§ 5.4.45 - L.P. 12 novembre 1992, n. 40.
Ordinamento della formazione professionale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 lavoro e formazione professionale
Data:12/11/1992
Numero:40


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Sistemi formativi.
Art. 3.  Programmazione degli interventi formativi.
Art. 4.  Gestione delle azioni formative.
Art. 5.  Iscrizioni e programmi dei corsi e degli esami.
Art. 6.  Commissione provinciale per la formazione professionale.
Art. 7.  Comitato tecnico per la formazione professionale.
Art. 8.  Strutture formative.
Art. 9.  Periodi di formazione-lavoro in azienda.
Art. 10.  Esame di diploma.
Art. 11.  Calendario formativo.
Art. 12.  Regolamento della formazione professionale.
Art. 12 bis.  Passaggio dalla scuola secondaria superiore alla formazione professionale.
Art. 13.  Disposizioni finanziarie.
Art. 14.  Norme finali.


§ 5.4.45 - L.P. 12 novembre 1992, n. 40.

Ordinamento della formazione professionale.

(B.U. 24 novembre 1992, n. 48).

 

     Art. 1. Finalità.

     1. La Provincia autonoma di Bolzano promuove la formazione e l'elevazione professionale al fine di favorire la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro, in armonia con il progresso scientifico e tecnologico, di accrescere la competitività del sistema economico provinciale e di facilitare la partecipazione attiva dei lavoratori alla vita sociale.

     2. Le iniziative di formazione professionale costituiscono un servizio di interesse pubblico inteso ad assicurare un sistema di intervento formativi rivolti al primo inserimento, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento dei lavoratori, in un quadro di formazione permanente.

     3. Allo scopo di salvaguardare i principi di parità nell'eccesso al lavoro, possono essere riservate azioni formative a coloro che si trovano in particolare posizione di debolezza sul mercato del lavoro.

     4. La Provincia promuove altresì attività di formazione e di aggiornamento per il personale addetto alla formazione professionale, pubblico e privato, nonché progetti di sperimentazione guidata, iniziative di ricerca, di documentazione e di studio.

     5. Le azioni formative sono prioritariamente destinate a persone residenti in provincia di Bolzano. La Giunta provinciale può prevedere eccezioni con delibera nei limiti dei posti disponibili. [1]

     6. L'esercizio delle attività di formazione professionale è libero.

 

          Art. 2. Sistemi formativi.

     1. La Provincia può attuare le seguenti tipologie formative di breve durata, annuali, pluriennali o a cicli modulari:

     a) azione di formazione e di orientamento al lavoro:

     1) formazione successiva all'assolvimento dell'obbligo scolastico o al conseguimento del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo e secondo grado, o di titolo universitario;

     2) formazione integrativa alla scuola statale;

     3) formazione di qualificazione e di raccordo scolastico;

     4) azioni di transizione al lavoro;

     5) formazione superiore di secondo livello volta al conseguimento di diplomi previsti per specifiche aree professionali, ai sensi e per gli effetti della normativa comunitaria;

     6) formazione al fine dell'adempimento dell'ultima fase dell'obbligo scolastico in alternativa alla frequenza di una scuola secondaria superiore [2]

     b) azioni di formazione al lavoro:

     1) formazione prevista negli accordi contrattuali di lavoro;

     2) aggiornamento e specializzazione;

     3) perfezionamento;

     4) riqualificazione e riconversione professionale;

     c) corsi di preparazione agli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;

     d) azioni di formazione e di cooperazione con l'impresa.

     2. A sostegno del sistema formativo, la Provincia promuove attività di assistenza tecnica, visite di istruzione e periodi di formazione-lavoro in azienda, manifestazioni competitive ed espositive, nonché iniziative di studio di ricerca e di documentazione, ivi compresi i convegni, i concorsi di idee, i progetti, i seminati, le conferenze e le pubblicazioni, nonché adeguati servizi di mensa, di convitto ed ogni altra attività idonea a favorire la socializzazione.

     3. Per l'attuazione delle iniziative di cui ai commi primo e secondo, la Giunta provinciale può autorizzare la stipulazione di convenzioni con privati, enti pubblici o istituti, università e centri di ricerca.

