§ 4.2.74 - L.P. 25 febbraio 2008, n. 1.
Ordinamento dell’artigianato


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:25/02/2008
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Requisiti di ammissione
Art. 3.  Imprenditore artigiano
Art. 4.  Impresa artigiana
Art. 5.  Forme di esercizio di un’impresa artigiana
Art. 6.  Iscrizione, variazione e cancellazione nel Registro delle imprese.
Art. 7.  Silenzio assenso e ricorsi
Art. 8.  Diritto dell’impresa artigiana alla conservazione dell’iscrizione nel Registro delle imprese.
Art. 9.  Elenco delle attività artigiane
Art. 10.  Locali d’esercizio dell’attività
Art. 11.  Vendita di prodotti artigianali
Art. 12.  Obiettivi della formazione
Art. 13.  Ambito di applicazione
Art. 14.  Ammissione agli esami
Art. 15.  Parti dell’esame
Art. 16.  Esami
Art. 17.  Composizione delle commissioni d’esame
Art. 18.  Nomina delle commissioni d’esame
Art. 19.  Esonero da esami
Art. 20.  Corsi di preparazione
Art. 21.  Tecnico/Tecnica di economia aziendale nell’artigianato
Art. 22.  Profili professionali
Art. 23.  Impresa di maestro artigiano
Art. 24.  Professioni
Art. 25.  Requisiti professionali
Art. 26.  Disposizioni particolari
Art. 27.  Ambito di applicazione
Art. 28.  Attività.
Art. 29.  Requisiti professionali
Art. 30.  Installazione, collaudo, allacciamento e manutenzione delle apparecchiature terminali
Art. 31.  Professioni
Art. 32.  Estetista, cosmetista, acconciatore/acconciatrice.
Art. 33.  Odontotecnico/odontotecnica, meccanico ortopedico/meccanica ortopedica
Art. 34.  Ottico optometrista/ottica optometrista
Art. 35.  Calzolaio ortopedico/calzolaia ortopedica
Art. 36.  Accertamento dei requisiti professionali
Art. 37.  Professioni
Art. 38.  Requisiti professionali
Art. 39.  Attività dei panifici
Art. 40.  Denominazioni aziendali
Art. 41.  Attività dello spazzacamino o della spazzacamino
Art. 42.  Disposizioni procedurali
Art. 43.  Sanzioni amministrative
Art. 44.  Potere di vigilanza
Art. 45.  Disposizioni transitorie
Art. 46.  Disposizioni finanziarie
Art. 47.  Abrogazioni


§ 4.2.74 - L.P. 25 febbraio 2008, n. 1.

Ordinamento dell’artigianato

(B.U. 11 marzo 2008, n. 11 - S.O. n. 1)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Questa legge regola le attività artigiane svolte professionalmente.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle seguenti attività:

a) attività di prestazioni di servizi commerciali, di intermediazione della circolazione di beni e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvi i casi in cui queste attività siano necessarie per l’attività artigianale;

b) attività artistiche svolte da liberi professionisti;

c) ogni attività artigianale svolta da persone in situazione di handicap all’interno dei centri sociali gestiti dalla Provincia o da altri enti pubblici;

d) attività secondarie di imprese agricole che trasformano, arricchiscono o commercializzano i loro prodotti ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile;

e) produzione di oggetti di arte popolare, qualora venga effettuata quale attività secondaria, senza l’impiego di dipendenti aggiuntivi. Con regolamento di esecuzione vengono determinate le relative attività.

 

     Art. 2. Requisiti di ammissione

1. Per l’esercizio delle attività artigiane per le quali, ai sensi della presente legge, sono previsti particolari presupposti, l’imprenditore artigiano deve possedere i requisiti professionali previsti al titolo II. Il possesso dei requisiti deve essere dimostrato anche se l’attività artigianale è svolta in forma secondaria ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della presente legge.

 

     Art. 3. Imprenditore artigiano

1. L’imprenditore artigiano lavora personalmente nel comparto produttivo, organizzativo, amministrativo o commerciale dell’impresa artigiana.

 

     Art. 4. Impresa artigiana

1. L’impresa artigiana è un’impresa la cui attività è compresa nell’elenco delle attività di cui all’articolo 9, classificabili come “di tipologia artigianale”, e che soddisfa almeno tre dei seguenti requisiti:

a) la produzione dei beni e la prestazione dei servizi non sono attuate prevalentemente in serie;

b) l’organizzazione aziendale non è composta da un’unità produttiva ed un’unità amministrativa distinte e pertanto non esiste una gestione separata delle due unità e dei relativi collaboratori e collaboratrici;

c) la produzione dei beni e la prestazione dei servizi non sono attuate prevalentemente con una sistematica divisione del lavoro;

d) in genere i lavori non sono affidati interamente ad altre imprese;

e) la produzione di beni e la prestazione di servizi si effettuano prevalentemente su commissione.

 

     Art. 5. Forme di esercizio di un’impresa artigiana

1. Le imprese artigiane possono essere gestite in forma di impresa individuale oppure in forma di cooperativa, di consorzio oppure in forma di società, esclusa la società per azioni e la società in accomandita per azioni.

2. Qualora la forma prescelta sia quella di società in nome collettivo, l’impresa è considerata artigiana se la maggioranza dei soci, ovvero se uno dei soci, nel caso di due, è in possesso dei requisiti previsti all’articolo 3, comma 1.

3. Qualora la forma prescelta sia quella della società in accomandita semplice, essa è considerata artigiana se la maggioranza degli accomandatari, ovvero uno dei soci accomandatari, nel caso di due, è in possesso dei requisiti previsti all’articolo 3, comma 1.

4. Qualora la forma prescelta sia quella della società o cooperativa a responsabilità limitata, l’impresa è considerata artigiana se la maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di amministrazione o, nelle società composte da due soci almeno uno di essi, è in possesso dei requisiti previsti all’articolo 3, comma 1, e detiene più della metà del capitale sociale.

5. Sono considerate consorzi artigiani o cooperative artigiane le associazioni fra singole imprese artigiane ovvero le associazioni fra imprese di diversi settori, a condizione che le imprese artigiane siano in prevalenza numerica. In entrambi i casi queste associazioni perseguono lo scopo di eseguire in comune lavori e servizi oppure di coordinarli.

