese artigiane.

     1. La commissione provinciale dell'artigianato provvede alla tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

     2. Nell'albo sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 1 e 2, nonché i consorzi, le comunioni di interesse ed altre forme associative tra imprese artigiane iscritte a loro volta nell'albo, aventi per oggetto la collaborazione interaziendale.

     3. L'albo delle imprese artigiane è composto di quattro sezioni, nelle quali vengono iscritte rispettivamente:

     a) nella prima sezione le imprese individuali;

     b) nella seconda sezione le società e le cooperative;

     c) nella terza sezione i consorzi e le comunioni di interesse ed altre forme associative di collaborazione interaziendale;

     d) nella quarta sezione le imprese che esercitano un'attività artigiana in via secondaria.

     4. L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane deve contenere:

     a) nome, cognome luogo e data di nascita e residenza del titolare dell'impresa;

     b) gli estremi dell'eventuale iscrizione del titolare al ruolo degli artigiani qualificati di cui all'art. 30;

     c) la ragione sociale dell'impresa;

     d) l'esatta descrizione dell'attività esercitata;

     e) la sede dell'impresa principale e le eventuali sedi secondarie;

     f) le altre attività artigiane svolte contemporaneamente;

     g) le indicazioni necessarie ai fini delle assicurazioni sociali e contro le malattie;

     h) la continuazione dell'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 6;

     i) la data di inizio dell'attività artigianale;

     j) il numero di codice fiscale;

     k) una dichiarazione del richiedente, nel caso di società, di tutti i soci, attestante che nei suoi confronti non è stata aperta procedura concorsuale e che non risulta iscritto nel registro delle persone fallite.

     5. L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane è costitutiva.

     6. L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane implica il riconoscimento della qualifica artigiana dell'impresa e comporta l'applicazione nei confronti della stessa e del titolare delle disposizioni legislative ed amministrative concernenti il settore artigiano.

     7. Può adoperare la denominazione di "impresa di maestro artigiano" l'impresa artigiana di cui almeno un titolare sia in possesso del diploma di maestro artigiano o, nel caso di società in accomandita semplice, almeno un socio accomandatario."

 

          Art. 5.

     1. L'art. 8 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, modificato dall'art. 6 della legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, è sostituito dal seguente:

     “Art. 8. Domanda di iscrizione.

     1. L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane si effettua su domanda indirizzata alla commissione provinciale dell'artigianato, contenente i dati richiesti dall'art. 7, comma quarto, da presentarsi entro 15 giorni dall'inizio dell'attività aziendale al sindaco del comune territorialmente competente, che provvede ad inoltrarla entro i successivi 30 giorni alla commissione predetta, corredandola dello stato di famiglia del titolare e di un'attestazione sulla rispondenza dei locali dell'azienda ai requisiti richiesti a norma di legge e sull'avvenuto inizio dell'attività artigianale.

     2. Per le imprese artigiane esercitate in forma societaria o cooperativa devono essere prodotti copia autentica dell'atto costitutivo e il certificato di iscrizione nel registro delle società presso il tribunale, in quanto richiesta dalle vigenti leggi.

     3. Per l'esercizio di attività soggette alle leggi di pubblica sicurezza o al possesso di concessioni o autorizzazioni amministrative, va prodotta copia autentica del relativo provvedimento.

     4. Le autorità amministrative competenti rilasciano le autorizzazioni o concessioni di cui al comma terzo solo a condizione che il richiedente possa comprovare il possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti dalla vigente normativa."

 

          Art. 6.

     1. I commi terzo e quarto dell'art. 9 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, sostituito dall'art. 8 della legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, sono sostituiti dai seguenti:

     “3. Decorso il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, corredata di tutta la documentazione richiesta, senza che la commissione provinciale dell'artigianato abbia comunicato la decisione, la domanda di intende accolta a tutti gli effetti.

     4. Contro il provvedimento di diniego della commissione provinciale dell'artigianato è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso. La decisione della Giunta provinciale può essere impugnata davanti all'autorità giurisdizionale competente nei termini e modalità indicati nella vigente normativa."

