§ 4.3.21 - L.P. 10 luglio 1996, n. 15.
Esame di tecnico del commercio e sostegni a favore di soggiorni formativi fuori provincia.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.3 fiere, mercati, commercio
Data:10/07/1996
Numero:15


Sommario
Artt. 1.  – 6.
Art. 7.  Finalità ed interventi.
Art. 8.  Criteri.
Art. 9.  Commissione consultiva.
Art. 10.  Cooperazione interregionale.
Art. 11.      1. L'art. 23-bis della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, concernente "Ordinamento dell'apprendistato e disciplina dell'esame di maestro professionale", inserito dall'art. 18 della legge [...]
Art. 12.      1. L'art. 23-ter della legge provinciale n. 30/1981, inserito dall'art. 19 della legge provinciale n. 10/1987, è sostituito dal seguente:“Art. 23 ter. (Commissioni d'esame).
Art. 13.      1. L'art. 28 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, concernente "Ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana", sostituito dall'art. 13 della legge [...]
Art. 14.  Norma finanziaria.


§ 4.3.21 - L.P. 10 luglio 1996, n. 15.

Esame di tecnico del commercio e sostegni a favore di soggiorni formativi fuori provincia.

(B.U. 23 luglio 1996, n. 33).

 

Capo I

TECNICO DEL COMMERCIO

 

     Artt. 1. – 6. [1]

 

Capo II

FORMAZIONE PROFESSIONALE FUORI PROVINCIA

 

          Art. 7. Finalità ed interventi.

     1. Al fine di favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della popolazione, la Giunta provinciale agevola, mediante concessione di contributi, soggiorni di formazione e di studio fuori provincia, qualora analoghe opportunità formative, sia per la specificità del contenuto, sia per il grado di approfondimento, non siano offerte nel territorio provinciale.

     2. I contributi possono essere concessi a persone residenti in provincia che, allo scopo di partecipare ad iniziative formative scolastiche od extrascolastiche, dimorino temporaneamente in altra regione o all'estero.

     3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con decreto dell’assessore provinciale competente in materia di diritto allo studio, previo parere della commissione di cui all’articolo 9 [2].

 

          Art. 8. Criteri.

     1. Nella delibera della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri per la concessione e le modalità di erogazione dei contributi previsti dall'art. 7. I criteri, fra l'altro, fanno riferimento al reddito del richiedente e del relativo nucleo familiare e fissano i limiti minimi e massimi di contribuzione alle spese [3] .

     2. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge:

     a) le iniziative attinenti al settore della sanità e delle professioni sociali, alle attività artistiche ed allo studio delle lingue in quanto contemplate da specifiche norme di legge;

     b) le iniziative aventi una durata superiore a sei mesi.

     3. Per la concessione dei contributi relativi alle iniziative formative di cui alla lettera b) del comma secondo si osservano le procedure ed i criteri vigenti in materia di assistenza scolastica, il cui bando annuale può prevedere anche un contributo sulla tassa di iscrizione o di frequenza, nei casi in cui risulti particolarmente onerosa. In ordine alla concessione di tale contributo è richiesto il parere della commissione di cui all'art. 9.

 

          Art. 9. Commissione consultiva.

     1. Le domande di contributo sono sottoposte all’esame di una commissione, che esprime parere in ordine all’opportunità della concessione di un contributo e al suo ammontare. La commissione è composta:

     a) dall’assessore provinciale competente in materia di formazione professionale tedesca e ladina o da un funzionario della formazione professionale tedesca e ladina da esso delegato, quale presidente;

     b) da un funzionario della Ripartizione provinciale Formazione professionale italiana e uno della Ripartizione Formazione professionale tedesca e ladina;

     c) da un funzionario della Ripartizione provinciale Diritto allo studio [4].

     2. La commissione è nominata dalla Giunta provinciale, su designazione degli assessori provinciali competenti, e rimane in carica per un quadriennio. Svolge le funzioni di segretario un impiegato provinciale di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

 

          Art. 10. Cooperazione interregionale.