 

CAPO II

REGISTRO DELLE IMPRESE ED ELENCO DELLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI

 

     Art. 6. Iscrizione, variazione e cancellazione nel Registro delle imprese.

1. L’iscrizione di un’attività artigianale nel Registro delle imprese nonché la sua variazione e cancellazione sono disciplinate dall’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modifiche, e sono effettuate ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 maggio 2000, n. 19, e successive modifiche.

2. Le imprese artigiane in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, 3 e 4 della presente legge sono iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio con la denominazione di “impresa artigiana”.

3. Un’attività artigiana secondaria è iscritta solamente nel caso di un impresa la cui attività principale non è di natura artigiana, con l’iscrizione recante: “impresa con attività artigianale secondaria”.

4. L’iscrizione nel Registro delle imprese sostituisce a tutti gli effetti l’iscrizione in altri elenchi, albi o registri.

 

     Art. 7. Silenzio assenso e ricorsi

1. La richiesta d’iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta se la Camera di commercio non comunica i provvedimenti di cui all’articolo 6 entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

2. Contro il provvedimento di diniego della Camera di commercio è ammesso ricorso alla Giunta provinciale da parte dell’interessato o dell’interessata, entro il termine di 30 giorni dall’avvenuta comunicazione.

 

     Art. 8. Diritto dell’impresa artigiana alla conservazione dell’iscrizione nel Registro delle imprese.

1. In caso d’invalidità, di morte o di sentenza che dichiara l’interdizione o l’inabilitazione dell’imprenditore artigiano, su richiesta da presentare entro sei mesi dall’evento, può essere conservata l’iscrizione nel Registro delle imprese per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, a condizione che l’esercizio dell’impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell’imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

2. Per le attività di cui al titolo II i requisiti professionali previsti possono essere dimostrati, anziché dal titolare stesso, anche da un collaboratore o una collaboratrice.

3. L’assessore o l’assessora provinciale all’artigianato può concedere per giustificati motivi la proroga del termine di cui al comma 1 per ulteriori due anni.

 

     Art. 9. Elenco delle attività artigiane

1. L’elenco delle attività artigiane è approvato dalla Giunta provinciale, adottando l’elenco tenuto dalla Camera di commercio al momento dell’entrata in vigore della presente legge.

2. Le nuove attività considerate iscrivibili sono inserite nell’elenco di cui al comma 1 contestualmente all’iscrizione dell’impresa artigiana nel Registro delle imprese. Anche le organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia e la Ripartizione provinciale Artigianato, Industria e Commercio possono richiedere alla Camera di commercio l’inserimento di nuove attività. Entro 10 giorni, la Camera di Commercio comunica l’inserimento di una nuova attività alla Ripartizione provinciale Artigianato, Industria e Commercio ed alle organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia.

3. Contro il provvedimento di inserimento o di non-inserimento di una nuova attività artigianale nell’elenco di cui al comma 1 è ammesso ricorso alla Giunta provinciale da parte delle organizzazioni di cui al comma 2 nonché delle imprese interessate, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Entro lo stesso termine la Ripartizione provinciale Artigianato, Industria e Commercio può presentare una proposta di diniego di modifica o di inserimento.

4. La Camera di commercio procede ogni cinque anni all’esame dell’elenco di cui al comma 1, per verificare la corrispondenza delle caratteristiche delle attività e dei settori iscritti alle denominazioni attuali, sentite la Ripartizione provinciale Artigianato, Industria e Commercio e le organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia.

5. La Giunta provinciale approva l’elenco aggiornato.

 

CAPO III

LOCALI E VENDITA

 

     Art. 10. Locali d’esercizio dell’attività

1. Le attività artigiane sono svolte in locali idonei all’uso specifico e conformi alle relative disposizioni legislative.

2. Nel regolamento d’esecuzione sono individuate le attività artigiane che, per le particolari caratteristiche e le capacità professionali richieste, possono essere svolte in appartamenti e locali adibiti a negozio o ufficio.

 

     Art. 11. Vendita di prodotti artigianali

1. L’impresa artigiana può vendere i propri prodotti e i propri servizi nonché i beni accessori comunque collegati funzionalmente con i propri prodotti e servizi, anche se non di produzione propria, senza l’autorizzazione prevista dall’ordinamento del commercio, a condizione che l’attività artigiana rimanga l’attività principale.

2. La vendita non può avvenire al di fuori dei luoghi di produzione dell’impresa oppure di locali siti nelle immediate vicinanze, nel rispetto della normativa urbanistica vigente.

3. Esclusivamente le imprese artigiane iscritte nel Registro delle imprese possono definire artigianali i propri prodotti e servizi e venderli come tali.

 

CAPO IV

MAESTRO ARTIGIANO/MAESTRA ARTIGIANA,

TECNICO/TECNICA DI ECONOMIA AZIENDALE NELL’ARTIGIANATO

 

     Art. 12. Obiettivi della formazione

1. La formazione di maestro è un percorso formativo finalizzato all’avanzamento professionale, nel quale vengono trasmesse le conoscenze e le abilità imprenditoriali, pedagogico-formative, teoriche e pratiche professionali necessarie a svolgere compiti di responsabilità in un’azienda, oppure a gestirla autonomamente, e che qualificano in particolare la formazione di giovani collaboratori e collaboratrici.

2. La ripartizione provinciale competente in materia di formazione di maestro può organizzare corsi di preparazione all’esame di maestro artigiano o incaricare le associazioni di categoria di organizzare questi corsi per intere parti d’esame o per singoli moduli, rifondendo fino al 90 per cento delle relative spese.

3. Per promuovere la formazione di maestro artigiano, la ripartizione provinciale competente in materia di formazione di maestro può inoltre organizzare convegni, seminari, mostre, concorsi, manifestazioni a carattere informativo e viaggi di studio nonché effettuare in proprio o tramite terzi rilevazioni e indagini.

 

     Art. 13. Ambito di applicazione

1. La Giunta provinciale, su proposta dell’assessore o dell’assessora all’artigianato e dell’assessore o dell’assessora competente in materia di formazione di maestro, approva l’elenco delle professioni di maestro artigiano, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia.