 

          Art. 7.

     1. Il titolo ed i commi primo e secondo dell'art. 12 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, modificato dall'art. 11 della legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, sono sostituiti dai seguenti:

     “Art. 12. Ambiti dell'esercizio di un'attività artigiana.

     1. L'ambito dell'esercizio di un'attività artigiana è rilevabile dal relativo profilo professionale, rispettivamente dalla descrizione dell'attività esercitata e dalla relativa iscrizione all'albo delle imprese artigiane.

     2. Entro tale ambito l'esercente una impresa artigiana può in particolare:

     a) eseguire tutti i lavori inerenti al profilo professionale, rispettivamente alla descrizione dell'attività aziendale;

     b) eseguire tutte le operazioni inerenti alla confezionatura e alla commercializzazione dei propri prodotti, inclusa la produzione di imballaggi confezioni ed etichette;

     c) costruire macchine ed attrezzi desinati alla propria produzione;

     d) vendere nei locali dell'azienda oggetti di propria produzione;

     e) vendere nei locali di lavorazione dell'azienda o in quelli attigui accessori e ricambi inerenti alla propria attività artigianale, purché quest'ultima sia prevalente."

 

          Art. 8.

     1. Il comma primo dell'art. 27 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, modificato dall'art. 12 della legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, è sostituito dal seguente:

     “1. L'esame di maestro artigiano verte su nozioni giuridico-economiche, teorico-professionali e pratiche inerenti all'esercizio di un'attività artigiana e all'addestramento degli apprendisti. E' ammesso all'esame di maestro artigiano colui che:

     a) dimostri un'esperienza professionale qualificata di almeno 2 anni nell'attività artigiana oggetto dell'esame o in attività similare maturata nel periodo successivo a quello dell'apprendistato o al conseguimento del diploma di lavorante artigiano;

     b) o documenti un'esperienza professionale qualificata di almeno 6 anni nell'attività artigiana oggetto dell'esame o in attività artigiana similare. Nel considerare un'attività artigiana similare ad un'altra si tiene conto dell'omogeneità o similarità delle materie prime ed ausiliarie impiegate, dell'omogeneità dei rispettivi processi produttivi, ovvero del tipo dei servizi prestati."

     2. Dopo il comma quinto del medesimo art. 27 è aggiunto il seguente comma:

     “6. Il diploma di maestro artigiano è rilasciato dall'assessore provinciale competente in materia, previo superamento dell'esame innanzi all'apposita commissione."

 

          Art. 9.

     1. Il comma decimo dell'art. 28 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, sostituito dall'art. 13 della legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, è sostituito dal seguente:

     “10. L'assessore competente in materia può determinare con proprio decreto il pagamento di una quota spese a carico dei partecipanti ai corsi di preparazione all'esame, nonché all'esame stesso, fino all'importo massimo di Lire 500.000."

 

          Art. 10.

     1. L'art. 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, modificato dall'art. 14 della legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, è sostituito dal seguente:

     “Art. 30. Ruolo degli artigiani qualificati.

     1. Presso la ripartizione provinciale competente in materia di artigianato è istituito il ruolo degli artigiani qualificati, formato da tre sezioni:

     a) nella prima sezione sono iscritte d'ufficio le persone in possesso del diploma di maestro artigiano;

     b) nella seconda sezione sono iscritte d'ufficio le persone in possesso del diploma di specializzazione professionale;

     c) nella terza sezione sono iscritti, su domanda, i titolari di un'impresa artigiana con almeno 8 anno di attività, in possesso del diploma di lavorante artigiano o di altro documento comprovante la qualificazione professionale artigiana in seguito a specifico rapporto di apprendistato."

 

          Art. 11.

     1. L'art. 31 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, modificato dall'art. 15 della legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, è sostituito dal seguente:

     “Art. 31. Commissioni di esame di maestro artigiano.