     1. Per le finalità di cui all'art. 7 la Giunta provinciale può:

     a) autorizzare la partecipazione della Provincia ad iniziative interregionali ed in particolare a quelle attuate nell'ambito della cooperazione fra le regioni aderenti alla Comunità di lavoro delle regioni alpine (ARGE - ALP) con assunzione, in proporzione al numero dei propri partecipanti, delle spese connesse con la realizzazione delle iniziative;

     b) stipulare convenzioni con enti formativi, pubblici o privati, aventi sede nella provincia autonoma di Trento, in altre regioni o all'estero, al fine di facilitare l'accesso ai corsi proposti a persone residenti in provincia nonché di stabilire eventuali riserve di posti e di fissare le quote di iscrizione e di frequenza.

 

Capo III

MODIFICHE A LEGGI PROVINCIALI VIGENTI

 

          Art. 11.

     1. L'art. 23-bis della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, concernente "Ordinamento dell'apprendistato e disciplina dell'esame di maestro professionale", inserito dall'art. 18 della legge provinciale 7 agosto 1987, n. 19, è sostituito dal seguente:

     “Art. 23 bis. (Esame di maestro professionale nel settore alberghiero).

     1. I titoli professionali di maestro di cucina e maestro cameriere si conseguono sostenendo un esame volto ad accertare il possesso di conoscenze teorico-professionali e pratiche nonché di cognizioni giuridico-economiche e didattico-professionali, che abilitano a svolgere compiti di responsabilità in un'azienda alberghiera oppure a gestirla autonomamente e che qualificano in special modo all'addestramento delle nuove leve.

     2.L'esame consta di tre parti, di cui una teorico-professionale, una pratica ed un'altra vertente su nozioni economico - aziendali e didattico-professionali. Il programma d'esame può prevedere anche un esame articolato in più di tre parti, se ciò risulta opportuno ai fini dello svolgimento dell'esame o in considerazione dei contenuti specifici.

     3.Il programma d'esame è approvato dall'assessore provinciale competente in materia di industria alberghiera, sentite le associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale. Lo stesso assessore nomina anche le commissioni d'esame di cui all'art. 23-ter.

     4.All'esame sono ammesse le persone che hanno assolto una formazione professionale specifica in forma di apprendistato o di scuola professionale con una successiva esperienza professionale di almeno cinque anni o che possono attestare un'esperienza professionale di almeno otto anni.

     5.Al fine del computo del periodo di esperienza professionale di cui al comma quarto sono valutati come anni interi gli impieghi stagionali di durata non inferiore a otto mesi all'anno.

     6.L'esame di maestro professionale si intende superato se il candidato ha sostenuto con esito positivo tutte le parti dell'esame.

     7.Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo e dall'art. 23-ter, si applicano le disposizioni relative all'esame di maestro artigiano".

 

          Art. 12.

     1. L'art. 23-ter della legge provinciale n. 30/1981, inserito dall'art. 19 della legge provinciale n. 10/1987, è sostituito dal seguente:“Art. 23 ter. (Commissioni d'esame).

     1. La commissione per l'esame teorico-professionale e pratico è composta:

     a) dal direttore di una scuola professionale per apprendisti o a tempo pieno, in qualità di presidente;

     b) da un rappresentante proposto dall'associazione di categoria;

     c) da un rappresentante proposto da un'associazione di albergatori rappresentativa a livello provinciale;

     d) da un insegnante di una scuola professionale alberghiera per apprendisti o a tempo pieno;

     2.La commissione per l'esame giuridico-economico e didattico-professionale è composta:

     a) dal direttore di una scuola professionale o dal direttore di una scuola professionale per apprendisti o a tempo pieno, in qualità di presidente;

     b) da due esperti in materia tributaria, di economia aziendale, di normativa sugli esercizi pubblici e di diritto del lavoro

     3.Funge da segretario delle commissioni un dipendente provinciale appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla quarta".

 

          Art. 13.