2. L’esame di maestro può essere sostenuto per tutte le professioni artigiane stabilite dalla Giunta provinciale.

 

     Art. 14. Ammissione agli esami

1. Per l’ammissione all’esame di maestro artigiano è richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) un’esperienza professionale di almeno due anni nell’attività artigiana oggetto dell’esame o in attività similare, maturata nel periodo successivo al conseguimento del diploma di lavorante artigiano;

b) un’esperienza professionale di almeno tre anni nell’attività artigiana oggetto dell’esame o in attività similare, maturata nel periodo successivo al conseguimento del diploma di qualifica professionale;

c) un’esperienza professionale qualificata di almeno sei anni nell’attività artigiana oggetto dell’esame o in attività similare.

2. Per l’ammissione all’esame di gestione aziendale è richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) il diploma di lavorante artigiano, il diploma di qualifica professionale o un’esperienza professionale di almeno quattro anni nell’attività artigiana oggetto dell’esame o in attività similare;

b) una collaborazione di almeno quattro anni nella gestione di un’impresa artigiana.

3. Agli esami possono essere ammesse anche persone in possesso di requisiti equivalenti, sentita la competente commissione d’esame.

4. La richiesta di ammissione agli esami è presentata al direttore o alla direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di formazione di maestro.

5. L’ammissione all’esame o il diniego dell’ammissione sono comunicati alla persona richiedente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Avverso il diniego può essere presentato ricorso alla Giunta provinciale entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso in cui la Giunta provinciale non decida entro il termine di 30 giorni, la domanda si considera accolta.

 

     Art. 15. Parti dell’esame

1. L’esame di maestro artigiano si articola nelle seguenti quattro parti:

a) gestione aziendale;

b) pedagogia della formazione;

c) teoria professionale; in tale parte dell’esame viene considerata la competenza comunicativa nella seconda lingua;

d) pratica professionale.

 

     Art. 16. Esami

1. L’assessore o l’assessora provinciale competente in materia di formazione di maestro approva i programmi d’esame per l’esame di maestro artigiano, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia e la competente commissione d’esame.

2. I candidati e le candidate possono sostenere l’esame in lingua italiana o tedesca.

3. Le parti dell’esame di maestro già sostenute perdono validità se l’intero esame non viene superato con esito positivo entro sei anni. In casi eccezionali, debitamente motivati, il direttore o la direttrice della ripartizione competente può concedere una proroga dei termini.

4. L’esame di maestro si intende superato se la persona candidata ha sostenuto con esito positivo tutte le parti dell’esame o se ne è stata esonerata.

5. L’assessore o l’assessora provinciale competente in materia di formazione di maestro rilascia il diploma di maestro artigiano.

 

     Art. 17. Composizione delle commissioni d’esame

1. La commissione d’esame in materia di gestione aziendale e pedagogia della formazione è così composta:

a) nella funzione di presidente, dal direttore o dalla direttrice oppure da un o una insegnante di una scuola professionale o di un istituto tecnico, oppure da una persona riconosciuta esperta con esperienza pluriennale nel settore della formazione;

b) da due persone esperte nel settore della gestione aziendale e della pedagogia della formazione, delle quali almeno una dovrà essere un datore di lavoro del settore artigianato.

2. La commissione d’esame in materia di teoria professionale e pratica professionale è così composta:

a) nella funzione di presidente, dal direttore o dalla direttrice o da un o una insegnante di una scuola professionale o di un istituto tecnico oppure da una persona riconosciuta esperta con esperienza pluriennale nel settore della formazione;

b) da un maestro o una maestra nell’attività artigiana oggetto dell’esame oppure, in sua mancanza, da una persona riconosciuta esperta nella relativa attività artigiana, con esperienza pluriennale di lavoro autonomo;

c) da una persona esperta nella relativa attività artigiana.

 

     Art. 18. Nomina delle commissioni d’esame

1. L’assessore o l’assessora provinciale competente in materia di formazione di maestro nomina i componenti delle commissioni d’esame di cui all’articolo 17, commi 1 e 2.

2. I componenti delle commissioni d’esame di cui all’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, lettera a), sono proposti dal direttore o dalla direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di formazione di maestro.

3. I componenti delle commissioni d’esame di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), sono proposti dalle organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia.

4. I componenti delle commissioni d’esame di cui all’articolo 17, comma 2, lettera c), sono nominati d’intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia.

5. La proposta dei componenti delle commissioni d’esame di cui al comma 3 è trasmessa alla ripartizione provinciale competente in materia di formazione di maestro entro 30 giorni dalla data della richiesta. Se entro tale termine non perviene una proposta, si procede alla nomina d’ufficio.

6. Per ciascun o ciascuna componente della commissione è nominato/nominata un o una supplente.

7. Tutti i componenti della commissione rimangono in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

8. Per i lavori di preparazione degli esami e di correzione degli elaborati la ripartizione provinciale competente in materia di formazione di maestro può avvalersi della consulenza di esperti esterni.

 

     Art. 19. Esonero da esami

1. Chi dimostra di aver acquisito una qualificazione sostanzialmente rispondente ai contenuti previsti dal programma d’esame, può presentare domanda d’esonero dall’obbligo di sostenere le prove in singole materie o intere parti d’esame.

2. Il direttore o la direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di formazione di maestro richiede un parere sulla domanda di esonero alla competente commissione d’esame, che si esprime entro 30 giorni dalla richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, il direttore o la direttrice della ripartizione decide in merito alla domanda di esonero.

3. Nel caso in cui vi siano stati dei precedenti analoghi, il direttore o la direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di formazione di maestro può decidere indipendentemente dall’acquisizione del parere della commissione d’esame di cui al comma 2, purchè né il programma della qualifica presentata né il relativo esame di maestro artigiano abbiano subito nel frattempo una modifica.

4. Nelle professioni artigiane rare, per le quali per mancanza di persone esperte non è possibile nominare una commissione d’esame, si prescinde dalla richiesta del parere obbligatorio.

 

     Art. 20. Corsi di preparazione

1. Alla parte “gestione aziendale” del corso e dell’esame di maestro artigiano possono essere ammesse su richiesta anche le persone che dimostrino almeno un’attività professionale quadriennale nell’amministrazione di un’impresa artigianale.