     1. Le commissioni d'esame di maestro artigiano sono nominate dall'assessore provinciale competente in materia; esse sono di regola distinte per i gruppi linguistici italiano e tedesco. I candidati hanno il diritto di sostenere l'esame a loro scelta nella lingua italiana o tedesca. Le commissioni si compongono possibilmente di membri di tale lingua. Qualora almeno cinque candidati richiedono di sostenere l'esame in lingua ladina, l'assessore nomina apposita commissione, i cui componenti siano in maggioranza a conoscenza di tale lingua.

     2. Le commissioni d'esame sono composte:

     a) da un direttore o un insegnante di scuola professionale o un funzionario dell'assessorato provinciale competenti in materia, quale presidente.

     b) da un esperto nelle materie di diritto, contabilità, ragioneria ed economia aziendale;

     c) da due artigiani che siano in possesso del diploma di maestro artigiano o che esercitino o abbiano esercitato in proprio l'attività artigiana oggetto dell'esame o un'attività artigiana similare, da almeno 5 anni.

     3. la parte giuridico-economica dell'esame di maestro artigiano e di specializzazione professionale può essere sostenuta innanzi ad apposite commissioni composte da un presidente e da due esperti nelle materie di diritto, contabilità ragioneria ed economia aziendale e da un maestro artigiano.

     4. Per più attività artigiane similari può essere istituita un'unica commissione d'esame.

     5. I membri delle commissioni di esame di maestro artigiano rimangono in carica 5 anni e possono essere riconfermati alla scadenza del mandato.

     6. Gli artigiani componenti delle commissioni d'esame sono nominati su designazione della commissione provinciale dell'artigianato. Qualora le designazioni non pervengano entro 60 giorni dalla richiesta, la nomina è disposta direttamente dall'assessore competente in materia, ricorrendo eventualmente anche alla nomina di insegnanti di scuole professionali in sostituzione dei componenti artigiani.

     7. Per ciascun membro effettivo della commissione è nominato un supplente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

     8. La commissione d'esame di maestro artigiano delibera a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

     9. Ai componenti della commissione d'esame sono corrisposte le indennità e il trattamento economico di missione secondo la vigente normativa.

     10. Le funzioni di segreteria delle commissioni sono svolte da funzionari della ripartizione competente in materia o da personale delle scuole professionali."

 

          Art. 12.

     1. I commi primo e nono dell'art. 33 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, modificati dall'art. 16 della legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, sono sostituiti dai seguenti:

     “1. La commissione provinciale dell'artigianato è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta di 21 membri, di cui:

     a) 12 imprenditori artigiani, di cui almeno la metà in possesso del diploma di maestro artigiano, scelti tra terne di nominativi proposte dalle organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia;

     b) 4 lavoratori artigiani dipendenti in possesso di diploma di lavorante o di maestro artigiano, scelti tra terne di nominativi proposte dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative della provincia;

     c) 2 direttori di scuola professionale, proposti dagli ispettori della formazione professionale;

     d) un funzionario dell'assessorato competente in materia, quale esperto;

     e) un funzionario dell'ufficio ispettorato provinciale del lavoro, quale esperto;

     f) un esperto particolarmente qualificato nel settore, proposto dall'assessore provinciale competente in materia."

     “9. Ai membri della commissione spettano le indennità e il trattamento economico di missione, secondo la vigente normativa. In favore del presidente e del vicepresidente della commissione la Giunta provinciale può deliberare inoltre la liquidazione di un'indennità di carica mensile fino ad un importo massimo di Lire 600.000, rispettivamente Lire 250.000."

 

          Art. 13.

     1. Il titolo ed i commi primo e secondo dell'art. 39 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, modificato dall'art. 20 della legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, sono sostituiti dai seguenti:

     “Art. 39. Esame di specializzazione professionale.

     1. L'esame di specializzazione professionale verte su nozioni giuridico-economiche e tecnico-professionali inerenti all'esercizio di un'attività artigiana e all'addestramento degli apprendisti.

     2. E' ammesso all'esame di specializzazione professionale colui che:

     a) sia in possesso del diploma di lavorante artigiano o abbia terminato il periodo di apprendistato nell'attività oggetto dell'esame o in attività artigiana similare;

     b) o dimostri un'esperienza professionale qualificata di almeno 3 anni nell'attività artigiana oggetto dell'esame o in attività artigiana similare."