     1. L'art. 28 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, concernente "Ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana", sostituito dall'art. 13 della legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51 e modificato dall'art. 9 della legge provinciale 11 aprile 1990, n. 8, è sostituito dal seguente:

     “Art. 28 (Contenuto e modalità dell'esame di maestro artigiano) - 1. L'esame di maestro artigiano consiste in una parte giuridico - economica, in una parte teorico-professionale e in una parte pratica.

     2.La parte giuridico-economica comprende le nozioni economico-aziendali, giuridiche e didattico-professionali necessarie per la gestione di un'impresa artigiana e per l'addestramento degli apprendisti. Il programma di questa parte d'esame è identico per tutte le professioni artigiane.

     3.La parte teorico-professionale comprende le nozioni di tecnologia, conoscenza dei materiali, calcolo professionale, disegno tecnico e similari, necessarie per un corretto esercizio della professione.

     4.La parte pratica consiste nell'esecuzione di un capo d'opera o di una prova di lavoro, oppure nell'esecuzione di un capo d'opera e di una prova di lavoro.

     5.Nel programma d'esame sono specificate le materie d'esame ed è indicato per ciascuna di esse se costituisce oggetto di prova scritta o orale.

     6.I programmi d'esame sono approvati dall'assessore provinciale competente su proposta della commissione provinciale dell'artigianato, che deve formulare le proprie proposte non oltre il termine di novanta giorni dalla relativa richiesta. Scaduto tale termine l'assessore decide autonomamente.

     7.La commissione di esame di maestro artigiano può esonerare dall'obbligo di sostenere le prove in singole materie o intere parti dell'esame i candidati che dimostrano di avere già superato esami con contenuto corrispondente al programma d'esame. Ciò vale in particolare anche per esami sostenuti in sede di frequenza dei corsi di cui al comma nono con i relatori dei corsi stessi affiancati da un maestro artigiano, membro della commissione.

     8.Con regolamento di esecuzione sono emanate ulteriori disposizioni sullo svolgimento dell'esame e sull'esonero di cui al comma settimo.

     9.Per la preparazione all'esame di maestro artigiano la Provincia organizza appositi corsi utilizzando a tal fine i laboratori e le strutture delle scuole professionali. Qualora nelle scuole professionali non siano presenti o disponibili le necessarie strutture, possono essere affittate anche officine e strutture private.

     10.Con proprio decreto l'assessore provinciale competente istituisce i corsi di cui al comma nono, approva il programma dei corsi e stabilisce la quota d'iscrizione a carico dei partecipanti.

     11.Le spese relative allo svolgimento dei corsi possono essere effettuate in economia ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25.

     12.L'assessore competente può stipulare contratti di assicurazione per assicurare contro infortuni i candidati, i membri delle commissioni di esame e tutte le persone comunque coinvolte negli esami.

     13.Alle associazioni di categoria o organizzazione assimilabili che organizzano corsi di preparazione all'esame di maestro artigiano la Provincia può concedere contributi nella misura massima del novanta per cento delle spese di gestione ritenute ammissibili, a condizione che la quota di iscrizione a carico dei partecipanti venga determinata in misura non inferiore alla quota di partecipazione fissata per i corsi organizzati dalla Provincia.

     14.I contributi di cui al comma tredicesimo sono liquidati dietro presentazione di documentazione delle spese sostenute previa verifica dei risultati, in un unica soluzione a conclusione dell'iniziativa o in forma rateale durante lo svolgimento della stessa. I criteri per la concessione dei contributi sono deliberati dalla Giunta provinciale."

 

          Art. 14. Norma finanziaria.

     1. Le spese per gli interventi finanziari di cui al Capo II della presente legge saranno stabilite per l'anno finanziario 1996 con successivo provvedimento legislativo, e per gli anni seguenti dalla legge finanziaria annuale.


[1] Articoli abrogati dall’art. 24 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9.

[2] Comma così sostituito dall’art. 7 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

[3] Comma così modificato dall'art. 27 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

[4] Comma così sostituito dall’art. 7 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.