§ 41.7.93 - D.P.R. 1 novembre 1973, n. 689.
Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente addestramento e formazione professionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:01/11/1973
Numero:689


Sommario
Art. 1.      Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di addestramento, formazione professionale e relativo orientamento esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici [...]
Art. 2.      Rientrano tra le funzioni di cui all'articolo precedente anche quelle concernenti:
Art. 3.      Sono parimenti esercitati dalle provincie di Trento e Bolzano i compiti svolti, in ordine alle funzioni di cui al precedente art. 1, dall'Istituto nazionale per l'addestramento ed il [...]
Art. 4.      Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalità di inquadramento del personale che verrà trasferito ai sensi del successivo comma, gli enti ed [...]
Art. 5.      Gli attestati di qualifica rilasciati nelle provincie di Trento e Bolzano, al termine di corsi di addestramento o formazione professionale da esse autorizzati, hanno la stessa validità degli [...]
Art. 6.      Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine:
Art. 7.      Gli organi statali esplicano attività in ordine agli studi, alla ricerca, alla documentazione e all'informazione, necessari per la programmazione nazionale ed il coordinamento del settore.
Art. 8.      Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato disporranno la consegna, con elenchi descrittivi, a ciascuna provincia interessata, [...]
Art. 9.      La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di entrata in vigore del [...]


§ 41.7.93 - D.P.R. 1 novembre 1973, n. 689.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente addestramento e formazione professionale.

(G.U. 16 novembre 1973, n. 296)

 

     Art. 1.

     Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di addestramento, formazione professionale e relativo orientamento esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle provincie autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto disposto dagli articoli 6 e 7 del presente decreto.

 

          Art. 2.

     Rientrano tra le funzioni di cui all'articolo precedente anche quelle concernenti:

     a) l'addestramento professionale per i disoccupati, compresa l'erogazione dell'assegno agli allievi;

     b) la preparazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle attività di addestramento e formazione professionale;

     c) la vigilanza tecnica e amministrativa sullo svolgimento delle attività stesse.

 

          Art. 3.

     Sono parimenti esercitati dalle provincie di Trento e Bolzano i compiti svolti, in ordine alle funzioni di cui al precedente art. 1, dall'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), dall'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) e dall'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA).

     Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti predetti sarà trasferito alle provincie nel cui territorio tali sedi sono situate, conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso gli enti di provenienza.

     I beni mobili ed immobili costituenti le strutture periferiche degli enti stessi e destinati alle attività di cui all'art. 1, saranno trasferiti al patrimonio delle provincie nel cui territorio sono situati.

     I provvedimenti relativi al trasferimento alle provincie di Trento e Bolzano del patrimonio e del personale degli enti suddetti saranno adottati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 4.

     Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalità di inquadramento del personale che verrà trasferito ai sensi del successivo comma, gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale di cui all'art. 1, che hanno tra i loro fini istituzionali anche compiti in materia di addestramento, formazione professionale e relativo orientamento, continueranno ad esercitare le proprie attribuzioni e i relativi programmi di attività concernenti tali fini debbono essere preventivamente approvati dalla provincia interessata.

     Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo nelle provincie di Trento e di Bolzano, ed addetto alle attività che cessano, sarà trasferito, previo consenso, alle provincie di Trento e di Bolzano, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili di tali enti relativi alle attività che cessano saranno trasferiti al patrimonio delle provincie medesime.

     I provvedimenti relativi alla liquidazione ed al trasferimento alle provincie del patrimonio degli enti di cui sopra, nonchè il trasferimento del personale, saranno adottati con decreto del Ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro per il tesoro e d'intesa con la provincia interessata, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al primo comma.

 

          Art. 5.

     Gli attestati di qualifica rilasciati nelle provincie di Trento e Bolzano, al termine di corsi di addestramento o formazione professionale da esse autorizzati, hanno la stessa validità degli attestati rilasciati a norma della legislazione statale.

     I presupposti per il rilascio degli attestati di qualifica saranno stabiliti con legge provinciale in relazione alla potestà legislativa riconosciuta alle provincie ai sensi dell'art. 9, punto 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

     Le province autonome possono attivare e gestire corsi di studio orientati al conseguimento della formazione richiesta da specifiche aree professionali. Gli attestati rilasciati al termine di tali corsi abilitano all'esercizio di una attività professionale in corrispondenza alle norme comunitarie [1] .

 

          Art. 6.

     Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine:

     a) ai rapporti o convenzioni internazionali, al coordinamento e alla presentazione al fondo sociale europeo dei progetti di qualificazione e riqualificazione professionale di lavoratori, ai sensi delle disposizioni contenute nella decisione del Consiglio dei Ministri della C.E.E. del 1° febbraio 1971, n. 71/66 e dei relativi regolamenti di attuazione;

     b) alla formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero;

     c) alle attività di formazione e addestramento professionale svolte dal Ministero della difesa e da quello dell'interno relativamente ai Corpi armati e ai Corpi di polizia.

 

          Art. 7.

     Gli organi statali esplicano attività in ordine agli studi, alla ricerca, alla documentazione e all'informazione, necessari per la programmazione nazionale ed il coordinamento del settore.

 

          Art. 8.

     Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato disporranno la consegna, con elenchi descrittivi, a ciascuna provincia interessata, degli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici ed organismi periferici, concernenti le funzioni amministrative spettanti alle provincie e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal successivo art. 9, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.

 

          Art. 9.

     La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello in corso, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori.

     Resta altresì, fino alla data del 31 dicembre 1973, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme. Le somme che, alla data predetta, non risultino ancora impegnate, saranno assegnate alle provincie secondo i parametri di cui all'art. 78 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige.

 


[1]  Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 267.