 

     Art. 21. Tecnico/Tecnica di economia aziendale nell’artigianato

1. L’obiettivo della formazione di tecnico/tecnica di economia aziendale nell’artigianato, di norma a integrazione di quella di maestro artigiano, consiste nel rafforzare il ruolo dell’imprenditore artigiano e di aumentarne la competitività. A tal fine sono necessarie competenze per una moderna gestione dell’azienda e del personale nonché per lo sviluppo e la commercializzazione dei prodotti.

2. Le condizioni di ammissione, la durata, il programma didattico e le procedure d’esame vengono approvati con decreto dell’assessore o dell’assessora competente in materia di formazione di maestro, sentite le proposte delle relative associazioni di categoria più rappresentative della provincia.

3. Chi conclude la formazione e supera l’esame riceve una qualifica che autorizza a fregiarsi del titolo di “tecnico di economia aziendale nell’artigianato” ovvero “tecnica di economia aziendale nell’artigianato”.

4. La ripartizione provinciale competente per la formazione professionale può organizzare corsi di preparazione a questo esame o incaricare le organizzazioni professionali di organizzare l’intero corso o singoli moduli. Per quanto attiene al finanziamento di detta formazione, si applicano le disposizioni in materia di aggiornamento professionale.

 

CAPO V

PROFILI PROFESSIONALI E IMPRESA DI MAESTRO ARTIGIANO

 

     Art. 22. Profili professionali

1. Per le attività artigianali il cui esercizio è subordinato al superamento di un esame e a una qualifica professionale di base, devono essere stabiliti profili professionali che dovranno definire i rispettivi ambiti di attività nonché le conoscenze e competenze professionali necessarie all’esercizio dell’attività a regola d’arte.

2. L’assessore o l’assessora all’artigianato approva i profili professionali, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia. I profili professionali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 23. Impresa di maestro artigiano

1. Gli imprenditori artigiani in possesso del diploma di maestro artigiano o iscritti alla prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui all’articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, possono qualificarsi col titolo di maestro artigiano o maestra artigiana e definire la loro impresa verso l’esterno "impresa di maestro artigiano".

2. Può fare uso del titolo di maestro o maestra artigiana solo chi è in possesso del diploma di maestro artigiano o è iscritto nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati.

3. Nel caso di impresa di maestro artigiano costituitasi in forma societaria, almeno un amministratore deve essere in possesso del titolo di maestro artigiano e dei requisiti di cui al comma 2. Le imprese di maestro artigiano si possono contraddistinguere anche attraverso particolari contrassegni di qualità.

 

TITOLO II

REGOLAMENTAZIONI SPECIALI CONCERNENTI L’ESERCIZIO DI DETERMINATE ATTIVITÀ

 

CAPO I

ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ NEL SETTORE AUTOMOBILISTICO

 

     Art. 24. Professioni

1. Il settore automobilistico comprende le seguenti professioni:

a) tecnico d’auto/tecnica d’auto;

b) carrozziere/carrozziera;

c) gommista.

2. Rientrano nell’attività di autoriparazione i lavori di manutenzione e riparazione, la sostituzione, la modifica e la reintegrazione di tutti i componenti di veicoli e complessi di veicoli a motore, compresi i ciclomotori, i macchinari agricoli e i rimorchi adibiti al trasporto su strada di persone e cose. Le riparazioni automobilistiche includono anche l’installazione di impianti e accessori fissi sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore.

3. Non fanno invece parte delle riparazioni automobilistiche il commercio di automobili, il lavaggio, il rifornimento di carburante, la sostituzione del filtro dell’aria e dell’olio, la sostituzione dell’olio del motore e del cambio, nonché di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento. In tutti i casi queste operazioni sono eseguite nel rispetto delle normative sull’inquinamento atmosferico e sullo smaltimento dei rifiuti.

4. L’esercizio delle professioni del settore automobilistico di cui al comma 1 è consentito solamente in officine idonee con sede fissa, che rispondano alle disposizioni vigenti in materia, in particolare a quelle della tutela dell’ambiente nonché della salute e sicurezza sul lavoro. Fanno eccezione i lavori di manutenzione e riparazione di macchinari agricoli.

 

     Art. 25. Requisiti professionali

1. Il titolare dell’impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata la maggioranza degli amministratori, in caso di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - almeno uno in presenza di due soci, rispettivamente accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

a) diploma di maestro artigiano nella relativa professione, oppure iscrizione nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui all’articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3;

b) diploma di lavorante artigiano per la relativa professione e, successivamente, almeno 18 mesi di esperienza professionale come operaio specializzato o operaia specializzata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un’azienda del settore;

c) diploma finale di una scuola professionale almeno biennale con formazione teorico-pratica e, successivamente, almeno 24 mesi di esperienza professionale come operaio specializzato o operaia specializzata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un’azienda del settore;

d) diploma di scuola media superiore o laurea in una materia tecnica corrispondente e, successivamente, almeno 18 mesi di esperienza professionale come operaio specializzato o operaia specializzata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un’azienda del settore;

e) almeno sei anni di esperienza professionale nella relativa professione in un’azienda del settore come operaio specializzato o operaia specializzata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare.

2. L’accertamento della sussistenza dei requisiti professionali avviene in sede di esame della richiesta di iscrizione dell’impresa nel Registro delle imprese di cui al titolo I, capo II.

3. Salvo quanto stabilito dall’articolo 9 della legge provinciale 20 marzo 2006, n. 2, per ottenere l’autorizzazione all’assunzione di apprendisti come tecnici d’auto è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) diploma di maestro artigiano come meccanico o meccanica d’auto o come elettricista d’auto, oppure iscrizione nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui all’articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3;

b) diploma di lavorante artigiano come meccanico o meccanica d’auto e come elettricista d’auto;

c) diploma di lavorante artigiano come meccanico o meccanica d’auto oppure come elettricista d’auto e un’ulteriore formazione specifica riferita alla professione non ancora esercitata. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione le materie d’insegnamento e la durata della formazione integrativa;

d) iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di commercio come “meccanico d’auto” e come “elettricista d’auto” al momento dell’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 26. Disposizioni particolari

1. L’esecuzione di riparazioni automobilistiche ai propri automezzi come servizio e prestazione aggiuntiva dell’azienda è consentita a condizione che l’impresa occupi un responsabile tecnico o una responsabile tecnica in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 25, comma 1.