     4. Nell'ipotesi dell'adempimento dell'obbligo scolastico di cui al comma 1, lettera a), punto 6) le scuole professionali garantiscono l'insegnamento delle materie fondamentali comuni degli istituti secondari superiori ed assicurano comunque il rispetto degli obiettivi formativi definiti dalla legge 10 febbraio 2000, n. 30. Al termine della scuola di base di cui all'articolo 3 della legge 10 febbraio 2000, n. 30, gli studenti ovvero i loro rappresentanti legali decidono se continuare gli studi, fino all'esaurimento dell'obbligo scolastico, nella scuola secondaria superiore oppure presso una delle scuole professionali della Provincia [3] .

 

          Art. 3. Programmazione degli interventi formativi.

     1. Al fine di assicurare la coerenza tra gli interventi formativi e quelli di politica del lavoro, in riferimento agli indirizzi delle Comunità Europee ed in accordo con il sistema scolastico generale, la Provincia adotta un piani pluriennale quale quadro di riferimento per la programmazione annuale degli interventi in materia di formazione professionale.

     2. Le ripartizioni provinciali competenti in materia di formazione professionale, in armonia con gli indirizzi stabiliti dal piano pluriennale, predispongono annualmente i programmi operativi, che contengono un'elencazione dei corsi annuali e pluriennali, ed indicano il profilo professionale, le modalità di iscrizione, di gestione e di realizzazione, nonché la durata ed i contenuti dei corsi stessi.

     3. Nel processo di programmazione, la Provincia adotta come modalità ordinaria la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi.

 

          Art. 4. Gestione delle azioni formative.

     1. La gestione delle azioni formative di cui all'art. 2 può essere affidata dalla Giunta provinciale alle strutture organizzative provinciali della formazione professionale o a terzi, privati, enti pubblici, istituti ed università mediante convenzione.

     2. La Giunta provinciale può concedere contributi, fino ad un massimo dell'80% delle spese di gestione ritenute ammissibili, ad enti pubblici o privati che organizzano corsi che perseguono le finalità di cui all'art. 1. I contributi sono liquidabili, dietro presentazione di documentazione delle spese sostenute e previa verifica dei risultati, in un'unica soluzione a conclusione dell'iniziativa, o in forma rateale durante lo svolgimento della stessa.

 

          Art. 5. Iscrizioni e programmi dei corsi e degli esami.

     1. L'iscrizione ai corsi avviene su domanda degli interessati. La Giunta provinciale può stabilire una tassa di iscrizione o di frequenza a carico degli allievi. [4]

     2. La Giunta provinciale approva i programmi dei corsi formativi nonché l'articolazione e i contenuti delle prove d'esame per il conseguimento delle qualifiche professionali e dei relativi diplomi di qualifica e di abilitazione, considerando come minimi i programmi ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa statale per le rispettive qualifiche. [5]

     3. I diplomi di qualifica e di abilitazione rilasciati al termine dei corsi di formazione professionale, gestiti dalla Provincia o da essa riconosciuti, hanno la stessa validità degli attestati rilasciati a norma della legislazione statale, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689.

     4. [6]

 

          Art. 6. Commissione provinciale per la formazione professionale.

     1. Ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 29 giugno 1980, n. 19, viene istituita nell'ambito della Commissione provinciale per l'impiego una sottocommissione, denominata Commissione provinciale per la formazione professionale.

     2. La Commissione provinciale per l'impiego definisce la composizione e le modalità di lavoro della sottocommissione del comma primo; di diritto fanno parte di questa commissione:

     a) gli assessori provinciali aventi competenza in materia di apprendistato e di formazione professionale, di cui uno con funzioni di presidente;

     b) i direttori delle ripartizioni provinciali competenti in materia di formazione professionale e di apprendistato.

     3. La commissione provinciale per la formazione professionale adempie alle funzioni attribuitele da leggi e regolamenti, ed esprime parere in merito:

     a) al coordinamento delle azioni in materia di formazione professionale realizzate nell'ambito della provincia;

     b) ai piani pluriennali ed ai programmi operativi delle attività di formazione di cui all'art. 3;

     c) alle questioni inerenti alla formazione professionale, che la Giunta provinciale sottopone al sua esame;

     d) alla concessione di provvidenze di assistenza professionale di cui all'art. 3 del testo unico delle leggi provinciali sullo sviluppo della formazione professionale, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 ottobre 1975, n. 49.

