§ 5.4.54 – L.P. 20 marzo 2006, n. 2.
Ordinamento dell’apprendistato.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 lavoro e formazione professionale
Data:20/03/2006
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione.
Art. 2.  Rapporto e contratto di apprendistato.
Art. 3.  Doveri del datore o della datrice di lavoro.
Art.  4. Doveri dell’apprendista.
Art. 5.  Attività professionali oggetto di rapporto di apprendistato, ordinamento formativo e durata dell’apprendistato.
Art.  6. Standard formativi e permeabilità.
Art. 7.  Considerazione delle esigenze individuali.
Art. 8.  Azioni promozionali.
Art. 9.  Compiti e requisiti delle aziende in cui si svolge l’apprendistato.
Art.  10. Revoca dell’autorizzazione alla formazione.
Art. 11.  Aziende certificate per la formazione di apprendisti e apprendiste.
Art. 12.  Numero massimo di apprendisti/apprendiste e orario di lavoro.
Art. 13.  Forme particolari di apprendistato.
Art. 14.  La scuola professionale.
Art. 15.  Frequenza della scuola professionale.
Art. 16.  L’organizzazione della formazione scolastica.
Art.  17. Crediti formativi.
Art.  18. Formazione extra- e interaziendale.
Art. 19.  Centri di competenza.
Art. 20.  Procedimenti di qualificazione, esami, certificazioni e titoli
Art.  21. Ammissione all’esame di fine apprendistato.
Art.  22. Esonero dall’esame di fine apprendistato.
Art.  23. Equipollenza dei titoli e delle formazioni.
Art. 24.  Commissione d’esame di fine apprendistato.
Art.  25. Sanzioni amministrative.
Art.  26. Disposizioni transitorie e finali.
Art. 27.  Abrogazione.
Art. 28.  Norma finanziaria.
Art.  29. Entrata in vigore.


§ 5.4.54 – L.P. 20 marzo 2006, n. 2.

Ordinamento dell’apprendistato.

(B.U. 28 marzo 2006, n. 13).

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Campo di applicazione.

     1. La presente legge disciplina la formazione nell’ambito dell’apprendistato.

     2. L’apprendistato porta al:

     a) conseguimento di una qualifica professionale che comporta anche l’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

     b) conseguimento di una qualifica pro-fessionale, una qualifica integrativa o una specializzazione a seguito di una formazione iniziale certificata;

     c) conseguimento di un diploma di scuola media superiore, universitario oppure di formazione tecnica superiore.

 

     Art. 2. Rapporto e contratto di apprendistato.

     1. Il rapporto di apprendistato è un rapporto di lavoro e di formazione subordinato, che prevede una prestazione lavorativa retribuita e l’obbligatorietà della formazione. La base di tale rapporto è costituita da un contratto di apprendistato stipulato in forma scritta tra il datore o la datrice di lavoro e l’apprendista ovvero dall’esercente la potestà, nel caso l’apprendista sia minorenne. In mancanza della forma scritta il rapporto è nullo.

     2. Possono essere assunti con contratto di apprendistato i giovani e le giovani che al momento dell’assunzione abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non abbiano superato il venticinquesimo anno di età. L’età massima per la stipulazione di un contratto di apprendistato è aumentata a 29 anni, qualora:

     a) la persona da formare non sia in possesso di una qualifica professionale spendibile sul mercato del lavoro;

     b) la persona da formare, per gravi motivi, sia costretta a cambiare mestiere oppure intenda portare a termine una formazione interrotta;

     c) venga intrapreso un apprendistato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c).

     3. Di norma il contratto di apprendistato è stipulato per tutta la durata dell’apprendistato.

     4. Alla stipulazione del contratto di apprendistato i crediti formativi riconosciuti sono tenuti in debita considerazione.

     5. Nel contratto di apprendistato sono indicati:

     a) nome e cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza e ultima qualifica scolastica o professionale conseguita oppure attestati dell’apprendista;

     b) all’occorrenza, nome e cognome, data e luogo di nascita nonché luogo di residenza della persona esercente la potestà;

     c) nome e cognome, data e luogo di nascita del datore o della datrice di lavoro nonché sede dell’azienda e del posto di lavoro;

     d) eventuali crediti formativi riconosciuti, acquisiti dall’apprendista;

     e) attività professionale oggetto dell’apprendistato;

     f) quadro formativo aziendale;

     g) obbligo del datore o della datrice di lavoro di svolgere la formazione nel rispetto del relativo quadro formativo;

     h) durata dell’apprendistato e della formazione scolastica;

     i) durata del periodo di prova, se previsto;

     j) contenuti e modalità della formazione extra- e interaziendale, ove questa sia obbligatoria per l’azienda ai sensi dell’articolo 18, comma 2;

     k) contratto collettivo e retribuzione.