2. Il proprietario o il possessore dei veicoli o complessi di veicoli a motore si avvale, per la manutenzione e la riparazione dei medesimi, di imprese in regola con i requisiti professionali richiesti all’articolo 25, comma 1.

3. Per eseguire revisioni periodiche su veicoli è richiesta l’iscrizione nel Registro delle imprese come “tecnico d’auto” e come “carrozziere”.

 

CAPO II

ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI NEL SETTORE DELL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

 

     Art. 27. Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai seguenti impianti per edifici ad uso civile:

a) impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici, a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore;

b) impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne e impianti di protezione da scariche atmosferiche;

c) impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso o di qualsiasi natura o specie nonché stufe con una potenzialità al focolare pari o superiore a 15 chilowatt;

d) impianti idrosanitari nonché impianti per il trasporto, trattamento, uso, accumulo e consumo di acqua all’interno degli edifici, a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore;

e) impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici, a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore;

f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) impianti di protezione antincendio.

 

     Art. 28. Attività.

1. Il settore dell’impiantistica comprende le seguenti professioni:

a) elettrotecnico/elettrotecnica;

b) elettromeccanico/elettromeccanica;

c) elettronico impiantista/elettronica impiantista;

d) tecnico della comunicazione/tecnica della comunicazione;

e) installatore di impianti termosanitari/installatrice di impianti termosanitari;

f) tecnico bruciatorista/tecnica bruciatorista;

g) frigorista;

h) installatore di ascensori/installatrice di ascensori;

i) installatore di parafulmini/installatrice di parafulmini;

j) fumista;

k) altre attività simili che hanno come oggetto l’installazione, la conversione e il potenziamento nonché la manutenzione degli impianti di cui all’articolo 27.

2. La Giunta provinciale, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia, stabilisce i criteri per l’attribuzione dei vari impianti di cui all’articolo 27 alle rispettive professioni nel settore dell’installazione. Per il rilascio del parere delle organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia è previsto un termine di 90 giorni dalla richiesta; se entro tale termine il parere non viene rilasciato, si procede senza di esso.

 

     Art. 29. Requisiti professionali

1. Il titolare dell’impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata la maggioranza degli amministratori, in caso di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - almeno uno in presenza di due soci, rispettivamente accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

a) diploma di maestro artigiano nella relativa professione, oppure iscrizione nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui all’articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3;

b) diploma di lavorante artigiano per la relativa professione e, successivamente, almeno 24 mesi di esperienza professionale come operaio specializzato o operaia specializzata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un’azienda del settore;

c) diploma finale di una scuola professionale almeno biennale con formazione teorico-pratica e, successivamente, almeno 24 mesi di esperienza professionale come operaio specializzato o operaia specializzata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un’azienda del settore;

d) diploma di scuola media superiore o laurea in una materia tecnica corrispondente e, successivamente, almeno 18 mesi di esperienza professionale come operaio specializzato o operaia specializzata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un’azienda del settore;

e) almeno sei anni di esperienza professionale nella relativa professione in un’azienda del settore come operaio specializzato o operaia specializzata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare.

2. L’accertamento circa la sussistenza dei requisiti professionali avviene in sede di esame della richiesta di iscrizione dell’impresa nel Registro delle imprese di cui al titolo I, capo II. Nell’iscrizione devono essere indicati gli impianti di cui all’articolo 27, per i quali l’impresa è abilitata.

3. Per i lavori di installazione, conversione, potenziamento nonché di manutenzione degli impianti, il committente oppure il proprietario è obbligato ad incaricare imprese abilitate ai sensi del comma 1.

 

     Art. 30. Installazione, collaudo, allacciamento e manutenzione delle apparecchiature terminali

1. L’attività di servizi connessi all’installazione, al collaudo, all’allacciamento e alla manutenzione delle apparecchiature terminali abilitate a comunicare con la rete pubblica di telecomunicazioni può essere svolta anche da un’impresa iscritta nel Registro delle imprese con l’attività di “elettrotecnico”, a condizione che il titolare dell’azienda sia iscritto nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui all’articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3.

2. L’esercizio delle attività di cui al comma 1 può essere intrapreso immediatamente dopo la presentazione della relativa denuncia alla Camera di commercio.

3. Ulteriori requisiti d’idoneità per l’impresa, i gradi dell’autorizzazione nonché ulteriori disposizioni procedurali sono stabiliti con regolamento di esecuzione.

 

CAPO III

ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI NEL SETTORE DELL’IGIENE E DELL’ESTETICA

 

     Art. 31. Professioni

1. Il settore dell’igiene e dell’estetica comprende le seguenti professioni:

a) estetista;

b) cosmetista;

c) acconciatore/acconciatrice;

d) odontotecnico/odontotecnica;

e) calzolaio ortopedico/calzolaia ortopedica;

f) meccanico ortopedico/meccanica ortopedica;

g) ottico optometrista/ottica optometrista.

 

     Art. 32. Estetista, cosmetista, acconciatore/acconciatrice.

1. Il titolare dell’impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata la maggioranza degli amministratori, in caso di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - almeno uno in presenza di due soci, rispettivamente accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

a) diploma di maestro artigiano nella relativa professione, oppure iscrizione nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui all’articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3;

b) diploma di lavorante artigiano per la relativa professione e, successivamente, almeno 18 mesi di esperienza professsionale come operaio specializzato o operaia specializzata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un’azienda del settore;

c) diploma finale di una scuola professionale almeno biennale con formazione teorico-pratica e, successivamente, almeno 24 mesi di esperienza professionale come operaio specializzato o operaia specializzata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un’azienda del settore;

d) diploma di scuola media superiore o laurea in una materia tecnica corrispondente e, successivamente, almeno 18 mesi di esperienza professionale come operaio specializzato o operaia specializzata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un’azienda del settore;

e) almeno sei anni di esperienza professionale nella relativa professione in un’azienda del settore come operaio specializzato o operaia specializzata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare.