     4. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato provinciale di qualifica funzionale non inferiore alla VI.

     5. AI componenti della commissione è corrisposto, in quanto spetti, il trattamento economico di missione previsto dalla vigente normativa provinciale.

 

          Art. 7. Comitato tecnico per la formazione professionale. [7]

 

          Art. 8. Strutture formative.

     1. Per l'attuazione delle attività formative la Provincia si avvale:

     a) delle proprie strutture, scuole o centri di formazione professionale;

     b) di sedi e mezzi didattici delle scuole a carattere statale, previa intesa con l'autorità scolastica competente;

     c) di strutture appartenenti a terzi, enti pubblici o privati.

     2. Qualora si avvalga delle strutture e dei mezzi di cui alle lettere b) e c) del comma primo, la Provincia può contribuire alle spese per migliorie e ampliamenti delle sedi e strutture, per l'acquisto di attrezzature e per l'arredamento dei locali destinati alle attività di formazione professionale. Gli organismi beneficiari dei contributi di cui sopra sono tenuti a non modificare la destinazione dei locali o degli edifici adibiti alla formazione professionale, La durata del relativo vincolo non può essere inferiore a dieci anni e viene fissata dalla Giunta provinciale.

     3. Tra la formazione professionale e le imprese, individuate come punti di eccellenza in specifici campi di interventi, possono essere stipulati protocolli di intesa o convenzioni, con disciplina dei relativi oneri, per l'uso di attrezzature, di locali e di risorse umane, al fine di erogare azioni di formazione adeguate ai fabbisogni formativi del mercato del lavoro.

     4. La Provincia ha cura che le scuole ed i centri di formazione professionale siano istituiti nel rispetto del criterio di un opportuno decentramento territoriale e siano dotati di personale e di attrezzature sufficienti ad assicurare loro una autonomia funzionale.

     5. Per promuovere le attività di sviluppo, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi o rimborsi una tantum nella misura fino al 40 per cento delle spese effettuate dal personale dirigente e docente delle scuole professionali provinciali per l'acquisto di attrezzature informatiche e relativo software; la misura massima per tale agevolazione economica non può superare comunque 520 euro. I criteri e le modalità per la concessione di tali contributi e rimborsi vengono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. Le domande per i contributi sono da presentare entro tre anni dall'approvazione dei criteri da parte della Giunta provinciale. [8]

 

          Art. 9. Periodi di formazione-lavoro in azienda.

     1. I programmi didattici dei corsi possono prevedere, quali elementi integranti, periodi di formazione-lavoro in aziende ubicate nel territorio provinciale, nazionale od estero, nel rispetto della vigente normativa:

     a) durante l'anno scolastico;

     b) durante le ferie scolastiche;

     c) a conclusione dei corsi.

     2. Scopo di tali periodi di formazione-lavoro è l'acquisizione, da parte degli allievi, di esperienze pratiche nell'ambiente produttivo e del loro avvicinamento progressivo al mondo del lavoro. Inoltre i periodi di formazione-lavoro dovrebbero anche favorire il miglioramento della conoscenza delle lingue.

     3. La Giunta provinciale può autorizzare la stipulazione di apposite convenzioni con aziende pubbliche o private per assicurare la disponibilità di un congruo numero di posti per gli allievi in formazione.

 

          Art. 10. Esame di diploma.

     1. I corsi finalizzati al conseguimento di una qualifica, specializzazione o abilitazione professionale si concludono con l'esame di diploma.

     2. All'esame di diploma sono ammessi tutti gli allievi che hanno frequentato regolarmente e concluso con esito positivo il corso. All'esame di diploma sono ammessi altresì privatisti in possesso dei requisiti specifici di ammissione ai diversi corsi. I privatisti devono, di norma, sostenere un esame scritto, orale e/o pratico in tutte le materie oggetto del programma didattico. La commissione esaminatrice può disporre, su domanda del candidato privatista, l'esonero parziale o totale dell'esame di ammissione, qualora esso sia in possesso di diploma o di attestato di qualifica per indirizzo corrispondente o similare.

