§ 4.5.29 - L.P. 18 novembre 1978, n. 61.
Modifiche alla legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39: La disciplina dei ristori di campagna".


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 turismo e industria alberghiera
Data:18/11/1978
Numero:61


Sommario
Art. unico.      Il secondo comma dell'art. 3 della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39, è sostituito dal seguente:


§ 4.5.29 - L.P. 18 novembre 1978, n. 61.

Modifiche alla legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39: La disciplina dei ristori di campagna".

(B.U. 6 febbraio 1979, n. 6).

 

     Art. unico.

     Il secondo comma dell'art. 3 della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39, è sostituito dal seguente:

     "L'interessato deve essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione statale per la gestione dei pubblici esercizi, tranne l'iscrizione nel registro di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426".

     Dopo il secondo comma dell'art. 3 della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39, viene aggiunto il seguente:

     “Per la somministrazione di bevande superalcooliche è richiesta apposita autorizzazione da rilasciarsi dal Presidente della Giunta provinciale. Alla relativa domanda deve essere allegata la dichiarazione del sindaco che il richiedente possiede i requisiti per attivare e gestire un ristoro di campagna".

     Il secondo comma dell'art. 4 della legge 12 agosto 1978, n. 39, è sostituito dal seguente:

     "Il sindaco ordina la chiusura, anche temporanea, del ristoro qualora il titolare non si sia attenuto, nei termini stabiliti, alle condizioni e limitazioni imposte o qualora ciò si renda necessario per motivi igienici in base a motivato parere dell'ufficiale sanitario".