     6. La retribuzione dell’apprendista va determinata in rapporto a quella del personale qualificato e va concordata tra le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale, tenendo conto dell’ordinamento formativo e specialmente dello specifico impegno formativo delle aziende nonché dell’ammontare delle ore di lezione per

     ogni anno di formazione.

 

     Art. 3. Doveri del datore o della datrice di lavoro.

     1. È fatto obbligo al datore o alla datrice di lavoro di attenersi alle disposizioni in materia sociale e del lavoro, di tutela del lavoro giovanile, di sostegno della maternità e della paternità nonché di sicurezza sul lavoro. In particolare, egli/ella deve:

     a) nominare, per la formazione dell’apprendista, un tutor interno all’azienda in possesso dei requisiti di cui all’articolo 9, comma 4;

     b) garantire un’adeguata formazione in tutti i processi lavorativi, conformemente al quadro formativo aziendale;

     c) concedere all’apprendista il tempo necessario per frequentare la scuola professionale e per sostenere i relativi esami nonché controllare la regolare frequenza della scuola;

     d) informare, su richiesta, chi esercita la potestà e la scuola professionale sull’andamento della formazione dell’apprendista;

     e) documentare, al termine o eventualmente all’atto dell’interruzione del rapporto di apprendistato, le competenze acquisite dall’apprendista;

     f) trasmettere copia del contratto di apprendistato alla ripartizione provinciale competente entro 30 giorni dall’assunzione;

     g) riconoscere contrattualmente la qualifica professionale dopo il superamento dell’esame di fine apprendistato e comunicarla alla Ripartizione provinciale Lavoro.

     2. Nell’ambito del rapporto di apprendistato è vietato il lavoro a cottimo.

 

     Art. 4. Doveri dell’apprendista.

     1. L’apprendista deve:

     a) svolgere con diligenza le mansioni affidategli/le nell’ambito della formazione e attenersi al regolamento aziendale;

     b) seguire puntualmente le istruzioni impartite dal

     datore/dalla datrice di lavoro oppure dal tutor aziendale;

     c) mantenere i segreti aziendali e professionali e trattare con cura i materiali, gli attrezzi e i macchinari affidatigli/le;

     d) informare tempestivamente il datore o la datrice di lavoro in caso di malattia o altro impedimento;

     e) frequentare regolarmente la scuola professionale e attenersi al regolamento interno della scuola;

     f) presentare regolarmente al datore/alla datrice di lavoro e agli esercenti la potestà o ai tutor aziendali gli attestati e le comunicazioni della scuola professionale.

 

     Art. 5. Attività professionali oggetto di rapporto di apprendistato, ordinamento formativo e durata dell’apprendistato.

     1. La Giunta provinciale, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale, stabilisce le attività professionali oggetto di rapporto di apprendistato. La relativa lista delle attività professionali oggetto di rapporto di apprendistato si articola nelle seguenti tre sezioni:

     a) attività professionali relative prioritariamente all’apprendistato di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a);

     b) attività professionali relative prioritaria-mente all’apprendistato di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b);

     c) attività professionali relative all’apprendistato di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c).

     2. Per ogni attività professionale oggetto di rapporto di apprendistato di cui all’articolo 1 viene stabilito un ordinamento formativo. Tale ordinamento comprende la descrizione del profilo professionale, le condizioni di accesso, la durata dell’apprendistato, il quadro formativo aziendale, la quantità di formazione teorica e pratica, il programma formativo e il procedimento di qualificazione.

     3. La Giunta provinciale, in accordo con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori a livello provinciale, stabilisce l’ordinamento formativo per le attività professionali oggetto di rapporto di apprendistato in base al comma 1, lettera a). Se entro dodici mesi non viene raggiunto l’accordo, la Giunta provinciale, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale, stabilisce l’ordinamento formativo.

     4. L’ordinamento formativo delle attività professionali oggetto di rapporto di apprendistato di cui al comma 1, lettera b), è stabilito dall’assessore o assessora competente in accordo con le rispettive organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale.