     2. Dopo il comma quarto del medesimo art. 39 è aggiunto il seguente comma:

     “5. L'assessore provinciale competente in materia rilascia, in caso di esito positivo dell'esame di specializzazione professionale, apposito diploma."

 

          Art. 14.

     1. L'art. 42 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, modificato dall'art. 23 della legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, è sostituito dal seguente:

     “Art. 42. Commissioni di esame di specializzazione professionale.

     1. Le commissioni d'esame sono composte:

     a) dal direttore o da un insegnante di una scuola professionale o da un funzionario dell'assessorato provinciale competente in materia, in qualità di presidente;

     b) da un esperto nelle materie di diritto, contabilità, ragioneria ed economia aziendale;

     c) da due persone in possesso del diploma di specializzazione professionale per l'attività oggetto dell'esame o per attività similare, oppure da due artigiani che esercitino o abbiano esercitato in proprio l'attività artigiana oggetto dell'esame oppure un'attività artigiana similare, da almeno cinque anni.

     2. Si applicano per analogia le disposizioni di cui all'art. 31."

 

          Art. 15.

     1. I commi secondo e terzo dell'art. 43 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, modificato dall'art. 24 della legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, sono sostituiti dai seguenti:

     “2. Nell'espletamento delle funzioni di vigilanza ed in particolare per l'accertamento delle infrazioni di cui all'art. 44, il personale dell'ufficio provinciale dell'artigianato, i membri ed il segretario della commissione provinciale dell'artigianato, nonché eventuali esperti designati dal presidente della commissione stessa, muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Presidente della Giunta provinciale, possono, ove necessario, accedere a proprietà privata o pubblica. Per l'espletamento di tali funzioni sono corrisposte agli interessati le indennità e il trattamento economico di missione previsto dalla vigente normativa.

     3. I pareri e le proposte della commissione provinciale dell'artigianato devono essere comunicati entro 60 giorni dalla richiesta."

 

          Art. 16.

     1. L'art. 44 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, modificato dall'art. 26 della legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, è sostituito dal seguente:

     “Art. 44. Sanzioni amministrative.

     1. Chiunque eserciti un'attività artigiana senza essere in possesso dei requisiti professionali prescritti dalla vigente normativa, è punti con una sanzione pecuniaria amministrativa da Lire 1.500.000 a Lire 4.500.000.

     2. Il direttore della ripartizione provinciale competente in materia dispone la chiusura dell'esercizio qualora il titolare esercita un'attività artigianale senza essere in possesso dei requisiti professionali prescritti dalla vigente normativa.

     3. Chiunque esercita un'attività artigiana e non presenta entro il termine prescritto domanda di iscrizione alla commissione provinciale dell'artigianato, è punti con una sanzione pecuniaria amministrativa da Lire 500.000 a Lire 1.500.000.

     4. Chiunque presenta domanda di iscrizione, modificazione o cancellazione dall'albo delle imprese artigiane contenente dichiarazioni non veritiere, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da Lire 500.000 a Lire 1.500.000.

     5. L'omessa o ritardata comunicazione delle variazioni e l'omessa esposizione del certificato di iscrizione di cui all'art. 9, comma primo, è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa da Lire 200.000 a Lire 400.000.

     6. Le imprese non iscritte all'albo delle imprese artigiane che si avvalgono di una ragione sociale, di un'insegna o di un marchio con riferimento ad un'attività artigianale, sono punite con una sanzione pecuniaria amministrativa da Lire 1.000.000 a Lire 3.000.000.

     7. Le imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane per una determinata attività che si avvalgano di riferimenti ad attività diverse, sono punite con una sanzione pecuniaria amministrativa da Lire 200.000 a Lire 600.000.

     8. Chiunque nella ragione sociale, nel marchio aziendale o di fabbrica o nella corrispondenza si serve della denominazione di "impresa di maestro artigiano" senza averne la facoltà, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da Lire 1.000.000 a Lire 3.000.000.

