§ 4.2.63 - L.P. 3 ottobre 2005, n. 8.
Modifiche di leggi provinciali in materia di lavori pubblici, viabilità, industria, commercio, artigianato, esercizi pubblici e turismo e altre disposizioni


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:03/10/2005
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Modifiche della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, recante “Norme per l’appalto e l’esecuzione di lavori pubblici”
Art. 2.  Modifica della legge provinciale 19 agosto 1991, n. 24, recante “Classificazione delle strade di interesse provinciale”
Art. 3.  Modifiche della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, recante “Nuovo ordinamento del commercio”
Art. 4.  Tutela dei marchi “Südtirol” e “Alto Adige”
Art. 5.  Modifiche della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, recante “Ordinamento dell’artigianato e della formazione professionale artigiana”
Art. 6.  Modifica della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39, recante “La disciplina dei ristori di campagna”
Art. 7.  Modifica della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, recante “Disciplina delle cave e delle torbiere”
Art. 8.  Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, recante “Norme in materia di esercizi pubblici”
Art. 9.  Modifica della legge provinciale 29 gennaio 1996, n. 2, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1996 e per il triennio 1996-1998 (Legge finanziaria [...]
Art. 10.  Modifiche della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, “Riordinamento delle organizzazioni turistiche”
Art. 11.  Modifica della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, recante “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”
Art. 12.  Abrogazione di norme


§ 4.2.63 - L.P. 3 ottobre 2005, n. 8.

Modifiche di leggi provinciali in materia di lavori pubblici, viabilità, industria, commercio, artigianato, esercizi pubblici e turismo e altre disposizioni

(B.U. 18 ottobre 2005, n. 42).

 

Art. 1. Modifiche della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, recante “Norme per l’appalto e l’esecuzione di lavori pubblici”

     1. Dopo il comma 3 dell’articolo 17 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

     “4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle costruzioni dell’Istituto per l’edilizia sociale della Provincia Autonoma di Bolzano con interventi di arte pubblica nei quartieri di nuovo insediamento urbano o nei complessi edilizi di particolare interesse sociale.”

     2. Il comma 3 dell’articolo 36 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

    “3. Negli appalti pubblici di importo superiore a 300.000,00 euro l’amministrazione committente può prevedere a carico dell’impresa aggiudicataria la predisposizione di parte degli elaborati di cui all’articolo 14, comma 2. Nell’elenco delle prestazioni posto a base di gara deve essere previsto un importo per oneri di progettazione, calcolato sulla base della vigente tariffa professionale. Nell’elaborazione degli elaborati richiesti l’impresa aggiudicataria deve rispettare i requisiti tecnici minimi contenuti nel progetto fornito dall’amministrazione committente. Gli elaborati devono essere consegnati al direttore dei lavori in relazione all’avanzamento dei lavori e su sua tempestiva richiesta. Il direttore dei lavori deve esprimersi entro 15 giorni dal ricevimento.”

     3. L’articolo 66 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, è così sostituito:

     “Art. 66 (Revisione dei prezzi)

     1. Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera tali da determinare un aumento o una diminuzione superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto ovvero superiore al quinto del prezzo per categoria di lavoro convenuto, l’appaltatore interessato o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata a fine lavori solo per quella differenza che eccede il decimo.” [1]

     4. Il comma 7 dell’articolo 69 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

     “7. Se nel termine di cui al comma 5 altre imprese, aventi i requisiti per accedere alla concessione, offrono di eseguire il progetto a condizioni migliori rispetto a quelle proposte dal soggetto promotore o propongono progetti alternativi, l’amministrazione committente può concessionare la costruzione e gestione dell’opera a procedura ristretta fra tutti i soggetti proponenti ovvero indire una pubblica gara per la selezione dei soci privati in seno alla società a partecipazione pubblica.”

 

     Art. 2. Modifica della legge provinciale 19 agosto 1991, n. 24, recante “Classificazione delle strade di interesse provinciale”

     1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 19 agosto 1991, n. 24, è così sostituita:

     “c) è situata all’interno degli abitati, esclusi quei tratti di strade statali e provinciali che attraversano gli abitati con popolazione non superiore a 10.000 abitanti;”.