     5. L’ordinamento formativo delle attività professionali oggetto di un rapporto di apprendistato di cui al comma 1, lettera c), viene definito dalla Giunta provinciale, in accordo con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale, ad eccezione dei programmi formativi e del procedimento di qualificazione, che vengono definiti dalle istituzioni abilitate a conferire i titoli di studio.

     6. I quadri formativi aziendali contengono una specifica delle abilità e delle nozioni che in azienda devono essere trasmesse all’apprendista. I programmi formativi contengono gli obiettivi, i contenuti e la durata dell’insegnamento impartito dalla scuola professionale o dalle altre istituzioni formative, riguardante la cultura generale, la teoria e la pratica professionale.

     7. L’apprendistato di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), ha una durata di tre anni. Per professioni di particolare complessità, come in particolar modo per le professioni di maestro artigiano, può essere stabilita nell’ordinamento formativo una durata maggiore. Il riconoscimento della frequenza del corso introduttivo del rispettivo indirizzo per il calcolo della durata dell’apprendistato viene concordato, anche in termini quantitativi, tra le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale.

     8. L’apprendistato di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), ha una durata minima di 18 mesi e massima di 36 mesi. Per professioni di particolare complessità può essere stabilita nell’ordinamento formativo una durata maggiore.

     9. L’apprendistato di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), dura di regola un anno in più della durata normale del corso di studi per il conseguimento del rispettivo titolo.

     10. I periodi di formazione svolti nell’ambito della stessa attività professionale oggetto di rapporto di apprendistato, ma presso più aziende, sono cumulati ai fini del computo della durata dell’apprendistato di cui al comma 2. Si cumulano altresì i periodi di formazione, se l’apprendistato è temporaneamente interrotto.

     11. Sulla base di un progetto pilota specifico le parti sociali interessate e l’amministrazione provinciale possono definire una nuova figura professionale per l’apprendistato di cui all’articolo 1, concordando la durata e le prestazioni della componente scolastica e di quella aziendale. Il progetto pilota sarà valutato entro tre anni dall’inizio della sua attuazione. Tale valutazione costituisce la base per la decisione sulla definizione di questa figura professionale come normale attività professionale oggetto di rapporto di apprendistato.

 

     Art. 6. Standard formativi e permeabilità.

     1. Nell’apprendistato devono essere garantiti gli standard formativi nazionali ed europei. In tal modo si rendono fattibili i passaggi ad altri sistemi formativi, come previsto dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifiche.

     2. Le competenze acquisite nell’ambito dell’apprendistato valgono come crediti formativi per il passaggio ai percorsi liceali o a quelli dell’istruzione e della formazione professionale.

     3. I crediti formativi considerano la formazione in azienda e quella scolastica nonché le esperienze lavorative. Nella valutazione e nel riconoscimento dei crediti formativi si tiene conto degli standard nazionali e internazionali.

 

     Art. 7. Considerazione delle esigenze individuali.

     1. Per apprendiste e apprendisti particolarmente dotate/dotati o che hanno già svolto percorsi formativi e che sono in grado di raggiungere gli obiettivi formativi in minor tempo o che possono far valere i relativi crediti formativi, la durata dell’apprendistato può essere adeguatamente ridotta. Possono essere promossi anche un doppio apprendistato e il conseguimento di una qualifica aggiuntiva. Considerando i criteri di cui al comma 4, il datore/la datrice di lavoro decide in merito alla riduzione della durata dell’apprendistato e, in accordo con l’ente formativo, stabilisce delle specifiche misure di sostegno.

     2. Allo scopo di sostenere gli apprendisti e le apprendiste con diagnosi funzionale e con un programma formativo individualizzato è possibile:

     a) aumentare, nell’ambito della prevista durata dell’apprendistato, il numero delle ore di insegnamento nei corsi a blocco o nei corsi annuali;

     b) aumentare la durata dell’apprendistato di sei mesi.

     3. La Giunta provinciale, in accordo con le parti sociali, può definire, per persone con difficoltà di apprendimento, professioni con uno specifico profilo professionale, che dopo un apprendistato con durata di almeno due anni permettano di acquisire una qualifica professionale.

     4. I criteri per il riconoscimento dei crediti formativi e per la valutazione delle esigenze individuali nonché i relativi effetti sulla durata dell’apprendistato sono stabiliti dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale.

 

     Art. 8. Azioni promozionali.

