§ 4.2.11 – L.P. 1 settembre 1971, n. 12.
Modifica dell'art. 6 della legge provinciale 12 agosto 1951, n. 1, concernente l'assistenza creditizia all'artigianato.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:01/09/1971
Numero:12


Sommario
Art. unico.      L'art. 6 della legge provinciale 12 agosto 1951, n. 1, è sostituito dal seguente:


§ 4.2.11 – L.P. 1 settembre 1971, n. 12.

Modifica dell'art. 6 della legge provinciale 12 agosto 1951, n. 1, concernente l'assistenza creditizia all'artigianato.

(B.U. 14 settembre 1971, n. 37).

 

     Art. unico.

     L'art. 6 della legge provinciale 12 agosto 1951, n. 1, è sostituito dal seguente:

     “Il concorso negli interessi sui prestiti artigiani è accordato con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il parere di una commissione composta:

     dall'Assessore all'artigianato, presidente;

     da un rappresentante della commissione provinciale dell'artigianato, scelto da una terna designata dalla commissione;

     da due maestri-artigiani, scelti da due terne designate dall'Associazione provinciale dell'artigianato;

     da un rappresentante degli istituti locali di credito convenzionati;

     da un esperto aziendale, proposto dal competente Assessore.

     Funge da segretario un funzionario dell'Amministrazione provinciale.

     Per il presidente dovrà essere nominato un sostituto.

     La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio provinciale.

     Per la validità delle decisioni della commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

     La commissione è nominata con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore all'artigianato, e rimane in carica per la durata di quattro anni, fatta eccezione per il rappresentante degli istituti di credito convenzionati, che viene nominato per la durata di due anni.

     Ai componenti ed al segretario della commissione saranno corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 12 luglio 1957, n. 6, e successive modifiche".