§ 4.5.64 - L.P. 19 maggio 2003, n. 9.
Disposizioni in materia di formazione di maestro nel settore alberghiero, di maestro artigiano e di tecnico del commercio.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 turismo e industria alberghiera
Data:19/05/2003
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Obiettivi della formazione.
Art. 2.  Ambito di applicazione.
Art. 3.  Ammissione agli esami.
Art. 4.  Parti dell’esame di maestro.
Art. 5.  Esami.
Art. 6.  Commissioni d’esame.
Art. 7.  Esonero da esami.
Art. 8.  Corsi di preparazione.
Art. 9.  Regolamento dell’attività nel settore del benessere.
Art. 10.  Obiettivi della formazione.
Art. 11.  Ambito di applicazione.
Art. 12.  Ammissione agli esami.
Art. 13.  Parti dell’esame.
Art. 14.  Esami.
Art. 15.  Commissioni d’esame.
Art. 16.  Esonero da esami.
Art. 17.  Corsi di preparazione.
Art. 18.  Obiettivi della formazione.
Art. 19.  Ammissione agli esami.
Art. 20.  Esami.
Art. 21.  Commissione d’esame.
Art. 22.  Esonero da esami.
Art. 23.  Modifica dell’ordinamento dell’apprendistato.
Art. 24.  Abrogazione di norme.
Art. 25.  Disposizione finanziaria.


§ 4.5.64 - L.P. 19 maggio 2003, n. 9.

Disposizioni in materia di formazione di maestro nel settore alberghiero, di maestro artigiano e di tecnico del commercio.

(B.U. 10 giugno 2003, n. 23 – suppl. n. 2).

 

CAPO I

LA FORMAZIONE DI MAESTRO NEL SETTORE ALBERGHIERO

 

Art. 1. Obiettivi della formazione.

     1. Dopo il titolo VI della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, recante “Norme in materia di esercizi pubblici”, sono inseriti il seguente titolo e il seguente articolo:

     “TITOLO VI bis

     L’esame di maestro

Art. 53 bis. (Obiettivi della formazione).

     1. La formazione di maestro è un percorso formativo tendente alla progressione professionale, nel quale vengono trasmesse le conoscenze e le abilità imprenditoriali, pedagogico-professionali, teorico-professionali e pratiche necessarie a svolgere compiti di responsabilità in un’azienda oppure a gestirla autonomamente e che qualificano in special modo alla formazione di giovani collaboratori/collaboratrici.

     2. L’amministrazione provinciale può organizzare corsi di preparazione all’esame di maestro artigiano o incaricare le associazioni di mestiere dell’organizzazione di questi corsi per parti d’esame o per singoli moduli, rifondendo le spese fino alla copertura del 90 per cento delle stesse.

     3. Per promuovere la formazione di maestro, l’amministrazione provinciale può inoltre organizzare convegni, seminari, mostre, concorsi, manifestazioni a carattere informativo e viaggi di studio nonché effettuare in proprio o tramite terzi rilevazioni e indagini.”

 

     Art. 2. Ambito di applicazione.

     1. Dopo l’articolo 53 bis della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 53 ter. (Ambito di applicazione).

     1. L’esame di maestro può essere sostenuto per le professioni del settore alberghiero che vengono stabilite dalla Giunta provinciale.

     2. Presupposto per l’ammissione alla formazione di maestro nel settore alberghiero è l’esistenza del relativo profilo professionale. Tale profilo professionale è approvato dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni più rappresentative a livello provinciale.”

 

     Art. 3. Ammissione agli esami.

     1. Dopo l’articolo 53 ter della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 53 quater. (Ammissione agli esami).

     1. All’esame di maestro nel settore alberghiero è ammesso chi:

     a) attesti un’esperienza professionale di almeno tre anni maturata nel periodo successivo all’esame di fine apprendistato o di qualifica professionale, oppure

     b) attesti un’esperienza professionale di almeno sette anni nell’attività oggetto dell’esame.