     1. Al fine di promuovere la formazione e favorire lo sviluppo quantitativo e qualitativo dell’apprendistato, la Provincia può:

     a) organizzare convegni, seminari e viaggi di studio;

     b) svolgere ricerche e indagini, direttamente o tramite istituzioni pubbliche o private;

     c) promuovere ogni azione informativa atta a suscitare l’interesse dei giovani per l’apprendistato.

     2. L’amministrazione provinciale può organizzare gare fra apprendisti/apprendiste oppure consentire, assumendone le relative spese, la partecipazione di apprendisti/apprendiste meritevoli ad analoghe iniziative aventi luogo sul territorio nazionale o all’estero.

     3. L’amministrazione provinciale è inoltre autorizzata ad allestire esposizioni, al fine di presentare al pubblico le opere eseguite dagli apprendisti/dalle apprendiste e di assegnare premi per le opere di particolare valore e qualità.

     4. La Giunta provinciale può concedere contributi a enti o associazioni che svolgono le iniziative di cui ai commi 1, 2 e 3. La Giunta provinciale può affidare lo svolgimento di tali iniziative anche a organizzazioni.

 

CAPO II

Luoghi di apprendimento

 

     Art. 9. Compiti e requisiti delle aziende in cui si svolge l’apprendistato.

     1. L’azienda che cura la formazione dell’apprendista garantisce la migliore formazione possibile e verifica e valuta periodicamente, internamente all’azienda, l’andamento dell’apprendimento da parte dell’apprendista.

     2. Per l’assunzione dell’apprendista è richiesta un’autorizzazione rilasciata dal direttore o dalla direttrice della competente ripartizione provinciale, che è vincolata al/alla titolare dell’azienda oppure al suo/alla sua rappresentante legale e all’azienda stessa.

     3. L’autorizzazione ha validità illimitata, a condizione che siano rispettate tutte le norme previste dalla presente legge e, se applicabili, dalle leggi statali.

     4. Presupposto per il rilascio dell’autorizzazione è la sussistenza delle condizioni per una formazione rispondente al quadro formativo, e in particolare che:

     a) il datore/la datrice di lavoro o la persona incaricata della formazione sia in possesso di specifiche competenze professionali e formative riconosciute dalla Provincia;

     b) l’azienda offra adeguate condizioni-quadro, sia tecniche che organizzative;

     c) il datore/la datrice di lavoro si impegni a garantire, laddove vi fosse la comprovata necessità, la formazione integrativa tramite la formazione extra- oppure interaziendale.

     5. Le condizioni minime di cui al comma 4 sono stabilite, sentite le parti sociali, dalla Giunta provinciale in termini di standard della formazione aziendale. Il/La richiedente deve dichiarare, mediante autocertificazione, la sussistenza delle condizioni minime. Ai sensi dell’articolo 21 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale le modalità del controllo, che può portare anche alla revoca dell’autorizzazione.

     6. In caso di aziende riconosciute ai sensi dell’articolo 11 come aziende certificate e di aziende il/la cui titolare o addetto/addetta alla formazione sia in possesso di un diploma di maestro artigiano, di tecnico del commercio o di maestro nel settore alberghiero, si considerano soddisfatte le condizioni di cui al comma 4, lettera a).

 

     Art. 10. Revoca dell’autorizzazione alla formazione.

     1. Ai datori o alle datrici di lavoro condannati con sentenza passata in giudicato per aver recato danni fisici, psichici o morali al proprio personale dipendente, non è consentito assumere apprendisti/apprendiste fino alla riabilitazione.

     2. Il direttore o la direttrice della competente ripartizione provinciale revoca l’autorizzazione alla formazione di apprendisti/apprendiste:

     a) se l’attività o l’organizzazione aziendale è sottoposta a modifiche tali da non garantire più una formazione adeguata, conforme al quadro formativo;

     b) se nella formazione degli apprendisti/delle apprendiste sia stata constatata incapacità, grave negligenza o violazione dei propri doveri;

     c) in ogni caso, se i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 9, commi 2, 3 e 4, non sussistono più.

     3. I docenti della scuola professionale informano le rispettive direzioni se nel corso della loro attività di insegnamento constatano rilevanti lacune formative negli apprendisti e nelle apprendiste.

 

     Art. 11. Aziende certificate per la formazione di apprendisti e apprendiste.