 

     Art. 3. Modifiche della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, recante “Nuovo ordinamento del commercio”

     1. Dopo l’articolo 3 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 3 bis (Valorizzazione dei centri storici)

     1. Al fine di salvaguardare e valorizzare la presenza delle attività commerciali nei centri storici, secondo le finalità di cui all’articolo 1, i comuni possono approvare un progetto di qualificazione della rete commerciale del centro storico, tenuto conto delle linee guida approvate dalla Giunta provinciale.”

     2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è così sostituita:

     “b) essere divisi dai locali destinati al commercio all’ingrosso o ad altri usi mediante pareti stabili, da pavimento a soffitto, anche se dotati di porte di comunicazione interna, non accessibili al pubblico, esclusi i locali destinati a: pubblico esercizio, cassa per distributori di carburante, laboratorio per piccoli lavori di riparazione e manutenzione degli articoli posti in vendita, installazione di apparecchi automatici e altri servizi quali fax, telefono e internet point.”

     3. Dopo l’articolo 8 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 8 bis (Vendita della stampa quotidiana e periodica)

     1. Il settore della vendita della stampa quotidiana e periodica sarà disciplinato con regolamento di esecuzione della presente legge, con particolare riferimento alle modalità di esercizio dell’attività.”

     4. Il comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è così sostituito:

     “1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, in caso di impresa, da almeno un anno. L’attività può essere iniziata decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, nella quale deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 e il settore merceologico.”

     5. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è così sostituita:

     “b) su qualsiasi area, anche con esclusione del territorio provinciale, purché in forma itinerante.”

     6. Il comma 11 dell’articolo 26 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

     “11. È vietata la vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 16 e a coloro che si trovino in stato di manifesta ubriachezza. Chiunque violi la presente disposizione è punito con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 54, comma 3, e all’articolo 55, comma 3, della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58.”

 

     Art. 4. Tutela dei marchi “Südtirol” e “Alto Adige”

     1. La Provincia Autonoma di Bolzano persegue l’utilizzo abusivo o illegittimo dei marchi “Südtirol” e “Alto Adige”. Ella si avvale - se necessario anche agendo in giudizio - dei diritti che le attribuiscono il regolamento 94/40/CE del Consiglio del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario, e successive modifiche, e il rispettivo ordinamento giuridico nazionale.

     2. Fatte salve le norme di diritto penale, in caso di abuso o di indebito utilizzo del marchio da parte di terzi viene irrogata una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 3.000,00.

     3. La Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio sorveglia l’adempimento delle rispettive norme. Può infliggere sanzioni o confermare o revocare i provvedimenti stabiliti. Per l’espletamento dei citati compiti, la Ripartizione provinciale artigianato, industria e commercio può incaricare altri organi.

 

     Art. 5. Modifiche della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, recante “Ordinamento dell’artigianato e della formazione professionale artigiana”

     1. Il capo IV della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Capo IV - Attività artigiane speciali

Art. 13 (Attività dello spazzacamino o della spazzacamino)

     1. Ogni proprietario/proprietaria, inquilino/ inquilina o amministratore/amministratrice è obbligato/ obbligata a fare pulire e controllare da un’impresa di spazzacamino abilitata gli impianti di combustione a intervalli regolari.

     2. Ogni comune divide il proprio territorio in comprensori e nomina per ciascuno di essi un’impresa di spazzacamino abilitata. Il relativo concessionario è scelto per mezzo di gara ad evidenza pubblica.

     3. Della periodica pulitura e del controllo degli impianti di combustione può essere incaricata anche un’impresa di spazzacamino abilitata diversa da quella nominata dal comune.

     4. La scelta di un’altra impresa di spazzacamino abilitata deve essere comunicata dal/dalla proprietario/ proprietaria, dall’inquilino/inquilina oppure dall’amministratore/amministratrice sia all’impresa uscente che all’amministrazione comunale entro 60 giorni dalla data dell’ultima pulitura.

     5. Per la pulitura e il controllo degli impianti di combustione l’impresa di spazzacamino abilitata e i suoi addetti hanno libero accesso ai terreni e agli edifici.