     9. Chiunque non osserva le norme previste dal regolamento per il servizio di spazzatura dei camini, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da Lire 200.000 a Lire 400.000. In caso di violazione grave e reiterata da parte dello spazzacamino, il sindaco del comune territorialmente competente può procedere alla sospensione dell'autorizzazione fino a sei mesi, disponendo contemporaneamente la sostituzione dell'artigiano sospeso con un altro spazzacamino. Dopo ripetute sospensioni, l'autorizzazione è revocata. In caso di violazione grave e reiterata dell'ordinamento del servizio di spazzatura al di fuori della zona di competenza, l'assessore provinciale competente in materia dispone per la durata suddetta la sospensione dell'autorizzazione rilasciata dal sindaco o l'eventuale revoca della stessa.

     10. Le autorità competenti in materia di artigianato devono segnalare all'assessorato provinciale competente in materia, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo, le violazioni di legge di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

     11. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, modificata dalla legge provinciale 18 agosto 1983, n. 31."

 

          Art. 17.

     1. L'art. 46 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, è sostituito dal seguente:

     “Art. 46. Misure di incentivazione.

     1. Possono fruire delle misure di incentivazione per investimenti nelle imprese artigiane, previste dalle leggi provinciali, tutte le imprese artigiane iscritte in una delle quattro sezione dell'albo delle imprese artigiane.

     2. Possono altresì fruire delle misure di incentivazione per investimenti nelle imprese artigiane, previste dalle leggi provinciali, le persone o società che intendono costituire un'impresa artigiana. In questi casi l'importo dell'incentivazione è liquidato ad avvenuta iscrizione dell'impresa artigiana all'albo delle imprese artigiane.

     3. Gli interventi previsti dalle leggi provinciali sono rivolti in via principale a:

     a) sostenere l'avvio di nuove imprese artigiane;

     b) sostenere le imprese in grado di mantenere, qualificare o incrementare l'occupazione;

     c) favorire i processi di innovazione tecnologica delle aziende;

     d) migliorare le condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro e realizzare impianti di tutela dell'ambiente;

     e) sostenere le imprese i cui titolari possono vantare una particolare qualificazione professionale;

     f) sostenere le imprese artigiane situate in zone strutturalmente deboli.

     4. Le modalità ed i termini per la concessione delle provvidenze di cui ai commi primo, secondo e terzo sono determinate con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione."

 

          Art. 18. Norme transitorie.

     1. Nel testo in lingua italiana delle leggi provinciali 16 febbraio 1981, n. 3, e 16 dicembre 1983, n. 51, la dizione "registro delle imprese artigiane" è sostituita da "albo delle imprese artigiane", quella di "esame di idoneità" è sostituita da "esame di specializzazione professionale".

     2. Le imprese artigiane esercenti un'attività para-artigiana iscritte nell'apposita appendice al registro delle imprese artigiane in virtù delle norme provinciali precedentemente vigenti sono trascritte d'ufficio nelle rispettive sezioni dell'albo delle imprese artigiane.

     3. Le persone iscritte alla data del 20 maggio 1987 all'albo degli artigiani di cui all'art. 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, modificato dall'art. 14 della legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, nonché gli iscritti dopo tale data con provvedimento previsti dai commi secondo e terzo del medesimo articolo, sono trascritti d'ufficio nelle rispettive sezioni del ruolo degli artigiani qualificati.

     4. Ai fini dell'uso della denominazione di "impresa di maestro artigiano" ai sensi del comma settimo, dell'art. 7 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, sono parificate ai maestri artigiani quelle persone, che alla data del 20 maggio 1987 sono iscritte alla prima sezione dell'albo degli artigiani di cui all'articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, modificato dall'art. 14 della legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, nonché agli iscritti alla medesima sezione dopo tale data con provvedimento ai sensi dei commi secondo e terzo del medesimo articolo [1] .

     5. Le disposizioni dell'art. 17 si applicano anche per le domande di contributo presentate dopo il 20 maggio 1987.

 

Disposizioni finali

 

          Art. 19. Modifica di leggi provinciali.