     1. La Provincia promuove lo sviluppo della qualità della formazione aziendale attraverso l’introduzione di un’apposita certificazione per aziende che curano la formazione di apprendisti/apprendiste. A questo scopo la Giunta provinciale, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale, definisce i criteri che costituiscono i presupposti per il riconoscimento dell’azienda quale azienda certificata per la formazione di apprendisti/apprendiste.

 

     Art. 12. Numero massimo di apprendisti/apprendiste e orario di lavoro.

     1. Alle aziende è consentito assumere un/una apprendista per ogni collaboratore/collaboratrice qualificato/a o specializzato/a. È invece consentito assumere due apprendisti/apprendiste per ogni collaboratore/collaboratrice in possesso del diploma di maestro artigiano o di una qualificazione almeno equivalente, o che possieda una formazione specialistica e competenze formative corrispondenti alla formazione di maestro artigiano.

     2. Nell’apprendistato di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), è consentito assumere un/una apprendista per ogni collaboratore/collaboratrice che sia almeno in possesso del titolo di studio da acquisire tramite l’apprendistato o di conoscenze e competenze equivalenti.

     3. Su richiesta dell’azienda, il direttore o la direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di apprendistato può consentire l’aumento del numero massimo di apprendisti nell’azienda in base ai criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale.

     4. L’orario di lavoro giornaliero e settimanale per gli apprendisti corrisponde, di regola, all’orario di lavoro previsto dalla legge e dai contratti collettivi. Una riduzione limitata può essere concordata tra le parti stipulanti, a condizione che l’apprendista sia comunque in grado di acquisire tutte le abilità e le conoscenze previste dal quadro formativo nell’arco della durata massima dell’apprendistato. La riduzione deve essere riportata sul contratto di apprendistato.

 

     Art. 13. Forme particolari di apprendistato.

     1. Alle aziende a esercizio stagionale è consentito occupare apprendisti/apprendiste, qualora sia garantito, nonostante i limitati periodi di attività, un addestramento conforme al quadro formativo. In tal caso il contratto di apprendistato può essere stipulato, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3, per la durata della stagione lavorativa e comunque per un periodo non inferiore a dodici settimane.

     2. Ai fini del computo del periodo di apprendistato fissato a norma dell’articolo 5 si cumulano i singoli periodi di formazione svolti nella medesima professione. Sono cumulati altresì i periodi di formazione teorico-pratica e le ferie maturate durante l’apprendistato. Nei casi di apprendistato in condizioni di stagionalità, otto mesi di formazione sono considerati un anno intero di apprendistato.

     3. Gli apprendisti e le apprendiste con contratto stagionale possono svolgere la formazione teoricopratica anche nei periodi fuori stagione. In questo caso, il periodo della formazione teorico-pratica svolto presso la scuola professionale deve essere considerato, in proporzione all’effettivo periodo di lavoro in azienda, come tempo effettivo di lavoro ed è dunque

     soggetto alla relativa retribuzione e al versamento dei contributi.

 

     Art. 14. La scuola professionale.

     1. La scuola professionale impartisce la formazione scolastica che consiste nell’insegnamento professionale e di cultura generale nell’ambito dell’apprendistato di cui all’articolo 1.

     2. La scuola professionale svolge il seguente compito formativo:

     a) promuove lo sviluppo della personalità e delle competenze sociali dell’apprendista attraverso l’insegnamento delle basi teoriche e pratiche necessarie all’esercizio della professione, favorendo altresì la crescita della cultura generale;

     b) tiene conto dei differenti talenti e delle particolari esigenze delle persone con difficoltà di apprendimento e delle persone particolarmente dotate, proponendo adeguate offerte.

     3. La scuola professionale promuove la cooperazione tra i diversi luoghi di apprendimento. Su richiesta degli esercenti la potestà e del datore/della datrice di lavoro, fornisce informazioni circa l’andamento dell’apprendimento da parte dell’apprendista.

 

     Art. 15. Frequenza della scuola professionale.

     1. Con l’inizio del rapporto di apprendistato l’apprendista deve frequentare la formazione teoricopratica per la durata definita nei programmi di insegnamento. I giovani e le giovani possono iniziare a frequentare la scuola professionale anche senza contratto di apprendistato, ma il proseguo è consentito loro solo a condizione che entro tre mesi dall’inizio della scuola stipulino un relativo contratto di apprendistato. Si può iniziare la formazione scolastica anche sulla base di una dichiarazione, con la quale il datore/la datrice di lavoro esprime l’intenzione di voler assumere l’apprendista.