     2. Ai fini del computo dell’esperienza professionale di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono valutate come anno intero le occupazioni stagionali della durata non inferiore a otto mesi all’anno.

     3. All’esame di gestione aziendale è ammesso chi attesti di essere in possesso del diploma di fine apprendistato o di qualifica professionale o chi attesti un’esperienza professionale di almeno cinque anni nell’attività relativa.

     4. Agli esami possono essere ammesse anche persone in possesso di requisiti equivalenti, sentita la competente commissione d’esame.

     5. La richiesta di ammissione agli esami va presentata al direttore/alla direttrice della Ripartizione Artigianato.

     6. L’ammissione all’esame o il diniego dell’ammissione sono comunicate al/alla richiedente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Avverso il diniego può essere presentato ricorso alla Giunta provinciale entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso in cui la Giunta provinciale non decida entro il termine di 30 giorni, la domanda si considera approvata.”

 

     Art. 4. Parti dell’esame di maestro.

     1. Dopo l’articolo 53 quater della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 53 quinquies. (Parti dell’esame di maestro).

     1. L’esame di maestro nel settore alberghiero si articola nelle seguenti quattro parti:

     a) gestione aziendale;

     b) pedagogia della formazione;

     c) teoria professionale;

     d) pratica professionale.”

 

     Art. 5. Esami.

     1. Dopo l’articolo 53 quinquies della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 53 sexies. (Esami).

     1. I programmi d’esame vengono approvati dall’assessore/assessora competente, sentite le organizzazioni più rappresentative a livello provinciale nonché la competente commissione d’esame.

     2. I candidati/Le candidate possono sostenere l’esame in lingua tedesca o italiana.

     3. Le parti dell’esame di maestro già sostenute decadono, se l’intero esame non viene superato con esito positivo entro sei anni. In casi eccezionali, debitamente motivati, il direttore/la direttrice di ripartizione competente può concedere una proroga dei termini.

     4. L’esame di maestro s’intende superato se il candidato/la candidata ha sostenuto con esito positivo tutte le parti dell’esame o se ne è stato esonerato/stata esonerata. Il diploma finale viene rilasciato dall’assessore/assessora competente.”

 

     Art. 6. Commissioni d’esame.

     1. Dopo l’articolo 53 sexies della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 53 septies. (Commissioni d’esame).

     1. La commissione d’esame in materia di gestione aziendale e pedagogia della formazione è così composta:

     a) dal direttore/dalla direttrice o da un/un’insegnante di una scuola professionale o di un istituto tecnico oppure da un riconosciuto esperto/una riconosciuta esperta con esperienza pluriennale nel settore della formazione, quale presidente;

     b) da due esperti/esperte nel settore della gestione aziendale e della pedagogia della formazione, dei/delle quali almeno uno/una dovrà essere un datore/una datrice di lavoro del settore alberghiero.

     2. Per la teoria professionale nonché la pratica professionale la commissione è così composta:

     a) dal direttore/dalla direttrice o da un/un’insegnante di una scuola professionale o di un istituto tecnico oppure da un riconosciuto esperto/una riconosciuta esperta con esperienza pluriennale nel settore della formazione, quale presidente;

     b) da un maestro/una maestra nell’attività oggetto dell’esame o da una persona specializzata, riconosciuta come esperto/esperta in materia con esperienza pluriennale di lavoro autonomo;

     c) da un esperto/un’esperta nella relativa attività.

     3. Le commissioni d’esame vengono nominate dall’assessore/assessora competente. La nomina di direttori/direttrici e di insegnanti di una scuola professionale avviene su proposta del direttore/della direttrice della relativa ripartizione per la formazione professionale, quella dei/delle componenti di cui al comma 2, lettera b), su proposta delle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale. Tale proposta deve essere trasmessa alla ripartizione competente in materia di apprendistato entro 30 giorni dalla data di richiesta. In caso di inosservanza di questo termine la nomina avviene senza considerare il suddetto diritto di proposta. Per ciascun/ciascuna componente della commissione deve essere nominato/nominata un/una supplente. Tutti i/le componenti rimangono in carica cinque anni e possono essere riconfermati/riconfermate.