     3. Un'apposita commissione nominata dalla Giunta provinciale, e composta da tre rappresentanti rispettivamente della sovrintendenza e delle intendenze scolastiche, e da tre rappresentanti degli ispettori della formazione professionale in lingua italiana, tedesca e ladina, effettua le necessarie verifiche ed individua i percorsi formativi che tra di loro possono considerarsi sostanzialmente corrispondenti.

     4. Le prove di esame di diploma sono sostenute innanzi a commissioni esaminatrici nominate con decreto dell'assessore provinciale competente in materia e composte:

     a) dal direttore della scuola, o suo sostituto, con funzioni di presidente;

     b) da tutti gli insegnanti delle materie oggetto d'esame;

     c) da un esperto designato dal sovrintendete, rispettivamente dagli intendenti scolastici;

     d) [9]

     5. La commissione d'esame è validamente costituita con la presenza di almeno quattro quinti dei suoi componenti.

     6. E' fatta salva ogni diversa composizione di commissione esaminatrice prevista da leggi speciali.

     7. Ai candidati che abbiano superato le prove d'esame con un punteggio complessivo non inferiore a sei decimi viene rilasciato apposito diploma. La qualifica o la specializzazione conseguita, con il superamento dell'esame, viene annotata nel libretto personale di lavoro; nello stesso libretto può essere annotata, a scopo documentativo, la partecipazione a qualsiasi altra azione formativa.

 

          Art. 11. Calendario formativo.

     1. L'inizio ed il termine dell'anno di formazione, nonché i periodi feriali, sono stabiliti dalla Giunta provinciale, sentito il comitato tecnico per la formazione professionale.

     2. La durata complessiva dell'anno formativo o periodo corrispondente, non può essere inferiore a mille ore di lezione.

 

          Art. 12. Regolamento della formazione professionale.

     1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, emana il regolamento per la formazione professionale, che disciplina dettagliatamente gli aspetti organizzativi e procedurali interni della scuola ed in particolare:

     a) la durata delle unità di lezione, che non deve essere inferiore a 45 minuti;

     b) le valutazioni, promozioni e ripetizioni dell'anno scolastico e le misure disciplinari;

     c) le modalità di giustificazione delle assenze;

     d) l'utilizzo dei beni prodotti e dei servizi resi dalle officine o dai laboratori della scuola, nell'ambito delle esercitazioni pratiche;

     e) le competenze degli organi collegiali previsti dal vigente testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento del personale provinciale addetto alla formazione professionale, nel rispetto delle funzioni ad essi legislativamente demandate.

 

          Art. 12 bis. Passaggio dalla scuola secondaria superiore alla formazione professionale. [10]

     1. Contro gli atti amministrativi adottati dai competenti organi scolastici della formazione professionale in materia di accesso ai diversi corsi di formazione professionale da parte degli alunni che hanno frequentato con profitto una classe della scuola secondaria superiore, nazionale od estera, è ammesso ricorso in unica istanza al competente direttore di ripartizione della formazione professionale.

 

          Art. 13. Disposizioni finanziarie.

     1. La presente legge non comporta maggiori spese a carico del bilancio provinciale per l'esercizio finanziario 1992 e per la sua attuazione sono utilizzati gli stanziamenti autorizzati in bilancio dalla legislazione previgente, in materia di addestramento e formazione professionale.

     2. Per gli anni successive al 1992, le spese per l'attuazione della presente legge sono stabiliti nella legge finanziaria annuale.

 

          Art. 14. Norme finali.

     1. E' abrogata la legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, modificata dall'art. 2 della legge provinciale 19 maggio 1968, n. 6, e dall'art. 12 della legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 36.

     2. E' soppresso il comitato allargato degli assessori previsti dall'art. 3 del testo unico delle leggi provinciali sullo sviluppo della formazione professionale, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 ottobre 1975, n. 49.


[1] Comma così sostituito dall’art. 21 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.

[2] Numero aggiunto dall'art. 40 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

[3] Comma aggiunto dall'art. 40 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

[4] Comma così sostituito dall'art. 40 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[5] Comma così sostituito dall'art. 40 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[6] Comma abrogato dall'art. 52 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[7] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[8] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[9] Lettera abrogata dall'art. 47 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[10] Articolo aggiunto dall'art. 10 della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24. La Corte costituzionale, con sentenza 14 luglio 2009, n. 213, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.