     2. Se l’anno formativo in corso è già così avanzato da non permettere più di concluderlo con successo, la frequenza della scuola professionale avrà inizio con l’anno successivo. La decisione in merito spetta al direttore o alla direttrice della scuola professionale, tenendo conto del fatto che l’intera formazione possa essere svolta nell’ambito del periodo di apprendistato previsto.

     3. Ai giovani e alle giovani che durante l’anno formativo risolvono o concludono il rapporto di apprendistato è consentito continuare a frequentare la scuola e terminare regolarmente l’anno scolastico.

     4. Se in una scuola professionale non è garantita la realizzazione della formazione teorico-pratica, l’assessore o l’assessora provinciale competente può stipulare delle convenzioni riguardanti la realizzazione dell’istruzione teorico-pratica da parte di organizzazioni accreditate. L’accreditamento viene effettuato dalle ripartizioni provinciali competenti in materia di formazione professionale, tenendo conto degli standard nazionali e internazionali.

     5. Sono ammesse alla frequenza della scuola professionale anche persone che desiderano acquisire una qualifica professionale nelle professioni di cui all’articolo 5, ma che, per il superamento dell’età massima, non possono più stipulare un contratto di apprendistato.

     6. Salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 3, le ore di insegnamento relative alla formazione teorico-pratica sono considerate ore di lavoro a tutti gli effetti.

 

     Art. 16. L’organizzazione della formazione scolastica.

     1. L’insegnamento presso la scuola professionale si svolge con forme e modalità organizzative diversificate. Queste vengono definite, previa consultazione delle rispettive organizzazioni professionali di settore, tenendo conto delle specifiche esigenze delle rispettive categorie professionali.

     2. Per ogni anno di apprendistato è previsto un numero di ore obbligatorie di formazione teoricopratica. Per l’apprendistato di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), con durata di tre anni, la formazione presso la scuola professionale deve coprire complessivamente almeno 1000 ore. Per l’apprendistato di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), la formazione scolastica ammonta ad almeno 100 ore per semestre.

     3. L’iscrizione alle scuole professionali avviene d’ufficio in base al contratto di apprendistato.

     4. Per le professioni oggetto di apprendistato per le quali, in ambito provinciale, non può essere garantita né una formazione teorica né una pratica, deve essere prevista la possibilità di frequentare corsi di pari entità in altre province o regioni italiane o all’estero.

 

     Art. 17. Crediti formativi.

     1. All’atto dell’ammissione alla scuola professionale sono da considerare le competenze già acquisite dall’apprendista.

     2. Apprendisti/Apprendiste che posseggano già specifiche conoscenze teorico-professionali o dispongano di una cultura generale superiore, possono essere dispensati/dispensate in tutto o in parte dall’obbligo di frequenza della scuola professionale. La decisione spetta al direttore/alla direttrice della scuola professionale, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale.

 

     Art. 18. Formazione extra- e interaziendale.

     1. La formazione extra- e interaziendale può integrare la formazione pratica in azienda, colmare eventuali carenze emerse rispetto al quadro formativo e avvicinare gli apprendisti/le apprendiste alle nuove tecnologie.

     2. La frequenza di tali corsi è sostanzialmente facoltativa e diviene obbligatoria solo se l’autorizzazione di cui all’articolo 9 è vincolata all’obbligo di garantire tale formazione.

     3. Sentite le associazioni professionali competenti, la Provincia può realizzare propri corsi extraaziendali. I corsi possono essere realizzati, singolarmente o in cooperazione, anche da enti, associazioni o associazioni di mestiere. I programmi possono essere elaborati in collaborazione con le scuole professionali. La Provincia sostiene le iniziative operate da terzi

     attraverso la concessione di contributi.

     4. Per l’attuazione di misure formative extraaziendali le organizzazioni di cui al comma 3 possono avvalersi anche delle strutture formative provinciali e stipulare a tal fine relative convenzioni con l’amministrazione provinciale.

     5. La frequenza dei corsi di formazione extraziendale non è sostitutiva della formazione teoricopratica né comporta l’interruzione del rapporto di apprendistato. Durante la frequenza, l’apprendista ha diritto alle stesse misure previdenziali previste dalla Provincia per la frequenza della scuola professionale.

