§ 4.2.24 – L.P. 28 novembre 1973, n. 79.
Iniziative per l'incremento economico e della produttività.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:28/11/1973
Numero:79


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di favorire l'incremento economico e della produttività, nonché l'aggiornamento e la specializzazione nei settori economici dell'artigianato, dell'industria, del turismo, del [...]
Art. 2.      1. Le attività di cui al precedente articolo possono essere affidate dall'Assessorato competente ad istituti, enti, associazioni ed organizzazioni, ai quali l'Amministrazione provinciale potrà [...]
Art. 2 bis.  (Sponsoring)
Art. 3.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 95 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1973. Alla copertura degli oneri di lire 95 milioni per l'esercizio [...]
Art. 4.      Nello stato di previsione della Spesa per l'esercizio finanziario 1973 sono introdotte le seguenti variazioni:
Art. 5.  Norma transitoria.
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 4.2.24 – L.P. 28 novembre 1973, n. 79.

Iniziative per l'incremento economico e della produttività.

(B.U. 18 dicembre 1973, n. 54).

 

     Art. 1.

     Allo scopo di favorire l'incremento economico e della produttività, nonché l'aggiornamento e la specializzazione nei settori economici dell'artigianato, dell'industria, del turismo, del commercio e dei servizi, l'Amministrazione provinciale è autorizzata a svolgere le seguenti attività ed iniziative [1]:

     a) pubblicità, informazione ed educazione del consumatore e promozione della produzione locale [2];

     b) studi, rilievi, ricerche e progetti di valorizzazione;

     c) convegni, congressi, corsi, seminari, viaggi di studio, consulenze aziendali;

     d) corsi di preparazione all'esame di maestro artigiano;

     e) ogni altra iniziativa ritenuta utile per il raggiungimento degli scopi della presente legge.

 

          Art. 2.

     1. Le attività di cui al precedente articolo possono essere affidate dall'Assessorato competente ad istituti, enti, associazioni ed organizzazioni, ai quali l'Amministrazione provinciale potrà rifondere in tutto o in parte le spese sostenute.

     2. Qualora le attività siano iniziative proprie degli istituti, enti, associazioni ed organizzazioni, l'Amministrazione provinciale può concedere contributi. Le relative domande, corredate del programma e del preventivo di spesa, devono essere presentate all'Assessorato competente entro il 30 aprile di ogni anno.

     3. Possono essere concessi altresì dei contributi ai residenti nella provincia, che partecipano ad iniziative previste dalle lettere c) e d) dell'art. 1, che si svolgono al di fuori del territorio della provincia.

     4. La Provincia di Bolzano concede alle organizzazioni di cui al presente articolo sovvenzioni per l'acquisto, l'ampliamento, la ristrutturazione e la costruzione di locali per uffici, nella misura massima del 50 per cento delle spese riconosciute [3].

     5. Possono essere concessi altresì alle istituzioni di cui al presente articolo contributi nella misura massima dell’80 per cento delle spese riconosciute per l’acquisto, la costruzione e l’arredo di edifici, compreso il terreno, allo scopo di creare incubatori di imprese [4].

 

          Art. 2 bis. (Sponsoring) [5]

     1. Per migliorare l’offerta di proprie iniziative concernenti l’economia o per contenerne la spesa di settore, l’amministrazione provinciale è autorizzata a stipulare accordi di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni.

     2. I proventi in denaro derivanti dagli accordi di sponsorizzazione sono introitati su apposito capitolo del bilancio provinciale e destinati al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1. L’assessore provinciale alle finanze e al bilancio apporta le conseguenti variazioni di bilancio per l’iscrizione delle maggiori entrate e per l’assegnazione ai relativi capitoli di spesa.

 

          Art. 3.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 95 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1973. Alla copertura degli oneri di lire 95 milioni per l'esercizio 1973, si fa fronte con le disponibilità di lire 20 milioni del cap. 1700, lire 35 milioni del cap. 3905 e per lire 40 milioni mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 2480 del bilancio provinciale 1973. Nei bilanci della Provincia per gli esercizi finanziari dal 1974 e successivi saranno istituiti gli appositi capitoli di spesa in esecuzione della presente legge.

 

          Art. 4.

     Nello stato di previsione della Spesa per l'esercizio finanziario 1973 sono introdotte le seguenti variazioni:

     in aumento:

     Cap. 1505 - (con modificazione del testo). Spese e contributi per l'incremento economico e della produttività e corsi di aggiornamento e specializzazione per operatori economici dell'industria e del turismo L. 40.000.000

     in diminuzione:

     Cap. 2480 - Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi L. 40.000.000

 

          Art. 5. Norma transitoria.

     Nella prima applicazione della presente legge possono essere accolte tutte le domande pervenute entro un mese dall'entrata in vigore della legge e riferite ad attività svolte nel corso dell'anno 1973.

 

          Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 


[1] Alinea così sostituito dall'art. 9 della L.P. 20 marzo 1995, n. 7.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 9 della L.P. 20 marzo 1995, n. 7.

[3] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.P. 14 agosto 1996, n. 18 e così sostituito dall'art. 20 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.

[4] Comma aggiunto dall’art. 12 della L.P. 23 dicembre 2004, n. 10.

[5] Articolo inserito dall’art. 15 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.