     1. Il comma ottavo dell'art. 6 della legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7, sostituito dall'art. 2 della legge provinciale 28 novembre 1969, n. 11, è abrogato.

     2. Per ciascuno dei membri della commissione di esame di maestro per le attività alberghiere di cui all'art. 23-bis della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, istituito dall'art. 18 della legge provinciale 7 agosto 1987, n. 19, va nominato un membro supplente che sostituisce quello effettivo in caso di assenza o impedimento.

     3. I contributi provinciali previsti dall'art. 2, comma terzo, della legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, possono essere erogati anche ai residenti nella provincia che frequentano dei corsi di preparazione all'esame di maestro artigiano o di specializzazione professionale svolti nel territorio provinciale.

     4. Il comma primo dell'art. 6 della legge provinciale 12 agosto 1951, n. 1, sostituito dall'art. 1 della legge provinciale 1° settembre 1971, n. 12, è sostituito dal seguente:

     “1. Il concorso negli interessi sui prestiti artigiani è accordato con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il parere di una commissione composta da:

     a) l'assessore provinciale competente in materia, che la presiede;

     b) un rappresentante della commissione provinciale dell'artigianato scelto tra una terna di nominativi designati dalla stessa;

     c) un rappresentante degli istituti bancari convenzionati di cui all'art. 3;

     d) tre artigiani, scelti tra terne di nominativi, designate dalle organizzazioni di categoria più rappresentative operanti in provincia di Bolzano;

     e) un esperto aziendale designato dall'assessore competente in materia."

     5. All'art. 3 della legge provinciale 26 giugno 1972, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

     “La disposizione sulla distanza minima stabilita dal regolamento comunale non si applica in caso di trasloco di un esercizio esistente."

     6. Alla fine dell'art. 19 della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, è aggiunto il seguente comma:

     “4. La Provincia può sostenere anche manifestazioni ed iniziative di cui ai commi secondo e terzo, organizzate da gruppi o sezioni di mestiere, nonché da appositi comitati o associazioni, concedendo contributi sulle relative spese."

     7. All'art. 23 della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12, è inserito tra il comma nono e il comma decimo, il seguente comma:

     “9-bis. Al personale di cui al comma nono spetta inoltre il rimborso delle spese per i viaggi di andata e ritorno effettuati con mezzo pubblico o privato dalla dimora al luogo di insegnamento nella misura prevista per i dipendenti provinciali. Nei casi in cui trattasi di insegnamento presso i corsi di preparazione all'esame di maestro o di specializzazione professionale, l'autorizzazione per effettuare i viaggi è concessa dall'ufficio provinciale per l'artigianato; tale ufficio dispone altresì la liquidazione del compenso per l'insegnamento ed il rimborso delle spese di viaggio."

     8. Nel comma nono dell'art. 23 della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12, nel testo italiano, dopo le parole "all'esame di maestro" è soppressa la parola "artigiano".

     9. Il comma primo dell'art. 2 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è sostituito dal seguente:

     “1. Sono esercizi di somministrazione di bevande i bar analcolici, i bar, i caffè, le osterie, le birrerie, le enoteche e simili."

     10. Il comma quarto dell'art. 2 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è abrogato.

     11. Il comma primo dell'art. 3 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è sostituito dal seguente:

     “1. Sono esercizi di somministrazione di pasti e bevande i ristori, le trattorie, i ristoranti, i grill, le pizzerie, le rosticcerie e simili, gli spacci interni e le mense aziendali."

     12. Il comma secondo dell'art. 3 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è abrogato.

     13. Alla fine del comma primo dell'art. 36 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è aggiunto il seguente periodo: "La denominazione aggiuntiva di "gelateria" o simile può essere assunta qualora i gelati offerti siano di provenienza artigianale ai sensi dell'ordinamento sull'artigianato".

     14. Il comma primo dell'art. 46 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, è sostituito dal seguente:

     “1. Le imprese assegnatarie devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

     a) avere un rapporto superficie/addetto non superiore a 300 mq. per le segherie, le imprese di costruzione e di trattamento e lavorazione di materiali inerti un rapporto superficie/addetto non superiore ai 1000 mq;

     b) nelle zone produttive di interesse provinciale avere un livello occupazionale di almeno 20 addetti, ridotto a 10 per le imprese artigiane e commerciali, da raggiungersi dopo 3 anni dalla data di assegnazione delle aree".