2. Le attività di estetista e di cosmetista possono essere svolte mediante tecniche manuali e con l’impiego di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico. Tali apparecchiature sono individuate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

3. Sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

4. Il solo esercizio di una sauna o di uno studio per abbronzatura non rientra nell’attività di estetista.

5. Le imprese che vendono articoli cosmetici possono esercitare l’attività di estetista, purché le persone addette all’esercizio di tale attività siano in possesso dei requisiti professionali previsti al comma 1, che vengono accertati dalla Camera di commercio.

6. Le imprese di cui al comma 5 non hanno l’obbligo di iscriversi nel Registro delle imprese con l’attività di “estetista”.

7. Nell’esercizio della propria professione artigiana l’acconciatore o l’acconciatrice può effettuare anche semplici attività di manicure e pedicure e semplici trattamenti cosmetici della pelle del viso.

8. Per aziende del settore si intendono le aziende che svolgono le rispettive attività nel settore dell’igiene e dell’estetica e quelle che offrono ai loro clienti attività e servizi nell’ambito della cura della salute e del corpo; presupposto è che l’esperienza professionale sia stata acquisita sotto la vigilanza di una persona in possesso dei requisiti professionali.

9. La denominazione “scuola di cosmetica” o denominazioni simili possono essere utilizzate, per indicare istituti di formazione nel settore dell’igiene e dell’estetica, solo qualora vengano rispettati i requisiti minimi, da determinarsi con regolamento di esecuzione alla presente legge.

10. Le imprese artigiane con attività di cui al presente articolo possono dare avvio alla propria attività, previa dichiarazione di inizio attività al comune territorialmente competente.

11. L’esercizio dell’attività di trainer del benessere ai sensi dell’articolo 53-decies della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è consentito solo all’interno degli esercizi ricettivi e di strutture private o pubbliche per il wellness e la balneazione, limitamente agli ospiti. Con regolamento di esecuzione sono delimitate le competenze professionali dell’estetista, del/della cosmetista e del/della trainer del benessere.

12. Le attività di estetista, di cosmetista e di acconciatore o acconciatrice vengono esercitate nella sede aziendale della persona in possesso dei requisiti professionali.

13. Le attività di cui al comma 12 possono essere esercitate in via eccezionale anche a domicilio o in un altro luogo stabilito dal committente, purché i locali utilizzati rispondano alle norme sanitarie e igieniche prescritte.

14. Le attività di estetista e di acconciatore o acconciatrice possono essere esercitate anche presso strutture alberghiere e ricettive, limitatamente agli ospiti delle stesse.

15. In caso di malattia, di handicap fisico o mentale, di salute cagionevole o di altre situazioni coercitive simili, le attività possono essere esercitate a domicilio o nel luogo stabilito dal committente.

16. Non è ammesso lo svolgimento delle attività in forma ambulante o di posteggio.

 

     Art. 33. Odontotecnico/odontotecnica, meccanico ortopedico/meccanica ortopedica

1. Il titolare dell’impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata la maggioranza degli amministratori, in caso di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - almeno uno in presenza di due soci, rispettivamente accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso del diploma di un istituto tecnico riconosciuto dalle norme statali vigenti in materia.

 

     Art. 34. Ottico optometrista/ottica optometrista

1. Il titolare dell’impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata la maggioranza degli amministratori, in caso di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - almeno uno in presenza di due soci, rispettivamente accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria della professione sanitaria di ottico o ottica optometrista, conseguita con il titolo di studio riconosciuto dalle norme statali vigenti in materia.

2. In ogni singolo esercizio deve essere presente un ottico o un’ottica optometrista in possesso dell’abilitazione di cui al comma 1.

 

     Art. 35. Calzolaio ortopedico/calzolaia ortopedica

1. Il titolare dell’impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata la maggioranza degli amministratori, in caso di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - almeno uno in presenza di due soci, rispettivamente accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

a) diploma di maestro artigiano;

b) diploma di un istituto tecnico riconosciuto dallo Stato ai sensi delle norme vigenti in materia.

 

     Art. 36. Accertamento dei requisiti professionali

1. L’accertamento circa la sussistenza dei requisiti professionali per le attività di cui all’articolo 31, comma 1, lettere a), b) e c), avviene in sede di esame della dichiarazione di inizio attività da parte del comune territorialmente competente.

2. L’accertamento circa la sussistenza dei requisiti professionali per le attività di cui all’articolo 31, comma 1, lettere d), e), f) e g), avviene in sede di esame della richiesta di iscrizione dell’impresa nel Registro delle imprese di cui al titolo I, capo II.

3. La sussistenza dei requisiti professionali è richiesta in ogni caso, indipendentemente dal fatto che le attività siano esercitate in luogo pubblico o privato, a pagamento o gratuitamente.

 

CAPO IV

ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI NEL SETTORE ALIMENTARE

 

     Art. 37. Professioni

1. Il settore alimentare comprende le seguenti professioni:

a) panettiere/panettiera;

b) pasticciere/pasticciera;

c) macellaio/macellaia;

d) esperto caseario/esperta casearia;

e) mugnaio/mugnaia;

f) gelatiere/gelatiera.

 

          Art. 38. Requisiti professionali

1. Il titolare dell’impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata la maggioranza degli amministratori, in caso di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - almeno uno in presenza di due soci, rispettivamente accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

a) diploma di maestro artigiano nella relativa professione, oppure iscrizione nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui all’articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3;

b) diploma di lavorante artigiano per la relativa professione e, successivamente, almeno 18 mesi di esperienza professionale come operaio specializzato o operaia specializzata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un’azienda del settore;

c) diploma finale di una scuola professionale almeno biennale con formazione teorico-pratica e, successivamente, almeno 24 mesi di esperienza professionale come operaio specializzato o operaia specializzata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un’azienda del settore;

d) diploma di scuola media superiore o laurea in una materia tecnica corrispondente e, successivamente, almeno 18 mesi di esperienza professionale come operaio specializzato o operaia specializzata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un’azienda del settore;

e) almeno sei anni di esperienza professionale nella relativa professione in un’azienda del settore come operaio specializzato o operaia specializzata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare.

