§ 4.2.13 – L.P. 26 giugno 1972, n. 11.
Disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed affini.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:26/06/1972
Numero:11


Sommario
Art. 1.      L'esercizio delle attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano [...]
Art. 2.      L'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere ed attività affini nella Provincia di Bolzano è subordinato al rilascio da parte del Sindaco del Comune nel quale il richiedente intende [...]
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      Il diniego dell'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Art. 6.      Agli esercenti l'attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, è fatto obbligo di esporre le tariffe dei prezzi praticati nell'esercizio.
Art. 7.      Coloro che esercitano regolarmente un'attività affine, specificata all'art. 1, ultimo comma della presente legge, sono autorizzati a continuare l'attività esercitata, purché richiedano, entro 90 [...]
Art. 8.      Chiunque esercita l'attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna ed affini, senza essere in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 2 della presente legge, sarà soggetto alle [...]
Art. 8 bis. 
Art. 9.      La legge provinciale 26 novembre 1964, n. 17, è abrogata.


§ 4.2.13 – L.P. 26 giugno 1972, n. 11. [1]

Disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed affini.

(B.U. 11 luglio 1972, n. 32).

 

     Art. 1.

     L'esercizio delle attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è disciplinato secondo le seguenti disposizioni.

     Le medesime attività non possono svolgersi in forma ambulante.

     Le stesse attività possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della presente legge, e si obblighi ad osservare in particolare gli orari stabiliti dall'autorità comunale.

     Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere o parrucchiere le attività inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implichino prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quelle di: estetista, truccatore, estetista - visagista, depilatore, manicure, pedicure estetico, massaggiatore facciale.

 

          Art. 2.

     L'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere ed attività affini nella Provincia di Bolzano è subordinato al rilascio da parte del Sindaco del Comune nel quale il richiedente intende esercitare la attività, di apposita autorizzazione valevole per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

     Detta autorizzazione deve essere concessa previo accertamento:

     a) del possesso da parte del richiedente dell'autorizzazione, della qualificazione professionale e dei requisiti previsti dalle leggi vigenti. Il relativo accertamento spetta alla commissione provinciale dell'artigianato;

     b) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere, di parrucchiere ed affini, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività. L'accertamento di tali condizioni e requisiti è di competenza degli organi comunali, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia;

     c) [2]

     Il titolare di un esercizio di barbiere o parrucchiere, regolarmente iscritto nel Registro delle imprese artigiane della provincia di Bolzano, può svolgere all'interno del proprio esercizio una o più attività affini purché sussistano i requisiti di cui alla precedente lett. b), accertati dagli organi competenti del Comune.

     Coloro, invece, che intendono esercitare esclusivamente un'attività affine, specificata nell'art. 1, ultimo comma, della presente legge, devono dimostrare, a comprova della qualificazione professionale conseguita, di aver svolto l'apprendistato in conformità delle vigenti norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate, o, almeno, di aver compiuto un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a due anni nel mestiere che intendono esercitare, da accertarsi tramite il libretto di lavoro o documento equipollente.

 

          Art. 3. [3]

 

          Art. 4. [4]

     1. L'autorizzazione di cui all'articolo 2 è rilasciata dal sindaco, con specifica indicazione dell'attività o delle attività autorizzate.

 

          Art. 5.

     Il diniego dell'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

     Contro il provvedimento del Sindaco è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale entro il termine di giorni 30 dalla notifica.

 

          Art. 6.

     Agli esercenti l'attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, è fatto obbligo di esporre le tariffe dei prezzi praticati nell'esercizio.

     Ad essi è fatto obbligo inoltre di esporre l'orario di apertura e di chiusura dell'esercizio.

     L'orario di apertura e di chiusura degli esercizi di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, è stabilito dal Sindaco su proposta delle associazioni sindacali degli artigiani, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori di categoria.

 

          Art. 7.

     Coloro che esercitano regolarmente un'attività affine, specificata all'art. 1, ultimo comma della presente legge, sono autorizzati a continuare l'attività esercitata, purché richiedano, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione al Sindaco competente.

 

          Art. 8.

     Chiunque esercita l'attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna ed affini, senza essere in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 2 della presente legge, sarà soggetto alle sanzioni previste dalla legge provinciale 8 novembre 1958, n. 8.

     I provvedimenti ivi previsti sono applicati dal Sindaco e comunicati al Presidente della Giunta provinciale ed al questore.

 

     Art. 8 bis. [5]

     1. Le disposizioni della presente legge vengono applicate esclusivamente per l'attività di parrucchiere e non per le attività affini.

     2. [6].

 

          Art. 9.

     La legge provinciale 26 novembre 1964, n. 17, è abrogata.


[1] Abrogata dall'art. 47 della L.P. 25 febbraio 2008, n. 1.

[2] Lettera abrogata dall'art. 52 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[3] Articolo modificato dall'art. 19 della L.P. 11 aprile 1990, n. 8 e abrogato dall'art. 52 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 22 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[5] Articolo aggiunto dall’art. 32 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[6] Comma abrogato dall’art. 24 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9.