     4. Per i lavori di preparazione e di correzione nell’ambito degli esami, l’Ufficio provinciale apprendistato e maestro artigiano può avvalersi della consulenza di esperti esterni/esperte esterne.”

 

     Art. 7. Esonero da esami.

     1. Dopo l’articolo 53 septies della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 53 octies. (Esonero da esami).

     1. I candidati/Le candidate possono essere esonerati/esonerate dall’obbligo di sostenere le prove in singole materie o intere parti d’esame, se dimostrano di aver acquisito una qualificazione corrispondente ai contenuti previsti dal programma d’esame.

     2. L’esonero è disposto dal competente direttore/dalla direttrice di ripartizione previo parere obbligatorio della competente commissione d’esame. I pareri delle commissioni d’esame devono essere rilasciati entro 30 giorni dalla richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che la commissione d’esame abbia presentato esigenze istruttorie, è in facoltà del direttore/della direttrice di ripartizione competente procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere.

     3. Nei casi in cui vi siano dei precedenti o delle disposizioni normative che impongono il riconoscimento di titoli conseguiti all’estero, il direttore/la direttrice di ripartizione competente può assumere una decisione, indipendentemente dall’acquisizione del parere della commissione d’esame di cui al comma 2.”

 

     Art. 8. Corsi di preparazione.

     1. Dopo l’articolo 53 octies della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 53 novies. (Corsi di preparazione).

     1. Alla parte “gestione aziendale” del corso e dell’esame di maestro, su richiesta, possono essere ammesse anche le persone che vantino una quadriennale attività professionale nell’amministrazione di un’impresa.”

 

     Art. 9. Regolamento dell’attività nel settore del benessere.

     1. Dopo il titolo VI bis della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, recante “Norme in materia di esercizi pubblici”, sono inseriti il seguente titolo e il seguente articolo:

     “TITOLO VI ter

     Regolamento dell’attività nel settore del benessere

Art. 53 decies. (Trainer del benessere).

     1. Può svolgere l’attività del/della trainer del benessere chi è maggiorenne ed è in possesso del diploma di un corso di formazione professionale con formazione teorica e pratica ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40.

     2. Al/Alla trainer del benessere è consentito eseguire, in strutture pubbliche o prevalentemente pubbliche e in pubblici esercizi ricettivi, anche massaggi non terapeutici del corpo umano, purché il/la trainer possieda una qualifica specifica di trainer del benessere, conseguibile attraverso un percorso formativo e un’esperienza professionale definiti nel dettaglio con regolamento di esecuzione, e corrispondente almeno a quella prevista dalla parte del programma di insegnamento per la formazione degli estetisti/delle estetiste.

     3. Ulteriori disposizioni per quanto riguarda il riconoscimento verranno stabilite con regolamento di esecuzione.”

 

CAPO II

LA FORMAZIONE DI MAESTRO ARTIGIANO

 

     Art. 10. Obiettivi della formazione.

     1. L’articolo 27 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, recante “Ordinamento dell’artigianato e della formazione professionale artigiana”, è così sostituito:

     “Art. 27. (Obiettivi della formazione).

     1. La formazione di maestro è un percorso formativo tendente alla progressione professionale, nel quale vengono trasmesse le conoscenze e le abilità imprenditoriali, pedagogicoprofessionali, teorico-professionali e pratiche necessarie a svolgere compiti di responsabilità in un’azienda oppure a gestirla autonomamente e che qualificano in special modo alla formazione di giovani collaboratori/collaboratrici.

     2. L’amministrazione provinciale può organizzare corsi di preparazione all’esame di maestro artigiano o incaricare le associazioni di mestiere dell’organizzazione di questi corsi per parti d’esame o per singoli moduli, rifondendo le spese fino alla copertura del 90 per cento delle stesse.