     6. Per rendere possibile l’apprendimento in altre realtà scolastiche e aziendali, possono essere concordati, tra i datori/le datrici di lavoro e le istituzioni formative, soggiorni in territorio nazionale o all’estero. I relativi criteri saranno stabiliti dalla Giunta provinciale.

 

     Art. 19. Centri di competenza.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare tramite le scuole professionali alla costituzione e alla gestione di centri di competenza, che sono strutture aventi la finalità di potenziare le capacità di innovazione delle aziende, di sostenere il processo di trasferimento delle nuove tecnologie, di promuovere l’applicazione dei risultati della ricerca alla realizzazione di prodotti maturi per il mercato e di processi di produzione funzionanti; scopo è altresì la promozione della formazione e dell’aggiornamento nelle connesse aree tecnico-professionali.

 

CAPO III

Qualificazione, esami, certificazioni e titoli

 

     Art. 20. Procedimenti di qualificazione, esami, certificazioni e titoli

     1. La formazione nelle professioni oggetto di apprendistato riconosciute termina con l’esame finale.

     2. Scopo dell’esame finale è quello di verificare se il candidato/ la candidata ha acquisito le competenze relative alla professione. I candidati/Le candidate devono dimostrare all’esame di aver acquisito le abilità, le capacità e le conoscenze professionali necessarie. L’esame si svolge secondo l’ordinamento formativo.

     3. L’assessore o l’assessora provinciale competente emana l’ordinamento generale dell’esame e i relativi programmi per l’esame finale. Prima dell’approvazione dei programmi di esame vengono acquisiti i pareri delle rispettive organizzazioni professionali di settore.

     4. Chi ha sostenuto l’esame finale ottiene dalla commissione d’esame un certificato recante la valutazione delle singole parti dell’esame e la valutazione complessiva.

     5. Il candidato/La candidata che ha superato l’esame ottiene un diploma firmato dall’assessore o assessora provinciale competente. Chi non ha superato l’esame ottiene un certificato con la descrizione delle competenze acquisite.

     6. Consegue un attestato professionale chi ha superato l’esame finale a conclusione di una formazione ai sensi dell’articolo 7, comma 3.

     7. Consegue un diploma - denominato nel settore dell’artigianato diploma di lavorante artigiano - chi ha superato l’esame a conclusione di un apprendistato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettere a) o b).

     8. I candidati e le candidate che hanno superato l’esame finale ottengono la relativa qualifica e l’inquadramento contrattuale. Il datore o la datrice di lavoro dà comunicazione della qualifica alla Ripartizione provinciale Lavoro.

     9. Il superamento dell’esame di fine apprendistato per le professioni del settore commerciale e alberghiero autorizza l’iscrizione al registro delle imprese commerciali.

 

     Art. 21. Ammissione all’esame di fine apprendistato.

     1. Sono ammessi/ammesse a sostenere l’esame di fine apprendistato gli apprendisti/le apprendiste che abbiano già terminato o terminano, entro il mese fissato per l’esame, il periodo di apprendistato indicato nel contratto e abbiano concluso con esito positivo la formazione teorico-pratica.

     2. È altresì ammesso all’esame di fine apprendistato chi è in possesso del diploma di uno specifico corso di addestramento professionale triennale e abbia successivamente svolto, alle dipendenze di un’azienda, un periodo di pratica professionale di almeno dodici mesi. Periodi di pratica professionale inferiori a quattro mesi non vengono computati per il calcolo dei dodici mesi previsti.

     3. Apprendisti/Apprendiste con diagnosi funzionale o descrizione funzionale e un piano formativo individualizzato sono ammessi/ammesse all’esame di fine apprendistato, qualora abbiano raggiunto gli obiettivi di apprendimento definiti individualmente. Se tali obiettivi di apprendimento, confrontati con il programma formativo in vigore, risultano ridotti, i qualificandi/le qualificande ottengono, se possibile, un attestato di qualifica parziale riconosciuta oppure un attestato in forma di descrizione delle competenze acquisite.

     4. Possono sostenere l’esame anche i privatisti e le privatiste. Ai sensi della presente legge sono considerati privatisti/privatiste coloro che hanno assolto l’obbligo formativo e hanno svolto, per almeno un anno, un’attività specifica del settore, oppure persone che hanno compiuto i 20 anni di età e che non soddisfano i requisiti di cui ai commi 1 e 2. In questo caso i candidati/le candidate dovranno sostenere un esame riguardante tutte le materie teoriche previste per l’ultima classe della formazione scolastica, per le quali non sono in possesso dei crediti formativi riconosciuti.

