§ 4.5.27 - L.P. 12 agosto 1978, n. 39.
La disciplina dei ristori di campagna.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 turismo e industria alberghiera
Data:12/08/1978
Numero:39


Sommario
Art. 1.      E' soggetto alle disposizioni della presente legge chiunque in provincia di Bolzano gestisce un ristoro di campagna.
Art. 2.      Nell'ambito di un ristoro di campagna è consentita la somministrazione di:
Art. 3.      Chiunque intenda esercitare l'attività di cui all'art. 1 è tenuto a presentare dichiarazione scritta al sindaco competente per territorio almeno due settimane prima, specificando:
Art. 4.      Entro 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione il sindaco proibisce che il ristoro venga attivato ove le bevande ed i cibi che saranno somministrati non siano, come previsto dall'art. 2 [...]
Art. 5.      1. L'attività in un ristoro di campagna deve essere svolta prevalentemente dal gestore, da familiari del titolare o da persone facenti parte del suo nucleo familiare
Art. 6.      Nell'ambito di un ristoro di campagna la somministrazione di bevande e cibi non è consentita fuori dell'orario di apertura dei pubblici esercizi.
Art. 7.      Coloro che nei cinque anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge hanno gestito un ristoro di campagna per un periodo non inferiore a 12 mesi complessivamente previa presentazione [...]
Art. 8.      A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio della provincia di Bolzano cessano di trovare applicazione le norme dello Stato vigenti in materia, incompatibili [...]
Art. 9.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 4.5.27 - L.P. 12 agosto 1978, n. 39. [1]

La disciplina dei ristori di campagna.

(B.U. 5 settembre 1978, n. 43).

 

     Art. 1.

     E' soggetto alle disposizioni della presente legge chiunque in provincia di Bolzano gestisce un ristoro di campagna.

     Agli effetti della presente legge gestisce un ristoro di campagna chiunque nell'ambito di una azienda agricola somministra, entro i limiti stabiliti nei successivi articoli, bevande e cibi di limitato assortimento per la consumazione sul posto ed esercita tale attività per una durata massima di cinque mesi, consecutivi o ripartiti in due periodi, nell'anno.

 

          Art. 2.

     Nell'ambito di un ristoro di campagna è consentita la somministrazione di:

     a) bevande di propria produzione, quali vino, mosto, succo d'uva, succo di frutta, succo di lampone, latte e superalcolici;

     b) acqua minerale;

     c) piatti freddi, costituiti prevalentemente da prodotti propri, formaggi e pane di qualsiasi tipo;

     d) in assortimento limitato, anche cibi caldi, semprechè si tratti di semplici e tipici piatti tirolesi;

     e) frutta prodotta in Alto Adige.

     E' consentito servire piatti semplici di carne, a condizione che per gli stessi venga usata carne prevalentemente prodotto nell'azienda agricola medesima.

     Sono considerati di propria produzione ai sensi del precedente primo comma le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola oppure anche quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e forniti da una ditta che ne ha eseguita la lavorazione.

 

          Art. 3.

     Chiunque intenda esercitare l'attività di cui all'art. 1 è tenuto a presentare dichiarazione scritta al sindaco competente per territorio almeno due settimane prima, specificando:

     1) il periodo in cui egli intende esercitare l'attività;

     2) i locali destinati all'esercizio dell'attività;

     3) le bevande e i cibi che si intendono somministrare; l’eventuale somministrazione di bevande superalcoliche va indicata espressamente; [2]

     4) zona e località di provenienza dell'uva impiegata per la produzione del vino che sarà somministrato.

     L'interessato deve essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione statale per la gestione dei pubblici esercizi, tranne l'iscrizione nel registro di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426 [3] .

     [Per la somministrazione di bevande superalcooliche è richiesta apposita autorizzazione da rilasciarsi dal Presidente della Giunta provinciale. Alla relativa domanda deve essere allegata la dichiarazione del sindaco che il richiedente possiede i requisiti per attivare e gestire un ristoro di campagna.] [4]

 

          Art. 4.

     Entro 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione il sindaco proibisce che il ristoro venga attivato ove le bevande ed i cibi che saranno somministrati non siano, come previsto dall'art. 2 della presente legge, esclusivamente o prevalentemente di propria produzione, oppure qualora i locali destinati all'esercizio dell'attività non rispondano alle esigenze di carattere igienico. Entro questo termine egli può anche imporre le necessarie condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività.

     Il sindaco ordina la chiusura, anche temporanea, del ristoro qualora il titolare non si sia attenuto, nei termini stabiliti, alle condizioni e limitazioni imposte o qualora ciò si renda necessario per motivi igienici in base a motivato parere dell'ufficiale sanitario [5] .

     Avverso il provvedimento del sindaco adottato ai sensi dei precedenti commi, l'interessato può, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione, proporre ricorso al Presidente della Giunta provinciale, che decide entro il termine di 30 giorni.

 

          Art. 5.

     1. L'attività in un ristoro di campagna deve essere svolta prevalentemente dal gestore, da familiari del titolare o da persone facenti parte del suo nucleo familiare [6].

     2. Non è consentito avvalersi, per questa attività, della collaborazione di persone che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 14 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e di cui all'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

 

          Art. 6.

     Nell'ambito di un ristoro di campagna la somministrazione di bevande e cibi non è consentita fuori dell'orario di apertura dei pubblici esercizi.

 

          Art. 7.

     Coloro che nei cinque anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge hanno gestito un ristoro di campagna per un periodo non inferiore a 12 mesi complessivamente previa presentazione di regolare denuncia, hanno diritto di essere iscritti nell'elenco di cui all'art. 1, n. 3, della legge 11 giugno 1971, n. 426, qualora ne facciano richiesta entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Tale iscrizione ha validità solo nel territorio della provincia di Bolzano.

 

          Art. 8.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio della provincia di Bolzano cessano di trovare applicazione le norme dello Stato vigenti in materia, incompatibili con le disposizioni della presente legge.

 

          Art. 9.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 17 della L.P. 19 settembre 2008, n. 7.

[2] Cifra così sostituita dall’art. 6 della L.P. 3 ottobre 2005, n. 8.

[3] Comma così sostituito dall'art. unico della L.P. 18 novembre 1978, n. 61.

[4] Comma aggiunto dall'art. unico della L.P. 18 novembre 1978, n. 61 ed abrogato dall'art. 12 della L.P. 3 ottobre 2005, n. 8.

[5] Comma così sostituito dall'art. unico della L.P. 18 novembre 1978, n. 61.

[6] Comma così sostituito dall’art. 24 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.