     3. Per promuovere la formazione di maestro, l’amministrazione provinciale può inoltre organizzare convegni, seminari, mostre, concorsi, manifestazioni a carattere informativo e viaggi di studio nonché effettuare in proprio o tramite terzi rilevazioni e indagini.”

 

     Art. 11. Ambito di applicazione.

     1. L’articolo 28 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, è così sostituito:

     “Art. 28. (Ambito di applicazione).

     1. L’esame di maestro può essere sostenuto per tutte le attività artigiane stabilite dalla Giunta provinciale.”

 

     Art. 12. Ammissione agli esami.

     1. Dopo l’articolo 28 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 28 bis. (Ammissione agli esami).

     1. All’esame di maestro artigiano è ammesso chi:

     a) attesti un’esperienza professionale di almeno due anni nell’attività artigiana oggetto dell’esame o in attività similare maturata nel periodo successivo al conseguimento del diploma di lavorante artigiano;

     b) attesti un’esperienza professionale di almeno tre anni nell’attività artigiana oggetto dell’esame o in attività similare maturata nel periodo successivo al conseguimento del diploma di qualifica professionale, oppure

     c) sia in possesso di un’esperienza professionale qualificata di almeno sei anni nell’attività artigiana oggetto dell’esame o in attività similare.

     2. È ammesso all’esame di gestione aziendale chi:

     a) attesti di essere in possesso del diploma di lavorante artigiano, di qualifica professionale o attesti un’esperienza professionale di almeno quattro anni nell’attività artigiana oggetto dell’esame o in attività similare, oppure

     b) possa dimostrare di aver svolto per almeno quattro anni un’attività di collaborazione professionale nella gestione di un’impresa artigiana.

     3. Ai fini dell’ammissione all’esame di maestro artigiano, la Giunta provinciale stabilisce l’elenco delle attività artigiane similari.

     4. Agli esami possono essere ammesse anche persone in possesso di requisiti equivalenti, sentita la competente commissione d’esame.

     5. La richiesta di ammissione agli esami va presentata al direttore/alla direttrice della Ripartizione Artigianato.

     6. L’ammissione all’esame o il diniego dell’ammissione sono comunicate al/alla richiedente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Avverso il diniego può essere presentato ricorso alla Giunta provinciale entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso in cui la Giunta provinciale non decida entro il termine di 30 giorni, la domanda si considera approvata.”

 

     Art. 13. Parti dell’esame.

     1. L’articolo 31 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, è così sostituito:

     “Art. 31. (Parti dell’esame).

     1. L’esame di maestro artigiano si articola nelle seguenti quattro parti:

     a) gestione aziendale;

     b) pedagogia della formazione;

     c) teoria professionale;

     d) pratica professionale.”

 

     Art. 14. Esami.

     1. Dopo l’articolo 31 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 31 bis. (Esami).

     1. I programmi d’esame vengono approvati dall’assessore/assessora competente, sentite le organizzazioni più rappresentative a livello provinciale nonché la competente commissione d’esame.

     2. I candidati/Le candidate possono sostenere l’esame in lingua tedesca o italiana.

     3. Le parti dell’esame di maestro già sostenute decadono, se l’intero esame non viene superato con esito positivo entro sei anni. In casi eccezionali, debitamente motivati, il direttore/la direttrice di ripartizione competente può concedere una proroga dei termini.

     4. L’esame di maestro si intende superato se il candidato/la candidata ha sostenuto con esito positivo tutte le parti dell’esame o se ne è stato esonerato/stata esonerata. Il diploma finale viene rilasciato dall’assessore/assessora competente.”

 

     Art. 15. Commissioni d’esame.

     1. Dopo l’articolo 31 bis della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 31 ter. (Commissioni d’esame).

     1. La commissione d’esame in materia di gestione aziendale e pedagogia della formazione è così composta:

     a) dal direttore/dalla direttrice o da un/un’insegnante di una scuola professionale o di un istituto tecnico oppure da un riconosciuto esperto/una riconosciuta esperta con esperienza pluriennale nel settore della formazione, quale presidente;

     b) da due esperti/esperte nel settore della gestione aziendale e della pedagogia della formazione, dei/delle quali almeno uno/una dovrà essere un datore/una datrice di lavoro del settore artigianato.