     6. Sentiti il Consiglio dei comuni, l’Agenzia provinciale per l’ambiente, il Centro tutela consumatori utenti dell’Alto Adige, le organizzazioni professionali più rappresentative della provincia nonché la Ripartizione provinciale formazione professionale viene stabilito con regolamento di esecuzione:

     a) l’abilitazione necessaria per lo svolgimento in proprio dell’attività di spazzacamino;

     b) la dimensione dei comprensori;

     c) i principali criteri e le modalità di appalto per la nomina dell’impresa di spazzacamino;

     d) disposizioni dettagliate relative al servizio di spazzacamino;

     e) gli impianti di combustione;

     f) le scadenze per la pulitura;

     g) il tariffario.”

     2. Dopo l’articolo 13 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 14 (Esame di abilitazione per odontotecnici/odontotecniche)

     1. Salvo quanto previsto dalla normativa statale in ordine all’abilitazione all’esercizio della professione di odontotecnico/odontotecnica, è autorizzato ad esercitare tale attività anche chi abbia conseguito il titolo professionale di maestro odontotecnico/ maestra odontotecnica superando l’apposito esame provinciale.

     2. L’esame di cui al comma 1 è composto da una o più prove scritte, da una prova pratica nonché da un colloquio orale e verte, oltre che sulle materie teoriche e pratiche strettamente professionali, anche su conoscenze di natura commerciale e di diritto.

     3. L’ammissione all’esame di maestro odontotecnico/maestra odontotecnica è subordinata a

     a) un periodo di apprendistato di durata non inferiore a tre anni con contemporanea formazione teorica esterna di almeno 800 ore;

     b) un’esperienza lavorativa successiva al periodo di apprendistato di almeno due anni e

     c) la frequenza di un apposito corso di preparazione all’esame di maestro odontotecnico/maestra odontotecnica di almeno 600 ore distribuite sulle varie materie oggetto dell’esame.

     4. Il programma dettagliato dell’esame e ulteriori disposizioni in ordine alle modalità procedurali nonché alla composizione della commissione esaminatrice, di cui comunque fa parte un/una docente dell’istituto statale competente, sono approvate dalla Giunta provinciale.

     5. Le disposizioni transitorie vengono emanate con regolamento di esecuzione.” [2]

     3. Dopo l’articolo 14 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 15 (Installazione, collaudo, allacciamento e manutenzione delle apparecchiature terminali)

     1. L’attività di servizi connessi all’installazione, collaudo, allacciamento e manutenzione delle apparecchiature terminali, abilitate a comunicare con la rete pubblica di telecomunicazioni, può essere svolta anche da imprese iscritte come elettrotecnici nel registro delle imprese, a condizione che il/la titolare dell’azienda sia in possesso non solo dei requisiti personali previsti dall’articolo 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46, ma anche del requisito richiesto per l’iscrizione nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui all’articolo 30.

     2. Nel caso di imprese industriali è sufficiente che solo il/la responsabile tecnico/tecnica, che deve essere nominato/a ai sensi di legge, sia in possesso del requisito professionale previsto dall’articolo 30.

     3. L’esercizio delle attività di cui al comma 1 può essere intrapreso immediatamente dopo la presentazione della relativa denuncia alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

     4. Gli ulteriori requisiti d’idoneità per l’impresa, i gradi dell’autorizzazione nonché le ulteriori disposizioni procedimentali sono disciplinati con regolamento di esecuzione.”

     4. L’articolo 45 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Art. 45 (Disposizioni transitorie)

     1. Il regolamento di esecuzione relativo all’articolo 13 deve essere applicato entro 18 mesi dall’entrata in vigore dello stesso; in caso contrario il servizio di spazzacamino non può più essere reso nella forma attuale. Fanno eccezione i servizi di spazzacamino resi sulla base di autorizzazioni esistenti a tempo determinato che possono essere mantenuti fino alla loro scadenza. Autorizzazioni esistenti a tempo determinato che decadono prima del termine di 18 mesi possono essere prorogati fino all’entrata in vigore del nuovo servizio di spazzacamino.”

 

     Art. 6. Modifica della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39, recante “La disciplina dei ristori di campagna”

     1. La cifra 3) del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 14 agosto 1978, n. 39, e successive modifiche, è così sostituita:

     “3) le bevande e i cibi che si intendono somministrare; l’eventuale somministrazione di bevande superalcoliche va indicata espressamente;”.