2. L’accertamento circa la sussistenza dei requisiti professionali avviene in sede di esame della domanda di iscrizione dell’impresa nel Registro delle imprese di cui al titolo I, capo II.

 

     Art. 39. Attività dei panifici

1. L’attività dei panifici comprende la produzione e la vendita di pane, prodotti da forno, impasti e prodotti semilavorati refrigerati, congelati o surgelati nella stessa azienda.

2. Di domenica e nei giorni festivi è vietata la produzione dei prodotti indicati al comma 1. Con regolamento di esecuzione vengono fissati periodi stagionali, differenziati, in cui non vige tale divieto.

3. Con regolamento di esecuzione, sentite le organizzazioni dei panificatori e dei consumatori più rappresentative della provincia, sono stabiliti i requisiti per l’utilizzo della denominazione di “panificio”, nonché le definizioni di “pane fresco” e “pane conservato”.

 

     Art. 40. Denominazioni aziendali

1. Possono assumere la denominazione di “gelateria” solo le imprese artigiane che somministrano e vendono esclusivamente gelato di propria produzione. Il gelato artigianale di cui al presente articolo deve rispondere ai requisiti qualitativi prescritti con regolamento di esecuzione.

2. Possono assumere la denominazione di “pasticceria” solo le imprese artigiane che somministrano e vendono prevalentemente prodotti di pasticceria di propria produzione.

 

CAPO V

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI SPAZZACAMINO

 

     Art. 41. Attività dello spazzacamino o della spazzacamino

1. Ogni proprietario di edificio, inquilino o amministratore è obbligato a fare pulire e controllare a intervalli regolari gli impianti di combustione da un’impresa di spazzacamino abilitata.

2. I comuni dividono il proprio territorio in comprensori e nominano per ciascuno di essi un’impresa di spazzacamino abilitata. La relativa concessione è assegnata mediante gara ad evidenza pubblica.

3. Delle periodiche operazioni di pulitura e controllo degli impianti di combustione può essere incaricata anche un’impresa di spazzacamino abilitata, diversa da quella nominata dal comune.

4. La scelta di un’altra impresa di spazzacamino abilitata è comunicata dal proprietario dell’edificio, dall’inquilino o dall’amministratore sia all’impresa uscente che all’amministrazione comunale, entro 60 giorni dalla data dell’ultima pulitura.

5. Per la pulitura e il controllo degli impianti di combustione l’impresa di spazzacamino abilitata e i suoi addetti hanno libero accesso ai terreni e agli edifici.

6. Sentiti il Consiglio dei comuni, l’Agenzia provinciale per l’ambiente, il Centro tutela consumatori utenti dell’Alto Adige, le organizzazioni professionali più rappresentative della provincia nonché le ripartizioni provinciali competenti per la formazione professionale, sono stabiliti con regolamento di esecuzione i seguenti aspetti:

a) l’abilitazione necessaria per lo svolgimento in proprio dell’attività di spazzacamino;

b) la dimensione dei comprensori;

c) i principali criteri e le modalità di appalto per la nomina dell’impresa di spazzacamino;

d) le disposizioni dettagliate relative al servizio di spazzacamino;

e) gli impianti di combustione;

f) le scadenze per la pulitura;

g) il tariffario.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI PROCEDURALI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

 

CAPO I

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

 

     Art. 42. Disposizioni procedurali

1. Le ulteriori prescrizioni per l’attuazione del titolo II sono stabilite con regolamento di esecuzione.

2. Le disposizioni di cui al titolo II valgono anche se le relative attività sono esercitate da imprese industriali oppure di servizio. In tal caso i rispettivi requisiti professionali possono essere dimostrati anche da dipendenti dell’impresa.

3. Fatte salve le disposizioni di cui al titolo II della presente legge ed in sintonia con gli articoli da 43 a 55 del Contratto CE e le direttive 2005/36/CE e 2006/123/CE, lo svolgimento in proprio di attività artigiane, che risultano nell’elenco delle professioni oggetto di apprendistato della provincia di Bolzano, è legato alla dimostrazione dei requisiti professionali stabiliti con regolamento d’esecuzione. Per lo svolgimento in proprio di attività artigiane, che non risultano nell’elenco della provincia di Bolzano delle professioni oggetto d’apprendistato, la Giunta provinciale, in sintonia con le sopraccitate norme UE e sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia, può prescrivere un’esperienza professionale in materia di almeno due anni.

4. I programmi d’esame di maestro artigiano per segantini e carpentieri devono prevedere conoscenze professionali tali da garantire la produzione a regola d’arte di legname da costruzione, in particolare quelle che abilitano all’adempimento delle funzioni di direttore tecnico di cui al decreto ministeriale del 14 settembre 2005. Il rispettivo diploma di maestro artigiano sostituisce l’attestato di qualifica previsto dal citato decreto.

5. Le competenze del tecnico abilitato di cui all’articolo 1, comma 348, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, compresa la relativa responsabilità civile e penale, possono, limitatamente alle attività rientranti nell’ambito delle proprie competenze come stabilite dal profilo professionale, essere esercitate anche da coloro che hanno concluso con esito positivo la formazione di cui all’articolo 12 della presente legge. Questo vale a condizione che la Giunta provinciale, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia, abbia stabilito le attività artigiane in materia nonché l’attribuzione dei vari investimenti energetici alle rispettive professioni.

6. Imprese artigiane, iscritte per lo svolgimento della loro attività nel Registro delle imprese di un’altra regione italiana o della provincia di Trento e che intendono stabilirsi con la stessa attività in provincia di Bolzano, vengono iscritte nel Registro delle imprese della Camera di commercio di Bolzano sulla base della loro iscrizione nel Registro delle imprese della regione o provincia di origine.

7. Cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, che intendono esercitare un’attività artigiana o stabilirsi con la stessa in provincia di Bolzano, sottostanno per lo svolgimento dell’attività rispettivamente per l’iscrizione nel Registro delle imprese alla direttiva 2005/36/CE e alle corrispondenti norme di applicazione.