     2. La commissione d’esame in materia di teoria professionale e pratica professionale è così composta:

     a) dal direttore/dalla direttrice o da un/un’insegnante di una scuola professionale o di un istituto tecnico oppure da un riconosciuto esperto/una riconosciuta esperta con esperienza pluriennale nel settore della formazione, quale presidente;

     b) da un maestro/una maestra nell’attività artigiana oggetto dell’esame, oppure, in mancanza di un maestro, da una persona specializzata, riconosciuta come esperto/esperta in materia con esperienza pluriennale di lavoro autonomo;

     c) da un esperto/un’esperta nella relativa attività artigiana.

     3. Le commissioni d’esame vengono nominate dall’assessore/assessora competente. La nomina di direttori/direttrici e di insegnanti di una scuola professionale avviene su proposta del direttore/della direttrice della relativa ripartizione per la formazione professionale, quella dei componenti di cui al comma 2, lettera b), su proposta delle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale. Tale proposta deve essere trasmessa alla ripartizione competente in materia di apprendistato entro 30 giorni dalla data di richiesta. In caso di inosservanza di questo termine la nomina avviene senza considerare il suddetto diritto di proposta. Per ciascun/ciascuna componente della commissione deve essere nominato un/una supplente. Tutti/tutte i/le componenti rimangono in carica cinque anni e possono essere riconfermati/riconfermate.

     4. Per i lavori di preparazione e di correzione nell’ambito degli esami, l’Ufficio provinciale apprendistato e maestro artigiano può avvalersi della consulenza di esperti esterni.”

 

     Art. 16. Esonero da esami.

     1. Dopo l’articolo 31 ter della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 31 quater. (Esonero da esami).

     1. I candidati/Le candidate possono essere esonerati/e dall’obbligo di sostenere le prove in singole materie o intere parti d’esame, se dimostrano di aver acquisito una qualificazione rispondente ai contenuti previsti dal programma d’esame.

     2. L’esonero è disposto dal competente direttore/dalla competente direttrice di ripartizione previo parere obbligatorio della competente commissione d’esame. I pareri delle commissioni d’esame devono essere rilasciati entro 30 giorni dalla richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che la commissione d’esame abbia presentato esigenze istruttorie, è in facoltà del direttore/della direttrice di ripartizione competente procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere.

     3. Nei casi in cui vi siano dei precedenti o delle norme che impongono il riconoscimento di titoli conseguiti all’estero, il direttore/la direttrice di ripartizione competente può assumere una decisione, indipendentemente dall’acquisizione del parere della commissione d’esame di cui al comma 2.

     4. Nelle professioni artigiane rare, per le quali non è possibile nominare una commissione d’esame, il parere obbligatorio non è richiesto.”

 

     Art. 17. Corsi di preparazione.

     1. Dopo l’articolo 31 quater della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 31 quinquies. (Corsi di preparazione).

     1. Alla parte “gestione aziendale” del corso e dell’esame di maestro artigiano, su richiesta, possono essere ammesse anche le persone che vantino una quadriennale attività professionale nell’amministrazione di un’impresa artigianale.”

 

CAPO III

LA FORMAZIONE DI TECNICO DEL COMMERCIO

 

     Art. 18. Obiettivi della formazione.

     1. Dopo il capo VI della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, recante “Nuovo ordinamento del commercio”, sono inseriti il seguente capo e il seguente articolo:

     “CAPO VI bis

     Esame di tecnico del commercio

Art. 19 bis. (Obiettivi della formazione).

     1. La formazione di tecnico del commercio è un percorso formativo tendente alla progressione professionale, nel quale vengono trasmesse le conoscenze e le abilità imprenditoriali, pedagogico-professionali, teorico-professionali e pratiche necessarie a svolgere compiti di responsabilità in un’azienda oppure a gestirla autonomamente e che qualificano in special modo alla formazione di giovani collaboratori/collaboratrici.