     5. La domanda di ammissione all’esame, corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, va presentata alla direzione della scuola professionale competente. L’ammissione all’esame è disposta dal direttore ovvero dalla direttrice della scuola.

 

     Art. 22. Esonero dall’esame di fine apprendistato.

     1. Su richiesta, il direttore o la direttrice della ripartizione competente per l’apprendistato può disporre il completo o parziale esonero dall’esame finale del candidato/della candidata, qualora venga dimostrato il possesso di una qualifica equivalente nella materia di riferimento.

 

     Art. 23. Equipollenza dei titoli e delle formazioni.

     1. La ripartizione provinciale competente valuta l’equipollenza dei titoli e delle formazioni professionali, seguendo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, e decide in merito all’equiparazione dei diplomi.

 

     Art. 24. Commissione d’esame di fine apprendistato.

     1. L’assessore/assessora provinciale competente in materia di apprendistato nomina, per un periodo fino a un massimo di cinque anni e distinte per i gruppi linguistici tedesco e italiano, le commissioni d’esame per le professioni oggetto di rapporto di apprendistato di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a). Sono nominate apposite commissioni per il gruppo linguistico ladino, qualora l’insegnamento della scuola professionale sia impartito anche in lingua ladina.

     2. Ogni commissione d’esame è composta:

     a) dal direttore/dalla direttrice di una scuola professionale o da un/una insegnante da esso/essa designato/designata, in qualità di presidente;

     b) da un/una insegnante di scuola professionale; nel caso di particolari esigenze si può consultare un secondo/una seconda insegnante di scuola professionale o una persona esperta della materia;

     c) da un datore o una datrice di lavoro e da un lavoratore o una lavoratrice dipendente con specifica preparazione professionale e formativa.

     3. Per ogni componente è nominato un/una componente supplente, che lo/la sostituisce in caso di impedimento o per presunta parzialità di giudizio.

     4. I/Le rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti sono nominati/nominate su proposta delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale.

     5. Le decisioni della commissione sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità decide il voto di chi presiede la commissione.

     6. Di ogni commissione d’esame deve far parte almeno una donna.

 

CAPO IV

Sanzioni amministrative

 

     Art. 25. Sanzioni amministrative.

     1. I datori e le datrici di lavoro che non concedono agli apprendisti/alle apprendiste il tempo necessario per frequentare la scuola professionale o per sostenere gli esami, o che, comunque, tollerano durante tali periodi la loro presenza in azienda, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro fino a 1.500 euro.

     2. I datori e le datrici di lavoro che non inoltrano copia del contratto di apprendistato alla ripartizione provinciale competente entro il termine prescritto, sono soggetti/soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro fino a 450 euro. L’importo della sanzione è ridotto della metà se il ritardo non supera i trenta giorni.

     3. In caso di inadempimento dell’obbligo di formazione e quindi di mancata osservanza dei principi giuridici alla base del rapporto di apprendistato di cui all’articolo 2, comma 1, il datore o la datrice di lavoro deve versare la somma prevista dall’articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche.

 

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 26. Disposizioni transitorie e finali.

     1. Le condizioni di cui all’articolo 9, comma 4, valgono per tutte le aziende che all’entrata in vigore della presente legge non dispongono di un’autorizzazione e ne fanno relativa richiesta.

     2. In caso di modifica degli ordinamenti formativi, vengono definiti i termini di transizione e di scadenza per i contratti di apprendistato in vigore e relativi all’elenco delle professioni soggette ad apprendistato.

 

     Art. 27. Abrogazione.

     1. La legge provinciale 7 aprile 1997, n. 6, e successive modifiche, con esclusione dell’articolo 22, è abrogata.

 

     Art. 28. Norma finanziaria.

     1. La presente legge non comporta maggiori spese a carico dell’esercizio in corso. Alla spesa per gli interventi disposti dall’articolo 8 dalla presente legge si fa fronte, per l’anno 2006, con la quota ancora disponibile degli stanziamenti di spesa autorizzati a carico del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2006 per gli interventi ai sensi degli articoli 5 e 18 della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 6, abrogata con l’articolo 27 della presente legge.

     2. La spesa a carico degli esercizi successivi è autorizzata con legge finanziaria annuale.

 

     Art. 29. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.