     15. All'art. 50 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, sostituito dall'art. 19 della legge provinciale 31 luglio 1987, n. 17, sono aggiunti i seguenti commi:

     “5. L'agevolazione di cui al comma primo può essere concessa anche alle imprese che acquistano e/o apprestano terreni a scopo produttivi ubicati non in zone per insediamenti produttivi, purché i relativi progetti siano conformi ai piani urbanistici. In tal caso la liquidazione viene disposta dopo l'accertamento dell'acquisto del terreno e/o della regolare esecuzione delle opere di apprestamento ammesse a contributo. All'agevolazione possono essere ammesse anche le domande presentate dopo il 18 agosto 1987.

     6. L'agevolazione di cui al comma primo può essere concessa anche alle imprese assegnatarie - in base all'art. 4 della legge provinciale 21 gennaio 1986, n. 3 - di area non agevolata in zone di interesse provinciale. Sono ammesse all'agevolazione anche le domande presentate dopo il 12 febbraio 1986."

     16. Il comma secondo dell'art. 51 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, è sostituito dal seguente:

     “2. La liquidazione viene disposta, con provvedimento dell'assessore competente in materia, dopo l'accertamento dell'acquisizione dei terreni e dell'attuazione degli adempimenti previsti dall'art. 35 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, sostituito dall'art. 4 della legge provinciale 21 gennaio 1986, n. 3, rispettivamente dopo l'accertamento dell'esecuzione delle opere ammesse a contributo."

     17. Nel comma primo, lettera a), dell'art. 52 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, vengono soppresse le parole "e l'impegno finanziario".

     18. In deroga al limite stabilito dall'art. 5, comma primo, della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, alle imprese artigiane è consentito occupare apprendisti in ragione di due per ogni maestro artigiano e di uno per ogni dipendente o socio qualificato.

     19. Alla lettera b) del comma quarto dell'art. 23-bis della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, istituito dall'art. 18 della legge provinciale 7 agosto 1987, n. 19, dopo le parole "due rappresentanti delle organizzazioni di categoria" è inserita la parola "possibilmente".

     20. Il termine di cui all'art. 8, lettera e), della legge provinciale 7 agosto 1987, n. 19, relativo all'obbligo di presentazione del contratto di apprendistato è prorogato da 15 a 20 giorni con effetto dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

 

          Art. 20. Abrogazione di norme.

 

          Art. 21. Ampliamento degli organici del personale.

     1. Per coprire il maggiore fabbisogno di personale derivante dall'attuazione della presente legge, l'organico del ruolo amministrativo del personale provinciale è ampliato di un posto nella VII qualifica funzionale, cinque posti nella VI qualifica funzionale e quattro posti nella IV qualifica funzionale. L'organico del ruolo tecnico del personale provinciale è ridotto di un posto nella VI qualifica funzionale.

 

          Art. 22. Disposizioni finanziarie.

     1. Alla copertura dei maggiori oneri per il personale derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in Lire 150 milioni per l'anno 1990 e in Lire 300 milioni all'anno a partire dal 1991, si provvede:

     a) per l'anno 1990 con riduzione di Lire 150 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui al capitolo 75025 del bilancio di previsione per l'anno 1990;

     b) per gli anni 1991 e 1992 con quote dello stanziamento previsto per il biennio 1991-1992 alla Sezione 10, Settore 10.2, lettera b. 1), del bilancio pluriennale 1990-1992 della Provincia.

 

          Art. 23. Variazioni al bilancio 1990.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1990 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

     (Omissis).

 

          Art. 24. Testo unificato.

     1. La Giunta provinciale provvede a riunire ed a coordinare in forma di testo unificato la presente legge con le leggi provinciali 16 febbraio 1981, n. 3, e 16 dicembre 1983, n. 51, concernenti l'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana.


[1]  Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, L.P. 21 dicembre 1992, n. 45.