     2. L’amministrazione provinciale può organizzare corsi di preparazione all’esame di tecnico del commercio o incaricare le associazioni di mestiere dell’organizzazione di questi corsi per parti d’esame o per singoli moduli, rifondendo le spese fino alla copertura del 90 per cento delle stesse.

     3. Per promuovere la formazione di tecnico del commercio, l’amministrazione provinciale può inoltre organizzare convegni, seminari, mostre, concorsi, manifestazioni a carattere informativo e viaggi di studio nonché effettuare in proprio o tramite terzi rilevazioni e indagini.”

 

     Art. 19. Ammissione agli esami.

     1. Dopo l’articolo 19 bis della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 19 ter. (Ammissione agli esami).

     1. All’esame di tecnico del commercio è ammesso chi:

     a) ha svolto l’apprendistato nel settore commerciale e successivamente ha lavorato presso un’azienda commerciale per almeno tre anni;

     b) dopo aver concluso un corso di qualifica professionale almeno biennale ha lavorato presso un’azienda commerciale per almeno tre anni;

     c) ha conseguito il diploma di un istituto tecnico commerciale quinquennale e successivamente ha lavorato presso un’azienda commerciale per almeno un anno, oppure

     d) vanta un’esperienza professionale di almeno sei anni nel settore commerciale.

     2. Agli esami possono essere ammesse anche persone in possesso di requisiti equivalenti, sentita la competente commissione d’esame.

     3. La richiesta di ammissione agli esami va inoltrata al direttore/alla direttrice della Ripartizione Artigianato.

     4. L’ammissione all’esame o il diniego dell’ammissione sono comunicate al/alla richiedente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Avverso il diniego può essere presentato ricorso alla Giunta provinciale entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso in cui la Giunta provinciale non decida entro il termine di 30 giorni, la domanda si considera approvata.”

 

     Art. 20. Esami.

     1. Dopo l’articolo 19 ter della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 19 quater. (Esami).

     1. I programmi d’esame vengono approvati dall’assessore/assessora competente, sentite le organizzazioni più rappresentative a livello provinciale nonché la competente commissione d’esame.

     2. I candidati/Le candidate possono sostenere l’esame in lingua tedesca o italiana.

     3. Le parti dell’esame di tecnico del commercio già sostenute decadono, se l’intero esame non viene superato con esito positivo entro sei anni. In casi eccezionali, debitamente motivati, il direttore/la direttrice di ripartizione competente può concedere una proroga dei termini.

     4. L’esame di tecnico del commercio s’intende superato se il candidato/la candidata ha sostenuto con esito positivo tutte le parti dell’esame o se ne è stato esonerato/stata esonerata. Il diploma finale viene rilasciato dall’assessore/assessora competente.”

 

     Art. 21. Commissione d’esame.

     1. Dopo l’articolo 19 quater della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 19 quinquies. (Commissione d’esame).

     1. La commissione d’esame è così composta:

     a) dal direttore/dalla direttrice o da un/un’insegnante di una scuola professionale o di un istituto tecnico oppure da un riconosciuto esperto/una riconosciuta esperta con esperienza pluriennale nel settore della formazione, quale presidente;

     b) da una persona specializzata, riconosciuta come esperto/esperta in materia con esperienza pluriennale di lavoro autonomo;

     c) da un esperto/un’esperta.

     2. Le commissioni d’esame vengono nominate dall’assessore/assessora competente. La nomina di direttori/direttrici e di insegnanti di una scuola professionale avviene su proposta del direttore/della direttrice della relativa ripartizione per la formazione professionale, quella dei componenti di cui al comma 1, lettera b), su proposta delle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale. Tale proposta deve essere trasmessa alla ripartizione competente in materia di apprendistato entro 30 giorni dalla data di richiesta. In caso di inosservanza di questo termine la nomina avviene senza considerare il suddetto diritto di proposta. Per ciascun/ciascuna componente della commissione deve essere nominato/nominata un/una supplente. Tutti/e i/le componenti rimangono in carica cinque anni e possono essere riconfermati/riconfermate.