 

CAPO II

SANZIONI AMMINISTRATIVE E POTERE DI VIGILANZA

 

     Art. 43. Sanzioni amministrative

1. È punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro chiunque:

a) denunci l’inizio di attività presso la Camera di commercio con un ritardo di non oltre 60 giorni rispetto al termine prescritto;

b) ritardi od ometta di denunciare modifiche concernenti l’impresa ai fini dell’iscrizione nel Registro delle imprese o della cancellazione dal medesimo;

c) rilasci dichiarazioni mendaci all’atto della denuncia dell’inizio dell’attività imprenditoriale, della modifica dell’iscrizione nel Registro delle imprese ovvero della cancellazione dal medesimo;

d) violi le disposizioni concernenti l’ordinamento del servizio di spazzacamino di cui al decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 62.

2. Sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro:

a) le imprese che definiscono e vendono i propri prodotti e servizi come prodotti e servizi artigianali, in mancanza dell’iscrizione nel Registro delle imprese come imprese artigiane;

b) le imprese non iscritte nel Registro delle imprese come imprese artigiane, che si avvalgono di una ragione sociale, di un’insegna o di un marchio con riferimento ad un’attività artigianale;

c) le imprese iscritte nel Registro delle imprese con una data attività, che si avvalgono anche di denominazioni con riferimento ad attività artigianali diverse rispetto a quelle indicate all’atto di iscrizione;

d) chiunque faccia un uso abusivo del titolo di “maestro artigiano” o “maestra artigiana” oppure della denominazione di “impresa di maestro artigiano” in mancanza del diploma di maestro artigiano o dell’iscrizione nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui all’articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3;

e) chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 39 e 40.

3. È punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 15.000 euro:

a) chiunque eserciti un’attività artigianale senza iscrizione nel Registro delle imprese. Il sindaco dispone l’immediata sospensione dell’esercizio;

b) chiunque eserciti un’attività artigianale in mancanza dei necessari requisiti professionali, pur avendo i requisiti previsti per un’attività analoga. Il sindaco dispone il sequestro dei dispositivi tecnici e degli attrezzi usati per l’esercizio dell’attività non ammessa;

c) chiunque utilizzi la denominazione di “scuola di cosmetica” o simile, con riferimento ad istituti di formazione nel settore dell’igiene e dell’estetica, in mancanza dei relativi requisiti.

4. È delegata alla Camera di commercio, alla quale pervengono i relativi introiti, la competenza per l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c). Per le restanti violazioni di cui al presente articolo l’autorità competente è il sindaco del comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo. Le somme riscosse sono introitate dal comune.

5. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche.

 

     Art. 44. Potere di vigilanza

1. Nell’espletamento delle funzioni di vigilanza i funzionari della Camera di commercio, dei comuni e della Ripartizione provinciale Artigianato, Industria e Commercio sono autorizzati, all’occorrenza, ad accedere a proprietà pubbliche e private.

 

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 45. Disposizioni transitorie

1. L’elenco delle professioni di maestro artigiano valido al momento dell’entrata in vigore della presente legge nonché i corrispondenti profili professionali di cui al decreto del Presidente della Giunta provinciale 19 settembre 1991, n. 21, e successive modifiche, sono recepiti e in seguito integrati con le professioni mancanti.

2. Le imprese che al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono iscritte nel Registro delle imprese come imprese svolgenti l’attività di “meccanico d’auto” o di “elettricista d’auto” vengono iscritte d’ufficio con l’attività di “tecnico d’auto”.

3. Nel Registro delle imprese vengono iscritte con l’attività di “tecnico d’auto” anche le persone che, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 25 della presente legge di “meccanico d’auto” o di “elettricista d’auto”.

4. Per poter effettuare le revisioni periodiche di autoveicoli, fino all’adozione del profilo professionale di tecnico d’auto o tecnica d’auto, oltre all’iscrizione nel Registro delle imprese con l’attività di “carrozziere”, è richiesta anche l’iscrizione con le attività di “elettricista d’auto”, “meccanico d’auto” e di “gommista”.

5. I 24 mesi di esperienza professionale previsti dall’articolo 29, comma 1, lettera b), sono adeguati se relative nuove disposizioni comunitarie o statali dovessero determinare un’altra durata di esperienza professionale.

6. Alle persone che al momento dell’entrata in vigore della presente legge svolgono una professione del settore alimentare e sono iscritte nel Registro delle imprese sono riconosciuti i requisiti professionali corrispondenti.

7. Nel caso di subentro nella gestione o nella titolarità di un panificio, le persone con vincoli di parentela entro il terzo grado o affini in linea retta con la persona che cede l’azienda sono esonerate, per un periodo di tre anni a partire dall’entrata in vigore della presente legge, dalla dimostrazione dei requisiti professionali di cui all’articolo 38.

8. Le denominazioni esistenti all’entrata in vigore della presente legge sono adattate, nel termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge, alle disposizioni di cui agli articoli 39 e 40.

9. Per la riclassificazione delle imprese artigiane iscritte nel Registro delle imprese come imprese artigiane con attività artigianale secondaria di cui all’articolo 6, comma 3, è fissato un termine di 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

10. Allo scopo della stesura dell’elenco di cui all’articolo 9, comma 1, la Camera di commercio invia alla Ripartizione provinciale Artigianato, Industria e Commercio, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’elenco delle attività artigiane registrate.

11. Il vigente ordinamento del servizio di spazzacamino di cui al decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 62, e successive modifiche, è recepito.

12. Alle persone che al momento dell’entrata in vigore della presente legge svolgono la professione di fumista e sono iscritte nel Registro delle imprese sono riconosciuti i requisiti professionali corrispondenti.

13. Le iscrizioni nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui all’articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, rimangono valide.

14. Due anni dopo l’entrata in vigore della presente legge la Ripartizione provinciale Artigianato, Industria e Commercio esamina, assieme alle organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia, gli effetti della legge ed in particolare delle disposizioni che definiscono le attività artigiane e l’impresa artigiana.

 

     Art. 46. Disposizioni finanziarie

1. Alla spesa per gli interventi a carico dell’esercizio 2008 ai sensi della presente legge si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sulle UPB 05100 e 05115 del bilancio provinciale 2008, autorizzate ai sensi della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, abrogata con l’articolo 47.

2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.

 

     Art. 47. Abrogazioni

1. Sono abrogate:

a) la legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche;

b) la legge provinciale 26 giugno 1972, n. 11, e successive modifiche.