 

     Art. 7. Modifica della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, recante “Disciplina delle cave e delle torbiere”

     1. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, è così sostituito:

     “3. Non sono inseriti nel piano provinciale i giacimenti di sabbia e ghiaia fino a una cubatura massima non ampliabile di 50.000 metri cubi e di pietre naturali fino a una cubatura di 3.000 metri cubi.”

 

     Art. 8. Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, recante “Norme in materia di esercizi pubblici”

     1. Il comma 1 dell’articolo 19 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è così sostituito:

     “1. Fermi restando comunque i requisiti soggettivi richiesti dalla legge dello Stato, la licenza di esercizio e l’approvazione della nomina a preposto possono essere negate a discrezione dell’autorità competente a coloro che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico o delitti contro le persone commessi con violenza per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, ovvero per violenza e resistenza all’autorità.”

 

     Art. 9. Modifica della legge provinciale 29 gennaio 1996, n. 2, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1996 e per il triennio 1996-1998 (Legge finanziaria 1996)”

     1. Dopo il comma 3 dell’articolo 10 della legge provinciale 29 gennaio 1996, n. 2, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     “4. La servitù di uso pubblico di un bene immobile messo a disposizione della collettività in modo continuativo e univoco è costituita con atto pubblico o con atto scritto di manifestazione di volontà del proprietario resa davanti al segretario comunale. L’atto pubblico e la manifestazione di volontà costituiscono titolo per l’intavolazione della servitù nel libro fondiario. L’intavolazione della servitù di uso pubblico produce i suoi effetti anche nei confronti degli aventi causa del dichiarante.”

 

     Art. 10. Modifiche della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, “Riordinamento delle organizzazioni turistiche”

     1. Il comma 1 dell’articolo 20 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, è così sostituito:

     “1. I consorzi di cui all’articolo 19 possono costituirsi sotto forma di associazione, di società cooperativa o di società consortile senza scopo di lucro.”

     2. I commi 5 e 9 dell’articolo 28 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, e successive modifiche, sono così sostituiti:

     “5. Il pagamento delle somme assegnate alle associazioni turistiche e ai consorzi turistici è subordinato alla presentazione del bilancio di previsione di cui agli articoli 18 e 22. In caso di accertate irregolarità, la Giunta provinciale può escludere le associazioni e i consorzi turistici dall’assegnazione del contributo di cui ai commi 1 e 2. In caso di un impiego non efficiente e non efficace dei contributi, la Giunta provinciale può ridurre il contributo o escludere le organizzazioni turistiche dall’assegnazione del contributo stesso. Gli importi non assegnati sono utilizzati ai sensi dell’articolo 29.

     9. In caso di fusione di due o più organizzazioni turistiche, o in caso di una cooperazione tra le stesse o tra le stesse e una o più organizzazioni che svolgono la loro attività nel campo turistico, la Giunta provinciale può aumentare il contributo di cui al comma 1 a favore delle località interessate, e comunque nei limiti ivi previsti.”

 

     Art. 11. Modifica della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, recante “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”

     1. Il comma 4 dell’articolo 53 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è così sostituito:

     “4. I rendiconti di cui ai precedenti commi sono trasmessi, insieme alla documentazione giustificativa, alla Ripartizione finanze e bilancio per il riscontro amministrativo-contabile entro 60 giorni successivi al periodo cui si riferiscono. Per esigenze tecnicocontabili tale termine può essere di volta in volta prorogato con decisione del direttore della Ripartizione finanze e bilancio. Tale riscontro può essere esercitato anche a campione secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. In tal caso la documentazione giustificativa delle spese sarà trasmessa successivamente dietro richiesta della Ripartizione finanze e bilancio.”

 

     Art. 12. Abrogazione di norme

     1. Sono abrogati:

     a) il comma 3 dell’articolo 3 della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39, e successive modifiche;

     b) l’articolo 39 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15;

     c) il comma 4 dell’articolo 12 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4;

     d) l’articolo 16-bis della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, e successive modifiche.

 


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 28 dicembre 2006, n. 447, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 2006, n. 423, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.