     3. Per i lavori di preparazione e di correzione nell’ambito degli esami, l’ufficio provinciale Apprendistato e maestro artigiano può avvalersi della consulenza di esperti esterni.”

 

     Art. 22. Esonero da esami.

     1. Dopo l’articolo 19 quinquies della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 19 sexies. (Esonero da esami).

     1. I candidati/Le candidate possono essere esonerati/esonerate dall’obbligo di sostenere le prove in singole materie o intere parti d’esame, se dimostrano di aver acquisito una qualificazione rispondente ai contenuti previsti dal programma d’esame.

     2. L’esonero è disposto dal competente direttore/dalla competente direttrice di ripartizione previo parere obbligatorio della competente commissione d’esame. I pareri delle commissioni d’esame devono essere rilasciati entro 30 giorni dalla richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che la commissione d’esame abbia presentato esigenze istruttorie, è in facoltà del direttore/della direttrice di ripartizione competente procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere.

     3. Nei casi in cui vi siano dei precedenti o delle norme che impongono il riconoscimento di titoli conseguiti all’estero, il direttore/la direttrice di ripartizione competente può assumere una decisione, indipendentemente dall’acquisizione del parere della commissione d’esame di cui al comma 2.”

 

CAPO IV

MODIFICA DELL’ORDINAMENTO DELL’APPRENDISTATO

 

     Art. 23. Modifica dell’ordinamento dell’apprendistato.

     1. Dopo il comma 4 dell’articolo 7 della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 6, recante “Ordinamento dell’apprendistato”, è inserito il seguente comma:

     “4 bis. Sono ammessi altresì contratti di apprendistato che, in forma di apprendistato di 2° livello, hanno come obiettivo il conseguimento di un titolo di studio accademico riconosciuto dal ministero competente. In questi casi l’apprendista frequenta i corsi previsti dall’Università anziché la scuola professionale.”

     2. Il comma 2 dell’articolo 14 della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 6, è così sostituito:

     “2. La commissione di cui al comma 1 è nominata dalla Giunta provinciale rispettando l’importanza dei diversi settori economici per l’addestramento professionale e dura in carica per quattro anni. Essa è composta:

     a) dall’assessore/assessora provinciale competente in materia di apprendistato o da un funzionario/una funzionaria da questi delegato/delegata, in qualità di presidente;

     b) da un/una rappresentante dei datori/delle datrici di lavoro;

     c) da un/una rappresentante dei lavoratori/delle lavoratrici dipendenti;

     d) da un/una rappresentante della Ripartizione provinciale Formazione professionale tedesca e ladina;

     e) da un/una rappresentante della Ripartizione provinciale Formazione professionale italiana;

     f) da un/una rappresentante della Ripartizione provinciale Lavoro;

     g) da due esperti/esperte in materia.”

 

CAPO V

NORME FINALI

 

     Art. 24. Abrogazione di norme.

     1. L’articolo 8 bis, comma 2, della legge provinciale 26 giugno 1972, n. 11, inserito dall’articolo 32 della legge provinciale 9 gennaio 2003, n. 1, è abrogato.

     2. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge provinciale 10 luglio 1996, n. 15, sono abrogati.

     3. Gli articoli 39, 40, 42 e 43, comma 4, della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, sono abrogati.

 

     Art. 25. Disposizione finanziaria.

     1. La presente legge non comporta maggiori spese per l’anno finanziario 2003. Agli oneri per l’attuazione della medesima si fa fronte con le quote di stanziamento resesi disponibili sulle unità previsionali di base 05115 (capitoli 05115.05 e 05115.10) e 17100 (capitolo 17100.00) del bilancio 2003 per effetto della abrogazione delle disposizioni di legge di cui all’articolo 24.

     2. La spesa a carico degli esercizi successivi viene stabilita con la legge finanziaria annuale.